CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2021
575.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115, approvata dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

  Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta.
1.1. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: alimento prodotto aggiungere le seguenti: , nel rispetto ed in compatibilità con i controlli di natura igienico-sanitaria condotti dalle ASL;
1.4. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1.2. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.
*1.5. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica;

   b) aggiungere infine il seguente periodo: Relativamente alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica si applicano le linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica emanate il 25 marzo 2021 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.
1.3. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 2

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
2.1. Caretta, Ciaburro.

ART. 3

  Sopprimerlo.
3.1. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 4

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 4
(Logo PPL)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Pag. 40unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo «PPL – piccole produzioni locali» per i prodotti di cui all'articolo 1. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.
  3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.
4.1. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 5

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione al consumatore nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione del prodotto o delle province contermini.
5.1. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 7

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 7
(Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di produzione e trasformazione dei prodotti PPL.
7.1. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

  Al comma 4, dopo le parole: pavimenti o pareti in roccia naturale, aggiungere le seguenti: previo controllo preventivo obbligatorio da parte dell'autorità sanitaria competente.
7.2. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In ogni caso, i locali destinati alla vendita e produzione di prodotti PPL sono soggetti alle medesime normative igienico-sanitarie vigenti per gli altri operatori del settore agroalimentare.
7.3. Ciaburro, Caretta.

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ART. 9

  Al comma 1, sostituire le parole: possono istituire con le seguenti: istituiscono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e senza oneri economici aggiuntivi per i partecipanti,
9.1. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: I corsi sono svolti nell'ambito del sistema formativo HACCP.
9.2. Caretta, Ciaburro.

ART. 12

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Sanzioni)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.
12.1. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.