CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 aprile 2021
568.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

  Al comma 1, sopprimere la parola: convivente.
2.93. (Nuova formulazione). Ianaro.

  Al comma 1, dopo le parole: minore di anni sedici, aggiungere le seguenti: ovvero di anni diciotto, qualora si tratti di figlio con disabilità,.
2.87. (Nuova formulazione). Marino, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura;

   b) al medesimo articolo, comma 8, sostituire le parole: 282,8 milioni con le seguenti: 283,2 milioni;

   c) al medesimo articolo, comma 10, sostituire le parole: commi 1, 2, 3 con le seguenti: commi 1, 1-bis, 2, 3.

   d) al medesimo articolo, comma 11, sostituire le parole: 293 milioni con le seguenti: 293,4 milioni;

   e) all'articolo 3, comma 2, alinea, sostituire le parole: 293,14 milioni con le seguenti: 293,54;

   f) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2.31. (Nuova formulazione). Noja, D'Alessandro.

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  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
2.76. (Nuova formulazione). Invidia, Palmieri, Bagnasco, Segneri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
2.68. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Palmieri.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari con le seguenti: appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 282,8 milioni con le seguenti: 298,9 milioni;

   b) al medesimo articolo, comma 11, sostituire le parole: 293 milioni con le seguenti: 309,1 milioni;

   c) all'articolo 3, comma 2, alinea, sostituire le parole: 293,14 milioni con le seguenti: 309,24 milioni;

   d) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) quanto a 16,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12,1 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
*2.48. (Nuova formulazione). Carnevali, Viscomi, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Soverini, D'Arrando, Federico, Ianaro, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Aiello, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Cubeddu, Invidia, Pallini, Segneri, Silvestri, Tripiedi, Tucci.
*2.101. (Nuova formulazione). Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
*2.28. (Nuova formulazione). Noja, D'Alessandro.
*2.64. (Nuova formulazione). Sutto, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
*2.21. (Nuova formulazione). Epifani, Stumpo.
*2.14. (Nuova formulazione). Bond, Bagnasco, Zangrillo.
*2.54. (Nuova formulazione). Rizzo Nervo.
*2.1. (Nuova formulazione). Bologna.
*2.4. (Nuova formulazione). Menga.
*2.11. (Nuova formulazione). Bagnasco, Zangrillo, Cannatelli.
*2.95. (Nuova formulazione). Mammì, Ianaro.

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*2.12. (Nuova formulazione). Mandelli, Bagnasco.
*2.83. (Nuova formulazione). Grippa.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: soccorso pubblico aggiungere le seguenti: e della polizia locale.
**2.3. Bologna.
**2.10. Pella, Zangrillo, Bagnasco, Cannatelli.
**2.16. Stumpo, Epifani, Noja, Carnevali, Viscomi.
**2.67. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.
**2.100. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.
**2.110. Berardini.

  Al comma 1, dopo le parole: attività didattica aggiungere le seguenti: ed educativa.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: attività didattica aggiungere le seguenti: ed educativa;

   b) al comma 4, dopo le parole: attività didattica aggiungere le seguenti: ed educativa.
*2.25. (Nuova formulazione). Epifani, Stumpo.
*2.53. (Nuova formulazione). Carnevali, Viscomi, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Soverini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «pubblici e» e dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono aggiunte le seguenti: «o figli con bisogni educativi speciali (BES)».
2.51. Viscomi, Carnevali, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Soverini, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini, D'Arrando, Federico, Ianaro, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Aiello, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Cubeddu, Invidia, Pallini, Segneri, Silvestri, Tripiedi, Tucci.

  Alla rubrica, premettere le parole: Lavoro agile, .
2.72. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di visite alle persone detenute)

  1. Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.
2.017. (Nuova formulazione). Emanuela Rossini, Magi.

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  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*2.06. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini, Sutto.
*2.015. Stumpo.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 3, lettera a) con le seguenti: comma 2, lettera a).
3.1. Rizzetto.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9.
3.50. I Relatori.