CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 aprile 2021
568.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea. (COM(2020) 682 final).

Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto. (SWD(2020) 246 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,

   esaminati, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

   preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sul documento dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 7 aprile 2021;

   considerato che appare di primaria importanza, in particolar modo nel momento attuale, in cui la pandemia da SARS-CoV-2 ha duramente colpito l'economia europea, che negli Stati membri dell'Unione europea siano assicurati salari minimi adeguati, sufficienti ad assicurare ai lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, in coerenza con il punto n. 6 della Raccomandazione (UE) n. 2017/761 sul Pilastro europeo dei diritti sociali;

   preso atto che i salari minimi legali sono stabiliti in ventuno Stati membri dell'Unione europea, mentre in sei Stati membri, tra cui l'Italia, la determinazione dei salari è affidata alla contrattazione collettiva, per via tanto di una applicazione diretta, quanto dell'assunzione giurisprudenziale della stessa come parametro per la definizione della retribuzione contrattualmente dovuta;

   rilevato che la proposta di direttiva contiene regole volte a rendere più efficaci i sistemi adottati dai Paesi dell'Unione europea, perseguendo l'obiettivo comune di migliorare l'adeguatezza dei salari e rendere accessibile a tutti i lavoratori la tutela di un trattamento salariale minimo, rafforzando ed estendendo la copertura della contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

   rilevato che, ai sensi dell'articolo 4 della proposta di direttiva, al fine di aumentare la copertura della contrattazione collettiva, gli Stati membri adottano misure per la promozione dello sviluppo e del rafforzamento della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e incoraggiano negoziazioni costruttive, significative ed informate sui salari tra le parti sociali;

   considerato che, dal momento che la fissazione di salari minimi adeguati deve essere garantita da decisioni assunte a livello degli Stati membri e dall'azione delle parti sociali nella definizione degli elementi essenziali del contratto di lavoro, la proposta non interferisce con la tradizione e le specificità di ciascun Paese, lasciando intatta la potestà del legislatore nazionale di scegliere se demandare la determinazione del salario minimo a norme di legge o alla contrattazione collettiva, pur nel rispetto dell'obiettivo comune di garantire un livello del salario minimo non inferiore ad indicatori adottati a livello internazionale, quali il 60 per cento del salario lordo mediano o il 50 per cento del salario lordo medio;

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   osservato che il ricorso allo strumento giuridico della direttiva vale a conferire copertura e legittimazione «europea» alla normativa degli Stati membri in materia, attraverso una prima, seppur minima, armonizzazione;

   ritenuto che, al contrario, l'adozione di una raccomandazione europea, nella prospettiva di salvaguardare la specificità di ogni singolo Stato membro, nonché il ruolo e l'autonomia delle parti sociali, finirebbe per privare il lavoratore degli strumenti di tutela apprestati anche dall'ordinamento europeo nel caso di violazione dei suoi atti normativi;

   apprezzato che la proposta non prende posizione sulla scelta nazionale di garantire l'adeguatezza dei salari mediante l'introduzione di un salario minimo legale ovvero mediante un rafforzamento della contrattazione collettiva e che, dunque, la scelta di un salario minimo legale, in aggiunta al sistema della contrattazione collettiva, rimane nell'ambito delle competenze degli Stati membri;

   rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

  esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:

   a) si rileva l'opportunità di calibrare meglio la proposta, precisando che la contrattazione collettiva cui si fa riferimento nel testo debba essere quella determinata dalla partecipazione di organizzazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, attraverso una cornice normativa che rimandi al legislatore nazionale il compito di definire la disciplina della rappresentanza sindacale, per salvaguardare il salario minimo da fenomeni distorsivi; più precisamente, per non lasciare spazio a lacune normative, occorrerebbe una definizione delle organizzazioni qualificate, in ossequio al criterio della rappresentatività, alla contrattazione collettiva, così da inverare il principio di adeguatezza che la direttiva promuove, anche al fine di contrastare fenomeni di dumping salariale, nonché di tutelare il più possibile i lavoratori e la leale concorrenza tra imprese;

   b) al fine di consentire l'affermazione del principio dell'adeguatezza del salario minimo, si rileva l'opportunità di introdurre un principio in base al quale, negli Stati membri in cui i salari sono determinati della contrattazione collettiva, sia assicurata comunque a tutti i lavoratori l'applicazione di un contratto collettivo di settore idoneo a garantire una retribuzione dignitosa, lasciando ai medesimi Stati membri la discrezionalità nella fissazione dei parametri di adeguatezza ai quali la contrattazione dovrà conformarsi; introducendo un principio siffatto in una direttiva europea, si otterrebbe lo stesso effetto che, oggi, nell'ordinamento interno viene realizzato solo attraverso le decisioni degli organi giurisdizionali, chiamati a dare attuazione all'articolo 36 della Costituzione, e si raggiungerebbe una quota quanto più vicina alla totalità dei lavoratori a cui viene garantito un salario minimo; la garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori, inoltre, favorirebbe senz'altro la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di gender pay gap;

   c) si ravvisa l'esigenza di garantire l'effettiva applicazione della disciplina attraverso il rafforzamento dei controlli e delle ispezioni sul campo effettuate dai soggetti istituzionali deputati ai compiti di vigilanza circa l'applicazione dei salari minimi legali, nonché mediante una più capillare azione di formazione e di informazione dei prestatori di lavoro, anche rafforzando gli obblighi di informazione sui contenuti contrattuali già previsti dalla legislazione vigente;

   d) al fine di agevolare gli Stati membri nel recepimento delle prescrizioni contenute nella proposta di direttiva e di sostenere gli aumenti del costo del lavoro, si Pag. 38invita a valutare l'opportunità di introdurre politiche del lavoro volte ad aumentare la produttività delle imprese, considerando anche gli effetti sul sistema produttivo dell'emergenza generata dalla pandemia da COVID-19;

   e) al fine di dare attuazione al principio di adeguatezza dei salari minimi, come peraltro indicato nel considerando 21 della presente proposta di direttiva e come specificato dall'articolo 36 della Costituzione italiana, si consideri l'opportunità di prevedere, a livello nazionale, una soglia minima salariale inderogabile, che offra maggiori tutele e dignità ai lavoratori relativamente ai rischi di un'offerta inferiore alla soglia minima, ma che lasci alla contrattazione collettiva la regolazione delle voci retributive, rafforzando così il ruolo del contratto collettivo; si dovrà, quindi, tenere conto del ruolo centrale e della funzione propria della contrattazione collettiva, assicurando a tal fine alle parti sociali condizioni ottimali, anche mediante organismi ad hoc, per sostenere negoziazioni costruttive, significative e informate sui salari, in linea con quanto richiesto dall'articolo 4 della proposta, anche in considerazione della eterogenea complessità dei settori produttivi e delle relative attività professionali;

   f) al fine di garantire in Europa l'adeguatezza del salario minimo legale, contestualmente alla necessità di intensificare l'azione di controllo e applicazione, si ravvisa, altresì, l'esigenza di individuare parametri unici intersettoriali omogenei a livello unionale per definire l'ammontare del salario minimo nei vari Stati membri, al fine di rendere il costo del lavoro uniforme e concorrenziale in ambito europeo.