CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 marzo 2021
560.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni).

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina

Articolo 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
  2. La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria.
  3. A tal fine, conformemente ai principi contenuti nell'articolo 44 della Costituzione e alla Dichiarazione per i diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2018, in conformità con la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, nonché con le Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, la presente legge ha la finalità di:

   a) promuovere la gestione sostenibile, nonché l'uso collettivo della terra quale fonte primaria originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando con ciò anche i valori delle culture tradizionali e del territorio per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del bene primario;

   b) riconoscere e valorizzare la ricchezza delle diversità in agricoltura come fondamento di politiche agricole differenziate, le quali forniscono tutela specifica alle aziende, in grado così di generare occupazione e valore aggiunto sul piano economico-sociale, dell'ambiente e della salute;

   c) agevolare la conoscenza, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi e di formazione nelle scuole e nelle università, di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo;

   d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo, anche mediante l'adozione di misure volte a favorire la ricomposizione fondiaria, l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra aziende agricole contadine, famiglia, economia e territorio, promuovendo il trasferimento della cultura contadina alle nuove generazioni e sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo e alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica, nonché promuovendo politiche per uno sviluppo territoriale inclusivo che favoriscano la creazione di legami e connessioni tra le aree rurali e quelle urbane grazie alla trasformazione degli agricoltori contadini in soggetti promotori di un modello economico, sociale e culturale;

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   e) sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole e pastorali-zootecniche;

   f) favorire e valorizzare il ruolo di chi svolge agricoltura contadina, nonché quello dell'agricoltore custode di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, quale soggetti naturalmente attivi nella protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

Articolo 2.
(Definizioni)

  1. Ai sensi della presente legge sono considerate aziende agricole contadine quelle che:

   a) sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari o dai soci della cooperativa, attraverso un loro apporto di lavoro prevalente sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale collaborazione di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;

   b) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo, seguano elevati standard di benessere animale, in conformità con le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, nonché con la decisione del Comitato dell'Agricoltura della FAO (COAG), adottata nella 163 sessione tenutasi a Roma, 2-6 dicembre 2019, concernente l'individuazione dei 10 elementi essenziali dell'agroecologia;

   c) favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, sostenendo la manutenzione idrogeologica e il ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;

   d) trasformano le materie prime prodotte in azienda, con esclusione di lavorazioni in serie automatizzate, privilegiando forme di economia solidale e partecipata;

   e) producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari finalizzati principalmente all'autoconsumo e alla vendita diretta svolta sul luogo di produzione e nell'ambito dei mercati territoriali o di prossimità;

   f) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto o delle forme associative o cooperative.

  2. Si definiscono altresì agricoltori contadini, i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via principale, secondo le modalità e i principi previsti dalle lettere b) e d) del comma 1 del presente articolo.
  3. Le aziende agricole contadine possono costituire associazioni, consorzi agricoli e cooperative, possono svolgere attività di agricoltura sociale e possono avvalersi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, e di ordini e collegi professionali del settore. Possono altresì svolgere attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141.
  4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione le aziende agricole contadine sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti.

Articolo 3.
(Registro dell'Agricoltura Contadina)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituisce sul proprio sito internet il Registro dell'Agricoltura Contadina, per le aziende e gli agricoltori definiti dall'articolo 2. Pag. 111
  2. L'iscrizione al Registro è gratuita e avviene a seguito di autocertificazione da parte del richiedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge. Essa ha una durata di tre anni e, permanendo le condizioni, viene rinnovata.
  3. Ogni cambiamento della titolarità dei terreni su cui viene esercitata l'attività delle aziende agricole contadine e dell'agricoltore contadino, deve essere comunicata, entro 60 giorni dall'avvenuta modifica, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
  4. L'istituzione e la manutenzione del Registro si attuano nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.
(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando:

   a) i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

   b) le materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione;

   c) i requisiti urbanistici e igienici richiesti per le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina;

   d) le modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti;

   e) le modalità di organizzazione di corsi per assicurare alle aziende agricole contadine la preparazione necessaria in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande;

   f) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli.

Articolo 5.
(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

  1. Nella predisposizione del Piano Strategico Nazionale, in attuazione di quanto previsto dalla PAC per il periodo 2021-2027, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può stabilire una misura specifica a favore dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 3 volta a sostenere l'agricoltura contadina e le relative forme associative e di carattere fondiario, anche al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo sociale ed ambientale da essa svolto nelle aree marginali.

Articolo 6.
(Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica)

  1. Al fine della migliore conservazione del suolo ai fini agricoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono censire, basandosi sui dati forniti dal Registro di cui all'articolo 3, i terreni coltivati a qualsiasi titolo da aziende iscritte al medesimo Registro;
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa Pag. 112 delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti possono assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie.
  4. Ai fini di cui al comma 3 le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano terranno conto dei seguenti criteri e principi direttivi:

   a) la presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno;

   b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, preferenza per quelle presentate dalle aziende iscritte al Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni.

  5. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.
  6. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane ed i comuni, possono istituire dei protocolli affinché le aziende agricole, e gli enti costituiti a norma dell'articolo seguente, ricadenti nel proprio territorio, possano provvedere ad effettuare opere di manutenzione ordinaria o miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole.

Articolo 7.
(Associazioni di promozione sociale e fondiarie)

  1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni di promozione fondiaria o associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra i proprietari dei terreni medesimi.
  2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:

   a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

   b) la conservazione e gestione della biodiversità;

   c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

   d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

  3. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», possono operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune.
  4. Le associazioni, nel rispetto del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

   a) possono essere patrocinate da uno o più enti locali;

   b) possono essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;

   c) possono partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;

   d) possono redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna Pag. 113 unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

   e) possono svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;

   f) possono gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;

   g) possono stipulare contratti di affitto o comodato d'uso a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

   h) possono attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

   i) possono gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza;

   l) possono includere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

  5. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.

Articolo 8.
(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina.
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.
  3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Articolo 9.
(Istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine)

  1. Il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con proprio decreto, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, coordinata dagli stessi Ministeri che ne organizzano, nell'ambito dei rispettivi siti internet, un apposito spazio dedicato.
  2. La Rete di cui al comma 1 è composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati, inclusi i musei, il cui scopo sociale ha attinenza all'attività agricola.
  3. Le attività svolte dalla Rete sono finalizzate a:

   a) raccogliere esperienze e buone pratiche relative ad innovazioni sostenibili di carattere produttivo, di filiera e sociale, Pag. 114anche al fine di rivitalizzare le aree rurali abbandonate e svantaggiate;

   b) sviluppare ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini, prevedendo percorsi culturali, turistici ed enogastronomici dei territori dove si svolge tale attività;

   c) promuovere la cultura e la tradizione contadina anche in collaborazione i soggetti istituzionali competenti nel settore del turismo.

  4. La Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i Comuni e le Associazioni di promozione sociale e fondiarie che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo.

Articolo 10.
(Disposizioni finali e finanziarie)

  1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.
  2. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982-A e abb.).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo

Capo I
(SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA)

Art. 1.
(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale».

Art. 2.
(Semplificazione in materia di cooperative agricole)

  1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1.All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
  2. Gli enti territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nel rispetto dell'equilibrio dei propri bilanci.

Art. 4.
(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)

  1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.

Art. 5.
(Tutela delle microimprese)

  1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «ed agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «, agli utenti e alle microimprese».

Art. 6.
(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

  1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale» sono inserite le seguenti: «o con il piccolo Pag. 116imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile».

Art. 7.
(Semplificazione in materia
di digitalizzazione)

  1. All'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Art. 8.
(Disciplina della lombricoltura)

  1. Il Governo, tramite un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare l'attività di lombricoltura sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

   a) prevedere espressamente l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore, inteso come colui che si dedica professionalmente all'attività di allevamento di lombrichi sia per la commercializzazione degli stessi come animali vivi sia per la vendita come vermicompost, all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;

   b) specificare che il lombricoltore può acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento;

   c) estendere alla lombricoltura quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, laddove prevede che sono considerate attività agricole le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

   d) introdurre un codice ATECO e una tabella relativa alle unità lavorative in agricoltura specifici per l'attività di lombricoltura;

   e) definire, in allegato, un disciplinare di produzione unico che includa, tra l'altro, le modalità di stoccaggio e di lavorazione del prodotto finito;

   f) stabilire, se necessario, alcune norme specifiche per permettere che l'iscrizione nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, avvenga in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di laboratorio svolte al fine di comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Art. 9.
(Disposizioni in materia di apicoltura)

  1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, il comma 3 è abrogato.
  2. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli allevatori apistici».
  3. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione ai fini dell'inizio di attività di cui al numero 6.1 del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, allegato al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2014, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del predetto manuale allegato al decreto del Pag. 117Ministro della salute 11 agosto 2014 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.
  4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero».

Art. 10.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.
  2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

   a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

   b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;

   c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.
(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)

  1. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze».

Art. 12.
(Semplificazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico merci)

  1. I registri di carico e scarico dei prodotti sementieri e i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale. All'attuazione della suddetta disposizione si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.
(Semplificazioni in materia
di contratti di rete)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto Pag. 118 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola è compatibile con gli scopi del contratto di rete».

Capo II
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI FISCALITÀ AGRICOLA E DI DIFESA FITOSANITARIA

Art. 14.
(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

  1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli nell'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) individuazione del parco macchine agricole attuale e valutazione della sua compatibilità con le attuali normative in vigore sulla sicurezza dei lavoratori e la tutela della loro salute;

   b) valutazione dell'impatto ambientale del parco macchine agricole attuale rispetto ai principi di salubrità, efficienza energetica e sostenibilità ambientale;

   c) individuazione dei parametri base per l'acquisto delle nuove macchine agricole;

   d) individuazione delle modalità di incentivo per il rinnovamento, da adottare anche in base alla età del parco macchine, valutazione di eventuali percorsi di rottamazione e/o riconversione graduale delle macchine, nonché semplificazione per l'accesso a tali incentivi.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere di cui al precedente periodo cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, la quale dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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Art. 15.
(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

   «4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione».

Art. 16.
(Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i prodotti derivati dalla sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 17.
(Modifica all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «l'allevamento di animali» sono inserite le seguenti: «, di proprietà o di terzi,».

Art. 18.
(Difesa fitosanitaria)

  1. A decorrere dall'anno 2021 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa per il personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 19.
(Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, in materia di agricoltura biologica)

  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente:

   «Art. 7. – (Sospensione e revoca dell'autorizzazione) – 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

   a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;

   b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;

   c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;

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   d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;

   e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;

   f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

   2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.
   3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

   a) revoca del certificato di accreditamento;

   b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;

   c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

   4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo cui è stata revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5».

Capo IV
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI

Art. 20.
(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «anche ai terreni» fino a: «patrimonio indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «ai terreni di qualsiasi natura»;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione».

Art. 21.
(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)

  1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.
  2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a Pag. 121un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Capo V
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

Art. 22.
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado;

   b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado;

   c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi, pur essendo stati oggetto, anche più volte, di successione, non siano mai stati regolarizzati al catasto;

   d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere di cui al precedente periodo cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione Pag. 122tecnica, la quale dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo VI
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI ZOOTECNIA

Art. 23.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito “raccolta dei dati” il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.
   2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito “prelievo dei campioni” il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
   2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita “analisi dei campioni” l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
   2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti “elaborazione dei dati” il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
   2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo possono essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica».

  2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute».
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le attività inerenti alla raccolta dei dati, al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dei dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

   a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento Pag. 123 di una o più delle seguenti attività: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi dei campioni o elaborazione dei dati;

   b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;

   c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento nell'intero territorio nazionale;

   d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

   e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

   f) personalità giuridica senza fini di lucro;

   g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto»;

   c) al comma 3, dopo la parola: «zootecnica» sono inserite le seguenti: «con scopi diversi da quelli di cui al comma 1»;

   d) al comma 4, primo periodo, le parole: «negli allevamenti» sono sostituite dalle seguenti: «prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei dati»;

   e) al comma 6, primo periodo, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014»;.

  4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la BDN del Ministero della salute».
  5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che godono di piena autonomia e indipendenza»;

    2) alla lettera b), dopo le parole: «essere aggregati» sono inserite le seguenti: «, sotto forma di associazioni temporanee di scopo o di unioni di comparto,»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «parere preventivo» è inserita la seguente: «vincolante».

Art. 24.
(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)

  1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 21 maggio 2008».