CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 marzo 2021
560.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 59

ALLEGATO

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari (Testo unificato C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  1-bis. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea, di laurea magistrale o di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1.10. Il relatore.

(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: italiani ed esteri aggiungere le seguenti: purché nell'ordinamento didattico dei corsi o dei master cui lo studente vuole iscriversi non sia previsto l'obbligo di frequenza. L'iscrizione contemporanea è esclusa anche nel caso in cui lo studente sia già iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di master a numero programmato ovvero abbia superato una prova selettiva di ingresso per l'iscrizione.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.1. Frassinetti, Mollicone.

  Sopprimere il comma 2.
1.2. Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di specializzazione di area sanitaria e a un master.
1.3. Tuzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea ad un corso di laurea o di laurea magistrale e ad un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea ad un corso di dottorato di ricerca o di master e ad un corso di specializzazione medica.
1.3. (Nuova formulazione) Tuzi.

(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. L'iscrizione contemporanea di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
  3-ter. Resta fermo l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi.
1.11. Il relatore.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Articolo 1-bis.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio delle istituzioni dell'alta formazione Pag. 60 artistica, musicale e coreutica oppure a un corso di studio universitario e un corso di studio delle predette istituzioni)

  1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico o di master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. È consentita l'iscrizione contemporanea ad un corso di diploma accademico o di master e ad un corso di formazione alla ricerca di cui all'articolo 3, comma 6 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
  3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di diploma accademico o di master presso due istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  4. Resta fermo quanto disposto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, in materia di disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a non più di un corso di studio universitario e un corso di studio delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  6. L'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 settembre 2011.
  7. In materia di diritto allo studio si applica, anche per i casi di iscrizione contemporanea di cui al presente articolo, quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge.
  8. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e delle Conferenze nazionali dei direttori delle istituzioni AFAM, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea doppia iscrizione di cui al comma 1 o di cui al comma 5 e le condizioni per il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti congiuntamente da due istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), italiane o straniere, di titoli finali doppi o congiunti.
1.01. Nitti, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi, anche accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di diploma accademico di primo o di secondo livello o di master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico di cui al comma 1 e a un corso di master o a un corso di formazione alla ricerca o di specializzazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1, a un corso di formazione alla ricerca o di master e a un corso di specializzazione, fermo restando il possesso dei previsti titoli di accesso.
  3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, fermo restando il possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso ai relativi corsi di studio nell'ordinamento nazionale.
  4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso Pag. 61due istituzioni AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
  5. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM.
  6. È consentita l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1.
  7. È abrogato l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  Conseguentemente, all'articolo 2:

   al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 1 con le seguenti: degli articoli 1 e 1-bis;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1-bis e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana. Tale disposizione si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma continua ad applicarsi l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1.01. (Nuova formulazione) Nitti, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Carbonaro, Toccafondi.

(Approvato)

ART. 2

  Al comma 1, dopo le parole: che si iscrive contemporaneamente a due corsi aggiungere le seguenti: e a quelle Accademie che ne abbiano i requisiti.
2.1. Acunzo.

  Al comma 2, sostituire le parole: ad esclusione del diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, che si applica a entrambe le iscrizioni con le seguenti: fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica ad entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.
2.10. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3

  Al comma 1, sostituire le parole: sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1 e le condizioni per il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti congiuntamente da due università italiane o straniere, di titoli finali doppi o congiunti con le seguenti: sono disciplinate le modalità della contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, Pag. 62 di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti.
3.10. Il relatore.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: sentito il Ministero dell'istruzione per le parti di competenza, con le seguenti: sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministro dell'istruzione e il Ministro per le politiche giovanili.
3.1. Tuzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sentito il Ministero dell'istruzione con le seguenti: sentito il Ministro dell'istruzione.
3.11. Il relatore.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: o documento di identità elettronica con le seguenti: CIE o CNS come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3.2. Vacca.

  Al comma 1, sostituire le parole: o documento d'identità elettronica con le seguenti: CNS o CIE, come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3.2. (Nuova formulazione) Vacca.

(Approvato)

ART. 4

  Al comma 1, sostituire le parole: sullo stato di attuazione e una valutazione di impatto della legge medesima, anche sulla base dei rapporti che annualmente le istituzioni universitarie trasmettono al Ministero con le seguenti: sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione di impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero.
4.10. Il relatore.

(Approvato)