CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 marzo 2021
559.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 19

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DI PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: ricerca e coltivazione di idrocarburi inserire le seguenti: , riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate in terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; e dopo le parole: sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi inserire le seguenti: , radioprotezione e radioattività ambientale;

   b) al comma 7, lettera c), sostituire le parole: in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici con le seguenti: in materia di concorrenza, di tutela degli utenti-consumatori in coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;
2.9. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

ART. 3.

  Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di organizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto»;

   b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

   «4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
   4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a euro 519.672 per l'anno 2021 e a euro 1.039.342 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente Pag. 20 e della tutela del territorio e del mare».
3.1. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. Al fine di adeguare l'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica a quella del personale non dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3.2. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso Art. 57-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del piano da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.
4.9. (Nuova formulazione) Trano.