CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 marzo 2021
555.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (S. 2120 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2120, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2021 recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale organi dello Stato e relative leggi elettorali e legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettere f) e p) della Costituzione);

    assume inoltre rilievo, per le elezioni regionali, l'articolo 122 della Costituzione che stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi; in attuazione dell'articolo 122, la legge n. 165 del 2004 ha fissato in cinque anni il mandato dei consigli regionali e ha consentito, in via generale, alle regioni di stabilire le elezioni non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di esentare i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in vista della prossima scadenza elettorale, dalla presentazione della relazione di fine mandato, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011.

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ALLEGATO 2

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano (S. 1197).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1197 recante misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile a materie che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute e l'alimentazione; assume anche rilievo, con riferimento al credito d'imposta istituito dall'articolo 3, la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e);

    appare quindi opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e del suo aggiornamento previsto dal successivo comma 4; si ricorda infatti che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza, come nel caso del provvedimento in esame, di prevalenza di materie di legislazione concorrente;

    con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 appare necessario fare riferimento alla Conferenza Stato-regioni, luogo istituzionale di confronto tra lo Stato e le regioni e province autonome, ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, anziché alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che non ha allo stato una disciplina legislativa,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

   2) all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole da: «dal Ministro» fino a «Bolzano» con le seguenti: «con decreto del Ministro della salute da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

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ALLEGATO 3

Conversione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2915 di conversione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri;

   rilevato che:

    il provvedimento investe indubbiamente materie di interesse regionale quali il turismo, l'ambiente e l'energia; esso attiene tuttavia, per queste materie, all'individuazione dell'amministrazione centrale competente allo svolgimento delle funzioni statali, senza alterare la ripartizione di compiti tra Stato e regioni; in tal senso, il provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale attinente all'ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione);

    ciò premesso, appare suscettibile di ulteriori approfondimenti l'impatto del nuovo assetto di competenze derivante dall'istituzione del Ministero della transizione ecologica, di cui all'articolo 2, sul rapporto Stato-regioni e sulle politiche regionali in materia ambientale ed energetica;

    sul piano di transizione ecologica predisposto, ai sensi dell'articolo 4, da parte dell'istituendo CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica), sarà acquisito il parere della Conferenza unificata; la previsione del parere può ritenersi idonea in quanto nel piano risulta prevalente la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, sia pure in concorso con competenze legislative concorrenti quali governo del territorio, ricerca scientifica e tecnologica e grandi reti di trasporto e di navigazione; andrebbe però valutata la possibilità di consentire la partecipazione a tale Comitato dei rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 per il Comitato interministeriale per la transizione digitale; la partecipazione dei rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali andrebbe altresì valutata con riferimento agli altri organismi interministeriali che potranno essere istituiti nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    sempre con riferimento al CITE, si rileva l'opportunità di approfondire, perché attinente anche a materie di interesse regionale, come le competenze del nuovo Comitato si coordineranno con quelle del CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nuova denominazione assunta a decorrere dal 1° gennaio 2021, dal CIPE, in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 111 del 2019;

    con riferimento all'istituzione del Ministero del turismo, di cui all'articolo 7, si valuti l'opportunità di precisare se le competenze in materia di rapporti con l'UNESCO, in particolare in relazione ai siti «patrimonio dell'umanità» permangano in capo al Ministero della cultura, come appare opportuno, o siano trasferite al Ministero del turismo,

   esprime

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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    a) approfondire l'impatto del nuovo assetto di competenze derivante dall'istituzione del Ministero della transizione ecologica, di cui all'articolo 2, sul rapporto Stato-regioni e sulle politiche regionali in materia ambientale ed energetica;

    b) inserire la possibilità, per i rappresentanti delle autonomie territoriali, di partecipazione al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, così come ad altri eventuali organismi interministeriali istituiti per l'attuazione del PNRR;

    c) approfondire il coordinamento tre le competenze attribuite dall'articolo 4 all'istituendo CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) e al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile);

    d) precisare se le competenze in materia di rapporti con l'UNESCO, in particolare in relazione ai siti «patrimonio dell'umanità» permangano in capo al Ministero della cultura, come appare opportuno, o siano trasferite al Ministero del turismo.

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ALLEGATO 4

Conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza (C. 2945 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2945, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2021 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    in particolare, la recente sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

    l'articolo 1, comma 3, prevede che i presidenti delle regioni e delle province autonome possano autonomamente applicare le regole previste per la zona rossa nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave; al riguardo, appare opportuno specificare maggiormente il concetto di «aree» e di alto rischio di diffusività o di induzione di malattia grave determinato dalle varianti di SARS-CoV-2,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3.