CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 marzo 2021
555.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 125

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DALLA RELATRICE

ART. 1.

  Al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: di cui al comma 1, lettera e), e al comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede.
1.12. La Relatrice.

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e;

   b) al comma 6 sostituire le parole: valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 28,908 milioni di euro per l'anno 2022, in 29,208 milioni di euro per l'anno 2023, in 29,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,808 milioni di euro per l'anno 2025, in 30,108 milioni di euro per l'anno 2026, in 30,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: pari a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e valutati complessivamente in 11,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,108 milioni di euro per l'anno 2022, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,708 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,008 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2026, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2027, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2028 e in 18,308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
2.3. La Relatrice.

ART. 8.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 46:

    1) al comma 1:

     1.1) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura;»;

     1.2) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite con le seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis»;

    2) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società Pag. 126di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis.».
8.22. La Relatrice.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)

  1. All'articolo 615-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è così sostituita: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici»;

   b) al primo comma, le parole: «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»;

   c) al secondo comma, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole «ai numeri 1) e 2) del» sono sostituite dalla seguente: «al».

  2. All'articolo 615-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva»;

   b) al primo comma, le parole: «si procura» sono sostituite dalle seguenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole: «mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle seguenti: «mette in altro modo a disposizione di altri, installa».

  3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;

   b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».

  4. All'articolo 617-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è così sostituita: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature ed altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.»;

   b) il primo comma è così sostituito: «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

  5. All'articolo 617-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;

Pag. 127

   b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».

  6. All'articolo 617-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è così sostituita: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.»;

   b) al primo comma, le parole: «installa apparecchiature atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti».
15.02. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2011/93 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335)

  1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante la approvazione del testo definitivo del Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 600-quater:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»;

    2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

   «Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, consapevolmente e senza giustificato motivo accede a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.»;

   b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»;

   c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies), è aggiunto il seguente:

   «5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»;

   d) all'articolo 609-quater:

    1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

   «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni, familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.»;

    2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

    3) «La pena è aumentata:

     a) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

     b) se il reato è commesso da più persone riunite;

Pag. 128

     c) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

     d) se dal fatto da fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

     e) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»;

   f) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

    g) «e-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»

   f) all'articolo 609-undecies, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

   «2. La pena è aumentata:

   a) se il reato è commesso da più persone riunite;

   b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere al fine di agevolarne l'attività;

   c) se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

   d) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»
15.03. La Relatrice.

ART. 26.

  Sopprimerlo.
26.1. La Relatrice.

Pag. 129

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

SUBEMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 15.03 DELLA RELATRICE

ART. 15.

  Al comma 1, punto 3), sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) «se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio fisico e/o psichico grave di entità temporanea o permanente.»
0.15.03.1. De Giorgi.

Pag. 130

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: di cui al comma 1, lettera e), e al comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede.
1.12. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e;

   b) al comma 6 sostituire le parole: valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 28,908 milioni di euro per l'anno 2022, in 29,208 milioni di euro per l'anno 2023, in 29,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,808 milioni di euro per l'anno 2025, in 30,108 milioni di euro per l'anno 2026, in 30,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: pari a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e valutati complessivamente in 11,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,108 milioni di euro per l'anno 2022, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,708 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,008 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2026, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2027, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2028 e in 18,308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
2.3. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso «5-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: in ogni caso le autorità competenti di cui all'articolo 5 prima della trasmissione danno avviso al soggetto interessato della suddetta richiesta.
3.1. Montaruli, Mantovani.

(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: a tempo pieno aggiungere le seguenti: o a tempo parziale
4.2. Grillo.

(Approvato)

ART. 8.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 46:

    1) al comma 1:

     1.1) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) altri soggetti abilitati in Pag. 131forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura;»;

     1.2) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite con le seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis»;

    2) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis.».
8.22. La Relatrice.

(Approvato)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), dopo il n. 2), è aggiunto il seguente:

    «2-bis) al comma 7, le parole: “o un subappaltatore,” sono soppresse»;

   alla lettera c), il n. 2), è sostituito dal seguente:

    «2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”».
*8.7. (Nuova formulazione) Gelmini, Giacomoni, Rossello, Mazzetti, Labriola, Cattaneo, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

(Approvato)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), dopo il n. 2), è aggiunto il seguente:

    «2-bis) al comma 7, le parole: “o un subappaltatore,” sono soppresse»;

   alla lettera c), il n. 2), è sostituito dal seguente:

    «2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”».
*8.17. (Nuova formulazione) Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

(Approvato)

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)

  7. All'articolo 615-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   d) la rubrica è così sostituita: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici»;

   e) al primo comma, le parole: «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri Pag. 132o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»;

   f) al secondo comma, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole «ai numeri 1) e 2) del» sono sostituite dalla seguente: «al».

  8. All'articolo 615-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva»;

   d) al primo comma, le parole: «si procura» sono sostituite dalle seguenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole: «mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle seguenti: «mette in altro modo a disposizione di altri, installa».

  9. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;

   d) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».

  10. All'articolo 617-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) la rubrica è così sostituita: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature ed altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.»;

   d) il primo comma è così sostituito: «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

  11. All'articolo 617-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;

   d) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».

  12. All'articolo 617-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) la rubrica è così sostituita: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.»;

   d) al primo comma, le parole: «installa apparecchiature atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti».
15.02. La Relatrice.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2011/93 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento Pag. 133sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; EU-Pilot 2018/9373).

  1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 600-quater:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»;

    2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

   «Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.»;

   b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»;

   c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies), è aggiunto il seguente:

   «5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»;

   d) all'articolo 609-quater:

    1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

   «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.»;

    2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «La pena è aumentata:

   a) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

   b) se il reato è commesso da più persone riunite;

   c) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

   d) se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

   e) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»;

   e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»

   f) all'articolo 609-undecies, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

   «2. La pena è aumentata:

   a) se il reato è commesso da più persone riunite;

   b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

   c) se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

   d) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.».
15.03. (Nuova formulazione) La Relatrice.

(Approvato)

Pag. 134

ART. 22.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-ter, sostituire le parole: come osservatore, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le seguenti: come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza a del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
22.5. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 24.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

  1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
24.03. (Nuova formulazione) Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bazzaro, Bianchi, Giglio Vigna, Lucentini, Maggioni.

(Approvato)

ART. 26.

  Sopprimerlo.
26.1. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 28.

  Sopprimerlo.
*28.1. La Relatrice.

(Approvato)

  Sopprimerlo.
*28.4. Maggioni, Giglio Vigna, Paolin, Bazzaro, Bianchi.

(Approvato)

ART. 30.

  Sopprimerlo.
30.2. Montaruli, Mantovani.

ART. 31.

  Sopprimerlo.
31.2. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sostituire la parola: decreto con le seguenti: uno o più decreti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: il procedimento istruttorio propedeutico con le seguenti: i procedimenti istruttori propedeutici.
31.3. La I Commissione.

(Approvato)