CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 marzo 2021
541.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 51

ALLEGATO

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 2, le parole «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «leggi o atti aventi forza di legge»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti».
1.3. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «ai sensi degli stessi articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».
1.15. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «solamente con legge o atto avente forza di legge».
1.16. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

  4-bis.1. È in ogni caso permesso lo spostamento verso una propria abitazione privata, anche se in locazione, anche per un periodo inferiore ai dodici mesi, e dopo la proclamazione dello stato di emergenza, previa dimostrazione, da parte del locatario, di abitudine di soggiorno nel luogo dove è situata l'abitazione in locazione negli anni precedenti al 2020.
1.22. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 4-ter, dopo le parole: relativi confini inserire le seguenti: e senza limiti di distanza per i Comuni montani.
1.21. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 4-ter, dopo le parole: relativi confini inserire le seguenti: ovvero 50 chilometri per i Comuni montani.
1.20. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 5, capoverso 16-sexies, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: illustrate preventivamente alle Camere, dal Presidente del Consiglio dei ministri Pag. 52 o da un Ministro da lui delegato al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati.
1.11. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, alla gestione separata Inps e alle Casse di previdenza private, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture, sia pubbliche sia private, ovvero all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5-ter. L'indennità di cui al comma 5-bis è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 30 aprile 2021.
  5-quater. L'indennità di cui ai commi 5-bis e 5-ter può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena.
  5-quinquies. L'indennità di cui ai commi da 5-bis a 5-quater è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quinquies, stimati in 80 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.8. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
  5-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
1.9. Bellucci, Gemmato, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In ogni caso, su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.
  5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione Pag. 53 in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
1.4. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.
  5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
1.5. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti del territorio a prescindere dalla natura contrattuale del rapporto di lavoro e dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
  5-ter. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura la fornitura in tempo utile alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano della quantità di dosi sufficienti e necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.
1.12. Rizzetto, Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti di formazione pubblici e privati le cui attività sono consentite in presenza in conformità all'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
  5-ter. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura la fornitura in tempo utile alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano della quantità di dosi sufficienti e necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.
1.13. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, il Ministero dell'Istruzione garantisce a tutto il personale scolastico il sistema di prenotazione on line dei vaccini anche a chi è titolare di posto in una provincia differente da quella di residenza.
1.2. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura entro e non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la fornitura alle Regioni e alle Province Autonome Pag. 54di Trento e Bolzano delle dosi vaccinali necessarie a garantire la copertura vaccinale prioritaria ai soggetti fragili, alle persone con patologie gravi e i disabili.
1.14. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021».
1.6. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. In ragione della notevole riduzione di attività, connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i titolari di strutture turistico ricettive è sospeso, sino al 31 dicembre 2021, il pagamento del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1.1. Sodano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nelle zone gialla e bianca in ambito regionale è consentita, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, l'attività di palestre e scuole di danza destinate alla pratica sportiva dilettantistica.
1.10. Bellucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nelle zone gialle, arancioni e rosse, ed affini, comunque denominate, in ambito regionale e provinciale, è consentito l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di distanziamento sociale e tutela igienico-sanitaria e delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
1.23. Caretta, Ciaburro, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 6, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
1.17. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile prevista per il recesso dal contratto».
1.18. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in favore dei malati cronici o terminali)

  1. Per agevolare la reperibilità e l'utilizzo con finalità terapeutica della cannabis, in favore di pazienti affetti da gravi Pag. 55malattie genetiche, croniche, oncologiche, in fase terminale, ovvero con disabilità pari 0 superiore al 60 per cento, all'articolo 26 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Salvo quanto stabilito nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito nei commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite le seguenti condotte alle condizioni di seguito stabilite:

   a) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale e terapeutico, di cinque piante di cannabis di sesso femminile, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, per ciascuna persona maggiore di età, fino al numero massimo di tre persone maggiorenni per domicilio; chi, per approvvigionamento personale, ricerca o uso medico, intenda coltivare un quantitativo superiore di piante presenta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione, non soggetta ad alcuna autorizzazione, recante l'indicazione del numero delle piante e del luogo di coltivazione; in caso di mancata o errata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva. La coltivazione non deve avere scopo di lucro; in caso di cessione del prodotto, si applica l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

   b) la detenzione delle infiorescenze delle piante di cannabis di cui alla lettera a) raccolte ed essiccate e dei loro derivati, purché non sia svolta alcuna attività a scopo di lucro;

   c) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all'aperto, essa deve essere svolta in luogo del quale la persona che ha la responsabilità della coltivazione privata disponga in base a un titolo giuridico valido;

   d) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo in un ambiente chiuso, essa deve rispettare le seguenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza:

    1) presenza di prese d'aria per l'aerazione dei locali;

    2) installazione di impianti elettrici a norma di legge;

   e) il raccolto deve essere detenuto lontano dalla portata di persone minori di età».
1.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:

   a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, sentite le principali associazioni di categoria del settore, delle sale da spettacolo fino alle ore 21.30 nei limiti di capienza del 75 per cento;

   b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, sentite le principali associazioni di categoria, di concerti e spettacoli fino alle ore 21.30 nei limiti di capienza del 75 per cento;

   c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, sentite le principali associazioni di categoria del settore, nei limiti consentiti dalle linee Pag. 56guida del Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.
1.02. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti a supporto delle convenzioni urbanistiche)

  1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» e dopo le parole «sono prorogati di novanta giorni» sono inserite le seguenti «dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

   b) dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente:

   «2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis».
1.03. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuove disposizioni per l'esercizio delle attività dei servizi di ristorazione)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutto il territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) nelle regioni contrassegnate come «zone gialle», le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, che assicurano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 22:00;

   b) nelle regioni contrassegnate come «zone arancioni», le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie che assicurino il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00.

  2. Con proprio decreto da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute indica, con gli opportuni adeguamenti rispetto al livello di rischio delle singole regioni, le relative misure di carattere regolamentare e adotta le linee guida per l'esercizio in sicurezza delle attività di cui al comma 1, prevedendo le opportune misure di controllo sul rispetto delle misure di distanziamento e igiene.
1.04. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Caiata, Trancassini, Mollicone, Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per l'esercizio delle attività di palestre e piscine)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, su tutto il territorio nazionale, nelle regioni contrassegnate come «zone gialle», è consentita la ripresa delle attività di palestre e piscine, nel pieno rispetto delle misure previste dal «Nuovo protocollo attuativo delle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere», approvato il 22 ottobre 2020 dal Pag. 57Dipartimento per Io Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1.06. Meloni, Lollobrigida, Caiata, Bellucci, Gemmato.

ART. 2-bis.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportivo.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro o il Delegato per lo Sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto al periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1 marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2-bis.01. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della Cultura, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1 marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2-bis.02. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo caregivers familiari)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere Pag. 58e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 2000 euro per il 2021. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
2-bis.03. Bellucci, Gemmato.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In ragione di un rischio di contagio più elevato a carico degli informatori scientifici del farmaco, a causa dello svolgimento della loro attività all'interno di ospedali e ambulatori, con apposito decreto da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della salute provvede ad inserire tale categoria nella Fase I del «Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2» in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.
3.1. Menga, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Leda Volpi, Sarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire una più ampia copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio del COVID-19, sono inseriti tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoC-2/COVID-19 del Ministero della Salute, i volontari della solidarietà e dell'assistenza, i lavoratori di servizi essenziali, gli ospiti ed i lavoratori delle comunità, dei centri di accoglienza, il personale operante all'interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, nonché tutto il personale amministrativo delle case Circondariali.
3.2. Sodano, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 3, sostituire le parole: ogni sessanta con le seguenti: ogni trenta.
3.6. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una impossibilità alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3.5. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Ai fini del contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19 ed in considerazione del permanere dell'emergenza sanitaria, nonché delle esigenze logistiche legate alla somministrazione delle Pag. 59dosi vaccinali, è istituita una piattaforma digitale delle vaccinazioni il cui accesso è consentito a tutti i punti vaccino atta a monitorare l'andamento del processo di consegna e gestione dei vaccini, delle somministrazioni, degli eventi avversi e degli appuntamenti in prima e seconda inoculazione, nel pieno ed integrale rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.
  7-ter. La piattaforma digitale di cui al precedente comma, è resa operativa mediante interoperabilità con l'Anagrafe Nazionale Vaccini del Ministero della salute e con l'istituto Superiore di Sanità, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018. Nell'ambito del processo di gestione di cui al precedente comma, sono identificati i pertinenti sistemi di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati relativi al flusso relativo alle prenotazioni giornaliere di vaccinazioni contro il COVID-19 ed i meccanismi di supporto alle diverse tipologie di utenti dell'Anagrafe stessa.
  7-quater. L'istituzione della piattaforma di cui al comma 7-bis e l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 7-ter, avviene nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali già in dotazione al Ministero della salute.
3.8. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) della legge 11 marzo 1988, n. 67 devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
3.4. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale infermieristico dipendente delle strutture ed Enti del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato allo svolgimento delle attività di supporto alla somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, anche effettuati nelle farmacie o altri luoghi previsti dalla normativa vigente, nonché per le attività di tracciamento del virus.
3.3. Novelli, Bagnasco, Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Nelle more dell'avanzamento dei processi di informazione scientifica e validazione in atto presso l'Agenzia Europea per i medicinali («EMA») e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e del perfezionamento dei necessari iter autorizzativi per l'immissione nel sistema europeo di approvvigionamento, distribuzione e somministrazione relativi ai vaccini Sinovac e Sputnik V, nell'ambito della strategia europea sui vaccini, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di creare le condizioni per procedere immediatamente all'approvvigionamento di dosi al momento dell'approvazione, avvia le opportune attività di pianificazione strategica per l'approvvigionamento di un quantitativo sufficiente ad integrare la fornitura rispetto al fabbisogno nazionale programmato.
3.7. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione della raccolta dei dati a fini epidemiologici relativi alle diagnosi cliniche di malati per le infezioni da Pag. 60SARS-CoV-2 e del tracciamento dei relativi isolamenti obbligatori e volontari)

  1. Al fine di potenziare la raccolta dei dati relativi al quadro epidemiologico per il tracciamento delle infezioni da SARS-CoV-2 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare l'inserimento, da parte della classe medica preposta, sulla base delle diagnosi cliniche rilevate, le attività di tracciamento sul territorio nazionale delle diagnosi cliniche, delle sospette diagnosi, delle disposizioni d'isolamento volontario ed obbligatorio fornite ai loro pazienti. A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente prevede l'inserimento dei dati relativi in forma di dati grezzi, dotata di sistemi informatici di anonimizzazione e di tutela della privacy, ai sensi della normativa vigente in materia di dati sanitari. Nell'eventualità in cui il sistema informativo di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle raccolta dei dati clinici per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su richiesta della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al presente comma esegue altresì, in sussidiarietà, le operazioni di registrazione dei casi di diagnosi o sospetta diagnosi da SARS-CoV-2, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.
  2. In coerenza con le normative vigenti, le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di seguito «Commissario straordinario», il quale, in via d'urgenza, al fine di assicurare l'immediata operatività della piattaforma, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito.
  3. Nel rispetto dei princìpi stabiliti al comma 1 e dal presente articolo, il Commissario straordinario si raccorda altresì con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale nonché con il Comitato Tecnico Scientifico e con l'istituto superiore di sanità, i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 7, possono accedere alle informazioni anonimizzate presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della piattaforma informatica di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Nell'eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, ferma restando la titolarità del trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita dal Commissario straordinario per conto della stessa ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, assicura tutte le funzionalità necessarie all'effettuazione delle operazioni di inserimento, registrazione in conformità alla normativa sulla tutela della privacy, e trasmissione, in regime di sussidiarietà. Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime di sussidiarietà.
  5. Al fine di consentire il monitoraggio continuo del quadro epidemiologico italiano, le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o, attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle diagnosi cliniche per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, con frequenza almeno quotidiana e Pag. 61comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate nel sito internet istituzionale dello stesso Ministero. Tale trasmissione è effettuata in modalità incrementale e include anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza del paziente oltre che del quadro patologico di comorbilità. Le regioni e le province autonome, mediante i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma nazionale di cui al comma 1, nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarietà, trasmettono altresì i dati relativi, in forma anonimizzata, al Ministero della salute, il quale, tramite interoperabilità, per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti di monitoraggio.
  6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 in regime di sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliera legate alla diffusione del COVID-19, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.
  7. Per consentire lo svolgimento di attività di politica sanitaria epidemiologica, il Ministero della salute trasmette, in interoperabilità con le piattaforme già in essere relative al Fascicolo Sanitario Elettronico, all'istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti con diagnosi e trattamenti per i trattamenti da SARS-CoV-2 oltre che le relative richieste di isolamento volontario e obbligatorio da parte della classe medica preposta.
  8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica è autorizzata la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno.
3.01. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Sarli, Leda Volpi, Colletti, Cabras, Spessotto, Corda, Trano, Paxia, Menga.

ART. 3-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire le parole: «con durata non superiore a sei mesi» con le seguenti: «con durata non superiore alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».
3-bis.1. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire le parole: «con durata non superiore a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «con durata non superiore a 18 mesi».
3-bis.2. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-ter.
(Servizio di supporto psicologico da Covid-19)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per gli anni 2021, 2022 e 2023, con dotazione di 1 milione di euro, per ciascun anno, da destinare all'attivazione di un servizio permanente di assistenza telefonica psicologica per tutti i soggetti affetti da disturbi psicologici particolari (sindrome da capanna o del prigioniero) ovvero da effetti collaterali derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del virus SarsCov2.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dalla seguente proposta si provvede ai sensi del Pag. 62fondo di cui all'articolo 209, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3-bis.01. Sodano.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.2. Foti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Fino al 30 aprile 2021 è sospeso il rilascio di nuovi permessi e titoli di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
5.3. Varchi, Maschio, Bellucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'esito delle determinazioni assunte, con specifiche ordinanze, dal Ministro della salute, comportanti la classificazione in zone delle Regioni, sulla scorta degli indici di contagio e degli altri parametri epidemiologici rilevati dal Comitato tecnico-scientifico, nelle Regioni nelle quali, sulla base delle ordinanze del Ministro della salute, sia prevista, per ragioni di sicurezza e di contenimento della pandemia da COVID-19, l'effettuazione delle attività didattiche a distanza, i genitori degli studenti di età fino al compimento del quattordicesimo anno, e comunque frequentanti la scuola dell'obbligo, che svolgano un lavoro dipendente, pubblico o privato, fruiranno, nella misura del 50 per cento della retribuzione stipendiale tabellare, dei congedi parentali, per tutto il periodo in cui permarranno le attività didattiche a distanza.
5.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Colletti, Trano, Sarli, Cabras, Spessotto, Paxia, Corda, Menga, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga di termini in materia di sostegno ai lavoratori)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 24, comma 1, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021»;
  2. all'articolo 26:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 30 aprile 2021» e dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;

   c) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021»;

   d) dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente comma: «2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2».
5.02. Bellucci, Gemmato.

Pag. 63

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 30 aprile 2021» e dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»; al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021»;

   c) dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente comma: «2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5.05. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite con le seguenti: «al 31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il punto 22 è soppresso.
5.03. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga delle disposizioni in materia di COSAP e TOSAP a sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati a 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5.04. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.