CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2021
535.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disciplina del volo da diporto o sportivo (C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Art. 1.
(Definizione e oggetto)

  1. Ai fini di cui alla presente legge, si definisce volo da diporto o sportivo (VDS) l'attività di volo per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, effettuata con aeromobili, provvisti o privi di motore, in possesso delle caratteristiche individuate dall'allegato 1 annesso alla presente legge.
  2. Alle attività di progettazione, di produzione e di manutenzione degli aeromobili per VDS non si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 8, e dall'allegato I del medesimo regolamento.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche da apportare agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione nonché alla modifica dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 2.
(Competenze dell'Aero Club d'Italia)

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale dell'Aero Club d'Italia per:

   a) lo svolgimento e la regolamentazione dell'addestramento ai fini del rilascio delle licenze e delle abilitazioni per la conduzione degli aeromobili per VDS;

   b) il rilascio delle autorizzazioni alle organizzazioni di addestramento per il VDS;

   c) il rilascio delle licenze e delle abilitazioni per la conduzione degli aeromobili per VDS;

   d) l'immatricolazione degli aeromobili per VDS provvisti di motore, a esclusione di quelli di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato 1 annesso alla presente legge, nel registro tenuto presso l'Aero Club d'Italia ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'Aero Club d'Italia, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53.

  2. Le tariffe stabilite dall'Aero Club d'Italia per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.
(Volo libero)

  1. Gli aeromobili per VDS per il volo libero privi di motore e con decollo o atterraggio a piedi e da superficie fissa, a esclusione delle attività di base jumping, in quanto utilizzati per l'esercizio di un'attività fisica, motoria o sportiva, sono considerati attrezzi sportivi propulsivi.
  2. L'attività di volo libero è svolta secondo le regole del volo a vista diurno e nel rispetto delle regole, delle limitazioni e dei divieti applicabili agli spazi aerei impegnati.

Art. 4.
(Titoli e qualifiche professionali dell'attività di volo libero)

  1. L'attività professionale, anche in via non esclusiva, di istruttore di volo per il Pag. 35conseguimento delle licenze per il volo libero è esercitata dai soggetti in possesso del relativo titolo rilasciato ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5.
  2. L'attività professionale, anche in via non esclusiva, non istruzionale, di accompagnamento di singole persone con aeromobili per il volo libero biposto, al fine della condivisione dell'attività sportiva, è esercitata dall'accompagnatore di volo libero.
  3. L'attività professionale, anche in via non esclusiva, non istruzionale, di organizzazione di servizi per l'accompagnamento non in volo biposto, di accoglienza e di guida nel territorio e in volo di soggetti che praticano il volo libero è esercitata dalla guida di volo libero.
  4. Il regolamento di cui all'articolo 5 stabilisce i requisiti tecnici e professionali per l'abilitazione alle professioni di accompagnatore e di guida di volo libero. L'Aero Club d'Italia provvede al rilascio del titolo abilitante all'esercizio delle professioni di cui al presente comma a seguito della frequenza dei relativi corsi di formazione e dell'accertamento delle capacità professionali mediante un apposito esame.
  5. Presso l'Aero Club d'Italia è istituito il registro degli istruttori, degli accompagnatori e delle guide di volo libero.
  6. Le attività professionali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono svolte presso gli aero club federati che esercitano le attività previste dall'articolo 6, numero 1), lettera i), dello statuto dell'Aero Club d'Italia, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, nonché presso gli enti aggregati individuati dal medesimo articolo 6, numero 2), lettere a), c), d), f) e g.
  7. Il regolamento di cui all'articolo 5 stabilisce le dotazioni, comprese quelle di sicurezza, necessarie e gli ambiti territoriali entro i quali le associazioni e gli enti possono svolgere le attività professionali di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Art. 5.
(Regolamento per il volo libero)

  1. Con regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Aero Club d'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le attività relative:

   a) all'accertamento dell'idoneità psico-fisica ai fini dell'addestramento e dell'esercizio dell'attività di volo libero, prevedendo che tale accertamento sia effettuato con minore periodicità rispetto a quanto stabilito per il VDS a motore;

   b) all'attività e ai programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento della licenza di volo libero;

   c) all'attività e ai programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento dell'attestato per l'esercizio del volo libero biposto, nonché delle qualifiche di istruttore di volo libero, di istruttore esaminatore, di accompagnatore e di guida di volo libero;

   d) alla frequenza temporale dei corsi per il rilascio delle qualifiche di istruttore, di istruttore esaminatore, di accompagnatore e di guida di volo libero;

   e) alle coperture assicurative per l'esercizio dell'attività di volo libero;

   f) ai requisiti organizzativi, strutturali e di sicurezza necessari per l'esercizio delle attività di accompagnatore e di guida di volo libero;

   g) ai sistemi di sicurezza obbligatori;

   h) al riconoscimento delle qualifiche e delle licenze rilasciate all'estero;

   i) ai requisiti e alle autorizzazioni per le attività istruzionali svolte da organizzazioni estere nel territorio nazionale.

Art. 6.
(Regolamento per gli aeromobili per VDS provvisti di motore)

  1 Con regolamenti adottati mediante decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su Pag. 36proposta dell'Aero Club d'Italia, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le attività relative:

   a) all'accertamento dell'idoneità psico-fisica ai fini dell'addestramento e della condotta degli aeromobili per VDS provvisti di motore;

   b) all'attività e ai programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento della licenza per la conduzione degli aeromobili per VDS provvisti di motore, svolti professionalmente, anche in via non esclusiva, da istruttori di volo;

   c) all'istituzione di un registro degli istruttori di aeromobili per VDS a motore;

   d) agli allegati tecnici per la progettazione e la costruzione degli aeromobili per VDS provvisti di motore, ad ala fissa e ad ala rotante;

   e) ai requisiti di equipaggiamento avionico ai fini della navigazione in spazi aerei controllati e per l'uso degli aeroporti;

   f) al titolo di volo e alle abilitazioni necessari ai fini della navigazione in spazi aerei controllati e per l'uso degli aeroporti;

   g) alla disciplina transitoria in materia di titoli di volo già rilasciati dall'Aero Club d'Italia;

   h) alla normativa applicabile agli aeromobili per VDS provvisti di motore, già iscritti nel registro tenuto presso l'Aero Club d'Italia ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'Aero Club d'Italia, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, che, a causa di variazioni strutturali o di equipaggiamento, superino il limite di 472,5 chilogrammi di massa massima al decollo (MTOM) nel caso di aeromobili in configurazione terrestre o di 495 chilogrammi di MTOM nel caso di aeromobili idrovolanti o anfibi, ad ala fissa o rotante;

   i) alle norme e alle limitazioni sulla circolazione aerea e di sicurezza;

   l) ai requisiti per la manutenzione degli aeromobili per VDS provvisti di motore;

   m) alle coperture assicurative per l'esercizio delle attività con aeromobili per VDS provvisti di motore.

  2. In relazione agli aeromobili per VDS provvisti di motore di cui al numero 6 dell'allegato 1 annesso alla presente legge, i programmi di addestramento per il conseguimento della licenza di volo, i requisiti tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione, nonché le discipline previste dall'articolo 6, numero 1), lettere g) e h), dello statuto dell'Aero Club d'Italia, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, sono stabiliti dall'ENAC, di concerto con l'Aero Club d'Italia.

Art. 7.
(Limitazioni alle attività di volo)

  1. Nel caso di emissione di NOTAM che interessano le attività di VDS, l'ENAC dà tempestiva comunicazione all'Aero Club d'Italia ai fini della diffusione di tali informazioni agli utenti attraverso il proprio sito internet istituzionale o un altro mezzo di comunicazione.

Art. 8.
(Modifica all'articolo 743 del codice della navigazione)

  1. Il quarto comma dell'articolo 743 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

   «Agli aeromobili utilizzati per il volo da diporto o sportivo, in possesso delle caratteristiche individuate dalla legislazione vigente in materia di disciplina del volo da diporto o sportivo, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte II del presente codice».

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Capo II
SANZIONI

Art. 9.
(Sanzioni amministrative)

  1. Chiunque svolge attività con aeromobili per VDS senza la prescritta certificazione medica attestante l'idoneità psico-fisica o con una certificazione medica scaduta è punito con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000.
  2. Chiunque svolge attività con aeromobili per VDS senza aver conseguito il relativo titolo abilitante è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000.
  3. Il pilota di un aeromobile per VDS che viola le disposizioni in materia di circolazione aerea, di restrizioni dell'uso degli spazi aerei o di interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione, ove richiesta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000.
  4. Chiunque esercita l'attività di istruttore di volo su aeromobili per VDS senza aver conseguito la relativa abilitazione è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.
  5. Chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore o di guida di volo libero senza aver conseguito la relativa abilitazione e senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 4, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.
  6. Chiunque svolge attività con aeromobili per VDS in assenza della prescritta copertura assicurativa per danni a terzi è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.

Art. 10.
(Accertamento dell'illecito amministrativo)

  1. Per l'accertamento e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. All'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 9 procedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche su segnalazione degli enti competenti.
  3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 della presente legge sono devoluti all'Aero Club d'Italia, secondo i criteri previsti dall'articolo 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11.
(Sanzioni interdittive)

  1. Per l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge e dai regolamenti adottati ai sensi della medesima legge, l'Aero Club d'Italia, nell'ambito delle funzioni a esso attribuite, applica le sanzioni interdittive della sospensione o della revoca delle licenze, abilitazioni, certificazioni e attestati, per le fattispecie previste nell'allegato 2 annesso alla presente legge.
  2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono adottate nei confronti dei titolari di licenza per la conduzione di aeromobili per VDS, nonché degli istruttori di volo e degli esaminatori per fatti commessi con dolo o colpa grave.
  3. Ricevuta la segnalazione della violazione a seguito di comunicazione degli enti istituzionali o degli organi di polizia, l'Aero Club d'Italia contesta la violazione medesima al presunto responsabile di essa, se identificato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, dando un termine per controdedurre.
  4. L'Aero Club d'Italia individua, con proprio regolamento o tramite modifica statutaria, l'organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e le modalità del relativo procedimento.
  5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al presente articolo si tiene conto della gravità della violazione, dell'eventuale danno arrecato, del comportamento dell'interessato successivo all'evento e della collaborazione dell'interessato alla mitigazione del rischio. Pag. 38
  6. Le sanzioni di cui al presente articolo hanno lo scopo di favorire il rispetto della regolamentazione aeronautica, secondo i princìpi della just culture, prevenendo i comportamenti che possano compromettere la sicurezza della navigazione aerea e dissuadendo dalla loro reiterazione.

Art. 12.
(Sospensione)

  1. La sospensione delle licenze, dei certificati, delle abilitazioni e degli attestati è disposta per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di due anni.
  2. La durata della sospensione delle licenze, dei certificati, delle abilitazioni e degli attestati è predefinita per le fattispecie di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge. Per le fattispecie di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 13), 16) e 19) del citato allegato 2, la sanzione della sospensione è applicabile dopo la seconda violazione accertata entro cinque anni, a condizione che sia commessa con dolo o colpa grave.

Art. 13.
(Revoca)

  1. La revoca delle licenze, dei certificati, delle abilitazioni e degli attestati è disposta:

   a) in caso di giudizio di non idoneità permanente del titolare ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5, per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, anche per uso, abuso o dipendenza da sostanze psicotrope o stupefacenti;

   b) quando il titolare è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero quando è sottoposto a una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;

   c) in caso di una terza infrazione, commessa con dolo o colpa grave, accertata in un periodo di dieci anni;

   d) in caso di violazione, accertata con sentenza penale passata in giudicato, che ha comportato un incidente aeronautico dal quale sono derivate la morte o lesioni personali gravi a passeggeri o a terzi.

  2. In caso di revoca, i titoli, i corsi, gli esami e le esperienze presupposti del titolo revocato non sono utilizzabili per il conseguimento di un nuovo titolo.
  3. In caso di revoca, l'Aero Club d'Italia stabilisce, in via generale, il periodo minimo decorso il quale può essere rilasciato un nuovo titolo.

Capo III

Art. 14.
(Abrogazioni)

  1. La legge 25 marzo 1985, n. 106, e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2010, sono abrogati.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti previsti dalla presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, è abrogato.

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ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 1)

CARATTERISTICHE DEGLI AEROMOBILI
PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

  1. Aeromobili diversi da quelli senza equipaggio, privi di motore, diversi dagli alianti, con configurazione monoposto o biposto e con massa a vuoto non superiore a 100 chilogrammi (kg).

  2. Aeromobili diversi da quelli senza equipaggio, provvisti di motore, e con una massa a vuoto non superiore a 120 kg in configurazione monoposto.

  3. Aeromobili, anche ad ala rotante, diversi da quelli senza equipaggio, la cui velocità misurabile di stallo o la cui velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 35 nodi di velocità calibrata (CAS), al massimo biposto e con una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a:

  Aeromobile provvisti di motore

Aliante

  Aeromobile anfibio/idrovolante

  Sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula

  monoposto

  300 kg MTOM

  250 kg MTOM

  30 kg MTOM supplementari

  15 kg MTOM supplementari

  biposto

  450 kg MTOM

  400 kg MTOM

  45 kg MTOM supplementari

  25 kg MTOM configurazione supplementari

  Se un aeromobile anfibio o un idrovolante/elicottero è utilizzato sia come idrovolante/elicottero che come aeromobile terrestre/elicottero, la sua MTOM non deve superare il relativo limite applicabile.

  4. Autogiro monoposto e biposto con una MTOM non superiore a 600 kg.

  5. Aerostati e dirigibili monoposto o biposto aventi un volume massimo di progetto non superiore a 1.200 metri cubi (m3) in caso di aria calda e non superiore a 400 m3 in caso di un altro gas di sollevamento.

  6.

  a. aeromobili, diversi da quelli senza equipaggio, al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una MTOM non superiore a 600 kg per gli aeromobili non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli aeromobili destinati all'impiego sull'acqua;

  b. elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua.

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ALLEGATO 2
(Articolo 11, comma 1)

SOSPENSIONE

  FATTISPECIE

  DURATA DELLA SOSPENSIONE

  1) Imbarco di armi, di munizioni o di persone a scopo delittuoso

  da un anno a due anni

  2) Attraversamento di una zona proibita o ristretta

  da un mese a dodici mesi

  3) Attraversamento di zone controllate in assenza di contatto radio

  da un mese a dodici mesi

  4) Ingresso non autorizzato in uno spazio aereo controllato

  da un mese a dodici mesi

  5) Runway incursion (nel caso di operazioni su aeroporti controllati)

  da un mese a sei mesi

  6) Omissione di soccorso

  da uno a due anni

  7) Esercizio delle attività connesse alla licenza o all'abilitazione sotto l'effetto di alcool, di sostanze psicotrope o di stupefacenti

  da uno a due anni

  8) Falsificazione del libretto di volo, del titolo aeronautico o dei dati di manutenzione dell'aeromobile

  da dodici a diciotto mesi

  9) Dichiarazioni rese ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445, contenenti dati falsi

  da sei a diciotto mesi

  10) Utilizzo di un titolo falsificato

  da dodici a diciotto mesi

  11) Comprovato uso improprio o fraudolento del titolo aeronautico

  da uno a due anni

  12) Trasporto pubblico abusivo

  da sei a dodici mesi

  13) Comando di un aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione

  da sei a diciotto mesi

  14) Lancio di oggetti da aeromobili in volo, a eccezione dei casi di zavorra mobile o di una competizione di volo libero che prevede il lancio

  da sei a diciotto mesi

  15) Inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione

  da un mese a due anni

  16) Violazione delle quote minime o massime previste dai regolamenti

  da un mese a diciotto mesi

  17) Attività di volo condotta in assenza dei requisiti richiesti

  da un mese a diciotto mesi

  18) Atterraggio o decollo senza autorizzazione (nel caso di operazioni su aeroporti controllati)

  da un mese a dodici mesi