CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 19 febbraio 2021
531.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
Pag. 10

ALLEGATO

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

   b) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*1.35. (Nuova formulazione) Calabria.
*1.67. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Del Barba.
*1.152. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Madia.
*1.156. (Nuova formulazione) Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2020-2023».
  2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell'area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità dell'area III, posizione economica F1, di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, Pag. 11con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con equiparazione, ai fini economici, al personale appartenente all'area III, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.
  3. All'articolo 1, comma 321, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2019-2022»
  4. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità dell'area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa, ancorché unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.098 euro annui a decorrere dall'anno 2022; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. All'articolo 1, comma 320-bis, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «sono autorizzate per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «nonché per il triennio 2021-2023».
  6. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonché, nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unità. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, tenuto conto della necessità di potenziare in particolare la sede di Roma del tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica è incrementata di 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali, da assegnare in misura non inferiore alla metà alla predetta sede. Per le finalità di cui al presente comma, la giustizia amministrativa è autorizzata ad assumere, nel triennio 2021-2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di tribunale amministrativo regionale, nonché dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nell'anno 2023, per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro per l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e di 6.432.217 euro annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla voce: «Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato», le parole: «n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23»;

   b) alla voce: «Consiglieri di Stato», le parole: «n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «n. 111»;

   c) alla voce: «Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari Pag. 12 e Referendari», le parole: «n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «n. 423».

  7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 854 è sostituito dal seguente:

   «854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

   b) al comma 884 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al presente comma, alla lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.” sono soppresse».

   c) il comma 886 è sostituito dal seguente:

   «886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità pari a 30 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali è richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854»;

   d) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'unità di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni Pag. 13 di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tale fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: “Ministro” è sostituita dalla seguente: “Ministero”».

  8. All'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole da: «il personale interessato» fino a: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle unità di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «erogate mensilmente» sono inserite le seguenti: «al personale individuato».

  9. L'articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022».

  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c), al comma 8 e al comma 9, pari a 3.404.455 euro per l'anno 2021 e a 2.982.799 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.017. (Nuova formulazione) Dieni

  Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 20 maggio 2021. e dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni».
  4-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
2.4. (Nuova formulazione) Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Fragomeli, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Melilli, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio Pag. 14 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile»;

   b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» è sostituita dalla seguente: «accantonata»;

   c) al comma 868, dopo le parole: «A decorrere dal 2021,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,»;

   d) al comma 869:

    1) all'alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»;

    2) alla lettera b), le parole: «con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza».
*2.16. (Nuova formulazione) Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
*3.55. (Nuova formulazione) Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*3.173. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
*3.056. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente

  5-bis. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» e il secondo periodo è soppresso;

   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021».
**3.201. (Nuova formulazione) Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Bellucci.
**3.67. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Del Barba.
**3.132. (Nuova formulazione) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Zennaro.
**3.326. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Madia.
**3.27. (Nuova formulazione) Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori, Nevi, Sisto.
**3.259. (Nuova formulazione) Gallinella.
**3.278. (Nuova formulazione) Fornaro.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione Pag. 15 europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.
  11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente:

   «576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;

   b) il comma 577-bis è sostituito dal seguente:

   «577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli».
3.87. (Nuova formulazione) Braga, Fragomeli, Lorenzin.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.
*3.114. (Nuova formulazione) Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
*3.3. (Nuova formulazione) Sani.
*3.8. (Nuova formulazione) Squeri, Barelli, Baldini, Torromino, Polidori, Mandelli, Sisto.
*3.175. (Nuova formulazione) Patassini, Pettazzi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 54, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
**3.162. (Nuova formulazione) Raduzzi.
**3.221. (Nuova formulazione) Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 1° giugno 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3.260. (Nuova formulazione) Manzo.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di società partecipate)

  1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e Pag. 16delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.
*3.094. (Nuova formulazione) Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Di Muro, Cavandoli.
*3.032. (Nuova formulazione) Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.
*3.087. (Nuova formulazione) Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga esonero IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, in conformità alla Direttiva (UE) del Consiglio 2020/2020 del 7 dicembre 2020.
3.084. (Nuova formulazione) Boldi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato con apposita Delibera del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.
4.175. (Nuova formulazione) Sisto

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

   «5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day hospital, può essere riconosciuto un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali è ubicata la struttura Pag. 17destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
4.173. (Nuova formulazione) Mancini, Lorenzin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.19. (Nuova formulazione) Lapia, Sisto, Marco Di Maio, Iezzi, Baldino, Ceccanti, Gebhard, Mandelli, Del Barba, Garavaglia, Manzo, Ubaldo Pagano, Tabacci.

  All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, lettera a), le parole: 15 aprile 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2021 e, alla lettera b), le parole: 30 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 15 settembre 2021.

   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  6-bis. Per il biennio 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo periodo.
*6.12. (Nuova formulazione) Fusacchia.
*6.31. (Nuova formulazione) Fratoianni.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
**6.32. (Nuova formulazione) Fratoianni.
**6.11. (Nuova formulazione) Fusacchia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   «2-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono espletati entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.
   2-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: “Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune” Pag. 18sono inserite le seguenti: “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;

   b) al comma 2, dopo le parole: “per l'anno 2020” sono inserite le seguenti: “e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».
*7.07. (Nuova formulazione) Frassini, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Cavandoli.
*16.13. (Nuova formulazione) Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2021»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – fondi di bilancio” per le necessarie regolazioni contabili.».
12.73. (Nuova formulazione) Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  «9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2023”;

   b) al comma 60, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2023”.».
12.110. (Nuova formulazione) Davide Crippa.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 15 giugno 2021» e le parole: «entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;

   b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce».
13.114. (Nuova formulazione) Andrea Romano

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018)

  1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, Pag. 19n. 130, sono prorogati fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
17.021. (Nuova formulazione) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.
*19.40. (Nuova formulazione) Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Porchietto, Barelli, Sisto.
*19.25. (Nuova formulazione) De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.