CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2021
530.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

   valutate positivamente:

    la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, del provvedimento che proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere, nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, includendo anche l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

    la norma di cui all'articolo 14, comma 1, che prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della facoltà per il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e per l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa INVITALIA per gli interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del made in Italy;

    la norma di cui al comma 2 del medesimo articolo 14 che, in tema di semplificazione e innovazione digitale dei servizi della PA, proroga, rispettivamente, al 30 settembre e al 31 dicembre 2021 i termini per il rilascio da parte degli uffici all'estero del MAECI e per l'utilizzo da parte dei connazionali delle credenziali per l'identificazione e l'accesso ai servizi in rete diverse dal Sistema pubblico d'identità digitale (SPID), dalla Carta d'identità elettronica (CIE) o dalla Carta nazionale dei servizi;

    sottolineato che in tale ambito la disposizione di proroga si fonda sulla scarsa diffusione delle credenziali SPID e delle CIE tra gli italiani residenti all'estero ed è, dunque, finalizzata a scongiurare che, nelle more del miglioramento dei servizi digitali, sia precluso l'accesso ai servizi in rete ai cittadini italiani all'estero;

    preso atto che l'articolo 21 dà esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 sulle risorse proprie dell'Unione europea, che recepisce nell'ordinamento interno il nuovo sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2021-2027 introducendo, da un lato, una nuova risorsa propria consistente in un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro e, dall'altro, conferendo alla Commissione europea il potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione per un ammontare fino a 750 miliardi di euro, necessari a finanziare il programma Next Generation EU;

    richiamato sul punto il parere del Comitato per la legislazione, espresso il 20 gennaio 2021, che, con riferimento alla Pag. 22coerenza con il vigente sistema delle fonti, ha rilevato l'esigenza di un approfondimento da parte delle Commissioni competenti sull'opportunità di collocare l'approvazione della decisione sulle risorse proprie nell'ambito di un decreto-legge, in particolare in connessione con la disposizione di cui all'articolo 311 del TFUE, che prescrive che la decisione adottata dal Consiglio in tema di risorse proprie entri in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, nonché con possibili profili di carattere internazionalistico che potrebbero consigliare in questa materia l'adozione di un provvedimento legislativo ad hoc, anche in conformità con il dettato costituzionale in tema di ratifica di trattati internazionali;

    valutato opportuno segnalare in proposito che la decisione in tema di risorse proprie è un atto giuridico dell'Unione, la cui formazione è disciplinata dal TFUE il quale rinvia alla «approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali» e non già alla «ratifica da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali», con ciò evidenziando che per il legislatore europeo tale decisione non configurerebbe un trattato internazionale. D'altra parte, l'articolo 11, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prescrive esplicitamente che la decisione sulle risorse proprie, di cui all'articolo 311, terzo comma, del TFUE, sia approvata con legge. Al riguardo, vale anche la pena sottolineare, come emerge dai lavori preparatori della citata legge n. 234 del 2012 che il legislatore nazionale, nel necessario bilanciamento tra prerogative nazionali e ispirazione europea, ha inquadrato la decisione in tema di risorse proprie in un modello comunitario e federale che ha comportato la rinuncia allo strumento, tipicamente internazionalista, della ratifica in favore di una forma nuova di condivisione e approvazione delle decisioni europee che, senza essere elemento di freno per il migliore funzionamento dell'Unione europea, garantisce in ogni caso ruolo, controllo e peso politico del Parlamento;

    espresso, infine, apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 22 del decreto-legge, che consente transitoriamente l'operatività' degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 14, comma 2, valutino le Commissioni di merito, tenuto conto dello sforzo di digitalizzazione in corso per l'accesso ai servizi in rete da parte dei connazionali all'estero, presso i quali è ancora assai contenuta la disponibilità di SPID e della CIE, l'opportunità di disporre un'estensione, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023 dei termini di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.