CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2021
529.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
Pag. 7

ALLEGATO

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 22.0200 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 22.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, sostituire il capoverso Art. 22-bis, con il seguente:

Art. 22-bis.
(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2011 al 2019)

  1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2021 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2021, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.
  2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

   a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione restano definitivamente acquisite;

   b) le somme versate dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tale fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore della presente legge o e fino al 31 aprile 2021, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

  3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e Pag. 8quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 aprile 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2019, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2021, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
0.22.0200.41. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, sostituire il capoverso Art. 22-bis, con il seguente:

Art. 22-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

   b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente Pag. 9legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le Pag. 10disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

   a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.
  16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione Pag. 11è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
  21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
0.22.0200.42. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) le parole: «sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «sono notificati a decorrere dal mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)»;

    2) alla lettera b) le parole: «nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)»;

    3) alla lettera c), capoverso comma 3, le parole: «sono prorogati di quattordici mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi fino al mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)»;

    4) alla lettera d), capoverso comma 4, le parole: «28 febbraio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, capoverso comma 1:

    1) le parole: «28 febbraio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

    2) le parole: «I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione.», sono sostituite dalle seguenti: «Possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 agosto 2021, ovvero in cinque rate di pari importo, da corrispondere senza sanzioni e/o interessi, a decorrere dal 1° luglio 2021»;

   c) al comma 3, le parole: «è prorogato al 28 febbraio 2021», sono sostituite con le seguenti: «è prorogato al 31 luglio 2021»;

   d) il comma 4 è soppresso.
0.22.0200.38. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pag. 12Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   c) al comma 1 lettera c), capoverso comma 3, le parole: «quattordici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventuno mesi».

  Conseguentemente al capoverso Art. 22-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «64,10» sono sostituite dalle seguenti: «288,4»;

   b) le parole: «206,9» sono sostituite dalle seguenti: «310,4»;

   c) le parole: «253,2» sono sostituite dalle seguenti: «379,8».
0.22.0200.50. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, capoverso comma 1, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente all'articolo 22-quinquies apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «64,10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «384,6 milioni di euro»;

   b) le parole: «206,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.241,4 milioni di euro»;

   c) le parole: «253,2 milioni di euro» con le seguenti: «1.519,2 milioni di euro».
0.22.0200.5. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, capoverso comma 1, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

  Conseguentemente al capoverso Art. 22-quinquies, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «64,10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «288,4 milioni di euro»;

   b) le parole: «206,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «310,4 milioni di euro»;

   c) le parole: «253,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «379,8 milioni di euro».
0.22.0200.46. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, capoverso comma 1, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

Pag. 13

   b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

  Conseguentemente al capoverso Art. 22-quinquies apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «64,10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «192,3 milioni di euro»;

   b) le parole: «206,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «620,7 milioni di euro»;

   c) le parole: «253,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «759,6 milioni di euro».
0.22.0200.4. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 31 maggio 2021.
0.22.0200.33. Prisco, Montaruli, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.
0.22.0200.28. Prisco, Montaruli, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 31 marzo 2021.
0.22.0200.32. Prisco, Montaruli, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.
0.22.0200.29. Prisco, Trancassini, Montaruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione, con le seguenti: Possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 agosto 2021, ovvero in cinque rate di pari importo, da corrispondere senza sanzioni o interessi, a decorrere dal 1° luglio 2021;.
0.22.0200.39. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in tre rate nei tre mesi successivi al termine del periodo di sospensione.
0.22.0200.30. Prisco, Trancassini, Montaruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro il mese successivo con le seguenti: entro i tre mesi successivi.
0.22.0200.31. Prisco, Trancassini, Montaruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, Pag. 14 dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3 le parole: «1° marzo 2021», sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2021».
0.22.0200.16. Prestigiacomo, Mandelli, Sisto.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. La proroga di cui al comma 4-bis non si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dai soggetti che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146».
0.22.0200.13. Giacometto, Mandelli.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-ter. Con riferimento alle entrate degli enti territoriali, durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, sono prorogati di dodici mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2020, n. 212, i termini di decadenza e prescrizione relativi alla notifica degli atti di cui al comma 2, in scadenza nell'anno 2021. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica degli atti di cui al comma 2, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
0.22.0200.47. Pella, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, sopprimere il comma 4.
0.22.0200.40. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
  4-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 4 devono essere presentate entro il 31 maggio 2021 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  4-ter. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 4 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, Pag. 15 le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 4 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni dei commi 4 e 4-bis per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
  4-quater. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2021.
  4-quinquies. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 4-ter, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  4-sexies. La definizione di cui al comma 4 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 4-bis e 4-ter. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti di cui al comma 4 e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
  4-septies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
  4-octies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
0.22.0200.43. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Sono sospesi fino al 30 settembre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507 e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2021 qualora istituito dagli enti locali. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 30 settembre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali.
0.22.0200.24. Marco Di Maio.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, Pag. 16lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché quello di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. Per il medesimo periodo è altresì prorogato al 15 maggio il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
0.22.0200.1. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.22.0200.2. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «a decorrere dal 15 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 15 gennaio 2022» e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per gli anni da 2021 a 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.22.0200.3. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-ter le parole: «15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» Pag. 17sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché»;

   b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni:

    1) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

    2) sono revocati i pignoramenti in essere».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.22.0200.23. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «a decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022».
  5-ter. All'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Limitatamente all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente all'anno 2021».
0.22.0200.26. Gemmato, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 2 le parole: «entro il 16 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».

   b) al comma 3 le parole: «settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «maggio 2021»;

  5-ter. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.22.0200.20. Mazzetti, Occhiuto.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, al capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in via sperimentale, per favorire la ripresa economica conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il corrente periodo di imposta e fino al Pag. 1831 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a pari a 109,2 milioni di euro per il 2021 e a 999,5 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
0.22.0200.45. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A far data dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del testo unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pari al 23,85 per cento delle somme giocate. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.22.0200.19. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per l'anno di imposta 2020, è prorogato per l'anno 2021 al 31 luglio 2021. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021 la base imponibile forfettaria degli apparecchi da intrattenimento di cui alla tariffa allegata all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è ridotta della metà. Gli importi eventualmente versati in eccedenza con riferimento all'anno di imposta 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.22.0200.18. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In considerazione dell'emergenza pandemica in atto, in favore del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, corrisponde agli iscritti Pag. 19e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.
0.22.0200.21. D'Attis.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
0.22.0200.22. Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri, Mandelli, Sisto, Della Frera.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020.
0.22.0200.34. Cancelleri.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021». Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 557 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, Pag. 20n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.22.0200.17. D'Attis, Sisto.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di porre in essere ogni strumento utile per contenere la diffusione del virus SARS-COV-2 e velocizzare le procedure amministrative, in modo tale da potenziare il servizio pubblico locale e regionale ed incentivare le imprese nel settore del trasporto pubblico, il termine previsto al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2021.
0.22.0200.37. Maraia.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, sopprimere il capoverso Art. 22-ter.
0.22.0200.44. Morrone, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 6-bis, comma 10, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
0.22.0200.25. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, sostituire le parole: 30 aprile 2021 ovunque ricorrono, con le seguenti: termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
0.22.0200.11. Magi.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, sostituire le parole: 30 aprile 2021, ovunque ricorrono, con le seguenti: 30 giugno 2021.
0.22.0200.36. Grippa.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) All'articolo 29, comma 2, le parole «dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 416-bis, 416-ter, 572, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 612-bis e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 2 luglio 1998, n. 286, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
0.22.0200.9. Magi.

(Inammissibile)

Pag. 21

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 30, commi 3 e 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
0.22.0200.10. Magi.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2021.
0.22.0200.12. Bazoli.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, sostituire il capoverso Art. 22-quater con il seguente:

Art. 22-quater.

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

   c) al comma 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 31 maggio 2021».
0.22.0200.8. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, sostituire il capoverso Art. 22-quater con il seguente:

Art. 22-quater.

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

   c) al comma 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 31 maggio 2021».
0.22.0200.7. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, sostituire il capoverso Art. 22-quater con il seguente:

Art. 22-quater.

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

Pag. 22

   c) al comma 42, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 31 maggio 2021».
0.22.0200.6. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-quater, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Comunicazioni con il contribuente)

   1. Tutte le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria possono effettuarsi, a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata sia diverso dalla persona che effettua la comunicazione, in calce a quest'ultima dovrà essere rilasciata apposita delega alla persona che effettua l'invio.
   2. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che ha emanato il medesimo atto al quale il contribuente potrà inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.»;

   b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Istanza di autotutela del contribuente)

   1. Ciascun contribuente può promuovere istanza di autotutela volta ad ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:

   a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto dell'imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione; i) prescrizione della pretesa tributaria.

   2. La richiesta di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
   3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 del presente articolo sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
   4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se la medesima amministrazione competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio dell'amministrazione finanziaria competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del contribuente.
   5. Qualora la richiesta di annullamento in autotutela riguardi ipotesi diverse da quelle indicate al comma 1, l'Amministrazione competente è sempre tenuta a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano spirati infruttuosamente i termini per presentare ricorso in Commissione Tributaria Pag. 23 avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992.
   6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.».
0.22.0200.35. D'Orso, Martinciglio.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire il completamento degli adempimenti necessari per l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione, all'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «28 febbraio 2021» e «30 settembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
0.22.0200.15. Nevi, Mandelli.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
0.22.0200.14. Prestigiacomo.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-quater, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 141, ultimo periodo, prima delle parole: «Nel caso di mancata» sono inserite le seguenti: «A decorrere dall'anno 2023».
0.22.0200.48. Pella, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-quater, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sono prorogati di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di nove mesi».
*0.22.0200.27. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*0.22.0200.49. Pella, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

Art. 22-bis.
(Proroghe di termini in materia tributaria)

  1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio Pag. 242022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.»;

   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

   a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.».

  2. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».

  3. Il termine finale di cui all'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 28 febbraio 2021. Pag. 25
  4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. L'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è abrogato.

Art. 22-ter.
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 2, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

   b) all'articolo 29, comma 1, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

   c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

Art. 22-quater.

  1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in periodo: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili, nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021».

Art. 22-quinquies.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare di cassa 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede per i medesimi importi mediante il ricorso dell'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in data 20 gennaio 2021.

  Conseguentemente, l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020 n. 178, è sostituito dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto.

  2. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. L'articolo 2 e l'articolo 3 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, sono Pag. 26abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 2 e 3 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7.

Allegato 1-bis
(Articolo 22-quinquies, comma 1)

«Allegato 1
(Articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-196.064

-157.000

-138.500

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

483.299

431.297

493.550

– CASSA –

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-279.207

-208.500

-198.000

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

566.572

482.797

553.050

  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

».
22.0200. Il Governo.