CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2021
518.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il provvedimento, che si compone di 23 articoli, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

   considerato che:

    l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca diverse proroghe relative a termini in materia economica e finanziaria;

    in tale ambito appare opportuno introdurre una specifica disposizione diretta a prorogare i termini di entrata in vigore dell'«imposta sui servizi digitali» di cui all'articolo 1, comma 42, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal momento che tale imposta rischia di sortire effetti penalizzanti sia per il settore vitivinicolo che per altri prodotti simbolo dell'agroalimentare e del «Made in Italy»;

   rilevato che:

    l'articolo 10 del provvedimento, ai commi da 1 a 6, prevede alcune proroghe specificamente riguardanti il settore agricolo;

    in particolare, al comma 1, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'accreditamento degli organismi di controllo dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica, che il comma 2 dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (c.d. Testo unico del vino) fissava al 15 marzo 2021;

    la suddetta proroga andrebbe opportunamente anticipata al 31 luglio 2021, in considerazione del fatto che tutti gli incarichi degli enti di certificazione hanno durata triennale e scadono in tale data;

   rilevato altresì che:

    il medesimo articolo 10, al comma 6, sospende il pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in scadenza il 16 gennaio 2021, in favore dei beneficiari degli esoneri contributivi disposti in agricoltura;

    in dettaglio, la sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, concernente gli importi dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020, riguarda gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dall'articolo 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e si protrae fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi dovuti, ma comunque non oltre il 16 febbraio 2021;

    tale ultimo termine, oggettivamente troppo breve rispetto alla necessità di effettuare i ricalcoli e predisporre l'istanza, andrebbe esteso al 17 marzo 2021;

   considerato che:

    appaiono meritevoli di introduzione nel corpo dell'articolo 10 ulteriori disposizioni Pag. 55 di interesse del settore agricolo e della pesca, riguardanti specificamente:

     1) la sospensione, sino al 31 dicembre 2021, dell'obbligo di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia) per le associazioni temporanee di scopo a prevalente partecipazione pubblica, destinatarie di finanziamenti o contributi pubblici diretti ad azioni di carattere scientifico o di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica;

     2) la scadenza, al 28 febbraio 2021, del termine entro il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve provvedere all'erogazione, in favore dei soggetti attuatori del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di non meno del 50 per cento delle somme ad essi attribuiti per l'annualità 2021;

     3) la proroga, al 1° gennaio 2022, dell'adeguamento degli indennizzi cui sono tenute le imprese agricole ed agromeccaniche per l'usura delle infrastrutture stradali, essendo tali indennizzi stati rimodulati in misura eccessivamente gravosa per gli operatori del settore, per effetto della circolare del Ministero dei trasporti n. 31802 del 9 novembre 2020;

     4) la proroga della validità dei certificati di abilitazione in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo rilasciati dalle regioni e province autonome ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, il cui rinnovo è reso fortemente difficoltoso a causa del perdurare dello stato d'emergenza legato alla pandemia tuttora in corso;

   considerato altresì che:

    l'articolo 13, comma 4, proroga fino al 31 agosto 2021, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, le disposizioni che consentono di stipulare i contratti di arruolamento, secondo le procedure di cui al codice della navigazione, direttamente a bordo delle navi;

    occorre ampliare il perimetro della disposizione, includendovi la proroga, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, dei termini di validità delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ingiustificatamente esclusi dal perimetro di applicazione dell'articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), concernente gli effetti degli atti amministrativi in scadenza;

   rilevato infine che:

    l'articolo 15, comma 6, del provvedimento interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di imballaggio a carico dei produttori, ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendone l'applicazione fino al 31 dicembre 2021;

    quest'ultima disposizione prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori;

    la prevista sospensione di tali obblighi, pur meritevole di apprezzamento, dovrebbe essere accompagnata da una specifica disposizione volta a prevedere la possibilità di immettere in commercio, sino al 1° gennaio 2022, i prodotti privi dei prescritti requisiti di etichettatura sino all'esaurimento delle scorte; dovrebbe, inoltre, essere prevista la possibilità di assolvere i predetti obblighi anche attraverso l'utilizzo di canali digitali, per veicolare al consumatore le informazioni da riportare in etichetta;

    occorrerebbe, infine, chiarire gli eventuali effetti già prodotti dalla disposizione oggetto di proroga, eventualmente Pag. 56anche sotto il profilo sanzionatorio, posto che gli obblighi di etichettatura degli imballaggi sono entrati in vigore il 26 settembre 2020 e non sono stati previsti periodi transitori in relazione all'adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 3, si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, il seguente comma: «12. Fino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 42, primo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

   2) all'articolo 10, comma 1, capoverso 2, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 luglio 2021»;

   3) all'articolo 10, dopo il comma 4, si valuti l'opportunità di inserire il seguente: «4-bis. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, fino al 31 dicembre 2021 è sospeso l'obbligo di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici, limitatamente alle azioni di carattere scientifico e di ricerca finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.»;

   4) all'articolo 10, comma 6, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «16 febbraio 2021», con le seguenti: «17 marzo 2021.»;

   5) all'articolo 10, dopo il comma 6, si valuti l'opportunità di inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 14-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Conseguentemente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede entro il 28 febbraio 2021 ad erogare a favore dei soggetti attuatori del Programma adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2016 non meno del 50 per cento delle somme ad essi attribuiti per l'annualità 2021, così come risultanti nei pertinenti capitoli 1477 e 1488 della tabella 13 allegata al decreto 30 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze contenente ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.»;
  6-ter. Gli adeguamenti di cui all'art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020 sono prorogati al 1° gennaio 2022.;
  6-quater. All'articolo 224, comma 5-bis, capoverso 4-octies, del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77 dopo le parole: «in scadenza nel 2020» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2021»;

   6) All'articolo 13, comma 4, si valuti l'opportunità, dopo le parole «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» di inserire le seguenti: «le parole “in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” e».

   7) all'articolo 15, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. I prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi prescritti e già immessi in commercio al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Gli obblighi in materia di informazione al consumatore di cui all'articolo 219, comma 5, del medesimo decreto legislativo Pag. 57 possono essere assolti anche con mezzi diversi dall'etichetta, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto»;

   8) si valuti, inoltre, l'opportunità, al medesimo comma 6 dell'articolo 15, di chiarire gli effetti applicativi già prodotti dalla disposizione di cui all'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, relativamente al periodo intercorso tra l'entrata in vigore della disposizione stessa (26 settembre 2020) e la sospensione degli obblighi di etichettatura prevista dal provvedimento in esame, anche con riguardo ad eventuali profili di carattere sanzionatorio.