CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 gennaio 2021
514.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 51

ALLEGATO 1

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo);

   considerato che l'articolo 13, comma 6, prevede che, in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di esame di teoria di cui all'articolo 121, comma 1 del codice della strada possa essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda, anziché entro sei mesi; tale proroga non appare tuttavia sufficiente a sanare tutte le posizioni di coloro che si sono trovati nell'impossibilità di sostenere l'esame di teoria a causa dell'emergenza sanitaria;

   rilevato che l'articolo 13, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC (c.d. «buono viaggio»), pari al 50 per cento della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio, per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposte agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia; tale termine è previsto dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, norma di cui ancora si attende la piena applicazione a causa dei ritardi nell'emanazione della disciplina attuativa;

   sottolineato che, nella seduta del 18 novembre 2020, la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni ha approvato, all'unanimità, previo parere favorevole del Governo, il testo unificato delle risoluzioni 7-00564 Paita e 7-00584 Luciano Cantone e Gariglio, in materia di iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore (8-00095), che, fra l'altro, impegnava il Governo «ad adottare, in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 e per tutta la durata della stessa, ogni iniziativa di competenza per consentire che, per gli impianti che sono giunti a scadenza di fine vita tecnica, siano prorogati i termini per l'esecuzione degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, di dodici mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza, facendo sì che nelle more dell'esecuzione degli adempimenti sia sospeso l'esercizio al pubblico dei suddetti impianti a fune e, durante il periodo di sospensione gli esercenti degli impianti interessati possano procedere alla predisposizione di tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi di cui al citato paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A»;

   ricordato che negli ultimi anni è invalsa la prassi di non procedere al tempestivo rinnovo delle autorità amministrative indipendenti, prevedendo, attraverso provvedimenti Pag. 52 di urgenza, successive proroghe anche molto ampie nel tempo, come accaduto per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

   rilevata la grave situazione di carenza di organico in cui versano gli uffici periferici della motorizzazione civile;

   sottolineate le gravi difficoltà operative legate al passaggio al documento unico di circolazione (DUC),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   sia data piena attuazione alla risoluzione n. 8-00095, approvata all'unanimità dalla Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, disponendo, per gli impianti a fune giunti a scadenza di fine vita tecnica, la proroga dei termini per l'esecuzione degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, di dodici mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza, facendo sì che nelle more dell'esecuzione degli adempimenti sia sospeso l'esercizio al pubblico dei suddetti impianti a fune e che, durante il periodo di sospensione, gli esercenti degli impianti interessati possano procedere alla predisposizione di tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi di cui al citato paragrafo 2.5;

  e con le seguenti osservazioni:

   a. all'articolo 13, comma 6, si valuti l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine per l'espletamento della prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, sostituendo le parole: «presentazione della domanda» con le seguenti: «scadenza della domanda»;

   b. si introduca/si valuti l'opportunità di introdurre nel testo del decreto-legge una disposizione di proroga delle graduatorie dei concorsi per l'accesso agli uffici periferici della motorizzazione civile, al fine di sopperire alle gravi carenze di organico;

   c. si proroghi/si valuti l'opportunità di prorogare il termine per l'entrata in vigore a regime della disciplina del documento unico di circolazione (DUC);

   d. si valuti l'opportunità di introdurre una disciplina per la prorogatio delle Autorità amministrative indipendenti, tra cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), per un periodo ben limitato nel tempo e con poteri limitati all'adozione di atti urgenti e indifferibili e di ordinaria amministrazione;

   e. risulta necessario adottare iniziative per garantire la piena applicazione della disciplina del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC (cosiddetto «buono viaggio») introdotta dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

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ALLEGATO 2

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo);

   considerato che l'articolo 13, comma 6, prevede che, in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di esame di teoria di cui all'articolo 121, comma 1, del codice della strada possa essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda, anziché entro sei mesi; tale proroga non appare tuttavia sufficiente a sanare tutte le posizioni di coloro che si sono trovati nell'impossibilità di sostenere l'esame di teoria a causa dell'emergenza sanitaria;

   rilevato che l'articolo 13, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC (cosiddetto «buono viaggio»), pari al 50 per cento della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio, per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposte agli effetti economici dal COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia; tale termine è previsto dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, norma di cui ancora si attende la piena applicazione a causa dei ritardi nell'emanazione della disciplina attuativa;

   sottolineato che, nella seduta del 18 novembre 2020, la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni ha approvato, all'unanimità, previo parere favorevole del Governo, il testo unificato delle risoluzioni 7-00564 Paita e 7-00584 Luciano Cantone e Gariglio, in materia di iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore (8-00095), che, fra l'altro, impegnava il Governo «ad adottare, in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 e per tutta la durata della stessa, ogni iniziativa di competenza per consentire che, per gli impianti che sono giunti a scadenza di fine vita tecnica, siano prorogati i termini per l'esecuzione degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, di dodici mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza, facendo sì che nelle more dell'esecuzione degli adempimenti sia sospeso l'esercizio al pubblico dei suddetti impianti a fune e, durante il periodo di sospensione gli esercenti degli impianti interessati possano procedere alla predisposizione di tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi di cui al citato paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A»;

   considerate le difficoltà derivanti dall'applicazione della disciplina sulle targhe prova;

Pag. 54

   ricordato che negli ultimi anni è invalsa la prassi di non procedere al tempestivo rinnovo delle autorità amministrative indipendenti, prevedendo, attraverso provvedimenti di urgenza, successive proroghe anche molto ampie nel tempo, come accaduto per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

   rilevata la grave situazione di carenza di organico in cui versano gli uffici periferici della motorizzazione civile;

   sottolineate le gravi difficoltà operative legate al passaggio al documento unico di circolazione (DUC),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 13, comma 6, si proroghi ulteriormente il termine per l'espletamento della prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, sostituendo le parole: «presentazione della domanda» con le seguenti: «scadenza della domanda»;

   2) si valuti l'opportunità di introdurre nel testo del decreto-legge una disposizione di proroga delle graduatorie dei concorsi per l'accesso agli uffici periferici della motorizzazione civile, al fine di sopperire alle gravi carenze di organico;

   3) sia data piena attuazione alla risoluzione n. 8-00095, approvata all'unanimità dalla Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, disponendo, per gli impianti a fune giunti a scadenza di fine vita tecnica, la proroga dei termini per l'esecuzione degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, di dodici mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza, facendo sì che nelle more dell'esecuzione degli adempimenti sia sospeso l'esercizio al pubblico dei suddetti impianti a fune e che, durante il periodo di sospensione, gli esercenti degli impianti interessati possano procedere alla predisposizione di tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi di cui al citato paragrafo 2.5;

   4) nelle more di un intervento normativo, sia introdotta una proroga per consentire anche su veicoli già immatricolati la circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'opportunità di prorogare il termine per l'entrata in vigore a regime della disciplina del documento unico di circolazione (DUC);

   b) si valuti l'opportunità di introdurre una disciplina per la prorogatio delle Autorità amministrative indipendenti, tra cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), per un periodo ben limitato nel tempo e con poteri limitati all'adozione di atti urgenti e indifferibili e di ordinaria amministrazione;

   c) risulta necessario adottare iniziative per garantire la piena applicazione della disciplina del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC (cosiddetto «buono viaggio») introdotta dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

Pag. 55

ALLEGATO 3

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo);

   considerato che l'articolo 13, comma 6, prevede che, in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di esame di teoria di cui all'articolo 121, comma 1, del codice della strada possa essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda, anziché entro sei mesi; tale proroga non appare tuttavia sufficiente a sanare tutte le posizioni di coloro che si sono trovati nell'impossibilità di sostenere l'esame di teoria a causa dell'emergenza sanitaria;

   rilevato che l'articolo 13, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC (cosiddetto «buono viaggio»), pari al 50 per cento della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio, per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposte agli effetti economici dal COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia; tale termine è previsto dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, norma di cui ancora si attende la piena applicazione a causa dei ritardi nell'emanazione della disciplina attuativa;

   sottolineato che, nella seduta del 18 novembre 2020, la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni ha approvato, all'unanimità, previo parere favorevole del Governo, il testo unificato delle risoluzioni 7-00564 Paita e 7-00584 Luciano Cantone e Gariglio, in materia di iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore (8-00095), che, fra l'altro, impegnava il Governo «ad adottare, in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 e per tutta la durata della stessa, ogni iniziativa di competenza per consentire che, per gli impianti che sono giunti a scadenza di fine vita tecnica, siano prorogati i termini per l'esecuzione degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, di dodici mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza, facendo sì che nelle more dell'esecuzione degli adempimenti sia sospeso l'esercizio al pubblico dei suddetti impianti a fune e, durante il periodo di sospensione gli esercenti degli impianti interessati possano procedere alla predisposizione di tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi di cui al citato paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A»;

   considerate le difficoltà derivanti dall'applicazione della disciplina sulle targhe prova;

Pag. 56

   ricordato che negli ultimi anni è invalsa la prassi di non procedere al tempestivo rinnovo delle autorità amministrative indipendenti, prevedendo, attraverso provvedimenti di urgenza, successive proroghe anche molto ampie nel tempo, come accaduto per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

   rilevata la grave situazione di carenza di organico in cui versano gli uffici periferici della motorizzazione civile;

   sottolineate le gravi difficoltà operative legate al passaggio al documento unico di circolazione (DUC),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 13, comma 6, si proroghi ulteriormente il termine per l'espletamento della prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, sostituendo le parole: «presentazione della domanda» con le seguenti: «scadenza della domanda»;

   2) si valuti l'opportunità di introdurre nel testo del decreto-legge una disposizione di proroga delle graduatorie dei concorsi per l'accesso agli uffici periferici della motorizzazione civile, al fine di sopperire alle gravi carenze di organico;

   3) sia data piena attuazione alla risoluzione n. 8-00095, approvata all'unanimità dalla Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, disponendo, per gli impianti a fune giunti a scadenza di fine vita tecnica, la proroga dei termini per l'esecuzione degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, di dodici mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza, facendo sì che nelle more dell'esecuzione degli adempimenti sia sospeso l'esercizio al pubblico dei suddetti impianti a fune e che, durante il periodo di sospensione, gli esercenti degli impianti interessati possano procedere alla predisposizione di tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi di cui al citato paragrafo 2.5;

   4) sia introdotta una disposizione per consentire anche su veicoli già immatricolati la circolazione di prova per effettuare prove tecniche, per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'opportunità di prorogare il termine per l'entrata in vigore a regime della disciplina del documento unico di circolazione (DUC);

   b) si valuti l'opportunità di introdurre una disciplina per la prorogatio delle Autorità amministrative indipendenti, tra cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), per un periodo ben limitato nel tempo e con poteri limitati all'adozione di atti urgenti e indifferibili e di ordinaria amministrazione;

   c) risulta necessario adottare iniziative per garantire la piena applicazione della disciplina del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC (cosiddetto «buono viaggio») introdotta dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.