CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2021
509.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (Atto n. 234).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (Atto del Governo n. 234);

   premesso che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica estende il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) a tutte le numerazioni nazionali e definisce il funzionamento del registro riguardo all'utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi;

   preso atto dei pareri espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali, e dal Consiglio di Stato;

   preso atto che il Governo ha trasmesso, a fini collaborativi, un testo modificato a seguito dei rilievi espressi nei pareri richiamati;

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di un coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, e dell'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005) in materia di disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

   b) all'articolo 6, si valuti altresì l'opportunità di modulare le tariffe di accesso al servizio da parte degli operatori, suddividendo questi ultimi in micro, piccole, medie e grandi imprese, al fine di assicurare la proporzionalità contributiva ai costi di tenuta del registro;

   c) all'articolo 7, risulta opportuno prevedere, tra le modalità di iscrizione al registro, anche lo strumento della posta elettronica e consentire l'iscrizione contestuale di più numerazioni intestate al medesimo soggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 5 del 2018;

   d) all'articolo 7, risulta altresì necessario un coordinamento con l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018, prevedendo che i consensi fatti salvi siano limitati a quelli prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere ovvero cessati da non più di trenta giorni;

   e) si valuti l'opportunità di precisare che per materiale pubblicitario si intende «qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere Pag. 28 il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi», come definito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, al fine di evitare di applicare la relativa disciplina anche al materiale divulgato per fini socio-culturali o per favorire l'esercizio dei diritti costituzionalmente riconosciuti;

   f) si valuti l'opportunità di promuovere adeguate campagne informative per i cittadini, al fine di renderli edotti del diritto di iscrizione del registro pubblico delle opposizioni.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (Atto n. 234).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (Atto del Governo n. 234);

   premesso che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica estende il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) a tutte le numerazioni nazionali e definisce il funzionamento del registro riguardo all'utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi;

   preso atto dei pareri espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali, e dal Consiglio di Stato;

   preso atto che il Governo ha trasmesso, a fini collaborativi, un testo modificato a seguito dei rilievi espressi nei pareri richiamati;

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di un coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, e dell'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005) in materia di disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

   b) all'articolo 6, si valuti altresì l'opportunità di modulare le tariffe di accesso al servizio da parte degli operatori, suddividendo questi ultimi in micro, piccole, medie e grandi imprese, al fine di assicurare la proporzionalità contributiva ai costi di tenuta del registro;

   c) all'articolo 7, risulta opportuno prevedere, tra le modalità di iscrizione al registro, anche lo strumento della posta elettronica e consentire l'iscrizione contestuale di più numerazioni intestate al medesimo soggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 5 del 2018;

   d) all'articolo 7, risulta altresì necessario un coordinamento con l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018, prevedendo che i consensi fatti salvi siano limitati a quelli prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere ovvero cessati da non più di trenta giorni;

   e) si valuti l'opportunità di precisare che per materiale pubblicitario si intende «qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi Pag. 30 oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi», come definito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, al fine di evitare di applicare la relativa disciplina anche al materiale divulgato per fini socio-culturali o per favorire l'esercizio dei diritti costituzionalmente riconosciuti;

   f) si valuti l'opportunità di promuovere adeguate campagne informative per i cittadini, con particolare riferimento a quelli più vulnerabili, quali ad esempio gli anziani, al fine di renderli edotti del diritto di iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni e delle modalità concrete per esercitare tale diritto.