CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2021
506.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 181

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. (C. 2786 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020 (C. 2786 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti. (C. 1259 Rotelli).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: terrestre aggiungere le seguenti: e marittima.
1.2. Nobili.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: svolgendo fino alla fine del comma con le seguenti: che svolgono funzioni connettive per l'intero territorio nazionale e valorizzano la rete degli interporti.
1.3. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: valorizzando aggiungere la seguente: anche.
1.4. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli interporti aggiungere le seguenti: e delle piattaforme logistiche.
1.5. Grippa, De Lorenzis.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la realizzazione coordinata dei corridoi intermodali che costituiscono l'asse portante della con le seguenti: il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella.
1.6. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: del trasporto con le seguenti: della domanda di trasporto e attività logistiche.
1.7. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: del trasporto aggiungere le seguenti: e della domanda di trasporto.
1.8. Grippa, De Lorenzis.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: organico di aggiungere le seguenti: strutture e.
1.9. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale e le parole: con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici.
1.10. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: in forma imprenditoriale con le seguenti: da un soggetto gestore di proprietà pubblica o privata.
1.11. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: in forma imprenditoriale aggiungere le seguenti: da soggetto in convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240,

Pag. 183

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: 4, 5, e la parola: 9,
1.12. Nobili.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione con le seguenti: intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna.
1.13. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: treni completi aggiungere le seguenti: con caratteristiche di standard europeo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: treni completi aggiungere le seguenti: con caratteristiche di standard europeo.
1.14. Nobili.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) soggetto gestore interportuale: soggetto che, in forza di una convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, esercisce l'interporto con il compito di costruire, ampliare e manutenere l'infrastruttura e di erogare i servizi essenziali all'efficiente funzionamento dello stesso;

   a-ter) attività affidataria: attività svolta da un soggetto terzo rispetto al responsabile dell'attività dell'interporto, in un locale o area dell'interporto stesso;

   a-quater) aree comuni: area e/o locale dell'interporto, escluse le aree e i locali di pertinenza delle attività affidatarie, destinata generalmente ai servizi per la gestione e la funzionalità dell'interporto stesso;
1.16. Nobili.

  Al comma 4, sopprimere le lettere: b), c) e d).
1.17. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 4, sopprimere le lettere c) e d).
1.18. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Sopprimere il comma 5.
1.19. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 5, sostituire le parole: sono con le seguenti: rientrano tra le.
1.20. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 5, sopprimere le parole: strategiche e le parole: di preminente interesse nazionale.
1.21. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 5, sostituire le parole: preminente interesse con la seguente: rilevanza.
1.22. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Sopprimere il comma 7.
1.23. Grippa, De Lorenzis.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente alla ricognizione delle infrastrutture al servizio della logistica.
1.24. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in un apposito elenco, stabilendone i requisiti di accesso e di cancellazione, intendendosi quest'ultima automatica in caso di mancanza di progettazione Pag. 184di un nuovo interporto nel triennio ovvero di inattività nella gestione dell'interporto ovvero di mancanza anche di una sola delle condizioni di individuazione di cui all'articolo 3 presso l'interporto gestito.
1.25. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'elaborazione del Piano generale dei Trasporti e della Logistica, provvede alla ricognizione delle piattaforme logistiche, degli interporti già esistenti nonché delle infrastrutture al servizio della logistica in corso di realizzazione o la cui realizzazione è prevista dai piani delle Regioni e delle Province rispondenti alle condizioni stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993.
  2. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione individuata dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità.
  3. Il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa trasmissione alle Camere per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, sentito il Partenariato per la logistica ed i trasporti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 13 febbraio 2018, n. 40, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare, perseguendo le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, provvede all'individuazione di nuove piattaforme logistiche e di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2.
2.1. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 1, sostituire la parola: sentito con la seguente: acquisito.
2.2. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2.3. Nobili.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'intermodalità e la logistica, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata,
2.4. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993 con le seguenti: dall'articolo 3.
2.5. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 3, dopo le parole: è approvato aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Pag. 185 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
*2.6. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Al comma 3, dopo le parole: è approvato aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
*2.7. Nobili.

  Al comma 3, dopo le parole: è approvato aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza unificata,
2.8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 4, sopprimere le parole: previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,
2.9. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 4, dopo le parole: e la logistica aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2.10. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Al comma 4, dopo le parole: e la logistica aggiungere le seguenti: e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2.11. Nobili.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previa valutazione, per le Regioni già dotate di interporti, circa l'effettiva possibilità di potenziare quelli già esistenti, in coerenza con le pianificazioni e programmazioni regionali e nazionali.
2.12. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 3.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nei casi in cui non sia possibile rispondere ad esigenze logistiche tramite il potenziamento degli interporti già esistenti, e fermo restando che i nuovi interporti non debbono sovrapporsi, neppure in forma parziale, al bacino di quelli già esistenti,
3.1. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nuovo interporto aggiungere le seguenti: , ovvero l'ampliamento di un interporto esistente,
3.2. Nobili.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: naturalistici, aggiungere le seguenti: militari.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: prioritaria;

   al comma 1, sopprimere la lettera e);

   al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) individuazione in via prioritaria ma non esclusiva dei siti in aree già bonificate ovvero di strutture di logistica preesistenti e in disuso;

   al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

   al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: , aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento fino alla fine del comma;

   al comma 2, sopprimere la lettera e);

Pag. 186

   al comma 2, lettera f), sostituire le parole: aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni con le seguenti: almeno due distinte aree funzionali tra le seguenti:

   aggiungere , in fine, i seguenti commi:
   4. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro il terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
   5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alla gestione, all'archiviazione e alla movimentazione delle merci, dei mezzi di trasporto e ogni altro elemento necessario alla gestione efficiente delle attività di approvvigionamento, di fornitura di beni e di servizi nonché relative alla logistica degli interporti, da pubblicare in formato aperto.
3.3. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: nazionale prioritaria.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) collegamento alle reti telematiche a banda ultralarga.
3.4. Grippa, De Lorenzis.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nazionale prioritaria con le seguenti: facente parte della rete principale o complementare TEN-T.
3.5. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: prioritaria.
3.6. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3.7. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) pertinenza a un nodo 'Terminal Ferro-Strada (TFS)' della rete TEN-T, qualora in tale nodo non sia già esistente un altro interporto o terminali intermodali che soddisfino la domanda di trasporto intermodale del nodo.
3.8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) sostenibilità finanziaria degli investimenti, al lordo dei contributi pubblici, e impegno da parte del soggetto gestore nella realizzazione od organizzazione di un numero minimo di relazioni intermodali settimanali tra terminal o con i porti;
3.9. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) collegamento alle reti telematiche a banda ultralarga.
3.10. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: treni completi con le seguenti: treni intermodali completi o convenzionali e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quello stradale o di navigazione interna,
3.11. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Pag. 187

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del terminale ferroviario devono essere oggetto di un apposito contratto tra il gestore dell'interporto e la società Rete ferroviaria italiana Spa con le seguenti: del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per la gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
3.12. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: la società Rete Ferroviaria Italiana Spa con le seguenti: il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la società Rete Ferroviaria Italiana Spa con le seguenti: il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale.
3.13. De Lorenzis.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: industriali con le seguenti: pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati).
3.14. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: industriali con le seguenti: pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati) e ai loro conducenti.
3.15. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: e degli operatori con le seguenti: , degli operatori e degli autotrasportatori.
3.16. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 3, sostituire le parole: essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico con le seguenti: contenere la previsione di adeguati e certificati sistemi di sicurezza, uniformarsi a criteri di risparmio energetico e contenere una adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento.
3.17. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche ai fini della progettazione, realizzazione e gestione di un interporto, comporta il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3.18. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. Il progetto di eventuali ampliamenti dell'interporto deve essere predisposto in coerenza con i requisiti previsti dal comma 2.
3.19. Nobili.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ferme restando le competenze delle autorità di sistema portuale, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1 con le seguenti: Il Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo le parole: sviluppo aggiungere le seguenti: delle piattaforme logistiche;

Pag. 188

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso una consultazione pubblica sul proprio sito web, coinvolge tutti i portatori di interesse relativamente agli atti di indirizzo, all'aggiornamento del Piano generale dei Trasporti e della Logistica, alla ricognizione di cui all'articolo 2, comma 1.
   1-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito web tutti gli atti di concessione, i piani economico-finanziari delle piattaforme logistiche e degli interporti e ogni contributo economico pubblico erogato ai soggetti gestori.

   sopprimere i commi 2, 3 e 4;

   sostituire la rubrica con la seguente: Compiti di indirizzo e trasparenza.
4.1. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 1, dopo le parole: autorità di sistema portuale, aggiungere le seguenti: nell'ambito della Conferenza nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è costituito e dopo le parole: all'articolo 1, aggiungere la seguente: che.
4.2. Nobili.

  Al comma 1, sostituire le parole: il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1 con le seguenti: il comitato di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sentita la direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità e dopo le parole: sviluppo degli interporti aggiungere le seguenti: e dell'intermodalità.

  Conseguentemente,

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua sul proprio sito web una consultazione pubblica sul processo di programmazione inerente l'intermodalità.

   sopprimere i commi 2, 3 e 4.
4.3. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 1, dopo le parole: sviluppo degli interporti aggiungere le seguenti: e dell'intermodalità.
4.4. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti, o loro delegati. Sono altresì membri di diritto, ma senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione interporti riuniti, nonché i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati, nonché due rappresentanti di ciascuna delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Detti rappresentanti sono indicati da ciascuna commissione individuandone uno in rappresentanza della maggioranza parlamentare ed uno in rappresentanza della minoranza parlamentare.
4.5. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Al comma 2), lettera b), sostituire le parole: il Presidente dell'Unione interporti riuniti, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti nonché i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati; con le seguenti: l'amministratore delegato del gestore nazionale della infrastruttura ferroviaria nazionale, l'amministratore delegato del gestore della infrastruttura stradale statale, i presidenti di regione, i presidenti delle autorità di sistema portuale.

   al comma 3) sostituire le parole: e i presidenti delle autorità di sistema portuale Pag. 189 dei territori interessati con le seguenti: i presidenti degli interporti e delle piattaforme logistiche, gli amministratori delegati delle società aeroportuali;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo erogati.

   sopprimere il comma 4.
4.6. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: medesimi con le seguenti: in convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240,
4.7. Nobili.

  Al comma 3, sostituire le parole: e i presidenti delle autorità di sistema portuale dei territori interessati, nonché i rappresentanti delle imprese di trasporto e di logistica o delle loro associazioni che operano nei medesimi ambiti territoriali con le seguenti: , i presidenti delle Autorità di sistema portuale ubicate nelle regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, i presidenti delle Regioni nel cui territorio non esistono interporti, i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.
4.8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 3, dopo le parole: dei territori interessati, aggiungere le seguenti: i Presidenti delle regioni nel cui territorio non esistono interporti.
4.9. Nobili.

  Al comma 3, dopo le parole: dei territori interessati, aggiungere le seguenti: i rappresentanti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
4.10. Nobili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «l-ter) un rappresentante dei soggetti gestori degli interporti in convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240.»
4.11. Nobili.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 4, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalle legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché da un rappresentante degli interporti inclusi nell'area della ZES».
4.12. Nobili.

ART. 5

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti)

  1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di pubblico servizio, affidato in regime di concessione ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi.
  2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture trasporti e non può avere durata inferiore a dieci anni. Pag. 190
  3. All'atto di concessione è annessa convenzione stipulata con i concessionari, nella quale debbono essere previsti:

   a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

   b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

   c) i contributi spettanti al concessionario:

   d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

   e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

   f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

   g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione.

  4. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario della infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale.
  5. I soggetti che gestiscono gli interporti possono provvedere, sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione e dalla relativa convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti valutando preventivamente se essi siano coerenti con la domanda di trasporto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. I soggetti che gestiscono gli interporti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.
  6. Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti, nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione di cui al primo comma del presente articolo, costituiscono un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori di ogni interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia è volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate, nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.
  7. I soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di esplicita richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Ai fini del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5.1. De Lorenzis, Grippa.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizio pubblico.
  2. Il soggetto gestore dell'interporto, in forza della convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, svolge i seguenti compiti:

   a) provvede alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale Pag. 191degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 3;

   b) gestisce e manutiene le aree comuni;

   c) eroga i servizi essenziali per il funzionamento efficiente dell'interporto.

  2-bis. Il soggetto gestore ha facoltà di offrire servizi logistici ed intermodali, che sono svolti in ambito concorrenziale e rientrano tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. Relativamente a queste attività, i soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.
5.2. Nobili.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
5.3. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, sostituire la parola: servizi con le seguenti: pubblico servizio.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;

   sopprimere i commi 2, 3 e 4.
5.4. De Lorenzis, Grippa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. I soggetti che intendono realizzare o gestire nuovi interporti e piattaforme logistiche provvedono alla realizzazione delle relative strutture e infrastrutture ai sensi dell'articolo 3. I gestori degli interporti esistenti e di quelli in corso di realizzazione provvedono all'adeguamento strutturale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
5.5. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 2, sostituire le parole: compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio con le seguenti: entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.6. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 2, dopo le parole: proprio bilancio aggiungere le seguenti: e tenendo conto dei finanziamenti pubblici disponibili.
5.7. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: degli interporti con le seguenti: dei nuovi interporti.
5.8. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: concedenti costituiscono con le seguenti: , qualora proprietari delle aree interessate, possono costituire.
5.9. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: di nuova realizzazione.
5.10. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 4, sostituire le parole: interporti interessati con le seguenti: interporti titolari di diritto di superficie ai sensi del comma 3.
5.11. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Pag. 192

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. I costi per la gestione e la manutenzione delle aree comuni, nonché per l'erogazione dei servizi essenziali sono ripartiti tra tutti gli utilizzatori secondo criteri di efficienza ed economicità stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5.12. Nobili.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5. Il soggetto gestore dell'interporto raccoglie annualmente, a fini statistici, da tutti i soggetti che gestiscono attività affidatarie i seguenti dati:

   a) numero medio di dipendenti diretti;

   b) numero di ore lavoro prestate da soggetti appaltatori operanti presso l'attività affidataria;

   c) numero di infortuni riconducibili a rischi interferenziali interportuali;

   d) merce in ingresso ed in uscita in tonnellate, con indicazione percentuale del modo di trasporto e indicazione sommaria delle tipologie merceologiche transitate.

  6. Il soggetto gestore dell'interporto presenta entro il 31 maggio di ogni anno un piano industriale della propria attività su base triennale, contenente il piano degli investimenti, le previsioni in termini di volumi, fatturato, organico, risorse finanziarie e volumi di indebitamento. Presenta contestualmente i dati di cui al comma 5 in forma aggregata.
5.13. Nobili.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. In ciascun interporto è istituito il Comitato consultivo di coordinamento interportuale, composto dal presidente del soggetto gestore, che lo presiede, e da rappresentanti delle imprese esercenti attività affidatarie nel numero massimo di 5. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, e discute su argomenti relativi al corretto ed efficiente funzionamento dell'interporto.
5.14. Nobili.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5. Al comma 2 dell'articolo 37 della legge del 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: legge 15 luglio 2011, n. 111, sono le seguenti: nonché di quelle relative alle piattaforme logistiche e agli interporti;

   b) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: g-bis) con particolare riferimento al settore degli interporti e delle piattaforme logistiche, a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o alla costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari per le nuove concessioni e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei canoni concessori, la durata delle concessioni in relazione agli investimenti previsti dai piani economico-finanziari e alla loro puntuale verifica; a vigilare sul rispetto delle clausole concessorie; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle piattaforme logistiche e degli interporti, allo scopo di promuovere l'efficienza, la sostenibilità e la concorrenza della catena logistica

  6. I gestori delle piattaforme logistiche e degli interporti pubblicano i dati relativi al loro funzionamento in formato di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.15. De Lorenzis, Grippa.

Pag. 193

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «in aree montane,» sono inserite le seguenti: «la realizzazione o la gestione di interporti.» In considerazione del carattere strategico delle strutture interportuali, di cui all'articolo 1 comma 5, l'esercizio del diritto di recesso ai sensi degli articolo 2437 e seguenti del codice civile, è subordinato all'esercizio per intero del diritto di opzione da parte degli altri soci, ovvero, qualora gli altri soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, al fatto che gli amministratori siano in grado di collocare le azioni presso terzi.
5.16. Nobili.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «in aree montane,» sono inserite le seguenti: «la realizzazione o la gestione di interporti.»
5.17. Nobili.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Sostenibilità)

  1. La pianificazione dell'interporto deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia.
  2. A tale scopo, il soggetto gestore promuove la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale coinvolgendo le attività affidatarie con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2.
  3. Il documento di cui al comma 2, redatto sulla base delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito interportuale. A tal fine, il documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema interportuale individua:

   a) all'interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento degli obiettivi fissati, dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di fattibilità tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici;

   b) le modalità di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nell'interporto;

   c) adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia.
5.01. Nobili.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Il soggetto gestore dell'interporto svolge un ruolo di promozione e coordinamento relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro, tra tutti soggetti che accedono al sito interportuale, con particolare riferimento alle attività affidatarie.
  2. Per le aree di uso comune dove insistono presenze ed attività di più soggetti affidatari è compito del soggetto gestore promuovere l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il coinvolgimento dei datori di lavoro committenti ed appaltatori. Pag. 194
  3. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2014, n. 173, il soggetto gestore ricopre il ruolo di attuatore con il compito di coinvolgere e coordinare le attività affidatarie.
  4. Eventuali costi sostenuti dal soggetto gestore sono ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 5,comma 5.
5.02. Nobili.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Grippa, De Lorenzis.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: e realizzazione delle piattaforme logistiche e;

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro;

   al comma 2, sopprimere le parole da: con particolare riferimento alla lettera e) fino alla fine del comma;

   al comma 4,sostituire le parole: di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi con le seguenti: al servizio della logistica;

   al comma 4, sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità con le seguenti: Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;

   al comma 4 sostituire le parole: , con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati, con le seguenti: previa consultazione dei presidenti delle Regioni interessate;

   al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Nel contratto di programma tra lo Stato Italiano e il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti sono evidenziate in apposita sezione gli adeguamenti delle connessioni ferroviarie e il potenziamento della medesima a beneficio dei servizi di logistica'.

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Nel contratto di programma tra lo Stato Italiano e il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti, è prevista apposita sezione da cui risulti l'adeguamento della medesima per sagoma, modulo e peso assiale in corrispondenza delle piattaforme logistiche e degli interporti.

   dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Le risorse pubbliche statali sono erogate nel rispetto del vincolo della riserva del 34 per cento a favore delle regioni del mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18.
6.2. De Lorenzis, Grippa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando Pag. 195 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6.3. Nobili.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ordine di priorità è stabilito tenendo conto:

   a) della rispondenza dei progetti alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e);

   b) del contributo al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3;

   c) dell'assenza di redditività intrinseca degli interventi proposti, escludendo in particolare gli interventi per la realizzazione di nuovi magazzini di logistica.
6.4. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: alla lettera e) con le seguenti: alle lettere b) ed e).
6.5. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Al comma 6, dopo le parole: Rete ferroviaria italiana Spa aggiungere le seguenti: , con ulteriori risorse rispetto a quelle individuate al comma 2 del presente articolo,
6.6. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 6, dopo le parole: rete interportuale aggiungere le seguenti: e portuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e della Conferenza nazionale dei presidenti delle autorità di sistema portuale.
6.7. Nobili.

  Al comma 6, sostituire le parole da: un apposito programma fino alla fine del comma con le seguenti: secondo quanto previsto in un'apposita sezione del Contratto di programma – Parte Investimenti stipulato tra Rete ferroviaria italiana Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
6.8. Nobili.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in materia di:

   a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della tratta della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati;

   b) funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali di cui Rete Ferroviaria Italia SpA è il soggetto proprietario o gestore diretto o indiretto attraverso società controllata.
6.9. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 7, sostituire le parole da: contratti fino alla fine del comma con le seguenti: accordi quadro ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
6.10. Nobili.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire protocolli e piattaforme digitali che integrino la struttura interportuale con le altre strutture logistiche la gestione della catena di distribuzione cui fanno riferimento.
6.11. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Pag. 196

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano le norme europee in materia di aiuti di Stato, previa autorizzazione da parte della Commissione europea.
6.12. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 7.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 7.
(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose)

  1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e di trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito degli interporti.

Art. 7-bis.
(Disciplina urbanistica, ambientale e tributaria degli interporti)

  1. Ai fini di razionalizzare lo sfruttamento del territorio, nonché di ridurre l'impatto ambientale delle attività di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concedono un contributo agli enti locali che, tramite i propri piani regolatori, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedano l'insediamento delle attività imprenditoriali logistiche all'interno delle aree interportuali che insistono sul proprio territorio.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concedono un contributo ai comuni che incentivano i progetti elaborati a livello locale per la diminuzione dell'impatto ambientale dell'attività di trasporto inerente alla distribuzione logistica urbana proveniente dalle aree interportuali che insistono sul territorio comunale.
  3. La commisurazione delle risorse finanziarie, le modalità e le procedure per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I fabbricati all'interno delle aree perimetrate degli interporti già operativi o quelli nuovi, alla data di entrata in vigore della presente legge sono accatastati in categoria catastale E/1 dei fabbricati o delle porzioni di essi che per propria destinazione d'uso sono strettamente funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto terrestre o alla gestione della infrastruttura interportuale.
  5. La realizzazione delle infrastrutture e delle opere previste nell'allegato alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993, sono esenti dal contributo di costruzione come sancito dall'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono altresì esenti dagli oneri concessori.
  6. La produzione di rifiuti speciali, gli imballaggi terziari, da attività commerciali nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, di magazzinaggio e connessi, di soste tecniche all'interno degli scali ferroviari, nelle aree interportuali, impianti Pag. 197 di terminalizzazione e scali merci, effettuata da soggetti gestori degli interporti, è esente dalle vigenti tassazioni e ogni altra imposta, purché il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti stessi sia gestito direttamente o tramite soggetti qualificati e specializzati; l'esenzione è estesa anche agli affidatari che operano all'interno delle infrastrutture interportuali.
  7. L'imposta municipale unica (IMU) non si applica alle unità immobiliari terreni e/o fabbricati appartenenti a qualsiasi titolo ai soggetti gestori degli interporti.
  8. All'interno del perimetro delle aree interportuali non costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale, ovvero tra quella produttiva – direzionale e quella commerciale.
  9. I soggetti gestori degli interporti determinano con propri atti i perimetri delle aree interportuali.
  10. Per la realizzazione o ampliamento e gestione di un interporto non si applicano le norme degli articoli da 24 a 28 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  11. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree interportuali di cui al comma 9, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.
  12. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata di cui al precedente comma, fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  13. La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.

Art. 7-ter.
(Procedura di valutazione dell'impatto ambientale e procedura di valutazione ambientale strategica)

  1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi interporti sono sottoposti ad una valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza statale secondo le modalità e le procedure previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ad una valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale così come previsto dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di VIA e VAS e con riferimento ai soli interporti esistenti alla data della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera b), e comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche o estensioni dei progetti relativi ad interporti nonché le modifiche dei piani e programmi relativi ad interporti elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazioni di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi sono soggetti alla sola valutazione ambientale strategica (VAS).

Art. 7-quater.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 2, e 9 commi 1 e 2, con minimo 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Pag. 198Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 2, e 9, commi 1 e 2, pari a minimo 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede anche mediante accesso ai fondi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Al fine di poter creare una dotazione finanziaria a favore dell'infrastrutturazione pro intermodalità, per la realizzazione di opere e di lavori negli interporti viene corrisposto ai singoli soggetti gestori di interporti un contributo pari al cinque per cento dei diritti e delle imposte accertati annualmente dall'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato.

Art. 7-quinquies.
(Disposizioni finali)

  1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 5 e da 7 a 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
  2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al periodo precedente, nonché gli effetti prodotti dalle stesse disposizioni.
  3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia in conformità alla presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.
7.1. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere le parole: a esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2,

   sopprimere il comma 4.
7.2. Grippa, De Lorenzis.

  Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

  2. Ai soggetti gestori di interporti è destinata annualmente una quota pari al 5 per cento delle risorse derivanti dai diritti e dalle imposte accertati nell'anno precedente dall'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla realizzazione di opere e di lavori nei rispettivi interporti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2, quantificati nel limite massimo di spesa complessiva annua di 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7.3. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Pag. 199

  Al comma 2, sostituire le parole: bilancio triennale 2019-2021 con le seguenti: bilancio triennale 2021-2023.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2021.
7.4. Nobili.

ART. 8

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili.
8.1. Grippa, De Lorenzis.