CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 dicembre 2020
501.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 12

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis-A Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI

ART. 1

  Al comma 50, capoverso comma 2-ter, sopprimere il secondo periodo.
1.1. I Relatori.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 79.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 1133;

   al comma 1141, il Fondo è ridotto di 763.228 euro per l'anno 2021.
1.2. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 131, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
1.3. I Relatori.

(Approvato)

  Dopo il comma 143, aggiungere il seguente: 143-bis. All'attuazione dei commi da 140 a 143 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
1.4. I Relatori.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 178.
1.5. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 195, sostituire le parole: presso la con le seguenti: nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della.
1.6. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 209, sostituire il capoverso Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) con il seguente: Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni)1. A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui all'articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Pag. 13Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, del presente decreto e si provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6 del citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, i benefìci accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.
1.7. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 213, dopo le parole: dall'articolo 13 inserire le seguenti: , comma 1, lettera m),.
1.8. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 227, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: suddetti soggetti inserire le seguenti: , ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,.
1.9. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 256, apportare le seguenti modificazioni:

   all'alinea, sostituire le parole da: non impegnata fino alla fine dell'alinea medesimo con le seguenti: non necessaria per le finalità di cui al predetto articolo 15, comma 2, lettera a), può essere utilizzata dai medesimi confidi anche;

   sopprimere la lettera a);

   alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 257;

  Conseguentemente, al comma 258, secondo periodo, sostituire le parole: può subordinare con la seguente: subordina;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 259.
1.10. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 286, dopo le parole: possono concedere inserire le seguenti: nell'anno 2021.

  Conseguentemente, al comma 287, primo periodo, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti: , e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
1.11. I Relatori.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 294.
1.12. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 296, sostituire le parole: dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali con le Pag. 14seguenti: dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale.
1.13. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 346, sopprimere le parole: ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 348 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate,.

  Conseguentemente:

   al comma 347, sostituire le parole da: L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet fino alla fine del comma con le seguenti: L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefìci previsti dai medesimi commi;

   al comma 348, dopo le parole: di cui al comma 346 inserire le seguenti: , che in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021,.
1.14. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 349, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 5-bis;

   alla lettera c), sostituire le parole: il comma 5 è sostituito dal seguente: «5.» con le seguenti: dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis.»;

   dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

   alla lettera d), dopo le parole: comma 7, inserire le seguenti: le parole: «dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 5-bis» e.
1.15. I Relatori.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 405.
1.16. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 419, dopo le parole: sono disciplinate inserire le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
1.17. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 425, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.
1.18. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 452, sostituire le parole: indicati nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, o nel regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e da altra normativa dell'Unione europea applicabile con le seguenti: applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/ 745 del Parlamento europeo e Pag. 15del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
1.19. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 464, sostituire le parole: di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del medesimo contratto con le seguenti: di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro – triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018;

  Conseguentemente, al comma 471 sostituire le parole: eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali, secondo specifici accordi stipulati con le seguenti: subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi.
1.20. I Relatori.

(Approvato)

  Sostituire il comma 495 con il seguente:

  495. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza, del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.
1.21. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 496, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di una ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. È corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1.22. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 541, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2021 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1.23. I Relatori.

(Approvato)

Pag. 16

  Al comma 582, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo.
1.24. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 1141, ridurre il Fondo di 12,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1.25. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 614, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere le parole: a decorrere dall'anno 2021;

   sostituire le parole: sono incrementate di 100 milioni di euro con le seguenti: sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa.
1.26. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 622, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021.
1.27. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 690 sostituire le parole: determina, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, i costi derivanti dalla condizione di insularità con le seguenti: avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della medesima Regione.
1.28. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 701 sopprimere le parole: , in deroga alle disposizioni degli articoli 6, 6-bis e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti di cui al presente comma sono destinati al supporto tecnico per il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi, alla verifica da parte dei commissari delegati dell'andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.

  Conseguentemente, al comma 704 sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, da iscrivere in un apposito fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.
1.29. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 714, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Pag. 17

  Conseguentemente al comma 720, sopprimere le parole: per la successiva riassegnazione al fondo di cui al comma 715.
1.30. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 722 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1.31. I Relatori.

(Approvato)

  Sostituire il comma 723 con il seguente:

  723. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e della messa in sicurezza della strada statale n. 4 – via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, la società ANAS Spa è autorizzata a effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse già destinate, nell'ambito del contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 – via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.
1.32. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 781, sostituire le parole: sono concessi con le seguenti: è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere.
1.33. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 801, dopo le parole: nel limite delle stesse inserire le seguenti: nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
1.34. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 808, sostituire i periodi dal secondo fino alla fine del comma medesimo con i seguenti: L'incremento del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall'anno 2021 dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
1.35. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 818, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente Pag. 18comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.36. I Relatori.

(Approvato)

  Sostituire i commi da 864 a 866 con i seguenti:

  864. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità di personale appartenente all'Area III.
  865. Per le medesime finalità di cui al comma 864, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali.
  866. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 864 e 865 è autorizzata la spesa di 1.167.216 euro per l'anno 2021 e di 4.668.861 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di euro 29.630 per l'anno 2021 e di euro 118.519 annui a decorrere dall'anno 2022.
1.37. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 870, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1.38. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 904, sostituire le parole: e 2023 con le seguenti: , 2023 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.39. I Relatori.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 905.
1.40. I Relatori.

(Ritirato)

  Al comma 1141, ridurre il Fondo di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1.41. I Relatori.

(Approvato)

  Sostituire il comma 919 con il seguente:

  919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 7,6 milioni di euro, al fine di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con le modalità ivi previste, al personale incaricato di comando di stazioni dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nel limite di spesa complessivo di 7,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2021.

Pag. 19

  Conseguentemente, al comma 920 sostituire la parola: valutati con le seguenti: pari a.
1.42. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 978, primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979.
1.43. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 980, capoverso 18-decies, primo periodo, sostituire le parole: al comma 18-novies con le seguenti: all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
1.44. I Relatori.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 1034.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 3.500.000;
   2023: – 3.500.000.
1.45. I Relatori.

(Approvato)

  Sostituire il comma 1087 con il seguente:

  1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
1.46. I Relatori.

(Approvato)

  Sopprimere i commi da 1118 a 1120.
1.47. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 1141, incrementare il Fondo di 38,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.48. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 1141, incrementare il Fondo di 92 milioni di euro per l'anno 2022 e 138 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.49. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 1134, sostituire le parole: presso la con le seguenti: nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della.
1.50. I Relatori.

(Approvato)

Pag. 20

  Al comma 1141, ridurre il Fondo di 400.000 euro per l'anno 2033.
1.51. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 1141, ridurre il Fondo di 11,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 24 milioni di euro per l'anno 2024, di 30,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 36,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, di 49,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 44,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.52. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 1141, incrementare il Fondo di 42,6 milioni di euro per l'anno 2032.
1.53. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 1141, ridurre il Fondo di 3,08 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
1.54. I Relatori.

(Approvato)

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: + 2.000.000;
   2022: + 800.000;
   2023: + 1.300.000.
1.55. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 1141, incrementare il Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
1.56. I Relatori.

(Approvato)

Pag. 21

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis-A Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24

Pag. 25

Pag. 26

Pag. 27

Pag. 28

Pag. 29

Pag. 30

Pag. 31

Pag. 32

Pag. 33

Pag. 34

Pag. 35

Pag. 36

Pag. 37

Pag. 38

Pag. 39

Pag. 40

Pag. 41

Pag. 42

Pag. 43

Pag. 44

Pag. 45

Pag. 46

Pag. 47

Pag. 48

Pag. 49

Pag. 50

Pag. 51

Pag. 52

Pag. 53

Pag. 54

Pag. 55

Pag. 56

Pag. 57

Pag. 58

Pag. 59

Pag. 60

Pag. 61

Pag. 62

Pag. 63

Pag. 64