CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 18 dicembre 2020
496.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto Governo n. 206);

   rilevato che:

    l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 definisce i «controlli ufficiali» e le «altre attività ufficiali» delle autorità competenti, finalizzati a verificare il rispetto, da parte degli operatori interessati, della legislazione emanata dall'Unione o dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

    l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2017/625 attribuisce agli Stati membri la designazione delle autorità competenti, a cui conferire «la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali»;

    l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto individua nel Ministero della salute, nelle Regioni, nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, le autorità competenti per i settori: alimenti e sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione; mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione; salute animale; sottoprodotti e derivati di origine animale; benessere degli animali; prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo di pesticidi;

    l'articolo 2, comma 7, dello schema di decreto individua il Ministero della difesa quale autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture militari, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali, nelle materie di cui al relativo comma 1;

    tra le strutture militari presenti sul territorio dello Stato rientrano anche quelle nella disponibilità del Corpo della Guardia di finanza, Forza di polizia a ordinamento militare;

    l'articolo 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, prevede che il servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza provvede all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ed estende a tale servizio sanitario l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), concernenti la Sanità militare;

    l'articolo 182, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) stabilisce che la Sanità militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonché della sanità pubblica veterinaria, Pag. 11 compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare;

   considerato che alla luce del combinato disposto dei richiamati articoli 64, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 69 del 2001 e 182, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, il servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza già assolve autonomamente, nell'ambito delle strutture nella disponibilità del medesimo Corpo, le attività di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo e che pertanto appare opportuno confermare che, all'interno delle strutture militari nella disponibilità della Guardia di finanza, l'autorità competente sia individuata nel Servizio sanitario del medesimo Corpo;

   valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 7, dello schema di decreto prevedendo che il Ministero della difesa sia l'Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotti nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei relativi contingenti impiegati nelle missioni internazionali, e che restano ferme le competenze e le attribuzioni del Servizio sanitario della Guardia di finanza, come stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle strutture nella disponibilità del medesimo Corpo.