CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 11 dicembre 2020
490.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Introduzione della flat tax al 15 per cento)

  1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività)1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva.
   2. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:

   a) da 0 a 35.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;

   b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;

   c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento».

  2. All'articolo 11 del testo unico, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento»;

   b) il comma 3 è abrogato.

  3. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: «del 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui al medesimo articolo.
  5. Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-bis, 17, 21, 24-bis e 78 del testo unico, sono abrogati.
  6. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 1-ter.
(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. Pag. 17 La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo.
  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica, da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima il reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
  5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la Pag. 18rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
  7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato, se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
  8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
  9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  11. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2021, e le modalità di versamento, da effettuare secondo i seguenti criteri:

   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con Pag. 19applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

  13. A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
  14. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
  15. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate:

   a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per la presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

   b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

   c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

   d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

   e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

   f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

   g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Art. 1-quater.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Art. 1-quinquies.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 39-octies:

   a) al comma 1, le parole: «b),» sono soppresse;

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   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

   a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

   b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

   3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2023.
   3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021.
   3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.
   3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
   3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.
   3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.
   3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere lo schema del decreto di cui al comma 3-quinquies, unitamente alla relativa relazione tecnica, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»;

   c) il comma 4 è abrogato;

   d) al comma 6, secondo periodo, la parola: «2019» è sostituita con la seguente: «2021» e le parole: «96,22 per cento» sono sostituite con le seguenti: «100,00 per cento»;

   e) all'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», la lettera c) è soppressa.

  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 169 milioni di euro per l'anno 2021, 359 milioni di euro per l'anno 2022 e 491 milioni di euro per l'anno 2023 sono destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Art. 1-sexies.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 in materia di riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi e per contante)

  1. Dopo l'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

Art. 5-novies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi)

  1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi Pag. 21di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, dagli eredi di soggetti fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-opties del presente decreto, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 10 per cento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del de cuius, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
  2. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
  3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
  4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del de cuius, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
  5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-quinquies comma 1, lettera a), sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, alla data del decesso del de cuius.

Art. 5-decies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per contante)

  1. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-opties della presente legge dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 30 giugno 2021 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
  2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater comma 1, lettera a) possono essere presentati entro il 30 settembre 2021.
  3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-opties, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

   a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;

   b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 2226 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 31 dicembre 2021; non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 5-quater, comma 5;

   c) è facoltà degli interessati optare per l'assoggettamento ad imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento ed al 10 per cento, rispettivamente, degli accrediti e degli addebiti di cui gli stessi interessati non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'origine o la destinazione;

  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
  5. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 5.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Art. 1-septies.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, valutati in 50.000 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2021, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione degli articoli 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, nonché a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, per un importo non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nonché attraverso:

   a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 36.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

   b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

   c) le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2021 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei Pag. 23corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica. Tali entrate sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 209.
1.03. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione della flat tax al 20 per cento per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.
  2. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.
  3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 109 milioni di euro nel 2021, 1.100 milioni di euro nel 2022 e 826 milioni di euro a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 8.000 milioni di euro con le seguenti: 6.900 milioni di euro e le parole: 7.000 milioni di euro con le seguenti: 6.174 milioni di euro.;

   b) all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 691 milioni di euro.
1.04. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Baratto.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
  1-bis. Nell'introduzione dell'assegno universale di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere espressamente garantita la possibilità per i genitori di applicare, se più favorevoli, le vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico e assegni per nucleo familiare, abrogate a seguito dell'introduzione del medesimo assegno.
2.31. Palmieri, Mandelli, Bagnasco, Novelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori Pag. 24entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali».
*2.4. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*2.5. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

   «4-bis. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017”, sono sostituite con le seguenti: “Dal 1° gennaio 2021 e sino al 1° settembre 2021.”
   4-ter. In coerenza con quanto proposto nel Rapporto “Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022”, predisposto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, le disposizioni in materia di riapertura della collaborazione volontaria di cui al comma 4-bis si applicano, in quanto compatibili, anche ai contanti o ai valori al portatore detenuti nel territorio nazionale, a condizione che una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme regolarizzate sia investita nei Titoli di solidarietà emessi ai sensi dell'articolo 77 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
   4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i restanti termini procedurali di cui al citato articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché stabilite le altre disposizioni occorrenti ai fini della riapertura della procedura di collaborazione volontaria anche con riguardo a quanto previsto dal comma 4-ter.
   4-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, sono accertate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e con i medesimi contestualmente riassegnate al Fondo di cui al comma 1 ai fini dell'avvio della riforma del sistema fiscale ovvero per l'adozione, attraverso appositi provvedimenti normativi, di ulteriori interventi volti a incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici.»
2.9. Tabacci, Pastorino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2.10. Albano, Osnato, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6 aggiungere, il seguente:

   «6-bis. Il fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –10.000.000.
2.8. Carnevali, Rotta, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Campana, Pezzopane.

Pag. 25

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Dall'imposta lorda relativa a spese per i consumi culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali, spettacoli dal vivo, nonché spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritto d'autore, si detrae un importo pari all'80 per cento.»

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
2.30. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle vittime del dovere)

   1. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
   2. Il coniuge e i figli della persona riconosciuta vittima del dovere, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
   3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
   4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.
2.05. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

   1. Al comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del Pag. 2626 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «, di gomma e plastica» sono aggiunte le seguenti: «, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet.».
*2.012. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino, Pezzopane, Fusacchia.
*2.01. Benamati, Braga, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

   1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; c) oltre 75.000 euro, 43 per cento».

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento».

   2. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da COVID-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il reddito imponibile dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente periodo, l'obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e, quanto a 6.000 milioni di euro mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 6.000 milioni di a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2.014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata Pag. 27applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; c) oltre 75.000 euro, 43 per cento».

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento».

  2. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da COVID-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il reddito imponibile dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente periodo, l'obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante:

   a) la riduzione di 7 miliardi di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa;

   b) a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 209;

   b) aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, Allegato F;

  c) nella Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti, fatta eccezione per quello per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.013. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

ART. 3.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  1. È consentito il cumulo reddituale dei compensi, comunque denominati, derivanti dalle attività svolte per la presentazione e la realizzazione di progetti finanziati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali, con i redditi di lavoro dei pubblici dipendenti, purché tali compensi siano a carico, anche come quota parte, dei finanziamenti destinati alla realizzazione di tali progetti e siano corrisposti agli interessati direttamente o per il tramite delle Pag. 28amministrazioni pubbliche, o degli altri soggetti da esse incaricati. Sono, inoltre, posti a carico dei medesimi finanziamenti gli oneri relativi alle assicurazioni per la responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di pensione, riferiti a trattamenti sia di anzianità sia di vecchiaia, senza che alcuna penalizzazione o decurtazione stipendiale o previdenziale possano essere applicate. Rimangono fermi tutti gli obblighi di natura fiscale.
3.5. Pettarin, Mandelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

   1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: «al periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo d'imposta 2020 e 2021». Al medesimo articolo 112, comma 2, le parole: «e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022».
   2. All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.020. Costanzo, Manzo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Stabilizzazione del personale pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
3.05. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme in favore dei lavoratori marittimi)

  1. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parole: «rappresentative a livello nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai lavoratori marittimi, limitatamente alla possibilità di ricevere anticipi relativi alla propria retribuzione, fino ad un massimo di euro 500 per ogni contratto, per i soli periodi di navigazione, laddove risulti impossibile o comunque difficoltoso utilizzare forme di pagamento elettronico come certificato dal comandante dell'imbarcazione».
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce una piattaforma digitale denominata «Anagrafe digitale unica della gente di mare», tramite la digitalizzazione e l'implementazione della vigente anagrafe della gente di mare, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.
  3. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL, è gestita dal Comando generale delle Capitanerie di porto, ed è accessibile alle capitanerie di porto, al personale della gente di mare e agli armatori, per le parti di propria competenza.
  4. La piattaforma di cui al comma 1 è finalizzata a garantire agli utenti la possibilità di espletare rapidamente e in sicurezza gli adempimenti burocratici necessari per lo svolgimento di attività lavorative da parte del personale della gente di mare.
  5. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e all'articolo 1, comma 33 e seguenti, Pag. 29della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle istituzioni scolastiche che erogano i percorsi formativi dell'indirizzo trasporti e logistica, opzioni «Conduzione del mezzo navale» e «Conduzioni di apparati e impianti marittimi», devono includere, eventualmente come quota parte di altro insegnamento del piano dell'offerta formativa, il conseguimento di certificati della formazione di base di cui alla sezione A- VI/1 del codice STCW di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2016, n. 51, si interpretano nel modo seguente:

   a) al comma 1, lettera g), per «navi» si intendono «unità»;

   b) al comma 3, lettera a), i «trenta mesi continuativi di servizio» si intendono anche non continuativi;

  7. A decorrere dall'anno 2021 alle persone con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 20.000 euro, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 100 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro annui, per la partecipazione ai corsi e alle attività di formazione obbligatorie volte all'ottenimento o al rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, nonché dei certificati di cui alla sezione A-VI/1 del codice STCW di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr), del medesimo decreto legislativo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «697 milioni di euro per l'anno 2021 e di 397 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
3.019. Gallo, Scagliusi, Luciano Cantone, Barbuto, Davide Aiello, Manzo.

ART. 4.

  Al comma 1 sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi;

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 3;

   b) sopprimere l'articolo 209;

   c) aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   d) nella tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti, fatta eccezione per quello per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4.36. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 3, sostituire le parole da: che non abbiano proceduto, fino alla fine del comma con le seguenti: le cui assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupanti verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
4.31. Epifani, Pastorino.

  Al comma 3, sostituire le parole: nei nove mesi successivi con le seguenti: nei sei mesi successivi.
*4.38. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Pag. 30

*4.17. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano per i contratti di apprendistato previsti dall'articolo 41, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
4.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4.021. Guidesi, Durigon, Galli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva)

  1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto per l'intero anno 2021 l'esonero contributivo per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva nella misura massima del 100 per cento.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione dell'esonero contributivo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 3.800 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge;

Pag. 31

   b) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
5.020. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
  2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5.012. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
  2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro Pag. 32e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 740 milioni, e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 380 milioni di euro per l'anno 2022, di 440 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
5.021. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento sui prodotti igienico-sanitari femminili)

  1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 1-quinquies) è sostituito dal seguente:

    «1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti igienici esterni e tamponi interni, coppette mestruali.».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
5.03. Boldrini, Frate, Muroni, Pini, Bruno Bossio, Quartapelle Procopio, Fitzgerald Nissoli, Casa, Pezzopane, Benedetti, Cancelleri, Bonomo, Elisa Tripodi, Martinciglio, Ascari, De Lorenzo, Cenni, Schirò, Gribaudo, Gagnarli, Emanuela Rossini, Ehm, Giordano, Deiana, Noja, Occhionero, Mura, Annibali, Spadoni, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per l'anno 2021, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un voucher di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.
  2. Il voucher di cui al comma 1 è riconosciuto, altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.
  3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dal 2021, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.
  4. Il beneficio di cui al comma 3 si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici. Pag. 33
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
5.08. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

  1. Al fine di rendere effettivi gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile e a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d) della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, in caso di insufficienza della disponibilità finanziaria dell'ente di pertinenza, le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
5.017. Barzotti, Testamento, Giordano, Ascari, Elisa Tripodi, Spadoni, Suriano, D'Arrando, Ehm, Iovino, Sarli, Martinciglio, Casa, Papiro, Amitrano, Invidia, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Segneri, Ciprini, Tucci, Villani, Manzo, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure a sostegno del lavoro giornalistico)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'INPGI piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, gli incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione consistenti nel riconoscimento di sgravi o esoneri contributivi, disposti con legge in favore della generalità dei datori di lavoro, devono ritenersi applicabili, salva diversa indicazione, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri.
  2. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione del contagio da Covid-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), fino al 31 dicembre 2025 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto sulla base del quale viene disposto il rimborso dei relativi oneri, Pag. 34al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la differenza resterà acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2025.
  3. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), il termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è prorogato al 30 aprile 2021. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati in 29,65 milioni di euro per il 2021, 30,15 milioni di euro per il 2022, 31,15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 5,15 milioni di euro a decorrere dal 2026.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 29,65 milioni di euro per il 2021, 30,15 milioni di euro per il 2022, 31,15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 5,15 milioni di euro a decorrere dal 2026.
5.04. Sensi, Serracchiani, Viscomi, Pezzopane.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero dell'IVA per le zone agricole svantaggiate)

  1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10.000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/ CEE e successive modificazioni».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.
6.014. Maglione, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Perantoni, Papiro, Giarrizzo, Bilotti, Segneri, Zanichelli, Manzo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nell'anno 2019)

  1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni all'atto dell'iscrizione, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
  2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie Pag. 35disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero delle iscrizioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 791,7 milioni di euro per l'anno 2021, 472,8 milioni di euro per l'anno 2022, 479,5 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
6.016. Berardini, Gagnarli, Alberto Manca, Lombardo, Gallinella, Cadeddu, Pignatone, Zanichelli, Manzo, Paxia, Maglione.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Cancellazione di IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l'attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

  Conseguentemente ridurre il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021.
6.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche)

  1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operanti nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021;

   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021;

   c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021;

   d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021.

  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione Pag. 36entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  3. Il fondo di cui all'articolo 207 è integrato di 234 milioni di euro per l'anno 2022 e di 89 milioni di euro per l'anno 2023.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 323 milioni di euro per l'anno 2021, 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto a 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 323 milioni di euro per l'anno 2021.
7.023. Mancini, Rossi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)

  1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.625 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 184.
7.09. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rimodulazione della tassa di concessione governativa del porto di fucile)

  1. In ragione della mancata possibilità di esercizio ed utilizzo della licenza di porto di arma lunga per il tiro al volo di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, e di porto di fucile anche per uso di caccia di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, a causa delle misure di contenimento da COVID-19, la tassa di concessione governativa di cui alla tariffa di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ridotta del 50 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 230 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
7.014. Caretta, Ciaburro, Trancassini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esonero contributivo nel settore culturale)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Pag. 37
  2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.
7.025. Fornaro, Pastorino, Cancelleri, Martinciglio.

ART. 8.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 2020» con le seguenti: «, 2020, 2021, 2022 e 2023».
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina).
*8.4. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.
*8.5. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota prevista dall'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, in misura tale da generare corrispondenti maggiori entrate a decorrere dall'anno 2021.
8.042. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Imu agricola)

  1. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
8.022. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Di Muro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)

  1. Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell'ottica di una maggiore efficienza Pag. 38produttiva nazionale, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è soppressa.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798,8 milioni.
8.031. Pignatone, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Giarrizzo, Rizzo, Scerra, Cancelleri, Martinciglio, Davide Aiello, Papiro, Manzo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

  1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e,» con le seguenti: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e,».
8.019. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, alla quale si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2017».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede nel limite di 50 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
8.044. Montaruli.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili della ditta individuale)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2021. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente Pag. 39 disposizione, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 16 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*9.01. La VI Commissione.
*9.06. Sani, Spena.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale per la rideterminazione dei valori delle partecipazioni)

  1. All'articolo 137, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «15 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 137, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per il periodo dal 16 novembre 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
9.012. Moretto, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione degli adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)

  1. All'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via telematica, secondo le regole tecniche previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi.»

   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA, ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia Pag. 40 delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante».
9.010. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale delle società di investimento semplice)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso numero 1), le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;

   b) al comma 1-quater, le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
9.02. La VI Commissione.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Riduzione della tassazione per le fondazioni bancarie e gli enti filantropici)

  1. Gli utili percepiti dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e dagli enti filantropici di cui agli articoli 37, 38 e 39 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale come definite dalle rispettive leggi istitutive, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
  2. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti di gara residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. I soggetti di cui al comma 1 destinano l'imposta sul reddito non dovuta, in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1, al finanziamento delle attività d'interesse generale come definite dalle rispettive leggi istitutive, accantonandola in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.
10.7. Lepri, Viscomi, Pezzopane, Ciampi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sopprimere le parole: per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2;

   b) sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sopprimere le parole da: e di 500 sino alla fine del periodo.
10.25. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Il beneficio relativo alla riduzione della tassazione dei dividendi di cui al comma 1 si applica, a decorrere dal 2021, anche nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Pag. 41

  Conseguentemente:

   a) sostituire la rubrica con la seguente: (Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali e gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103);

   b) all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 440 milioni.
10.32. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure fiscali a favore dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale)

  1. A decorrere dall'anno 2021 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0121. Ungaro, Del Barba, Nobili, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Utilizzo dei crediti fiscali cedibili per annualità future in compensazione debiti fiscali)

  1. Al decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

   «17-ter. Per le compensazioni di cui all'articolo 17 sono utilizzabili i saldi attivi di crediti fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, detenuti nel cassetto fiscale del contribuente e con scadenza in anni successivi, attraverso una loro conversione in liquidità ad un valore attuale con percentuali di sconto aggiornate trimestralmente dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate stipula accordi e convenzioni con istituti di credito e società di assicurazioni per l'ulteriore cessione dei crediti fiscali compensati.».
10.0103. Currò, Manzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica alla disciplina fiscale dei lavoratori autonomi dello spettacolo)

  1. All'articolo 54, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:

   «9. Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, a prescindere che siano in regime IVA forfettario o meno, le cui attività artistiche, tecniche o amministrative rientrano nell'elenco riportato nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio Pag. 421947, n. 708, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente a euro 46,48 al giorno, elevata a euro 77,46 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo degli importi suddetti. Detti limiti sono ridotti di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal lavoratore autonomo, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevato ad euro 25,82 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi spese di trasporti comprovati da documenti emessi dal vettore, concorrono a formare il reddito.
   10. Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal soggetto che si avvale della prestazione lavorativa, o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.».

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10-bis pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
10.020. Acunzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'AIRE o che siano cittadini UE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al dieci per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto Pag. 43 al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
   2-quater. La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797,1 milioni per l'anno 2021, 490,1 milioni di euro per l'anno 2022, 483 milioni di euro per l'anno 2023, 475, 8 milioni di euro per l'anno 2024, 471,2 milioni di euro per l'anno 2025, 477,4 milioni di euro per l'anno 2026, 484,4 milioni di euro per l'anno 2027, 491,5 milioni di euro per l'anno 2028, 498,6 milioni di euro per l'anno 2029 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
10.0105. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Cancelleri, Davide Aiello, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo, Zanichelli, Manzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
  2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà, se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono valutati in 900 milioni di euro per il 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede quanto a 500 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 e quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10.0137. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo ai due periodi di imposta precedenti. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.
  2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

Pag. 44

   all'allegata Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.
10.0143. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le società e gli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano la quota del proprio reddito complessivo netto dichiarato corrispondente all'incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, del maggior costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di nove punti percentuali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione dei costi del personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente o dallo stesso datore di lavoro nelle situazioni di disoccupazione al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire della riduzione di aliquota di cui al comma 1.
  4. A decorrere dal 2024 si provvede agli derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   all'allegata Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
10.0138. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per il periodo di imposta in corso al 1° marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di euro tre milioni.

  Conseguentemente:

   all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 300 milioni;

   all'allegata tabella A sopprimere gli accantonamenti della parte relativa all'annualità 2021, fatta eccezione per quello relativo Pag. 45al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10.0142. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. L'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

«Art. 42-bis.

   1. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 28 febbraio 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi.».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   all'allegata tabella A sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10.0145. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione delle casse di previdenza)

  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di 650 milioni di euro per l'anno 2021 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».
10.077. Durigon, Murelli, Giaccone, Caparvi, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0197. Foti, Zucconi, Ciaburro.

Pag. 46

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 gennaio da parte dei soggetti di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui all'articolo 1, comma 1, penultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
  2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al comma 1, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti eseguiti nel mese di dicembre, come risultanti da documento di accompagnamento o atto equipollente, concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di cessione dei beni o di effettuazione della fornitura.
*10.0188. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*10.0159. Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2021».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge
10.0133. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

  1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza prorogata da ultimo dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020, per i pagamenti di importo fino a 15 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.
  2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
*10.0118. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Ciaburro.
*10.074. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Aliquota IVA al 4 per cento per il settore della ristorazione)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica e per il periodo di vigenza delle limitazioni all'esercizio delle attività commerciali e produttive connessa alla medesima emergenza, gli operatori del settore della ristorazione che organizzano o riconvertono le attività di somministrazione di Pag. 47cibi o bevande nella forma della consegna a domicilio o asporto, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
10.073. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione di cedolare secca in favore del locatore)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è possibile, su base contrattuale e pattizia, convenire una riduzione pari almeno al 30 per cento dei canoni di locazione dovuti nel 2021 relativi agli immobili destinati allo svolgimento dell'attività produttiva.
  2. I canoni di locazione contrattualmente ridotti ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 470 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 207 per l'anno 2021.
10.0158. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione del regime della cedolare secca per i contratti stipulati di locazione breve)

  1. Al fine di favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di locazioni brevi, ad esclusione delle pertinenze, e delle relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel solo caso in cui il pagamento avvenga con modello f24 entro 15 giorni dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
10.096. Scanu, Manzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Stabilizzazione della cedolare secca sui negozi)

  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2021». Pag. 48
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.034. Marattin, Librandi, Del Barba, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. All'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono soppresse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
10.0131. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 le parole: «a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «a dieci anni».
11.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

   «b-ter) per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'articolo 1, comma m), del decreto interministeriale “Requisiti Tecnici” del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali, di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro».

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2021, 28 milioni di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*12.44. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

Pag. 49

*12.55. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:

   «2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro, delle seguenti attrezzature: – rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto; – soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto; – cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.».

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni con le parole: 46,3 milioni.
12.61. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «16.000 euro».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12.34. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lorenzin.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 16-ter:

    1) al comma 1, dopo la parola: «all'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria»;

    2) al comma 3, dopo la parola: «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria.».

  Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, 9,3 milioni di euro per l'anno 2023, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026.
12.81. Currò, Manzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 770 milioni di euro e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 470 milioni di euro.
12.50. Nobili, Del Barba, Marco Di Maio.

Pag. 50

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119:

    1) ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 3.000 milioni annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12.115. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Butti, Rotelli, Galantino, Rizzetto, Zucconi, Caiata, Delmastro Delle Vedove, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1:

   all'alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023».

  Conseguentemente sopprimere il comma 3-bis;

   alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,», sono soppresse;

   alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,», sono soppresse;

    2) dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

   «9-ter. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2. Ai fini dell'applicazione del presente comma:

   1. la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20;

   2. la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.

   9-quater. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche Pag. 51 non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2023.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di euro per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:

   a) quanto a 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 800 milioni di euro per l'anno 2023, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033 e 290 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante incremento del 20 per cento di tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   c) quanto a 302 milioni di euro per l'anno 2023, 2.571 milioni di euro per l'anno 2024, 3.431 milioni di euro per l'anno 2025, 1.989 milioni di euro per l'anno 2026, 1.990 milioni di euro per l'anno 2027 e 620 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12.23. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, quantificati, per l'anno 2022, in 50 milioni di euro e per l'anno 2023, in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
12.69. Aprile.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 4-ter sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) il comma 1-ter è soppresso;

Pag. 52

  Conseguentemente:

   al comma 9, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   «e-bis) dai proprietari degli edifici danneggiati da eventi sismici, per le spese necessarie alla ricostruzione o al ripristino degli immobili che non trovano coperture all'interno del contributo concedibile previsto per la ricostruzione.».

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021, 6,1 milioni di euro per l'anno 2022, 9,7 milioni di euro per l'anno 2023, 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.25. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli edifici ubicati nelle zone A e B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e costruiti prima dell'anno 1940, è sufficiente assicurare il miglioramento di una classe energetica, ferme restando le restanti disposizioni previste dal presente articolo.».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209.
12.94. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e 5, è riconosciuta su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero alle loro pertinenze rientranti nella categoria catastale C/2-C/6-C/7, anche per la parte di opere necessarie alla bonifica di amianto (o Eternit) qualora eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 5»;

   b) al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le seguenti: «di cui ai commi 5, 5-bis e 6»;

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il 2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5.6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
12.21. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera b), dopo le parole: Pag. 53«dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «e sulle parti comuni di più unità immobiliari funzionalmente autonome appartenenti ad un edificio residenziale».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1 della presente legge.
12.26. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera d-bis, è inserita la seguente:

   «d-ter) agli interventi effettuati da persone fisiche o giuridiche su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abitazione, di proprietà degli enti ecclesiastici e stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive;»;

   b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. L'agevolazione fiscale di cui alla lettera d-ter, del comma 9, è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute.».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209.
12.93. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate».
12.129. Barelli, Marin, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «numero massimo di due unità immobiliari,» sono aggiunte le seguenti: «ubicate nello stesso edificio composto da più unità immobiliari, Pag. 54anche se non costituito in forma di condominio, e/o in più edifici,».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.27. Parolo, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di fotovoltaico in aree agricole ed agrofotovoltaico)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti agrofotovoltaici, di cui al successivo comma e gli impianti solari fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o su terreni in aree marginali.
   1-quinquies. Per impianti agrofotovolatici sono da intendersi quegli impianti solari fotovoltaici realizzati su terreno agricolo, la cui installazione a terra non compromette il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali e non interferisce con lo svolgimento dell'ordinaria attività agricola. Per i suddetti impianti di potenza fino ad 1 MW, di proprietà di imprese agricole, saranno individuati specifici meccanismi di incentivazione.
   1-sexies. Le regioni, laddove non già previsto, sono chiamate a definire entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'identificazione delle aree marginali. Sono invece da considerarsi abbandonate quelle aree agricole sulle quali non è condotta alcuna attività agricola da almeno 5 anni. Per quest'ultime, le regioni sono tenute a definire entro 4 mesi la documentazione da produrre per l'attestazione di tale condizione.
   1-septies. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, anche con il supporto di Enea e CREA, ulteriori requisiti generali degli impianti agrofotovoltaici e degli impianti fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o marginali, volti a garantirne il corretto inserimento nelle aree agricole e laddove possibile il recupero delle aree con attività agricole o di allevamento da affiancare alla produzione di energia.
   1-octies. In relazione agli obiettivi al 2030 fissati dal PNIEC ed al fine di accompagnare adeguatamente lo sviluppo dei nuovi impianti fotovoltaici in ambito agricolo, con decreto Ministero dello sviluppo economico-Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stabilito uno specifico contingente di potenza per gli impianti agrofotovoltaici ed uno specifico livello di incentivazione».
*12.057. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*12.0125. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure di riqualificazione urbana)

  1. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle Pag. 55provenienti dall'articolo 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,».
12.047. Madia, Mancini, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Superbonus 110 per cento)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 119:

    1) al comma 1, le parole fino a: «31 dicembre 2021», sono soppresse;

    2) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2021», sono soppresse;

    3) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021», sono soppresse;

   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
12.029. Binelli, Vanessa Cattoi, Frassini, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 32 del 2020)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 119:

    1) ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

    2) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso di edificio unifamiliare, l'ammontare complessivo delle spese sul quale calcolare la detrazione, è pari a 100 mila euro.»;

    3) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 Pag. 56milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni, con le seguenti: 50 milioni.
12.0136. Rosso, Gelmini, Mandelli, Mazzetti, Pella, D'Attis, Occhiuto, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani, Ruffino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga bonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 32 del 2020)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 119:

    1) ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni, con le seguenti: 50 milioni.
12.0133. Gelmini, Mazzetti, Rosso, Pella, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo, Gregorio Fontana, Tartaglione, Cappellacci, Ripani, Giacometto.

Pag. 57

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ecobonus e sismabonus)

  1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 1, alla lettera a), al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;

    3) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie centralizzati»;

    4) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete per interventi anche su edifici privi di un preesistente sistema di climatizzazione invernale.»;

    5) al comma 1, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie»;

    6) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica per mancanza dell'impianto di riscaldamento ovvero perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono ricomprendere anche quello di cui alla lettera a), del presente comma, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A»;

    7) al comma 2, al primo capoverso, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente», aggiungere le seguenti: «nonché agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche ove effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni»;

    8) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    9) al comma 4-ter, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», e dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77.», sono aggiunte le seguenti: «ed a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008»;

    10) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente: «4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

    11) al comma 9, alla lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che almeno il 40 per cento del condominio sia composto da unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, e dagli edifici composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari»;

    12) al comma 9, alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»;

    13) al comma 9, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono Pag. 58 patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;

    14) al comma 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui dal verbale di approvazione risulti la disponibilità piena, di uno o più condomini intervenuti in assemblea, all'accollo della spesa eventuale riferita all'intervento deliberato, è altresì riconosciuta all'assemblea condominiale, con le stesse modalità di cui al periodo precedente, la possibilità di modificare i criteri di ripartizione delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente articolo, anche in deroga alla normativa vigente.»;

    15) il comma 14 è sostituito dal seguente:

   «14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'Autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti di cui al primo periodo abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

   a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

   b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

   c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, risultante tale pur dopo le integrazioni e le correzioni consentite dal presente comma, comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.»;

    16) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia»;

  2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Pag. 59convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di almeno una delle installazioni o di manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva.
  3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: «e cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione» aggiungere le seguenti: «ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio»;

   b) dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente: «16-quinquies. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento».

  4. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per miglioramento sismico si intendono tutti gli interventi che riguardano anche in modo parziale l'edificio e che sono finalizzati a migliorare le prestazioni antisismiche.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 23,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1091,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3999,2 milioni di euro per l'anno 2023, 5813,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5542,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5395,93 milioni di euro per l'anno 2026, 3949,1 milioni di euro per l'anno 2027, 330,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo corrispondente a quello sopra quantificato a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  6. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.
  7. Agli oneri di cui al comma 6, le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, nel limite di 10 milioni di euro, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 209, attribuite dal Ministero dell'interno sulla base delle motivate richieste dei comuni di cui al comma 1.
12.0106. Sut, Benamati, Moretto, Bersani, Nardi, Deiana, Pezzopane, Fregolent, Muroni, Rotta, Pastorino, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Mor, Serracchiani, Fassino, Sensi, Ubaldo Pagano, Fragomeli, Piccoli Pag. 60 Nardelli, Quartapelle Procopio, Viscomi, Incerti, Carnevali, Enrico Borghi, Gribaudo, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Braga, Berlinghieri, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Carla Cantone, Cenni, Ciampi, Critelli, De Giorgi, De Menech, Frailis, Losacco, Madia, Miceli, Navarra, Pellicani, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Sani, Topo, Zan, Del Barba, De Maria, Spadoni, Gagnarli, Gallinella, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Berti, Sarti, De Carlo, Romaniello, Olgiati, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Scerra, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Troiano, Maglione, Zanichelli, Ascari, Saitta, Grippa, Dori, Terzoni, Serritella, Alaimo, Galizia, Barbuto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroghe in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 119, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

    2) all'articolo 119 dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

   «15-ter. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le agevolazioni ivi disposte sono applicabili anche agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, sempre che venga costituito il condominio minimo.»;

    3) all'articolo 121, comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

   a) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   b) quanto a 650 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.056. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

   «1-quater. Gli edifici plurifamiliari di cui al presente articolo, sono funzionalmente indipendenti anche se possiedono impianti comuni che però non riguardano l'efficientamento energetico quali acqua potabile, fognatura, antenne tv nonché: illuminazione di strade interne private, giardini, cancelli o sbarre comandate elettricamente e dotati di proprio contatore».

Pag. 61

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le seguenti: 400 milioni e: 50 milioni.
12.0142. Ruffino, Paolo Russo, Casciello, Napoli, Gagliardi, Silli, Pedrazzini, Sorte, Benigni, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera e), le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori destinati ad impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, di proprietà pubblica in concessione».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
12.104. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   «e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
12.0152. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni per l'accertamento dello stato legittimo)

  1. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

   «13-ter. Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesterà che l'opera risulti iniziata entro tale data».
*12.023. Garavaglia, Cavandoli, Guidesi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*12.0123. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

Pag. 62

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Bonus idrico)

  1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, agli interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

   a) la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

   b) la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2021
12.013. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Digital bonus)

  1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate Pag. 63 fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.
  6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
*12.04. La IX Commissione.

Pag. 64

*12.05. Bruno Bossio, Gariglio, Madia, Serritella, Rosso, Maccanti, Rotelli, Luciano Cantone, Nobili, Pezzopane.
*12.012. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d'imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l'esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: e di 500 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: , 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 197,6 milioni di euro annui dal 2024 al 2026, 298,4 milioni di euro per l'anno 2027, 399,2 milioni per l'anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
**12.0135. Mazzetti, Rosso, Mandelli, Pella, D'Attis, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo.
**12.0158. Vallascas, Manzo.
**12.0165. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Deducibilità IMU per le persone fisiche)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e Pag. 65delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
12.0148. Polidori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

  1. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
*12.0124. Baratto, Marco Di Maio.
*12.022. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

   a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 475 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2031 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
13.37. Fornaro, Pastorino, Gagnarli, Gallinella, Galizia.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 500 euro annue per unità immobiliare ad uso abitativo, per l'acquisto di fiori e piante da interno.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033, si provvede mediante corrispondente Pag. 66 riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
13.10. Liuni, Dara, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e ad attività produttive» sono soppresse; b) dopo il primo capoverso, è inserito il seguente: «Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato».
13.27. Currò, Manzo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

«Art. 16-quater.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica)

   1. Ai contribuenti, con ISEE inferiore a euro 45.000, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con prezzo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa. La medesima detrazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ai contribuenti con ISEE inferiore a euro 35.000, per veicoli con prezzo inferiore a 30.000 euro, IVA esclusa.
   2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e nella misura del 36 per cento delle spese sostenute successivamente fino al 31 dicembre 2026 e non è cumulabile con altri benefìci concessi ai sensi della normativa vigente.
   3. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

   a) che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato rispettivamente nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per i veicoli di categoria M e nelle classi Euro 1, 2 e 3 per i veicoli di categoria L, di cui sia intestatario, da almeno dodici mesi, il proprietario o un familiare convivente, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011;

   b) che la detrazione si riferisca alle spese sostenute per l'acquisto e l'intestazione da parte del proprietario, nel limite massimo di un veicolo, per ciascuna categoria di cui al comma 1, ogni cinque anni;

   c) che alla durata della detrazione d'imposta corrisponda per lo stesso periodo la proprietà dei beni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di ulteriore fruizione Pag. 67 del beneficio, per la medesima categoria di veicolo, anche nel caso di furto o rottamazione in seguito a distruzione del bene.

   4. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà per alienazione, decade dal beneficio di cui al comma 1, ferme restando le annualità già corrisposte. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà in seguito alla rottamazione dovuta alla distruzione del bene, mantiene il beneficio fino all'ordinaria scadenza, fatto salvo il caso di acquisto di un nuovo veicolo, della medesima categoria, per il quale è riconosciuta la detrazione di cui al comma 1 e conseguentemente la decadenza dal beneficio relativo al bene rottamato, ferme restando le annualità già corrisposte.».

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 62,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 30 milioni di euro per l'anno 2028, a 20 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per l'anno 2030 e a 10 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Art. 13-ter.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

  1. I soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 13-bis, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

   a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al prezzo del veicolo, anticipato dai concessionari e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 13-quater.
(Incentivi fiscali per la realizzazione di reti infrastrutturali ad alta potenza nei parcheggi privati ad uso pubblico a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non inferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC 61851-1. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per Pag. 68cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*13.015. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Gariglio, Martinciglio, Cancelleri, Chiazzese, Sut, Ungaro, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo, Pezzopane.
*13.01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)

  1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30 mila euro.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede nel limite di 10 milioni di euro all'anno, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
13.028. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi all'efficientamento energetico)

  1. L'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è soppresso.
  2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
13.07. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Gli incentivi del Conto termico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, relativi ai generatori a biomassa, sono soppressi
  2. All'articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto-legge 34 del 2020 le parole: «o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186» sono soppresse. Pag. 69
  3. Il decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 è abrogato
13.02. Cunial.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:

  1-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per l'anno 2021, per il finanziamento della cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2021: –20.000.
14.1. Rachele Silvestri, De Toma, Zennaro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi all'investimento da parte degli Enti e delle altre forme di previdenza complementare nelle PMI con stabile organizzazione in Italia)

  1. Per gli anni dal 2021 al 2025, agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40 per cento degli investimenti in azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e titoli di debito emessi da PMI. Il credito d'imposta complessivo, in caso di investimenti in obbligazioni e in titoli di debito di durata fino a cinque anni, è riconosciuto nella misura dell'8 per cento per ogni anno intero di durata del titolo. Le eventuali frazioni di anno non sono considerate nella determinazione del credito d'imposta complessivo.
  2. Il credito di imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non oltre il terzo e non può essere richiesta a rimborso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione di cui al comma 2, per la successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il medesimo provvedimento regola anche le modalità di restituzione dell'intera agevolazione nel caso di cui al comma 5. La cessione del credito di cui ai commi precedenti non pregiudica i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. La decadenza del beneficio fiscale, ai Pag. 70sensi del comma 5, non comporta alcuna conseguenza in capo ai cessionari.
  4. Per PMI si intendono le società residenti nel territorio dello Stato, in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, con stabile organizzazione in Italia, i cui prodotti finanziari non sono negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 euro; e fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 euro.
  5. L'investimento in azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e titoli di debito ai sensi del comma 1 deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Nel caso di obbligazioni e di titoli di debito di durata fino a cinque anni l'investimento agevolabile deve essere mantenuto fino alla scadenza del titolo. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta, in capo agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari, la decadenza dal beneficio e l'obbligo di riversare all'erario l'intero importo del credito compensato o ceduto a terzi, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, entro il termine di 60 giorni dalla data della cessione anticipata.
  6. Fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti in termini di tipologia di attività finanziarie ed emittente, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari possono investire in PMI entro il limite complessivo del 2 per cento del totale attivo risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente a quello di effettuazione dell'investimento. Gli investimenti in una stessa PMI e nei soggetti appartenenti al medesimo gruppo non possono eccedere l'importo complessivo di 10.000.000 euro.
  7. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e le prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche agli investimenti effettuati dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari per il tramite di OICR alternativi italiani o UE, di fondi europei per il venture capital (EuVECA), di fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) e di società di investimento semplice (SIS), come definiti dall'articolo 1 del TUF, che investono almeno il 70 per cento del totale attivo in azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e titoli di debito emessi da PMI di cui al comma 4.
  8. Non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi precedenti gli investimenti, effettuati direttamente o indirettamente, dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari in società immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30.
  9. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i principi e i criteri relativi all'istituzione, alle norme di funzionamento e di finanziamento di un osservatorio, anche attraverso la definizione di una convenzione quadro di collaborazione con Università o centri di ricerca, dedicato all'analisi, allo studio e alla pubblicazione di una relazione annuale concernente le attività di investimento effettuate dagli Enti e dalle altre forme pensionistiche complementari in PMI come definite dal comma 4. La prima relazione successiva all'entrata in vigore della presente disposizione è pubblicata entro il 1° giugno 2022. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) provvede ad assicurare la piena disponibilità dei dati di cui al presente comma, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità, e quindi la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.

Pag. 71

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
14.014. Manzo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di rilanciare gli investimenti relativi all'erogazione di servizi di formazione, innovazione e trasferimento tecnologico per ridare forza alla competitività delle imprese aventi sede nel territorio piemontese, la cui area, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, è stata definita, con decreto 16 aprile 2019 del Ministero dello sviluppo economico, area di crisi industriale complessa, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
14.024. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.».

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 209;

   b) aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   c) sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
14.07. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifica del decreto legislativo 9 giugno 20120 n. 47 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»)

  1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 23, comma 8, primo periodo, le parole da «La quota annua dei proventi derivanti dalle aste» fino a: «con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «La Pag. 72quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, prevedendo fino a 10 milioni per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e per la restante parte per le finalità di cui al comma 2, dell'articolo 29, nonché per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al “Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone” istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico»;

   b) all'articolo 29, al comma 1, dopo le parole: «delle risorse del Fondo» sono inserite le seguenti: «, che sarà gestito da Invitalia SpA mediante convenzione con remunerazione nella misura massima del 2 per cento dell'ammontare del fondo stesso,»;

   c) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «limitatamente all'effetto istitutivo del fondo ivi previsto».
14.018. Sut, Manzo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

  1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo ed incentivare l'imprenditoria giovanile nei territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione della predetta misura è estesa ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 e sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.».
14.016. Berti, Manzo, Scanu, Emiliozzi, Tuzi, De Carlo, Pallini, Maniero, Gallinella, Sut, Trano, Giuliodori.

ART. 15.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: strutture edilizie dismesse aggiungere le seguenti: nonché per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità.
*15.30. La X Commissione.
*15.13. Noja, Moretto, Mor, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire le parole: per gli anni 2019-2020 con le seguenti: per gli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.
15.23. Masi, Manzo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di Pag. 73accompagnamento professionale in montagna)

  1. All'articolo 10, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: «zoologici e simili» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni proprie dell'attività, svolta anche individualmente, da guide turistiche e alpine abilitate».
  2. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
15.05. Rixi, Parolo, Badole, Cavandoli, Patassini, Plangger, Invernizzi, Vietina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per i gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti)

  1. In considerazione dei danni subìti dai gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato conseguente al decremento dei traffici sulle strade e autostrade, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
15.027. Molinari.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nello stato di previsione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di 1,5 milioni di euro per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'AIRE, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
15.017. La Marca.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero)

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, Pag. 74 dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «o di città metropolitana», sono inserite le seguenti: «e dei comuni dove sono situati santuari religiosi»;

   b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comuni capoluogo di provincia», sono inserite le seguenti: «e per i comuni dove sono situati santuari religiosi».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.
15.06. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei soli casi di cui al presente comma, l'Agenzia delle entrate provvede, su istanza del concessionario, alla registrazione degli atti di concessione riconoscendo la durata di cui all'articolo 1, comma 682, delle legge n. 145 del 30 dicembre 2018, a fronte del versamento o dell'imposta di registro a norma di legge e previa verifica del pagamento del canone demaniale secondo quanto stabilito nell'atto di concessione».
15.021. Molinari, Gava, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Vanessa Cattoi, Panizzut, Paternoster.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione platea dei destinatari «Nuova Sabatini»)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, le parole: «come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dal numero degli occupati ovvero se titolari di partita Iva».
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
16.011. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Per gli anni 2021 e 2022, è riconosciuto, alle imprese che partecipano ad eventi fieristici, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa massimo di 40 milioni di euro, pari al 30 per cento delle spese sostenute. L'erogazione del contributo è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ad adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 2000, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
16.06. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

Pag. 75

ART. 17

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Promozione dell'attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione)

  1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021, un fondo speciale d'integrazione di fondi d'investimento di venture capital volti a fornire maggiore capitale di rischio a progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione ovvero a contenuto d'innovazione tecnologica, con periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini della Repubblica Italiana da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne.
  2. Il finanziamento erogato dal Fondo speciale non può superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del singolo fondo da integrare e non può essere superiore a dieci anni.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione e la restituzione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.
17.06. Carfagna, Paolo Russo.

ART. 18.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la cifra: 20 con la seguente: 50.

   b) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) all'individuazione delle attività dei settori indicati al comma 4»;

   c) al comma 5, lettera c), dopo le parole: concessione delle agevolazioni aggiungere le seguenti: , garantendo un'adeguata proporzionalità delle agevolazioni rispetto al fatturato medio annuo e alla dimensione dell'impresa.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla lettera a), pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.12. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alla filiera della moda)

  1. Al fine di sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 18-quater sono aggiunti i seguenti:

   «18-quinquies. Uno dei comparti del Patrimonio Destinato di cui al comma 1, costituiti ai sensi del comma 3, è riservato alle attività economiche operanti nella filiera del settore della moda, con una dotazione non inferiore a 700 milioni di euro. Gli interventi del comparto di cui al presente comma possono avere una durata massima di cinque anni e hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

   a) hanno sede in Italia;

Pag. 76

   b) presentano un fatturato annuo non inferiore a euro due milioni e un numero di dipendenti non inferiore a undici unità;

   c) non presentavano una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, alla data del 31 dicembre 2019.

   18-sexies. Agli interventi di cui al comma 18-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 5.».
18.05. Guidesi, Garavaglia, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore della moda)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, nonché le imprese individuate dai codici ATECO 47.71-commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72-commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, e consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo dedicato agli investimenti alla digitalizzazione, all'implementazione dell'e-commerce e alla formazione di personale specializzato all'elaborazione e all'utilizzo di piattaforme di vendita online, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.06. Guidesi, Garavaglia, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 50 per cento degli acquisti di abbigliamento e accessori prodotti da aziende aventi sede legale nel territorio nazionale, nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'effettuazione degli acquisti di cui al medesimo comma.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 Pag. 77dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.07. Guidesi, Garavaglia, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui alla Tabella 2-bis, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Tabella 2-bis
(articolo 18-bis))

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati

  01.19.10

  Coltivazione fiori in piena area

  200 per cento

  01.19.20

  Coltivazione di fiori in colture protette

  200 per cento

  10.71.20

  Produzione pasticceria fresca

  200 per cento

  14.13.10

  Confezione di serie di abbigliamento

  200 per cento

  14.13.20

  Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

  200 per cento

Pag. 78

  20.51.02

  Fabbricazione di articoli esplosivi

  200 per cento

  32.99.90

  Fabbricazione di altri articoli

  200 per cento

  46.16.01

  Rappresentanti vestiario e accessori

  200 per cento

  46.22

  Commercio ingrosso fiori e piante

  200 per cento

  46.90.00

  Commercio all'ingrosso non specializzato

  200 per cento

  47.24.20

  Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria

  200 per cento

  47.76.10

  Commercio al dettaglio di fiori e piante

  200 per cento

  56.21.00

  Fornitura pasti preparati/catering

  200 per cento

  68.20.01

  Locazione immobiliare beni propri o leasing

  200 per cento

  74.20.20

  Lavoratori fotografici

  200 per cento

  74.90.99

  Altre attività professionali

  200 per cento

  77.11.00

  Noleggio autovetture

  200 per cento

  77.29.10

  Noleggio biancheria tavola, letto etc.

  200 per cento

  77.29.90

  Noleggio altri beni per uso personale e domestico

  200 per cento

18.010. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
  3. Il Fondo è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento di contributi:

   a) per le spese di ristrutturazione, di ammodernamento e di messa in sicurezza degli esercizi commerciali;

   b) per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili pubblici e privati.

  4. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 2, è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi d'iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali Pag. 79 all'interno delle zone del commercio.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
18.017. Andreuzza, Binelli, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz)

  1. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande musicali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz», con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
  2. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
18.025. Carbonaro, Cimino, Vacca, Casa, Bella, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Nitti, Manzo, Gagnarli, Galizia, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali in favore dei cuochi professionisti)

  1. Al fine sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente, che come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

   b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

   c) partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta ai soggetti in esso individuati fino ad un massimo di 6.000 euro, nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa e nei due periodi d'imposta successivi ovvero in Pag. 80compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro con le seguenti: di 792 milioni di euro.
18.042. Spena, Occhiuto.

ART. 19.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, all'articolo 1, terzo comma della legge 24 dicembre 1985, n. 808 aggiungere in fine, le seguenti parole: «e le imprese iscritte al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

  Conseguentemente, alla Tabella n. 3, Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 11.5, Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: —
    CS: —

   2022:

    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.

   2023:

    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
19.4. Manzo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro interforze di munizionamento avanzato di Aulla)

  1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro interforze di munizionamento avanzato di Aulla, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 263 unità di personale non dirigenziale, con un profilo tecnico, mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

   a) 90 unità di area seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

   b) 90 unità di area seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

Pag. 81

   c) 83 unità di area seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023;

  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 2.995.488 per l'anno 2021, a euro 5.990.976 per l'anno 2022, a euro 8.753.481.6, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
19.031. Paita, Ferri, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure a sostegno del settore italiano dell'automotive)

  1. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, le imprese italiane operanti nel settore automobilistico, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2021, all'acquisto o al noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada prodotti in stabilimenti produttivi siti sul territorio nazionale, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. All'attuazione delle misure di cui al presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  2. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che, negli anni 2021 e 2022, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, prodotto in stabilimenti produttivi siti sul territorio nazionale, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.
  3. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto, dal venditore, mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  4. Le imprese costruttrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
  5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

   a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

Pag. 82

   b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

   c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 5, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

  7. Per la concessione del contributo di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
  8. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
19.027. Molinari.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

  1. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelli per i quali almeno un terzo dei terreni acquisiti per la realizzazione dell'impianto, siano dedicati a coltivazioni agricole o pascolo, integrate all'impianto, attraverso uno specifico piano agronomico approvato dal CREA, al fine di preservare la vocazione agricola del terreno».
19.06. Fregolent, Moretto, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per la promozione dell'idrogeno)

  1. Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'idrogeno», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti.

Pag. 83

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 273,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 274,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 274,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 275,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 276,2 milioni di euro per l'anno 2026.
19.02. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e finanziamento di imprese dissequestrate).

  1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissequestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissequestrate o dei loro legittimi proprietari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni.
*20.3. La II Commissione.
*20.9. Siracusano, Cristina, Pittalis.

ART. 21.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e agroalimentare, e dopo le parole: filiere agricole aggiungere le seguenti: e agroalimentari;

   b) al comma 2, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
*21.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*21.36. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*21.47. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare Pag. 84 rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema marketplace mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in blockchain dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.
   2-ter. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.
   2-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.
   2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni Pag. 85dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.
   2-sexies. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.
   2-septies. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-ter, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
   2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.
   2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mercato elettronico agroalimentare sostenibile.
**21.52. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
**21.48. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
**21.62. Brunetta, Mandelli.
**21.13. Buratti, Mancini.
**21.20. Scoma, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2021 è determinata in 25 milioni di euro.
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le parole: 775 milioni di euro.
21.58. Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, Pag. 86n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al precedente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2021, nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1. Per gli anni 2022 e 2023, nel limite di 5 milioni di euro in ragione d'anno, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
21.63. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Mandelli, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera per il settore agroalimentare ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, con una durata temporale di almeno quattro anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2021, nel limite di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1. Per gli anni 2022 e 2023, nel limite di 5 milioni di euro in ragione d'anno, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
21.64. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Mandelli, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria e della filiera del «fuori casa»)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

   a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

   c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

   2021: –35.086.299;
   2022: –10.737.810;
   2023: –10.457.235.
*21.06. Gavino Manca, Pezzopane.

Pag. 87

*21.0137. Cattaneo, Pettarin, Ruffino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Mulè.
*21.024. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche in materia di accesso al Conto termico)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 16 febbraio 2016, dopo le parole: «Amministrazione competente» inserire le seguenti: «o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
21.02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Equiparazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo a quella degli altri cereali)

  1. Al fine di equiparare la tassazione dell'orzo a quella degli altri cereali alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II, al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;

   b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce: «1-sexies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo»;

   c) alla parte III:

    1) al numero 26), le parole: «orzo destinato alla semina» sono soppresse;

    2) al numero 28), la parola: «orzo,» è soppressa.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.
21.0121. Spena, Gallinella, Cillis.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere minori)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere minori, quali apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 40 milioni per l'anno 2021.
  2. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni.
21.083. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone, Manzo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sostegno alle imprese del settore frutticolo)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore frutticolo che ha subito perdite in Pag. 88seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole operanti nel medesimo settore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
*21.069. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*21.081. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*21.056. Morrone, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
*21.016. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri finanziari dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 209.
**21.014. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Pezzopane, Muroni.
**21.0102. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Manzo.
**21.035. Gadda, Scoma, Del Barba, Marco Di Maio.
**21.065. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**21.077. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

  1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma Pag. 891 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;

   b) dopo le parole: «nonché a promuovere innovazione» sono aggiunte le seguenti: «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
*21.08. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Gallinella, Gagnarli.
*21.051. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
*21.097. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Manzo.
*21.57. Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali)

  1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ubicate su un territorio nel quale si siano verificati eventi naturali che ne abbiano danneggiato irrimediabilmente le produzioni ovvero compromesso la funzionalità aziendale e sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, viene concessa a cura di ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito nell'anno 2021 e finalizzato a ripristinare rapidamente la funzionalità aziendale.
  2. L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un limite massimo di 50.000 euro.
  3. La durata del finanziamento è stabilità in 96 mesi di cui almeno 24 di preammortamento.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**21.028. Fregolent, Gadda, Del Barba, Marco Di Maio, Cadeddu.
**21.038. Gadda, Scoma, Del Barba, Marco Di Maio.
**21.067. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**21.080. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali importati da Paesi dell'Unione Europea e da Paesi terzi)

  1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole Pag. 90realizzate sul territorio nazionale, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali o farine di cereali, è tenuto a registrare tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue, in apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
  2. Le entrate e le uscite per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 1, entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.
  3. Le modalità di applicazione del presente articolo, per il quale sono previsti oneri pari ad 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite dal decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni.
  5. Il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
21.086. Cillis, Gagnarli, Cassese, Cadeddu, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Manzo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a sostegno della filiera della canapa)

  1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;

   b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, infiorescenze fresche ed essiccate e oli e prodotti da esse derivati».

  2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

Pag. 91

   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».
21.017. Magi, Termini, Di Lauro, Gagnarli, Gallinella, Galizia.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Potenziamento e crescita della ricerca nel settore agroalimentare)

  1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

   b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.
  2. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.
  3. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.
  4. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «n. 190», sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124»;

   b) le parole: «e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

   2021: – 5 milioni;
   2022: – 5 milioni;
   2023: – 5 milioni.
*21.0110. Gadda, Del Barba, Fioramonti, Marco Di Maio.
*21.0157. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

Pag. 92

ART. 23

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art 23-bis.
(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)

   1. Per i periodi d'imposta relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.
   2. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo comma è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro.
   3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese.
   4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000;
   2023: – 10.000.000.
*23.02. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.
*23.03. Mor, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interpretazione autentica in materia di patent box)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 165, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all'estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Pag. 93

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e 500 rispettivamente con le parole: 760 e 460.
23.05. Nevi, Porchietto, Perego Di Cremnago.

ART. 24.

  Al comma 5, sostituire le parole: 36 milioni con le seguenti: 70 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 34.000.000.
24.1. Lucchini, Maggioni, Ferrari, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana)

  1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.»;

   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.»;

   c) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole: «dell'insediamento» sono inserite le seguenti: «, sempreché la stessa deroga non sia consentita da normativa regionale».
24.015. Barelli, Gelmini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e cessione degli immobili)

  1. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di cui al presente articolo, procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità Pag. 94 del prezzo è attestata dall'Agenzia dell'entrate.».
24.011. Baldino, Manzo.

ART. 25

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche al codice civile)

  1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è inserito il seguente:

   «Art. 1677-bis. – (Contratto di logistica) – 1. Con il contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
   2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone».
25.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Accordi per la realizzazione della banda ultra larga)

  1. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del piano banda ultra larga, la Presidenza del Consiglio dei ministri può nominare il Presidente della regione o della provincia autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.
  2. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la gestione del piano banda ultra larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione di concessione con Open Fiber autorizza la stessa a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia FWA.
25.07. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

ART. 26

  Al comma 1, dopo la parola: detenuti aggiungere le seguenti: e della polizia penitenziaria.
26.6. Potenti, Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo le parole: degli istituti penitenziari aggiungere le seguenti: e degli alloggi di servizio.
26.7. Potenti, Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2021 da destinare alla sperimentazione di cui al comma 3 del presente articolo.
  3. Previo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica, degli operatori penitenziari Pag. 95 e delle persone detenute, secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 5. Il medesimo decreto disciplina altresì la formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa alla sperimentazione, se necessario e previa intesa con il Ministro competente, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato.
  4. Per le ulteriori esigenze del Corpo di Polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi, di vestiario ed equipaggiamenti è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
26.8. Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Potenti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al fine di realizzare interventi straordinari sulle carceri per l'adeguamento di spazi da adibire e la costruzione di strutture provvisorie finalizzate all'isolamento e alla quarantena conseguenti all'emergenza COVID-19, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo ammontanti a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
26.4. Turri, Potenti, Morrone, Bisa, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare l'attività di verifica e ispezione di competenza, ai direttori amministrativi che svolgono le funzioni ispettive presso l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, in luogo dell'indennità prevista al comma 10 dell'articolo 11 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, è attribuita la retribuzione di posizione, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nella misura stabilita per i dirigenti assegnati all'Ispettorato generale del medesimo Ministero dal decreto ministeriale 10 giugno 2003 e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 414.000 euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: istituti penitenziali inserire le seguenti: e di ispezione.
26.9. Vitiello, Del Barba, Pezzopane, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante Pag. 96 corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
26.3. Annibali, Del Barba, Marco Di Maio, Ferri, Barbuto.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da orientamento sessuale o identità di genere della vittima per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
*26.03. La II Commissione.
*26.036. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Fondo per la digitalizzazione del processo civile e penale)

  1. Al fine di potenziare e semplificare la telematizzazione delle attività processuali, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per la digitalizzazione del processo civile e penale, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è finalizzato a favorire il più ampio impiego possibile della posta elettronica certificata nell'ambito del processo civile e penale. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 798 milioni di euro.
26.07. Annibali, Del Barba, Vitiello, Ferri, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di realizzare interventi straordinari per la digitalizzazione degli uffici giudiziari e la formazione specifica del personale amministrativo, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 240 milioni di euro per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
26.015. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti Pag. 97 elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-bis.

  1. All'onore derivante dall'attuazione dell'articolo 26-bis, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209 .
*26.04. La II Commissione.
*26.037. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Interventi straordinari per il rinnovo dell'equipaggiamento in dotazione al personale di polizia degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia)

  1. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette al Ministero della giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui al comma 1.
  3. Il Ministero della giustizia trasferisce al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 209 della presente legge.
26.053. Prisco, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Promozione investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione)

  1 Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 600 e la parola: 500 con la seguente: 300.
26.043. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro.

Pag. 98

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Indennizzi per le imprese colpite dalla cimice asiatica)

  1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
26.045. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per il sostegno delle persone con disabilità)

  1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 650.000 euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
26.023. Noja, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di titoli di Stato «Salute»)

  1. Nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti «Salute», il Ministero dell'economia e delle finanze inserisce gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere:

   a) l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali;

   b) la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti;

   c) le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità;

   d) la rete delle cure palliative;

   e) la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche;

   f) la sanità digitale;

   g) l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul concetto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di prevenzione secondaria;

   h) l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti;

   i) il rinnovo della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale;

   l) la formazione e l'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici;

   m) la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.

  2. Le emissioni di titoli di Stato «Salute» di cui al comma 1, devono garantirne un efficiente funzionamento del mercato Pag. 99secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, sociosanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato.
  3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità di cui al comma 1.
  4. Con i decreti di cui al comma 3 sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dal comma 1. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e impatto sanitario, sociosanitario e sociale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Per ciascuna delle finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.
  7. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recepisce, organizza e rende disponibili al pubblico le informazioni circa la rispondenza degli investimenti effettuati con i titoli di Stato Salute di cui al comma 1, rispetto alle finalità di cui al medesimo comma 1, nonché la quantificazione del relativo impatto.
  8. Dalle disposizioni di cui la presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26.029. Zanichelli, Nesci, Gabriele Lorenzoni, Manzo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

  1. Per sostenere l'industria del tessile, pesantemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria prevista dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è integrata di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 775 milioni.
26.042. Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con Pag. 100modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   c-bis) «interventi di interramento di cavi e tubature».

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: dall'anno 2022 con le seguenti: dall'anno 2026.
26.044. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Tax credit riqualificazione pubblici esercizi)

  1. Al comma 2 dell'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo le parole: «di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 e».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
26.021. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

ART. 27.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: si applica fino al 31 dicembre 2029 aggiungere le seguenti: e, in ogni caso, nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni,.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

   «7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»;

   b) alla rubrica sopprimere le parole: Decontribuzione per il Sud.
27.11. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: si applica fino al 31 dicembre 2029 aggiungere le seguenti: anche all'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio Pag. 101 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
27.9. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) sostituire la parola: «30» con la parola: «50»;

    2) alla lettera b) sostituire la parola: «20» con la parola: «30»;

    3) alla lettera c) sostituire la parola: «10» con la parola: «20»;

   b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 sono valutati in 8.870,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.697,4 milioni di euro per l'anno 2022, in 9.783,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 9.869, 8 milioni di euro per l'anno 2024, in 9.956, 2 milioni di euro per l'anno 2025, in 8.269,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 8.111,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 4.718 milioni di euro per l'anno 2028, in 4.412 milioni di euro per l'anno 2029 e in 583,4 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 per 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse del fondo previsto all'articolo 184.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 1 sostituire le parole: «e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023,» con le seguenti: «, di 6.000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

   b) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

   Art. 68-bis. – 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole: «e di 7.425,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «, di 7.425,9 milioni di euro per l'anno 2022, e di 3.245,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»;

   c) all'articolo 209 sostituire le parole: «e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
27.13. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esonero contributivo di cui al presente articolo non si applica:

   a) agli enti pubblici economici;

   b) agli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

   c) agli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

   d) alle ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

   e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   f) ai consorzi di bonifica;

   g) ai consorzi industriali;

   h) agli enti morali;

   i) agli enti ecclesiastici.
27.3. Mancini, Segneri.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   «7-bis. Fino al 31 dicembre 2023, l'agevolazione di cui al presente articolo si applica Pag. 102 altresì, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, ferme restando le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ricompresi nelle regioni di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni, e dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 145 milioni di euro per l'anno 2023, di 450 milioni di euro per l'anno 2024, di 400 milioni di euro per l'anno 2025 e sostituire la parola: 2022 con la seguente: 2026.
27.2. Mancini, Segneri.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: «regioni» è sostituita dalle seguenti: «province o città metropolitane».
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico costituite dai comuni del cratere sismico del centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 725,3 milioni di euro per l'anno 2021, 413 per l'anno 2022, 411,7 per l'anno 2023, 410,3 per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
27.12. Gabriele Lorenzoni, Segneri, Frusone, Ilaria Fontana, Grande, Cataldi, Ciprini, Emiliozzi, Gallinella, Giuliodori, Parisse, Roberto Rossini, Terzoni, Manzo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

  1. All'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi».
  2. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
27.04. Caparvi, Patassini, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 103

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

  1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.
27.03. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifica alla misura «Resto al Sud»)

   1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «55 anni».
27.010. Sodano, Davide Aiello, Suriano, Alaimo, Penna, Licatini, Papiro, Martinciglio, Giarrizzo, Pignatone, Serritella, Raduzzi, Perconti, Invidia, Cominardi, Scanu, Amitrano, Ciprini, Barzotti, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Tripiedi, Villani, Manzo, Grippa, Palmisano.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)

  1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 162 è premesso il seguente:

Art. 161-bis.
(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o Pag. 104nuovi insediamenti produttivi nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)

   1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.
   2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico interpello presentato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono stabiliti la sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è efficace a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.

  Conseguentemente all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  6-bis. Le società di capitali dell'Unione europea che stabiliscano la propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia sono esonerate dall'applicazione delle ritenute, a qualsiasi titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle royalties e sugli interessi distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni.
28.01. De Luca.

ART. 29.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera i) secondo periodo, dopo le parole: approvati dal CIPE, aggiungere le seguenti: ed alle Regioni e Province autonome per i programmi di competenza regionale,.
29.2. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Benefici fiscali e sostegno ai grandi investimenti nelle ZES)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e dopo le parole: «nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.» sono aggiunte le parole: «Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree di localizzazione dell'investimento nonché quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile.»;

   2) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nell'impresa beneficiaria per un periodo di almeno 7 anni dalla data in cui è stato Pag. 105occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.»;

   3) al comma 4, dopo le parole: «in particolare di quanto disposto dall'articolo 14» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2»;

   4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

   «4-bis. Entro il 31 gennaio 2021, ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, definisce le linee di intervento denominate “Piano grandi investimenti – ZES” a cui sono destinati 200 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti di azione del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, i requisiti e le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.
   4-ter. Il piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.
   4-quater. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel 2021, 200 milioni di euro nel 2022, 350 milioni di euro nel 2023 e 150 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 29 della presente legge. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
29.07. Scerra, Adelizzi, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Vignaroli, Leda Volpi, Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Giarrizzo, Penna, Pignatone, Alaimo, Marzana, Luciano Cantone, Perconti, Manzo, Grippa.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Istituzione di una Zona franca urbana nei comuni della regione Siciliana colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018 di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018)

  1. Nei territori dei comuni delle Regione Siciliana colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana di cui al comma 1, e che hanno subìto a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 28 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per Pag. 106ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021 ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 26 dicembre 2018 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui al comma 1.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2, nonché quelle in favore dei professionisti, sono concesse per il periodo di imposta in corso e per i quattro anni successivi.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, 180 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per l'anno 2023, 170 milioni per l'anno 2024 e 160 milioni per l'anno 2025 che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2023 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021, 320 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 310 milioni di euro per l'anno 2024, 340 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
29.06. Paxia, Manzo.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Limitatamente al triennio 2021-2023 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1° febbraio 2020.
29.04. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 31.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nelle regioni di cui al comma 1 è disposta la proroga di tre anni dei termini di cui all'articolo 1, comma 147, della legge Pag. 10727 dicembre 2019, n. 160, al fine di garantire la possibilità di utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati per le necessarie assunzioni presso gli uffici delle Motorizzazioni civili.
31.3. Marino, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

ART. 33.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di implementare la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle Regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici del 2016, presso il dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e università esistenti sul territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
33.6. Ubaldo Pagano, Pezzopane, Morgoni, Verini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 1 è istituito un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore ed aumentare l'attenzione degli stessi alle tematiche della sostenibilità ambientale. Il Fondo è ripartito tra le regioni del comma 1 ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte delle realtà individuate nel comma 1, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro del Sud e della coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le modalità di accesso al Fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
33.9. Masi, Scanu, Manzo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita delibera del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed all'articolo 29, comma 1, lettera f), della presente legge, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027. Sono altresì adottati i necessari provvedimenti attuativi, anche con riferimento alla definizione delle amministrazioni partecipanti.
33.5. Ubaldo Pagano, Pezzopane, Morgoni, Verini.

Pag. 108

ART. 34.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati nel corso dell'anno 2020 interruzioni alla viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è stanziato un apposito Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  4-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797 milioni.
34.2. Nardi.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Zone economiche speciali)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate «ZES» e meglio regolamentate dal presente articolo.
  2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Tent). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
  3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.
  5. Ciascuna regione o gruppo di regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuale aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.
  6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni Pag. 109interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal presente articolo.
  7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.
  8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

   a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

   b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

   c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

  9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.
  10. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

   a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

   b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

  11. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
  12. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

   b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

  13. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
  14. L'Agenzia per la coesione territoriale, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri.
  15. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Pag. 110Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

   a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'area portuale e/o aeroportuale;

   b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

   c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

   d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

   e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

   f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

   g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

   h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

   i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

   j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES.

  16. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
34.037. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni nel meridione d'Italia è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla costruzione di scuole di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti ricompresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
  2. L'attuazione del comma 1 è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, Pag. 111entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 470 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
34.036. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Sviluppo del lavoro agile nel Mezzogiorno e nelle aree interne del Paese)

  1. Al fine ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese, perseguendo obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle aree interne del Paese, nonché al fine di favorire il potenziamento di forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a tutti i datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede dell'impresa sia presente al di fuori delle regioni ivi elencate, e che riconoscano ai dipendenti con domicilio fiscale nelle regioni ivi elencate la possibilità di stabilirvisi stabilmente, attivando postazioni che consentano di lavorare da remoto o postazioni in spazi coworking – è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, che effettuino investimenti in dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ovvero destinati all'attivazione di postazioni condivise, è riconosciuto, alle condizioni previste dall'articolo 185, comma 4 della presente legge, un credito d'imposta pari al 30 per cento del costo di acquisizione dei beni o servizi.
  3. Le spese sostenute dai dipendenti di cui al comma 1, sono deducibili ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 se interessano lo spostamento dalla regione di residenza alla sede di lavoro, ovvero se hanno ad oggetto l'acquisto di dispositivi informatici o servizi di connessione necessari all'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile.
  4. Il beneficio previsto dal comma 1 del presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un «Fondo a sostegno del lavoro agile nel Mezzogiorno e nelle aree interne del Paese», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 6 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione e i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

Pag. 112

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
34.019. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Cancelleri, D'Orso, Marzana, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo, Masi, Manzo, Grippa, Davide Aiello.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del Temporary Framework adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita Iva, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
  2. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico.
  3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.
  4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.
  5. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell'anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:

   a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;

   b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;

   c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;

   d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre Pag. 113imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;

   e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento;

  6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  7. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l'accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.
34.049. Gelmini, Porchietto, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Brunetta, Perego Di Cremnago.

ART. 35.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «15 anni».
35.7. Topo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

   b-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «12 anni»;

   b-ter) dopo il comma 14-sexies è inserito il seguente:

  «14-septies. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi entro il 31 dicembre 2020, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia di SACE Spa per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni».

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), le parole: «72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «144 mesi»;

Pag. 114

   b) al comma 1, lettera m), le parole: «120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «144 mesi»;

   c) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

  13-bis. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi entro il 31 dicembre 2020, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni.

   all'articolo 40, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026.

   all'articolo 209, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
35.14. Librandi, D'Alessandro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

   l) L'impresa che intende beneficiare delle garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis assume l'impegno di gestire la variazione in difetto dei livelli occupazionali attivando sempre una preventiva fase di confronto sindacale idoneo al raggiungimento di accordi. L'impegno permane fino alla completa restituzione dell'importo ricevuto e comunque non oltre il termine di durata del finanziamento e comporta che, prima di dare attuazione alla variazione, debba essere data sintetica informazione scritta sui contenuti della variazione alle RSA/RSU costituite, o in difetto alle Organizzazioni sindacali provinciali, e, laddove la variazione possa coinvolgere più province, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il CCNL applicato. Su espressa richiesta scritta del sindacato, che dovrà pervenire all'impresa entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente, verrà avviato il confronto che dovrà in ogni caso concludersi, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti sul termine, entro e non oltre i 15 giorni successivi a detto termine; l'esito del confronto andrà immediatamente comunicato per scritto all'Ispettorato territoriale del lavoro competente. Le disposizioni che precedono non si applicano in tutti i casi in cui la gestione dei livelli occupazionali sia disciplinata da norme di legge o di contratto collettivo applicato nella singola impresa che prevedano una preventiva fase di confronto sindacale.
35.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
35.11. Ferri, Del Barba, Ungaro, Marco Di Maio, Lorenzin.

  Al comma 3, capoverso Art. 1-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: non inferiore a 250 e.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, medesimo periodo, dopo le parole: 90 per cento del finanziamento aggiungere le seguenti: , senza l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), l), m), n) e n-bis), del decreto-legge 8 Pag. 115aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
35.28. Raduzzi, Manzo.

  Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

  4-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nella misura del 100 per cento.
  4-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.
  4-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
  4-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*35.21. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*35.38. Squeri, D'Attis, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*35.26. Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera m), le parole: «non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non prima di 36 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi»;

   b) al comma 1, lettera n), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l'inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall'erogazione e una durata dell'operazione fino a 240 mesi».
**35.22. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
**35.35. Squeri, Barelli.

Pag. 116

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del credito d'imposta per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
35.9. Navarra.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
35.1. Cenni, Frailis, Berlinghieri, Benamati.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Nell'ambito delle misure volte ad agevolare l'operatività di società di persone e di capitali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli intermediari bancari, tenuto conto anche delle norme nazionali e comunitarie regolanti i sistemi di pagamento tracciabile ed i derivanti obblighi, sono tenute a dare corso, senza necessità di istruttoria, alla costituzione di rapporti bancari attivi.
35.5. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

  1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono aggiunte le parole: «e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.09. Del Barba, Marattin, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

   «101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di Pag. 117somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 con le seguenti: 480.
35.058. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

  2. Nelle more di una riforma equa ed organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.
  3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie merceologiche interessate e i regimi di esclusione.
35.028. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere la liquidità delle imprese, per l'anno 2021 i crediti per somministrazione, forniture, appalti Pag. 118 e servizi, anche professionali, maturati dalle imprese nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, si intendono certi, liquidi ed esigibili ai fini della compensazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora non contestati nel termine perentorio di 60 giorni, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 di euro a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35.054. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della Sezione III, Capo IV, Titolo I, del Libro Quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.»

  2. L'individuazione delle modalità attuative e delle condizioni di servizio di cui al comma 1 è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Garante della privacy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.
  3. Agli oneri derivanti dall'adeguamento della piattaforma di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili Pag. 119 che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
35.046. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Contributo a fondo perduto per le imprese del settore zootecnico)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori zootecnico e agricolo delle zone montane e svantaggiate del Paese, che si trovano a fronteggiare maggiori difficoltà dovute ai fenomeni siccitosi straordinari dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, e anche ai maggiori costi causati dall'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura di 100 milioni per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1, spetta ai soggetti che abbiano subito nell'aprile 2020 una riduzione pari al 30 per cento del fatturato rispetto al fatturato del mese di aprile 2019 e che siano contraddistinti dai seguenti codici Ateco:

   01.41.00 – allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

   01.42.00 – allevamento di bovini e bufalini da carne

   01.45.00 – allevamento di ovini e caprini.

   01.50.00 – coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.

   01.26.00 – coltivazione di frutti oleosi (olivi per olio extravergine e per olive da tavola).

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 1 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.
35.037. Tasso.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

  1. Al fine di favorire l'implementazione della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica, è riconosciuto alle aziende che investono nella riconversione produttiva, per gli anni dal 2021 al 2023, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla produzione di idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come Pag. 120rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
35.034. Vanessa Cattoi, Binelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente

Art. 35-bis.
(Parametri affidamenti bancari)

  1. Al fine di garantire misure di liquidità alle imprese a causa della crisi epidemiologica da COVID-19, e di favorirne l'accesso al credito, gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese e persone fisiche che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating manifestati fino al 1° marzo 2020.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione per le imprese e le persone dichiarate giudizialmente in stato d'insolvenza, le imprese già sottoposte a procedure concorsuali e per le persone fisiche oggetto di declaratoria fallimentare pregressa, nonché per le posizioni già rilevate presso la centrale rischi della Banca d'Italia anteriormente al 1° marzo 2020.
35.013. Vanessa Cattoi, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati alla attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli nella presente legge vanno riferiti ai finanziamenti ed i riferimenti ai portatori dei titoli vanno riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.»

  2. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130 si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.
35.064. D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Ristoro per i risparmiatori delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno accesso anche i risparmiatori persone fisiche, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione Pag. 121 finanziaria e bancaria, iscritte nell'elenco tenuto dalla Consob degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui, all'articolo 130 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o la medesima società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico.
  2. L'indennizzo è concesso nella misura del 30 per cento e nel limite massimo complessivo pari a 100 mila euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti, a condizione che i risparmiatori abbiano subìto un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritiere, ovvero in ragione di omissioni o alterazioni di dati o informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
35.042. Gallo, Manzo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione)

  1. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
35.067. Alemanno, Raduzzi, Manzo.

ART. 36.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al presente comma è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, Pag. 122comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.».
*36.1. La VI Commissione.
*36.2. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico-ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo dell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico-ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico-ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell'articolo 207.
**36.016. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.
**36.030. Moretto, Mor, Del Barba, Marco Di Maio.
**36.042. Raduzzi, Businarolo, Manzo.

  Dopo l'articolo 36, è inserito seguente:

Art. 36-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico-ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo dell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico-ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico-ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 637,10 milioni di Pag. 123euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 209.
36.049. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, D'Attis, Polidori, Squeri, Barelli, Caon, Baldini.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.
(Riapertura dei termini per l'accesso al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. I termini per l'accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1° a 31 gennaio 2021. I soggetti individuati ai sensi del comma 1 del citato articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 che, pur avendone diritto, non ne hanno usufruito accedono al credito d'imposta di cui al primo periodo, con le modalità previste dalla circolare attuativa dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 10 luglio 2020.
  2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
36.046. Napoli, Ruffino, Porchietto.

ART. 39.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con le modalità aggiungere le seguenti: e nei limiti.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento con le seguenti: per un ammontare complessivo non superiore al minor importo tra 500 milioni e il 2 per cento;

   al comma 7, sostituire le parole: senza limiti di importo con le seguenti: nei limiti di cui al comma 2.
39.9. Zanichelli, Pastorino, Raduzzi, Currò, Maniero, Cabras, Martinciglio, Manzo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La trasformazione in credito d'imposta di cui al comma 1 è consentita altresì, con le modalità di cui al comma 2-bis, in caso di aumento di capitale esclusivamente in denaro o in natura, deliberato dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge. Il conferimento dei beni in natura o il totale versamento dell'aumento di capitale deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis, la trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data d'inizio della decorrenza degli effetti delle operazioni di cui al comma 1-bis e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data d'inizio della decorrenza degli effetti di dette operazioni per un ammontare complessivo non superiore all'aumento del capitale sociale. Dalla data di decorrenza degli effetti dell'operazione di aumento di capitale, per i soggetti di cui al comma 1-bis:

   a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

   b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del Pag. 124rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.;

   al comma 8 dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – ;

   2022: – 5.000.000;

   2023: –.
39.6. Currò, Manzo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. L'attuazione del presente articolo avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione di tale fondo è pari a 463,1 milioni di euro per il 2021 e 1312,3 milioni di euro per il 2022. Le risorse sono rese disponibili per ciascuna operazione di cui al comma 1 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione di parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione.
39.7. Pastorino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Incentivi fiscali per investimenti finalizzati ad aggregazioni aziendali)

  1. Al fine di favorire l'aggregazione tra imprese, non concorre inoltre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e degli Organismi di investimento collettivo del risparmio il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese terze che partecipino ad operazioni di aggregazione.
  2. Ai fini del presente articolo per operazioni di aggregazione si intendono le seguenti operazioni realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da soggetti di cui alla lettera d) dello stesso articolo relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato:

   a) fusioni;

   b) scissioni;

   c) trasferimenti di aziende, anche per effetto di conferimento;

   d) trasferimenti di partecipazioni in società, per effetto delle quali una società acquista il controllo su un'altra società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile.

  3. Non rilevano ai fini del presente articolo le operazioni di aggregazione:

   a) tra società soggette a comune controllo ovvero tra imprese facenti capo, anche per interposta persona, ad un medesimo soggetto;

   b) tra società di cui almeno una con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, salvo che tale società sia controllata da un terzo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile;

   c) tra imprese di cui almeno una non operativa da almeno due anni.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge
39.015. Mor, Del Barba, Marco Di Maio.

Pag. 125

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Razionalizzazione imposte per supportare operazioni di aggregazione aziendale)

  1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda perfezionate nel corso del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 i contribuenti possono assoggettare in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del cinque per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di detto periodo d'imposta.
  2. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.
  3. La deduzione di cui all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, indipendentemente dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.
  4. In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di pagamento dell'imposta sostitutiva, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. L'imposta sostituiva di cui al comma 1 rileva alle medesime condizioni anche ai fini dell'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 125 milioni di euro per l'anno 2023, 85 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.024. Porchietto, Nevi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Esclusione di alcuni componenti di reddito per i bilanci 2020)

  1. Al fine di mitigare l'effetto delle perdite sui bilanci 2020 nonché di consentire al sistema produttivo in crisi di poter accedere al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito, l'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica anche per le spese inerenti ai costi fissi individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come Pag. 126rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*39.01. La VI Commissione.
*39.012. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020)

  1. All'articolo 110, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La rivalutazione delle partecipazioni non richiede la rivalutazione delle immobilizzazioni presenti nei bilanci delle società partecipate oggetto di rivalutazione. In sede di redazione del bilancio consolidato è ammessa l'allocazione ad avviamento della differenza positiva derivante dall'annullamento della partecipazione e riconducibile alla rivalutazione della partecipazione stessa in base ad asseverazione di un esperto professionista abilitato».
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, è ridotto il Fondo di cui all'articolo 209 per un importo pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021.
39.03. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di acquisti immobiliari delle persone giuridiche)

  1. All'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali» sono sostituite dalle seguenti: «per le cessioni nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge
39.021. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

ART. 40.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 13, comma 1 con le seguenti: all'articolo 13, commi 1, 11 e 12-bis.

   b) al comma 2, sopprimere le parole: non inferiore a 250 e.
*40.19. Raduzzi, Manzo.
*40.28. D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*40.22. Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 2;

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 Pag. 127milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate nell'anno relativo all'ultimo bilancio di esercizio disponibile. Resta fermo che la misura di cui al periodo precedente si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.;

   c) sopprimere il comma 2.
**40.13. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
**40.26. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al periodo precedente che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 148 mesi e l'estensione si applica anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

   3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro per l'anno 2026.

   all'articolo 209, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
40.14. Migliore, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alla lettera c), sono sostituite le parole: «fino a 72 mesi» con le seguenti: «fino a 120 mesi».
40.4. Navarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100 per cento.
  3-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-bis, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019. Pag. 128
  3-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
  3-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
40.11. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifica alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge n. 44, 23 febbraio 1999 sono aggiunti i seguenti:

   «1-quater. È istituito presso il Mediocredito Centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1, all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni annui a decorrere dal 2021. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.
   1-quinquies. Il fondo di garanzia di cui al comma 1-quater, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1-quater. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1-quater i soggetti di cui al medesimo comma 1-quater, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per le pregresse garanzie, gli intermediari ed il Fondo di garanzia non tengono conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di Mediocredito Centrale e non considerano pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi della presente legge e della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non sono considerati come non ammissibili al rilascio della garanzia del Mediocredito Centrale i soggetti e le imprese richiedenti che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca d'Italia. Non è considerato il rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti, imprese ed operatori economici, che si trovino ad avere bilanci “inquinati” da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese. Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione alla garanzia di cui al comma 1-quater.
   1-sexies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi Pag. 129entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è disciplinato il Fondo di cui al comma 1-quater».

  Conseguentemente all'articolo 209 il Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dalla presente legge è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
40.01. Piera Aiello, Baldino, Barbuto, Grippa, Ascari.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2019»;

   b) al comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente:

   «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2019 come segue:».

  2. Le imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sulla base della differenza di fatturato aprile 2020 su aprile 2019, possono presentare una nuova istanza con le medesime modalità, sulla base del periodo di riferimento aggiornato ai sensi del comma 1 dal semestre 1° marzo al 31 agosto 2020 rispetto al semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2019. L'Agenzia delle entrate corrisponde, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, il contributo a fondo perduto integrando quanto corrisposto a seguito della precedente istanza sulla base dei nuovi dati comunicati.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
40.07. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Cambiale agraria e della pesca)

  1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 e successive modificazioni, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro a favore di imprese della pesca e dell'acquacoltura.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, Pag. 130n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
40.09. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».
40.025. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Professionisti e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «, nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni».
*40.011. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.
*40.017. Raduzzi, Manzo.
*40.020. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

ART. 41.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 2, articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c)».
41.8. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa come disciplinati dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui al precedente articolo 17.

Pag. 131

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
41.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «leasing», aggiungere le seguenti: «operativo e finanziario».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41.060. Bergamini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
   2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
   2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui Pag. 132all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
41.07. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure di sostegno alle PMI)

  1. All'articolo 13, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, lettera m) sono apportate le seguenti modifiche:

   a) la parola: «30.000» è sostituita dalla seguente: «50.000»;

   b) le parole: «120 mesi» sono sostituite con le seguenti: «30 anni».

  2. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
41.073. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e modifica dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di garanzia per le PMI)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° Pag. 133settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del medesimo decreto legislativo. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze può subordinare la concessione di tali operazioni da parte dei confidi iscritti all'elenco di cui al citato articolo 112 a ulteriori requisiti – patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza – demandandone la verifica all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 157 del 7 luglio 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «50.000».
41.027. Moretto, Mor, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI alle fiere internazionali nel 2021)

  1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole «periodi di imposta 2019 e 2020» sono aggiunte le seguenti: «e 2021»;

   b) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;

   c) le parole «e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
41.022. Frassini, Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Garanzie per agenti e broker assicurativi)

  1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche ad agenti e broker assicurativi e riassicurativi e relativi collaboratori iscritti nelle rispettive sezioni del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nei limiti degli importi massimi garanti per singola impresa.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
41.076. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l'occupazione)

  1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi ristrutturazione e/o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre Pag. 134 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. All'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-bis le parole: «nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici» sono soppresse;

   b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali».

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole 110 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2022.
41.025. Tabacci, Pastorino, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure di sostegno ai locatori)

  1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020».
41.062. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Claudio Borghi, Cavandoli, Bianchi, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Rafforzamento degli strumenti di sostegno all'azione di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori)

  1. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
41.024. Tabacci, Pastorino, Fusacchia.

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Improcedibilità dello sfratto nei confronti del conduttore di un pubblico esercizio in caso di sanatoria sino alla prima udienza dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e/o dei mesi di novembre, dicembre Pag. 1352020 e di sua successiva sanatoria da parte del conduttore, titolare di un pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sino alla prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex articolo 665 e seguenti del codice di procedura civile, diviene improcedibile la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento.
  2. È inefficace ogni procedura esecutiva iniziata dal 1° marzo 2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe.
42.016. Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di mutue di autogestione)

  1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con decreto 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che rientrino nei limiti dimensionali pari a 600.000 euro di fatturato, 900.000 euro di attivo patrimoniale e 300.000 di indebitamento bancario.
  2. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo.
42.012. Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi, Emiliozzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

  1. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
   2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
   3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Pag. 136
   4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.».
42.01. D'Alessandro, Del Barba, Librandi, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale)

  1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che presentino, requisiti dimensionali non superiori al triplo di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e un livello di indebitamento non superiore a 300.000 euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, alle nuove disposizioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
42.05. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo, Pezzopane.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO», sono inserite le seguenti: «e le figure professionali (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi) che operano anche come persone giuridiche».
43.02. Tasso, Borghese, Cecconi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase di ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO», sono inserite le seguenti: «e le figure professionali Pag. 137(agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi) che operano anche come persone giuridiche».
43.01. Tasso, Borghese, Cecconi.

ART. 44.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Termine ventennale dei finanziamenti garantiti)

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «anche per durate superiori a dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «per una durata di massimo venti anni.»
44.023. Currò, Manzo.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia delle entrate provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209.
44.029. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera: «c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;

   b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello Pag. 138sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.»

  2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
  3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefìci.
  4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
*44.07. Marco Di Maio, Del Barba.
*44.04. Navarra.
*44.035. Pastorino.
*44.015. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Al fine di ristorare tutte le attività economiche soggette ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno attivi gli abbonamenti musica d'ambiente SIAE, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari all'80 per cento del predetto canone, nel limite di spesa complessiva di 350 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1.
44.043. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Capitalizzazione costi fissi di gestione)

  1. In via eccezionale, esclusivamente per le società che hanno l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese relativi al personale Pag. 139risultante dal libro unico di lavoro – LUL – i servizi di supporto ed assistenza all'attività amministrativa, fiscale e tributaria, le spese di affitto, le utenze, i servizi informatici e di telefonia, possono essere capitalizzati e ammortizzati, in deroga al principio contabile OIC 24, nella misura non superiore alle eventuali perdite altrimenti registrate, entro il 31 dicembre 2025.
44.012. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare di un allungamento fino ad un massimo di 84 rate mensili dei termini di restituzione. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate ad Invitalia Spa dai soggetti richiedenti.»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia Spa., previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempestivamente e, comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate ad Invitalia Spa che comunque verranno imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente prevedrebbe la restituzione anche dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate ad Invitalia Spa che comunque Pag. 140verranno imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale.»;

   c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo, per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda. A tal proposito, deve rivolgere tempestivamente istanza all'autorità competente, in base alle norme in vigore, per la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi della presente disposizione, al fine di non arrecare pregiudizio irreversibile alla continuità aziendale.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
44.025. Adelizzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209.
44.030. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Proroga rinvio ammortamento mutui enti locali)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista Pag. 141 nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di 6 anni».
45.015. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo per il controesodo dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento, non hanno beneficiato del regime di cui al presente articolo nei tre periodi d'imposta precedenti, e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni».

   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
45.01. La VI Commissione.

Pag. 142

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Potenziamento I.T.S e sviluppo tecnologie abilitanti)

  1. Affinché il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sia messo in grado di adeguare i percorsi formativi professionalizzanti con le profonde e improvvise trasformazioni che interessano il contesto innovativo d'impresa, con particolare riferimento alle competenze abilitanti di impresa 4.0 e agli obiettivi del «Green New Deal», è istituito, dall'anno 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per la formazione professionalizzante, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, così ripartito:

   a) 15 milioni di euro per l'aggiornamento delle tecnologie abilitanti dei laboratori delle Fondazioni degli istituti tecnici superiori;

   b) 5 milioni di euro per un'adeguata campagna di comunicazione che superi i gap culturali italiani sulla formazione tecnica e professionale.

  2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite: per quanto riguarda le risorse di cui alla lettera a) attraverso un bando destinato alle Fondazioni ITS regolarmente riconosciute e attive con percorsi formativi inerenti le competenze abilitanti sopra richiamate, per quanto riguarda il Fondo di cui alla lettera b) attraverso una gara pubblica alla quale saranno chiamati a partecipare i principali player del settore della comunicazione.
  3. L'assegnazione delle risorse segue il criterio di ripartizione tra le regioni, che prevede che il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogate come cofinanziamento dei piani territoriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, alle regioni in cui sono attive Fondazioni ITS riconosciute, e che il restante 30 per cento delle risorse sia erogato alle Fondazioni riconosciute, che in seguito al monitoraggio ministeriale abbiano conseguito una valutazione positiva sui percorsi del precedente anno formativo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
45.03. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini, Ciampi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo indennizzo risparmiatori: determinazione del prezzo di acquisto delle azioni)

  1. Al comma 496 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per determinare il prezzo medio di carico in caso di più acquisti, o in caso di affrancamento delle azioni, si fa riferimento all'ultimo valore riportato nel rendiconto titoli antecedente alla liquidazione coatta amministrativa della Banca per i cui titoli viene richiesto l'indennizzo, come certificato dalla banca depositaria. Qualora non sia disponibile un rendiconto titoli ante liquidazione, o i dati siano contraddittori o mancanti, per determinare il prezzo medio si fa riferimento, nell'ordine: all'estratto del libro soci, alle certificazioni di possesso continuato azioni, al valore storico delle stesse»;

   b) al terzo periodo, le parole: «anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo» sono sostituite Pag. 143 dalle seguenti: «anticipo dell'intero importo dell'indennizzo».
45.017. Zanettin, Milanato.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere)

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
45.06. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Fusacchia.

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Ai soggetti di cui agli articoli 27 e 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta in via sperimentale, per l'anno 2021, un'indennità mensile pari all'80 per cento di un dodicesimo del reddito da lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019.
  2. L'indennità, nel limite massimo di 1.200 euro, è corrisposta entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui al comma 4, a condizione che, nel mese precedente a quello di presentazione della stessa, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi risulti inferiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno 2019 e non superi 10.000 euro.
  3. Qualora, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021, il reddito da lavoro autonomo risulti superiore a 10.000 euro, le indennità percepite nel corso dell'anno precedente sono soggette a restituzione. Con successivi provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i tempi e le modalità di restituzione delle stesse.
  4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
46.011. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

Pag. 144

ART. 47.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 31 dicembre.
*47.52. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli, Pella.
*47.28. Guidesi, Durigon, Giaccone, Caparvi, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Murelli, Moschioni, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*47.4. Mura, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*47.7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo comma, dopo le parole: «in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 del 2012»; le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; le parole: «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi» e le parole: «e per una sola volta» sono soppresse.
**47.46. Mazzetti, Pella, Occhiuto, D'Attis, Labriola.
**47.45. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Fino al 31 gennaio 2021, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporto. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
   2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
47.09. Segneri, Viscomi, D'Alessandro, Epifani, D'Arrando, Zanichelli, Perconti, Pezzopane, Manzo, Serritella, Palmisano.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, Pag. 145 dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

   b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

   c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

   d) la lettera a) del comma 14 è soppressa;

   e) al comma 17, lettera e), le parole: «in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
47.08. Guidesi, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Prestazioni occasionali)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche ed occupazionali, per l'anno 2021, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato del 100 per cento.
47.02. Lacarra, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Pezzopane.

ART. 48

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

  1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021».
  2. Ai maggiori onori derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
48.05. Pastorino.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Regime forfettario)

  1. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso comma 54 della legge 27 dicembre Pag. 146 2019, n. 160, alla lettera a), le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
48.09. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 49.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)

  1. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «del presente decreto», sono inserite le seguenti: «, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2,1 milioni di euro annui in riferimento al comma 1 e in 3 milioni di euro annui in riferimento ai commi 2 e 3, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49.04. Scoma, Gadda, Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

ART. 51.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede Pag. 147a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
51.1. Vianello, Amitrano, Invidia, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga)

  1. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 1, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
51.03. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)

  1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. La proroga di cui al comma 1 è concessa entro il limite complessivo di spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, Pag. 148convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
51.010. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Centemero, Ziello.

ART. 52.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le regioni sono autorizzate a utilizzare i fondi di cui al comma 1, per le specifiche situazioni occupazionali nelle relative aree di crisi industriale complessa, anche per esigenze ricadenti nell'anno 2020.
52.7. Segneri, Gabriele Lorenzoni, Frusone, Ilaria Fontana, Testamento, Ciprini, Invidia, Cominardi, Amitrano, Barzotti, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Tucci, Tripiedi, Villani, Giarrizzo, Manzo, Serritella.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole 21 giugno 2017, n. 96 aggiungere le seguenti: nonché a consentire alle regioni di dare soluzione alle specifiche esigenze occupazionali esistenti sul territorio, legate all'emergenza COVID-19, anche con riferimento alle misure già in atto;

   b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Entro il 1° marzo 2021, le regioni determinano i fabbisogni relativi agli interventi realizzati e provvedono alla relativa copertura anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
52.3. Gavino Manca.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Trasferimenti di azienda)

  1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-bis e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, secondo comma, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
  2. All'articolo 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «previste dal» sono inserite le seguenti: «comma 4-bis e dal».

  3. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
52.013. Tripiedi, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Invidia, Villani, Davide Aiello, Costanzo, Pallini , Cubeddu, Segneri, Tucci, Manzo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure occupazionali per i servizi di manovalanza per il Ministero della difesa)

  1. Per sopperire alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei Pag. 149materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, sullo stato di previsione del Ministero della difesa sono assegnati 700.000 euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse del fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge.
52.02. Pagani, De Menech, Carè, Enrico Borghi, Frailis, Losacco, Lotti, Miceli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di IVA per l'acquisto della prima casa)

  1. Al fine di sostenere il mercato dell'edilizia, limitatamente al triennio 2021-2023 e previa autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sono esenti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei beni di cui al punto 21) della Tabella A, Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 390 milioni per l'anno 2021, 1 miliardo per l'anno 2022 e 1,128 miliardi per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
52.08. Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola «decreto» sono aggiunte le seguenti: «nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a far fronte ai vuoti normativi che di fatto hanno pregiudicato e pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti»;

   b) al comma 1, le parole «delle aree di crisi complessa» sono soppresse;

   c) al comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   d) al comma 1, le parole «nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020» sono soppresse;

   e) al comma 2, dopo la parola «presenza» sono aggiunte le seguenti: «al momento dell'istanza»;

   f) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) aver percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI).»;

   g) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)»;

   f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità per i lavoratori della regione Campania.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 776,7 milioni.
52.014. Buompane, Maraia, Manzo, Caso, Invidia, Del Monaco, Del Sesto, Giovanni Russo, Grimaldi, Iorio, Villani.

Pag. 150

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Nell'ambito delle risorse già assegnate alle regioni mediante convenzioni sottoscritte col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle relative procedure di cui all'articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, commi da 495 a 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, gli enti locali possono utilizzare le economie dei fondi di cui al succitato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del miglioramento economico-retributivo dei lavoratori socialmente utili, già stabilizzati.
  2. Le disposizioni, di cui al comma 1, non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
52.012. Tucci, Nesci, Invidia, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Villani, Manzo, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)

  1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici di carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali situazioni, nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituito un Fondo per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021. L'ISCRO è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nei limiti delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo ed è riconosciuta, a domanda, ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda hanno subìto una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
  3. Se nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o per malattia o per un altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della Gestione separata di cui al comma 1, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità o di malattia ovvero di un altro indennizzo a carico della citata Gestione separata, tali indennità o indennizzi rilevano ai fini del calcolo del reddito.
  4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, hanno maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla medesima Gestione separata e che nel corso dei tre anni precedenti non hanno cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante l'erogazione del trattamento dell'ISCRO determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme Pag. 151percepite, salvo che la cessazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
  5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno cinque anni dalla conclusione del precedente trattamento dell'ISCRO. In ogni caso, nessuno può usufruire dell'ISCRO per più di tre volte.
  6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'ISCRO non può in ogni caso superare la cifra di 6.516 euro.
  7. L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.
  8. La domanda dell'ISCRO è presentata all'INPS, per via telematica, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
  9. L'ISCRO è corrisposta in sei mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
  10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, se non a concorrenza dell'importo maggiore fra l'ISCRO e quest'ultimo.
  11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e del lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, di definirne i contenuti formativi e di predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro istituisce un tavolo di coordinamento con le regioni e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
  12. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un aumento pari a 0,28 punti percentuali dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.
  14. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
52.04. D'Alessandro, Del Barba, Librandi, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

  1. All'articolo 1, comma 495, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: «I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente Pag. 152 alle risorse di cui all'articolo 1, comma 497, primo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
52.023. Del Sesto, Manzo, Topo.

ART. 53.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 450 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
*53.2. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli, Pella.
*53.3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, a decorrere dal 2021, di 1.000 milioni di euro. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono trasformate in fondazioni smart academy, di seguito smart academy, che erogano propri servizi di formazione in modo da creare l'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la trasformazione delle imprese in reti competitive, attive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale. Le smart academy costituiscono parte del sistema educativo nazionale rientrando, con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tra i soggetti preposti all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante.
  3. Le smart academy organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica della durata di quattro o di sei semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Alle smart academy possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore. A conclusione della frequenza positiva dei percorsi, la smart academy rilascia un diploma superiore da correlare ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione e la certificazione delle competenze acquisite. Al termine dei percorsi di cui ai precedenti periodi, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alle smart academy un riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato. Alle smart academy, al fine di semplificarne Pag. 153e di rafforzarne l'autonomia favorendo un più sistematico e flessibile coinvolgimento delle imprese e delle loro competenze, si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le smart academy finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono contratti di apprendistato di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le smart academy sono autorizzate alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti internet istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio. Le smart academy propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi. Alle smart academy, in quanto soggetti preposti alla formazione superiore, si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003. n. 131, è adottato il regolamento di attuazione delle norme di cui al comma 2.
  5. Entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma 4, le fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine della loro trasformazione in smart academy.
  6. Al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e dei servizi di industria 4.0, sono previste modalità e risorse per percorsi di comunicazione e di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le smart academy o stage nelle imprese di industria 4.0.
  7. Al fine di promuovere la diffusione presso le studentesse delle discipline relative alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, le fondazioni smart academy predispongono azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico.
  8. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 possono avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni smart academy, partecipare alla loro governance, sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.
  9. Per offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di costruire i nuovi profili professionali, le smart academy valorizzano anche i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo Pag. 154 le indicazioni definite dal piano triennale di cui al successivo comma 10 del presente articolo e attuate a livello territoriale.
  10. Per garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni smart academy, di seguito denominato «Coordinamento nazionale», composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale. Il Coordinamento nazionale approva, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza territoriale delle smart academy dei settori tecnologici innovativi. Tiene, altresì, conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso accordi bilaterali, finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali. A tal fine provvede al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese di industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente smart academy e dalle rappresentanze datoriali. Il Coordinamento nazionale identifica, altresì, i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di industria 4.0, atti a garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.
53.04. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Mandelli.

(Inammissibile per estraneità di materia, limitatamente ai commi da 2 a 10)

ART. 54.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre preclusa ai datori di lavoro la possibilità di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in caso indisponibilità del lavoratore al trasferimento presso una sede o unità operativa distante oltre 50 chilometri dal comune dove risiede la sede o l'unità operativa nella quale è impiegato.
54.37. Pastorino.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
54.46. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
*54.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*54.11. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*54.18. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*54.23. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*54.31. Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.
*54.33. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.
*54.43. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

Pag. 155

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Fondo Pesca CISOA)

  1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nelle more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di Pag. 156euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
**54.03. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.
**54.04. Benedetti.
**54.09. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cappellani, Cenni, Critelli, Frailis, Incerti, Martina, Manzo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)

  1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici di carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali situazioni, è istituita un'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e spettante, a domanda, ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda hanno subito una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
  3. Se nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o per malattia o per un altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della Gestione separata di cui al comma 1, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità o di malattia ovvero di un altro indennizzo a carico della citata Gestione separata, tali indennità o indennizzi rilevano ai fini del calcolo del reddito.
  4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, hanno maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla medesima Gestione separata e che nel corso dei tre anni precedenti non hanno cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante l'erogazione del trattamento dell'ISCRO determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
  5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno cinque anni dalla conclusione del precedente trattamento dell'ISCRO. In ogni caso, nessuno può usufruire dell'ISCRO per più di tre volte.
  6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'ISCRO non può in ogni caso superare la cifra di 6.516 euro.
  7. L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.
  8. La domanda dell'ISCRO è presentata all'INPS, per via telematica, entro il termine Pag. 157 di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
  9. L'ISCRO è corrisposta in sei mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
  10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neanche in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e del lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, di definirne i contenuti formativi e di predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro istituisce un tavolo di coordinamento con le regioni e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è disposto un aumento pari a 0,28 punti percentuali dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12, del presente articolo confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2021.
54.016. Invidia, Manzo.

ART. 55.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di assicurare tempestività, trasparenza e sicurezza nell'assunzione di personale a tempo indeterminato presso Anpal Servizi s.p.a., all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti: «, con una selezione per titoli e colloqui motivazionali,».

  Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la parola: Contributo con la seguente: Misure.
55.3. Epifani, Muroni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Dismissione del patrimonio immobiliare da reddito in favore dei comuni per la gestione delle politiche abitative e sociali)

  1. Le unità immobiliari residenziali non di pregio e le relative pertinenze di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale situate in comuni ad alta tensione abitativa e che sono risultate inoptate in esito alla procedura di dismissione di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comprese quelle offerte in opzione agli aventi diritto di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono trasferite al comune in cui le unità immobiliari Pag. 158 si trovano, che ne acquisisce la proprietà.
  2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al comune i dati identificativi e il valore delle unità immobiliari inoptate in esito alla procedura di dismissione.
  3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale invia la comunicazione di cui al comma 2 anche all'Agenzia delle entrate per il necessario aggiornamento dei registri immobiliari e dei dati catastali.
  4. Per la cessione degli immobili di cui al comma 1, lo Stato trasferisce l'importo corrispondente al valore degli immobili, individuato in misura pari al prezzo contenuto nella comunicazione di offerta in opzione notificata agli aventi diritto, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli immobili da parte dei comuni, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per l'anno 2023.
55.06. Davide Aiello, Tripiedi, Manzo.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Al fine di favorire l'apprendimento di competenze digitali e in materia di nuove tecnologie è riconosciuto un contributo alle imprese che organizzano percorsi specifici di formazione per i propri dipendenti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto individua le modalità di accesso al contributo di cui al comma 1, e l'importo massimo del contributo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 850 milioni e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 450 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
55.09. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli.

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia)

  1. Al fine di garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, un Fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto ministeriale.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni per il 2021 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno Pag. 1592022 con le seguenti: 798,500 milioni per il 2021 e di 498,500 milioni a decorrere dall'anno 2022.
*56.09. Siani, Bazoli, Carnevali, Sportiello, Stumpo, Lattanzio, Annibali, Muroni, Viscomi, Serracchiani, Fragomeli, Fusacchia, Casa, Di Giorgi, Nitti, Rizzo Nervo, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Piccoli Nardelli, Pellicani, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Pezzopane, Ubaldo Pagano.
*56.08. Lattanzio.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Ai soggetti fiscali persone fisiche è riconosciuto un «bonus per i servizi di sostegno psicologico» per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso nel 2021 a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
  2. Il bonus di cui al comma 1 è pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili annui.
  3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per l'erogazione del bonus per i servizi di sostegno psicologico con una dotazione di euro 50 milioni.
  4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'erogazione del bonus.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
56.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 57.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 57.
(Politiche attive del lavoro)

  1. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro è corrisposta una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire tra regioni e Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro.
57.13. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 57.
(Riforma delle politiche attive)

  1. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali ai sensi del commi 2, il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla commissione europea nell'ambito del programma React EU, è incrementato con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento e comunque in coerenza con le prescrizioni che seguono. Pag. 160
  2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 12, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I livelli essenziali delle prestazioni di cui di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 150 del 2015, devono prevedere anche la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Al fine di assicurare il coordinamento della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANPAL definisce i criteri per l'adozione di Convenzioni tra i Centri per l'impiego e gli operatori accreditati.»;

   b) dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

   «18-bis. 1. Al fine di ridurre l'impatto occupazionale della crisi epidemiologica da COVID-19 e favorire le transizioni lavorative delle persone interessate da processi di riorganizzazione aziendale, a decorrere dall'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nei limiti e alle condizioni ivi previste per quanto non derogato dalla presente legge, ai lavoratori e alle lavoratrici che si trovino, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2021, in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali, sono in grado di raggiungere i requisiti necessari all'accesso alla pensione:

   a) collocazione in cassa integrazione ai sensi dell'articolo 1 comma 136 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205;

   b) sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

   c) cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo;

   d) percettore di Naspi e DisColl da oltre 4 mesi.

   2. L'assegno è spendibile in costanza di trattamento di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento di integrazione salariale. Esso è prorogabile nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del comma 1, lettere a), non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.
   3. Il Centro per l'Impiego competente per territorio assicura il servizio di presa in carico e profilazione dei lavoratori e delle lavoratrici rientranti in una delle condizioni indicate al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 e dall'articolo 20, e riconosce l'assegno di ricollocazione ai sensi dell'articolo 23. Il lavoratore sceglie una delle agenzie per il lavoro autorizzate o accreditate allo svolgimento di uno o più servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, a cui affidare il proprio percorso di accompagnamento ad una nuova occupazione compreso l'eventuale percorso formativo, la cui realizzazione è affidata ai soggetti autorizzati allo svolgimento di uno o più servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003. Gli operatori scelti ai sensi del presente comma effettuano l'analisi delle competenze e l'analisi degli eventuali bisogni formativi di qualificazione o innalzamento delle competenze dei beneficiari, anche avvalendosi di enti di formazione pubblici o privati accreditati, Fondazioni ITS, Università, sulla base di specifiche intese. Tale formazione può essere svolta anche avvalendosi del contributo dei Fondi Interprofessionali. Nel caso in cui il percorso di ricollocazione sia integrato con un percorso formativo, l'ammontare dell'Assegno di ricollocazione è Pag. 161aumentato fino ad un massimo di euro settemila».

   c) all'articolo 23, comma 7, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

   «a) per ciascun beneficiario preso in carico, l'agenzia per il lavoro percepisce un corrispettivo di valore variabile in funzione del livello di occupabilità della persona, della tipologia di azioni in concreto svolte e dei risultati occupazionali delle stesse. Il corrispettivo prevede un riconoscimento del 40 per cento a processo e del 60 per cento a risultato;».

   d) all'articolo 23, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Il lavoratore di cui al comma 7, lettera a), che nel periodo in cui usufruisce del servizio di ricollocazione accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.
   7-ter. Nei casi di cui al comma 7, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
   7-quater. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 7 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

   a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

   b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

   7-quinquies. Il centro per l'impiego o l'agenzia per il lavoro scelta dal beneficiario dell'assegno traccia il bilancio delle competenze e l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze. Accertato un fabbisogno formativo, il medesimo centro per l'impiego o agenzia per il lavoro predispone il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Il piano di riqualificazione definisce e le attività, distinguendo tra quelle di formazione e quelle di orientamento. Il centro per l'impiego o l'agenzia per il lavoro affida l'incarico di erogazione del percorso formativo anche attraverso il contributo dei Fondi Interprofessionali ad uno tra i seguenti soggetti:

   a) Enti di formazione pubblici o privati accreditati;

   b) Fondazioni ITS;

   c) Università.

   I soggetti che erogano il percorso formativo devono possedere i requisiti di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013. Essi effettuano la validazione formale delle competenze apprese e certificano l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi formativi in relazione al bilancio delle competenze iniziale.».

  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021, il fondo di cui al Pag. 162comma 1 corrispondentemente ridotto di 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
57.1. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Pezzopane.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 57.
(Politiche attive del lavoro)

  1. Al fine di favorire iniziative di politiche attive nell'ambito dell'attuazione di misure relative al programma React EU, le risorse attribuite all'Agenzia nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono incrementate di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e finalizzate, con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento, ad investimenti per sostenere l'incentivo dell'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo.
57.5. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Istituzione di partenariati pubblico-privati denominati «Industry Academy»)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione, nell'ottica di sostenere lo sviluppo delle competenze a sostegno delle transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese, nell'ambito dell'Agenda per le competenze per l'Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 274 del 1° luglio 2020, in analogia con quanto previsto dal Patto per le competenze, di cui alla medesima Comunicazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali prioritariamente intervenire e sono attivati partenariati pubblico-privati, denominati «Industry Academy».
  2. I partenariati di cui al comma 1 dovranno prevedere la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle parti sociali, dei Fondi Interprofessionali, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese.
  3. L'ANPAL è responsabile dell'attuazione delle azioni connesse all'attivazione dei partenariati di cui al comma 1. Le attività realizzate da ANPAL trovano copertura a valere sul Programma Operativo Nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» del Fondo sociale europeo nel limite di 100 milioni di euro per l'annualità 2021.
  4. Tutti i soggetti pubblico-privati interessati allo sviluppo delle competenze, per settore e per territorio, che partecipano ai partenariati, di cui al comma 1, potranno destinare alle rispettive attività previste una quota parte delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.
57.025. Invidia, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Villani, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Manzo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Voucher lavoro)

  1. L'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con Pag. 163modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
  2. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «percettori della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 209;

   b) aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   c) sopprimere l'allegata Tabella A, ad eccezione della voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
57.036. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Fino al 31 gennaio 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
   2-bis. Dal 16 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 che, in ragione della natura dell'attività lavorativa, siano impossibilitati a svolgere prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del precedente comma 2 possono usufruire di un periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero e prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Le assenze di cui al presente comma non sono computabili nel periodo di comporto Nessuna responsabilità neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma».

  Conseguentemente:

   a) al comma 5 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 949,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 116 milioni di euro per l'anno 2021.

   b) all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 514 milioni e le parole: di 500 milioni con le seguenti: di 384 milioni.
57.038. Noja, Del Barba, Carnevali, Bologna, Marco Di Maio.

Pag. 164

ART. 58.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 1250 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio.».

  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, per l'anno 2021, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500 mila euro, volti a finanziare le attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori che vivono gravi disagi sociali e psicologici in relazione al lutto per la perdita dei propri figli.
  1-quater. Al relativo onere, pari a 500 mila euro, si provvede ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.
58.4. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato alla emissione di voucher per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia e facilitare la promozione del benessere e della produttività, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione. Le modalità di utilizzo del Fondo e l'emissione dei voucher sono disciplinati con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , 470 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
58.01. Quartapelle Procopio, Gribaudo, Pezzopane, Carnevali, Muroni, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

  1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato «fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Pag. 165conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
58.05. Bologna, Rospi, Longo, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

  1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato «fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
58.011. Ianaro, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Nappi, Manzo.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per le malattie rare)

  1. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo per le malattie rare, con una dotazione iniziale di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
58.04. Bologna, Rospi, Longo, Noja, Trizzino, Nappi, De Filippo, Carnevali, Siani, Menga, Leda Volpi.

Pag. 166

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Agevolazioni fiscali per la cura e l'assistenza degli animali di affezione)

  1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
  2. Ai privati e volontari che custodiscono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e documentate rispettivamente negli anni 2021, 2022, 2023 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 300 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –13 milioni di euro;
   2022: –13 milioni di euro;
   2023: –13 milioni di euro.
58.014. Flati, Di Lauro, Papiro, Sarli, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Bella, Manzo.

ART. 59.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*59.2. La XII Commissione.
*59.4. De Filippo, Noja, Rostan, Del Barba, Marco Di Maio.
*59.5. Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò.
*59.8. Bellucci, Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*59.21. Stumpo, Pastorino.
*59.17. D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ianaro, Mammì, Lapia, Ruggiero, Nesci, Massimo Enrico Baroni, Sarli, Nappi, Provenza, Sapia, Menga, Manzo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro Pag. 167a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2024.
59.20. Stumpo, Pastorino, Muroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.
  1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis è erogato dall'INPS, previa domanda, a valere sullo stanziamento per l'anno 2021 del Fondo di cui al comma 1.
59.25. Carfagna, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Riserva Fondo per i careleavers)

  1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
59.01. Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Care leavers)

  1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, Pag. 168sino al compimento del ventunesimo anno d'età.
59.027. Sportiello, Ianaro, Lorefice, D'Arrando, Lapia, Mammì, Ruggiero, Amitrano, Barzotti, Invidia, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «ivi inclusi» sono sostituite dalle seguenti: «o, comunque, da malattie croniche o rare, ivi inclusi i lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione, portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio nonché»;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;

   c) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

   d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2. L'equiparazione si applica anche ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari e fruiti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 450 milioni di euro per l'anno 2021.
59.014. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli utilizzati dai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo)

  1. All'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «affetti da pluriamputazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 700 e la parola: 500 con la seguente: 400.
59.015. Fogliani, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Pag. 169 Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

  1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro a partire dall'anno 2022.
  2. Previo accordo in sede di Conferenza Stato regioni, nell'ambito della prevista programmazione viene individuata una quota crescente del Fondo per le non autosufficienza, a destinazione vincolata, volta finanziare il potenziamento dell'assistenza domiciliare e domiciliare integrata, anche al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell'erogazione della medesima assistenza domiciliare e della continuità assistenziale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  5. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
59.022. Brunetta, Gelmini, Versace, Mandelli, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Incentivi alla contrattazione per la conciliazione tempi di vita e di lavoro)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015 è rifinanziato con 40 milioni annui per il triennio 2021-2023, per il finanziamento di accordi collettivi di secondo livello, in base ai criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e finanze del 12 settembre 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
59.010. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 60.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di pagamento e modalità di utilizzo della Pensione di cittadinanza e di ISEE per l'accesso a prestazioni di diritto allo studio universitario)

  1. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti Pag. 170anziani, l'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:

   «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS, il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica per la quota parte di spettanza di cui all'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6».

  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostituiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un suo membro;».
60.011. Ciprini, Invidia, Manzo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Fondo per il reddito di libertà)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
60.03. Annibali, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 nel limite di 4.500 soggetti appartenenti alla seguenti categorie:

   a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza Pag. 171del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

  2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 3 del presente articolo.
  3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 4.500 soggetti e nel limite massimo di 71 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 209 della presente legge.
60.012. Pastorino.

Pag. 172

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti)

  1. È istituito un Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, del valore di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
  2. Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanata la disciplina attuativa del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
60.02. Giannone.

ART. 61.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 179, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, ovvero non hanno diritto alla prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 46,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 47 milioni di euro per l'anno 2023, di 30,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 16,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2026.
*61.2. Carla Cantone, Viscomi, Serracchiani, Lepri, Mura, Lacarra.
*61.8. Tripiedi, Amitrano, Ciprini, Invidia, Cominardi, Barzotti, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività auto-noma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;

Pag. 173

    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 e le parole: 500 milioni con le seguenti: 220 milioni.
61.6. Durigon, Guidesi, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Trattamento pensionistico anticipato per giornalisti di imprese editoriali in crisi)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, continuano ad applicarsi ai giornalisti alle dipendenze di imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato vengano maturati successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che abbiano ripreso un'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPGI entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. L'INPGI provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPGI non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'INPGI rendiconta annualmente alla Presidenza del Consiglio l'onere sostenuto ai fini del Consiglio l'onere sostenuto ai fini del relativo rimborso di quanto anticipato.
61.026. Palazzotto, Muroni.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica)

  1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantirne il diritto alla partecipazione democratica, è istituito nello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo destinato all'implementazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzarsi per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
  2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Pag. 174
  3. La Presidenza del Consiglio assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2021.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 1, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 100.000;
   2022: – 100.000;
   2023: – 100.000.
61.025. Versace, Mandelli, Dall'Osso, Bagnasco, D'Attis.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere i seguenti:

Art. 61-bis.

  1. All'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei soggetti di cui al comma 179, lettera b), già titolari di un trattamento pensionistico diretto, anche derivante da pensione estera, non superiore ad un quarto del trattamento minimo INPS.».

Art. 61-ter.

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 61-bis, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1,1 milioni per l'anno 2023, 0,7 milioni per l'anno 2024, 0,4 milioni per l'anno 2025, 0,1 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
61.015. Tripiedi, Amitrano, Invidia, Ciprini, Barzotti, Cominardi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 3.500 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alla seguenti categorie:

   a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, Pag. 175dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   f) i lavoratori salvaguardati ricompresi nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, che matureranno il requisito pensionistico anche al raggiungimento dei 62 anni di età, con almeno 20 anni contributivi, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

  2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 3 del presente articolo.
  3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 3.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 24,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 33,1 milioni di Pag. 176euro per l'anno 2024, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 18,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 6,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.
  4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 209.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 24,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 33,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 18,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 6,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.
61.04. Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente;

Art. 61-bis.
(Disposizioni previdenziali in favore dei lavoratori fragili)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 179, lettera c), dopo le parole: «di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che verranno giudicati inidonei alla mansione». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

   b) al comma 199, lettera c), dopo le parole: «uguale al 74 per cento», sono aggiunte le seguenti: «o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che verranno giudicati inidonei alla mansione». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
61.05. Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Serracchiani, Lacarra, Lepri, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente;

Art. 61-bis.
(Isopensione)

  1. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «2018-2023».
61.06. Carla Cantone, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Pezzopane.

ART. 62.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 62.
(Contratto di espansione)

  1. In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione Pag. 177 e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 150 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità per consentire un ricambio generazionale, l'impresa può avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. Il contratto si applica anche ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
  2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:

   a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

   b) la programmazione temporale delle assunzioni;

   c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati;

   e) il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 6;

   f) un progetto di formazione e di riqualificazione nel caso di applicazione della riduzione oraria prevista dal comma 3.

  3. Per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del contratto di espansione è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. L'intervento di cassa integrazione può essere richiesto per un periodo non superiore a 24 mesi, anche non continuativi.
  4. I benefici di cui al comma 3 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2021 e di 360 milioni di euro per l'anno 2022. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Il trattamento di cassa integrazione di cui al comma 3 è concesso a condizione che l'impresa presenti un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto in parte, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione Pag. 178 pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.
  6. Per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Nel caso in cui il primo diritto a pensione sia rappresentato dalla pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche la contribuzione figurativa. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e, ove dovuta, per la contribuzione figurativa.
  7. La prestazione di cui al comma 6 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
  8. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 6 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 6.
  9. Il regime ordinario dei contributi previdenziali dovuti per i nuovi lavoratori assunti ai sensi del comma 1 è ridotto del 5 per cento rispetto a quello applicabile in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro. In ogni caso, ai nuovi lavoratori assunti, se più favorevoli, trovano applicazione le norme sugli esoneri contributivi previsti dalle norme vigenti. Ove previsto, il regime ordinario dei contributi previdenziali trova applicazione a partire dall'anno successivo al termine dell'esonero contributivo applicato.
  10. Al fine di valorizzare i sistemi di istruzione tecnici, per le nuove assunzioni di cui al comma 1 che riguardano i giovani che hanno conseguito il diploma dagli istituti tecnici superiori, il regime previdenziale ordinario è ridotto del 6 per cento.
  11. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dalla legislazione vigente compreso con quanto disposto dall'articolo 88 del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34.
  12. L'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato. Al trattamento di cassa integrazione di cui al comma 4 non trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fatte salve le disposizioni espressamente richiamate.
  13. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati complessivamente in 381 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo Pag. 17918, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
62.13. Durigon, Guidesi.

  All'articolo 62, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di 36 milioni di euro per il 2021, di 33,10 milioni di euro per il 2022 e di 7,5 milioni di euro per il 2023. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».
62.15. Invidia, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile Pag. 180del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino nell'ambito della lettera a) del comma 2 ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 36,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,10 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 36,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,10 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
62.3. Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

ART. 63.

  Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  1-bis. Nelle more di un riordino strutturale della materia, per l'anno 2021, ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati non superiori alle 13 settimane all'anno, è riconosciuta per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro in relazione ad esigenze temporalmente predeterminate ed oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale, l'indennità NASpI.
  1-ter. Il diritto di cui al comma precedente è condizionato all'iscrizione alle liste Pag. 181di disoccupazione presso il Centro dell'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part-time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa.
  1-quater. La NaspI di cui al comma 1-bis del presente articolo non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro ovvero di pensione ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 209 della presente legge.
63.6. Costanzo, Amitrano, Invidia, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita contratta per patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo, e in caso di premorte agli eredi ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 20 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata d'ufficio dal Fondo vittime amianto unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
  2. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo vittime amianto, eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.
  3. Vengono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo. Le predette disponibilità sono, altresì, utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies della legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 60,92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede parzialmente per 22 milioni di euro a valere sulle risorse previste dall'articolo Pag. 182 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri per le prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono determinate in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  5. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 o dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente norma. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente.
  6. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, sono determinati in 600.000 euro per l'anno 2021, 500.000 per gli anni 2022, 2023 e 2024, 350.000 euro per l'anno 2025, 250.000 mila euro per gli anni 2026 e 2027 e 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 44,32 milioni di euro per l'anno 2021, di 44,22 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, di 44,07 milioni di euro per l'anno 2025, di 43,97 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 44,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
63.04. Serracchiani, Invidia, Epifani, D'Alessandro, Pallini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex ILVA)

  1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato «Fondo di solidarietà lavoratori ex Ilva in Amministrazione straordinaria» destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –50.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
63.017. Labriola.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Equiparazione del trattamento previdenziale dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine)

  1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sono attribuiti sei scatti in misura pari a 2,50 per cento ciascuno, da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
  2. All'onere derivante dalla precedente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ai fini di cui Pag. 183al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
63.025. Stumpo.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
  2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, che al 31 dicembre 2021 sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*63.05. Topo.
*63.026. Gelmini, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 64.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003 si interpreta nel senso che coloro che alla data del 2 ottobre 2003 hanno maturato il diritto ai benefici previsti a seguito dell'esposizione all'amianto, con dieci anni di esposizione, oltre le 100 ff/ll, per ogni anno, secondo una media di 8 ore lavorative, hanno diritto ad ottenere la maggiorazione con il coefficiente 1,5, di cui all'articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, senza obbligo di domanda all'Inail e senza applicabilità del regime decadenziale.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 200 milioni:
64.10. Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per le vittime dell'amianto)

  1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato della somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
64.022. Fornaro, Epifani, Pastorino.

Pag. 184

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fino al 31 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporto. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante progressiva riduzione tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
64.01. Fioramonti, Lattanzio, Muroni.

ART. 66.

  Al comma 1:

   alla lettera a), sostituire le parole: e 2021 con le seguenti: , 2021 e 2022;

   alla lettera b), sostituire le parole: e a sette giorni con le seguenti: e a otto giorni e le parole: anni 2020 e 2021 con le seguenti: , 2020, 2021 e 2022;

   al medesimo periodo, alla lettera c), dopo le parole: per gli anni 2018, 2019, 2020 aggiungere le seguenti: 2021 e 2022 e le parole: un giorno sono sostituite dalle seguenti: due giorni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 106,1 milioni con le seguenti: 212,2 milioni e le parole: per l'anno 2021 con le seguenti: per gli anni 2021 e 2022.
66.7. Benedetti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e a sette giorni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: e a dieci giorni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 106,1 milioni con le seguenti: 158 milioni.
66.10. Amitrano, Spadoni, Frusone, Palmisano, Iovino, Ehm, Giordano, Dieni, Lorefice, Martinciglio, Serritella, Bruno, Di Lauro, Ascari, Sportiello, Roberto Rossini, Raduzzi, Maniero, Zanichelli, Tuzi, Berti, Romaniello, Manzo, Grippa.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al secondo periodo, dopo le parole «e a sette giorni per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e a trenta giorni per l'anno 2021».

Pag. 185

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 335 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione per 106,1 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge, e per 228,9 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
*66.2. Pini, Rizzo Nervo, Orfini, Raciti, Gribaudo.
*66.4. Gribaudo, Boldrini, Quartapelle Procopio, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole: «nascita del figlio» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di morte perinatale».

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
66.9. Rosato, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Sostegno alle madri con figli disabili)

  1. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile pari a 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
66.017. D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ruggiero, Mammì, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli, Invidia, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo, Grippa.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2021 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, Pag. 186le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 150 mln di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
66.024. Marin, Barelli, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Mollicone.

ART. 67.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è concesso un contributo pari a euro 1 milione per l'anno 2021.
  2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è suddiviso, in parti di pari importo, per le seguenti finalità che l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti persegue, mediante proprie agenzie specializzate:

   a) realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi alle applicazioni, ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi, agli ipovedenti e alle persone pluridisabili;

   b) promozione, tutela e sostegno dei Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e alle attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;

   b) all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 799.
*67.1. De Maria.
*67.11. Marco Di Maio, Del Barba.
*67.13. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
*67.15. Paolo Russo.
*67.17. Stumpo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   1-bis. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono altresì tenuti ad avere alle proprie dipendenze persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento nella seguente misura:

   a) se occupano da 51 a 150 dipendenti, una unità nella quota di riserva;

   b) se occupano da 151 a 300 dipendenti, tre unità nella quota di riserva;

   c) se occupano più di 300 dipendenti, il venti per cento della quota di riserva.

   1-ter. Gli uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e, per quanto riguarda le persone affette da malattia rara, con i Centri interregionali di riferimento Pag. 187per le malattie rare, garantiscono e coordinano le più opportune forme di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui al comma 1-bis, nell'interesse della piena integrazione della persona disabile e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'azienda o dell'ente.».

   b) all'articolo 9, comma 4, le parole: «i disabili psichici vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara, inserita nel Registro di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, con invalidità superiore al 45 per cento vengono avviate» ed è aggiunto, in fondo, il seguente periodo: «Gli stessi soggetti vengono altresì avviati dagli uffici secondo l'ordine di una specifica e limitata graduatoria, nelle imprese e negli enti pubblici che non hanno ottemperato agli obblighi della presente legge. Gli uffici competenti, attraverso un progetto personalizzato di sostegno all'inclusione, concordano con l'azienda o ente pubblico, le modalità di inserimento più idonee ad ogni specifica situazione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.».

   c) all'articolo 13, comma 1-bis, dopo le parole: «intellettiva e psichica» inserire le seguenti: «ovvero affetto da malattia rara».
**67.4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
**67.9. Bologna, Rospi, Longo.
**67.20. Mandelli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Tutela lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Fino al termine dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti oncologici o dallo svolgimento di terapie salvavita o da patologie croniche che configurino maggior rischiosità di complicanze derivanti dall'infezione di Covid-19, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di medicina generale che ha in carico il paziente, è equiparato al ricovero ospedaliero e non computabile ai fini del periodo di comporto e del periodo massimo di erogazione previsto dai CCNL e dall'Inps. La tutela dall'assenza del servizio equiparata a ricovero ospedaliero si applica ai lavoratori cosiddetti fragili, di cui al presente comma, per i quali la modalità di lavoro agile non sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, nonché ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con giudizio di inidoneità temporanea assoluta al lavoro correlata all'emergenza sanitaria da Covid-19, certificata dal medico competente dell'azienda, ed ai periodi di aspettativa fruiti dai lavoratori fragili giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da Covid-19 sino all'entrata in vigore della presente legge.
   2-bis. È fatto obbligo ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di adibire a lavoro agile i lavoratori fragili, di cui al presente comma, per i quali tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, senza demansionamenti del lavoratore e/o ulteriori aggravio del monte orario previsto dal relativo CCNL.».
67.01. Tasso, Borghese, Cecconi, Fioramonti.

Pag. 188

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

  1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023»;

   b) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 495 milioni.
67.045. Versace, Mandelli, Prestigiacomo, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno all'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ONLUS)

  1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
67.028. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno alla FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

  1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge n. 160 del 2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*67.011. Lorenzo Fontana, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
*67.017. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*67.040. Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Pag. 189 Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle pensioni minime e dei disabili)

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, nonché di attuare misure di sostegno per le pensioni minime e le prestazioni previdenziali delle persone disabili, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.
  2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali di cui al comma 1.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
67.014. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 68.

  Sopprimerlo.
*68.6. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
*68.9. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*68.15. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*68.16. Giaccone, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. In considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, non trova applicazione la congruità dell'offerta di lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
68.17. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rendere effettiva la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale e di seguirne l'applicazione e gli esiti, come previsto dall'articolo 4 comma 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, la complessiva autorizzazione di spesa prevista per il Reddito di cittadinanza, comprensiva di quella prevista al comma 1, è destinata per cento milioni annui, a decorrere dall'anno 2021, all'assunzione a tempo indeterminato di personale delle professioni dei servizi sociali a tale fine impiegate. Con successivo decreto sono definite le relative modalità di applicazione e riparto.
68.4. Lepri, Carnevali, Braga, Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane, Noja.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Progetto «Portinerie solidali»)

  1. Per l'anno 2021 è avviata la sperimentazione del progetto «Portinerie solidali». Pag. 190
  2. Al fine di consentire ai cittadini percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e in stato di emergenza abitativa, di svolgere un servizio di utilità sociale e contestualmente di disporre di un alloggio in cui risiedere, nei comuni con almeno diecimila abitanti è avviato un censimento degli stabili con locali di proprietà comune dei condomìni e destinati alla portineria e all'alloggio del portiere secondo quanto previsto all'articolo 1117 del codice civile in cui il servizio di portineria risulti dismesso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Al termine del censimento, realizzato previo accordo tra i comuni coinvolti e l'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (ANACI), i locali di proprietà comune risultanti dismessi, accatastati come bene comune censibile, la cui destinazione d'uso a servizio di portineria è vincolata in ragione di quanto stabilito negli atti d'acquisto ovvero nel regolamento condominiale, sono inseriti in una lista e possono essere assegnati al soggetto percettore del reddito di cittadinanza.
  4. Il soggetto percettore del reddito di cittadinanza che intenda candidarsi al progetto «Portinerie solidali» sostiene un colloquio presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del comune di appartenenza, a seguito del quale, se ritenuto idoneo, viene inserito in una lista di candidati all'incarico.
  5. Il soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza inserito nelle liste di cui al comma 4 si impegna, al momento della stipula del «patto di portineria solidale», a prestare ai condòmini servizi quali la distribuzione della corrispondenza, la sorveglianza dell'uso dei servizi e dei locali comuni, la pulizia delle zone condominiali comuni.
  6. I comuni, singoli o associati, raccordandosi a livello di ambito territoriale, sono responsabili dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio del progetto «Portinerie solidali», anche con l'apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale.
  7. Per il progetto «Portinerie solidali» e per la realizzazione del censimento di cui al comma 1, è istituito il fondo «Portinerie solidali» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le forme, caratteristiche e modalità di attuazione del progetto «Nuove Portinerie». L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario del reddito di cittadinanza sono subordinati all'attivazione dei progetti.
68.011. Costanzo, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Invidia, Villani, Davide Aiello, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Manzo.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni per la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica prestata dai Navigator agli operatori dei Centri per l'impiego)

  1. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro, il monitoraggio delle azioni rivolte ai beneficiari del reddito di cittadinanza e la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l'impiego e nel rispetto delle Convenzioni sottoscritte da Anpal Servizi S.p.A. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, la stessa Anpal Servizi S.p.A. è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2022 i contratti di collaborazione del personale selezionato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2019, n. 181. Pag. 191
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse disponibili nel Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
68.05. Cominardi, Gallinella, Nesci, Ciprini, Amitrano, Barzotti, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Tripiedi, Villani, Buompane, Manzo, Grippa, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Nuove disposizioni in materia di condizionalità per i percettori di reddito di cittadinanza)

  1. I fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, e i percettori di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e di idennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste da tali benefìci, sono adibiti alle opere di sanificazione per il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 qualora ancora non impiegati in altre attività di tipo lavorativo.
  2. Le categorie indicate dal comma 1 sono immediatamente messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.
  3. Coloro che alla data del 23 febbraio 2020 già beneficiavano delle integrazioni salariali previste dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di dispositivi di protezione individuale o in operazioni di protezione civile nell'ambito della provincia di residenza.
68.03. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 69.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, quantificati in 800.000 euro per il 2021 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
69.1. Formentini, Zoffili.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano, in quanto compatibili, alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché ai familiari superstiti, come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
  2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori, compresi Pag. 192 i volontari, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e tutti gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di pubblica sicurezza impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiori al venticinque per cento o dalle quali consegua il decesso, durante o in seguito al servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3. L'assegno vitalizio o le elargizioni previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con la rendita INAIL, con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
  4. In caso di concorso di benefìci pubblici non cumulabili, ad eccezione della rendita INAIL, è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze. In caso di decesso, le prestazioni sono erogate a tutti i superstiti, nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, legge 13 agosto 1980, n. 466, rispettivamente nell'ordine di cui ai nn. 1, 3 e 4, compresi gli orfani non nel carico fiscale.
  5. Al tale fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
69.03. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Disposizioni in materia di vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1-bis, le parole: «se prevista dai rispettivi contratti di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «anche se prevista dai rispettivi contratti di categoria»;

   b) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1° settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.
   1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1»;

   c) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ed in mancanza, ai genitori» sono Pag. 193aggiunte le seguenti: «e ai fratelli e alle sorelle»;

   d) all'articolo 4, dopo il comma 3 inserire il seguente:

   «3-bis. Nel caso in cui il soggetto sia titolare di più trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità di cui alla presente legge, i criteri più favorevoli attribuiti o attribuibili ad una delle pensioni con anche la totale esenzione fiscale devono essere attribuiti per tutte le posizioni di categoria del beneficiario indicate. I medesimi criteri devono essere applicati per ciascuna pensione anche per il titolare di più posizioni dirette includendo anche quelle stabilite all'articolo 3 della presente legge»;

   e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1° gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014»;

    2) al comma 3-ter, le parole: «o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento» sono soppresse;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014»;

   f) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica non può in ogni caso superare la misura del cento per cento.
   1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
   1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione»;

   g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

   «Art. 7. – A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
69.012. Sarti, De Maria, Perantoni, Giuliano, Ascari, Manzo.

Pag. 194

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, il secondo comma dell'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al primo comma non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.
*69.020. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*69.013. Paolo Russo.
*69.02. Topo.
*69.011. Pastorino, Stumpo.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un Fondo con una dotazione di 100.000 euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto per le famiglie dei marittimi trattenuti presso Paesi della Costa mediterranea del Nord Africa, attraversati da sommosse civili che creano instabilità nei rapporti tra gli stessi Paesi interessati.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
69.014. Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano.

ART. 70.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al comma 4 dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è inserito, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
70.5. Gadda, Moretto, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e Pag. 195in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subìto la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
  2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.
  3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redigerà una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione dovrà essere presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.
  4. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.
  5. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.
  6. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.
  7. Al fine di favorire la rinegoziazione dei canoni anche in conseguenza della grave emergenza prodotta dalla pandemia da COVID-19, la convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è convocata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Alle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative sono convocate saranno preventivamente forniti i dati emergenti dal monitoraggio previsto dall'articolo 1 commi 8, 9, 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 6 giugno 2020 oltre ai dati aggiornati sulle locazioni forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare e quelli relativi all'andamento delle procedure di sfratto per morosità, al fine di garantire elementi conoscitivi e dati necessari alla valutazione delle condizioni di mercato e della condizione abitativa delle famiglie in locazione, anche in relazione al prevedibile aumento degli sfratti per morosità incolpevole derivanti dall'onerosità dei canoni conseguente agli effetti della pandemia da COVID-19 sui Pag. 196redditi familiari e alle possibili modalità di rinegoziazione dei contratti.
  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, i criteri per la definizione di organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative con riferimento sia all'ambito nazionale che territoriale nonché nuovi criteri e modalità di funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
*70.02. Pellicani.
*70.05. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Coordinamento del Codice del Terzo settore con la normativa fiscale relativa alle ONLUS e IVA)

  1. All'articolo 89, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 82, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,»;

   b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   «7-bis. Ferma restando l'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le prestazioni dei servizi di cui all'articolo 5 del presente decreto, in sede di fissazione o determinazione di tariffe, prezzi o corrispettivi comunque denominati ovvero dei rispettivi valori di riferimento, le pubbliche amministrazioni determinano gli importi totali pagabili al netto dell'IVA».
**70.012. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**70.022. Marco Di Maio, Del Barba.

ART. 71.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e soddisfatto la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e che, entro il 31 dicembre 2017, hanno soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni per l'anno 2021 e 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
71.7. Sut, Invidia, Ruggiero, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno cessato l'attività commerciale».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 71, valutati in euro 35 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili Pag. 197 di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
71.5. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. A decorrere dall'anno finanziario 2021, sono destinati al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ulteriori 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio di usura, che dovranno essere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro, con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e di 490 milioni di euro.
71.024. Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Manzo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni in materia di regime della cedolare secca)

  1. In alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari locate ad uso commerciale può optare per il seguente regime:

   a) il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento;

   b) sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

   a) quanto a 700 milioni di euro, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge;

   b) quanto a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle Pag. 198maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro il 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni per l'anno 2021. Entro il 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
71.028. Alemanno, Manzo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, dall'articolo 1, comma 1, lettere a) ed e), e agli articoli 7, comma 3, 8 e 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni di cui al comma 2.
  2. Sono destinatarie delle risorse del Fondo le associazioni del Terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

   a) rechino nello Statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere con un approccio laico e femminista;

   b) siano attive da almeno tre anni e presentino un curriculum che contenga attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del presente comma.

  3. Le amministrazioni di competenza concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), che gestiscano luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza, culturali dedicate alle questioni di genere e erogazione di servizi alla comunità di riferimento promozione di attività culturali e erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
  4. Il Fondo di cui al comma 1, lettera a), ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  5. Con decreto del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, entro il mese di marzo di ciascun anno, sono disciplinati modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo.
  6. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni Pag. 199dal 2021 al 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.
71.06. Madia, Muroni, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin, Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rotta, Schirò, Serracchiani, Sensi.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure urgenti per la definizione delle sofferenze bancarie)

  1. Ai fini del presente articolo, sono considerate posizioni in sofferenza, i rapporti giuridici tra banche e intermediari finanziari individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le società titolari di licenza di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che si sono rese cessionarie di tali rapporti, da un lato, e loro debitori, dall'altro, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultanti presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia alla data del 30 giugno 2021.
  2. Entro il 31 dicembre 2022, i debitori delle posizioni a sofferenza possono richiedere in forma scritta, anche tramite l'utilizzo di PEC, alla banca o all'intermediario finanziario di concordare una transazione stragiudiziale per l'estinzione del rapporto debitorio.
  3. Entro il 31 dicembre 2022, in caso di posizioni a sofferenza cedute dalla banca o dall'intermediario finanziario a terzi, i debitori possono richiedere in forma scritta, anche tramite l'utilizzo di PEC, al cessionario di concordare una transazione stragiudiziale per l'estinzione del rapporto debitorio.
  4. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 2 e 3, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o il cessionario sono tenuti a comunicare al debitore in forma scritta il valore contabile lordo e netto dei crediti, come risultante dal bilancio del creditore, vantati verso il debitore e il prezzo di cessione del credito. La comunicazione deve essere chiaramente leggibile e illustrare in forma sintetica e comprensibile l'intera evoluzione del rapporto contrattuale, nonché l'indicazione dell'indirizzo e della PEC cui inviare la corrispondenza.
  5. La banca, l'intermediario finanziario e la società autorizzata, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 il cessionario e il richiedente, sono obbligati a negoziare secondo i principi di buona fede e con la finalità di evitare reciproche perdite e pregiudizi.
  6. Il debitore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 formula una proposta transattiva alla banca o all'intermediario o alla società autorizzata ai sensi del citato articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza o al cessionario. Nei casi di cui al comma 2, la proposta transattiva è da qualificarsi ragionevole, qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore, per ciascuno dei crediti, è pari al valore netto di bilancio maggiorato del 20 per cento del differenziale tra il valore lordo contabile e il valore netto contabile di bilancio. Nei casi di cui al comma 3, la proposta transattiva è da qualificarsi ragionevole qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore, per ciascuno dei crediti, è pari al prezzo di cessione maggiorato del 20 per cento del differenziale tra il valore netto contabile di bilancio e il prezzo di cessione. Il creditore che rifiuta la proposta transattiva, soprattutto se ragionevole, deve giustificare il proprio rifiuto, esplicitando in forma chiara e comprensibile le perdite che la proposta del debitore Pag. 200è in grado di provocare e, contestualmente formulare la propria ragionevole controproposta transattiva.
  7. L'atto di transazione, da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della proposta del debitore al creditore, deve prevedere l'espressa rinuncia del creditore al maggiore credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo e deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Sulle cause di nullità, per quanto non previsto al presente comma, si applicano le norme specificamente previste dal codice civile.
  8. L'atto di transazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento del debito entro il termine massimo di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, su richiesta del debitore, il creditore deve concedere una dilazione di pagamento nel termine massimo di due anni. Il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi dell'atto di transazione determina l'estinzione del credito e di tutte le garanzie.
  9. La negoziazione si considera conclusa con successo se le parti stipulano un contratto di transazione in cui sia concordata l'estinzione della posizione al momento del saldo del credito. Lo scadere del termine di cui al comma 7 determina l'insuccesso della negoziazione. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche nonché le imposte di bollo e di registro l'atto di transazione, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario o della società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti.
  10. Nei casi in cui il debitore non provvede al pagamento di quanto definito negli accordi transattivi e secondo le tempistiche all'uopo definite, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o il cessionario hanno diritto a pretendere dal debitore l'intero importo del debito originario al netto di quanto già percepito in virtù della risoluzione di diritto dell'accordo transattivo.
  11. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso dato a garanzia e detenuto alla data dell'istanza di cui ai commi 2 e 3 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere irrimediabilmente la sua capacità di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato.
  12. In caso di accordi transattivi, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o il cessionario, notifica senza indugio, al debitore, l'intervenuta cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La notifica è documento valido per il debitore ai fini della cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La sopravvenienza attiva nel bilancio dell'impresa è soggetta a tassazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del debito cancellato dal bilancio dell'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  13. La proposta di accordi transattivi per l'estinzione della posizione debitoria può essere esperita anche in pendenza di una procedura esecutiva, a condizione che nella stessa, non siano intervenuti altri creditori, entro e non oltre l'udienza di autorizzazione della vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile e ne determina la sospensione per legge. Il pagamento integrale estingue la procedura esecutiva. Il debitore originario rimborsa esclusivamente le spese come liquidate dal giudice dell'esecuzione. Eventuali atti di intervento nella procedura esecutiva sono inammissibili se successivi alla data di deposito in cancelleria della proposta transattiva, da depositarsi senza indugio a cura del debitore. Pag. 201
  14. Il pagamento integrale di quanto concordato dalle parti di cui all'accordo transattivo, libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore riferite alle posizioni in sofferenza, tutte le garanzie rilasciate cessano di avere efficacia e comporta l'obbligo per la banca o per l'intermediario finanziario o per la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o per il cessionario di attivarsi tempestivamente, sostenendone tutti gli oneri relativi, presso l'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, i sistemi privati di informazioni creditizie e la centrale di allarme interbancaria per la cancellazione, da concludersi entro il termine di 60 giorni, della posizione debitoria in sofferenza, fermo restando una mera annotazione contabile separata. Con provvedimento della Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  15. La banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti qualora non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi dei commi 2 e 3, lo facciano in ritardo rispetto ai termini perentori indicati, forniscano informazioni non veritiere o incomplete ovvero violino le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia, da un minimo di euro 100.000 fino a euro 10 milioni, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Banca d'Italia da adottarsi con proprio provvedimento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia definisce altresì con proprio regolamento le norme di condotta cui dovranno attenersi i creditori nelle negoziazioni con il debitore.
71.029. Ruocco, Maniero, Zanichelli, Cancelleri, Manzo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa – ISCRO)

  1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali frangenti, è istituita una «Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa» (ISCRO), erogata dall'INPS e spettante ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda abbiano subìto una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei 3 anni precedenti, e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
  3. Se nel corso dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o malattia o altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della gestione separata INPS, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità, malattia o altro indennizzo a carico della gestione separata INPS, tali indennità rilevano ai fini della quantificazione del reddito.
  4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, al momento della domanda, abbiano maturato un'anzianità di iscrizione di almeno 3 anni Pag. 202alla medesima gestione separata, e che nel corso dei 3 anni precedenti non abbiano cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante il trattamento di indennità determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione non dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
  5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno 5 anni dalla conclusione del precedente trattamento di indennità. In ogni caso, nessuno può usufruire della indennità per più di 3 volte.
  6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'indennità non può in ogni caso superare i 6.516 euro.
  7. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.
  8. La domanda di ISCRO è presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
  9. L'indennità è corrisposta in 6 mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
  10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neppure in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, definirne i contenuti formativi, predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Anpal riunisce un tavolo di coordinamento con le regioni e le associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
  12. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 della presente legge si provvede, con un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 0,28 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12 confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.
71.012. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Quartapelle Procopio, Mura.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure per la gestione delle sofferenze dei crediti garantiti da ipoteca o leasing immobiliari)

  1. Ai fini del presente articolo, sono considerate posizioni in sofferenza, i rapporti giuridici, garantiti da ipoteca o leasing immobiliari, tra banche, intermediari finanziari, individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le società titolari di licenza di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che si sono rese cessionarie di tali rapporti, da un lato, e loro debitori, dall'altro, classificati a sofferenza, secondo Pag. 203le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultanti presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
  2. Per i crediti classificati a sofferenza, la banca o l'intermediario finanziario o i soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 115, comma 1, o i cessionari, al fine di rendere più efficiente la gestione delle posizioni deteriorate, possono utilizzare, con obbligo di negoziare secondo buona fede, uno o più fondi di intervento alternativi (FIA) riservati, italiani o europei, costituiti da intermediari specializzati e vigilati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli accordi tra debitore, creditore, cessionari e FIA riservati, italiani o europei, propedeutici alla strutturazione dell'operazione, sono formalizzati con la mediazione civile o con atto pubblico. La partecipazione ai FIA e alle Sicaf, italiani o europei, è riservata esclusivamente a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 testo unico della finanza.
  3. Nel caso in cui i regolamenti di gestione dei FIA riservati, italiani o europei, prevedano tutte le seguenti condizioni:

   a) il prezzo di vendita da parte del soggetto debitore al FIA riservato, italiano o europeo, è pari al maggiore valore tra: a) il valore contabile netto di bilancio del creditore; b) l'eventuale prezzo di cessione del credito; c) il valore di mercato con l'assunzione relativa alla vendita tramite procedura stragiudiziale o giudiziale determinato da un'apposita relazione di stima predisposta, in data non anteriore a 90 giorni rispetto alla data di stipula dell'atto pubblico, da un esperto indipendente nominato congiuntamente dal creditore e dal FIA riservato, italiano o europeo. Il corrispettivo della vendita è destinato, in via principale, all'estinzione del debito nei confronti del creditore pari al valore contabile netto di bilancio o, nel caso di cessione del credito, al pagamento del prezzo di cessione al cessionario. Nel caso in cui il valore di mercato con l'assunzione relativa alla vendita tramite procedura stragiudiziale o giudiziale è maggiore o del valore contabile netto di bilancio del creditore o, nel caso di cessione, del prezzo di cessione del credito, previo accordo tra le parti, il differenziale positivo tra tali valori, entro il limite del 20 per cento, è corrisposto o al soggetto creditore o al cessionario. La parte residua è assegnata al debitore;

   b) la locazione da parte del FIA riservato, italiano o europeo dell'immobile acquistato, per un periodo non inferiore a 10 anni, al debitore originario;

   c) la possibilità da parte del debitore originario, nel suddetto periodo decennale, di poter acquistare in qualsiasi momento l'immobile locato al valore come definito ai sensi del precedente punto 1). Il prefissato valore di acquisto rimane invariato per l'intero decennio;

   d) la commissione di gestione applicata al FIA riservato, italiano o europeo, inferiore all'1 per cento del patrimonio netto;

   e) il canone di locazione decennale, definito su base annua, applicato al debitore originario inferiore al 5 per cento del valore come definito ai sensi del precedente punto i);

   f) il divieto per la società di gestione del risparmio (SGR) o la società di investimento a capitale fisso (Sicaf), fintanto che il debitore originario è regolare nel pagamento dei canoni di locazione, di alienare o locare l'immobile a soggetti terzi;

   g) la nullità dell'accordo e la possibilità della SGR o della Sicaf, salvo diversa volontà e a totale discrezione della SGR o della Sicaf stessa, di vendere o locare a soggetti terzi l'immobile oggetto di locazione in caso di mancato pagamento, per il periodo decennale, di complessivi 5 canoni di locazione dovuti dall'originario debitore entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuno di essi;

   h) il diritto della SGR o della Sicaf, in assenza di acquisto dell'immobile da parte dell'originario debitore al termine del periodo decennale, di vendere o locare a soggetti terzi l'immobile oggetto di locazione, Pag. 204 potendone definire le relative condizioni economiche e contrattuali;

   i) il divieto da parte del debitore originario di sublocare a terzi l'immobile, pena nullità dell'accordo;

   sono ammesse le seguenti agevolazioni fiscali:

    1) la tassazione degli immobili in capo ai FIA riservati, italiani o europei, è, per tutta la durata, la medesima del debitore originario.

    2) gli accordi transattivi propedeutici alla costituzione dei FIA riservati, italiani o europei, sono esenti da imposte di bollo e di registro.

    3) i redditi prodotti dalla detenzione delle quote o azioni dei FIA riservati, italiani o europei, anche se cedute a soggetti terzi, sono esenti dall'imposta sul reddito per tutta la durata degli stessi.

    4) gli oneri per la cancellazione di ipoteche, sono esenti da tassazione e per la parte residua sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario o della società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti.

   Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma.

  4. In caso di utilizzo di FIA riservati, italiani o europei, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti, notifica senza indugio, al debitore, l'intervenuta cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La notifica è documento valido per il debitore ai fini della cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La sopravvenienza attiva nel bilancio dell'impresa è soggetta a tassazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del debito cancellato dal bilancio dell'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  5. L'utilizzo di FIA riservati, italiani o europei, per la gestione della posizione debitoria può essere esperita anche in pendenza della procedura esecutiva, a condizione che nella stessa non siano intervenuti altri creditori, entro e non oltre l'udienza di autorizzazione della vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile e ne determina la sospensione per legge. La positiva definizione della gestione della posizione debitoria estingue la procedura esecutiva. Il debitore originario rimborsa esclusivamente le spese come liquidate dal Giudice dell'esecuzione. Eventuali atti di intervento nella procedura esecutiva sono inammissibili se successivi alla data di deposito in cancelleria dell'istanza di avvio della mediazione, da depositarsi senza indugio a cura della parte che vi ha interesse.
  6. Gli accordi sottostanti alla gestione della posizione debitoria tramite l'utilizzo di FIA riservati, italiani o europei, libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore, tutte le garanzie rilasciate cessano di avere efficacia e comporta l'obbligo per la banca o per l'intermediario finanziario o per la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o cessionario di attivarsi tempestivamente, sostenendone tutti gli oneri relativi, presso l'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, i sistemi privati di informazioni creditizie e la centrale di allarme interbancaria per la cancellazione, da concludersi entro il termine di 60 giorni, della posizione debitoria in sofferenza, fermo restando una mera annotazione contabile separata. Con provvedimento della Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  7. La banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti qualora non ottemperino alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia, da un minimo di euro 100.000 fino a euro 10 milioni, secondo criteri e Pag. 205modalità stabiliti dalla Banca d'Italia da adottarsi con proprio provvedimento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia aggiorna il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio approvato a norma dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 58 del 1998 e definisce con proprio regolamento, le norme di condotta cui dovranno attenersi i creditori nelle negoziazioni con il debitore
71.030. Ruocco, Maniero, Raduzzi, Cancelleri, Manzo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Incremento fondo non autosufficienza)

  1. A decorrere dall'anno 2021 il fondo per la non autosufficienza è incrementato di 100 milioni di euro, 40 milioni di euro della predetta dotazione sono destinati, in modo aggiuntivo, alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni sono destinati ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni per l'anno 2021 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
71.058. Stumpo, Pastorino, Carnevali.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Rifinanziamento progetto «Filippide», progetti di integrazione disabili nello sport)

  1. All'articolo 1 comma 333 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «per l'anno 2020» con le seguenti: «a decorrere dal 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209 della presente legge sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,5 milioni per l'anno 2021 e 499,5 milioni a decorrere dall'anno 2022.
71.059. Pastorino, Stumpo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

   1. Agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei confronti dei soggetti che hanno subìto danneggiamenti certificati da ordinanze sindacali nei territori dei comuni di Norcia e Cascia in seguito agli eventi sismici del 1o settembre 2019 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
71.061. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

ART. 72

  Al comma 1, sostituire le parole: 121.370,1 milioni di euro con le seguenti: 121.480 milioni di euro e dopo le parole: 73, 74 aggiungere le seguenti: 74-bis.

Pag. 206

  Conseguentemente dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di personale sanitario e sociosanitario del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività di tutela e promozione della salute è riconosciuta ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 110 milioni di euro un'indennità di tutela e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale al personale appartenente alle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, di ostetrica e della professione sociosanitaria di assistente sociale nonché degli operatori sociosanitari.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale e agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, della professione di ostetrica e della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'esercizio dell'attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista; le Aziende sanitarie e gli altri enti del servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell'attività libero-professionale di cui ai commi precedenti per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al comma 3 una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.
  4. Le aziende sanitarie che hanno istituito il Servizio sociale professionale di cui all'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, possono assumere il dirigente assistente sociale di tale servizio a tempo indeterminato avvalendosi in analogia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2008.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
72.4. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Gribaudo, Sensi, Campana, Schirò, Verini, De Filippo, Stumpo, Mammì.

  Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2022, 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023. con le seguenti: a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 209.
72.25. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 2, sostituire le parole: di 527,070 con le seguenti: di 827,070 e le parole: di 417,870 con le seguenti: di 717,870.

  Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di 300 milioni di euro Pag. 207annui a decorrere dal 2023 delle risorse di cui Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
72.6. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorrere dal 2021 le regioni e le province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2-ter. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2 dopo è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

   «Per le medesime finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono autorizzate ad attivare nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie, degenze a bassa complessità assistenziale indirizzate alla sorveglianza dei pazienti Covid positivi».

   b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «integrata o equivalenti,» sono inserite le seguenti: «tramite l'incremento del personale o l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati,»;

   c) all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «ad incrementare» è inserita la seguente: «anche»;

   d) all'articolo 1, comma 10, dopo le parole: «ad incrementare» è inserita la seguente: «anche».

  2-quater. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «suddette strutture» sono inserite le seguenti: «nonché tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento dell'attività».
  2-quinquies. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo le parole: «liste di attesa» sono inserite le seguenti: «, incluse quelle relative alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica connesse al virus SARS-CoV-2,».
  2-sexies. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche livelli essenziali di assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività socio sanitarie in regime ordinario dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle residenze sanitarie assistenziali, le regioni e le province autonome possono provvedere a titolo di contributo speciale per l'anno 2021, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla giunta regionale.
72.8. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».
72.23. Trizzino, Ruggiero, Lapia, Mammì, D'Arrando, Lorefice, Manzo.

Pag. 208

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale)

  1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare agli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
72.022. Massimo Enrico Baroni, Sportiello, Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Ruggiero, Manzo, Grippa, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Credito di imposta per servizi sanitari)

  1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

   a) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

   b) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.0000 euro, per un importo massimo di euro 400.

  2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile da ogni componente del nucleo familiare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA Spa.
  4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 104,5 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 695,5 milioni.
72.021. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano, Pag. 209Iovino, Lorefice, Ruggiero, Mammì, Lapia, Manzo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

  1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e, successivamente, dall'articolo 45, comma 1-bis, lettera a) e b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dall'articolo 1, comma 269, lettera a), legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 25, comma 4-septies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in deroga a quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento standard cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale.
  2. I piani di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA), e del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni adottano misure di governo della spesa del personale volte ad assicurare la coerenza dei piani approvati, con i piani triennali dei fabbisogni di personale, che i rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale adottano ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
72.023. Pastorino, Stumpo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle attività di erogazione di cure domiciliari)

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per l'erogazione di cure domiciliari,»;

   b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: «che ne facciano richiesta,» sono inserite le seguenti: «nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,»;

   c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: «e con i professionisti accreditati,» sono inserite le seguenti: «nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,».
72.044. Trizzino, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Manzo.

ART. 73.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, è soppresso.
73.12. Baldino, Berti, Manzo.

Pag. 210

ART. 74.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Disposizioni in materia di retribuzione degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e degli operatori socio-sanitari)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e agli operatori socio-sanitari (OSS) di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità e al comparto funzioni locali, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 700 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. L'indennità di cui al comma 1 è estesa anche agli infermieri e agli operatori socio-sanitari dipendenti di residenze sanitarie assistenziali (RSA) e dipendenti dei centri residenziali di servizi per anziani a gestione pubblica.
  3. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 e comma 2 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 72, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: 121.370,1 milioni di euro con le seguenti: 121,735,1 milioni di euro;

   al comma 2, sostituire le parole: 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui con le seguenti: 1.187,87 milioni di euro per l'anno 2022, di 892,07 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 782,87 milioni di euro annui;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 435 milioni di euro per l'anno 2021 e 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
74.17. D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ianaro, Lapia, Mammì, Ruggiero, Manzo, Costanzo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

  1. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori Pag. 211interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
74.01. Baldelli, Terzoni, Patassini, Pezzopane, Trancassini, Fregolent, Muroni, Schullian, Gregorio Fontana, D'Uva, Cirielli.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Destinazione ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

  1. Allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dal COVID-19, l'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge. Il presente articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
74.02. D'Uva, Gregorio Fontana, Cirielli, Carfagna, Spadoni, Rampelli, Rosato, De Maria, Tateo, Colucci, Liuni, Pastorino, Comaroli, Iovino, Daga, Cancelleri, Amitrano, Scoma, Manzo.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. A tutti gli esercenti le professioni sanitarie, operanti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale, non indicati negli articoli 73 e 74 della presente legge, è riconosciuta con finalità di valorizzazione delle competenze svolte, un'indennità di specificità quale parte del trattamento economico fondamentale nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 250 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 550 milioni di euro.
74.015. Misiti, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Manzo.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disciplina specialistica della medicina dell'emergenza-urgenza)

  1. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfetario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei pronto soccorso, a partire dal 2021 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.
  2. Per i medici convenzionati e dirigenti del servizio di emergenza-urgenza territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 1, lo stanziamento di 35 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 758 milioni di euro per l'anno Pag. 2122021 e di 458 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
74.013. Sportiello, Lorefice, Lapia, Mammì, Ruggiero, Palmisano, Villani, Manzo.

ART. 75.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 72 è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
*75.4. De Filippo, Noja, Rostan, Del Barba, Marco Di Maio.
*75.16. Menga, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Nappi, Nesci, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sportiello, Manzo.
*75.20. Stumpo, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In relazione alla peculiare situazione di emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del virus SARS CoV-2, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, anche al fine dello sgravio dei compiti dei dipartimenti di prevenzione delle ASL impegnati nella gestione emergenziale e per il miglioramento dei servizi in favore degli assistiti, procedono alla valutazione del prolungamento o di fine isolamento per i soggetti positivi al COVID-19, che pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2 per un lungo termine.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: tamponi antigenici rapidi inserire le seguenti: e per la valutazione di fine isolamento.
75.14. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Ruggiero, Manzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per garantire il potenziamento dell'attività di tracciamento e screening di massa sul territorio nazionale e implementare l'attività di esecuzione di tamponi antigenici rapidi, gli enti locali, in coordinamento con le regioni interessate, provvedono a impiegare a titolo gratuito i soggetti percettori del reddito di cittadinanza qualora disoccupati, per lo svolgimento di attività di supporto al personale sanitario o altre attività di sostegno alle attività di screening e tracciamento di soggetti positivi.
75.19. Novelli, Bagnasco, Mandelli, Versace, Bond, Mugnai.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Dispositivi di protezione individuale tecnologicamente avanzati)

  1. Per i medici di medicina generale, per i pediatri di libera scelta e per il personale operante nelle strutture sanitarie nazionali è disposta la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In fase di emergenza COVID-19, le maschere per le vie respiratorie dovranno essere dispositivi tecnologicamente avanzati a protezione attiva con Pag. 213sistema elettroventilati che consentono una protezione congiunta delle vie respiratorie, del viso e degli occhi, in grado di garantire la massima protezione a tutela dell'integrità della salute dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli operatori sanitari.
  2. Per l'acquisto di dispositivi tecnologicamente avanzati a protezione attiva di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 402 milioni.
75.04. Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Invidia, Villani, Davide Aiello, Tripiedi, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Manzo.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di spesa sanitaria)

  1. Per le province autonome di Trento e di Bolzano i limiti alla spesa sanitaria previsti dalla presente legge e dalla legislazione statale emanata nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, sono riferiti alle risorse aggiuntive stanziate per l'emergenza e non trovano applicazione alle risorse proprie delle province medesime, le quali provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
*75.03. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
*75.06. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Programmi di Screening Polmonare)

  1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
  2. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
**75.011. Ianaro, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Nappi, Manzo.
**75.021. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò, Lorenzin.
**75.022. Bologna, Rospi, Longo.
**75.023. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi in farmacia)

  1. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario Pag. 214 e atti a garantire la tutela della privacy.
  2. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 1 nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
  3. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

   «e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare».
75.020. Mandelli, Saccani Jotti.

ART. 76.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per il 2021 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 175 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 432 nel 2023, 437 nel 2024, 442 nel 2025, 260 nel 2026, 130 nel 2027.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
76.21. Calabria, Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 225 milioni di euro e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 234 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di riconoscere la borsa di studio anche alle specializzazioni non mediche dell'area sanitaria si autorizza la spesa di 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 1-bis, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
76.4. Costa, Angiola, Magi, Frate, Fusacchia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, di 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*76.1. La XII Commissione.

Pag. 215

*76.5. Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò, Siani.
*76.22. Bagnasco, Mandelli, Novelli, Saccani Jotti, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Calabria, Versace.
*76.19. Stumpo, Pastorino.
*76.14. Lapia, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sarli, Sportiello, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e di 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
**76.2. La XII Commissione.
**76.6. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini.
**76.23. Bagnasco, Mandelli, Novelli, Saccani Jotti, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Calabria, Versace.

ART. 77.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite dalle seguenti: «a 800».
*77.4. La XII Commissione.
*77.9. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «enti del Servizio Sanitario Nazionale» sono inserite le seguenti: «e le strutture private accreditate».
**77.12. Schirò, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani.
**77.32. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: articolo 1, comma 6 aggiungere le seguenti: e comma 7 e dopo le parole: 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti: con la possibilità di effettuare le assunzioni anche con contratto di lavoro a tempo determinato.
*77.10. Siani, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Campana, Schirò.
*77.6. De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio.

Pag. 216

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021». Al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021».
77.1. Aprile.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le misure previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 di cui al comma 2, lettera b), sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 700 milioni.
77.29. Sisto, Bagnasco, Mandelli, Novelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono prorogati al 31 dicembre 2022, i termini di cui al comma 2, lettera c), primo periodo, e comma 3 primo periodo, dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
77.28. Calabria.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento in servizio di medici, dirigenti della pubblica amministrazione e magistrati)

  1. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, soprattutto in relazione all'attuale emergenza epidemiologica, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 dicembre 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio, nonché del personale dirigente della pubblica amministrazione e dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
77.02. Rospi, Longo.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco per fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19 e dei vaccini, di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee e di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non Pag. 217dirigenziale impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno trentasei mesi anche non continuativi tra gli anni 2015 e 2020, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche.
  2. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 1 accedono ad una selezione attraverso la valutazione dei titoli e di una sessione speciale di esame. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dipendenti.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
77.019. Pastorino, Stumpo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo Tutela Vista», con dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.
77.022. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i compensi, indennità, corrispettivi e ogni altra forma di remunerazione riconosciuta al personale medico, paramedico e infermieristico in quiescenza richiamati in servizio ai fini del contrasto dell'emergenza sanitaria COVID-19.
  2. Il medesimo regime tributario di cui al comma 1 si applica altresì alle gratifiche Pag. 218economiche riconosciute al personale medico e paramedico in servizio la cui corresponsione sia legata all'eccedenza di ore lavorate rispetto a quelle contrattualmente stabilite in ragione della disponibilità ad operare in attività di contrasto all'emergenza sanitaria COVID-19.
  3. Agli incarichi di cui al comma 1 non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo o dipendente e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. Il regime di cui ai commi 1 e 2 si applica in relazione alle somme erogate a partire dal 7 marzo 2020. I sostituti di imposta calcolano gli eventuali conguagli entro il 31 dicembre 2020. Le eventuali eccedenze di imposta già corrisposte possono essere compensate con le ritenute di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dovute dal datore di lavoro per il mese di dicembre 2020 e nei tre mesi successivi.
77.029. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

ART. 79.

  Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nel triennio 2021-2023, al fine di accelerare la sottoscrizione degli Accordi di Programma, non si applicano le previsioni di cui all'allegato A – capitolo 1 – dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome del 28 febbraio 2008.
79.8. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.
79.20. Provenza, Sportiello, Ianaro, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 81, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite secondo i termini riportati nella tabella di cui all'allegato B, colonna 2, annesso alla presente legge.

  Conseguentemente l'Allegato B è sostituito dal seguente:

Art. 79,
comma 1.

Art. 79,
comma 2.

PIEMONTE

149.995.638

149.995.638

VALLE
D'AOSTA

4.279.607

4.279.607

LOMBARDIA

338.911.921

338.911.921

BOLZANO

-

-

TRENTO

-

-

VENETO

165.817.819

165.817.819

FRIULI VENEZIA
GIULIA

42.035.924

42.035.924

LIGURIA

54.597.532

54.597.532

EMILIA
ROMAGNA

151.984.333

151.984.333

TOSCANA

128.277.406

128.277.406

UMBRIA

30.356.161

30.356.161

MARCHE

52.175.686

52.175.686

LAZIO

196.972.051

196.972.051

ABRUZZO

44.568.303

44.568.303

MOLISE

10.439.754

10.439.754

CAMPANIA

189.189.504

189.189.504

PUGLIA

134.679.197

134.679.197

BASILICATA

19.025.229

19.025.229

CALABRIA

64.878.966

64.878.966

SICILIA

165.977.327

165.977.327

SARDEGNA

55.837.641

55.837.641

Pag. 219

TOTALE

2.000.000.000

2.000.000.000

79.24. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 32-sexies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, la parola: «2029» è sostituita dalla seguente: «2030»;

   2) al comma 2, le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 397 milioni di euro, dal 2022 al 2030, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
79.14. Grimaldi, Iorio, Manzo.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.
  1-ter. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*79.9. Frassinetti, Gemmato, Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*79.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone, Mulè.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art.79-bis.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

  1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle Pag. 220demenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
79.011. Mandelli, Bagnasco, Novelli.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Finanziamenti per lo sviluppo della tecnologia per l'autoproduzione di ossigeno a uso medicinale)

  1. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinati alle regioni in base al numero di abitanti, per il supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79.02. Claudio Borghi.

ART. 80.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni per la distribuzione e la somministrazione di vaccini nelle farmacie)

  1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e nell'ambito del livello essenziale di assistenza riferito alla Prevenzione collettiva e alla sanità pubblica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, le prestazioni sanitarie Pag. 221afferenti ai programmi vaccinali anche per il tramite delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
  2. I farmacisti, nell'ambito delle prestazioni sanitarie afferenti ai programmi vaccinali di cui al comma 1, sono autorizzati ad esercitare l'attività professionale di inoculazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 di cui all'articolo 80, nonché di altre tipologie di vaccini individuati secondo le modalità disposte dal comma 6, subordinatamente al conseguimento di una certificazione di abilitazione all'esercizio della predetta attività professionale le cui specifiche e modalità di acquisizione sono definite secondo le disposizioni dello stesso comma 6.
  3. All'articolo 184 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».
  4. All'articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1, dopo la lettera g-quater) aggiungere la seguente:

   «g-quinquies) inoculazione dei vaccini»;

  5. L'inoculazione dei vaccini di cui al comma 2 si effettua presso i locali delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni e le modalità disposte dal comma 6.
  6. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate pubbliche e private nonché l'Ordine dei farmacisti italiani, definisce le specifiche e le modalità di conseguimento da parte del farmacista della certificazione di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di inoculazione dei vaccini di cui al comma 2, l'elenco dei vaccini inoculati dai farmacisti agli assistiti, le condizioni e le modalità di inoculazione dei vaccini da parte dei farmacisti nonché i requisiti strutturali, tecnologici e igienico-sanitari dei locali delle farmacie destinati alla somministrazione dei vaccini. Con il medesimo decreto possono essere stabilite eventuali quote di compartecipazione a carico degli assistiti per determinate tipologie di vaccini.
  7. I vaccini possono essere distribuiti agli assistiti anche secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
80.028. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita)

  1. Al fine di garantire alla coppie con infertilità e sterilità l'accesso uniforme alle prestazioni di cura e diagnosi della infertilità e sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse di cui alla presente disposizione da parte delle regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione della Pag. 222infertilità e sterilità e la donazione di cellule riproduttive.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 10.000.000;
  2022: – 10.000.000;
  2023: – 10.000.000.
80.019. Mammì, Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Ianaro, Lorefice, Manzo.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.
  2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.
  3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

   a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;

   b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;

   c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;

   d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.
80.09. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

  1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  2. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

   «402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto Pag. 223 con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo siano destinate ai seguenti settori di intervento:

   a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;

   b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;

   c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'Istituto superiore di sanità.».

  3. Il regolamento previsto dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
80.08. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

  1. All'articolo 18-quater della legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

   «7-bis. Per le finalità di cui al comma 4 e la promozione ed attuazione di corsi di aggiornamento periodico per il personale medico, sanitario e sociosanitario sul tema della cannabis terapeutica è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 200.000;
  2022: – 200.000.
80.025. Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Cannabis terapeutica)

  1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e di euro 1.700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 4.300.000.
80.01. Magi, Costa, Angiola, Frate, Termini, Di Lauro.

Pag. 224

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Ulteriori misure sulla spesa sanitaria)

  1. È istituito presso il Ministero della salute il «Fondo straordinario per il sostegno degli Irccs» con dotazione iniziale, per il 2021, pari a 1 milione di euro. Annualmente affluiscono al fondo istituito dal presente comma le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 205-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzazione del fondo medesimo.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Disposizioni in materia di tabacchi lavorati)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».
80.07. Rosato, Del Barba, Marco Di Maio.

ART. 81.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento, entro il 30 settembre 2021 l'AIFA provvede ad una revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica e di quelli indicati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 30 giugno 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
81.21. Stumpo, Pastorino.

  Sopprimere il comma 3.
81.15. Garavaglia, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'attuazione di quanto previsto dal comma 1, con riferimento all'anno 2021, è subordinata al pagamento da parte delle aziende farmaceutiche di oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018, pari a un importo da stabilire, entro il 15 febbraio 2021, con metodo analogo a quello alla base dell'Accordo del 18 gennaio 2019 tra la Conferenza delle regioni e province autonome e il settore che verrà successivamente adottato con specifica norma di legge. La verifica dell'importo è certificata dall'AIFA e in caso di certificazione negativa restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.
81.2. Lorenzin, Carnevali, Ianaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. La quota di ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione del commercio relativa al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica servizio Pag. 225 sanitario nazionale per l'anno 2019 non può essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018.
  3-ter. Le aziende la cui quota di ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.
*81.4. Bologna, Rospi, Longo.
*81.24. D'Ettore, Mugnai, Ripani.
*81.9. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

   «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».
**81.04. Siani, Ubaldo Pagano.
**81.013. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**81.014. Boldi, Vanessa Cattoi, Tiramani, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
**81.029. Trizzino, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice, Manzo.
**81.030. Paolo Russo, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani dal ripiano della spesa farmaceutica)

  1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i codici AIC relativi ai farmaci orfani che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, per la designazione a farmaco orfano, quelli elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuare con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del medesimo Regolamento n. 141 del 2000 per i quali è Pag. 226prevista una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro.».
*81.041. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò.
*81.015. Boldi, Vanessa Cattoi, Tiramani, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce)

  1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche che consentano loro di evitare chemioterapie inutili, nonché evitando loro un abbassamento delle difese immunitarie che le esporrebbe ad ulteriori rischi di contagio da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale pari ad euro 20.000.000 annui, destinato al rimborso diretto delle spese per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici che privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.
  2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso ed i requisiti ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000;
   2023: – 20.000.000.
81.039. Elvira Savino, Bagnasco, Novelli, Mandelli.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce)

  1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche che consentano loro di evitare chemioterapie inutili, nonché evitando loro un abbassamento delle difese immunitarie che le esporrebbe ad ulteriori rischi di contagio da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale pari ad euro 20.000.000 annui, destinato al rimborso diretto delle spese per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici che privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.
  2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso ed i requisiti ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*81.026. Sportiello, Lapia, Lorefice, D'Arrando, Mammì, Ianaro, Ruggiero, Manzo.
*81.03. De Filippo, Del Barba, Lorenzin, Boschi.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Deroga all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)

  1. Ove esista un medicinale autorizzato per uso umano con la stessa composizione Pag. 227qualitativa e quantitativa di sostanze attive rispetto al medicinale veterinario autorizzato per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti, qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore a quello del medicinale veterinario, il veterinario può prescrivere il medicinale per uso umano.
81.01. Prestipino, Carnevali.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di importazione di medicinali)

  1. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, per medicinale di importazione parallela si intende la specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore.
  2. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i medicinali di importazione parallela, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 agosto 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1997, n. 235, sono attribuiti i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia. Eventuali variazioni di regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico di una specialità medicinale registrata in Italia sono applicate, entro trenta giorni, anche al relativo medicinale di importazione parallela»;

   b) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.

  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia italiana del farmaco provvede ad attribuire ai medicinali già autorizzati all'importazione parallela i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia.
  4. Al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa farmaceutica, ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'importazione parallela corrisponde su base semestrale un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato derivante dalla vendita di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A. Il fatturato è calcolato tenendo conto del prezzo al pubblico, al netto dell'IVA e delle riduzioni di legge, nonché di eventuali payback effettivamente versati, sulla base dei dati trasmessi attraverso il flusso delle tracciabilità di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 per i canali ospedaliero e diretto e DPC, ed il flusso OSMED per la spesa convenzionata.
  5. Il contributo di cui al comma 4 è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello del raggiungimento del valore di 100 milioni di euro di spesa complessiva per l'acquisto di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A.
  6. Il contributo di cui al comma 4 è maggiorato di un ulteriore 0,25 per cento per ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'importazione parallela, nell'anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 4 sia pari o superiore a 200 milioni di euro, ovvero di un ulteriore 0,50 per cento nell'anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 4 sia pari o superiore a 250 milioni di euro.
  7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5.
81.028. Misiti, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Manzo.

Pag. 228

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure urgenti per distribuzione dei nuovi medicinali)

  1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai nuovi farmaci basati sugli anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti affetti da COVID-19, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia italiana del farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al primo periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
81.037. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Unificazione dei fondi dedicati al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 393 la parola: «400,» è soppressa;

   b) il comma 400 è soppresso;

   c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

   «401. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

   d) al comma 402 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2020, accedono al Fondo unico di cui al comma 401»;

   e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406 le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;

   f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola: «Fondi» è sostituita dalla seguente: «Fondo».

  2. L'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
81.08. Rostan, De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Unificazione dei fondi dedicati al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 393 la parola: «400,» è soppressa;

Pag. 229

   b) il comma 400 è soppresso;

   c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

   «401. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

   d) al comma 402 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2020, accedono al Fondo unico di cui al comma 401»;

   e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406 le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;

   f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola: «Fondi» è sostituita dalla seguente: «Fondo».

   2. L'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
*81.02. Zennaro, De Toma.
*81.07. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Campana, Schirò.

ART. 82.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Beni utilizzati per attività istituzionali). – 1. I beni immobili e/o unità immobiliari attualmente di proprietà di ESACRI in LCA che, già alla data del 1° gennaio 2018 e a tutt'oggi, sono utilizzati quali sedi istituzionali e/o operative dei Comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e Bolzano, e che pertanto ai sensi del comma 1-bis avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti statutari.
   2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana fa istanza di trasferimento ad ESACRI ed il Commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione dell'autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.
   3. I provvedimenti di trasferimento adottati dal Commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.
   4. Tutti i beni immobili di proprietà di ESACRI in LCA, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria sono a carico dell'usuario.
   5. I lasciti disposti con atti testamentari datati entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018 vanno all'Associazione dalla Croce Rossa Italiana».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: Finanziamento della con le seguenti: Disposizioni per la.
82.2. Pastorino.

Pag. 230

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, l'Agenzia italiana del farmaco, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le qualifiche di Area terza F1 e Area seconda F2, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. Ai fini degli effetti di cui al comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementata di 100 unità di personale, di cui 79 unità appartenenti alla qualifica di Area terza F1 e 21 unità appartenenti alla qualifica di Area seconda F2.
  3. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'AIFA può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.
  4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
*82.01. Del Barba.
*82.02. Paolo Russo.

ART. 83.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)

  1. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, impegnato nel contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 500.000;
   2022: – 500.000;
   2023: – 500.000.
83.07. Roberto Rossini, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Giovanni Russo, Manzo.

Pag. 231

ART. 84.

  Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

  2. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA elabora linee guida attraverso la puntuale valutazione e l'aggiornamento del set di indicatori oggettivi e misurabili già definiti nell'accordo sancito tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 9 luglio 2020, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza delle prestazioni e degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
  3. Il Comitato di cui al comma 2 elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, spesso carente perché dovuto al mancato adempimento nella programmazione da parte delle regioni, in particolare rispetto al Nuovo sistema di garanzia (NSG) e al Programma nazionale delle liste di attesa (PNGLA), nonché di prevenire i casi di mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato definisce con le regioni interventi destinati alla programmazione regionale in caso di carenza dell'offerta complessiva delle prestazioni nonché specifici programmi per le aree di confine per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.
  4. Tenuto conto di quanto previsto ai commi 2 e 3, la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituirà adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
84.7. Provenza, Sportiello, Ianaro, D'Arrando, Lapia, Ruggiero, Mammì, Lorefice, Manzo.

  Al comma 2, premettere le seguenti le parole: A decorre dal 2022,.
84.3. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. In sede di attuazione di quanto previsto nel presente articolo è garantito l'accesso alle prestazioni di alta complessità e quelle rese dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti dotati di elevati requisiti di eccellenza per la cura e la ricerca scientifica di cui al decreto del Ministero della salute 5 febbraio 2015, a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza e tenendo conto del bacino interregionale di afferenza e della domanda storica.
84.9. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

  1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari Pag. 232 di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
  2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Eventuali maggiori entrate, eccedenti l'aumento di cui al primo periodo, sono accantonate e rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-CoV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ogni anno, stimando la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3, può deliberare l'incremento delle risorse di cui al comma 2 fino ad un massimo complessivo di 300 milioni di euro, e, d'intesa con il Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.
*84.011. Muroni, Fusacchia, Lattanzio, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Fioramonti, Stumpo, Magi, Fratoianni, Pastorino.
*84.014. Gallo, Brescia, Lorefice, Sarli, Martinciglio, Serritella, Costanzo, Gagnarli, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Manzo.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Sostegno ai centri diurni, centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie per Disabili e flessibilizzazione dell'uso delle risorse finanziarie per far fronte all'emergenza sanitaria)

  1. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano i livelli essenziali di assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività sanitarie e socio sanitarie in regime ordinario delle comunità residenziali accreditate, delle Residenze sanitarie assistenziali e delle Residenze sanitarie per disabili, dei Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale per gli anni 2021 e 2022, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene Pag. 233versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla giunta regionale.
  2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, al fine di far fronte, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e degli strumenti in uso, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti degli enti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 2 sono ripartite fra le regioni e province autonome secondo l'accordo raggiunto in sede di coordinamento in Conferenza delle regioni e province autonome.
  4. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
**84.07. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Lattanzio, Pezzopane.
**84.09. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Salvaguardia, eccellenza e libera scelta delle prestazioni sanitarie)

  1. Al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti nel decreto del Ministro della salute del 5 febbraio del 2015 ed il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e ricerca scientifica, è garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, anche rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni.
84.03. De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75, le parole: «la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2021 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2021 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 30.000.000;
   2022: – 30.000.000;
   2023: – 30.000.000.
84.012. Sportiello, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice, Nesci, Manzo.

ART. 85.

  Sopprimerlo.
*85.2. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni, Zucconi.

Pag. 234

*85.6. Biancofiore.
*85.9. Novelli.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, dopo le parole: che sono a conoscenza della sola lingua tedesca inserire le seguenti: o della sola lingua italiana.
85.7. Biancofiore.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

  1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di 5 unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione o in quiescenza, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente e sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale secondo quanto previsto dal comma 4».
85.08. Prestigiacomo, Ficara, Scerra.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente

Art. 85-bis.
(Disciplina in materia di medicina estetica)

  1. La attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso è svolta anche dai medici odontoiatri. A tal fine in via sperimentale è istituito apposito Fondo presso il Ministero della salute con dotazione pari a 3 milioni di euro per anno 2021 per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente Pag. 235riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
85.039. Nobili, Del Barba.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
85.020. Sportiello, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Manzo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Test genomici tumore mammario)

  1. Per il consolidamento delle finalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al presente articolo è destinato all'utilizzo su tutto il territorio nazionale dei test genomici per l'appropriatezza diagnostica, prognostica e terapeutica del tumore mammario.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
85.022. Sportiello, Mammì, Lapia, Ruggiero, Lorefice, Manzo.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Training e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10)

  1. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Ministro della salute con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.
  3. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
85.021. Sportiello, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Manzo.

Pag. 236

ART. 86.

  Al comma 1, dopo le parole: per i soggetti privi di mezzi, sono aggiunte le seguenti: nonché per la realizzazione di Nuclei educativi territoriali e di prossimità,
86.5. Lattanzio, Siani, Viscomi, Serracchiani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rizzo Nervo, Fusacchia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla normativa vigente, con decreto del Ministero dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato apposite le risorse finanziarie allo scopo necessarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti, nonché, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 40.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter si provvede mediante riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
86.14. Carbonaro, Vacca, Casa, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo, Serritella.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 286, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro per il 2021, 25 milioni di euro per il 2022 e 25 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
86.6. Colmellere, Guidesi, Caparvi, Cavandoli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo disabile la copertura del docente di sostegno è incrementato di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
86.8. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Piano nazionale di ricerca: interventi per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria Pag. 237sulla povertà educativa dei bambini, delle bambine e degli adolescenti a rischio)

  1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
  2. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del terzo settore, con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
  3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
86.011. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Bonus scuola)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è riconosciuto un bonus scuola per ciascun figlio minorenne a carico iscritto alla scuola paritaria privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 68.
86.013. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali mediante l'inserimento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi accademici di secondo livello necessari per l'accesso alla funzione docente a indirizzo jazz, le classi di concorso di strumento jazz, unitamente ai titoli artistico-professionali valutabili per l'accesso alle relative graduatorie.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
86.015. Donno, Torto, Manzo.

Pag. 238

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Il fondo, di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo disabile la copertura del docente di sostegno è incrementato nella misura complessiva di 30,4 milioni di euro annui.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30,4 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
86.06. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

ART. 87.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti, all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6:

    1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,»;

    2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente:

  «14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti»;

   b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «norme sulle posizioni dominanti» sono inserite le seguenti: «o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019».

  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  3. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 66, è aggiunto il seguente:

   «66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati sul territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio d'esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di detto bilancio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente».
87.025. Serritella, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Pag. 239 Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Disposizioni in materia di implementazione delle modalità e procedure di raccolta dei dati COVID-19 e pubblicazione completa ed accessibile dei dati)

  1. Al fine di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato sull'andamento del contrasto al COVID-19, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero della salute, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto superiore di sanità, la Protezione Civile, emana entro il 31 gennaio 2021 un decreto per il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari e sociali nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) definizione di uno standard dei dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 in Italia, così come definiti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

   b) dati disaggregati, a livello territoriale, almeno per comune e, a livello di anagrafica, almeno per sesso ed età;

   c) definizione di metodologie e di procedure di raccolta dati comuni su tutto il territorio nazionale; i dati raccolti devono avere lo stesso livello di dettaglio di quelli originali e descrivere la fonte dati e la data di aggiornamento;

   d) definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e deve prevedere una pubblicazione tempestiva dei dati ed il loro continuo aggiornamento, nella sezione di cui all'articolo 9 del decreto n. 33 del 2013, in apposita sottosezione denominata COVID-19;

   e) formato, modalità di pubblicazione e licenza come quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico» e comunque in formato aperto (open data) e liberamente scaricabili;

   f) un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato (vedi Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), facendo riferimento al lavoro del «Gruppo di lavoro 2 – Data collection and Infrastructure», e in particolare il documento «Modello Dati e API»;

   g) l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021.
87.020. Fusacchia, Roberto Rossini, Carabetta, Casa, Marattin, Serracchiani, Aprea, Bruno Bossio, Carbonaro, Frusone, Giuliodori, Gribaudo, Ianaro, Lattanzio, Misiti, Mor, Muroni, Palazzotto, Palmieri, Perego Di Cremnago, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Rizzone, Serritella, Siani, Siragusa, Toccafondi, Ungaro, Fioramonti, Zanichelli.

Pag. 240

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Piano di sanificazione ciclica delle scuole)

  1. Al fine di garantire l'ordinato proseguimento dell'anno scolastico 2020-2021, nonché contenere e contrastare l'eventuale emergenza sanitaria da COVID-19, presso le scuole, di ogni ordine e grado, del sistema di istruzione nazionale è avviato un programma di sanificazione ciclica degli ambienti.
  2. Ai fini di cui al comma 1, sono prorogati fino al termine del 31 luglio 2021 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, anche dichiarati decaduti ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre, n. 159.
  3. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.
  4. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al presente articolo, sono qualificati servizi di pubblica necessità e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
87.021. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

  1. All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;

   b) le parole: «nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 250 milioni di euro annui».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 226,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.036. Colmellere, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante Pag. 241corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
87.011. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Compensazione dei crediti maturati nei confronti del Ministero dell'istruzione dalle scuole paritarie)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i crediti maturati nei confronti del Ministero dell'istruzione da parte delle scuole paritarie possono essere portati in compensazione per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL e somme dovute allo Stato.
  2. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.037. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolatisco 2020/2021 nelle stesse istituzioni scolastiche paritarie.
  3. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
87.078. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

ART. 89.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio la deducibilità dell'affitto per gli studenti universitari fuori sede è riconosciuta al 60 per cento delle spese sostenute per l'anno 2020, del 50 per cento per il successivo biennio 2021-2022 e del 30 per cento a partire dal 2023.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 510 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
89.20. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno ed in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il Fondo perequativo a sostegno Pag. 242 delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente sostituire il comma 1, dell'articolo 209 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
89.23. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba, Scoma, Occhionero, Vitiello, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle Università statali, è istituito un apposito fondo, denominato Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire annualmente tra le Università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto fra studenti iscritti all'Ateneo e posti riservati nei Collegi agli studenti iscritti all'Ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 495 milioni.
89.34. Cattaneo, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 Pag. 243milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*89.12. Toccafondi, Fusacchia, Piccoli Nardelli, Vacca, Casa, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente, Marco Di Maio.
*89.8. La VII Commissione.
*89.22. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Istituzione di un Fondo per favorire l'iscrizione delle studentesse a corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica)

  1. Per promuovere le iscrizioni delle studentesse ai corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica (STEM) e l'accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle medesime discipline, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo speciale, denominato «Fondo STEM», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ripartito annualmente, ai sensi del comma 7, tra le università statali sulla base del numero di studentesse iscritte ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle citate discipline.
  2. Il Fondo STEM è destinato a finanziare l'esonero totale dalle tasse e dai contributi dovuti dalle studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle discipline STEM.
  3. Per accedere al finanziamento del Fondo STEM sono necessari i seguenti requisiti:

   a) aver frequentato percorsi di studio a indirizzo scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado;

   b) aver conseguito negli ultimi due anni precedenti all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado una media dei voti non inferiore a 8 decimi nelle materie scientifiche;

   c) aver conseguito all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado un voto non inferiore a 91 centesimi.

  4. Il finanziamento del Fondo STEM è confermato per tutta la durata del corso di laurea per le studentesse che, per ciascun anno di corso, abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi universitari e concludano regolarmente il corso di studi.
  5. Il finanziamento di cui al comma 2 non è cumulabile con alcun tipo di borsa di studio di natura pubblica.
  6. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto di natura non regolamentare, disciplina annualmente le modalità di ripartizione tra le università statali delle risorse del Fondo STEM.
  8. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo STEM sono posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo stesso.
  9. Il Fondo STEM, gestito dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere alimentato anche da versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni.
  10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, dopo le parole: «Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,» sono inserite le seguenti: «del Fondo STEM,».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: Pag. 244790 milioni e le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
89.023. Carfagna, Paolo Russo, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Borse di studio per master interdisciplinare incentrato sul tema della criminalità organizzata)

  1. Per incentivare percorsi formativi dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto alle stesse, sono previste sei borse di studio per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso, presso tre università statali rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud d'Italia.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione del comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 560 milioni.
89.012. D'Uva, Vacca, Davide Aiello, Cimino, Casa, Manzo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Sviluppo di competenze manageriali)

  1. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo laureate e neo laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle PMI, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto un credito di imposta sino al 100 per cento per le piccole e microimprese, sino al 90 per cento per le medie imprese e sino all'80 per cento per le grandi imprese, delle donazioni effettuate fino a un massimo di 100.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, adotta il decreto che disciplina l'attuazione del presente articolo e determina le predette percentuali al fine del rispetto del limite complessivo di cui al comma 4.
  2. Le iniziative formative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'organizzazione di master post universitari e, qualora erogati da università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall'ordinamento nazionale, garantiscono almeno 60 Crediti formativi universitari (CFU) o 60 European credit transfer system (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a mille e cinquecento ore. Nei casi in cui i master siano erogati da istituti di formazione avanzata, scuole di formazione manageriale pubbliche e private diversi da quelli di cui al primo periodo devono essere accreditati ASFOR, EQUIS, o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a mille ore, di cui almeno settecento di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.
  3. Anche al fine di identificare i soggetti di cui al presente articolo, all'interno della Pag. 245sezione di attività economica 85 «Istruzione» del Codice Ateco è introdotta la sottocategoria 85.43 «Istruzione post Universitaria; Formazione Manageriale, Master post lauream, Master Executive».
  4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
89.029. Fusacchia, Carabetta, Gribaudo, Bella, Soverini.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia delle sedi di conservatori musicali)

  1. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni per l'anno 2021, con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021.
89.022. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Fondo rimborso affitto studenti universitari fuorisede)

  1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
  2. Con decreto del Ministro dell'università della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del fondo, per il tramite delle Università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
89.016. Iovino, Vacca, D'Uva, Giovanni Russo, Giordano, Di Lauro, Frusone, Giarrizzo, Perconti, Cimino, Terzoni, De Carlo, Elisa Tripodi, Davide Aiello, Corda, Serritella, Scutellà, Dori, Misiti, Del Monaco, Berti, Tuzi, Zolezzi, Cancelleri, Amitrano, Casa, Fioramonti, Manzo, Grippa, Palmisano, Ehm, Papiro, Grande, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, Pag. 246n. 145, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
89.018. D'Attis, Elvira Savino.

ART. 90.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale e per completare i processi di stabilizzazione in corso negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e vengono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

  Conseguentemente all'articolo 209, al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.
*90.47. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Tuzi, Testamento, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Fratoianni, Fusacchia, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Fioramonti, Alaimo, Manzo.
*90.42. Fratoianni, Pastorino, Fioramonti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 550 milioni.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, valutati in 350 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
90.22. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, a decorrere dal 2021 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2-ter. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 2-bis, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari all'80 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 con le seguenti: 560 milioni di euro per l'anno 2021 e di 260.
90.9. Magi, Costa, Angiola, Frate, Fusacchia.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le Pag. 247modalità d'iscrizione degli enti privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca scientifica in una sezione, denominata Enti privati di ricerca dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni o gli altri enti non commerciali ad eccezione delle Università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti di cui alla legge n. 106 del 2016. Il Ministero dell'università e della ricerca rende disponibili, con accesso libero a tutti e attraverso l'Anagrafe nazionale delle ricerche, i contributi a carico delle finanze pubbliche ricevuti dagli enti iscritti nella sezione di cui al presente comma.
  6-ter. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni, delle dinamiche e delle conseguenze economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e agli effetti conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19 è istituito un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata agli enti privati di ricerca iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 6-bis.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021.
90.8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono ripartite le risorse di cui al comma 2 tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale-FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.
  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
  3. Le università che stipulano le convenzioni di cui al comma 1 possono accedere agli ulteriori progetti e programmi di ricerca promossi dalla FoRST, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati.
90.15. Lorenzin, Rossi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è istituito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute da Università, enti pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie.
  2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, Pag. 248n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le disposizioni applicative necessarie, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché il limite del contributo spettante ad ogni beneficiario del credito di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  6. All'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «700 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

  Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 Ricerca e Innovazione (017) Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.0222), apportare le seguenti variazioni:

   2021: –100 milioni;
   2022: –100 milioni;
   2023: –100 milioni.
90.026. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per la ricerca scientifica sul fenomeno di induzione dell'ibernazione dell'uomo)

  1. Al fine di prevedere misure di sostegno per progetti di ricerca scientifica relativi allo studio e allo sviluppo di tecnologie che possano portare all'induzione di uno stato di animazione sospesa nell'uomo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, destinati all'Agenzia spaziale italiana, per la creazione ed il finanziamento di un istituto di ricerca virtuale nazionale, composto da ricercatori qualificati e dedicato allo studio del fenomeno di induzione dell'ibernazione nell'uomo.
  2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.
90.09. Claudio Borghi.

ART. 92.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, Pag. 249n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
92.9. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: di sport inserire le seguenti: da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Una quota pari almeno al 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata, fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore di soggetti di un «bonus attività sportiva» pari al 40 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 150, a partire dal 28 febbraio 2021, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica.
92.26. Ripani, Mugnai, Barelli, Marin, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo altresì che quota parte sia devoluta per mezzo di bonus in favore di giovani di età inferiore a 35 anni a rischio obesità o portatori di patologie cardiovascolari e circolatorie, ovvero in condizioni mediche certificate che necessitano di attività fisica per fini di salute.
92.18. Tuzi, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Zanichelli, Manzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
92.25. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al secondo periodo dopo le parole: «30 milioni per l'anno 2020» aggiungere le seguenti: «e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
*92.23. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, Mollicone.
*92.7. Rossi, Lotti, Prestipino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 81, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021»;

    2) le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

    3) l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 6, le parole: «pari a 90 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro» e dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 60 milioni per l'anno 2021».

Pag. 250

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2021.
92.5. Rossi, Lotti, Prestipino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   2-bis. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo sul territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella Capitale, relative ai campionati europei di nuoto assegnati a Roma nell'estate del 2022, in considerazione al favorevole impatto, non solo turistico e sociale, generato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l'erario statale, viene attribuita alla Federazione italiana nuoto, che potrà avvalersi di un apposito comitato organizzatore, la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Tali somme saranno utilizzate anche al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento ad atleti paralimpici.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2021: – 4.000.000.
92.20. Versace, Marin.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per il 2021, 1,5 milioni di euro per il 2022 e 1,5 milioni di euro per il 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
92.06. Ubaldo Pagano, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2021»;

   b) al comma 4, le parole: «10.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.000» e le parole: «150.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000»;

   c) al comma 6, dopo le parole: «per l'anno 2020,» sono inserite le seguenti: «e pari a 180 milioni che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 180 milioni per l'anno 2021.
92.010. Valente, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Tuzi, Cimino, Testamento, Del Sesto, Ricciardi, Iorio, Melicchio, Mariani, Manzo.

ART. 94.

  Sopprimerlo.
*94.1. Enrico Borghi.
*94.8. Nobili, Del Barba, Marco Di Maio.
*94.7. Trancassini, Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
*94.5. Costa, Angiola, Magi, Frate.
*94.4. Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
*94.2. Magi, Costa, Angiola, Frate.

Pag. 251

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1, 2, 3 e 5 sono soppressi;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente:

   la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Misure a sostegno della riforestazione urbana.

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, di 497 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
94.10. Ilaria Fontana, Alberto Manca, Licatini, Vianello, Maurizio Cattoi, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Manzo.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*94.04. Ungaro, Del Barba, Longo, Marco Di Maio, Ciampi, Prestipino, Fusacchia.
*94.05. Calabria.
*94.03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
*94.06. Gelmini, Sisto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

  1. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri di accesso alle risorse di cui al presente articolo, considerando come requisiti prioritari le attività pluriennali, documentabili, di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
94.07. Prestigiacomo.

ART. 96.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto Pag. 252l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.90. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto la adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797,5 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 497,5 milioni.
96.88. Pastorino.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica delle piccole comunità, i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con comprovati e censiti beni storico-architettonici-artistico-culturali, per il biennio 2021-2022, avranno diritto allo storno di una aliquota fiscale variabile tra il 5 e il 10 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivati dal comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
96.18. Racchella, Cavandoli.

  Al comma 3, sostituire le parole: e di 150 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: e di 180 milioni di euro per l'anno 2021;.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.
*96.15. Piccoli Nardelli, Fusacchia, Vacca, Casa, Toccafondi, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Nitti, Lattanzio, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente.
*96.93. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.
*96.4. La VII Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;

   b) il comma 4 è soppresso.

Pag. 253

  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.
96.81. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio, nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica e-learning.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 799 milioni di euro.
96.54. Testamento, Cimino, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Tuzi, Manzo, Zanichelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Per le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, anche al fine di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e risonanza internazionale in ambito artistico, culturale e sociale, sono stanziati 800.000 euro per il 2021, 1,2 milioni di euro per il 2022, e 2 milioni di euro per il 2023 a beneficio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni a cui le risorse sono destinate.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799,2 milioni per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 498,8 milioni di euro per il 2022, di 498 milioni di euro per il 2023, e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
96.3. Fusacchia, Tabacci, Soverini, Toccafondi.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è previsto un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fondazione di cui al periodo precedente è riconosciuto un contributo annuo pari a 300.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,9 milioni di euro per l'anno 2021 di 497,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 497,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
96.64. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche Pag. 254delle istituzioni AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di essi iscritti, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*96.65. Nitti, Lattanzio.
*96.57. Torto, Bella, Ilaria Fontana, Manzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili per la medesima finalità nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
96.6. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Prestipino, Ciampi, Orfini, Lattanzio, Pezzopane, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico)

  1. È istituito, in Como, il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico.
  2. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  3. Alla fondazione di cui al comma 2, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, possono partecipare il comune di Como, la provincia di Como, la regione Lombardia e altri soggetti pubblici e privati.
  4. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2021, quale contributo per le spese di funzionamento.

  Conseguentemente,:

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 1.000.000;
  2022: – 1.000.000;
  2023: – 1.000.000;

   alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

  2021: – 5.000.000.
96.025. Claudio Borghi.

Pag. 255

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività culturali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con una dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.017. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
96.07. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle abbazie benedettine d'Italia)

  1. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale, artistico e architettonico della cultura europea nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il fondo denominato «Fondo per la tutela e la valorizzazione delle abbazie benedettine d'Italia» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato per la realizzazione di progetti di valorizzazione della cultura europea e la progettazione e la realizzazione di opere necessarie alla manutenzione e alla valorizzazione Pag. 256 di restauri conservativi delle abazie benedettine italiane.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

   2022:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

   2023:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.
96.062. Silvestroni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Osservatorio patrimonio immateriale Unesco)

  1. In ragione dell'emergenza COVID-19 e delle relative misure restrittive adottate e per razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e valorizzazione è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'Unesco. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.043. Paolo Russo.

ART. 97.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo per il teatro)

  1. In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Fondo Palcoscenico virtuale», per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in live streaming, attraverso piattaforme digitali.
  2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i criteri di selezione per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
97.09. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici a seguito delle misure restrittive per il contenimento della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le Pag. 257modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
97.03. Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

ART. 98.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 98.

  1. Al fine di riacquisire edifici ceduti a INAIL a causa di transitorie esigenze di bilancio e per promuovere attività commerciali, artistiche, sportive, culturali, fieristiche nel nuovo centro congressi, con particolare riferimento allo studio e alla valorizzazione dell'architettura razionalista in Italia e nel mondo, per l'anno 2021 è concesso un contributo straordinario in favore della società EUR Spa.
98.3. Rampelli.

ART. 99.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di agevolare la trasmissione e la condivisione in live-streaming e on-demand di concerti, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'implementazione dei sistemi di web-tv, per la regia video e per l'ammodernamento delle tecnologie utili alla trasmissione in streaming. Le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma sono stabilite con successivo decreto.
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
99.1. Nitti, Lattanzio.

ART. 100.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini comunali e regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata «IO», integrata da PagoPa Spa. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Pag. 258 legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis, del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA Spa.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.
100.32. La X Commissione.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto uno specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.
  3-ter. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca prevista al comma 3-bis, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed alla presente legge per l'anno 2021.
  3-quater. Per la validità del beneficio fiscale di cui al comma 3-bis, le parti dovranno altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma 3-ter. Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate non fossero aperti al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria le parti, qualora non fossero abilitate alla registrazione telematica, potranno comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all'Agenzia delle entrate, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell'accordo stesso in formato PDF riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento. Le parti, al solo fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca così determinata, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo attestandone per iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed alla presente legge.
  3-quinquies. Entro il 31 marzo 2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello sviluppo economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia, firmatarie dell'accordo nazionale di attuazione della legge n. 431 del 1998 sottoscritto presso il Ministero delle Pag. 259infrastrutture e dei trasporti il 25 ottobre 2016, e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e della presente legge, il modello-tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 3-bis, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale. Con l'approvazione del Protocollo nazionale di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico provvede a predisporre ed approvare l'Elenco nazionale delle associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e al rilascio delle attestazioni bilaterali in conformità alla presente legge. Il regime fiscale introdotto dalla presente legge è applicabile limitatamente al periodo d'imposta 1° gennaio 2021-31 dicembre 2022, salvo possibili proroghe, adottabili anche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater, pari a 156,5 milioni di euro per il 2021, a 98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 114,5 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
100.5. Nardi, De Maria, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Zan, Pezzopane.

  Aggiungere, in fine il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 209.
100.23. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Fogliani.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se Pag. 260superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.036. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
*100.023. Mor, Del Barba, Marco Di Maio.
*100.010. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*100.016. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
*100.09. Sani, Verini.
*100.046. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Credito di imposta per innovazione culturale e turistica)

  1. Per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi culturali e turistici da parte di imprese e reti di imprese in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.
  2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Sono considerati ammissibili al credito d'imposta, gli investimenti che rispettino i seguenti requisiti:

   a) abbiano ad oggetto lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, culturali o Pag. 261turistici, finalizzati alla valorizzazione della cultura italiana, del patrimonio culturale e paesaggistico italiano;

   b) siano destinati alla valorizzazione di territori, aree, quartieri o beni ricadenti o situati in uno o più comuni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ovvero in aree urbane degradate individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) siano in attuazione di progetti elaborati in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.

  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di cui al comma 3.
  5. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese, nel limite massimo di 20.000 euro.
  6. Il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2021, 475 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
100.098. Scerra, Manzo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: «impianti a fune» aggiungere le seguenti: «nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci».
  3. All'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il comma 3, è sostituito dal seguente:

   «3. L'erogazione avviene in un'unica tranche annuale sulla base criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni e a condizione che le singole regioni intervengano con un contributo almeno pari a quello stabilito da detta ripartizione.».

  4. I termini di cui all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi agli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico, sono ulteriormente prorogati di 6 mesi.
  5. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da Pag. 262tratti scoscesi e in ogni caso idonei a garantire la sicurezza degli sciatori, ancorché ancorate al suolo tramite apposite installazioni, rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 750 milioni e: 450 milioni.
100.075. Ripani, Sandra Savino, Mugnai, Bergamini, Porchietto, Bond, Giacometto, Barelli, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:

   a) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

   b) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1° marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

  2. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

   a) nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera a) del comma 1;

   b) nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera b) del comma 2.

  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.
  4. Le imprese interessate di cui ai commi 1 e 2 presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 207.
100.028. Lucaselli, Zucconi, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Riduzione temporanea IVA per prestazioni alberghiere)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 Pag. 263sulle imprese del settore turistico alberghiero, per gli anni 2021 e 2022, è disposta una riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riferita alle prestazioni alberghiere.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
100.019. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Claudio Borghi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Promozione turistica del territorio per il tramite di manifestazioni sportive)

  1. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e Bolzano, per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.
  2. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.».

   Conseguente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000.
*100.094. Pella, Rosso, Sozzani, Zangrillo.
*100.073. Pella, Rosso, Sozzani, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

  1. Anche al fine di sostenere il mercato immobiliare, dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
  2. I compensi comunque denominati pagati da entrambi i contraenti a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliare di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da adibire ad abitazione principale o quale seconda casa, sono detraibili al 100 per cento.
  3. I trasferimenti di proprietà in dipendenza dell'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale o seconda casa, è escluso dal pagamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 Pag. 264milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 500 milioni e: 200 milioni.
100.085. Rosso, Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo di Garanzia prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».
100.087. Mazzetti, Paolo Russo, Labriola, Ruffino, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure per il settore dell'intrattenimento e del wedding)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è determinato applicando la percentuale prevista dal comma 5 del medesimo articolo alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 500 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
*100.022. Mor, Del Barba.
*100.069. D'Attis.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Stabilizzazione della cedolare secca su immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.
100.080. Mazzetti, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta affitti)

  1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo Pag. 265 e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'ottanta per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale che va da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.
100.051. Martinciglio, Manzo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione IMU 2021 e contestuale riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora nel 2020 il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.
  2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2021 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
  3. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario nel 2020 abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

   b) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato ai sensi dell'articolo 209.
100.064. Fascina, Gelmini, Vito.

Pag. 266

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno agli agenti di commercio del turismo)

  1. Al fine di sostenere, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, gli agenti di commercio del settore del turismo che abbiano un contratto di mandato con tour operator alberghiero, compagnie aeree, GSA, DMC, compagnie di navigazione, compagnie ferroviarie, forniture alberghiere, enti del turismo, operatori congressuali o network turistici è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli agenti di commercio di cui al presente comma, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in considerazione della crisi delle attività professionali e imprenditoriali legate al turismo e dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, viene individuato un codice ATECO specifico per gli agenti di commercio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 775 milioni di euro.
100.054. Perconti, Masi, Manzo.

ART. 101.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di cinque giornalisti e due poligrafici».

  1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
101.50. Siracusano, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-quater, aggiungere il seguente:

  1-quinquies. Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, è attribuito un contributo nell'anno 2021, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento del valore complessivo degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 500.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
101.32. Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Rizzo, Scerra, Grillo, Pignatone, Martinciglio, Manzo.

Pag. 267

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 776 milioni di euro per l'anno 2021, di 476 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
101.6. La VII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili Pag. 268 di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101.16. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*101.17. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
*101.21. Mollicone, Butti, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*101.47. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mollicone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
101.38. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Mollicone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
*101.7. Sensi.
*101.10. Lattanzio.
*101.45. Fornaro, Pastorino.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, Pag. 269 dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2021»;

   b) il comma 6 è sostituito con il seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2020 e di 180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
101.017. Barelli, Marin, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure per il sostegno dell'editoria)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 800 milioni per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
101.011. Mollicone, Butti, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Bonus TV 4.0)

  1. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a decorrere dall'annualità 2021 il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, così come modificato dal presente articolo. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 1039, così come modificato dal presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare la seguente variazione:

  2021: – 100.000.000;
101.014. Luciano Cantone, Scagliusi, Termini, Barbuto, Serritella, Grippa, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Pag. 270 Ficara, Marino, Raffa, Spessotto, Manzo.

ART. 102.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico-ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

  2021: – 2.000.000.
102.19. La X Commissione.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

  2021: – 2.000.000.
102.11. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  All'articolo 102, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le imprese turistico-ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.»

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 796 milioni di euro per l'anno 2021, 496 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
102.16. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Contributo straordinario emittenti locali)

  1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e l'economia determinati dall'epidemia di COVID-19 e consentire alle emittenti televisive e radiofoniche locali di continuare a svolgere un servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione a beneficio dei cittadini, è erogato un contributo straordinario d'importo complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo è erogato alle emittenti radiofoniche e televisive locali con concessione governativa in possesso di testata giornalistica, proporzionalmente al numero di impianti inseriti nel catasto pubblico dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM), e non presenti nella graduatoria approvata dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Il Pag. 271contributo non può comunque eccedere il tetto di 20.000 euro.
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
102.03. Ermellino.

ART. 105.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e, infine, a scopo statistico, i criteri di comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contributo ai gestori dell'Identità Digitale;

   ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
105.4. Buratti, Mancini.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Kit digitalizzazione)

  1. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale, in via sperimentale ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), per il tramite di Poste Italiane o di altri identity provider abilitati, è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato di connettività. Il telefono mobile è dotato dell'applicazione «io» e di abbonamento che consenta la consultazione on-line di due organi di stampa.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 400 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione Pag. 272 di 400 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.
  3. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni.
105.020. Gelmini, Bergamini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 106.

  Sopprimerlo.
*106.1. Costa, Angiola, Magi, Frate.
*106.4. Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni;

   2. sopprimere le parole: , coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Per le finalità di cui al comma 1, in coerenza con l'obiettivo di definire una visione nazionale unitaria costruita dal basso sul futuro dell'Unione europea, è istituita presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia coordinata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con una delegazione parlamentare appositamente costituita tra i componenti delle commissioni parlamentari competenti con determinazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
106.7. Battelli, Galizia, Scerra, Ianaro, Penna, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Vignaroli, Leda Volpi, Manzo.

ART. 108.

  Sopprimerlo.
*108.1. Lepri, Gribaudo, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Enrico Borghi, Braga, Bruno Bossio, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Dal Moro, De Menech, Di Giorgi, Fragomeli, Frailis, Incerti, Lorenzin, Madia, Martina, Mura, Navarra, Pezzopane, Pini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Rossi, Rotta, Serracchiani, Siani, Soverini, Topo, Verini, Viscomi, Lattanzio.
*108.2. Gadda, Toccafondi, Del Barba, Paita, Marco Di Maio.
*108.12. Ziello, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
*108.14. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
*108.16. Muroni, Fornaro, Palazzotto, Pastorino, Fratoianni, Lattanzio.

Pag. 273

*108.23. Palmieri, Gelmini, Bond.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: rese da associazioni inserire le seguenti: e società.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: nonché da associazioni inserire le seguenti: e società sportive dilettantistiche;

   al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; i proventi relativi alle citate prestazioni non rilevano nel computo dell'ammontare di quelli indicati all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge medesima 16 dicembre 1991, n. 398;

   all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e: 500 rispettivamente con le parole: 790 e: 490.
108.18. Barelli, Mollicone.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    6) le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2022.
*108.3. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
*108.19. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

ART. 109.

  Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.
(Incentivazione per la razionalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1, dal comma 100 al comma 118, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati, con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri per l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della citata legge n. 124 del 2017, anche fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, nonché per favorire l'adeguamento tecnologico degli impianti, ovvero la loro riconversione al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e per incentivare l'offerta integrata di prodotti energetici per autotrazione a contenuto impatto ambientale, nonché per la nomina di una Commissione consultiva, presieduta dallo stesso Ministro dello sviluppo economico, composta da non più di 10 esperti, di cui 2 indicati dal Ministro dello sviluppo economico, 2 indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 indicati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1 indicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 1 indicato tra i rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative nel settore della distribuzione dei prodotti energetici, 1 indicato dalle associazioni per la tutela dei consumatori e 1 indicato dalle associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con il compito di analizzare lo stato di attuazione della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti e gli effetti derivanti per il mercato e la concorrenza.
  2. Ai fini dell'adeguamento degli impianti della rete di distribuzione carburanti ai criteri di accessibilità e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, è istituito un Fondo denominato «Fondo per l'accessibilità della Rete Carburanti» presso il Ministero dello sviluppo economico con Pag. 274un importo iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per la concessione di contributi, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, per l'adeguamento degli impianti giudicati compatibili, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai criteri di accessibilità e per il finanziamento di programmi di formazione del personale addetto nei punti vendita e distribuzione dei carburanti, finalizzati all'assistenza delle persone con disabilità nell'erogazione dei servizi.
  3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 102, le parole: «in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale e per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;

   b) al comma 112, alinea, dopo le parole: «sicurezza della circolazione stradale» sono aggiunte le seguenti: «e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici,»;

   c) al comma 112, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) impianti che non rispettano le previsioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.».

   d) al comma 113, alinea, dopo le parole: «in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale» sono aggiunte le seguenti: «e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici,»;

   e) al comma 113, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) impianti che non rispettano le previsioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.».

  5. All'onere derivante dal comma 2, stabilito in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 209.
109.04. De Toma, Rachele Silvestri, Zennaro.

ART. 113.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Conservazione dei fondi destinati al potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 426, è aggiunto il seguente:

   «426-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 426, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, sono conservate quali residui di stanziamento, per essere utilizzate nell'esercizio successivo.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per il 2021.
113.01. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Pag. 275Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Adeguamento tariffe CTU)

  1. Al fine di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, e dagli articoli da 49 a 57 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'apposito capitolo, sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui alle predette disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, iscritto nel programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» della missione 1 «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno finanziario 2021 e per gli anni successivi.
  2. Fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli importi aggiornati con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 sono adeguati secondo i criteri dell'articolo 54 del predetto testo unico, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: euro 750.000.000 e le parole: 500 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: euro 450.000.000.
113.04. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Manzo.

ART. 114.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Fondo Contributo italiano alla risposta globale alla pandemia COVID-19)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta globale all'emergenza COVID-19 in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*114.02. La III Commissione.
*114.015. Quartapelle Procopio, Boldrini, Fassino, La Marca, Schirò, Andrea Romano, Muroni.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Cooperazione allo sviluppo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 Pag. 276agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.»;

   b) il comma 768 è abrogato.
**114.01. La III Commissione.
**114.016. Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Andrea Romano, Schirò, La Marca, Muroni.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne pace e sicurezza)

  1. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799 milioni di euro per l'anno 2021, di 499 milioni per l'anno 2022, di 499 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*114.06. Quartapelle Procopio, Gribaudo, Boldrini, Fusacchia, Fassino, La Marca, Schirò, Carnevali, Bruno Bossio, Andrea Romano, Frate, De Lorenzo, Gagnarli, Pezzopane, Martinciglio, Cancelleri, Cenni, Bonomo, Ascari, Muroni, Giordano, Elisa Tripodi, Casa, Bologna, Sarli, Lattanzio, Ehm, Suriano.
*114.08. La III Commissione.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Agenda 2030 Cooperazione allo sviluppo)

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda ONU 2030 e del rafforzamento dell'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 30 milioni per l'anno 2021, di euro 50 milioni per l'anno 2022 e di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
114.010. Ehm, Suriano, Manzo.

ART. 115.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

  1. Al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites, sono destinati 12 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre Pag. 2772003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono definite le modalità attuative di utilizzo dello stanziamento di cui al primo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
115.05. La III Commissione.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

  1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni.
*115.06. La III Commissione.
*115.01. Quartapelle Procopio, Fassino, La Marca, Schirò, Andrea Romano.
*115.017. Suriano, Manzo.
*115.025. Borghese, Tasso, Cecconi.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Potenziamento dei servizi consolari)

  1. Per potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.
**115.08. La III Commissione.
**115.03. Quartapelle Procopio, La Marca, Fassino, Andrea Romano, Schirò.
**115.016. Suriano, Manzo.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Misure per Comites e CGIE per l'informazione istituzionale verso le Comunità italiane all'estero e la promozione del «turismo delle origini»)

  1. Al fine di garantire una adeguata informazione istituzionale verso i cittadini italiani residenti all'estero, il censimento delle associazioni italiane all'estero e la promozione del «turismo delle radici», sono destinati 500 mila euro ai Comites e 500 mila euro al CGIE per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*115.04. La III Commissione.
*115.027. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:

Art. 115-bis.
(Istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero)

  1. È istituito il Portale unico per gli italiani all'estero. Il Portale, rivolto agli italiani che intendano trasferire la loro residenza all'estero, a coloro che risultino già residenti all'estero e ai connazionali rimpatriati, contiene tutte le informazioni a loro utili, compresi gli aggiornamenti in Pag. 278tema di agevolazioni, votazioni e modifiche della normativa di riferimento. Per la creazione e la tenuta del Portale di cui al presente comma, è autorizzata, a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 799,7 milioni per l'anno 2021 e di euro 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.
115.09. La III Commissione.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Expo Dubai)

  1. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «2,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 milioni per l'anno 2021»;

   b) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «Alle attività all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro, designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di Presidente, e un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 793,8 milioni.
115.019. Di Stasio, Suriano, Manzo.

ART. 119.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

   a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

   b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese Pag. 279esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

   2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione entro il 30 giugno 2021 delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.».
*119.24. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*119.33. De Girolamo, Luciano Cantone, Scagliusi, Ficara, Barbuto, Carinelli, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.
*119.27. Nobili, Paita, Gadda, Marco Di Maio.
*119.6. Zennaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «53 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «nonché 40 milioni di euro per l'anno 2021».

   b) al comma 2 dopo le parole: 50 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2020 e 40 milioni di euro per l'anno 2021 e sostituire le parole: 1° gennaio 2018 con le seguenti: 1° gennaio 2016;

  Conseguentemente, alla Tabella B di cui al comma 1 dell'articolo 208, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le seguenti variazioni:

   2021: –40.000.000.
119.23. Gariglio, Cantini, Del Basso De Caro, Pizzetti, Bruno Bossio, Andrea Romano, Prestipino, Ficara, Luciano Cantone, Scagliusi, De Lorenzis, Marino, Grippa, Barbuto, Termini, Serritella, De Girolamo, Raffa.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.740 milioni di euro per l'anno 2021.
*119.49. D'Attis.
*119.21. Topo, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto Pag. 280legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 40.000.000.
119.39. Rixi, Tateo, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere i seguenti:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

    1) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato almeno 10 anni prima alla data del 1° gennaio 2021, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  2.000

  21-60

  2.000

  61-135

  1.500

    2) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per Km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  1.000

  21-60

  1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/Km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/Km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui al comma 1 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Pag. 281è rifinanziato di 324 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   1. euro 40 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;

   2. euro 284 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 324 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.

Art. 119-ter.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e autoveicoli speciali di categoria M1)

  1. A chi acquista in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

  0-1,999 ton

  Con rottamazione

  4.000

  2.000

  1.200

  Senza rottamazione

  3.200

  1.200

  800

  2-3,299 ton

  Con rottamazione

  5.600

  2.800

  2.000

  Senza rottamazione

  4.800

  2.000

  1.200

  3,3-3,5 ton

  Con rottamazione

  8.000

  4.400

  3.200

  Senza rottamazione

  6.400

  2.800

  2.000

  2. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli esclusivamente elettrici sono riservati 20 milioni euro nel 2021. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli ibridi o ad alimentazione alternativa sono riservati 20 milioni euro nel 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.

Art. 119-quater.
(Detraibilità green per le autovetture aziendali)

  1. Al fine di allineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di autoveicoli a quello dei principali Paesi europei e valorizzare le motorizzazioni a basso impatto ambientale, in via sperimentale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 Pag. 282dicembre 2021 si applica la seguente disposizione:

   a) la detrazione per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 19-bis.1. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è innalzata all'80 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 21 e 60 grammi per chilometro e al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica da 0 a 20 grammi per chilometro.

  2. La detrazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 85 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
119.029. Benamati, Nardi, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

    1) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  2.000

  21-60

  2.000

  61-110

  1.750

  111-135

  1.500

    2) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per Km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  1.000

  21-60

  1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/Km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61-110 e tra 111-135 g/Km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, Pag. 2831036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 345 milioni di euro fino al 30 giugno 2021, quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 38 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/Km CO2 e 21-60 g/Km CO2;

   b) euro 141 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-110 g/Km CO2;

   c) euro 167 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 111-135 g/km CO2.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 345 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119.013. Moretto, Mor, Ferri, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:

   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/km

Contributo (euro)

  0-20

  2.000

  21-60

  2.000

  61-135

  1.500

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/km

Contributo (euro)

  0-20

  1.000

  21-60

  1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Pag. 284
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;

   b) euro 345 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

  6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 420 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
119.010. Guidesi, Tombolato, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Murelli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:

   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/km

Contributo (euro)

  0-20

  2.000

  21-60

  2.000

  61-135

  1.500

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/km

Contributo (euro)

  0-20

  1.000

  21-60

  1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, Pag. 2851036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;

   b) euro 345 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

  6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 420 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
119.031. Porchietto, Gelmini, Barelli, Squeri, Polidori, Baldini.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e autoveicoli speciali di categoria M1)

  1. A chi acquista in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, e li immatricola entro il 30 giugno 2022, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

  0-1,999 ton

  Con rottamazione

  5.000

  2.500

  1.500

  Senza rottamazione

  4.000

  1.500

  1.000

  2-3,299 ton

  Con rottamazione

  7.000

  3.500

  2.500

  Senza rottamazione

  6.000

  2.500

  1.500

  3,3-3,5 ton

  Con rottamazione

  10.000

  5.500

  4.000

  Senza rottamazione

  8.000

  3.500

  2.500

  2. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli esclusivamente elettrici sono riservati 20 milioni euro.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la procedura di concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Pag. 286
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
119.011. Guidesi, Molinari, Tombolato, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Murelli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Fondo mobilità dinamica)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per la mobilità dinamica», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento della gestione integrata, il potenziamento dei servizi di mobilità e la facilitazione degli spostamenti urbani in tutto il Paese. Le modalità di accesso al fondo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a:

   a) interventi per sostenere la realizzazione di piattaforme di coordinamento e scambio dei sistemi di mobilità, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese del settore, con particolare attenzione ai settori che utilizzano sistemi software di alta tecnologia;

   b) programmi e iniziative per la sperimentazione di modelli di mobilità dinamica tra la popolazione giovanile.

  3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), possono consistere in contributi a fondo perduto per avviare imprese di sviluppo e consolidamento dei sistemi di mobilità dinamica urbana, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da persone di qualsiasi età con comprovata esperienza nel settore dell'integrazione, il potenziamento e l'evoluzione tecnologica di una serie di comparti di mobilità.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000.
119.026. Grippa, De Lorenzis, Scagliusi, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 119, inserire il seguente:

Art. 119-bis.
(Nuove norme per lo sviluppo della ciclo-mobilità)

  1. In attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 2, per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai comuni 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dalle risorse di cui al «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia», di cui all'articolo 184 della presente Legge.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si Pag. 287provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
119.025. Nobili, Paita, Gadda, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa)

  1. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia, improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
119.034. Bordonali, Bazoli, Gelmini, Donina, Eva Lorenzoni, Formentini, Colucci, Berlinghieri.

ART. 120.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

    0a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2020 e 2021»;

    0b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'indennizzo è, altresì, riconosciuto, nel limite complessivo di euro 15 milioni, per l'anno 2021 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle medesime società nel 2021 rispetto al 2019»;

    0c) al comma 7,sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni per l'anno 2021»;

     2) e alla lettera a) dopo le parole: «6 milioni» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021»;

     3) alla lettera b) dopo le parole: «24 milioni» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2020 e 15 milioni per l'anno 2021».

  2. al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 10-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «10-sexies. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, per l'anno 2021, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

  3. all'onere derivante dall'attuazione dei punti 1 e 2, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si fa fronte con il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
120.5. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 6 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2021: – 6.000.000.
120.4. Navarra.

Pag. 288

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 7, alinea, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»;

   0b) al comma 7, lettera a), le parole: «26 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46 milioni»;

   2. sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. In considerazione dei danni subìti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l'efficienza e del comparto crocieristico dei terminal portuali e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri movimentati imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.;

   3. dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.;

   4. dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del COVID-19, sull'equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei lavori supplementari necessari per la continuità dell'esercizio dell'infrastruttura e del servizio, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi a norma dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell'epidemia da COVID-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l'efficienza del sistema, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5 per cento rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo del precedente biennio. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata. A tale scopo il fondo di cui all'articolo 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera a) del medesimo comma 7.

Pag. 289

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 694 milioni.
120.16. Rixi, Molinari, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Piastra.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti e favorire l'utilizzo di energia elettrica prodotta a terra da parte delle navi in stazionamento nei porti così come previsto dalla direttiva europea 2012/33/UE, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione nei porti di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine per le navi adibite alla navigazione marittima.
  7-ter. I criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 7-bis sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
120.13. Raffa, Scagliusi, Luciano Cantone, Ficara, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   7-bis. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009,»;

   b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
120.3. Bordo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 per interventi finalizzati al miglioramento della mobilità dei passeggeri, localizzati nei porti di Reggio Calabria e Messina. È altresì autorizzata la ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 per l'integrazione tariffaria dei servizi di continuità territoriale marittima passeggeri e dei servizi di trasporto pubblico locale.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 6.000.000;
   2022: – 6.000.000;
   2023: – 6.000.000.
120.21. Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi e estensione della definizione agevolata)

  1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, Pag. 290 dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500. Tale importo è ridotto della metà per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

   b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. La domanda di definizione agevolata di cui al comma 7 si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente disposizione non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
120.07. Buratti.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Modifica soglia minima canoni demaniali marittimi)

  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con qualunque finalità» e: «, comunque,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500.».
120.011. Pastorino, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Potenziamento dell'attività dei porti industriali e turistici della Sardegna)

  1. Al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficaci le caratteristiche ubicazionali e tecnico funzionali e di attrattività turistica dei porti industriali e turistici della regione Sardegna, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2022:

   a) è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per il finanziamento di opere per la realizzazione di canali navigabili con profondità non superiore agli undici metri finalizzati ad aumentare la zona di territorio accessibile alle navi per il carico e lo scarico delle merci;

   b) è, altresì, autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il finanziamento di Pag. 291opere di edilizia marittima finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di attracco e di terminal crociere di superficie non superiore a 1.000 metri quadri, nei porti industriali della Sardegna.

  2. Alle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo possono accedere i progetti elaborati dai Consorzi Industriali che gestiscono tali aree e che siano cantierabili alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 18.000.000;
   2022: – 18.000.000;
   2023: – 18.000.000.
120.015. Scanu, Cadeddu, Manzo.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.

  1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, dopo le parole: «2019» sono aggiunte le seguenti: «, le quali procedono a rendicontare entro il 31 gennaio 2021 gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 per l'anno 2020. L'indennizzo è, altresì, riconosciuto, nel limite complessivo di euro 5 milioni, per l'anno 2021 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle medesime società nel 2021. Le stesse procedono a rendicontare entro il 31 gennaio 2022 gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 per l'anno 2021»;

   b) al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e 5 milioni per l'anno 2021»;

   c) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «24 milioni» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021»;

   d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Per l'anno 2021 nessun contributo di funzionamento può esser richiesto dall'Autorità di regolazione dei trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi comprese le stazioni marittime passeggeri».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
120.017. Ficara, Luciano Cantone, Scagliusi, Termini, De Lorenzis, Marino, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Grippa, Raffa, Serritella, Spessotto, Manzo.

ART. 121.

  Al comma 1, dopo le parole le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, inserire le seguenti: gli operatori di manovra ferroviaria, le imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri,.
*121.8. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.
*121.5. Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 121, inserire il seguente:

Art. 121-bis.
(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture Pag. 292 e dei trasporti sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso e i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l'anno solare.
  2. Il contributo di cui al comma 1, è attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata almeno di un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
121.05. Serritella, Buompane, Ficara, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Spessotto, Termini, Manzo.

ART. 123.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

   6-bis. Le risorse previste dall'articolo 5, comma 1, lettera o), del contratto di servizio media e lunga percorrenza 2017-2026, per gli anni antecedenti al 2020, nonché gli importi derivanti dalla applicazione di penali o decurtazioni applicate al contratto, sono destinate alla copertura di agevolazioni tariffarie per i collegamenti effettuati sulle direttrici Sicilia/Milano e Sicilia/Roma, aventi origine o destinazione nelle regioni Sicilia e Calabria. Le modalità per l'applicazione delle predette agevolazioni in considerazione delle risorse disponibili saranno definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   6-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: «i contratti di programma,» sono inserite le seguenti: «i contratti di servizio,».
   6-quater. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.
123.9. Ficara, Papiro, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per ciascuno dal 2023 al 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

   a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

   b) conversione delle reti ferroviarie in metropolitane leggere;

   c) sviluppo delle reti ferroviarie.

  6-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma Pag. 2936-bis è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  6-quater. All'onere per l'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*123.7. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*123.11. Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
*123.3. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)» e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
  2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Pag. 294Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
**123.01. La IX Commissione.
**123.03. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.
**123.06. Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**123.015. Scagliusi, Ficara, Luciano Cantone, Marino, Grippa, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Interventi per l'immediata operatività di ANSFISA)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente:

   «4-sexies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e 4-quater, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, dei seguenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

   i) Divisione competente per la vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione ed Uffici ispettivi territoriali della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;

   ii) Divisione competente per le funzioni ispettive e quale Organo competente ai sensi del D.lgs. 35/2011 della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

   iii) Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi. Con decreto del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verranno puntualmente identificate le competenze trasferite e quelle residuali che permarranno in capo alle direzioni ministeriali interessate. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di pertinenza degli uffici sopra elencati. Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici Pag. 295 a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza».

   b) al comma 7, le parole: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono soppresse;

   c) al comma 10, le parole: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia» sono sostituite con le parole: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione»;

   d) al comma 12, dopo le parole: «15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale» sono inserite le seguenti: «, di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   e) al comma 14 le parole: «nella misura massima di 61 unità» sono sostituite dalle parole: «nella misura massima di 72 unità»; le parole: «equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro» sono sostituite con le parole: «di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   f) al comma 15, le parole: «2019» e «2020» sono sostituite, rispettivamente, con le parole: «2021» e «2022».

  2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.
  3. Agli oneri, derivanti dall'ampliamento di organico di cui al comma 1, lettera a), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*123.07. Mantovani.
*123.012. Ficara, Manzo.

ART. 124.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Fondo per l'acquisto carburanti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo per l'acquisto carburanti», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare alla regione Friuli-Venezia Giulia, a titolo di ristoro per la concessione di contributi ai privati cittadini residenti nel territorio regionale, per l'acquisto dei carburanti per autotrazione per la mobilità su strada.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
124.01. Gava, Bubisutti, Moschioni, Panizzut, Sandra Savino, Pettarin, Novelli, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Disposizioni di salvaguardia e trasporto lagunare)

  1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata la spesa complessiva di 160 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 140 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse così individuate sono destinate, per l'importo di 128 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022 e di 112 milioni di euro per l'anno 2023, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante Pag. 296quota, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 28 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata a tutti i comuni rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con deliberazione del Comitato stesso.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e in 140 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
124.06. Moretto, Mor, Ferri, Del Barba, Marco Di Maio.

ART. 125.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 premettere il seguente:

  01. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire ai cittadini con disabilità della regione Sardegna il diritto alla mobilità, all'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «per Palermo e Catania» sono aggiunte le seguenti: «, o per la Sardegna,» e all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Regione siciliana» aggiungere le seguenti: «e della regione Sardegna».

   b) al comma 1, dopo le parole: aerei da e per la Sicilia aggiungere le seguenti: e da e per la Sardegna e dopo le parole: acquistato da e per Palermo e Catania aggiungere le seguenti: o da e per la Sardegna.

   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto alla mobilità personale, anche assistita, dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per l'accompagnatore.
*125.2. De Toma, Rachele Silvestri, Zennaro.
*125.5. Vallascas, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 150 milioni.

   b) al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) alla lettera c) la parola: «dipendenti» è soppressa e le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 50.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 650 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
125.10. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Reggio Calabria e Messina è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 4.000.000;

   2022: – 4.000.000;

   2023: – 4.000.000.
125.11. Cannizzaro, Barbuto.

Pag. 297

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per voli in partenza e arrivo da aeroporti della Calabria, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;

   2022: – 5.000.000.
125.12. Cannizzaro, Barbuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro il 30 giugno 2021 in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto determina, avvalendosi di studi ed analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla Regione, i costi scaturenti dalla condizione di insularità sulla base dei quali va rideterminato il contributo di cui al precedente comma ed ai fini di quanto previsto dall'articolo 150.
125.8. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Misure di ristoro per gli aeroporti minori)

  1. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento della pandemia adottate dallo Stato e dalle regioni, agli operatori titolari di concessioni per la gestione di aeroporti con un volume di traffico annuo di passeggeri inferiore ad un milione di unità, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che presentano un piano di investimenti ulteriori per il miglioramento della rete aeroportuale rispetto a quelli previsti dai rispettivi master plan, è riconosciuto un contributo proporzionale all'investimento da realizzarsi nell'infrastruttura aeroportuale.
  2. Il piano di investimenti presentato dagli operatori di cui al comma 1 indica l'ammontare delle risorse previste per gli investimenti, il contributo richiesto, comunque non oltre il 55 per cento dell'intero ammontare, nonché la tempistica di restituzione dello stesso finanziamento.
  3. Il contributo di cui al comma 1 assume la forma delle obbligazioni convertibili cedibili dal gestore al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso di mancata restituzione entro i termini previsti dal piano di cui al comma 2, lo Stato subentra nella proprietà di quote azionarie di valore pari al contributo erogato.
  4. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo e la copertura dei relativi oneri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e i criteri di accesso al Fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.
125.06. Scagliusi, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Crotone)

  1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa Pag. 298in sicurezza dell'aeroporto di Crotone, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
125.04. Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Torromino.

ART. 126.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Al fine di rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità e per favorire la mobilità personale delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, mediante l'utilizzo di veicoli elettrici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa agevolata per la fornitura dell'energia elettrica destinata ai veicoli posseduti dalle medesime persone con disabilità, applicabile ai punti di prelievo in ambito privato e pubblico. L'agevolazione tariffaria di cui al precedente periodo è concessa nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro all'anno a decorrere dall'anno 2024.
  01-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 01, all'articolo 1, comma 1036 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
  01-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  01-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  01-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 01 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e a decorrere dall'anno 2024, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
  01-sexies. Alle minori entrate derivanti dai commi 01-ter e 01-quater, valutate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente Misure per la promozione della mobilità delle persone con disabilità e per la mobilità sostenibile.
*126.7. De Toma, Rachele Silvestri, Zennaro.

Pag. 299

*126.25. Vallascas, Manzo.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Alle persone fisiche che tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 4 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento del costo sostenuto, comprensivo dell'IVA non deducibile e degli oneri fiscali connessi agli adempimenti pubblicitari, da suddividere in tre quote annuali costanti e di pari importo.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge.
126.2. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Sopprimere i commi da 2 a 5.
126.12. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli

  Al comma 2 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 70 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 149, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico delle zone alluvionate della regione Piemonte, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza 9 novembre 2020.
126.9. Enrico Borghi, Gribaudo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;

   b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 765 milioni.
126.27. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Cavandoli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di Pag. 300formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contribuito di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.».
126.26. Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan, Garavaglia, Comaroli, Cavandoli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in cui entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.
126.17. Chiazzese, Vianello, Ruggiero, Cimino, Cancelleri, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Scanu, Masi, Marzana, Sut, Nappi, Zanichelli, Manzo, Papiro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   5-bis. All'articolo 53-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «con emissioni di CO2 uguali o minori a 50 g/km».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
126.21. Chiazzese, Luciano Cantone, Scagliusi, Barbuto, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa,Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare Pag. 301 la logistica in ambito urbano, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma. Al fine di incentivare l'uso delle cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
126.20. Ficara, Luciano Cantone, Scagliusi, Marino, Grippa, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dei relativi rimorchi e semirimorchi,».
*126.6. La IX Commissione.
*126.8. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)

  1. Entro il 1° luglio 2021, in base a tabelle elaborate dell'Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie mediamente adottate, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionali alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.
  2. Dal 1° gennaio 2022 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell'ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all'anno per 5 anni.
  3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.
126.03. Magi, Muroni, Costa, Angiola, Frate.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la mobilità sostenibile di Roma Capitale)

  1. Per il completamento della linea C della metropolitana di Roma e per il prolungamento Pag. 302 della stessa fino al quadrante Nord-Ovest della Capitale, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e ogni altro onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022, 250 milioni per il 2023, 350 milioni per ciascun anno degli anni dal 2024 al 2026, 499 milioni per ciascun anno dal 2027 al 2029 incluso, 400 milioni per ciascun anno dal 2030 al 2032, 300 milioni per il 2033.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 250 milioni di euro per il 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 200 milioni di euro per l'anno 2033 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2034.
*126.017. De Lorenzis, Francesco Silvestri, Flati, Baldino, Tuzi, Daga, Vignaroli, Bella, Cubeddu, Nobili, Giachetti, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Prestipino, Madia, Mancini, Sensi, Manzo.
*126.026. Calabria, Brunetta, Baldelli, Barelli, Battilocchio, Giacomoni, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Spena.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Investimenti pubblici in materia di rete tramviaria)

  1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di finanziare ulteriormente gli investimenti pubblici nel campo della mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla rete tramviaria, le risorse di cui al capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», sono incrementate di 25 milioni di euro. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021.
**126.01. Gavino Manca, Buratti.
**126.05. Buratti.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per favorire la sostenibilità ambientale del trasporto di merci pericolose)

  1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO Pag. 3039001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.
  2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*126.08. Buratti.
*126.09. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
*126.029. Napoli.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Buono veicoli sicuri)

  1 Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.
  2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.
  3. Ai fini di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 4.000.000;
   2022: – 4.000.000;
   2023: – 4.000.000.
**126.02. La IX Commissione.
**126.04. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.

Pag. 304

**126.011. Bergamini, Maccanti, Rotelli, Rosso.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe Euro 4 o Euro 5, è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per il GPL ed euro 900 per il metano.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

   a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

   c) on decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

  5. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
126.032. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Pag. 305

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Incentivi per la conversione a gas di autoveicoli)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che, negli anni 2021, 2022 e 2023 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe «Euro 3» o «Euro 4» impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a 500 euro.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  3. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

   a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente norma, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2021 e 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
126.012. Caso, Buompane, Maraia, Manzo.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art 126-bis.
(Welfare mobilità per i dipendenti)

  1. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

   «d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente Pag. 306di importo non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021, 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
126.014. De Lorenzis, Luciano Cantone, Scagliusi, Termini, Serritella, Barbuto, Zanichelli, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Spessotto, Manzo.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Fondo per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno e per il finanziamento dei progetti di sperimentazione del trasporto ferroviario ad idrogeno)

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.
  2. Le risorse di cui al comma 1, per un importo fino a 10 milioni di euro per le annualità 2021, 2022 e 2023, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
  4. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
126.021. Donina, Rixi, Maccanti, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Vanessa Cattoi, Benvenuto.

ART. 127.

  Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2022.
127.2. Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 128.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

  1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2021, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
  2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si tiene conto della riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dei servizi offerti e dei minori costi di esercizio Pag. 307derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Nei danni sono altresì inclusi i costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19, mentre sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno, ovvero eventuali agevolazioni fiscali ottenute.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021.
128.03. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bianchi, Belotti, Valbusa, Comencini, Ribolla.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

  1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti nell'anno 2020 come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
  2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.
  3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo. Il criterio di ripartizione garantirà equa allocazione delle risorse agli aeroporti sotto il milione di passeggeri.
  4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:

   a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impegnati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

   b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

  5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2021.
128.04. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Pag. 308Caro, Quartapelle Procopio, Fragomeli, De Luca.

ART. 130.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di realizzare prioritariamente gli interventi indifferibili previsti relativi alla sicurezza di ponti e strade, la dotazione finanziaria del capitolo 7544 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e della finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 12 milioni di euro;
   2022: – 26 milioni di euro;
   2023: – 12 milioni di euro.
130.22. Varrica, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dell'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro per l'anno 2020 viene effettuato, mediante versamenti rateizzati, di importo pari a 75 milioni di euro annui, a partire dall'anno 2021 e fino all'anno 2024.»;

   b) al comma 4, le parole: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».
130.15. Rospi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni in materia di strade. Messa in sicurezza della SS 4 – Via Salaria)

  1. Sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire interventi urgenti e indispensabili per la messa in sicurezza della SS.4 Via Salaria, per i chilometri compresi fra il 56 e il 62.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
130.094. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Fondo per accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche)

  1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e di accelerare la realizzazione di infrastrutture ritenute strategiche, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 7.700 milioni per l'anno 2021, di 3.950 milioni per l'anno 2022 e di 1.850 milioni per l'anno 2023, finalizzato al finanziamento degli interventi infrastrutturali di cui allegato G annesso alla presente legge, secondo i fabbisogni finanziari ivi riportati risultanti Pag. 309alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri recati dalla presente disposizione, valutati complessivamente in 7.700 milioni per l'anno 2021, a 3.950 milioni per l'anno 2022 e a 1.850 milioni per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 2.800 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022 e a 900 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

   b) quanto a 3.750 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, primo periodo;

   c) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2021 e a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge;

   d) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato G
(articolo 130-bis)

INTERVENTO

FABBISOGNO
FINANZIARIO
(in milioni di euro)

  Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria base del Brennero

  659,00

  Linea AV/AC Milano-Verona

  554,00

  AV/AC Verona-Padova

  3.700,00

  Nodo AV Verona

  670,00

  Quadruplicamento Pavia-Milano-Rogoredo

  635,00

  Velocizzazione linea Milano-Genova

  56,00

  Itinerario AV/AC Palermo-Catania-Messina

  1.926,00

  Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto

  30,00

  Potenziamento Venezia-Trieste

  1.568,00

  Autostrada Salerno-Reggio Calabria – A2 «Autostrada del Mediterraneo»

  356,00

  GRA e A91 Roma-Fiumicino

  91,00

  Autostrade A24 e A25: adeguamento sismico viadotti, adeguamento gallerie e interventi adeguamento infrastruttura

  2.000,00

  Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Venezia

  55,00

  Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna

  44,00

  Firenze – Sistema tranviario fiorentino

  391,00

  Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze

  36,00

  Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Roma

  213,00

Pag. 310

  Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli

  12,00

  Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli

  74,00

  Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Reggio Calabria

  7,00

  Completamento Circumetnea

  275,00

  Linea ferroviaria Genova-Ventimiglia

  1.541,00

  Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese

  2.304,00

130.064. Rixi, Maccanti, Lucchini, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Misure per l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio)

   1. In considerazione dei danni subìti dalla società di gestione dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare i mancati introiti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media degli introiti registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.
   3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 3.750 milioni di euro per l'anno 2021.
130.060. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Adeguamento aeroporto di Lamezia Terme)

   1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
   2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
130.059. Furgiuele, Rixi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art- 130-bis.
(Disposizioni concernenti il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa di province e città metropolitane per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)

  1. Per far fronte alle necessità connesse alla realizzazione degli interventi del programma di manutenzione straordinaria delle strade provinciali finanziati nell'ambito del Pag. 311capitolo di spesa n. 7574 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del programma di messa in sicurezza dei ponti e viadotti di cui all'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le province e le città metropolitane, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2, possono assumere, nell'anno 2021, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno e rinnovabili nei limiti previsti dal combinato disposto degli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e 1, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, previa verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'andamento delle attività e del rispetto delle tempistiche previste, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell'ente, da impiegare nelle proprie strutture per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede con propri atti al riparto tra i medesimi soggetti delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite massimo del 2 per cento delle risorse complessivamente assegnate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2018, 19 marzo 2020, e 29 maggio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2021 ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e giacenti sulle relative contabilità speciali e sugli appositi fondi di bilancio autorizzati. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili a legislazione vigente e già stanziate sui propri bilanci per le assunzioni di personale.
  3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Ove l'amministrazione ravvedesse la necessità di individuare profili professionali non reperibili nelle graduatorie di cui al periodo precedente, può previa individuazione degli stessi all'interno del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedere all'assunzione attraverso una selezione pubblica, anche per soli titoli. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
130.089. Ficara, Saitta, Licatini, Scerra, Rizzo, Paxia, Luciano Cantone, Suriano, Giarrizzo, Davide Aiello, Pignatone, Perconti, Chiazzese, Lorefice, Marzana, Alaimo, Martinciglio, Varrica, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Ilaria Fontana, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

Pag. 312

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Finanziamento ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 ionica nel tratto Crotone-Catanzaro)

  1. Per il completamento dei lotti in corso di realizzazione o per i quali sia stata approvata definitivamente la progettazione nel tratto Crotone-Catanzaro è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Al fine di accelerare le attività di completamento della tratta stradale di cui al comma 1, il Presidente della regione Calabria è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità. Il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dell'ANAS, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sulla base specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera.
  3. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 430 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
130.090. Torromino, Barbuto.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Variante SS 7 Appia Antica)

  1. Al fine di potenziare e migliorare il collegamento stradale di attraversamento dell'abitato di Formia è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la realizzazione della variante alla SS 7 «via Appia» nel comune di Formia per complessivi euro 96 milioni.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 32.000.000;
   2022: – 32.000.000;
   2023: – 32.000.000.
130.027. Trano.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Interventi urgenti per la realizzazione di nuovi ponti)

  1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e Pag. 3132025, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dei nuovi ponti, il Presidente della regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del presente comma e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in funzione dei primi tre ponti di importanza strategica, il nuovo ponte della Becca, il nuovo ponte del Casalmaggiore e il nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
130.033. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Maggioni, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Dara.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Rifinanziamento fondo per la sicurezza dei ponti nel bacino del Po)

  1. Al fine di migliorare la sicurezza delle infrastrutture e provvedere senza ritardi alla manutenzione dei ponti nel bacino del Po, il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
130.054. Zolezzi, Zanichelli, Barzotti, Spadoni, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Manzo, Ascari, Businarolo, Romaniello, Colaninno.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Completamento dell'idrovia Padova-Venezia)

  1. Al fine di garantire sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, sono stanziati, nel quadro delle risorse europee disponibili, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi Pag. 314comprese il completamento delle opere connesse, con l'obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche, tra le aree industriali della provincia di Padova e la Laguna di Venezia.
  2. All'onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.
130.067. Caon.

ART. 132.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti, e professioni)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «predetta percentuale» sono aggiunte le seguenti: «è azzerata nel caso di autoveicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km, mentre la medesima»;

   b) all'articolo 164, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. alle parole: “Le spese e gli altri componenti negativi”, sono premesse le seguenti: “A partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023,”;
   2. alla lettera a), dopo il numero 2), è inserito il seguente:

    “2-bis) ai veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta e ai veicoli acquistati o acquisiti o noleggiati, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, dagli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio e dagli esercenti arti e professioni in forma individuale”».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 730 milioni di euro per l'anno 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
132.08. Chiazzese, Sut, Serritella, Cancelleri, Ruggiero, Manzo.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2g/km)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

   «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione, il contributo statale per Pag. 315i veicoli con valori emissivi 0 ≤ gCO2/km ≤ 20 è pari a 3.000 euro e per i veicoli con valori emissivi tra 21 ≤ gCO2/km ≤ 60 è pari a 2.500 euro. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari a 2.000 euro;

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale per i veicoli con valori emissivi 0 ≤ gCO2/km ≤ 20 è pari a 1.500 euro e per i veicoli con valori emissivi 21 ≤ gCO2/km ≤ 60 è pari a 1.250 euro. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari a 1.000 euro.

   1-ter. I contributi di cui all'articolo 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, che abbiano emissioni di CO2 compresi tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   1-sexies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 300 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni.
132.013. Chiazzese, Sut, Serritella, Ruggiero, Manzo, Grippa.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia)

  1. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per l'anno 2021 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2021.
  2. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1 comma 954, primo periodo, dopo le parole: «e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie» sono inserite le seguenti: «, queste ultime».
132.03. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

ART. 133.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Fondo per la sicurezza stradale)

  1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti Pag. 316 ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.».

  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000.
*133.042. La IX Commissione.
*133.025. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi da 2 a 3)

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000.
**133.03. La IX Commissione.
**133.027. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. All'articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per l'anno 2021, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.».

  3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”»;

   b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

   «g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;»

   c) all'articolo 188:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite Pag. 317 strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa».

  4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142, comma 12-quater:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

   b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

   «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».

  5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l'accesso alle informazioni contenute nell'archivio nazionale dei veicoli e nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10.».

  6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al Pag. 318soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

   a) il servizio 118;

   b) il trasporto organi;

   c) il trasporto sangue ed emoderivati;

   d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

   e) il trasporto neonatale e pediatrico;

   f) il trasporto di pazienti oncologici;

   g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

   h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

   i) il trasporto di soggetti disabili.

  8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-bis, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

   a) ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

   b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

   c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

   d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

   e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

  10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.
  11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;

    2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico.»;

  12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede Pag. 319 ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.»
  14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –9.000.000;
   2022: –200.000;
   2023: –200.000.
*133.02. La IX Commissione.
*133.026. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Noja, Marco Di Maio.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi da 2 a 15)

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

   «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori (motoairbag), anche se integrati in capi di abbigliamento. Tali dispositivi possono essere ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN 1621-4, o ad attivazione elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono inserite le seguenti: «del comma 1 e al comma 1-quinquies».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2022 e in 13,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
  3. L'aliquota delle imposte previste dagli articoli 4 e 19 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è stabilita nella misura del 12,7 per cento per l'anno 2022 e nella misura del 12,6 per cento a decorrere dall'anno 2023.
133.08. Costa, Angiola, Magi, Frate, Manzo, Romaniello.

Pag. 320

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo di salvataggio degli obbligazionisti Astaldi» con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il Fondo è destinato al parziale ristoro dei soggetti titolari di obbligazioni Astaldi di cui alle emissioni definite euro 750,000.
  3. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare ad indennizzare gli obbligazionisti titolari di quote dei predetti prestiti obbligazionari per il danno economico subito a seguito dell'approvazione ed omologa del concordato preventivo di Astaldi S.p.A.
  4. Sono ammessi al beneficio i risparmiatori «retail» (clienti non professionali) che fossero nel possesso dei titoli alla data del 28 settembre 2018 (data di deposito della proposta di concordato). Sono esclusi dall'indennizzo gli investitori professionali di diritto così come individuati dal Regolamento intermediari Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.
  5. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 70 per cento del valore nominale del titolo obbligazionario sottoscritto o, se inferiore, del prezzo di acquisto, ed in relazione ad una sottoscrizione o acquisto di obbligazioni.
  6. I soggetti ammessi al beneficio devono trasmettere al Ministero dell'economia e finanze la documentazione comprovante l'esistenza del credito, il suo ammontare e la titolarità del titolo obbligazionario alla data indicata. L'amministrazione competente, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione costituisce prova del credito nei confronti del Fondo. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti aventi diritto. La domanda di indennizzo dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
  7. Il Ministero è surrogato nei diritti del creditore verso la società Astaldi Spa per la quota erogata all'investitore.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti 500 milioni.
133.011. Bignami.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Proroga della sospensione delle utenze domestiche relative ad immobili inagibili a seguito degli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 1-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o Pag. 321la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.».
133.022. Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Ciprini, Emiliozzi, Gallinella, Giuliodori, Parisse, Roberto Rossini, Terzoni, Manzo.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare a titolo di ristoro alle città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia da COVID-19.
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di riparto del fondo.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti 795 milioni.
133.033. Siracusano, Spena, Prestigiacomo, Bartolozzi.

ART. 134.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 1,5 milioni di euro nell'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.500.000.
134.13. Di Lauro, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

   a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

   b) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005;

   c) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

   d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001.

  4-ter. Agli enti parco di cui al comma 4-bis si applicano, in quanto compatibili, Pag. 322gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  4-quater. Al fine di potenziare la gestione ed il funzionamento dei parchi geominerari di cui al comma 5 sono destinati un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 499 milioni.
134.2. Sani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) è aggiunta la seguente: «ee-quinquies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».
  4-ter. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 500 mila euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni.
134.15. Vianello, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

   b) il comma 2 è così sostituito:

   «2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel seguente modo:

   a) 30 per cento per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero della fauna selvatica autorizzati e gestiti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

   b) 30 per cento per la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica ad opera di università, istituti scientifici riconosciuti, enti di gestione, di aree protette, regioni e province autonome;

   c) 40 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».
134.8. Benedetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; cessano di applicarsi inoltre le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della legge n. 160 del 2019 e dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di personale. Gli Enti di gestione delle aree protette, versano entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della legge n. 160 del 2019.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021.
134.5. Pezzopane, Braga, Rotta, Muroni, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Pag. 323

ART. 135

  Al comma 1, sostituire le parole: ciascuno degli anni 2021 e 2022 con le seguenti: ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. All'articolo 1, comma 106, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022” sono sostitute dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”»;

   b) all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
135.42. Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Muroni.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132, nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione programmi previsti dall'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di 6 milioni di euro.
  9-ter. Anche al fine di favorire un'adeguata razionalizzazione dei costi del relativo personale non è riconducibile nell'ambito delle professioni sanitarie l'attività svolta dai dirigenti e dagli operatori, con laurea in chimica, fisica e biologia, in servizio presso gli enti e le agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui al comma 1, anche se iscritti ai rispettivi ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o agenzie, ed inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
  9-quater. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Gli operatori appartenenti agli enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli ordini medesimi».
  9-quinquies. All'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli operatori appartenenti agli enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli ordini medesimi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui per l'anno 2022 con le seguenti: 794 milioni di euro per l'anno 2021 e di 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
135.20. Braga, Pezzopane, Deiana, Muroni, Fregolent, Rotta, Lorenzin, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Pag. 324

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle proposte di intervento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale finalizzate alla mitigazione del rischio da alluvione nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –15.100.000;
   2022: – ;
   2023: – .
135.8. Pellicani.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

  1. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

   «1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e dismissione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere, alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati, depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.
   1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
   1-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e contenente almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riutilizzabili, luogo del deposito temporaneo o di concentramento (indirizzo/coordinate geografiche).
   1-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentramento per la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un documento aziendale, reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente. Pag. 325
   2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
   3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
   4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.
   5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.».
135.055. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 136.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati, fortemente penalizzati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, e per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica degli edifici, all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   «c-bis) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per gli interventi di risparmio idrico relativi all'acquisto e all'istallazione di apparecchi sanitari. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 5.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.».

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo 119, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e incentivi per l'efficienza e il risparmio idrico;

   b) agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge.
136.5. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare ad opere di manutenzione e rifacimento di acquedotti per le quali sia già disponibile la progettazione esecutiva dell'opera».

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
136.10. Mulè, Paolo Russo.

Pag. 326

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Interventi per la salvaguardia della costa dai fenomeni erosivi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la salvaguardia della costa dai fenomeni erosivi» con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della difesa delle coste dall'erosione, riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi lungo le coste, protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi sul territorio nazionale. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.
136.08. Raffaelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Valbusa, Vallotto, Gava, Morrone.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Interventi per la salvaguardia della costa dai fenomeni erosivi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la messa in sicurezza del territorio pedecollinare» con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della messa in sicurezza dei territori pedecollinari sul territorio nazionale, interessati dalla presenza di corsi d'acqua con importanti pensilità rispetto al piano campagna ad essi circostante, che, in quanto tali, rappresentano un rischio elevato di rotture arginali e allagamenti delle aree residenziali e industriali attraversate da tali corsi d'acqua. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.
136.09. Turri, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

Pag. 327

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Fondo approvvigionamento idrico isole minori)

  1. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a copertura delle spese sostenute dai comuni delle isole minori, che ricadano nella condizione di dissesto, predissesto e/o squilibrio finanziario certificato, sostenute dagli stessi, limitatamente all'acquisto dell'acqua, al fine di garantire la prestazione del pubblico servizio e la tutela della salute pubblica.
  2. Agli oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
136.010. Navarra.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Investimenti per l'adeguamento dei sistemi fognari dei centri storici)

  1. Per favorire gli investimenti e la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti nei centri storici, i comuni possono definire «Piani di adeguamento delle reti fognarie antiallagamento» con l'obiettivo di mappare lo stato di fatto della rete di smaltimento delle acque meteoriche, analizzare lo stato attuale e individuare le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private.
  2. Per il finanziamento dei piani e degli interventi previsti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato «Fondo per l'adeguamento delle reti fognarie antiallagamento» con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  3. Il fondo di cui al comma 2 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni. Le modalità per l'accesso ai contributi, l'indizione dei bandi e la presentazione dei piani e dei progetti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
136.07. Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Gava, Cavandoli.

ART. 137.

  Sopprimerlo.
137.5. Caretta, Trancassini, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Garante nazionale dei diritti degli animali)

  1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Garante nazionale dei diritti degli animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società. Pag. 328
  2. Il Garante ha il compito di:

   a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

   b) segnalare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli animali;

   c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

   d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;

   e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle guardie zoofile, e a tutti gli altri enti preposti;

   f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;

   g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall'applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;

   h) fornire supporto alla formazione e all'attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;

   i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentramento di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;

   j) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;

   k) presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n. 86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;

   l) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da regioni, province e comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali.

  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggiori o ulteriori oneri per le finanze pubbliche. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il Garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.
  4. Il Garante dura in carica 5 anni ed è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute e le Commissioni parlamentari Pag. 329 competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

   a) età non superiore ai sessantacinque anni;

   b) diploma di laurea;

   c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

  5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella pubblica amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante aumento dell'0,015 per mille a decorrere dal 1° gennaio 2021 del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Le somme accantonate ai sensi del periodo precedente e non utilizzate al termine di ogni esercizio, sono rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo.
137.11. Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica», con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente articolo.
  2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio afferenti alle associazioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno Pag. 3302021 e 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
137.05. Deiana, Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Gagnarli, Galizia, Muroni.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Finanziamento Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali)

  1. Al fine di alimentare il Fondo per il contrasto e la prevenzione al maltrattamento degli animali di cui alla circolare del Ministero dell'interno 9 settembre 2020, n. 13651/115(3), le risorse disponibili a valere sul Fondo Unico Giustizia sono incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 1 milione di euro.

  Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge.
137.03. Maturi, Cavandoli.

ART. 138.

  Sopprimerlo.
138.2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 139.

  Al comma 1, sopprimere le parole: usati nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: all'interno di una zona economica ambientale con le seguenti: sul territorio nazionale, e le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con le seguenti: 10 milioni di euro per il 2021;

   b) ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10.000.000 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 208.
139.6. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Contributo all'acquisto di pneumatici)

  1. Al fine di prevenire illeciti nella vendita di pneumatici nuovi o usati e conseguentemente nella gestione di pneumatici fuori uso, favorendo anche benefici ambientali in termini di recupero e riciclo, e incentivando l'acquisto di pneumatici per autoveicoli ad uso privato e rivenditori presso centri autorizzati alla vendita e al ritiro di pneumatici usati, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a riconoscere un contributo economico per le spese sostenute da soggetti privati non titolari di partita IVA, per l'acquisto di pneumatici nuovi o usati presso centri e rivenditori autorizzati, fino ad un valore massimo di 100 euro l'anno per singolo autoveicolo.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di accesso al contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si Pag. 331provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
139.08. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 142.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai soggetti che, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto per gli anni 2021, 2022 e 2023 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 1-quinquies, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
  1-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
  1-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
  1-quinquies. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a euro 50.000.000 che costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della misura disposta dal comma 1-bis.
  1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
142.19. Brunetta, Marin, Barelli, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in sponsorizzazioni in favore della Fondazione Milano Cortina 2026)

  1. Ai soggetti che, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 4, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo Pag. 332 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
  4. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 euro.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della presente disposizione.
142.08. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto)

  1. Al fine di accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale le opere legate all'impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed incrementare l'attrattività turistica di queste zone, è autorizzato un finanziamento, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per i medesimi fini è altresì previsto uno stanziamento per la realizzazione degli interventi per garantire i XX Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto per un importo di 30 milioni per l'anno 2021 e di 45 milioni per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse per il 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2021, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per gli anni 2022 e 2023, e del Fondo di cui all'articolo 158, comma 1, della presente legge per l'anno 2024.
  2. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con gli enti territorialmente interessati, sono identificati gli interventi, con l'indicazione per ciascuno del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse. All'onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2021, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per gli anni 2022 e 2023, e del fondo di cui all'articolo 158, comma 1, della presente legge per l'anno 2024.
142.06. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici» sono inserite le seguenti: «e in Pag. 333quelli ricompresi nella dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2020,»;

   b) al comma 4-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'aumento di cui al primo periodo si applica anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori ricompresi nello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
142.015. Mulè, Rosso, Mandelli.

ART. 143.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 147, comma 1, sostituire le parole: incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro con le seguenti: 315.923.000 euro per l'anno 2021, di 304.923.000 euro.
143.3. Marattin, Vitiello, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dagli articoli 112 e 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non superiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti dal 10 marzo 2020 al 30 giugno 2020.
  4. Per l'anno 2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite o assegnate agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 nel limite massimo previsto di 10 milioni per l'anno 2021.

Pag. 334

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 790.
143.025. Maglione, Manzo.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti degli enti locali)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 3, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione, rinegoziazione di mutui degli enti locali, anche mediante accollo, estinzione o rifinanziamento attraverso l'emissione annuale dei titoli di Stato in misura corrispondente all'ammontare totale dei predetti mutui, ripartita in tre quote equivalenti per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nominato un commissario straordinario, per la gestione delle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, nonché la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario.
  4. I risparmi di spesa per gli interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, e derivanti dal differenziale tra il tasso di interesse dei titoli emessi e il tasso di interesse dei mutui rinegoziati, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione, sono versati in apposito fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alla copertura degli oneri di estinzione anticipata del debito da parte dei comuni.
  5. A copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione e attivazione della struttura commissariale è autorizzata una spesa di 1 milione di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1.
143.028. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Claudio Borghi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Gli articoli 243-bis e 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal 1° gennaio 2021 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 243-bis.
(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

   1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
   2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale Pag. 335 è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Ministero dell'interno.
   3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
   4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. In ogni caso la sospensione delle procedure esecutive non può avere una durata superiore a nove mesi decorrenti dalla data di presentazione della delibera di adozione del piano.
   5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato della dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziario che analizza le cause che hanno reso necessario l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuto il decreto di cui al comma 4, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla data di sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
   6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

   a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

   b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

   c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di deliberazione del piano;

   d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, tenendo anche conto della rateizzazione degli stessi debiti fuori bilancio nei termini di cui al comma 7.

   7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
   7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale Pag. 336 massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
   7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche a carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
   7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.
   8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

   a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

   b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

   c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

   d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

   e) è tenuto ad effettuare:

    I) una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando:

     i residui attivi inesigibili da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione;

     i residui passivi per i quali non si riscontrino obbligazioni passive giuridicamente perfezionate o per i quali siano comunque venute meno le ragioni del pagamento;

    II) la reimputazione, secondo esigibilità, degli accertamenti degli impegni erroneamente imputati in bilancio in violazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

    III) una verifica straordinaria delle modalità di quantificazione e di finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di garantire il pieno rispetto delle regole previste dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

   f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

   g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione Pag. 337organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

   13. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

   a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso la diminuzione delle risorse variabili inserite nei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e non dirigente ai sensi dei contratti collettivi nazionali vigenti;

   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

    1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

    2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

    3) al servizio di trasporto pubblico locale;

    4) al servizio di illuminazione pubblica;

    5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

   d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

   9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma r dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 243-quater.
(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa)

   1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso al Ministero dell'interno.
   2. Il piano di riequilibrio è istruito dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155, che entro il termine di sessanta giorni dalla data di cui al comma precedente, conclude Pag. 338la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione esprime un parere sulla congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure previste nel piano dall'ente.
   3. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie e di approfondimento, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità', nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
   4. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone il piano di riequilibrio pluriennale all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo le prescrizioni per la corretta ed equilibrata esecuzione del piano. Il decreto ministeriale di approvazione è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di dieci giorni dall'adozione.
   5. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, un nuovo piano di riequilibrio idoneo a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione del nuovo piano ha carattere definitivo.
   6. Il decreto del Ministro dell'interno di diniego di approvazione del piano di riequilibrio può essere impugnato innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti che decidono in unico grado nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. Ai fini della proposizione del ricorso si applica l'articolo 123 del decreto legislativo n. 174 del 2016. Il ricorso avverso il decreto del Ministro dell'interno è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale del decreto ministeriale impugnato ed è notificato, nella forma della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e al Ministro dell'interno nonché, ai fini conoscitivi, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 243-bis, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
   7. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quarantacinque giorni successivi alla fine di ciascun esercizio finanziario, anche sulla base dei dati preconsuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
   8. La Corte dei conti vigila sull'esecuzione del piano stesso e sul raggiungimento degli obiettivi in esso indicati nell'ambito degli ordinari controlli previsti per i bilanci ed i rendiconti degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'accertamento da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del mancato rispetto delle misure di risanamento individuate nel piano di riequilibrio comporta per gli enti interessati l'obbligo di Pag. 339adottare, entro sessanta giorni dal deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei ad attuare le specifiche misure previste nel piano approvato ovvero ogni misura necessaria ad assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8. La Sezione regionale di controllo nell'esercizio dei predetti compiti di monitoraggio, adotta apposita pronuncia. L'accertato inadempimento da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti alle prescrizioni contenute nella pronuncia cui consegua anche l'inadempimento al programmato ripiano percentuale annuale del disavanzo di amministrazione integra il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8.
   9. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. La delibera con la quale è adottata la rimodulazione del piano, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155 per le conseguenti determinazioni. La Commissione all'esito del suo esame e delle conseguenti decisioni trasmette le relative determinazioni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
   10. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».
143.018. Buompane, Manzo.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Fondo per il regolare funzionamento degli enti in dissesto finanziario e strutturalmente deficitari)

  1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2021.
  2. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti locali di cui al comma 1 per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili.
  3. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto.
  4. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al comma precedente deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 10 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Pag. 340

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
143.015. Alaimo, Manzo, Perconti, Davide Aiello, Cancelleri, Luciano Cantone, Casa, Chiazzese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Ficara, Giarrizzo, Grillo, Licatini, Martinciglio, Lombardo, Lorefice, Marzana, Papiro, Paxia, Penna, Pignatone, Raffa, Rizzo, Saitta, Scerra, Sodano, Suriano, Trizzino, Varrica.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
*143.013. Tateo.
*143.011. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*143.04. Lacarra, Viscomi.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Fondo di investimento per la costruzione di rifugi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni Pag. 3412021, 2022, 2023 in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in stato di dissesto finanziario di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presenta legge.
  2. Il fondo di cui al presente articolo è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al comma 1 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali in materia.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuarsi previa istanza degli enti interessati.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
143.019. Torto, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Flati, Manzo, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Misure a favore dei comuni sardi colpiti dalle alluvioni occorse il 28 novembre 2020)

  1. Al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive relativamente agli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno interessato i territori della regione Sardegna, sono concessi, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti, pubblici e privati, ed alle attività economiche e produttive danneggiate.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentito il Presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso ed i criteri di riparto dei finanziamenti di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 209.
143.021. Del Barba, Marco Di Maio.

ART. 144.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Fondo di contrasto alle diseguaglianze nelle aree metropolitane)

  1. Al fine di contrastare le differenze socio economiche all'interno delle città metropolitane, superare divari infrastrutturali e promuovere la qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo denominato «Fondo di contrasto alle diseguaglianze nelle aree metropolitane» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le città metropolitane previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della Pag. 342spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 250 milioni per l'anno 2023.
144.01. De Maria, Martina, Del Basso De Caro, Soverini, Critelli, Lacarra, Lorenzin, Benamati, Rizzo Nervo, Sani, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

  1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo Statuto di Roma Capitale è istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per Roma Capitale» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.
  Le risorse del Fondo sono altresì destinate a:

   a) contribuire al miglioramento della viabilità della città anche attraverso la realizzazione della metropolitana «di superficie»;

   b) promuovere ogni iniziativa utile e necessaria ad affrontare il tema dell'emergenza abitativa;

   c) favorire investimenti in materia ambientale ivi compreso il potenziamento della polizia locale finalizzato a combattere il fenomeno dei roghi tossici;

   d) migliorare la vivibilità della città anche attraverso il ricorso ad investimenti necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

  3. Nel rispetto delle finalità del Fondo, esso opera in conformità ai principi e agli obiettivi sanciti dallo Statuto di Roma Capitale.
  4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno le risorse del Fondo sono trasferite nelle disponibilità di bilancio di Roma Capitale.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
144.05. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Silvestroni, Zucconi.

ART. 145.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le regioni che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno stipulato un Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, possono attivare operazioni di accensione di prestiti per il rimborso delle passività esistenti e finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle singole regioni in sede di stipula del citato Accordo. Le operazioni di cui al precedente periodo sono ammissibili ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, in presenza di condizioni di finanziamento che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività e senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione Pag. 343 alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
145.1. De Luca, Bartolozzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022». Al medesimo articolo, comma 868, le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2022».
145.6. Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Rimessione in termini per gli obblighi di registrazione degli interventi degli enti locali)

  1. Gli interventi degli enti locali che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le agevolazioni obbligatorie disposte per legge a norma dell'articolo 177 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 78 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26, possono essere registrati – qualora rientranti nella disciplina degli aiuti di Stato – nel Registro nazionale aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 nonché per gli interventi nei settori agricoltura e pesca nei registri SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e identificati, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA–CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 115 del 2017 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati, entro il 31 dicembre 2021.
  2. Sono fatti salvi gli interventi già effettuati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
145.01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Perdite società partecipate)

  1. L'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non trova applicazione con riferimento ai risultati negativi delle società partecipate registrati nel 2020 quale conseguenza delle misure adottate dallo Stato al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
145.025. Pellicani.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

    2) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

    3) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

    4) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021».

Pag. 344

  2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 209.
145.053. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cessione a terzi dei crediti commerciali verso gli enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
145.022. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cancellazione IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l'attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 202, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
145.016. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Gerardi, Legnaioli.

Pag. 345

ART. 146.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, sostituire le parole: una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. con le seguenti: una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Tale fondo potrà essere utilizzato anche a copertura delle spese sostenute dagli enti locali per l'integrazione del sistema di trasporto pubblico con mezzi privati adibiti al servizio sostitutivo ed integrativo di linea.;

   al secondo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

  Conseguentemente, all'articolo 68, comma 1, sostituire le parole: 196,3 milioni con le seguenti: 146,3 milioni.
146.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

  1. In attuazione del disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2021 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
146.04. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza per le funzioni comunali)

  1. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2021 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2020
  2. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.
  3. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da Pag. 346emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.
146.03. Musella.

ART. 147.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

   1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo destinato al consolidamento di contributi strutturali in favore dei comuni di frontiera interessati dalla gestione dei flussi migratori.
   2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
147.08. Brescia, Baldino, De Carlo, Lorefice, Martinciglio, Manzo, Perconti.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali)

  1. Ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nell'ottica del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazione e dei servizi sociali definito da un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1:5000 in ogni ambito sociale territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1:4000, è riconosciuto, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

   a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto 1:6500 e fino al raggiungimento di un rapporto 1:5000;

   b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto 1:5000 e fino al raggiungimento di un rapporto 1:4000.

  2. Ogni anno, entro e non oltre il 28 febbraio, ciascun ambito, anche per conto Pag. 347dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

   a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed eventualmente direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale a tempo indeterminato (secondo la definizione di equivalente a tempo pieno) effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

   b) la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per area di attività.

  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, in sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni per l'anno 2021 e i seguenti. Le somme necessarie al riconoscimento dei contributi previsti per l'anno corrente (somme prenotate) e alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente (somme liquidabili) sono accertate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali annualmente entro il 30 giugno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili l'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. In caso, a seguito delle richiesta da parte degli ambiti, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima di cui sopra, si procede comunque al riconoscimento delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti, e alla riduzione percentuale dei nuovi contributi fino a capienza. Non si dà luogo all'erogazione degli incentivi di cui ai commi precedenti in caso di mancata trasmissione nei tempi dovuti delle informazioni richieste.
  4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito agli ambiti viene da questo suddiviso fra i comuni che ne fanno parte e, eventualmente, all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che eventualmente versano in situazioni di dissesto o predissesto, o comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, anche con riferimento al possibile esercizio in forma associata delle funzioni in ambito di servizi sociale.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104.
  6. Per gli stessi fini, i comuni e gli ambiti possono provvedere alla assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, comunque di qualifica non dirigenziale, già assunti a tempo determinato che posseggano i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ovvero di quelli che, in servizio al 31 dicembre 2020 e con anzianità di servizio maturata di almeno 15 mesi, che fossero già risultati idonei all'esito di un concorso per assistente sociale a tempo indeterminato di altri enti pubblici.
  7. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni possono bandire, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, Pag. 348 in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possegga tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

  Conseguentemente:

   il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge n. 208 del 2015 è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2021;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 620 milioni di euro per l'anno 2021 e 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
147.012. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Mammì, Lapia, Ruggiero, Ianaro, Carnevali, Marzana, Manzo.

ART. 148

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione siciliana)

  1. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2019, dei contributi ricevuti dalla regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 770 milioni di euro per l'anno 2021 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
148.06. Ficara, Varrica, Saitta, Licatini, Scerra, Rizzo, Paxia, Luciano Cantone, Suriano, Giarrizzo, Davide Aiello, Pignatone, Perconti, Chiazzese, Lorefice, Marzana, Alaimo, Martinciglio, Manzo.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni finanziarie per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

  1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1o gennaio 2021. Pag. 349
  2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 75, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. Le quote spettanti alle province sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nella presente lettera sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.»;

   b) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

   «3-ter. Per le accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, nelle more dell'individuazione di modalità applicative della lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, dal 2021 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento un volume annuo di risorse pari a 15 milioni di euro e alla provincia autonoma di Bolzano un volume annuo di risorse pari a 10 milioni di euro.».

  3. Per i proventi di cui alla lettera f-bis) dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dal presente articolo, nonché per le accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale di cui alla lettera f) del medesimo articolo, relativi agli anni antecedenti il 2021 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento un importo forfetario pari a 320 milioni di euro ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2021, in due quote annuali pari rispettivamente a 160 e 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 209.
148.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 149.

  Al comma 1, lettera a) primo periodo, dopo le parole: alle regioni a statuto ordinario aggiungere le seguenti: e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto delle risorse da destinare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034;

   b) alla lettera d), capoverso, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di Pag. 350euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
149.12. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: contributi per investimenti inserire le seguenti: per la progettazione e.
149.19. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati inserire le seguenti: nonché per sostenere l'opera di manutenzione e pulizia effettuata dai comuni focivi sulle aree di immissione in mare dei fiumi.
149.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dell'Accademia militare di Modena, dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano, dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dell'Accademia Navale di Livorno e della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino e.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro nel 2021.
149.4. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Il Fondo emergenza di cui al Fondo unico dell'edilizia scolastica, capitolo 8105, piano gestionale 11, di cui al comma 4-sexies dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis e per garantire una maggiore celerità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,».

  2-quater. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
149.10. Piccoli Nardelli, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Orfini, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di Pag. 351impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3-ter. Agli oneri di cui al precedente comma 3-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
149.13. Dal Moro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*149.21. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
*149.33. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 7 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «I suddetti enti, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, possono richiedere, secondo le modalità sopraindicate, una revisione della convezione CONSIP al fine di adeguare la fornitura alle nuove caratteristiche tecniche, in particolare afferenti alla dimensione ed alla tipologia di locomozione dei mezzi, per rispettare gli obblighi previsti dalle discipline in materia di contenimento del virus e delle nuove esigenze nate a seguito della pandemia. Tale revisione soggiace all'obbligo di implementare la flotta di veicoli che rientrano nelle categorie con alimentazione a basso impatto ambientale».
149.23. Maraia, Caso, Buompane, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico delle zone alluvionate della regione Veneto di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza 1° ottobre 2020 n. 704.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
149.6. De Menech, Rotta, Zardini.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Incremento delle risorse a sostegno delle politiche abitative)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, e in attuazione di Pag. 352quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, viene assegnata una ulteriore dotazione di fondi pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 2023, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, al fine di agevolare i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
  2. Per le medesime finalità, la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:

   «1-quater. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie.».

  4. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 730 milioni di euro per l'anno 2021, 430 milioni di euro per l'anno 2022, 430 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
149.018. Daga, Baldino, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Riequilibrio dei contratti in corso)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro l'anno, a partire dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo Pag. 353di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
149.024. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente;

Art. 149-bis.

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo».
149.032. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

ART. 150

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) carenze infrastrutturali esistenti in comuni dotati di nuclei industriali senza sbocco autostradale al fine di collegarli a comuni aventi accesso autostradale diretto.
150.9. Gubitosa, Manzo.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

   1. Stante il perdurare della pandemia e al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine delle restrizioni sulla capienza massima dei mezzi definita dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che definiscono le misure per fronteggiare l'emergenza, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
   2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1 della presente legge.
150.02. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

ART. 152.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a studenti, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo all'utilizzo di autobus turistici.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le parole: «, a tal fine ricorrendo anche all'utilizzo di autobus turistici».
  1-ter. Le risorse stanziate per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, possono essere destinate dagli enti territoriali anche all'utilizzo di autobus turistici.
*152.1. La IX Commissione.
*152.5. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di cui al comma 1, le regioni e i comuni utilizzano i servizi di Pag. 354trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico.
152.9. Rampelli, Bellucci, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, allo scopo di consentire il trasporto gratuito anche degli alunni delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
152.11. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

ART. 153.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: , di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 289 milioni di euro per l'anno 2024 e di 146 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. con le seguenti: e di 400 milioni per l'anno 2022, di 300 milioni per l'anno 2023, di 211 milioni per l'anno 2024, di 354 milioni per l'anno 2025, e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.
*153.3. Siani.
*153.2. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. A valere sulle disponibilità economiche del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 10 per cento, l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in via del tutto eccezionale, anche ai soggetti vaccinati entro il 31 dicembre 2020 e danneggiati dalla vaccinazione, il cui nesso causale o temporale sia già stato riconosciuto dalle Commissione Medica Ospedaliera, ma esclusi dai benefici della legge per decorrenza dei termini della domanda amministrativa. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinate le modalità di erogazione degli indennizzi di cui al presente comma nonché le modalità di presentazione delle domande.
153.1. Cunial.

ART. 154.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a favore degli enti locali che risultano destinatari nell'anno precedente , una quota del trasferimento del fondo di solidarietà comunale inferiore al 20 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali beneficiari da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese. Agli oneri derivanti dal presente comma Pag. 355pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
154.3. Lacarra.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati i commi da 857 a 864.
154.16. Flati, Manzo, Francesco Silvestri, Baldino, Tuzi, Daga,Vignaroli, Bella.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il Commissario ad acta della regione Calabria, di concerto con la regione, procede alla ricognizione dell'indebitamento formatosi nel servizio sanitario calabrese, a tutto il 31 dicembre 2019, da perfezionare entro novanta giorni dalla sua nomina.
  2. Entro 15 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, un'apposita convenzione, al cui perfezionamento con la regione Calabria è subordinata la concessione in suo favore di una anticipazione di liquidità, pari al deficit patrimoniale accertato ai soli fini del ripiano dei debiti degli enti del SSR. La suddetta somma, da considerarsi vincolata e, dunque, esclusivamente destinata ai predetti pagamenti, è restituita dalla regione Calabria con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di capitale e interessi, di durata massima pari a trenta anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.
  3. La Cassa Depositi e Prestiti Spa, provvede al trasferimento della relativa disponibilità in favore della regione, su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, sul quale la medesima Cassa Depositi e Prestiti Spa, è autorizzata ad effettuare operazioni di versamento e prelevamento per le finalità, rispettivamente, di accredito delle somme da destinare, e restitutorie delle medesime somme.
154.35. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Termini di deliberazione della TARI)

  1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
  2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.
*154.06. Fragomeli.
*154.018. Pastorino, Fornaro.

Pag. 356

*154.050. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
*154.051. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
*154.052. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni di cui all'Allegato «B» del decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
154.056. Scerra, Rizzo, Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Penna, Pignatone, Giarrizzo, Marzana, Manzo.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Contributi a favore dei comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

  1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori terrestri e marittimi.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 da effettuarsi entro la data del 31 marzo 2021 sono demandati ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
154.011. Di Muro, Zoffili, Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Misure per far fronte agli adempimenti amministrativi di competenza degli enti locali)

  1. Al fine di assicurare il pieno e veloce svolgimento dei procedimenti amministrativi conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il solo anno 2021, gli enti locali con popolazione fino a 70.000 abitanti, possono procedere all'assunzione di personale con contratti a tempo determinato di durata massima complessiva non superiore a 12 mesi, nella misura massima del 5 per cento del personale in servizio come risultante dalla pianta organica, anche in deroga ai vincoli di contenimento Pag. 357della spesa di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.
154.023. Alaimo, Baldino, Manzo.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Poteri speciali Roma capitale)

  1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla città di Roma capitale è consentito l'accesso diretto ai fondi statali, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai fondi che gestiscono risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea. L'accesso ai fondi avviene nel limite degli stanziamenti ad essa spettanti secondo la ripartizione regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza Unificata è convocata su richiesta del sindaco di Roma capitale, entro una settimana dalla richiesta.».

   b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, regione Lazio, città metropolitana di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate, per l'attuazione delle riforme dell'ordinamento di Roma capitale e del relativo conferimento di poteri speciali, nonché con funzioni di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui al periodo precedente è convocato su richiesta del sindaco di Roma capitale.».
154.024. Flati, Francesco Silvestri, Baldino, Tuzi, Daga, Vignaroli, Bella, Manzo.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Contributi diretti ai comuni per infrastrutture, manutenzione e messa in sicurezza)

  1. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale, colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di euro 1.000.000.000. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, Pag. 358entro il 30 marzo 2021, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 150.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 200.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 300.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 60.000 abitanti nella misura di 500.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 60.001 e 100.000 abitanti nella misura di 800.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 3.000.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti nella misura di 5.000.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuno. Entro il 15 marzo 2021, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 giugno 2021.
  4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 novembre 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.
  6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio».
  7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.
  8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
  9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.000.000.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
154.043. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Pag. 359Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)

  1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.
  3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

   a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

   b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

   d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

  4. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
154.026. Lovecchio, Brescia, Manzo.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

  1. Al fine di garantire ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno, Pag. 360Valle del Tronto Val Vibrata, omogeneità dei trattamenti in deroga, è disposta un'assegnazione, per le competenze relative all'annualità 2020, di euro 4,5 milioni a favore della regione Marche, per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 4,5 milioni si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
  3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la regione Marche può utilizzare le risorse già assegnate e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite massimo dell'importo indicato al punto 2, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo decreto.
154.058. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

ART. 155.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Sostegno agli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti per l'acquisto della dotazione tecnica necessaria alla registrazione e trasmissione delle sedute)

  1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, è autorizzato uno stanziamento di 3 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023 al fine di agevolare l'acquisto della dotazione hardware necessaria ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta streaming.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro per l'anno 2022, 497 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
155.013. Ascari, Corneli, Manzo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito come segue:

   «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

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Classificazione dei comuni

Tariffa

  Comuni fino a 20.000 abitanti

  euro 1,50

  Comuni oltre 20.000 abitanti

  euro 1,00

   In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.».
155.017. Lovecchio, Manzo.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Istituzione ZES in territorio alpino e appenninico)

  1. Ciascuna regione può richiedere l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 750 e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
155.033. Vietina.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Disposizioni in favore dei centri storici)

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni sul cui territorio ricada uno scalo portuale autorizzato a svolgere le operazioni di imbarco e sbarco su navi da crociera, che, in base alle rilevazioni rese disponibili per gli anni 2019 e 2020 da parte delle competenti autorità di sistema portuali, abbia registrato fino al 31 ottobre 2020 una riduzione di passeggeri movimentati ovvero, imbarchi, sbarchi e transiti, derivanti da traffico crocieristico, pari o superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
   1-ter. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che esercitano la propria attività d'impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, o nell'intero territorio comunale per tutti gli altri comuni, individuati ai sensi del precedente periodo.
   1-quater. I contributi di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter, non sono cumulabili.».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
155.029. Papiro, Cancelleri, D'Uva, Manzo.

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  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Disposizioni in favore dei centri storici)

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana o delle città portuali che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

   a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

   b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

   c) per le città portuali, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, non inclusi nelle lettere a) e b);

   d) per le città non capoluogo di provincia o città metropolitana, che sono state designate città d'arte patrimonio dell'UNESCO e abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
155.027. Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Rizzo, Scerra, Grillo, Pignatone, Marzana, Martinciglio, Manzo.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.

  1. Al fine di consentire l'estinzione dei residui passivi iscritti nei bilanci dei comuni della regione Calabria al 31 dicembre 2019, afferenti alle forniture idriche e allo smaltimento dei rifiuti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'apposita convenzione con Cassa Depositi e Prestiti Spa per l'accensione di mutui agevolati a favore dei predetti comuni, al fine di garantire la liquidità necessaria per la copertura dei debiti certi, liquidi ed esigibili, riguardanti la fornitura di acqua e il servizio di smaltimento rifiuti.
  2. Le somme anticipate ai comuni sotto forma di mutuo sono utilizzabili esclusivamente per l'effettuazione dei pagamenti di cui al comma 1, sono restituite con un piano di ammortamento a rate costanti comprensivo di capitali e interessi, con una durata massima di venti anni.
  3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, i comuni interessati accendono un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti Spa che provvede al trasferimento della relativa disponibilità in favore del comune, su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, sul quale la medesima Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di versamento e prelevamento per le finalità, rispettivamente, di accredito delle somme da destinare, e restitutorie delle medesime somme.
  4. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con un apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
155.032. Occhiuto.

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ART. 157.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
*157.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*157.2. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

ART. 158.

  Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

Art. 158-bis.
(Fondo per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari)

  1. Al fine di incrementare i livelli di efficienza del sistema giustizia e garantire il diritto di accesso allo stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione della geografia giudiziaria di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con dotazione annua di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione delle risorse previste dal fondo di cui al comma 1, in relazione alle esigenze richieste per il potenziamento dell'organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, complessivamente pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni di euro e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 790 milioni di euro e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
158.03. Scutellà, Giuliano, D'Orso, Maglione, Nesci, Ruggiero, Grippa, Lovecchio, Bilotti, Lorefice, Saitta, Di Stasio, Perantoni, Tucci, Di Sarno, Barbuto, Ascari, Manzo, Di Muro, Conte, Bruno Bossio.

ART. 159.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. alla rubrica, sono premesse le seguenti parole: «Disciplina economica e» ;

   2. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per un massimo di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133 ridotta del 50 per cento.».

  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.216.843 per Pag. 364l'anno 2021 e di euro 4.433.695 a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente all'articolo 209 comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro con le seguenti: euro 797.783.157 per l'anno 2021 e di euro 495.566.305.
159.74. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Manzo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un contingente di 3.000 unità, fino a: da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. con le seguenti: un contingente di 6.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 3.000 unità di Area II, posizione economica F1, 2.400 unità di Area II, posizione economica F2, e 600 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 250.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
*159.77. Zanettin, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.
*159.5. La II Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

   5-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di complessive 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all'Area III con la qualifica di funzionario giuridico pedagogico. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   5-ter. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 5-bis, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
   5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.137.586 per l'anno 2021 e di euro 4.550.342 a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione dei medesimi commi è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro con le seguenti: 797.862.414 euro per l'anno 2021 e di 495.449.658 euro.
159.71. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Manzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al reclutamento del personale di Area funzionale terza, fascia economica F1, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F3, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede comunque prioritariamente mediante lo scorrimento di eventuali graduatorie pendenti e non ancora esaurite.
*159.76. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.
*159.6. La II Commissione.

  Al comma 8, dopo le parole: procedure concorsuali pubbliche aggiungere le seguenti: ovvero ad effettuare lo scorrimento Pag. 365di graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
159.13. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale nel settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12 milioni di euro a decorrere dell'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: euro 749.000.000 per l'anno 2021 e di euro 491.600.000 per l'anno 2022 e di euro 488.000.000 a decorrere dall'anno 2023.
159.73. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Manzo.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  10-bis. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –20.000.000;
   2022: –20.000.000;
   2023: –20.000.000.
159.15. Madia, Muroni, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin, Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rotta, Schirò, Serracchiani, Lattanzio.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 e di 130 milioni di euro nell'anno 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: –40.000.000;
   2022: –40.000.000;
   2023: –130.000.000.
159.80. Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, per il 2021 è autorizzata l'assunzione Pag. 366 straordinaria di un contingente massimo di 200 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco. Agli oneri derivanti da tale disposizione, che ammontano a 2 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.
159.60. Dieni, Alaimo, Maurizio Cattoi, Baldino, Elisa Tripodi, Manzo.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro interforze di munizionamento avanzato di Aulla, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 263 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

   a) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

   b) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

   c) 83 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 2.995.488 per l'anno 2021, a euro 5.990.976 per l'anno 2022, a euro 8.753.481,6 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209.
159.9. Ferrari, Viviani, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. L'Agenas, al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente e gli ulteriori compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni derivanti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021 e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione di personale già alle sue dipendenze non inquadrato in qualifica dirigenziale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso la propria amministrazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. A seguito della stabilizzazione il predetto personale viene inquadrato di ruolo nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di 70 unità.
  21-ter. Fino al completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'Agenas può rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020.
  21-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 21-bis, pari a 2.176.628 euro a decorrere dall'anno Pag. 3672021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e, fino al soddisfacimento del fabbisogno, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
159.37. Conte, Stumpo, Pastorino.

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:

  38-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
159.82. Brunetta.

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:

  38-bis. Nell'ambito delle misure volte a rafforzare le amministrazioni dello Stato in coerenza le politiche di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, integrata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'utilizzo di cui al primo periodo è consentito fino al limite massimo di 10 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
159.87. Buratti, Mancini.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo è istituito, nella città di L'Aquila, il Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  2. Il Centro di formazione territoriale di L'Aquila concorre, insieme alle altre strutture formative, alla attuazione delle politiche di formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139, anche per consentire, in via innovativa, l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa mediante appositi moduli didattici nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale dei vigili del fuoco.
  3. Con apposita convenzione, da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono individuate e messe a disposizione del Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del Comune dell'Aquila, atteso anche il carattere residenziale della struttura formativa medesima.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede nell'ambito delle risorse stanziate per le attività di ricostruzione di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, assegnate dal CIPE all'esito di istruttoria della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri.
159.04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 8 è abrogato.
159.06. Viscomi.

Pag. 368

ART. 160.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di favorire il superamento del precariato nella pubblica amministrazione, anche ai fini del presente articolo, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nel triennio 2021-2023, le amministrazioni possono bandire in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale, ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa e in qualità di lavoratori sovrannumerari, procedure concorsuali riservate, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di almeno un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

   b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso».
160.2. Bordo.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.
(Assunzione di personale civile da parte del Ministero della difesa)

  1. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di n. 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:

   a) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 125 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2021;

   b) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 125 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2022;

   c) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 124 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2023.

  2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, nel limite di spesa di euro 2.507.670,48 per l'anno 2021, di euro 10.030.681,92 per l'anno 2022, di euro 15.011.862,29 a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797.492.330 milioni di euro per l'anno 2021, 489.969.318 milioni di euro per l'anno 2022 e 484.988.138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
*160.01. Orlando, Pagani, Bordo, Frailis, Carè, De Menech, Enrico Borghi, Losacco, Lotti, Miceli, Pastorino.
*160.04. Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Palmisano, Manzo.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Al fine di garantire la corresponsione dell'indennità di comando di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a tutto il personale dell'Arma dei carabinieri, Pag. 369impiegato in incarichi di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione territoriale, a decorrere dal 2021, le rispettive risorse necessarie sono incrementate di euro 7,6 milioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
160.05. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

ART. 161.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero previste nell'anno 2021 il relativo fondo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato di euro 15 milioni. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in 15 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
161.31. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.220 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 6.419.550 per l'anno 2021, euro 13.224.000 per l'anno 2022, euro 13.620.900 per l'anno 2023, euro 14.029.500 per l'anno 2024, euro 14.450.400 per l'anno 2025, euro 14.883.900 per l'anno 2026, euro 15.330.300 per l'anno 2027, euro 15.790.200 per l'anno 2028, euro 16.263.900 per l'anno 2029 ed euro 16.752.000 annui a decorrere dall'anno 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 793.580.450 per l'anno 2021, di euro 486.776.000 per l'anno 2022, di euro 486.379.100 per l'anno 2023, di euro 485.970.500 per l'anno 2024, di euro 485.549.600 per l'anno 2025, di euro 485.116.100 per l'anno 2026, di euro 484.669.700 per l'anno 2027, di euro 484.209.800 per l'anno 2028, di euro 483.736.100 per l'anno 2029 e di euro 483.248.000 annui a decorrere dall'anno 2030.
161.1. Borghese, Tasso, Cecconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, euro 3.526.432 per l'anno 2022, euro 3.632.225 per l'anno 2023, euro 3.741.191 per l'anno 2024, euro 3.853.427 per l'anno 2025, euro 3.969.030 per l'anno 2026, euro 4.088.101 per l'anno 2027, euro 4.210.744 per l'anno 2028, euro 4.337.066 per l'anno 2029 ed euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 798.288.140 per l'anno 2021, di euro 496.473.568 per l'anno 2022, di euro 496.367.775 per l'anno 2023, di euro 496.258.809 per l'anno 2024, di Pag. 370euro 496.146.573 per l'anno 2025, di euro 496.030.970 per l'anno 2026, di euro 495.911.899 per l'anno 2027, di euro 495.789.256 per l'anno 2028, di euro 495.662.934 per l'anno 2029 e di euro 495.532.822 annui a decorrere dall'anno 2030.
*161.8. La III Commissione.
*161.4. La Marca, Schirò, Fassino.
*161.42. Suriano, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**161.35. Fitzgerald Nissoli, Siragusa.
**161.43. Grande, Suriano.
**161.64. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.
*161.10. La III Commissione.
*161.3. Schirò, La Marca, Fassino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 18 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unità per l'anno 2023. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado iniziale di segretario di legazione, di 18 unità a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dall'anno 2023. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024. Con le modalità di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2018, n. 145, l'incremento della dotazione organica di cui al secondo periodo può essere rimodulato nei gradi della carriera diplomatica diversi da quello iniziale, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799.565.073 milioni di euro per l'anno 2021, 497.825.364 milioni di euro per l'anno 2022, 495.312.452 milioni per l'anno 2023 e 491.688.060 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
161.39. Suriano, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, 100 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, e 50 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a Pag. 371concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798.605.400 milioni di euro per l'anno 2021 e 494.421.601 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
161.41. Suriano, Barbuto, Emiliozzi, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 429, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2021» e, al terzo periodo, sono soppresse le parole: «da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi consolati». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*161.9. La III Commissione.
*161.5. La Marca, Schirò, Fassino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge fino al 31 dicembre 2021. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.
  4-ter. Gli oneri derivanti dal comma 4-bis, sono quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
161.53. Zanettin, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementato di trenta unità, di cui tre unità di area I, dieci unità di area II, sedici unità di area III ed una con qualifica dirigenziale di livello non generale. La dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è ulteriormente incrementata di due posizioni dirigenziali di seconda fascia. All'onere di cui al presente comma, pari a 1.558.793,15 euro, si provvede attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  12-ter. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo Pag. 3722020, n. 12, e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, di personale delle università, sulla base di convenzioni stipulate con le medesime, per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  12-quater. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai componenti della segreteria tecnica si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
161.46. Fratoianni.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

  1. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a euro 15.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni, e le parole: 500 milioni con le seguenti: 485 milioni.
161.021. Tripiedi, Manzo, Zanichelli, Miceli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Ulteriori disposizioni sulle graduatorie per l'assunzione del personale)

  1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*161.012. Marco Di Maio, Del Barba.
*161.027. Polverini, Mandelli.
*161.018. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*161.011. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente alla regione Calabria, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono destinate anche ai lavoratori impegnati nei settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, analogamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
161.013. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 162.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre Pag. 3732020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) prima delle parole: «del sisma 2009», sono aggiunte le seguenti: «del sisma 2002»;

   b) dopo le parole: «il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri», sono aggiunte le seguenti: «nonché presso Enti regionali costituiti per la ricostruzione post sisma 2002».
162.48. Tartaglione, Occhiuto.

  All'articolo 162, apportare le seguenti modificazioni:

  1. Al comma 1, premettere il seguente:

    01) All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: «ricompresi nei crateri» sono aggiunte le seguenti: «del sisma del 2002» e dopo le parole: «con rapporto di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «o con contratto di collaborazione».

  2. Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: , a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
162.4. Bordo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 gennaio 2022, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri, nonché i periodi di servizio svolti con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione procedente o gli Uffici ed enti medesimi, ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017. Alle medesime condizioni, sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti o presso l'amministrazione procedente, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile, stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, in esecuzione delle ordinanze commissariali e delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di cui al periodo che precede attivati in assenza di procedura selettiva, i periodi di servizio svolti sono computabili ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75».
  1-ter. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-ter, le parole: «di cui una incaricata» sono sostituite dalla seguente: «incaricate».
162.19. Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con Pag. 374contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell'ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.».
162.5. Rachele Silvestri, De Toma, Zennaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ricompresi nei crateri del sisma» sono inserite le seguenti: «del 2002, del sisma».
162.42. Occhionero, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;

   b) al comma 2 dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021» e le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021»;

  1-ter. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno sviluppo economico integrato, una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati per la ricostruzione pubblica nonché le somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere interessate dalla ricostruzione, è destinata allo sviluppo, ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

   a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

   b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

   d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese;

  1-quater. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni al comma 1, lettera a) e al comma 2 lettera a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  1-quinquies. Per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
  1-sexies. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «e comunque fino all'anno d'imposta 2020» sono Pag. 375sostituite dalle seguenti: «e comunque fino all'anno d'imposta 2021»;

   b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 66 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
162.27. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «novennio 2016- 2024» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di nove anni».
162.14. Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 162 aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Misure per prevenire il dissesto finanziario dei comuni calamitati).

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: «50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.», sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle spese sostenute con risorse provenienti da Fondi straordinari statali e regionali ricevuti dagli enti per le calamità o cedimenti nonché i contributi, donazioni e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti».
162.08. Buratti.

  Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Disposizioni in materia di completamento della ricostruzione post sisma)

  1. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, vengono attribuite ai singoli comuni della regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate: euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010; euro 16.524.443,20 dalla Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018, vengono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.
162.015. Maraia, Del Basso De Caro, Buompane, Caso, Daga, Deiana, Di Lauro, Federico, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Micillo, Terzoni, Alberto Manca, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

  1. Il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pag. 376nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 2023. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2022: –1.500.000;
   2023: –1.500.000.
162.014. Berardini, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Grippa.

ART. 163.

  Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
*163.1. La II Commissione.
*163.3. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

  1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle province e delle città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  2. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 106 le parole: «100 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni annui» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'assunzione di personale specializzato nelle province e nelle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

   b) al comma 165 le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «100 unità»;

   c) il comma 166 è soppresso.
**163.01. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.
**163.04. Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
**163.09. Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

  1. Al fine di rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle Pag. 377province e delle città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  2. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 106, le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni annui per il biennio 2019-2020, a favore dell'Agenzia del demanio, e 100 milioni annui, a decorrere dal 2021, di cui 50 milioni a favore per il personale di province e città metropolitane e 50 milioni a favore dell'Agenzia del demanio»;

   b) al comma 165, le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «100 unità»;

   c) il comma 166 è soppresso.
163.07. Pastorino, Fornaro.

ART. 165.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: obbligatoria.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
165.82. De Lorenzo, Pastorino.

  Al comma 2 sopprimere le parole: prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento,.

  Conseguentemente:

   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo scopo di garantire un'efficace erogazione del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall'emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

   5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie Pag. 378 provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies.

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 530 posti con le seguenti: mille posti e, al secondo periodo, sopprimere le parole: , ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021;

   dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

   12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca».

  12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell'anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
  12-quater. Per l'attuazione dei commi 12-bis e 12-ter è autorizzata la spesa di 45,906 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.

   all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 754,094 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 479,95 milioni.
165.7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini.

Pag. 379

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: prevedendo il divieto di esonero all'insegnamento,;

  Conseguentemente:

   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo scopo di garantire un'efficace erogazione del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall'emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico;

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 530 posti con le seguenti: mille posti e al medesimo periodo, sopprimere le parole: , ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021;

   dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca.
  12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell'anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
  12-quater. Per l'attuazione dei commi 12-bis e 12-ter è autorizzata la spesa di 45,906 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.;

   all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 754,094 milioni e le parole: 500 milioni con le parole: 479,95 milioni.
165.65. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo, Serritella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli insegnanti in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio sul sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
165.97. Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica, all'articolo 14, comma Pag. 3803, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, al primo periodo, le parole: «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12» sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo;
165.20. Noja, Toccafondi, Anzaldi, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al termine della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e comunque entro l'anno 2021, è bandito un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le spese relative allo svolgimento del concorso di cui al comma precedente, pari a 1 milione di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
  5-ter. All'articolo 32-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «purché entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «purché entro il 31 gennaio 2021».
165.19. Fusacchia, Muroni.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

  11-bis. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da COVID-19 si dispone, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la riapertura dei termini di mobilità in deroga interregionale, interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100 per cento delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 3, comma 5 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100 per cento del residuo è destinato ai vincitori di concorsi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  11-ter. La mobilità di cui al comma 11-bis avviene in forma giuridica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in forma economica dal 1° settembre 2021 secondo la disponibilità di cattedre vacanti e disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge.
165.14. Rospi, Bologna.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori».
  11-ter. All'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «elevata al 50 per cento», sono soppresse.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.000.000;
   2022: –1.000.000.
   2023: –1.000.000.
165.59. Villani, Buompane, Manzo.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, Pag. 381la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.”;

   b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1”;

   c) all'articolo 19:

    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.”;

    2) al comma 4, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;

   d) all'articolo 20, comma 2, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalla seguente: “predetto”;

   e) all'articolo 24:

    1) il comma 1, è sostituto dal seguente:

   “1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.”';

    2) al comma 2, le parole: “di concerto con” sono sostituite dalla seguente: “sentito”;

   f) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: “144'”, sono aggiunte le seguenti: “commi primo, secondo e terzo”;

   g) all'articolo 35, comma 2, le parole: “dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione”;

   h) le parole: “dell'università e della ricerca”, ovunque ricorrano, sono soppresse».

  12-ter. Le lettere b), c), d) e g) del comma 1 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/22.
  12-quater. Per il necessario raccordo tra le amministrazioni, il Ministero dell'istruzione si avvale di un contingente aggiuntivo di quindici unità di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola. Il personale è collocato fuori ruolo e il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
  12-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, può optare di permanere, Pag. 382 nello stesso Ministero secondo l'ordine di graduatoria sino alla concorrenza del contingente di cui al comma precedente.
  12-sexies. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, il personale, già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e che non abbia optato di permanere nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.
  12-septies. Al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche collocato in fuori ruolo ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 180.770,05 per il 2021 e di euro 542.310,15 a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite da: 799.819.229,95 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite da: 499.457.688 milioni.
165.76. Tuzi, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Manzo, Serritella, Fusacchia.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
  12-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*165.91. Casa, Vacca, Carbonaro, Bella, Valente, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Fratoianni, Fusacchia, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Manzo.
*165.95. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.
*165.3. La VII Commissione.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Dal medesimo anno scolastico la dotazione Pag. 383 organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è aumentata di 100 posti.
  12-ter. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;.
165.60. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Alaimo, Manzo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:

   18-novies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.
   18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-novies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-novies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.
   18-undecies. Per l'organizzazione del concorso e l'espletamento delle predette procedure è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
165.63. Casa, Cimino, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Alaimo, Manzo, Serritella.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «, di 30 milioni per il 2020, di 40 milioni per il 2021 e di 50 milioni a decorrere dal 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le Pag. 384seguenti: 760 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
165.61. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo, Serritella.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. come modificato dall'articolo 1, comma 792, lettera m), n. 3), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assunto in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1° settembre 2019 ed in deroga a quanto ivi previsto, può partecipare alla procedura di mobilità docenti 2021/2022.
165.66. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art.165-bis.

  1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

   «5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 unità, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti Pag. 385dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies
165.020. Donno, Manzo, Serritella.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

  1. Al fine di assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole pubbliche, assorbire il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato il Ministro dell'istruzione nelle more dell'attuazione del sistema di reclutamento di cui ai commi successivi, è autorizzato nei limiti di spesa di cui al comma 14, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, a predisporre un piano quadriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA che per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili, ha complessivamente superato i ventiquattro mesi di rapporto di lavoro, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, sul 25 per cento di tutti i posti vacanti e disponibili. Per il personale assunto ai sensi del presente articolo è previsto un percorso annuale di formazione con valutazione finale volto a sviluppare e potenziare le competenze dei docenti. Il periodo di formazione iniziale può essere ripetuto una volta. Nel caso di mancato superamento del secondo periodo di formazione il contratto di lavoro è risolto.
  3. L'immissione in ruolo comporta la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
  4. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonché di riflessione sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo il conseguimento della laurea magistrale o di titolo accademico di secondo livello assume valore abilitante ai fini del reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e determinato.
  6. I soggetti che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello sono iscritti sulla base del voto conseguito in un apposito Albo regionale istituito presso l'ufficio scolastico regionale e distinto per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le istituzioni scolastiche statali assumono il personale sulla base dell'albo regionale secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di valutazione dei titoli per l'acquisizione del punteggio utile all'inserimento nell'albo di cui al periodo precedente. Pag. 386
  7. Con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

   a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche con le modalità di cui al comma 9, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 4;

   b) il profilo formativo e professionale del docente;

   c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma universitario, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

   d) i relativi ambiti disciplinari;

   e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi crediti formativi universitari prescritti, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

  8. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, le classi dei corsi di cui al comma 7, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti di cui al comma 7, lettera c), disciplinano, altresì, le attività didattiche concernenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili e prevedono che la formazione iniziale dei docenti possa essere svolta anche mediante la frequenza di stage all'estero.
  9. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri e delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con appositi decreti del Ministro dell'università e ricerca.
  10. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti, in conformità a quanto previsto dal comma 7, lettera a), con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
  11. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  12. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
  13. A decorrere dal 1° settembre 2025, l'iscrizione nell'albo regionale di cui al comma 6, costituisce requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali. Pag. 387
  14. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari a 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2024, si provvede a decorrere dall'anno 2021 mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate
165.026. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

  1. Il personale in possesso del diploma magistrale abilitante, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001, che abbia maturato almeno un anno di servizio nelle scuole statali o paritarie, è inserito a domanda nelle graduatorie ad esaurimento, con relativa prima fascia di istituto.
165.018. Tasso.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile della Difesa)

  1. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

   «7. A decorrere dall'anno 2017, una quota parte non inferiore al 25 per cento e non superiore al 70 per cento dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata, sentite le organizzazioni sindacali e con le modalità previste dal citato articolo, per il 50 per cento ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile della Difesa e per il restante 50 per cento ad alimentare un fondo per l'istituzione di un'indennità di funzione da attribuire al medesimo personale, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, in relazione ai peculiari compiti assolti e per le specifiche funzioni di supporto fornite alle attività istituzionali delle Forze armate in materia di difesa e sicurezza nazionale».
*165.022. Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Manzo, Palmisano.
*165.08. Carè, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Miceli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art.165-bis.
(Stabilizzazione del personale assistenti all'autonomia e comunicazione)

  1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini della stabilizzazione nei ruoli dello Stato di personale destinato a svolgere la funzione di assistenza all'autonomia e comunicazione, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo e svolti nelle scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo.
  2. Con ulteriori decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti: i criteri di valutazione dei titoli di studio, dei percorsi formativi specifici e della pregressa esperienza maturata con attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie che saranno su base regionale; i profili contrattuali e il CCNL del comparto scuola da applicare. Pag. 388
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 63,63 milioni di euro per l'anno 2021 e a 101,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n. 26.
165.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Varchi, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art.165-bis.
(Mobilità straordinaria)

  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto
165.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Contribuzione alle scuole paritarie)

  1. A decorrere dall'anno 2021 è incrementata di 30 milioni di euro la dotazione del Fondo per interventi a favore dei disabili (Cap 1477/1) a tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
  2. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole e in riconoscimento della comprovata inclusività del metodo differenziato Montessori e dell'efficacia delle sperimentazioni autorizzate dal Ministro dell'istruzione, è assicurata la possibilità di verticalizzare il predetto metodo alla scuola secondaria di I grado, nei limiti dell'organico dell'autonomia e senza produrre situazioni di esubero nelle istituzioni scolastiche coinvolte. A tal fine, all'articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al comma 3, le parole: “alla sperimentazione dell'insegnamento con” sono sostituite dalle seguenti: “dell'insegnamento alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato”. Conseguentemente, sono soppresse le parole: “da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali”»;

   b) al comma 4, sono soppresse le parole: «di scuola materna» e le parole: «di scuola elementare»;

   c) è aggiunto infine il seguente comma:

   «5. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, nonché l'ordinamento del corso di specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, sentita l'Opera Nazionale Montessori.».

  3. Per le finalità di cui al presente articolo e al fine di sostenere l'istituzione e l'avvio dei corsi di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo Montessori, a decorrere dal 2021 all'Opera Nazionale Montessori è destinato un contributo aggiuntivo pari a 500 mila euro nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dal pertinente capitolo di bilancio.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
165.07. Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi.

Pag. 389

  Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

Art. 165-bis.
(Misure urgenti a garanzia del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità)

  1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi della pandemia Covid-19, le graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
165.05. Tasso, Borghese, Cecconi, Fioramonti.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Modifica vincolo quinquennale)

  1. All'articolo 1 comma 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «soltanto dopo cinque anni scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «dopo un anno scolastico».
165.01. Fioramonti.

ART. 166.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 1100 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;
  2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 800 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;
  3. dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2021.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 1.600.000 per il 2021 e 19.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209.
166.17. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   «c-bis) delle 300 unità della Polizia di Stato di cui alla lettera c), 11 unità sono destinate al reparto della squadra mobile istituito a servizio dei commissariati di Formia e di Gaeta a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate tutte le misure necessarie all'organizzazione delle dotazioni Pag. 390 e dei mezzi che saranno assegnati agli uffici per euro 400.000».

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis) a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
166.1. Trano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  «1-bis. Le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 1 avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso a 375 allievi agenti del Corpo della polizia penitenziaria maschile di cui al decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2011 – 4ª serie speciale».
166.18. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito delle assunzioni presso la Polizia di Stato si provvede prioritariamente mediante lo scorrimento totale della graduatoria del Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 2 novembre 2017».
166.5. Miceli, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Al fine di semplificare le procedure di assunzione del personale di cui al precedente comma, anche in conseguenza delle limitazioni dovute all'emergenza COVID-19, è autorizzato, in via strettamente eccezionale, anche lo scorrimento delle graduatorie previste per il personale militare in deroga alla disciplina dell'ordinamento militare».
166.14. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, in virtù della contingente situazione straordinaria derivante dalla emergenza epidemiologica, al fine di garantire il potenziamento urgente di organico dei comparti richiamati e assicurare una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le parole: e 1-bis.
166.19. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  «4-bis. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.»
166.10. Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Zoffili.

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Assunzioni straordinarie del Corpo delle Capitanerie di porto).

  1. Allo scopo di mantenere elevati gli standard operativi ed i livelli di efficienza Pag. 391ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

   «a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente».

  2. All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da «h-septies» a «h-vicies», sono sostituite dalle seguenti:

   h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;

   h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87;

   h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69;

   h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52;

   h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64;

   h-duodecim) per l'anno 2028: 104.698.134,11;

   h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92;

   h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73;

   h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54;

   h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95;

   h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67;

   h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29;

   h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91;

   h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53;

   h-unvicies) a decorrere dall'anno 2037: 109.570.365,55.

  3. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036, euro 4.932.960,76 a decorrere dall'anno 2037.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro nel 2023, 58.240 euro nel 2024, 87.360 euro nel 2025, 116.480 euro nel 2026 e 145.600 euro a decorrere dal 2027.

  Conseguentemente, al Fondo di cui all'articolo 209 sostituire le parole da: annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: per l'anno 2022, di 499,17 milioni di euro per l'anno 2023, di 498,31 milioni di euro per l'anno 2024, di 497,44 milioni di euro per l'anno 2026, di 496,57 milioni di euro per l'anno 2026, di 495,70 milioni di euro per l'anno 2027, di 495,66 milioni di euro per l'anno 2028, di 495,63 milioni di euro per l'anno 2029, di 495,59 milioni di euro per l'anno 2030, di 495,55 milioni di euro per l'anno 2031, di 495,52 milioni di euro per l'anno 2032, di 495,37 milioni di euro per l'anno 2033, di 495,26 milioni di euro per l'anno 2034, di 495,14 milioni di euro per l'anno 2035, di 495,03 milioni di euro per l'anno 2036, di 494,92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.
*166.01. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
*166.022. Rizzo, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Pag. 392Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Penna, Sodano, Davide Aiello, D'Orso, Marzana, Pignatone, Papiro, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Disposizioni in materia di personale di polizia locale)

  1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c), e comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  4. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
166.016. Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente

Art. 166-bis.
(Fondo per la riforma della polizia locale)

  1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
166.021. Brescia, Maurizio Cattoi, Baldino, Manzo, Galizia.

Pag. 393

ART. 167.

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «nella misura del 180 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 220 per cento»;

   b) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

   Per gli operatori delle Forze Speciali che hanno superato i rispettivi corsi di formazione, approvati dal Capo dello Stato Maggiore della Difesa, e che sono nella disponibilità all'impiego del comando interforze per le operazioni speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è fissata nella misura del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

   Per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organizzative organiche di Forze Speciali, l'indennità supplementare mensile per operatore di Forze speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, n. 171, è fissata nella misura lorda di 250 euro.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
167.045. Perego Di Cremnago.

ART. 168.

  Dopo l'articolo 168, aggiungere il seguente:

Art. 168-bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 2:

   a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

    2) all'articolo 4:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.»;

   b) al comma 3, le parole: «in pieno campo» sono soppresse;

Pag. 394

   c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.»;

   d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

    3) all'articolo 6, comma 2, le parole: «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.»;

    4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

   a) alla quantità di THC contenuto;

   b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

   c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

   d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

   e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

   1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis.».
168.03. Sodano, Sarli, Vianello, Penna, Giarrizzo, Di Lauro, Licatini, Giordano, Davide Aiello, Serritella, Tripiedi, Saitta, Perconti, Berti, Francesco Silvestri, Chiazzese, Papiro, Ilaria Fontana, Iovino, Luciano Cantone, Perantoni, Misiti, Invidia, Giuliodori, Deiana, Ficara, De Carlo, Suriano, Zanichelli, Gagnarli, Lombardo, Cataldi, Olgiati, Elisa Tripodi, Bilotti, Giuliano, Masi, Scanu, Termini, Grippa, Gallinella, Manzo, Buompane.

ART. 173.

  Dopo l'articolo 173, aggiungere il seguente:

Art. 173-bis.
(Semplificazioni nell'utilizzo del mercato elettronico da parte delle Pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, le parole: «5.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
173.01. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

Pag. 395

ART. 174.

  Dopo l'articolo 174, aggiungere il seguente:

Art. 174-bis.
(Efficientamento energetico e messa in sicurezza degli immobili locati alle pubbliche amministrazioni)

  1. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Consob, non possono procedere fino al 2024 ad ulteriori rinegoziazioni dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi, anche in caso di sottoscrizione di nuovi contratti di locazione relativi ai medesimi immobili. Non trovano altresì applicazione fino al predetto anno le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 616 a 620, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Gli importi rivenienti dalla mancata riduzione dei canoni, sulla base di accordi tra le parti, sono destinati ad interventi di adeguamento impianti, messa in sicurezza, efficienza energetico-ambientale, degli stessi immobili locati.
174.02. Adelizzi, Manzo.

ART. 177.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per il triennio 2020-2022 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale relativa al rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono aumentati di 500 milioni.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'articolo 68 della presente legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti variazioni:

   2020:

    CP: – 500.000.000;
    CS: – 500.000.000.

   2021:

    CP: – 500.000.000;
    CS: – 500.000.000.

   2022:

    CP: – 500.000.000;
    CS: – 500.000.000.
177.10. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le risorse per il pagamento dei contributi previsti dall'articolo 330 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aumentate di 30 milioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e incrementato dall'articolo 68 della presente legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare Pag. 396 i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti variazioni:

   2020:

    CP: – 30.000.000;
    CS: – 30.000.000.

   2021:

    CP: – 30.000.000;
    CS: – 30.000.000.

   2022:

    CP: – 30.000.000;
    CS: – 30.000.000.
177.9. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Misure per potenziare il Servizio civile universale)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera a) dopo le parole: «nell'anno di riferimento» sono aggiunte le seguenti: «, ordinariamente stabilito in almeno 50.000 unità annue,»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per l'anno 2023, le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione finanziaria del medesimo Fondo è stabilita in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
177.023. Bonomo, Frassini, Gadda, D'Arrando, Muroni, Lupi, Versace, Trancassini, Pettarin, Lattanzio, Boldrini, Bruno Bossio, Carnevali, Vanessa Cattoi, Ceccanti, Cestari, Comaroli, De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio, Fratoianni, Fregolent, Gava, Gebhard, Lepri, Moretto, Noja, Occhionero, Pastorino, Paternoster, Pezzopane, Rossi, Quartapelle Procopio, Ungaro.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Potenziamento dello strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR))

  1. Al fine di potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR), sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 9 milioni di euro per l'anno 2022 per l'incremento delle capacità tecnico operative della Scuola Interforze per la difesa NBC.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi volti all'incremento della capacità tecnico operative della Scuola Interforze per la difesa NBC.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795.00 milioni di euro per l'anno 2021, 491.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
177.011. D'Uva, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Manzo.

Pag. 397

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Incremento della capacità operativa della Sanità Militare)

  1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale e l'interoperabilità della Sanità Militare con i sistemi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per far fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2021, 10 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023. A decorrere dal 2024 la dotazione è di 5 milioni di euro per ciascun anno.
  2. Il fondo è finalizzato all'implementazione tecnologica e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità Militare ed in particolare:

   a) alla costruzione di un data hub centrale e di data spokes regionali interoperabili con i Sistemi Informativi del Servizio Sanitario nazionale e dei Servizi Sanitari delle singole Regioni destinati alla gestione sicura della cartelle cliniche informatizzate degli assistiti dalla Sanità Militare;

   b) all'implementazione di un sistema di comunicazioni sicure che garantisca la trasmissione sicura di dati tra i presidi territoriali fissi, le postazioni operative mobili ed i presidi in area operativa con il data hub centrale;

   c) all'implementazione di un sistema informativo sicuro di gestione della logistica dei farmaci e del materiale economale sanitario in dotazione alla Sanità Militare, ovvero del materiale utilizzato in attività emergenziali in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con le autorità di sanità pubblica di paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;

   d) alla piena interoperabilità dei dati degli assistiti dalla Sanità Militare all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico;

   e) all'implementazione di soluzioni innovative, sicure, multidominio ed interoperabili, a sostegno delle attività operative delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, finalizzate al monitoraggio ed alla sicurezza del personale dipendente ovvero delle popolazioni coinvolte in attività di assistenza, soccorso e salvataggio operate dalle Forze Armate;

   f) all'acquisizione di interfacce operative integrate con le soluzioni informatiche, tecnologiche e digitali già adottate o la cui adozione sia prevista nei programmi militari in corso, sia in ambito nazionale che nel quadro delle azioni discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla NATO.

  3. I sistemi di informazione e comunicazione, gli algoritmi crittografici, i dispositivi elettronici, i sistemi e gli apparati, acquisiti utilizzando le risorse del fondo di cui al comma 1, devono essere omologati ai sensi degli articoli 59 e 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, n. 5.
  4. Il Ministro della difesa, con proprio decreto adottato entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dell'organo collegiale istituito con decreto del Ministro della difesa 18 giugno 2020 avente ad oggetto l'istituzione della Commissione «Sanità Militare, Innovazione e territorio», stabilisce le modalità di impiego del fondo, ed in particolare definisce:

   a) la responsabilità gestionale operativa del fondo;

   b) le modalità di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed in particolare le procedure volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'eventuale segretezza dei dati, delle informazioni e delle tecnologie, nonché le procedure di verifica della disposizione di omologazione di cui al comma 3;

   c) l'attribuzione ad un apposito organismo delle funzioni di valutazione e monitoraggio sul rispetto della programmazione di impiego del fondo e sul perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4;

Pag. 398

   d) le modalità con cui Difesa Servizi Spa procede, nell'ambito della normativa vigente, a rivendere a terzi le tecnologie relative ai sistemi acquisiti attraverso l'impiego del fondo di cui al comma 1, anche attraverso appositi accordi con i soggetti detentori della proprietà intellettuale dei beni e dei servizi acquisiti;

   e) le modalità con cui Difesa Servizi Spa riversa una quota parte dei ricavi dell'attività di cui alla lettera d) nell'ambito del fondo di cui al comma 1, al fine di contribuire alla manutenzione, all'ammodernamento e all'aggiornamento dei sistemi acquisiti attraverso le risorse del fondo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 490 milioni.
*177.04. Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, De Menech, Losacco, Lotti, Miceli.
*177.08. Occhionero, Portas, D'Alessandro, Del Barba, Marco Di Maio.
*177.020. Perego Di Cremnago.
*177.025. Giovanni Russo, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art.177-bis.
(Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)

  1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
  2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
  3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
  4. La detrazione di cui al comma 1, non si applica nei seguenti casi: a) di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; c) di intervenuta depenalizzazione della condotta.
  5. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di euro 15.000.000 per l'anno 2021 e di euro 20.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 5.
177.016. Costa, Angiola, Magi, Frate.

ART. 180.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 164.208.250, con le seguenti: euro 206.239.933 e le parole: euro 139.050.547 con le seguenti: euro 174.476.507.

   b) conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: euro 166.678.933, con le seguenti: euro 208.710.616 e le parole euro 141.521.230 con le seguenti: euro 176.947.190.

   c) al comma 4, sostituire le parole: euro 549.650, con le seguenti: euro 961.887,38.

Pag. 399

   d) conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: euro 2.494.486, con le seguenti: euro 2.906.723,38.

   e) aggiungere, in fine, il seguente comma:

   4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 42.443.920,38 per l'anno 2021 e a euro 35.425.960 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
180.1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Aggiungere, in fine il seguente comma:

  4-bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale delle forze armate impiegato nell'operazione «Strade Sicure» per un periodo minimo di 120 giorni nello svolgimento dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è erogata un'indennità onnicomprensiva aggiuntiva pari a 1.000 euro per ogni 6 mesi di servizio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 68.
180.5. Galantino, Deidda, Ferro, Trancassini.

ART. 181.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a euro 15.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 485 milioni.
*181.8. Mandelli.
*181.9. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma massima che costituisce limite di spesa pari a euro 15.000.000.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 15.000.000;
   2022: – 15.000.000;
   2023: – 15.000.000.
181.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

  1. Ai fini della classificazione a scaduto di un credito commerciale il cui debitore Pag. 400sia la pubblica amministrazione, il conteggio dei giorni di arretrato decorre dalla conclusione delle procedure di pagamento previste dalle regole di contabilità pubblica.
181.032. Gubitosa, Manzo.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa delle Forze dell'ordine)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle Forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.03. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

ART. 183.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti, con le seguenti: con corrispondente incremento.
183.4. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Compenso amministratori condominio)

  1. Al comma 15 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «di cui al comma 11» è inserito il seguente capoverso: «. Rientrano tra le spese detraibili anche i compensi spettanti agli amministratori di condominio relativi ad interventi di cui al presente articolo, nel limite del 2 per cento delle spese sostenute, e in ogni caso non superiori a 4.000 euro, per gli edifici composti da massimo 20 unità immobiliari; nel limite del 2 per cento delle spese sostenute, e in ogni caso non superiori a 8.000 euro, per gli edifici composti da 20 a 50 unità immobiliari; nel limite del 2 per cento delle spese sostenute, e in ogni caso non superiori a 12.000 euro, per gli edifici composti da oltre 50 unità immobiliari.»;

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
183.2. Currò, Manzo.

ART. 184.

  Al comma 1, sostituire le parole: 34.755 milioni di euro per l'anno 2021, 41.305 milioni di euro per l'anno 2022 e 44.573 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 31.719 milioni per l'anno 2021, 38.269 milioni di euro per l'anno 2022 e 41.537 milioni per l'anno 2023.

Pag. 401

  Conseguentemente dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

  1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
  2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.
  3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.
  4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.
  5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.
  6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo.
184.9. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  All'articolo 184, apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Le risorse di cui ai commi da 1 a 14 sono ripartite coerentemente con i criteri e le priorità definite dalla normativa e dalle linee guida dell'Unione europea, nel rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi ivi fissati. Al fine di favorire la coesione economica, sociale e territoriale, in linea con le raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse di cui al presente articolo è destinata a progetti con un diretto impatto di genere;

   b) al comma 6, dopo le parole: Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,;

   c) al comma 8, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti, e sostituire le parole: alle ricadute sui territori che ne beneficiano, con le seguenti: agli impatti di genere che ne derivano,.
184.6. Spadoni, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Vignaroli, Leda Volpi, Ascari, Barzotti, Brescia, Casa, D'Arrando, De Lorenzis, D'Orso, Di Lauro, Ehm, Lorefice, Masi, Martinciglio, Testamento, Elisa Tripodi, Suriano, Cancelleri, Sarli, Serritella, Manzo, Nesci.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Pag. 402Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – è predisposta e resa accessibile una apposita sezione dedicata al Programma Next Generation EU, contenente le informazioni e le procedure utili per la presentazione dei progetti e l'ottenimento dei contributi messi a disposizione dal «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia». Ai fini della consultazione pubblica, sono altresì consultabili i progetti finanziati e il livello di avanzamento raggiunto da ognuno di essi.
184.5. Ianaro, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Vignaroli, Leda Volpi, Nappi, Manzo, Zanichelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Entro il 30 giugno 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di garantire maggiore competitività del sistema produttivo attraverso la leva finanziaria, in conformità agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento sulla individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, individua le risorse destinate a potenziare le nuove forme di incentivazione fiscale del risparmio, in analogia con quanto già previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR), che affluiscono al conto corrente di cui di cui al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine accelerare l'evoluzione del Patrimonio Rilancio ivi disciplinato in un Fondo sovrano pubblico-privato italiano, o Fondo dei Fondi gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA, con il coinvolgimento delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane e delle altre istituzioni finanziarie, in cui oltre alle risorse pubbliche, private e la garanzia offerta dal patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, possano confluire parte di contributi provenienti dall'Unione Europea.
184.8. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

ART. 185.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'allegato B di cui all'articolo 1 comma 10 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

   a) al capoverso «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, accessi non autorizzati (cybersecurity)» dopo le parole: «cybersecurity)» sono aggiunte le parole: «, inclusi Intrusion Prevention System (IPS) e Intrusion detection System (IDS), Web Application Firewall (WAF), Firewall Unified Threat Management (FUTM), Antivirus, Antimalware, Antispyware, Anti-Trojan, Anti-Adware, Sistemi di backup su NAS (Network Attached Storage), Sistemi di backup su SSD (Solid State Drive), Sistemi di backup su SAN (Storge Area Network), Sistemi di Web Filtering e Content Filtering, Sistemi di Autenticazione, Sistemi antifrode,»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

   «software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinate allo svolgimento di prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge. 22 maggio 2017 n. 81,»;

   «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il cloud, quali soluzioni Platform as a Service, soluzioni Infrastructure as a Service, soluzioni DaaS – Datacenter as a Service, soluzioni XaaS – Anything as a Service, soluzioni di Disaster Recovery, soluzioni Business Process Outsourcing.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
185.5. Madia, Bruno Bossio.

  Al comma 4 sostituire il terzo periodo con il seguente: La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in servizi di connessione, strumenti e dispositivi tecnologici, destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di Pag. 403lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
185.38. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 4, terzo periodo, inserire in fine le seguenti parole: e per gli investimenti in dotazioni tecnologiche, software, sistemi, piattaforme e applicazioni, sistemi di sicurezza connessi alla realizzazione e all'ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 12 inserire il seguente:

  12-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione del credito di imposta, alternativamente, per la cessione:

   a) al fornitore dei beni;

   b) a istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato da cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 796 milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro per l'anno 2022, 497 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
185.65. Giarrizzo, Sut, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Davide Aiello, D'Orso, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo, Manzo, Zanichelli.

  Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing e servizi di connettività per la quota imputabile di competenza.
185.37. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*185.7. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.
*185.66. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Cappellani, Cenni, Critelli, Frailis, Incerti, Martina, Manzo.

  Al comma 11, sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con le seguenti: di cui ai commi 4, 5 e 8.
**185.56. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Pag. 404Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
**185.76. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
**185.97. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché alle società agricole di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e alle reti di impresa costituitesi all'interno dei distretti rurali e del cibo, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dei canoni di noleggio e di leasing di macchine agricole, nonché di strumenti caratterizzati da alta tecnologia, sostenuti nel 2021.
  13-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
  13-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 13-quinquies.
  13-quinquies. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 13-bis non può comportare minori entrate superiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ed ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
185.8. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Gallinella, Gagnarli, Pezzopane.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) dopo la lettera f), inserire le seguenti:

   f-bis) al comma 204, il terzo periodo è soppresso;

   f-ter) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e conservare una relazione tecnica», è aggiunta la seguente: «asseverata»;

   c) dopo la lettera h), inserire la seguente:

   h-bis) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

   «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento Pag. 405 del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica».
*185.1. La VI Commissione.
*185.60. Raduzzi, Sodano, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Sut, Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi, Maniero, Maglione, Giuliodori, Cabras, Manzo.

  Al comma 14 apportate le seguenti modifiche:

   alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   alla lettera f), n. 3), sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 12 per cento e le parole: 2 milioni di euro, con le seguenti: 3 milioni di euro;

   alla lettera f), dopo il n. 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transazione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività.»
**185.6. Benamati, Soverini.
**185.11. Benamati, Soverini, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.
**185.30. Guidesi, Fiorini, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
**185.36. Tabacci, Pastorino.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    «2-bis) le spese per lo sviluppo dei marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili»,

    2) alla lettera f) numeri 2) e 3) sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.

  Conseguentemente, al comma 15 aggiungere le seguenti parole: , fatto salvo quanto previsto dal numero 2) della lettera c) e dalla lettera f) del comma 14, in relazione ai quali si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e 500 rispettivamente con le seguenti: 650 e 300.
185.78. Gelmini, Nevi, Perego Di Cremnago, Porchietto.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
185.103. La X Commissione.

Pag. 406

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:

  15-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai Consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell'università e della ricerca al Consorzio Universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente CURSA per la realizzazione di progetti inerenti le finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma hanno avvio entro il termine del 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la parola: 795.
185.79. D'Attis.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per attività di per ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
185.010. Centemero, Guidesi, Toccalini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Estensione della normativa Transizione 4.0 ai beni ambientali e dell'economia circolare)

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni ambientali e dell'economia circolare ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 185, relative all'acquisto dei beni indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
185.013. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Modifiche all'operatività del Fondo patrimonio PMI)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, Pag. 407 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 lettera a) le parole: «superiore a cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a due milioni»;

    2) al comma 12 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

    3) al comma 14 le parole: «sei anni dalla sottoscrizione» sono sostituite dalle parole: «dieci anni dalla sottoscrizione, con un preammortamento di 24 mesi».

  2. La disposizione di cui al numero 3) del comma 1 è applicabile anche alle società che hanno aderito alle sottoscrizioni nell'anno 2020.
185.027. Barelli.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Fondo e-commerce)

  1. Per l'anno 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di 100 milioni di euro per la creazione di piattaforme e-commerce che possano permettere di costruire negozi online.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
185.038. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

ART. 186.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero, laddove accora vigenti, dei limiti e delle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, ai beneficiari dei predetti contributi.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   6-bis. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento una relazione annuale recante le informazioni di cui al comma 6, lettera b), relative alla rendicontazione dell'attività svolta dal soggetto gestore e delle spese di gestione e delle commissioni trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next Generation EU.
186.3. Tabacci, Pastorino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le somme di cui al comma 1 possono essere utilizzate, secondo quanto previsto dai commi da 3 a 6, anche per Pag. 408l'erogazione di contributi a favore delle imprese che perseguono gli obiettivi di cui al comma 1 e che effettuano gli investimenti nei beni indicati al comma 2 contestualmente a forme di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.
186.4. Cominardi, Manzo.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, le risorse di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
*186.010. Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin.
*186.09. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Andreuzza, Bazzaro.
*186.016. Lorenzin, Rossi.

  Dopo l'articolo 186, inserire il seguente:

Art. 186-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse di cui al comma 1-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 550 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede, quanto a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma, 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto ad euro 550 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
186.013. Giacometto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Pag. 409

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Fondo Cloud Nazionale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione di un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.
186.06. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

ART. 189.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 189.
(Abrogazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego – plastic tax)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 518,9 milioni e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 12,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

  Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

   2022: — 136.900.000.
189.10. Gadda, Scoma, Del Barba, Boschi, Marco Di Maio.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono abrogati.
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 521 milioni di euro per l'anno 2021, 462 milioni di euro per l'anno 2022 e 305,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente:

   alla rubrica sostituire le parole: Imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego, rinvio e modifiche con la seguente: Abrogazione;
189.4. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 1° luglio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 288,1 milioni di euro per l'anno 2021.
189.14. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

Pag. 410

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. I macchinari di cui sopra, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.
  2-ter. I distributori di cui al comma 2-bis riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2,5 milioni di euro per ciascun o degli anni 2021 e 2022.
189.7. Rotta, Pezzopane, Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «polietilene» ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «plastica».
189.25. Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.
(Disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti)

  1. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare attraverso la diffusione e la commercializzazione dei beni usati al fine di prevenire la produzione di rifiuti ed estenderne la loro durata di utilizzo, alle imprese e ai privati che acquistano i beni usati così come definiti al comma 2, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
  2. Ai fini del presente articolo si intende per beni usati i beni mobili materiali non registrati, di cui all'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto Pag. 411di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
  6. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, di 495 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
189.06. Ilaria Fontana, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.
(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
  2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze a sostegno di misure per l'accesso al credito delle imprese.
189.08. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 190.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 190.
(Abrogazione della plastic tax e della sugar tax)

  1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  2. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2.042 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.892 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.995 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti ai sensi dell'articolo 190-bis.

Art. 190-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
190.13. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Pag. 412

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 190.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 566,2 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 246 milioni.
190.3. Marattin, Del Barba, Boschi, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 1° luglio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 175,4 milioni di euro.
190.5. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole «ricavi» sono inserite le seguenti «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «5 per cento».

  2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui comma 1 sono destinate al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
190.04. Currò, Cancelleri, Manzo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Misure per disincentivare il consumo di tabacco riscaldato nei giovani ai sensi della legge n. 75 del 2008 di ratifica Convenzione OMS)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
*190.07. D'Attis.
*190.011. Napoli, Ruffino.

ART. 191.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 191.
(Riordino riscossione dei tributi nella Regione Siciliana)

  1. Nella prospettiva di un adeguamento del regime di accertamento e riscossione dei tributi nel territorio siciliano, in attuazione dello Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nonché con le disposizioni per la sua attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 la Regione siciliana nomina per un triennio un funzionario delegato all'amministrazione di Riscossione Sicilia Spa, su indicazione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione di concerto con la regione stessa, con la missione di aggiornare il sistema informativo della società di riscossione siciliana e di renderlo compatibile, comunicante e integrato con quello di Agenzia delle entrate - Riscossione, nonché di riordinare Pag. 413 la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Per favorire tale processo di integrazione e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione è previsto un contributo in conto capitale in favore della società Riscossione Sicilia Spa di 300 milioni di euro, da erogarsi, entro 30 giorni dalla nomina del suddetto funzionario delegato, utilizzabile a coperture di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.
  Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
191.1. Rospi.

ART. 193.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.

  1. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000 di euro.
193.015. Buompane, Caso, Manzo.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione)

  1. All'articolo 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
193.01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Modiche dell'articolo 1, commi 807 e 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o patrimonio immobiliare»;

   b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti.»;

   c) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite con le seguenti: «compresa tra 100.000 e 200.000 abitanti.».

  2. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 giugno 2021».
193.06. Marattin, Marco Di Maio, Del Barba.

Pag. 414

ART. 194.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 288 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, possono altresì essere stabilite condizioni e modalità attuative di cui al presente comma più favorevoli per gli under 35 in possesso della Carta Giovani Nazionale, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.».
194.4. Tuzi, Romaniello, Melicchio, Mariani, Cimino, Del Sesto, Vacca, Casa, Raffa, De Carlo, Scutellà, Invidia, Davide Aiello, Saitta, Perconti, Sodano, Gabriele Lorenzoni, Tucci, Iovino, Francesco Silvestri, Segneri, Zanichelli, Currò, Di Stasio, Manzo.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 288, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al comma 289 è inoltre disposto, per l'anno 2021, un incremento del rimborso in denaro qualora gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici siano effettuati presso attività economiche che abbiano subito rilevanti perdite di fatturato a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale o territoriale. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»;
194.13. Zardini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di supportare la transizione tecnologica delle PMI, il credito di imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 22 del decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, può essere fruito, in alternativa, su richiesta da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, con le medesime modalità previste per i rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 3.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni a decorrere dall'anno 2021.
194.1. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Prelievo delle scommesse ippiche)

  1. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al l'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 34 per cento e per il «gioco a distanza» al 38 per Pag. 415cento, nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 25 per cento e per il «gioco a distanza» al 29 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 20 per cento e per il «gioco a distanza» al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
194.6. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021» e le parole: «sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono soppresse.
194.01. Zennaro, De Toma.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

  1. Per attuare politiche sociali atte a contrastare gli effetti prodotti dalla crisi determinata dalla pandemia COVID-19, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.
  2. Per base imponibile di tale contributo s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 1,5 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società, ad esclusione degli immobili destinati ad abitazione principale come definiti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale unica dall'articolo 1, comma 741, lettere b) e c), della legge n. 160 del 2019.
  3. Per patrimoni mobiliari si intendono:

   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

  4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota del 1 per cento per i patrimoni superiori a 1,5 milioni di euro.
  5. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esenti i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  6. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.
  7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate. Pag. 416
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  9. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento di misure di sostegno alla protezione sociale atte a fronteggiare gli effetti dannosi prodotti dalla pandemia COVID-19.
194.017. Fornaro, Bersani, De Lorenzo, Epifani, Muroni, Palazzotto, Pastorino, Stumpo.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Istituzione di un'imposta sostitutiva sui patrimoni)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.
   2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituita un'imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

   b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

   c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

   d) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.

   3. Limitatamente all'anno d'imposta 2021, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera d), per una base imponibile superiore a 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.
   4. In relazione al minor gettito derivante ai comuni dall'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge n. 232 del 2016.
   5. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
   6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite le modalità e termini di attuazione del presente articolo.
194.028. Fratoianni, Orfini, Gribaudo, Muroni, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Colletti.

ART. 195.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3.800 con le seguenti: 2.800.
195.3. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Pag. 417

ART. 196.

  Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

Art. 196-bis.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni per soggetti economici con attività sospese)

  1. Per i soggetti tenuti a mantenere sospese le attività a seguito dei provvedimenti emanati in applicazione delle previsioni di contenimento del contagio da COVID-19 i termini dei versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza fino al mese di dicembre 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 15 febbraio 2021. Detti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
196.01. La VI Commissione.

ART. 197.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2021, 2022 e 2023, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Pag. 418 Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
197.011. Bitonci, Garavaglia, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Boniardi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

  1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.013. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Rixi, Vanessa Cattoi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

   «Art. 17.1. – (Acquisti on-line) – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi on line sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
   2. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
   3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on-line deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie on-line esclusivamente tramite lo strumento del bonifico Pag. 419 bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario.
   4. Il presente articolo è abrogato al momento della entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.».
197.048. Pastorino, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Epifani, Cancelleri, Martinciglio, Serritella, Spadoni, Corda.

  Dopo l'articolo 197 aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

  1. Salvo prova contraria, anche indipendentemente dalla sussistenza di qualunque consistenza fisica nel territorio dello Stato, sussiste una significativa e continuativa presenza economica nel territorio stesso, ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza delle condizioni di cui al comma 2 del presente e in relazione alle attività di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Il comma 1 del presente articolo si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno realizzato congiuntamente:

   a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750 milioni;

   b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500 milioni.

  3. Ai fini della corretta applicazione della presente disposizione è possibile, tramite presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, procedere alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione virtuale situata delle imprese digitali nel territorio dello Stato nonché alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del reddito alla stessa attribuibile.
  4. L'amministrazione risponde alle istanze di cui al comma 3 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.
197.049. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Regime agevolato studi professionali)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, gli studi associati, Pag. 420ovvero le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro possono applicare un'imposta sostitutiva con regime agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
  2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   c) quanto a 900 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
197.06. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati)

  1. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.
  2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1 il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.
  3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3 possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente.
197.04. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Boniardi, Pag. 421Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Facilitazioni per l'accesso al credito e la cessione dei crediti)

  1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1), del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
197.040. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali scadenti al 31 gennaio 2021 delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
197.09. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Cecchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 198.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Compensazione IVA carni bovine e suine)

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Pag. 422Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, in misura non superiore al 10 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati, in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
198.02. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

ART. 199.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis
(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

  1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2019, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
199.010. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 200.

  Sopprimerlo.
*200.4. Currò, Manzo.
*200.1. Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
*200.6. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
*200.5. Olgiati, Manzo.
*200.3. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Misure per favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione)

  1. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per l'intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo Pag. 4231339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
200.04. Martina, Carnevali, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Limitazioni all'uso del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta)

  1. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e la soglia di cui al comma 3» sono soppresse;

   b) al secondo periodo, le parole: «e la predetta soglia» sono soppresse;

   c) le parole: «sono riferiti», ovunque ricorrano, sono sostituite le seguenti: «è riferito».
*200.012. Martino.
*200.07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
*200.06. Buratti.

ART. 201.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «dagli enti di promozione sportiva» sono aggiunte le seguenti: «dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano».
201.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)

  1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».
  2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
  3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91 è sostituito dal seguente: «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
  4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 516 milioni di euro per l'anno 2021 e di Pag. 424216 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
201.011. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

  1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
201.07. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

  1. Al comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «, di gomma e plastica» sono aggiunte le seguenti: «, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet».
201.023. Lovecchio, Manzo.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° maggio fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2020 fino al 30 giugno 2021»;

   b) al comma 2, le parole: «15 ottobre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 677 milioni di euro per l'anno 2021.
201.017. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 204.

  Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.
(Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli alcolici intermedi e l'alcol etilico)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi ed all'alcole etilico sono Pag. 425rideterminate nelle misure di seguito indicate:

   - Prodotti alcolici intermedi: 84,24 euro/ettolitro;

   - Alcol etilico: 983,74 euro/ettolitro.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 768 e la parola: 500 con la seguente: 468.
*204.05. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
*204.06. Manzo, Gallinella, Galizia, Gagnarli.

ART. 205.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I concessionari del gioco regolato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, versano il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.
205.20. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60 per cento delle somme giocate. Alle minori entrate, valutate in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
205.12. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:

   a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

   b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
205.011. D'Attis, Mulè, Mandelli.

Pag. 426

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «da indire entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «da indire entro il 30 giugno 2022», le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 32,8 milioni per l'anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
205.03. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei medesimi giochi.
  2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  3. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».
  4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite come segue:

   a) per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021;

Pag. 427

   b) per l'anno 2022: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2022;

   c) per l'anno 2023: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2023.

   Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  5. Il comma 2 dell'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come determinate dal presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
*205.014. D'Attis, Mulè, Mandelli, Cattaneo.
*205.016. Cattaneo.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Disposizioni in materia di omogeneizzazione dell'imposizione fiscale dei tabacchi da inalazione senza combustione)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le parole: «in misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al trenta per cento»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La misura di cui al primo periodo è pari al 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e al 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023».
205.010. Martinciglio, Cancelleri, Lorefice, Currò, Zanichelli, Grimaldi, Ruocco, Giuliodori, Raduzzi, Maniero, Maglione, Caso, Sarli, Olgiati, Frusone, Spadoni, Ehm, Iovino, Masi, Berardini, Menga, Corneli, Spessotto, Serritella, Alaimo, Trizzino, Suriano, D'Ambrosio, Costanzo, Papiro, Perconti, Ciprini, Dieni, Elisa Tripodi, Corda, D'Orso, Gallo, Ficara, Grillo, Brescia, Ascari, Grippa, Romaniello, Maurizio Cattoi, De Lorenzis, Bella, Lombardo, Vianello, Chiazzese, Tuzi, Melicchio, Segneri, Cillis, Giordano, De Girolamo, Ianaro, Parisse, Roberto Rossini, Terzoni, Colletti, Emiliozzi, Gabriele Lorenzoni, Amitrano, Galizia, Alberto Manca, Pignatone, Trano, Manzo, Paxia, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Pag. 428luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
205.09. Pentangelo.

ART. 207.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione.
207.7. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. Il rifinanziamento per l'anno 2021, di cui al comma 1, secondo periodo, dovrà avvenire comunque unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata INPS, a quello degli altri soggetti economici.
*207.2. Fregolent, D'Alessandro, Del Barba, Marco Di Maio.
*207.6. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*207.10. D'Alessandro, Del Barba, Librandi, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni;

   dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis
(articolo 207-bis)

  01.19.10

  Coltivazione fiori in piena area

  01.19.20

  Coltivazione di fiori in colture protette

  10.71.20

  Produzione pasticceria fresca

  14.13.10

  Confezione di serie di abbigliamento

  14.13.20

  Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

Pag. 429

  20.51.02

  Fabbricazione di articoli esplosivi

  32.99.90

  Fabbricazione di altri articoli

  46.16.01

  Rappresentanti vestiario e accessori

  46.22

  Commercio ingrosso fiori e piante

  46.90.00

  Commercio all'ingrosso non specializzato

  47.24.20

  Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria

  47.71.10

  Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

  47.76.10

  Commercio dettaglio di fiori e piante

  47.77.00

  Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

  47.78.34

  Commercio articoli regalo e fumatori

  47.78.35

  Commercio dettaglio di bomboniere

  56.21.00

  Fornitura pasti preparati/catering

  68.20.01

  Locazione immobiliare beni propri o leasing

  74.20.19

  Altre attività di riprese fotografiche

  74.20.20

  Lavoratori fotografici

  74.90.99

  Altre attività professionali

  77.11.00

  Noleggio autovetture

  77.29.10

  Noleggio biancheria tavola, letto etc

  77.29.90

  Noleggio altri beni per uso personale e domestico

  82.30.00

  Organizzazione di convegni e fiere

  90.01.01

  Cantanti

  90.01.09

  Gruppi musicali

  96.09.05

  Organizzazione di feste e cerimonie

  96.09.09

  Altre attività di servizi alla persona

**207.015. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**207.020. Gelmini, Spena, D'Attis.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.
*207.024. Sandra Savino.
*207.016. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*207.021. Gelmini, Spena.

Pag. 430

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Contributo di sostegno in favore dei lavoratori autonomi, liberi professionisti, partite Iva, piccole e medie imprese, attività commerciali di vicinato e botteghe storiche costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, le partite IVA, le piccole e medie imprese, le attività commerciali di vicinato e le botteghe storiche che, in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità per le esigenze derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultino maggiormente colpite dal punto di vista economico è riconosciuto un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 207 pari all'80 per cento dei ricavi mancati in ragione del periodo di totale o parziale chiusura.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 3 affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.
  3. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  4. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi del citato decreto-legge n. 23 del 2020.
207.022. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato)

  1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza COVID-19, rilanciare il commercio negli esercizi di vicinato e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali presso questi ultimi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 denominato «Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato».
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, assegnate ai comuni e ripartite dagli stessi mediante l'assegnazione di voucher di spesa ai cittadini ivi residenti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono finalizzate al sostegno delle imprese operanti come esercizi di vicinato.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di assegnazione delle risorse del fondo ai comuni, disciplina il regolamento per la partecipazione degli esercizi di vicinato a tale iniziativa, oltre che per la richiesta dei voucher da parte dei cittadini di cui al comma 2, assumendo come requisiti di base nella ripartizione Pag. 431percentuale di tali risorse ai comuni i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) il numero di cittadini residenti nel comune;

   b) il numero di esercizi di vicinato operanti nel territorio comunale;

   c) l'erogazione minima per comune di euro 10.000.

  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
207.018. Zucconi, Caiata, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Cashback acquisti nei comuni montani)

  1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 289-ter è aggiunto il seguente: «289-quater. Dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, per gli acquisti effettuati con l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nelle attività commerciali situate nei comuni montani o aderenti alla comunità montane in cui siano presenti stazioni sciistiche, l'entità del rimborso previsto dal comma 288 è stabilito in misura del 22 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 30 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
207.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive attualmente non indennizzati)

  1. Ai soli fini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli individuati nell'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
207.014. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)

  1. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Pag. 432Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni medesime, comprese quelle per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti
  3. Sono destinatarie delle risorse di cui al comma 1, le associazioni del terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

   a) rechino nello Statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere;

   b) siano state costituite da almeno 5 anni e siano in grado di presentare documentate attività, ai sensi del comma 5, svolte in maniera non saltuaria negli ultimi 3 anni, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.

  4. Il Dipartimento per le pari opportunità, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia costituito, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e le associazioni aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
207.019. Elisa Tripodi, Ascari, D'Arrando, Giordano, Di Lauro, Casa, Macina, Sarli, Spadoni, Iovino, Barzotti, Ehm, Manzo.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Potenziamento Fondo prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
207.023. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Baratto.

ART. 208.

  Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.
(Fondo nazionale di sostegno alle locazioni)

  1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo acuitosi nel nostro Paese anche a causa degli effetti del COVID-19 che ha sensibilmente ridotto le capacità di reddito di numerosi cittadini locatari il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, Pag. 433n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021 di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
208.2. Pastorino, Fornaro, Muroni.

  Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese dei comprensori sciistici – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei comprensori sciistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2021, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo e i comprensori interessati.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
208.02. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.
(Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 650 milioni di euro per l'anno 2021, e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
208.01. Pastorino, Fornaro, Muroni.

ART. 209.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Missione 1 Istruzione scolastica, Programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.

Pag. 434

   2022:

    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.

   2023:

    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.
209.18. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba, Marco Di Maio.

  Al comma 1 sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 793 milioni e: 493 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1, Sostegno valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 7.000.000;
    CS: + 7.000.000.

   2022:

    CP: + 7.000.000;
    CS: + 7.000.000.

   2023:

    CP: + 7.000.000;
    CS: + 7.000.000.
209.21. Prestigiacomo.

  Al comma 1 sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.

   2022:

    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.

   2023:

    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.
*209.15. La III Commissione.
*209.1. Zoffili, Ribolla, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 497,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 2.200.000;
    CS: + 2.200.000.

   2022:

    CP: + 2.200.000;
    CS: + 2.200.000.
209.13. La III Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,6 milioni di euro per l'anno Pag. 4352021, di 499,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma: 4.1, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.

   2022:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.

   2023:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.
209.5. Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma 4.1, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.

   2022:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.
209.16. La III Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 400.000;
    CS: + 400.000.

   2022:

    CP: + 400.000;
    CS: + 400.000.

   2023:

    CP: + 400.000;
    CS: + 400.000.
209.2. Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni, fino alla fine del comma con le seguenti: 799,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Pag. 4361.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 400.000;
    CS: + 400.000.

   2022:

    CP: + 400.000;
    CS: + 400.000.
209.12. La III Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 800.000;
    CS: + 800.000.

   2022:

    CP: + 800.000;
    CS: + 800.000.

   2023:

    CP: + 800.000;
    CS: + 800.000.
209.3. Ribolla, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 209, comma 1, sostituire, rispettivamente le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 795 milioni e: 495 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1, Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2022:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2023:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.
209.24. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,2 milioni di euro per l'anno 2021 di 499,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 800.000;
    CS: + 800.000.

   2022:

    CP: + 800.000;
    CS: + 800.000.
209.14. La III Commissione.

Pag. 437

ART. 210.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021;

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 1.200 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3800 milioni di euro con le seguenti: 1350 milioni di euro.
210.4. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Valorizzazione delle tradizioni eno-gastrononiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e contrasto al «Italian Sounding»)

  1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto «Italian Sounding»), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.
  2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai «Prodotti Agroalimentari Tradizionali» di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.
  3. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:

   a) uno dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   b) uno dal Ministero dello sviluppo economico;

   c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

   d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

   e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi;

   g) due dalla Conferenza unificata Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

  4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

   a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo;

Pag. 438

   b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

   c) attribuisce l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

   d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;

   e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

   f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

   g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

   h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

   i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

   l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

   m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo – anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana – coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

   n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

   o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma «Ospitalità italiana – Ristoranti italiani nel mondo».

  5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.
  6. È istituita la «Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana Pag. 439nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità Italiana».
  7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico emana il relativo decreto di attuazione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2021: — 4.000.000;

   2022: — 4.000.000;

   2023: — 4.000.000.
210.03. Borghese, Tasso, Cecconi.

  Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Disposizioni Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 496, ultimo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite con le seguenti: «80 per cento»;

   b) al comma 497, ultimo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite con le seguenti: «80 per cento»;

   c) al comma 502-bis, dopo le parole: «5 dicembre 2013, n. 159», sono inserite le seguenti: «Se le istanze sono istruite dalla Segreteria tecnica con più livelli di controllo, la Commissione tecnica di cui al presente comma può procedere ad un'approvazione massiva».
210.014. Raduzzi, Giuliodori, Maniero, Manzo.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Fondo per opere di sistemazione del dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare è istituito il «Fondo per la realizzazione di interventi di sistemazione di problematiche di dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo», con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021.
  2. Le modalità di accesso ed i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Il decreto di cui al comma 2 deve prevedere l'avvio dei cantieri entro il 30 novembre 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 10.000.000.
210.020. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, Pag. 440anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
210.06. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 218.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Il Fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 25 milioni di euro per l'anno 2021.
  8-ter. A decorrere dall'anno 2021, le risorse del fondo sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.
  8-quater. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 775 milioni.
218.3. Baldino, Corneli, Manzo.

  Dopo l'articolo 218, aggiungere il seguente:

Art. 218-bis.
(Interventi finanziari per garantire la gestione dei flussi migratori)

  1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, il contributo di cui all'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel medesimo importo per il comune di Trapani per l'anno 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo articolo 42-bis, comma 8, del predetto decreto-legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799.625.000 di euro per l'anno 2021.
218.01. Baldino, Miceli, Manzo.

TAB. A.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.160.000;
   2022: – 2.160.000;
   2023: – 2.160.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 2.160.000;
    CS: + 2.160.000.

   2022:

    CP: + 2.160.000;
    CS: + 2.160.000.

   2023:

    CP: + 2.160.000;
    CS: + 2.160.000.
*Tab.A.4. La III Commissione.
*Tab.A.10. Schirò, La Marca, Fassino.

Pag. 441

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 300.000;
   2022: – 300.000;
   2023: – 300.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.

   2022:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.

   2023:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.
Tab.A.3. La III Commissione.

TAB. 6.

  Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 1.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: – 7.230.000;
    CS: – 7.230.000.

   2022:

    CP: – 7.230.000;
    CS: – 7.230.000.

   2023:

    CP: – 7.230.000;
    CS: – 7.230.000.
Tab.6.8. Formentini, Zoffili.

TAB. 8.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

   2022:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

   2023:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 3, Ordine pubblico e sicurezza, Programma 3.1, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.

   2022:

    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.

   2023:

    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.
Tab.8.1. Berti, Parisse, Maurizio Cattoi, Manzo.