CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2020
489.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 163

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE (COM(2019)8)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE» (COM(2019)8);

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

   premesso che:

    in materia fiscale, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la regola generale secondo la quale il Consiglio delibera all'unanimità sulla base della procedura legislativa speciale; i Trattati contengono, tuttavia, altre disposizioni che conferiscono flessibilità per il ricorso a procedure diverse dall'unanimità, senza dover rivedere i Trattati stessi;

    la Commissione propone una transizione progressiva in quattro fasi verso il voto a maggioranza qualificata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria per la politica fiscale dell'UE, da completare entro il 2025, senza ricorrere a revisioni del vigente quadro normativo dell'Unione e senza incidere sulle attuali competenze degli Stati membri;

    la Commissione propone di utilizzare la cosiddetta clausola «passerella» di cui all'articolo 48, paragrafo, 7 del Trattato sull'Unione europea (TUE), in base alla quale il Consiglio europeo può, all'unanimità, adottare una decisione che consenta di passare al voto a maggioranza qualificata, qualora nessun Parlamento nazionale si opponga entro sei mesi dalla notifica della decisione e previa approvazione del Parlamento europeo;

    ad avviso della Commissione, l'utilizzo della clausola «passerella» consentirebbe modalità più strutturate per abbandonare la regola dell'unanimità rispetto ad altre disposizioni previste dai Trattati, quali la cooperazione rafforzata, che non garantirebbe un regime omogeneo in tutta l'Unione, ovvero l'articolo 116 del TFUE che prevede l'ammissibilità del voto a maggioranza qualificata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria per eliminare distorsioni di concorrenza dovute alla disparità delle norme fiscali; secondo la Commissione, tale disposizione, che è subordinata a condizioni rigorose, non può colmare tutte le lacune generate oggi dall'unanimità;

   considerato che:

    a fronte di regole di bilancio che stabiliscono vincoli stringenti sostanzialmente uniformi per tutti gli Stati membri, persistono regimi fortemente differenziati sul piano della tassazione, che inducono alcuni Paesi all'applicazione di regimi di favore con aliquote significativamente più basse rispetto a quelle mediamente vigenti a livello unionale, che creano opportunità di pianificazione fiscale aggressiva innescando una concorrenza fiscale all'interno dell'UE; tale situazione crea difficoltà agli altri Paesi, tra cui l'Italia, i quali sono invece costretti a misure restrittive di contenimento o a un aumento della tassazione per rispettare i vincoli di bilancio;

    l'iniziativa della Commissione europea merita, pertanto, pieno apprezzamento, in quanto richiama l'attenzione su una Pag. 164questione di assoluta rilevanza, ancor più urgente in considerazione degli effetti sociali provocati dalla pandemia, avanzando una proposta concreta;

    con riguardo alle opzioni esaminate dalla Commissione, l'utilizzo della clausola «passerella» generale appare allo stato attuale difficilmente percorribile per le resistenze di alcuni Paesi, implicando il raggiungimento dell'unanimità in sede di Consiglio europeo, mentre potrebbe valutarsi in alternativa la possibilità, peraltro contemplata dalla Commissione stessa, di ricorrere al citato articolo 116 del TFUE;

    il miglioramento della qualità dei processi decisionali in ambito fiscale appare ineludibile, allo scopo di definire soluzioni che contribuiscano al progressivo avvicinamento delle regole in materia fiscale;

   sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee, che:

   a) andrebbe verificata la praticabilità del ricorso all'articolo 116 del TFUE in considerazione dell'evidente pregiudizio alla concorrenza che discende dall'adozione di regimi fiscali più favorevoli;

   b) andrebbe svolta una riflessione sulla necessità di un potenziamento della leva fiscale dell'UE e di soluzioni che contribuiscano al progressivo avvicinamento delle regole in materia fiscale, anche in considerazione del fatto che in tale contesto si innesta la discussione sull'introduzione di nuove risorse proprie europee, che costituiscano una base solida di risorse comuni con cui finanziare le principali politiche dell'UE e perseguire le nuove finalità strategiche;

   c) la prossima Conferenza sul futuro dell'Europa, di cui si auspica l'avvio quanto prima, dovrebbe svolgere un confronto sulle predette tematiche e sull'urgenza di una revisione dei meccanismi decisionali in materia fiscale, confronto che non dovrebbe escludere a priori una modifica dei trattati.

Pag. 165

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (Atto n. 203).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (Atto del Governo n. 203), adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) e dei principi specifici di delega contenuti agli articoli 9 e 10 della medesima legge;

   valutato che lo schema di decreto legislativo consente la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto sui titoli, e del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), non presentando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 166

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (Atto n. 207).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (Atto del Governo n. 207), adottato ai sensi ai sensi della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) e dei principi specifici di delega di cui all'articolo 21 della medesima legge;

   ricordato che il regolamento (UE) 2017/821 risponde all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti in corso in determinate aree e sfruttamento illecito dei minerali presenti in tali zone, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani – quali il lavoro minorile, la violenza sulle donne, la scomparsa di persone, il trasferimento forzato e la distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale – istituendo a tal fine un sistema basato su un dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di taluni minerali e dell'oro, imponendo a tali soggetti – con decorrenza dal 1° gennaio 2021 – obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nelle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo;

   rilevato che lo schema di decreto provvede all'adempimento degli obblighi stabiliti dal regolamento in capo agli Stati membri, tra cui quello di designare l'autorità nazionale competente – individuata nel Ministero dello sviluppo economico – a cui spetta il compito di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni da parte degli importatori, svolgendo adeguati controlli ex post, e di assicurare una cooperazione ed uno scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione europea, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli ex post effettuati, le carenze riscontrate nell'ambito dei controlli, nonché sulle norme applicabili in caso di infrazione e sulle fonderie e raffinerie interessate;

   considerato che ai fini di una maggiore efficacia nella salvaguardia delle popolazioni dei paesi a rischio di sfruttamento illecito dei minerali e per evitare un aggiramento delle finalità sostanziali sottese alla disciplina europea potrebbe risultare utile prevedere un monitoraggio delle importazioni da Paesi terzi di prodotti semilavorati che siano fabbricati mediante i citati metalli e minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio;

   valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/821,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   ai fini di una maggiore efficacia nella tutela delle popolazioni locali contro sfruttamenti Pag. 167 e violenze e allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva del regolamento (UE) 2017/821, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale competente, provveda, anche nell'ambito delle attività di cooperazione e scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità doganali e con le autorità competenti degli altri Stati membri, ad effettuare un monitoraggio anche delle importazioni di semilavorati prodotti in Stati terzi mediante minerali e metalli provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio.

Pag. 168

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (Atto n. 207).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO LEGA

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio;

   premesso che:

    il Regolamento comunitario 2017/821, che ricalca la disciplina statunitense cosiddetta Conflict minerals, stabilisce obblighi in materia di due diligence nella catena di approvvigionamento per gli importatori europei di minerali e metalli contenenti stagno, tungsteno, tantalio e oro;

    la norma obbliga quindi ad effettuare controlli secondo le linee guida OCSE per garantire che l'approvvigionamento di minerali avvenga in modo responsabile e non da zone di conflitto;

    gli obblighi principali, applicabili a partire dal 2021, prevedono la gestione del rischio mediante individuazione e valutazione quali effetti negativi lungo la catena di approvvigionamento, in particolare riguardo al finanziamento di conflitti e lavoro forzato, audit di parte terza, comunicazione verso le autorità competenti e a valle della catena di approvvigionamento;

    pubblicato il 19 maggio 2017 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 130/1, il Regolamento (UE) 2017/821 stabilisce «obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio»;

    questi metalli sono fondamentali in numerosi settori dell'industria quali l'automotive, l'elettronica, la plastica (dove possono venire utilizzati come catalizzatori), ma l'estrazione dei minerali da cui sono tratti in alcune aree del mondo è spesso legata a conflitti armati e alla violazione dei diritti umani. Con il Regolamento (UE) 2017/821 l'Europa intende garantire che gli importatori europei di minerali e metalli 3TG effettuino un «approvvigionamento responsabile», verificando la propria catena di approvvigionamento;

    contrariamente alla legge USA (che coinvolge direttamente o indirettamente tutti gli operatori economici: statunitensi e non), il Regolamento (UE) 2017/821 attribuisce obblighi e responsabilità principalmente agli importatori europei di metalli e minerali 3TG definiti con specifici codici doganali (elencati nell'Allegato I del regolamento);

    la legge americana, inoltre, definisce con precisione le aree di conflitto nella Repubblica Democratica del Congo e nei Paesi limitrofi, mentre il regolamento europeo non specifica quali Paesi sono da considerarsi «zone di conflitto o ad alto rischio», lasciando quindi all'importatore la responsabilità di individuare in modo adeguato queste aree geo-politiche;

Pag. 169

    in tale contesto, la Raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione del 10 agosto 2018 è di particolare importanza per le aziende: essa illustra i principi fondamentali per organizzare in diverse fasi il proprio dovere di diligenza e per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, fornendo anche un utile elenco di fonti di informazione open source riguardanti le aree del mondo interessate da situazioni particolarmente critiche;

    la crescente concorrenza su scala globale rischia di ripercuotersi negativamente sui diritti umani, ad esempio causando uno sfruttamento dei lavoratori. Poiché i diritti umani dovrebbero essere una priorità della sua politica estera, l'Unione Europea adotta una politica commerciale che mira a promuovere e a tutelare i diritti umani nei Paesi terzi, stipulando accordi commerciali preferenziali e introducendo restrizioni commerciali unilaterali anche sui prodotti finiti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'imposizione di restrizioni commerciali anche per le importazioni di articoli e di prodotti finiti la cui produzione è legata a violazioni dei diritti umani, a mercati del lavoro in cui non sono garantiti i diritti dei lavoratori, in cui le normative vietano o non garantiscono in pieno la rappresentanza sindacale e in cui viene sfruttato il lavoro minorile.

Pag. 170

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (Atto n. 200).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010» (atto del Governo n. 200), adottato a norma della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) e dei principi specifici di delega dettati dall'articolo 24 della stessa legge;

   considerato che il regolamento (UE) 2017/1938 prevede ulteriori misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, istituendo un nuovo meccanismo di solidarietà e di coordinamento tra gli Stati membri in risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti nel quadro della solidarietà, così come definiti nello stesso regolamento;

   rilevato che lo schema di decreto prevede disposizioni per dare compiuta attuazione al predetto regolamento (UE) 2017/1938 attraverso novelle al decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e al decreto legislativo n. 93 del 2011, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale, tenendo conto anche della raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione europea del 2 febbraio 2018, con la quale sono state fornite indicazioni sulle modalità tecniche, amministrative e finanziarie per la reciproca solidarietà;

   ricordato che il provvedimento è necessario anche al fine di chiudere la procedura EU-Pilot (2019)9573 ENER aperta nei confronti dell'Italia per mancato attuazione degli obblighi di adempimento stabiliti dall'articolo 13 del citato regolamento (UE) 2017/1938;

   valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 171

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute (Atto n. 202).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute (atto Governo n. 202);

   ricordato che il regolamento (UE) 2017/625 riunisce in un unico strumento il complessivo quadro normativo relativo ai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, razionalizzandolo e semplificandolo, e provvedendo contestualmente ad abrogare i previgenti regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 854/2004, e gli altri regolamenti settoriali;

   considerato che lo schema di decreto legislativo disciplina, in attuazione del criterio di delega cui all'articolo 12, comma 3, lettera h) della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), i controlli ufficiali sulle importazioni nell'Unione europea provenienti da Paesi terzi, per verificarne la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, sicurezza dei mangimi, salute e benessere degli animali, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;

   valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali sul rispetto della normativa in materia agroalimentare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 172

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (Atto n. 205).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (atto Governo n. 205);

   ricordato che il regolamento (UE) 2017/625 riunisce in un unico strumento il complessivo quadro normativo relativo ai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, razionalizzandolo e semplificandolo, e provvedendo contestualmente ad abrogare i previgenti regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 854/2004, e gli altri regolamenti settoriali;

   rilevato che lo schema di decreto legislativo disciplina i controlli ufficiali sulle importazioni intracomunitarie, provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, per verificarne la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2017/625, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 12, comma 3, lettera f), dell'articolo 12 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018);

   valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 173

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 210).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto Governo n. 210);

   ricordato che il regolamento (UE) 2017/625 riunisce in un unico strumento il complessivo quadro normativo relativo ai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, razionalizzandolo e semplificandolo, e provvedendo contestualmente ad abrogare i previgenti regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 854/2004, e gli altri regolamenti settoriali;

   considerato che lo schema di decreto legislativo interviene, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g), dell'articolo 12 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), in materia di revisione della disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, provvedendo in particolare a fissare la tipologia e gli importi delle tariffe poste a carico degli operatori per l'espletamento dei controlli eseguiti su animali, alimenti e mangimi;

   valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.