CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2020
486.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757, Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo «a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il ricevimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana», il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate ai sensi degli articoli da 3 a 29 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.
1.1. Montaruli, Mantovani.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: via satellite aggiungere le seguenti: o mediante applicazioni multimediali di terze parti installate sul dispositivo qualora questo sia connesso ad internet.
3.4. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: acustica aggiungere le parole: e visiva di una durata minima di cinque secondi.
3.5. Mantovani, Montaruli.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: non è raccomandata aggiungere le seguenti: o relativi a comportamenti alimentari suscettibili di evolvere in patologie dell'alimentazione.
3.1. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare attenzione alle pause pubblicitarie che intervallano la trasmissione dei programmi radiotelevisivi o dei contenuti video presenti sul web e dedicati a un pubblico minorenne.
3.6. Mantovani, Montaruli.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: e, anche al fine di tutelare il diritto d'autore e la sovranità digitale italiana, su istanza dei titolari dei diritti, garantire che l'Autorità possa ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
3.2. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: con particolare riguardo rispetto Pag. 73la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, della sicurezza cibernetica e della libertà d'espressione sulla rete.
3.3. Montaruli, Mantovani.

ART. 4.

  All'articolo 4, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo standard elevati di sicurezza cibernetica, con particolare riguardo verso i soggetti extra-europei operanti nel settore delle telecomunicazioni, anche al fine di tutelare la sovranità digitale.
4.2. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) introdurre disposizioni in tema di sicurezza delle reti e dei servizi, concernenti la definizione di incidente di sicurezza, di capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, ad azioni che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati o dei relativi servizi offerti o di comunicazione elettronica, anche al fine di facilitare il coordinamento tra gli Stati membri mediante l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), in aderenza a quanto previsto dall'articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972;

   c-ter) introdurre, sulla base dei Considerando 96 e 97 e dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972, l'obbligo per tutti i soggetti facenti parte del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, nonché le pubbliche amministrazioni centrali e locali limitatamente a quelle che compongono il Servizio sanitario nazionale, come individuate nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di utilizzare strumenti e soluzioni di crittografia e tecniche atte a diminuire e minimizzare i rischi di incidenti e ad assicurare un elevato livello di sicurezza a tutela di beni e servizi per utenti, reti, servizi e aziende, correlando, altresì, alla previsione di tale obbligo generalizzato, un efficace sistema di controlli, con poteri sostitutivi e relative sanzioni, adeguate e proporzionate;

   c-quater) al fine di perfezionare il sistema di sicurezza nazionale, coordinare le norme di sicurezza delle reti e dei servizi in attuazione dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972, con criteri di gradualità e proporzionalità che tengano conto del differenziato rischio cibernetico, in coerenza con il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, atti a garantire alti standard di sicurezza interna ed esterna, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea;.
4.1. Battilocchio, Rossello, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

ART. 5.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere dalla qualificazione delle medesime aree dettata dal pertinente strumento urbanistico;

   b) alla lettera d) sostituire la parola: razionalizzando con la seguente: riducendo e, dopo le parole: procedimenti autorizzativi aggiungere le seguenti: prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali Pag. 74per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione e;

   c) alla lettera g) dopo le parole: da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: e cogenerazione ad alto rendimento;

   d) alla lettera p) primo periodo, dopo le parole: dell'amianto aggiungere le seguenti: , e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1;

   e) dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

   q-bis) uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e installati negli impianti incentivati o in «grid parity», al fine di favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o dismessi.
5.8. Mazzetti, Nevi, Rossello, Cortelazzo, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo le parole: evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo aggiungere la seguente: eventualmente.
5.15. Foti, Mantovani, Montaruli.

  Al comma 1 lettera p), dopo le parole: completa rimozione dell'eternit o dell'amianto aggiungere le seguenti: , e su terreni agricoli non coltivabili per caratteristiche specifiche del suolo, non impiegati a fini agricoli ovvero che non presentino vocazione o potenzialità agricola, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1.
5.7. Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

  Al comma 1, lettera p), dopo le parole: completa rimozione dell'eternit o dell'amianto aggiungere le seguenti: , e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1.
5.16. Foti, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

   cc-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO2 nei suoli agricoli e forestali.
5.12. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

   cc-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane.
5.13. Montaruli, Mantovani.

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  Al comma 1, sopprimere la lettera ee).
*5.6. Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera ee).
*5.9. Battilocchio.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili. Al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale, promuovere iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico.
5.2. Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2030, ai sensi del Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/807 del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili e promuovendo iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale.
5.5. Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.
5.4. Plangger, Schullian, Gebhard.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli Pag. 76obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.
*5.10. Battilocchio, Gelmini, Nevi, Rossello, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.
*5.14. Foti, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui agli articoli 29 e 30 della Direttiva (UE) 2018/2001 e di quelli imposti dalla normativa nazionale di riferimento, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.
5.1. Pagani.

  Al comma 1 sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807, prevedere la graduale esclusione, a partire dal 1° gennaio 2024, che dovrà essere totale entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione, di olio di palma.
5.3. Pagani.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dell'olio di palma, a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione.
5.11. Nevi, Gelmini, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli, anche ai servizi relativi a tali prodotti;
7.19. Montaruli, Mantovani.

Pag. 77

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere, per talune filiere, congrui tempi di adeguamento alla normativa per tutelare le peculiarità delle stesse;
7.20. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
7.21. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sopprimere lettera e).
7.4. Battilocchio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
7.3. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari possa essere assolto mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione.
7.11. Pettarin, Rossello.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; con le seguenti: possa essere assolto mediante forme equipollenti quali il documento di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti;
7.5. Battilocchio.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante, con le seguenti: possa essere assolto mediante.
7.12. Nevi, Rossello, Anna Lisa Baroni, Spena, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: esclusivamente.
7.26. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le condizioni di applicazione aggiungere le seguenti: comprensive di condizioni specifiche in cui possa valere la sola forma equipollente.
7.13. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA, in accordo alla metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
7.22. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere.
7.6. Battilocchio.

  Al comma 1, alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , la vendita sottocosto e la vendita tramite aste al buio.
7.23. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: tra le parti, aggiungere le seguenti: anche avvalendosi Pag. 78 del ruolo di rappresentanza delle organizzazioni di categoria,.
7.14. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 3 per cento.
7.7. Battilocchio.

  Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'ispettorato AGCM può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
7.15. Pettarin, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) in tema di attribuzione delle competenze in materia di applicazione della normativa sui rapporti commerciali e pratiche sleali nella filiera agroalimentare, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è designata quale unica autorità di contrasto incaricata all'applicazione delle norme relative ai divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, tale Autorità può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
7.18. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera p), le parole: designare l'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono sostituite dalle seguenti: confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
7.28. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera q).
*7.1. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera q).
*7.8. Battilocchio.

  Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:

   q) prevedere che la mancanza di una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca pratica commerciale sleale;.
7.17. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Pag. 79Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.
*7.16. Pettarin, Rossello.

  Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.
*7.27. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione con le seguenti: a seguito di monitoraggio.
7.2. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

  Al comma 1, sopprimere lettera r).
7.9. Battilocchio.

  Al comma 1, lettera s), sopprimere le seguenti parole: comprese quelle relative ai prezzi.
7.10. Battilocchio.

  Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

   u-bis) prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6 lettera d) della direttiva (UE) n. 2019/633 sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali;
7.24. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

   u-bis) confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli, come il conferimento tra strutture associative e quelle relative a particolari filiere;
7.25. Montaruli, Mantovani.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e assicurando il loro funzionamento sulla base di un sistema tariffario regolamentato dall'organismo di gestione.
8.1. Montaruli, Mantovani.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: all'articolo 3 con le seguenti: agli articoli 3 e 4.
9.1. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) garantire che la riserva dei diritti di estrazione di testo e dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2019/790 sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e goda di facile accessibilità a tutti i titolari dei diritti, in particolare per le esigenze delle piccole, medie e micro-imprese e dei singoli autori che pubblicano su servizi di condivisione di contenuti online.
9.2. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) specificare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono vincolare l'accesso ai propri Pag. 80servizi alla rinuncia alla riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2019/790.
9.3. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) prevedere che l'adeguata tutela dei diritti degli editori, tramite le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative, sia garantita da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remuneri il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. In caso di mancato accordo tra le parti in un termine prestabilito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato definisce le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;
9.6. Mollicone, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   o-bis) garantire che la segnalazione fornita dai titolari dei diritti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera c) della direttiva (UE) 2019/790 sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e sia facilmente accessibile anche alle piccole, medie e micro-imprese.
9.4. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   q-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35;
9.5. Montaruli, Mantovani.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.
10.1. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se – su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo – l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere altresì che le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti sottoposti a regime Pag. 81 intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014;
10.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

ART. 12.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) introdurre misure per l'elettrificazione dei consumi e la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di garantire la produzione da fonti rinnovabili e la sicurezza della rete elettrica;
12.1. Gebhard, Emanuela Rossini, Plangger, Schullian.

ART. 14.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a) e la lettera q).
14.5. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con l'obiettivo di una piena valorizzazione dei risultati già raggiunti e di una drastica semplificazione degli adempimenti per le imprese evitando ogni ulteriore onere che vada al di là delle misure strettamente richieste dalla normativa europea;
14.1. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Per quanto attiene la emanazione, l'implementazione ed il monitoraggio delle misure attuative della normativa comunitaria in materia di sanità animale, Il Ministero della salute opera in stretto coordinamento con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché consulta in maniera continua ed istituzionale le organizzazioni professionali agricole di rilevanza nazionale;
14.2. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza alcun nuovo onere per le imprese di allevamento;
14.3. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, infine, le seguenti parole: e concentrando nella Banca dati nazionale tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento evitando il proliferare di banche dati zootecniche anche con altre finalità;
14.4. Montaruli, Mantovani.

ART. 15.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare, con riferimento alla realizzazione dei dispositivi medici su misura, il possesso, da parte del fabbricante, di un percorso scolastico e formativo abilitante, così come previsto dal vigente ordinamento, e dell'iscrizione nel registro dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura.
15.6. Battilocchio.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
15.1. Versace, Pettarin, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Pag. 82

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*15.4. Pettarin, Versace, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*15.8. Giglio Vigna, Bianchi, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

  Al comma 2 sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) al sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici, previsto dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
15.10. Giglio Vigna, Bianchi, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: 0,75 per cento con le seguenti: 0,50 per cento.
15.2. Pettarin, Versace, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: 0,75 per cento con le seguenti: 0,25 per cento.
15.3. Versace, Pettarin, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: aziende che producono o commercializzano dispositivi medici aggiungere le seguenti: per la sola diagnostica in vitro.
*15.5. Pettarin, Versace, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: aziende che producono o commercializzano dispositivi medici aggiungere le seguenti: per la sola diagnostica in vitro.
*15.9. Giglio Vigna, Bianchi, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, seguenti parole: L'entrata in vigore della presente disposizione è prorogata sino al momento di dichiarazione di fine pandemia da COVID-19 da parte dell'OMS e di fine stato di emergenza secondo quanto previsto dalla legge numero 225 del 1992.
15.7. Giglio Vigna, Bianchi, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

ART. 22.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

   a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e risultanti maggiormente sostenibili sulla base di appositi studi di LCA, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto Pag. 83dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e comunque a condizione che siano garantite capacità e risultati in termini di igiene, sicurezza, conservazione e durabilità degli alimenti non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi in plastica;

   b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e comunque, nel rispetto delle normative nazionali ed europee contro gli sprechi alimentari, a condizione che siano garantite sulla base di appositi studi di LCA capacità e risultati, in termini sia di conservazione e durabilità degli alimenti che di impatto ambientale complessivo, non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi non riutilizzabili.
22.1. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e sostenibili con le seguenti: e risultanti maggiormente sostenibili sulla base di appositi studi di LCA (Life Cycle Assessment), le cui procedure sono standardizzate da norme riconosciute a livello internazionale,.
22.2. Mazzetti, Nevi, Rossello, Cortelazzo, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: n. 160 aggiungere il seguente periodo: , e comunque a condizione che siano garantite capacità e risultati in termini di igiene, sicurezza, conservazione e durabilità degli alimenti non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi in plastica;.
22.4. Mazzetti, Cortelazzo, Nevi, Rossello, Labriola, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: degli alimenti, aggiungere il seguente periodo: , e comunque nel rispetto delle normative nazionali ed europee contro gli sprechi alimentari, a condizione che siano garantite, sulla base di appositi studi di LCA (Life Cycle Assessment), capacità e risultati, in termini sia di conservazione e durabilità degli alimenti che di impatto ambientale complessivo, non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi non riutilizzabili;.
22.5. Nevi, Mazzetti, Cortelazzo, Rossello, Labriola, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
22.3. Battilocchio.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) includere i bicchieri di plastica monouso senza tappi o con tappi amovibili (con conseguente esclusione di qualsiasi contenitore di bevande preconfezionate in ambito produttivo a prescindere dalla loro forma) tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della medesima direttiva;.
22.6. Pettarin, Rossello.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: bicchieri di plastica aggiungere le seguenti: monouso senza tappi o con tappi amovibili (con conseguente esclusione di qualsiasi contenitore di bevande preconfezionate in Pag. 84ambito produttivo a prescindere dalla loro forma).
22.8. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) effettuare una riforma organica della gestione delle materie plastiche e di tutti gli imballaggi, all'interno della quale prevedere sia oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei produttori dei prodotti di plastica, sia in favore di una complessiva revisione del sistema fiscale e delle tassazioni nel settore, per non pregiudicare gli investimenti per lo sviluppo di materiali che contribuiscono a una maggiore responsabilità anche da parte dei consumatori;.
22.7. Nevi, Mazzetti, Cortelazzo, Rossello, Labriola, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

ART. 29.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere la predisposizione di linee guida ministeriali per l'adozione dei provvedimenti che garantiscano una maggiore tutela dell'ambiente marino, individuando quelle prescrizioni più restrittive che riducano la percentuale di rischio di sversamento in mare di alcune tipologie di rifiuti prodotti dalle navi in coerenza con le norme comunitarie vigenti in materia di riduzione dei rifiuti plastici, e che al contempo tutelino la salute e incolumità pubblica nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti sia a livello comunitario che nazionale, con riferimento ai rifiuti con alto rischio igienico sanitario c.d. potenzialmente infetti con specifico riguardo ai liquami cd. sewage;

   b) prevedere il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria che rappresentano tutta l'utenza coinvolta, inclusi i gestori degli impianti portuali, nella predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti;

   c) prevedere l'obbligo di conferimento di tutti i rifiuti generati dalle navi prima di lasciare il porto, e nel caso in cui la sosta si prolunghi per oltre 24 ore l'obbligo di conferimento nell'arco delle stesse, al fine di soddisfare gli standard igienico sanitari ed attenuare il rischio biologico ad essi correlato con particolare riguardo ai rifiuti alimentari di tipo putrescibile ed i liquami;

   d) prevedere l'ipotesi di deroga nel caso in cui la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma della direttiva oggetto di recepimento. Inoltre, in caso di ancoraggio anche legate dalla non necessità di svolgere operazioni commerciali, la nave rimane comunque soggetta al pagamento della tariffa indiretta prevista per chi non conferisce i rifiuti, subordinata al rilascio della deroga;

   e) chiarire che i residui del carico non devono essere ricompresi nella tariffa indiretta che è dovuta per tutte le tipologie di rifiuti a prescindere che gli stessi vengano conferiti. Considerare la soglia del 30 per cento indicata all'articolo 8, comma 2, lettera b), ii) della direttiva oggetto di recepimento, Pag. 85 per differenziare adeguatamente le tariffe tra chi conferisce e chi richiede le deroghe;

   f) prevedere che il rilascio della deroga deve costituire un'eccezione all'obbligo di conferimento dei rifiuti, tenendola distinta dall'esenzione; la deroga ha validità giornaliera e riguarda tutte le tipologie di navi mentre l'esenzione ha validità per un periodo specifico e riguarda solo le navi di linea;

   g) individuare zone definite altamente sensibili e vulnerabili in cui dovrebbe essere vietato qualsiasi scarico di rifiuti anche oltre le tre miglia marine (consentito dalla Convenzione Marpol 73/78) queste zone da individuare nei parchi marini, santuario dei cetacei, nel mare Adriatico e analoghi.
29.01. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza))

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) adeguare ai principi e agli istituti previsti dalla direttiva (UE) 2019/1023 il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevedendo, in particolare: strumenti di allerta che sostengano l'imprenditore nel cogliere tempestivamente i segnali di crisi, strumenti di ristrutturazione preventiva flessibili e modulabili in base alla natura e gravità della crisi, l'introduzione di una rapida esdebitazione e l'eliminazione delle interdizioni connesse all'insolvenza, la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, l'adozione di misure di efficienza delle procedure basate sulla specializzazione dei giudici e dei professionisti, nonché sull'informatizzazione dei processi;

   b) divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravi procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

   c) prevedere che la procedura di allerta disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entri in vigore il 1° settembre 2022.

  2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio di tale delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
29.02. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.