CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2020
484.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sopprimere le parole: e benessere animale e le parole: incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento;

   b) alla lettera e), sopprimere il numero 1;

   c) alla lettera n), sopprimere le parole: benessere degli animali;

   d) sopprimere la lettera q).
14.1. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sopprimere le parole: e benessere animale e le parole: incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento;

   b) alla lettera n), sopprimere le parole: benessere degli animali;

   c) sopprimere la lettera q).
14.2. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, sopprimere la lettera q).
14.3. Caretta, Ciaburro.

ART. 15.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
15.1. Bologna, Rospi.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato);

   considerato che l'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005);

   condiviso che tra tali principi e criteri direttivi rientra la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possano arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, incluso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo;

   rilevato che l'articolo 14 del provvedimento conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, in materia di malattie animali trasmissibili;

   segnalato che il regolamento fornisce un quadro giuridico generale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea composta da una pluralità di atti normativi e che, analogamente, la norma prevede il riordino, a livello nazionale, della materia della sanità animale, attualmente disciplinata in maniera disorganica;

   evidenziato che, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, tra i principi di delega rientrano la formazione degli operatori in materia di malattie degli animali, biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica nonché ulteriori misure restrittive al commercio di animali;

   rilevato, altresì, che il successivo articolo 15 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/745, concernente i dispositivi medici, e al regolamento 2017/746, concernente i dispositivi medico diagnostici in vitro;

   preso atto che la predetta normativa è finalizzata a rendere disponibili dispositivi sicuri, efficaci e innovativi, in grado di apportare benefici alla salute dei cittadini;

   condivisa l'esigenza di approvare le richiamate disposizioni di delega;

   osservato che tra le direttive da recepire indicate nell'allegato A, che non sono oggetto di principi e criteri specifici, è inclusa la direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che stabilisce prescrizioni minime relative a congedi e a modalità di lavoro flessibile;

   apprezzato che tra i diritti individuali previsti da tale direttiva rientra il congedo di paternità, della durata di almeno dieci giorni lavorativi, da usufruire in occasione della nascita di un figlio,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.