CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2020
480.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 51

ALLEGATO 1

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

RELAZIONE DEPOSITATA DAL VICEMINISTRO MAURI IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI DATI E INFORMAZIONI AVANZATA AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO

1) Oneri ricadenti sulla finanza pubblica a seguito dell'abrogazione dell'impianto sanzionatorio introdotto dal dl 53/2020 convertito con modificazioni dalla l. 77/2019.

  Il dl 130/2020, nell'abrogare il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 12, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non introduce nuove spese.
  Il dossier del Servizio Bilancio della Camera dei deputati, n. 265 del 3 novembre 2020, che non contiene osservazioni rispetto alla norma introdotta dal dl, alla pagina 14 chiarisce che, invece, le disposizioni ora abrogate avevano introdotto nuovi oneri connessi alle spese di custodia delle imbarcazioni sottoposte, in base alla previgente disciplina, a sequestro e confisca in caso di violazione del divieto di navigazione nel mare territoriale.
  Pertanto, l'art. 1, comma 1, lettere c) e d) del dl 130/2020, non determinando nuove spese, non necessita di copertura finanziaria.
  Si aggiunge, per completezza, che le spese di custodia maturate sotto la vigenza delle norme abrogate saranno sostenute sulla base della copertura finanziaria all'epoca disposta dall'art. 2, comma 2, dl 53/2020, come convertito dalla l. 8 agosto 2019, n. 77.

2) Incremento dei permessi di soggiorno ed eventuali oneri per la finanza pubblica.

  La richiesta di chiarimento fa riferimento all'art. 1, comma 1, lettera e), n. 1 del dl 130/2020 che introduce due nuovi criteri per il riconoscimento della protezione speciale: il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti ed il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare.
  Come emerso nel corso del dibattito in 1^ Commissione, si tratta dell'attuazione di norme di diritto internazionale ed europeo (Artt. 4 e 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) già direttamente applicabili ed applicate nell'ordinamento interno.
  Pertanto, già nell'ordinamento previgente non era possibile emettere provvedimenti di espulsione o di respingimento in violazione dei precetti in questione e dunque la norma in esame non determina aumenti di spesa.
  Sotto altro profilo, il dossier richiamato del Servizio Bilancio della Camera dei deputati, a pagina 7, evidenziava la necessità di confermare che alle attività di valutazione degli elementi integrativi della violazione del diritto alla vita privata o familiare si possa far fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò in considerazione degli specifici criteri che la norma impone di valutare (natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, suo effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale ed esistenza di legami familiari, Pag. 52culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
  Sul punto, il Rappresentante del Governo, nel corso della riunione della V Commissione, in data 11 novembre scorso, ha già chiarito che l'attività di valutazione in questione sarà affidata alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che, prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 113 del 2018, già effettuava i predetti accertamenti, in base ad una prassi amministrativa, relativa all'applicazione della protezione umanitaria, ricostruita nella circolare della Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 30 luglio 2015.

3) Considerazioni sull'aumento del numero degli ingressi irregolari e potenziamento dei servizi da erogare.

  Le analisi sugli oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nel dl 130/2020 sono state sviluppate, nell'ambito della relazione tecnica, tenendo conto di un arco di tempo pluriennale, allo scopo di considerare i picchi di minimo e massimo che un fenomeno fluttuante, come quello dell'immigrazione, sempre presenta; ferma restando l'invarianza dei costi come dimostrata in sede di relazione tecnica.
  Tali analisi sono puntualmente rappresentate nella citata relazione tecnica con articolati passaggi finanziari su cui non risultano osservazioni da parte del Servizio Bilancio della Camera dei deputati.

4) Rilascio della carta d'identità ai richiedenti protezione internazionale.

  L'articolo 3, comma 2, lettera b) del dl 130/2020, prevede, tra l'altro, il rilascio ai richiedenti protezione internazionale di una carta d'identità di validità triennale.
  Gli oneri per il rilascio della carta d'identità sono a carico del richiedente, come stabilito ai sensi dell'art. 7-viciester, D.L. 7/2005.
  Dall'attuazione della norma è previsto un introito annuo stimato, nella relazione tecnica, in euro 698.682,27; conseguentemente non deriva un onere a carico della finanza pubblica.

5) Oneri derivanti dagli ulteriori percorsi di integrazione

  L'articolo 5 del dl 130/2020 prevede l'avvio di ulteriori percorsi di integrazione, a beneficio delle persone in uscita dal Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), da attivare in collaborazione con le Amministrazioni competenti. La norma definisce in modo più dettagliato i contenuti del Piano nazionale per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, quale strumento di programmazione da attuare nei limiti delle risorse disponibili da parte delle amministrazioni interessate, già previsto dall'articolo 29, comma 3, del D.lgs.n. 251 del 207 e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prescritto esplicitamente al comma 1 del menzionato articolo 5.
  Anche sul punto in questione, non vi sono osservazioni del Servizio Bilancio della Camera dei deputati.

6) Proroga biennale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

  L'articolo 13, comma 2, del dl 130/2020 ha disposto la proroga biennale del Garante nazionale in carica
  L'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è stato istituito, con carattere di stabilità, dall'articolo 7, del dl 146/2013. Gli oneri connessi al funzionamento di detto Ufficio sono soddisfatti con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, Programma: Amministrazione penitenziaria – CdR Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Azione «Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie», sull'apposito capitolo 1753 «Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti» che reca uno stanziamento a legislazione vigente di euro Pag. 53400.000 per ciascuno degli anni del triennio.
  La disposizione in esame dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato stante che comunque detto organo, in ogni caso, a prescindere da quanto disposto dal d.l. 130/2020, sarebbe continuato ad esistere. Sul punto si rinvia, peraltro, ad eventuali ulteriori osservazioni del Ministero della Giustizia.

Considerazioni sull'aumento del numero degli ingressi irregolari e potenziamento dei servizi da erogare: si chiede un approfondimento con esaustivi elementi di dettaglio.

  Si ribadisce che le analisi sugli oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nel dl 130/2020 sono state sviluppate, nell'ambito della relazione tecnica, tenendo conto delle tendenze registrate negli ultimi anni.
  In particolare, nella valutazione dei costi dei centri governativi, si è preso a riferimento il dato medio degli ospiti pro-die registrato nel 2019, pari a 83.226. Tale dato è in costante calo nell'anno in corso e si attesta ora a circa 80.000.
  Sulla base delle valutazioni effettuate, riportate nella relazione tecnica bollinata e verificata senza osservazioni dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, il capitolo di bilancio pertinente (2351 pg 1), sia nel 2020, sia nel 2021 e 2021, dimostra sufficiente capienza.

Rilascio della carta d'identità ai richiedenti protezione internazionale:

  Gli oneri per il rilascio della carta d'identità sono a carico del richiedente, come stabilito ai sensi dell'art. 7-viciester, D.L. 7/2005. Senza pagamento di tali costi, non si provvede al rilascio del documento.

Oneri derivanti dagli ulteriori percorsi di integrazione:

  Gli ulteriori percorsi di integrazione a beneficio delle persone in uscita dal Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) sono definiti nell'ambito del piano nazionale per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, già previsto dall'art. 29, comma 3, del d.lgs 251 del 2007. Nessun ulteriore onere è dunque previsto.
  Qualora si faccia riferimento alla norma che ora prevede l'inserimento di nuove categorie di cittadini stranieri nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'art. 4, comma 3, dl 130 del 2020, la formula della norma è chiara e limita tali nuovi inserimento ai posti disponibili.
  Occorre, in proposito, considerare che l'accesso al sistema di seconda accoglienza, oggi SAI, prima SIPROIMI e prima ancora SPRAR, è stato sempre limitato ai posti disponibili, attivati sulla base di progetti presentati da parte degli enti locali e finanziati dal Ministero dell'interno con le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
  Pertanto, anche sotto il profilo di eventuali oneri indiretti, il dl in nulla innova rispetto alla situazione precedente.

  Si chiede, infine, di fornire utili elementi di risposta anche in merito all'osservazione preliminare dell'On.le Bartolozzi (FI) (il divieto di espulsioni e respingimenti introdotto nel provvedimento in esame comporterà maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, ritiene che tali oneri non dovrebbero essere scaricati sui comuni i cui territori sono più soggetti allo sbarco dei migranti).
  Il dl 130 del 2020 introduce due nuovi criteri per il riconoscimento della protezione speciale: il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti ed il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare.
  Si tratta di divieti già in precedenza disposti con norme di diritto unionale o internazionale direttamente vincolanti per le autorità pubbliche italiane e già direttamente applicate nell'ordinamento interno.
  Pertanto, trattandosi di divieti di espulsione o respingimento già operanti nell'ordinamento previgente, dal dl 130 del 2020 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pag. 54

ALLEGATO 2

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «dispongono l'audizione dell'interessato» sono inserite le seguenti: «, ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,».
2. 105. (Nuova formulazione) Colletti, Berti, Brescia.

ART. 4

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) all'articolo 22-bis:

    1) al comma 1, dopo la parola: «impiego» sono inserite le seguenti: «di richiedenti protezione internazionale e»;

    2) al comma 3, dopo la parola: «coinvolgimento» sono inserite le seguenti: «dei richiedenti protezione internazionale e»;
4. 390. Salafia, Brescia.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

   a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
*4. 4. Rizzo Nervo, Pini.
*4. 379. Salafia, Brescia.
*4. 1. (Nuova formulazione) Magi.
*4. 287. (Nuova formulazione) Palazzotto, Fornaro, Fratoianni, Muroni.

  Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione Pag. 55 dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.
**4. 289. Ungaro, Marco Di Maio, Migliore.
**4. 290. Pini, Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Raciti, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.
**4. 292. (Nuova formulazione) Galizia, Salafia.

  Al comma 5, capoverso comma 1, sostituire le parole: massimo trentasei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi.
*4. 370. (Nuova formulazione) Boldrini, Magi, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni, Pollastrini
*4. 371. (Nuova formulazione) La Marca, Schirò.
*4. 373. (Nuova formulazione) Galizia, Salafia.
*4. 374. (Nuova formulazione) Migliore, Marco Di Maio, Ungaro.
*4. 375. (Nuova formulazione) Siragusa, Suriano, Colletti, Salafia.
*4. 376. (Nuova formulazione) Ceccanti, De Maria, Fiano, Pollastrini, Raciti, Viscomi.
*4. 377. (Nuova formulazione) Palazzotto, Fornaro, Fratoianni, Muroni.

  Al comma 6, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,».
4. 293. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Rossello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: igienico-sanitari ed abitativi aggiungere le seguenti: nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali.
*4. 253. (Nuova formulazione) Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Ceccanti, Migliore, Palazzotto, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.
*4. 395. (ex 3. 70) (Nuova formulazione) Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c) capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ed abitativi con le seguenti:, abitativi e di sicurezza.
4. 17. (Nuova formulazione) Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello, Ceccanti, Migliore, Palazzotto, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.

ART. 5

  Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

   a) formazione linguistica finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

   b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana;

   c) orientamento ai servizi pubblici essenziali;

Pag. 56

   d) orientamento all'inserimento lavorativo
5. 48. (Nuova formulazione) Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello, Brescia.

ART. 13

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5.1. Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi».
13. 14. (Nuova formulazione) Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia, Brescia.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) al comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo».
13. 16. (Nuova formulazione) Sarti, Ascari, Salafia, Brescia.

ART. 14

  All'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente con le seguenti: ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
14. 13. I Relatori.

Pag. 57

ALLEGATO 3

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 1:

   al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis:

   all'alinea, la parola: «1-bisè sostituita dalla seguente: «1-bis.»;

   alla lettera a), le parole: «e 16,» sono sostituite dalle seguenti: «e 16»;

   alla lettera d), le parole: «per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «per richiesta di asilo»;

   alla lettera h), le parole: «per assistenza minori» sono sostituite dalle seguenti: «per assistenza di minori»;

   al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1, terzo periodo, la parola: «propria» è sostituita dalla seguente: «sua»;

   al comma 2:

   al primo periodo, le parole: «del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della navigazione» e le parole: «si concretizzano» sono sostituite dalle seguenti: «sussistono»;

   al secondo periodo, le parole: «per la ricerca e soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «per la ricerca e il soccorso», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146»;

   al terzo periodo, le parole: «stabilito al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito ai sensi del primo periodo» e le parole: «del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della navigazione».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

   alla lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 1, lettera b), le parole: «ovvero è stato condannato» sono sostituite dalle seguenti: «o quando il richiedente è stato condannato»;

   alla lettera f), numero 2.1, le parole: «ed e)sono sostituite dalle seguenti: «ed e)».

  All'articolo 3:

   al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b), la parola: «prorogabile» è sostituita dalla seguente: «, prorogabile»;

   al comma 2, lettera b):

   al numero 1.1), le parole: «o nelle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «, o nelle condizioni»;

   al numero 2), dopo le parole: «novanta giorni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «rimpatri.» è sostituita dalla seguente: «rimpatri»;

   al comma 4, lettera b), capoverso 2-bis), la parola: «2-bisè sostituita dalla seguente: «2-bis, le parole: «garante nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Garante nazionale» e le parole: «detenute o» sono soppresse.

Pag. 58

  All'articolo 4:

   al comma 1:

   alla lettera b), numero 2), capoverso 4-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;

   alla lettera c), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2, le parole: «n. 1 e c)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1), e c),»;

   al comma 3, lettera b), capoverso 1:

   alla lettera a), dopo le parole: «commi 1 e 1.1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «decreto legislativo19» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 19» e le parole: «, per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998» sono soppresse;

   dopo la lettera a) è inserita la seguente:

  «a-bis) per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998»;

   alla lettera e), dopo le parole: «comma 12-quater» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla lettera g), le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge»;

   al comma 3, lettera c), capoverso 2-bis), alinea, la parola: «2-bisè sostituita dalla seguente: «2-bis»;

   al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis:

   sostituire la parola: «precedente periodo» con la seguente: «comma 1»

   al comma 5, capoverso 1, sono premesse le seguenti parole: «Art. 9-ter. –», dopo le parole: «Il termine» è inserita la seguente: «massimo» e le parole: «in massimo» sono sostituite dalla seguente: «in»;

  All'articolo 5:

   al comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

   al comma 3, la parola: «titolari» è sostituita dalla seguente: «beneficiari».

  All'articolo 6:

   al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «risulta l'autore» sono sostituite dalle seguenti: «risulta essere autore».

  All'articolo 7:

   al comma 1, le parole: «delle proprie funzioni e» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie funzioni, e».

  All'articolo 8:

   al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «n. 354» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla rubrica, la parola: «Modifica» è sostituita dalla seguente: «Modifiche».

  All'articolo 9:

   al comma 1, capoverso Art. 391-ter, primo comma, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi» e le parole: «al fine renderlo» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di renderlo».

  All'articolo 10:

   al comma 1, lettera a), la cifra: «2000,00» è sostituita dalla seguente: «2.000»;

   alla rubrica, le parole: «Modifica dell'» è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'».

  All'articolo 11:

   al comma 1, lettera a):

   al numero 1), capoverso 1, le parole: «o condannate» sono sostituite dalle seguenti: «o siano state condannate»;

   al numero 2), capoverso, le parole: «La violazione di divieti» sono sostituite dalle seguenti: «6. La violazione dei divieti».

  All'articolo 12:

   al comma 1, al primo periodo, la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «rafforzare» e, al secondo periodo, Pag. 59le parole: «all'articolo 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 della»;

   al comma 3, terzo periodo, le parole: «all'articolo 16, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della»;

   al comma 4, dopo le parole: «dalle sanzioni amministrative pecuniarie» sono inserite le seguenti: «irrogate ai sensi del comma 3» e la parola: «riassegnate» è sostituita dalla seguente: «riassegnati».

  All'articolo 13:

   al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «contro tortura» sono sostituite dalle seguenti: «contro la tortura» e le parole: «ratificato con legge» sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai sensi della legge».

  All'articolo 14:

   al comma 3, le parole: «all'U.d.V.» sono sostituite dalle seguenti: «all'unità di voto».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma,» e la parola: «civile;» è sostituita dalla seguente: «civile.».

Pag. 60

ALLEGATO 4

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1:

   al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis:

   all'alinea, la parola: «1-bisè sostituita dalla seguente: «1-bis.»;

   alla lettera a), le parole: «e 16,» sono sostituite dalle seguenti: «e 16»;

   alla lettera d), le parole: «per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «per richiesta di asilo»;

   alla lettera h), le parole: «per assistenza minori» sono sostituite dalle seguenti: «per assistenza di minori»;

   al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1, terzo periodo, la parola: «propria» è sostituita dalla seguente: «sua»;

   al comma 2:

   al primo periodo, le parole: «del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della navigazione» e le parole: «si concretizzano» sono sostituite dalle seguenti: «sussistono»;

   al secondo periodo, le parole: «per la ricerca e soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «per la ricerca e il soccorso», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146»;

   al terzo periodo, le parole: «stabilito al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito ai sensi del primo periodo» e le parole: «del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della navigazione».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

   alla lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 1, lettera b), le parole: «ovvero è stato condannato» sono sostituite dalle seguenti: «o quando il richiedente è stato condannato»;

   alla lettera f), numero 2.1, le parole: «ed e)sono sostituite dalle seguenti: «ed e)».

  All'articolo 3:

   al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b), la parola: «prorogabile» è sostituita dalla seguente: «, prorogabile»;

   al comma 2, lettera b):

   al numero 1.1), le parole: «o nelle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «, o nelle condizioni»;

   al numero 2), dopo le parole: «novanta giorni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «rimpatri.» è sostituita dalla seguente: «rimpatri»;

   al comma 4, lettera b), capoverso 2-bis), la parola: «2-bisè sostituita dalla seguente: «2-bis, le parole: «garante nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Garante nazionale» e le parole: «detenute o» sono soppresse.

Pag. 61

  All'articolo 4:

   al comma 1:

   alla lettera b), numero 2), capoverso 4-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;

   alla lettera c), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2, le parole: «n. 1 e c)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1), e c),»;

   al comma 3, lettera b), capoverso 1:

   alla lettera a), dopo le parole: «commi 1 e 1.1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «decreto legislativo19» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 19» e le parole: «, per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998» sono soppresse;

   dopo la lettera a) è inserita la seguente:

  «a-bis) per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998»;

   alla lettera e), dopo le parole: «comma 12-quater» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla lettera g), le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge»;

   al comma 3, lettera c), capoverso 2-bis), alinea, la parola: «2-bisè sostituita dalla seguente: «2-bis»;

   al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis:

   sostituire la parola: «precedente periodo» con la seguente: «comma 1»

   al comma 5, capoverso 1, sono premesse le seguenti parole: «Art. 9-ter. –», dopo le parole: «Il termine» è inserita la seguente: «massimo» e le parole: «in massimo» sono sostituite dalla seguente: «in»;

  All'articolo 5:

   al comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

  All'articolo 6:

   al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «risulta l'autore» sono sostituite dalle seguenti: «risulta essere autore».

  All'articolo 7:

   al comma 1, le parole: «delle proprie funzioni e» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie funzioni, e».

  All'articolo 8:

   al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «n. 354» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla rubrica, la parola: «Modifica» è sostituita dalla seguente: «Modifiche».

  All'articolo 9:

   al comma 1, capoverso Art. 391-ter, primo comma, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi» e le parole: «al fine renderlo» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di renderlo».

  All'articolo 10:

   al comma 1, lettera a), la cifra: «2000,00» è sostituita dalla seguente: «2.000»;

   alla rubrica, le parole: «Modifica dell'» è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'».

  All'articolo 11:

   al comma 1, lettera a):

   al numero 1), capoverso 1, le parole: «o condannate» sono sostituite dalle seguenti: «o siano state condannate»;

   al numero 2), capoverso, le parole: «La violazione di divieti» sono sostituite dalle seguenti: «6. La violazione dei divieti».

  All'articolo 12:

   al comma 1, al primo periodo, la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «rafforzare» e, al secondo periodo, le parole: «all'articolo 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 della»;

Pag. 62

   al comma 3, terzo periodo, le parole: «all'articolo 16, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della»;

   al comma 4, dopo le parole: «dalle sanzioni amministrative pecuniarie» sono inserite le seguenti: «irrogate ai sensi del comma 3» e la parola: «riassegnate» è sostituita dalla seguente: «riassegnati».

  All'articolo 13:

   al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «contro tortura» sono sostituite dalle seguenti: «contro la tortura» e le parole: «ratificato con legge» sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai sensi della legge».

  All'articolo 14:

   al comma 3, le parole: «all'U.d.V.» sono sostituite dalle seguenti: «all'unità di voto».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma,» e la parola: «civile;» è sostituita dalla seguente: «civile.».

Pag. 63

ALLEGATO 5

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL VICEMINISTRO MAURI IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI DATI E INFORMAZIONI AVANZATA AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO

  Sono stati previsti e stimati gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro o custodia, che sono a carico delle Prefetture.
  Sono stati stanziati 1.300.000 euro annui a partire dal 2020 a copertura degli oneri stimati.
  Sono stati emanati 9 decreti interministeriali di divieto o limitazione al transito navale nelle acque territoriali ad altrettanti natanti. A 5 di questi non sono state contestate infrazioni non essendo stati violati divieti. In 3 casi il procedimento sanzionatorio dovrà essere concluso nel quinquennio previsto dalla legge, in un caso è stata disposta la confisca del natante. L'ordinanza di confisca è stata sospesa dal tribunale di Siracusa in data 11 giugno 2020.

Matteo MAURI
Viceministro dell'interno

Pag. 64

ALLEGATO 6

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA VICEMINISTRA CASTELLI IN OCCASIONE DELL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL PROVVEDIMENTO PRESSO LA V COMMISSIONE

  

Roma, 25 novembre 2020

APPUNTO

  OGGETTO: AC 2727. Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
  In relazione alle richieste di chiarimenti formulate da alcuni componenti della Commissione Bilancio, nel corso della seduta tenutasi in data 20 novembre u.s., si riportano di seguito gli elementi di risposta acquisiti dal competente Ministero dell'Interno.

1) Oneri ricadenti sulla finanza pubblica a seguito dell'abrogazione dell'impianto sanzionatorio introdotto dal dl 53/2020 convertito con modificazioni dalla l. 77/2019.

  Il dl 130/2020, nell'abrogare il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 12, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non introduce nuove spese.
  Il dossier del Servizio Bilancio della Camera dei deputati, n. 265 del 3 novembre 2020, che non contiene osservazioni rispetto alla norma introdotta dal dl, alla pagina 14 chiarisce che, invece, le disposizioni ora abrogate avevano introdotto nuovi oneri connessi alle spese di custodia delle imbarcazioni sottoposte, in base alla previgente disciplina, a sequestro e confisca in caso di violazione del divieto di navigazione nel mare territoriale.
  Pertanto, l'art. 1, comma 1, lettere c) e d) del dl 130/2020, non determinando nuove spese, non necessita di copertura finanziaria. Pag. 65
  Si aggiunge, per completezza, che le spese di custodia maturate sotto la vigenza delle norme abrogate saranno sostenute sulla base della copertura finanziaria all'epoca disposta dall'art. 2, comma 2, dl 53/2020, come convertito dalla l. 8 agosto 2019, n. 77.

2) Incremento dei permessi di soggiorno ed eventuali oneri per la finanza pubblica.

  La richiesta di chiarimento fa riferimento all'art. 1, comma 1, lettera e), n. 1 del dl 130/2020 che introduce due nuovi criteri per il riconoscimento della protezione speciale: il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti ed il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare.
  Come emerso nel corso del dibattito in 1^ Commissione, si tratta dell'attuazione di norme di diritto internazionale ed europeo (Artt. 4 e 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) già direttamente applicabili ed applicate nell'ordinamento interno.
  Pertanto, già nell'ordinamento previgente non era possibile emettere provvedimenti di espulsione o di respingimento in violazione dei precetti in questione e dunque la norma in esame non determina aumenti di spesa.
  Sotto altro profilo, il dossier richiamato del Servizio Bilancio della Camera dei deputati, a pagina 7, evidenziava la necessità di confermare che alle attività di valutazione degli elementi integrativi della violazione del diritto alla vita privata o familiare si possa far fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò in considerazione degli specifici criteri che la norma impone di valutare (natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, suo effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale ed esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
  Sul punto, il Rappresentante del Governo, nel corso della riunione della V Commissione, in data 11 novembre scorso, ha già chiarito che l'attività di valutazione in questione sarà affidata alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che, prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 113 del 2018, già effettuava i predetti accertamenti, in base ad una prassi amministrativa, relativa all'applicazione della protezione umanitaria, ricostruita nella circolare della Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 30 luglio 2015.

3) Considerazioni sull'aumento del numero degli ingressi irregolari e potenziamento dei servizi da erogare.

  Le analisi sugli oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nel dl 130/2020 sono state sviluppate, nell'ambito della relazione tecnica, tenendo conto di un arco di tempo pluriennale, allo scopo di considerare i picchi di minimo e massimo che un fenomeno fluttuante, come quello dell'immigrazione, sempre presenta; ferma restando l'invarianza dei costi come dimostrata in sede di relazione tecnica.
  In particolare, nella valutazione dei costi dei centri governativi, si è preso a riferimento il dato medio degli ospiti pro-die registrato nel 2019, pari a 83.226. Tale dato è in costante calo nell'anno in corso e si attesta ora a circa 80.000.
  Sulla base delle valutazioni effettuate, riportate nella relazione tecnica bollinata e verificata senza osservazioni dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, il capitolo di bilancio pertinente (2351 pg 1), sia nel 2020, sia nel 2021 e 2022, dimostra sufficiente capienza.

4) Rilascio della carta d'identità ai richiedenti protezione internazionale.

  L'articolo 3, comma 2, lettera b) del dl 130/2020, prevede, tra l'altro, il rilascio ai richiedenti protezione internazionale di una carta d'identità di validità triennale.
  Gli oneri per il rilascio della carta d'identità sono a carico del richiedente, come stabilito ai sensi dell'art. 7-viciester, D.L. Pag. 667/2005. Senza il pagamento di tali costi, non si provvede al rilascio del documento.
  Dall'attuazione della norma è previsto un introito annuo stimato, nella relazione tecnica, in euro 698.682,27; conseguentemente, non deriva un onere a carico della finanza pubblica.

5) Oneri derivanti dagli ulteriori percorsi di integrazione

  L'articolo 5 del dl 130/2020 prevede l'avvio di ulteriori percorsi di integrazione, a beneficio delle persone in uscita dal Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), da attivare in collaborazione con le Amministrazioni competenti. La norma definisce in modo più dettagliato i contenuti del Piano nazionale per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, quale strumento di programmazione da attuare nei limiti delle risorse disponibili da parte delle amministrazioni interessate, già previsto dall'articolo 29, comma 3, del D.lgs. n. 251 del 2007 e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prescritto esplicitamente al comma 1 del menzionato articolo 5.
  Qualora, invece, la richiesta di chiarimento della Commissione faccia riferimento alla norma che ora prevede l'inserimento di nuove categorie di cittadini stranieri nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'art. 4, comma 3, dl 130 del 2020, la formula della norma è chiara e limita tali nuovi inserimenti ai posti disponibili.
  Occorre, in proposito, considerare che l'accesso al sistema di seconda accoglienza, oggi SAI, prima SIPROIMI e prima ancora SPRAR, è stato sempre limitato ai posti disponibili, attivati sulla base di progetti presentati da parte degli enti locali e finanziati dal Ministero dell'interno con le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
  Pertanto, anche sotto il profilo di eventuali oneri indiretti, il dl in nulla innova rispetto alla situazione precedente.

6) Proroga biennale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

  L'articolo 13, comma 2, del dl 130/2020 ha disposto la proroga biennale del Garante nazionale in carica.
  L'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è stato istituito, con carattere di stabilità, dall'articolo 7, del dl 146/2013. Gli oneri connessi al funzionamento di detto Ufficio sono soddisfatti con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, Programma: Amministrazione penitenziaria – CdR Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Azione «Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie», sull'apposito capitolo 1753 «Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti» che reca uno stanziamento a legislazione vigente di euro 400.000 per ciascuno degli anni del triennio.
  La disposizione in esame, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato stante che comunque detto organo, in ogni caso, a prescindere da quanto disposto dal d.l. 130/2020, sarebbe continuato ad esistere.