CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00575 Fassino: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

   La III Commissione,

   premesso che:

    il Nagorno-Karabakh – regione storicamente abitata in prevalenza da una radicata e storica comunità armena che dagli anni '80 rivendica il diritto all'autodeterminazione – nel 1991 si è unilateralmente costituita, con il sostegno dell'Armenia, in Repubblica indipendente, non riconosciuta dalla comunità internazionale;

    tale decisione ha suscitato tra il 1991 e il 1994 un conflitto armato tra Azerbaijan e Armenia che ha causato 30.000 vittime e centinaia di migliaia di sfollati;

    dal 1993 l'Armenia ha esercitato il controllo – oltreché sul Nagorno-Karabakh propriamente detto – anche su sette distretti totalmente azeri;

    sulla questione si è espresso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU con quattro diverse Risoluzioni e successivamente l'OSCE anche nel quadro del processo negoziale guidato dai Co-Chair del Gruppo di Minsk;

    sin dal 1994 si sono susseguiti episodi di conflitto armato, fino a che il 27 settembre 2020 – a seguito di una iniziativa dell'Azerbaigian – sono riprese le ostilità tra Armenia e Azerbaigian che, nonostante tre tregue umanitarie, hanno causato la morte di almeno 5.000 persone, nonché ingenti danni a infrastrutture, abitazioni e monumenti di valore storico;

    la Turchia ha esplicitamente appoggiato l'intervento militare azero;

    secondo molte fonti, sul teatro di guerra avrebbero operato gruppi di miliziani radicali;

    il 9 novembre i Presidenti Putin, Alyev e Pashinyan hanno sottoscritto una dichiarazione che prevede l'immediato cessate il fuoco, la restituzione all'Azerbaigian di territori occupati dall'Armenia e il dispiegamento lungo la nuova linea di contatto di una forza di interposizione russa;

    detto Accordo ha consentito di far cessare il conflitto armato e di evitare ancor più gravi escalation militari, fermo restando che per normalizzare le relazioni tra Armenia e Azerbaigian e per definire lo status del Nagorno-Karabakh si richiederanno successivi negoziati;

    al fine di favorire una soluzione stabile e condivisa di pace, la Presidenza del Gruppo di Minsk ha annunciato di voler riprendere la sua iniziativa di mediazione, fino ad oggi inibita dagli opposti veti delle parti in conflitto;

    l'Alto Rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, ha annunciato lo stanziamento di circa un milione di euro in aiuti umanitari europei per soccorrere le popolazioni civili colpite dal conflitto,

impegna il Governo:

   a sollecitare tutte le Parti a rispettare il cessate il fuoco e ad attuare gli impegni convenuti con l'Accordo del 9 novembre e a perseguire soluzioni fondate su negoziati e non sull'uso della forza;

   a sostenere la decisione della Presidenza del Gruppo del Gruppo di Minsk di riprendere la sua iniziativa volta a favorire una soluzione duratura e condivisa di pace e stabilità;

   a sostenere, in tutte le sedi opportune, le iniziative di ONU e Unione europea utili a tal fine;

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   a sollecitare ogni Paese terzo ad astenersi da ogni forma di interferenza e di sostenere le iniziative di mediazione messe in campo dalle Istituzioni internazionali;

   a richiedere a tutti gli attori della regione di contrastare ogni forma di presenza e iniziativa di miliziani estremisti e radicali;

   a richiedere a tutte le Parti interessate di garantire nei territori da loro controllati il rientro degli sfollati, la tutela dei diritti umani, il rispetto dell'identità di ogni comunità e del pluralismo culturale e religioso, l'integrità e la preservazione del patrimonio storico;

   a sostenere ogni iniziativa volta a tutelare la popolazione armena del Nagorno-Karabakh e il suo patrimonio culturale e religioso, custode di una presenza millenaria del cristianesimo;

   a porre in sede OSCE – istituita come Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa – la necessità di una verifica sull'efficacia delle sue politiche e dei suoi strumenti, anche alla luce delle sue difficoltà ad esercitare un ruolo attivo nella crisi del Nagorno-Karabakh;

   a garantire il massimo impegno dell'Italia, d'intesa con le Istituzioni europee e internazionali, nell'assicurare i necessari aiuti umanitari alle popolazioni civili colpite dal conflitto e per contribuire alla stabilizzazione e ricostruzione della regione;

   a sollecitare i Paesi della regione a garantire la regolarità dei flussi energetici di oleodotti e gasdotti connessi all'Italia e all'Europa.
(8-00089) «Fassino, Cabras, Formentini, Suriano, Quartapelle Procopio, Zoffili, Valentini, Delmastro Delle Vedove, Migliore, Palazzotto, Lupi».

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ALLEGATO 2

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione,

   esaminato per le parti competenza il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   apprezzato il radicale cambiamento di strategia in materia di immigrazione, protezione internazionale e di politiche di integrazione, evidenziato dal provvedimento, anche in recepimento dei richiami formulati dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione e promulgazione dei cosiddetti «decreti-legge sicurezza» (decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019);

   essendo assolutamente necessario e urgente ripristinare il pieno rispetto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia;

   apprezzato il ripristino delle norme previgenti sul divieto di espulsione e di respingimento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comporti per l'interessato il rischio di tortura e anche il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;

   ritenuta significativa la nuova disciplina relativa al divieto di transito e di sosta di navi nel mare territoriale, che non può essere disposto in caso di operazioni di ricerca e soccorso in mare;

   valutate positivamente le modifiche apportate al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale in chiave di maggiore conformità alle direttive europee vigenti, a favore di persone vulnerabili o nei casi in cui si possa presumere un uso strumentale della domanda;

   ritenute opportune le nuove competenze delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con riguardo al divieto di espulsione per stranieri che versino in condizioni di salute di particolare gravità;

   ritenendo di particolare significato, ai fini di una migliore definizione della condizione giuridica dello straniero in Italia e in ottemperanza della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 9 luglio 2020 e dell'articolo 3 della Costituzione, la affermazione del diritto all'iscrizione anagrafica, con la disciplina delle relative modalità e del rilascio della carta d'identità, per i richiedenti asilo, per scongiurare irragionevoli disparità di trattamento e consentire l'accesso a servizi garantiti, in particolare in riferimento ai casi di convertibilità dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro;

   valutata assai positivamente la ridenominazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale in «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà Pag. 142personale» che diventa così il meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con l'obbligo previsto dalla legge 9 novembre 2012, n. 195, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;

   e con specifico riferimento alle norme di competenza:

    evidenziato in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento che novella l'articolo 5, comma 6, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di consentire il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», con ciò ripristinando il richiamo esplicito ad obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano abrogato dal citato decreto-legge n. 113 del 2018;

    evidenziato, altresì, l'articolo 1, comma 1, lettera c), che abroga l'articolo 11, comma 1-ter, del Testo Unico sopra citato, introdotto con il decreto-legge n. 53 del 2018, in base alla quale il Ministro dell'Interno può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale – salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale – per motivi di ordine e sicurezza pubblica; ovvero quando si concretizzassero le condizioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (cd. Convenzione di Montego Bay), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione;

    sottolineata anche la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), recante una complessiva riformulazione dell'articolo 19, comma 1.1, del citato Testo Unico secondo la quale, difformemente da quanto previsto dal decreto-legge n. 113 del 2018, non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, in piena applicazione dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – in attuazione dell'articolo 8 della CEDU e in linea con la giurisprudenza della stessa CEDU in materia di limiti ai provvedimenti di rimpatrio, nonché con la giurisprudenza elaborata dalla Corte di cassazione sul tema, a partire dalla sentenza della I sezione civile n. 4455 del 23 febbraio 2018 – a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine;

    richiamato l'articolo 1, comma 2, che prevede che il provvedimento di limitazione o divieto possa riguardare il transito e la sosta delle navi nel mare territoriale, senza più fare riferimento all'ingresso delle medesime;

    segnalato che è al contempo disposta l'esclusione del divieto per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al Pag. 143centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto dei rifugiati, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria del 2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

    evidenziato, infine, anche l'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 3), lettera a), che prevede la riduzione da centottanta a novanta giorni del termine di trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale e la prorogabilità dello stesso di trenta giorni se lo straniero è cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.