CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 213.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati,

   esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 213);

   preso atto che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi e che pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;

   considerato che è in sede di legge di bilancio che vengono definiti ed eventualmente variati gli importi annualmente destinati al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati meritevoli del sussidio dello Stato;

   visti i rendiconti relativi all'anno 2020 presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi, rendiconti trasmessi alle Camere unitamente allo schema di decreto in esame,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disegno di legge C. 2670. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

EMENDAMENTO APPROVATO

Art. 1.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

   1-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis.
(Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali)

   1. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, è istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito denominata “Commissione”, con lo scopo di vigilare sulla protezione dei diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dall'articolo 2 della Carta Costituzionale e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
   2. La Commissione opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede, in un immobile pubblico ad essa esclusivamente destinato. La Commissione disciplina lo svolgimento della propria attività mediante un regolamento interno da essa adottato.
   3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, dei diritti dei minori, del contrasto alle discriminazioni, anche con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, e delle scienze giuridiche, sociali, e umane in genere, in Italia e all'estero.
   4. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di quindici soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una manifestazione d'interesse, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza, rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto fino al termine del mandato.
   5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. La prima nomina Pag. 78dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità ovvero in caso di condanna per delitto non colposo. L'incarico di componente della Commissione cessa anche in caso di decesso, comprovato o accertato impedimento fisico o psichico di impedimento permanente e in caso di dimissioni. In caso di cessazione o revoca, si provvede alla sostituzione del componente Alla sostituzione dei componenti cessati o revocati si provvede con le modalità previste dal comma 4.
   6. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi carica elettiva o governativa, con altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione in società pubbliche o private, con l'esercizio di attività imprenditoriale o libero professionale e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.
   7. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso la Commissione.
   8. Al presidente e ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione ridotta di un terzo rispetto al limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.
   9. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo di trenta unità, di cui un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, due dirigenti di livello non generale e ventisette unità di personale delle aree funzionali, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali-Ministeri. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi del comma 5, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, previsti dalla disciplina vigente e collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo con le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico Pag. 79delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   10. Con propri regolamenti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la Commissione definisce l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, la dotazione organica nei limiti stabiliti ai sensi del comma 9, le modalità di pubblicità delle spese, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria la quale è sottoposta al controllo successivo della Corte dei conti.
   11. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca nonché di istituti specializzati di rilevazione statistica, organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   12. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

Art. 7-ter.
(Compiti della Commissione)

   1. La Commissione ha il compito di:

   a) vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e su eventuali abusi perpetrati, con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali;

   b) vigilare sulla protezione dei diritti umani fondamentali e sulla parità di trattamento in conformità agli articoli 2 e 3 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e sull'operatività ed efficacia degli strumenti di tutela predisposti dall'Italia sul rispetto dei diritti umani e relativamente al contrasto alle discriminazioni;

   c) fornire assistenza indipendente alle vittime di violazioni dei diritti umani nel dare seguito alle segnalazioni da essi inoltrate;

   d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione in materia di protezione dei diritti umani fondamentali in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

   e) fungere da punto di contatto nello svolgimento di azioni di monitoraggio e verifica in materia di protezione dei diritti umani in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali e in materia di contrasto alle discriminazioni nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili. La Commissione collabora altresì con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale e l'UNAR avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani. La Commissione coopera con le Autorità nazionali indipendenti che si occupano di tutela dei diritti umani. In accordo con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale o con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza la Commissione può intervenire nelle materie di competenza;

   f) svolgere monitoraggio e analisi delle politiche di prevenzione e di contrasto alle discriminazioni e alle violazioni dei diritti umani fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

   g) formulare raccomandazioni e pareri motivati su questioni connesse al rispetto Pag. 80 dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere a) e b). In particolare, può formulare proposte per la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni;

   h) verificare l'attuazione delle convenzioni, degli accordi internazionali ratificati dall'Italia e delle norme di diritto dell'Unione Europea in materia di diritti umani, vigilando altresì sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'uomo concernenti lo Stato italiano e contribuendo alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre ai competenti organismi internazionali, nell'adempimento di specifici obblighi da essa derivanti;

   i) redigere una relazione annuale indipendente al governo e alle Camere sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli atti internazionali e comunitari concernenti la promozione, la protezione e il rispetto dei diritti umani in Italia e il contrasto alle discriminazioni, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;

   l) promuovere la cultura dei diritti umani e, anche in collaborazione con l'UNAR, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni attraverso studi, ricerche, corsi di formazione, scambi di esperienze, campagne di informazione, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; a tale scopo può fornire assistenza e rendere pareri per l'inserimento, nei programmi di formazione e aggiornamento del personale e nei codici deontologici nell'ambito delle categorie professionali, delle materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni;

   m) istituire un forum permanente per il pubblico confronto sul tema dei diritti umani al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili e al contrasto delle discriminazioni; il forum è consultato almeno semestralmente.

   2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.
   3. Nell'ambito dei poteri di cui al presente articolo, la Commissione può richiedere l'esibizione di atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani nonché richiedere di svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ovvero riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro 30 giorni dalla notificazione della richiesta.
   4. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati. La Commissione Pag. 81 pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.».

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.1. (Nuova formulazione) Macina, Quartapelle Procopio, Scagliusi, Baldino, Pollastrini, Bilotti, Fusacchia, Palazzotto, Lattanzio.

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ALLEGATO 3

Disegno di legge C. 2670. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, per quanto attiene ai profili di competenza della I Commissione;

   rilevato come l'articolo 1 rechi disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione;

   osservato, in particolare, come tale articolo attribuisca espressamente all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti;

   rilevato come il medesimo articolo 1, a tal fine, preveda: al comma 1, una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003, di «attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; al comma 2, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori); al comma 3, la integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale dell'UNAR;

   ricordato, in tale contesto, come la Premessa alla Direttiva 2000/78/CE, indichi, tra l'altro, che, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è ormai consolidato da un consistente corpus di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

   preso atto delle norme recate dall'articolo 2, le quali, ai fini del corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE, adeguano l'ordinamento interno all'evoluzione normativa sopravvenuta in materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

   rilevato infatti come tale articolo 2 contenga un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali;

   osservato che, nell'ambito del capo II (composto dagli articoli da 11 a 15) del disegno di legge, recante disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'articolo 11, al fine di dare corretta attuazione della direttiva 2013/32/UE, modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo ai casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi, specificando che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione Pag. 83 sussidiaria da parte di un altro Stato membro;

   rilevato come l'articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954, introduca un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo status, nel corso della sua validità;

   rilevato come l'articolo 13 introduca l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti;

   preso atto che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di attuazione del regolamento (UE) 2016/1953, in particolare individuando nel questore l'autorità competente al rilascio;

   preso atto del contenuto dell'articolo 15, che novella la legge n. 110 del 1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/68, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e alla direttiva (UE) 2019/69, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione;

   rilevato come l'articolo 31 novelli l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa;

   osservato che il predetto articolo 31 è finalizzato a integrare l'istruttoria propedeutica all'esercizio dell'azione di rivalsa con elementi di merito di cui esclusivamente i Ministeri competenti sono in possesso, per le materie di volta in volta oggetto delle sentenze di condanna emanate dalla Corte di Giustizia dell'UE;

   rilevato come il richiamato articolo 43 della legge n. 234 contribuisca a dare effettività ai principi di cui agli articoli 117 (coordinamento della finanza pubblica) e 119 della Costituzione (concernente l'obbligo di concorrere all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea), in quanto è finalizzato a far ricadere gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea o dalle Decisioni delle Istituzioni dell'UE sulle Amministrazioni centrali, regionali e locali responsabili degli stessi;

   segnalato come il predetto articolo 31, con riferimento all'esercizio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della facoltà di definire, con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa, non chiarisca se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati (C. 2413 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2413, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018»;

   evidenziato come l'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, sia volto a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, al fine di rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e di apportare vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati (C. 2414 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2414, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017»;

   evidenziato come l'Accordo, che ha la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo, sia stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea, prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati (C. 2416 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2416, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016»;

   evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, rafforzare ulteriormente i legami economici e contribuire a migliorare i vantaggi per il comparto aereo, l'industria del turismo e, in generale, l'economia di entrambi i Paesi;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 7

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2779, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da CODIV-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

   rilevato come il decreto-legge estenda fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dello stato di emergenza anch'esso prorogato al 31 gennaio con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, prorogando, in particolare, al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 e prorogando al 31 dicembre 2020 numerose misure di carattere sanitario già prorogate dal 31 luglio al 15 ottobre dall'Allegato al decreto-legge n. 83 del 2020;

   rilevato, per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza» e «profilassi internazionale», che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

   segnalato come rilevi inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   osservato poi come le disposizioni recate dai decreti-legge n. 129 del 2020 e n. 148 del 2020, il cui contenuto viene trasposto nel corpo del decreto legge, siano riconducibili, rispettivamente, alle materie di competenza legislativa esclusiva statale «sistema tributario e contabile dello Stato» e legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e p), della Costituzione;

   evidenziato, quindi, come, per altre disposizioni inserite nel testo del decreto-legge, assumano rilievo le materie, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, «tutela della concorrenza» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione, e la materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «ordinamento della comunicazione», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   rilevato come i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3, inseriti dal Senato, riguardino gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi, intervenendo, al comma 1-bis, in tema di omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti e disciplinando alcuni profili della disciplina sulle proposte del debitore insolvente, e prevedendo, al comma 1-ter, che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto cessi l'applicazione del decreto ministeriale 4 Pag. 88agosto 2009, concernente le «modalità di applicazione», i «criteri» e le «condizioni di accettazione» da parte degli enti previdenziali nell'ambito delle procedure relative ai summenzionati accordi di ristrutturazione e concordati preventivi;

   sottolineato come le previsioni di cui ai richiamati commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3 non specifichino se le novelle da essi recate riguardino anche le procedure già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se le norme recate dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3 si applichino anche alle procedure relative agli accordi di ristrutturazione e ai concordati preventivi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

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ALLEGATO 8

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Art. 1.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: «, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato» sono soppresse.
*1.100. Ceccanti, De Maria, Fiano, Pollastrini, Raciti, Viscomi.
*1.215. (Nuova formulazione) Ungaro, Marco Di Maio, Migliore.
*1.216. (Nuova formulazione) Raciti, Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.