CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 267

ALLEGATO 1

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del DL 130/2020, recante: «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»;

   rilevato che il provvedimento delinea un significativo mutamento delle politiche in materia di immigrazione, protezione internazionale e integrazione degli stranieri e recepisce compiutamente le osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»;

   considerato, per quanto di competenza, che il decreto-legge contempera diversi interessi ed esigenze al fine di assicurare politiche coerenti con il rispetto degli obblighi costituzionali einternazionali e che esso appare conforme con la disciplina dell'Unione europea in materia di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale e accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché con le norme minime europee sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, conformandosi al contempo alla più avanzata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (Nuovo testo C. 164 Paolo Russo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo e abb., recanti «Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

   condivise le finalità del provvedimento volto a tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure tese a garantire l'uniformità della erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare, il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per le malattie rare, comprensiva dei centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee «ERN», per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, nonché il sostegno alla ricerca per la terapia delle medesime malattie;

   considerato che l'articolo 12, onde favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani, prevede, in favore dei soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati, un incentivo fiscale sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali progetti, riconosciuti nel limite di un importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun beneficiario ed entro un tetto massimo di spesa annuale di 10 milioni di euro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 12, un richiamo al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ai fini del riconoscimento a soggetti privati del credito di imposta ivi previsto.