CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04886 Spena: Iniziative normative in favore dei lavoratori immunodepressi nell'attuale fase della pandemia di Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema delle misure a tutela dei lavoratori fragili di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  Al riguardo, per i soggetti cosiddetti fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, tutto il periodo di assenza dal servizio viene equiparato alla degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
  La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020).
  Il termine per l'applicazione di queste misure di tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato poi prorogato al 31 luglio 2020 dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  Successivamente, il comma 1-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha sostituito il comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 con gli attuali commi 2 e 2-bis.
  Al riguardo, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto un'ulteriore proroga, al 15 ottobre 2020, del termine previsto per la tutela in questione, che dunque, attualmente, risulta riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
  Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l'individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992.
  Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
  Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l'esercizio, di norma, dell'attività lavorativa in modalità agile anche «attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto». Pag. 203
  A fronte dell'attuale situazione normativamente prevista ed anche a causa del protrarsi del grave momento emergenziale, voglio rassicurare l'odierno interrogante che l'amministrazione che rappresento è ben consapevole della necessità di apprestare tutte le possibili forme di tutela per le categorie di lavoratori maggiormente esposte ai rischi derivanti dalla pandemia e di conseguenza si adopererà, anche nei prossimi provvedimenti normativi, al fine di predisporre misure a tutela delle categorie di lavoratori in difficoltà come quella dei lavoratori fragili.

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ALLEGATO 2

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo e abbinate, recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

   preso atto che le competenze della Commissione sul provvedimento risultano essere estremamente limitate;

   apprezzata la previsione che, tra le misure finanziate dal Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, istituito dall'articolo 5, vi è anche il sostegno all'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, con la garanzia della possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 32.

  Sopprimerlo.
32. 1. Zangrillo, Cannatelli, Musella.

  Al comma 1, sostituire le parole da ad assumere fino alla fine del comma, con le seguenti: a integrare il contingente di personale delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con un numero massimo di cinquanta unità di personale appartenente alla terza area funzionale o qualifiche equiparate in posizione di distacco o comando, proveniente da altre amministrazioni.
32. 2. Zangrillo, Cannatelli, Musella.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2670 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020;

   preso atto che l'articolo 1 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, introducendo nel decreto legislativo n. 216 del 2003 (di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) le modifiche necessarie al superamento della procedura interna della Commissione europea (denominata ARES) 2019/1602365, aperta per verificare il mancato recepimento della direttiva;

   considerato che l'articolo 2 reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro e ricerca, superando la procedura di infrazione n. 2019/2100, modificando in tal senso, in particolare, il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

   rilevato che gli articoli 3, 4, 5 e 6 recano disposizioni riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali, volte al superamento delle procedure di infrazione n. 2018/2175, n. 2018/2295 e n. 2018/2374, nonché, con riferimento all'articolo 5, allo scopo di dare corretta attuazione alla direttiva 2013/55/UE;

   considerata la previsione, all'articolo 30, di aumentare da 20 a 28 il contingente massimo di personale di cui può avvalersi il Comitato interministeriale per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale modifica della composizione del personale delle Regioni o delle Province autonome di cui lo stesso può avvalersi;

   rilevata, all'articolo 32, l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato un contingente di massimo cinquanta unità di personale da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE