CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2427, recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   evidenziato come il disegno di legge sia volto a ridefinire la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare – la salute pubblica e l'industria e il commercio – per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari, nonché a individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa;

   sottolineato come le disposizioni del disegno di legge siano pertanto volte a ridefinire il quadro sanzionatorio penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli enti;

   segnalato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile e penale», attribuite alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati. C. 2576 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2576, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015»;

   evidenziato come l'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato (S. 1403), abbia la finalità di regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e l'Ecuador, per rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, apportando in tal modo vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e dell'Ecuador;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. C. 2577 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2577, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019»;

   segnalato come i trattati di cui si propone la ratifica vadano ricompresi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità;

   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. C. 2579 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2579, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018»;

   evidenziato come il Protocollo di emendamento si proponga di modernizzare e migliorare la Convenzione, al fine di affrontare i problemi posti al rispetto della vita privata dall'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenendo conto delle novità emerse in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 59

ALLEGATO 5

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   rilevato come il testo unificato sia riconducibile principalmente alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della salute», che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   osservato altresì, con riferimento agli incentivi fiscali previsti dall'articolo 12, come assuma rilievo anche la materia sistema tributario dello Stato, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

   rilevato con favore come, a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento contempli alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, all'articolo 8, comma 2, il quale prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare, e all'articolo 9, comma 1, il quale prevede che con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare;

   segnalato come l'articolo 6, comma 3, preveda che, con decreto del Ministro del lavoro, sia adottato il regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, al fine di assicurare interventi per favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, ambito nel quale assume prevalente rilievo la materia «tutela della salute», di competenza concorrente;

   rilevata, con riferimento all'articolo 13, comma 1, il quale prevede che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovono la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente, l'opportunità di fare riferimento, oltre che alle regioni, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 6, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, del sistema delle autonomie territoriali nella forma dell'intesa;

   b) all'articolo 13, comma 1, in materia di promozione della ricerca nell'ambito della tematica delle malattie rare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo le parole «le regioni», le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

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ALLEGATO 6

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb..

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   rilevato come il testo unificato sia riconducibile principalmente alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della salute», che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   osservato altresì, con riferimento agli incentivi fiscali previsti dall'articolo 12, come assuma rilievo anche la materia sistema tributario dello Stato, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

   rilevato con favore come, a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento contempli alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, all'articolo 8, comma 2, il quale prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare, e all'articolo 9, comma 1, il quale prevede che con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare;

   segnalato come l'articolo 6, comma 3, preveda che, con decreto del Ministro del lavoro, sia adottato il regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, al fine di assicurare interventi per favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, ambito nel quale assume prevalente rilievo la materia «tutela della salute», di competenza concorrente;

   rilevata, con riferimento all'articolo 13, comma 1, il quale prevede che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovono la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente, l'opportunità di fare riferimento, oltre che alle regioni, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 6, comma 3, provveda la Commissione di merito a stabilire il coinvolgimento, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, del sistema delle autonomie territoriali nella forma dell'intesa;

  e con la seguente osservazione:

   all'articolo 13, comma 1, in materia di promozione della ricerca nell'ambito della tematica delle malattie rare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo le parole «le regioni», le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

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ALLEGATO 7

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 45.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni (Doc. XXII, n. 45, Palazzotto);

   ricordato come la predetta Commissione sia stata istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 30 aprile 2019 e si sia costituita il 3 dicembre 2019;

   sottolineata l'esigenza che la Commissione disponga di un ulteriore lasso di tempo per concludere i propri lavori, anche in considerazione del fatto che, come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta, l'attività finora svolta ha fatto emergere elementi e spunti tali da richiedere ulteriori approfondimenti istruttori e nuove acquisizioni documentali;

   ribadita l'esigenza di porre in essere tutti gli strumenti per fare luce sul barbaro omicidio di Giulio Regeni;

   evidenziato come la proposta in esame intervenga sull'articolo 7 della deliberazione della Camera dei deputati del 30 aprile 2019, prorogando il termine per la conclusione dei lavori della Commissione da dodici a ventidue mesi dalla costituzione della Commissione medesima (dunque, dal 3 dicembre 2020 al 3 ottobre 2021);

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse;

   segnalato come il provvedimento sia riconducibile alla materia «organi dello Stato», attribuita alla competenza legislativa statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Commissione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 8

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7,

    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. In attuazione e in conformità con i principi dell'articolo 3 della Costituzione, della normativa europea in materia di protezione dalle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, e dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di lotta alle discriminazioni di cui l'Italia fa parte, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento.
   2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

   a) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alle discriminazioni di cui al comma 1;

   b) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

   c) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni di cui al comma 1, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

   d) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni;

   e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori.»;

    2) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente «Ufficio per la promozione della parità di trattamento»;

   b) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis.
(Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni)

   1. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, è istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani Pag. 63fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, di seguito denominata “Commissione”, con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché di controllare e garantire la parità di trattamento e l'operatività degli strumenti di tutela contro ogni discriminazione.
   2. La Commissione opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede, in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato.
   3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, dei diritti dei minori, del contrasto alle discriminazioni, anche con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, e delle scienze umane in genere, in Italia e all'estero, o che abbiano ricoperto ruoli dirigenziali in organizzazioni internazionali pubbliche o private.
   4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di quindici soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una manifestazione d'interesse, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza, rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto fino al termine del mandato.
   5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità. L'incarico di componente della Commissione cessa anche in caso di decesso, comprovato o accertato impedimento fisico o psichico e in caso di dimissioni. Alla sostituzione dei componenti cessati o revocati si provvede con le modalità previste dal comma 4.
   6. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi carica elettiva o governativa, con altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione in società pubbliche o private, con l'esercizio di attività imprenditoriale e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.
   7. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso la Commissione. Della Commissione non possono fare parte i magistrati in servizio.
   8. Al presidente e ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione ridotta di un terzo rispetto al limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Pag. 64giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.
   9. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo di trenta unità, di cui un direttore, un vicedirettore, un segretario generale e ventisette impiegati, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali-Ministeri. Tale organico può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 10, ove ne sussista comprovata esigenza. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla Commissione. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi del comma 5, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente il funzionamento, la dotazione organica, la modalità di rendicontazione e di pubblicità delle spese e la gestione finanziaria la quale è sottoposta al controllo della Corte dei Conti. L'organizzazione, le funzioni della struttura direttiva e i requisiti e le modalità di reclutamento del personale sono stabiliti con regolamento interno della Commissione.
   11. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca nonché di istituti specializzati di rilevazione statistica, organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   12. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

Art. 7-ter.
(Compiti della Commissione)

   1. La Commissione ha il compito di:

   a) vigilare sul rispetto dei diritti umani e su eventuali abusi perpetrati, anche ai danni di popoli, in Italia con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali;

   b) vigilare sulla parità di trattamento e sull'operatività degli strumenti di tutela, Pag. 65per la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nel rispetto e in conformità con i principi dell'articolo 3 della Costituzione, della normativa europea in materia di protezione dalle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, e dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di lotta alle discriminazioni di cui l'Italia fa parte;

   c) fornire assistenza giuridica, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile, o assistenza di altra natura alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari per quanto concerne il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, e ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore, dalla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e dalla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori;

   d) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili. La commissione collabora altresì con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità – a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani e al contrasto alle discriminazioni, all'occorrenza avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani e nel contrasto alle discriminazioni. La commissione opera, nei temi di reciproca competenza, in sinergia con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

   e) svolgere analisi e, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori, anche riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari, e il rispetto dei diritti umani. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato;

   f) indirizzare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni e al rispetto dei diritti umani, invitare ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei propri diritti umani fondamentali o comportamenti discriminatori, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere a) e b). In particolare, può promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni. Il Governo sottopone al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

   g) redigere una relazione annuale indipendente al governo e alle Camere sull'attività svolta, sullo stato di attuazione degli atti internazionali e comunitari concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani in Italia e il contrasto alle discriminazioni, sul rispetto dei diritti umani Pag. 66e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;

   h) promuovere la massima conoscenza degli strumenti di tutela vigenti per il contrasto alle discriminazioni;

   i) promuovere la cultura dei diritti umani, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni attraverso studi, ricerche, corsi di formazione, scambi di esperienze, campagne di informazione, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. A tale scopo può fornire assistenza e rendere pareri per l'inserimento, nei programmi di formazione e aggiornamento del personale e nei codici deontologici nell'ambito delle categorie professionali, delle materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni;

   l) istituire un forum permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione, al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili e al contrasto delle discriminazioni. Il forum è consultato almeno semestralmente.

   2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.
   3. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera c), la Commissione può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunziata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
   4. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali previste da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
   5. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati. La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.
   6. Chiunque rifiuta od omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 15.000 euro. Chiunque attesta alla Commissione notizie o circostanze false ovvero produce ad essa atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

  Conseguentemente,

   a) al comma 1, sopprimere la lettera e);

   b) sopprimere il comma 3;

   c) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, nel limite massimo di 4.000.000 euro annui, si provvede, a decorrere Pag. 67 dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
1. 1. Macina, Quartapelle Procopio, Scagliusi, Baldino, Pollastrini, Bilotti, Fusacchia.

ART. 11.

  Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3 comma 2, le parole: «frontiera e la questura» sono sostituite dalle parole: «frontiera, la questura e le autorità consolari e diplomatiche italiane»;

   b) all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. La domanda di protezione internazionale deve essere presentata, a pena di nullità della richiesta:

   a) per i richiedenti aventi nazionalità di Paesi e territori esenti dall'obbligo di visto per l'ingresso in Italia per soggiorni della durata massima di 90 giorni, personalmente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso gli uffici delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero;

   b) per i richiedenti di qualsiasi nazionalità già presenti regolarmente sul territorio nazionale, personalmente presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora;

   c) per i richiedenti non rientranti nelle predette categorie, personalmente presso gli uffici delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero.»;

   c) all'articolo 7 è aggiunta la seguente lettera: «f) agli stranieri che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale attraverso atti che hanno messo in pericolo la propria vita oppure quella di altre persone;»;

   d) il comma 1 dell'articolo 8 è abrogato;

   e) all'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

   «1-ter) Il Ministero degli Interni si avvale delle strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero per le attività di notifica, scambio di documenti e informazioni nonché per lo svolgimento delle interviste al richiedente.»;

   f) all'articolo 26, comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «La domanda d'asilo è presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge.»;

   g) all'articolo 29, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «il richiedente è stato riconosciuto rifugiato» sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria»;

    2) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono inserite le seguenti: «lo stesso».
11. 1. Donzelli, Delmastro Delle Vedove.

ART. 31.

  Al comma 1, sostituire la parola: decreto con le seguenti: uno o più decreti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: il procedimento istruttorio propedeutico con le seguenti: i procedimenti istruttori propedeutici.
31. 1. Il Relatore.

(Approvato)

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ALLEGATO 9

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

  La I Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, per quanto attiene ai profili di competenza della I Commissione;

   rilevato come l'articolo 1 rechi disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione;

   osservato, in particolare, come tale articolo attribuisca espressamente all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti;

   rilevato come il medesimo articolo 1, a tal fine, preveda: al comma 1, una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003, di «attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; al comma 2, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori); al comma 3, la integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale dell'UNAR;

   ricordato come la Premessa alla Direttiva 2000/78/CE, indichi, tra l'altro, che, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è ormai consolidato da un consistente corpus di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

   preso atto delle norme recate dall'articolo 2, le quali, ai fini del recepimento della direttiva 2011/98/UE, adeguano l'ordinamento interno all'evoluzione normativa sopravvenuta in materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

   rilevato infatti come tale articolo 2 contenga un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali;

   osservato che, nell'ambito del capo II (articoli da 11 a 15) del disegno di legge, recante disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'articolo 11, al fine di dare corretta attuazione della direttiva 2013/32/UE, modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo ai casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi, specificando che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro;

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   rilevato come l'articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954, introduca un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo status, nel corso della sua validità;

   rilevato come l'articolo 13 introduca l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti;

   preso atto che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di attuazione del regolamento (UE) 2016/1953, in particolare individuando nel questore l'autorità competente al rilascio;

   preso atto del contenuto dell'articolo 15, che novella la legge n. 110 del 1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/68, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e alla direttiva (UE) 2019/69, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione;

   rilevato come l'articolo 31 novelli l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa;

   osservato che il predetto articolo 31 è finalizzato a integrare l'istruttoria propedeutica all'esercizio dell'azione di rivalsa con elementi di merito di cui esclusivamente i Ministeri competenti sono in possesso, per le materie di volta in volta oggetto delle sentenze di condanna emanate dalla Corte di Giustizia dell'UE;

   rilevato come il richiamato articolo 43 della legge n. 234 contribuisca a dare effettività ai principi di cui agli articoli 117 (coordinamento della finanza pubblica) e 119 della Costituzione (concernente l'obbligo di concorrere all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea), in quanto è finalizzato a far ricadere gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea o dalle Decisioni delle Istituzioni dell'UE sulle Amministrazioni centrali, regionali e locali responsabili degli stessi;

   segnalato come il predetto articolo 31, con riferimento all'esercizio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della facoltà di definire, con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa, non chiarisca se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE