CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2020
453.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04765 Cassese: Sulla gestione commissariale del CREA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  riguardo alle iniziative intraprese dalla gestione commissariale del CREA, rilevo anzitutto l'avvio di un progetto per la razionalizzazione e la valorizzazione delle sedi romane dell'Ente. Si tratta di un programma necessario non solo per consentire un risparmio di risorse, ma anche per collocare il relativo personale attualmente allocato in altri siti.
  Per l'attuazione di tale progetto, lo scorso 10 settembre l'Ente ha sottoscritto una Convenzione con il Provveditorato OO.PP. per l'avvio dei lavori di ristrutturazione di alcune sedi romane attualmente inutilizzate, ove trasferire il personale dell'Amministrazione centrale. Ulteriori lavori saranno effettuati presso le altre sedi romane che dovranno ospitare il restante personale del CREA-Politiche e Bioeconomia e del CREA-Amministrazione Centrale.
  Rilevo inoltre che, con Decreto n. 96 del 7 luglio scorso, il Commissario Straordinario ha approvato una modifica al Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica (finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture del CREA – Centri di ricerca) per consentire l'avvio dell'opportuna sinergia tra vari centri, tra cui, il Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione, il Centro di ricerca Genomica e bioinformatica, il Centro di ricerca Agricoltura e ambiente.
  Mi preme evidenziare che il predetto progetto di razionalizzazione immobiliare si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative intraprese dalla gestione commissariale dell'Ente a partire dall'aprile 2019, volte non soltanto a razionalizzare il relativo patrimonio immobiliare, ma anche a migliorare tutti i processi gestionali e l'azione amministrativa dell'Ente.
  In tale contesto, infatti, sono stati emanati il Regolamento di organizzazione e funzionamento e il Regolamento di amministrazione e contabilità che, benché previsti dallo Statuto del CREA approvato nel 2017, non erano ancora stati predisposti.
  Evidenzio inoltre che, con decreto commissariale n. 20 del 18 febbraio 2020, è stato emanato anche il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione centrale. Detto provvedimento, accanto al riordino dell'Amministrazione centrale dell'Ente (per renderla maggiormente aderente alle previsioni statutarie e assicurare il necessario coordinamento operativo con le relative articolazioni, anche a livello territoriale), intende garantire una efficace ed efficiente gestione amministrativa e tecnica, in grado di assicurare supporto e coordinamento delle attività dell'Ente.
  In tale direzione, rientra anche l'avvio della procedura volta all'individuazione del Direttore Generale del CREA, ormai conclusasi con la nomina del Dott. Stefano Vaccari, di prossimo insediamento.

Pag. 158

ALLEGATO 2

5-04766 Bubisutti: Iniziative di contrasto al parassita Bostrico tipografo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  il bostrico dell'abete rosso Ips typographus è una specie nativa dell'Europa e dell'Asia settentrionale e risulta ampiamente distribuita nell'areale di distribuzione del suo ospite principale, Picea abies. Nell'Unione europea è presente in 22 Stati membri.
  Ai sensi del Regolamento unionale 2019/2072, questa specie è considerata un organismo nocivo da quarantena rilevante, per le sole zone protette di Irlanda e Regno Unito, dove risulta assente. Nessuna misura fitosanitaria obbligatoria è prevista per il restante territorio dell'Unione, considerata la sua ampia diffusione.
  In un ecosistema naturale Ips typographus rappresenta un fattore di equilibrio e biodiversità, sviluppandosi a carico di individui deboli e deperienti. Tuttavia, l'azione del bostrico si esplica in modo incisivo e spesso devastante a causa dell'intervento antropico nella gestione del bosco e a seguito di eventi a carattere temporaneo quali siccità, danni da neve, vento o incendi.
  In tali circostanze, che con maggior frequenza interessano le peccete, le popolazioni dell'insetto crescono in modo esponenziale fino a compromettere vasti consorzi forestali e attaccando anche piante sane.
  Come correttamente illustrato nella nota dell'Onorevole interrogante, la gestione del fenomeno e l'attivazione di azioni di lotta e contenimento del Bostrico sono estremamente problematiche.
  Mi preme rilevare che per limitare le infestazioni sono stati sperimentati numerosi metodi di cattura, ma un controllo efficace risulta ancora difficile. L'applicazione delle comuni tecniche di lotta tramite insetticidi è resa difficile poiché Ips typographus compie la quasi totalità del suo ciclo vitale sotto la corteccia e l'utilizzo in bosco non è realizzabile.
  I principali metodi di controllo del parassita sono essenzialmente di tipo preventivo e comprendono la bonifica forestale, tagli fitosanitari, alberi esca e trappole a feromone, innescate con dei feromoni di aggregazione specifici.
  Le trappole contribuiscono a ridurre la popolazione del parassita limitandone i danni ma non sono comunque in grado di evitare l'insorgenza di pullulazioni qualora non vengano eseguiti i comuni interventi di igiene forestale.
  Una corretta gestione del bosco rappresenta pertanto un elemento essenziale per la lotta al bostrico.
  Ciò posto informo l'interrogante che, per la definizione delle più opportune strategie integrate di intervento e prevenzione da attuare sul territorio nazionale, la questione sarà discussa in sede di Comitato Fitosanitario Nazionale.
  Per quanto riguarda gli interventi di sostegno economico, ricordo che le Regioni possono prevedere nei loro Piani di sviluppo rurale (PSR) risorse destinate ad incentivare iniziative di prevenzione o di ripristino delle foreste danneggiate dal bostrico.

Pag. 159

ALLEGATO 3

5-04767 Incerti: Iniziative per facilitare l'erogazione dei pagamenti da parte di AGEA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  per quanto concerne i pagamenti relativi alle assicurazioni agevolate, sezione produzioni vegetali, finanziate dalla misura 17.1 del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 (PSRN 2014-2020), sono in corso di presentazione le domande di aiuto riferite alla campagna 2019 e precedenti.
  Al momento, sono state presentate 692.500 domande e di queste ne sono state ammesse al sostegno 664.706 e pagate 631.387 (circa il 95 per cento), per un importo pari a euro 1.065.703.171.
  Con riguardo, invece, alla campagna 2020, è in corso di emanazione il bando che consentirà ai beneficiari di presentare le relative domande e, all'Amministrazione, di avviare i pagamenti entro la fine del corrente anno.
  Relativamente alla zootecnia, possono essere presentate domande a partire dalla campagna 2015 fino alla campagna 2018; al momento sono state presentate 6.069 domande di sostegno, delle quali ne sono state ammesse a sostegno 3.288 e ne sono state pagate 2.201, per un importo pari a euro 722.487. È in corso di predisposizione il bando per le annualità 2019 e 2020.
  Infine, in relazione alle misure finanziate esclusivamente con risorse nazionali – quali le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali – a fronte degli anticipi sostenuti dagli Organismi collettivi di difesa per il pagamento dei premi relativi alle polizze sottoscritte dai propri associati relativi alle campagne 2015, 2016 e 2017 sono stati erogati, ad oggi, acconti fino all'80 per cento del contributo dovuto, per circa 18 milioni di euro su una spesa contributiva massima prevista di circa 23,5 milioni di euro; le procedure di liquidazione del saldo sono in corso e sono state portate a termine per circa 500 mila euro.
  Sempre in tema di misure nazionali, per le campagne 2018 e 2019, con decreto 8 agosto 2020, è stato approvato il bando di misura in modo da consentire attualmente agli organismi collettivi di difesa ed ai centri di assistenza agricola (CAA) di caricare le polizze a sistema, attività questa propedeutica a consentire ai beneficiari la presentazione delle domande, in base all'apposito applicativo predisposto dall'Organismo pagatore Agea.
  Riassumendo, quindi, i pagamenti proseguono con speditezza, grazie anche alle semplificazioni messe in campo negli ultimi due anni e, da ultimo, per far fronte all'emergenza Covid.
  Infine, tenuto conto dell'importanza degli interventi di gestione del rischio, anche in vista dell'avvio del nuovo ciclo di programmazione, il Mipaaf è costantemente impegnato, in accordo con le Regioni e le rappresentanze del mondo produttivo, nella definizione di nuovi strumenti di intervento e procedure sempre più snelle, in modo da intercettare i bisogni delle imprese e delle amministrazioni coinvolte.

Pag. 160

ALLEGATO 4

5-04768 Caretta: Sul conferimento degli incarichi di collaborazione da parte del CREA di cui alla determina direttoriale n. 49 del 3 marzo 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  nel contesto delle attività previste dall'Accordo di cooperazione tra MiPAAF e CREA per il Piano nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, il mio Ministero ha approvato, con decreto ministeriale n. 41184 del 20 dicembre 2019, l'Avviso pubblico di selezione di proposte progettuali per la Sottomisura 10.2: Biodiversità animale, Periodo 2020-2023, Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura – Attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità.
  Il suddetto Avviso è stato prorogato con decreto ministeriale 11103 del 16 marzo 2020 e successivo decreto ministeriale 16091 del 19 maggio 2020, scaduto il 13 luglio. Per valutare le proposte progettuali presentate nell'ambito dell'Avviso di cui sopra, il CREA ha provveduto a selezionare cinque esperti, seguendo le procedure previste dal Regolamento interno per il conferimento di incarichi di collaborazione.
  In data 19 dicembre 2019, la coordinatrice del progetto, ha richiesto l'avvio di idonea procedura per il conferimento di incarichi professionali per la selezione delle proposte progettuali presentate per la Sottomisura 10.2.
  In data 24 febbraio 2020, è stato pubblicato sul sito del Centro un Avviso ricognitivo interno per il conferimento dei suddetti incarichi, a valere sul quale non sono pervenute candidature e in data 3 marzo 2020, questo Centro ha pubblicato l'Avviso Politiche e Bioeconomia (PB) 03/2020 per il conferimento dei 5 incarichi professionali in parola, fissando la scadenza per la presentazione delle domande al 23 marzo 2020, poi prorogata alla data del 30 aprile 2020.
  Con successiva determinazione direttoriale del maggio 2020, il Centro Politiche e Bioeconomia (PB) ha nominato la Commissione esaminatrice per l'accertamento delle professionalità richieste nell'Avviso PB 3/2020 suindicato e successivamente comunicato il 31 luglio 2020 all'Autorità di Gestione la conclusione della procedura comparativa nell'ambito dell'Avviso PB 3/2020, come da graduatoria approvata con determinazione direttoriale n. 331 del 31 luglio 2020.
  Successivamente, con nota n. 9045572 del 06 agosto 2020 il MiPAAF ha trasmesso le note formulate dall’Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna (ANARB) e da Ricerca, Innovazione e selezione per la Bufala (RIS Bufala), in qualità di soggetti proponenti domande di sostegno, contenenti contestazioni concernenti, tra l'altro, presunti conflitti d'interesse riguardanti alcuni esperti individuati.
  Alla stessa data, il Centro PB ha provveduto a chiedere alla Commissione individuata per la selezione dei suddetti esperti di riesaminare i curricula selezionati, al fine di verificare quanto riportato dalle suddette note di contestazione.
  Con determinazione direttoriale n. 345 dell'11 agosto 2020, il Centro ha, quindi, proceduto al ritiro della graduatoria pubblicata sul sito dell'Ente in data 31 luglio Pag. 1612020 e in data 27 luglio 2020, ha inviato agli esperti presenti in graduatoria la comunicazione inerente la riapertura della procedura comparativa nell'ambito dell'Avviso 3/2020, a seguito dei nuovi elementi conoscitivi emersi evidenziati dall'Autorità di Gestione.
  Con nota n. 63782 del 3 settembre, 2020 il Centro – nelle more della conclusione dei lavori da parte della Commissione esaminatrice – ha comunicato al MiPAAF il blocco della procedura per il conferimento dei 5 incarichi di consulenza nell'ambito della Sottomisura 10.2, dandone inoltre evidenza pubblica tramite pubblicazione sul sito dell'Ente.
  A seguire, in data 22 settembre 2020, la suddetta Commissione esaminatrice ha comunicato la conclusione della procedura comparativa, trasmettendo la relativa documentazione e, confermando la graduatoria già formulata in data 30 luglio 2020, non ha rilevato alcuna condizione di incompatibilità dei candidati selezionati o condizionamenti da parte dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA).
  Per quanto sopra, il MiPAAF sta attualmente procedendo a formalizzare con decreto la costituzione della suddetta Commissione, ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate per la Sottomisura 10.2.

Pag. 162

ALLEGATO 5

5-04769 Caon: Sull'attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 febbraio 2020 riguardante i contrassegni da applicare ai vini DOCG, DOC e IGT.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  come correttamente rilevato dall'interrogante, il decreto ministeriale 7 febbraio 2020, riguardante i contrassegni da applicare ai vini DOCG, DOC e IGT, nonché le caratteristiche e le modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi, è stato pubblicato in data 8 aprile 2020, momento in cui l'intero Paese è stato investito dal lockdown per far fronte alla crisi emergenziale del Covid-19.
  Naturalmente, tale circostanza ha influito anche sul doveroso confronto diretto con il Tavolo di filiera, necessario per dare applicazione all'articolo 10 del predetto decreto, concernente la messa in atto del sistema di tracciabilità alternativo ai contrassegni, particolarmente auspicato per i vini IGP.
  Mi preme comunque rilevare che, nonostante ciò, sono state già avviate le consultazioni con gli operatori del settore informatico e con gli Organismi di Controllo di settore più rappresentativi, al fine di definire un protocollo di applicazione del sistema di tracciabilità alternativo che, in quanto innovativo, necessita di puntuali criteri predefiniti per assicurare la massima sicurezza ed efficienza, sia nei confronti dei produttori che degli Organismi preposti ai controlli.
  I lavori sono dunque ancora in corso, ma il nostro obiettivo è di dare una risposta concreta agli operatori probabilmente entro la fine dell'anno.

Pag. 163

ALLEGATO 6

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani.

EMENDAMENTI DEI RELATORI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 2.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) «coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali con quella internazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea»
2. 102. I Relatori.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) adeguamento delle categorie di pesca previste dall'articolo 220 del codice della navigazione, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera f) con la seguente:
    f)
promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica;
   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per adeguare l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
2. 100. I Relatori.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: successivamente trasmessi aggiungere le seguenti:, entro il novantesimo giorno antecedente al termine previsto al comma 1, .

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
2. 101. I Relatori.

Pag. 164

ART. 8.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
  1. All'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sono aggiunte le seguenti note:
  «1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
  1-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
  1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.»
8. 103. I Relatori.

  Al comma 4, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. 100. I Relatori.

  Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. 101. I Relatori.

ART. 10-bis.

  Al comma 2, dopo le parole: da adottarsi aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. 100. I Relatori.

ART. 13-ter.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13-ter.
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)

  L'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

  1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:
   a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;
   b) allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, dalle organizzazioni di produttori e Pag. 165dai consorzi riconosciuti, in conformità alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;
   c) alla tutela del consumatore, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti ittici, alla valorizzazione della qualità della produzione nazionale e alla trasparenza delle informazioni.

  2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici pubblici e privati riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
  3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che trasmette le proprie valutazioni al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:
   a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
   b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
   c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
   d) tre esperti nella ricerca applicata al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   e) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
   f) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
   g) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   h) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  5. Il Comitato esprime pareri sulle questioni relative a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore.
  6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Il funzionamento del Comitato non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.»
13. 100. I Relatori.

ART. 15.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: centoventi giorni.
15. 100. I Relatori.

ART. 15-ter.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
15. 101. I Relatori.

Pag. 166

ALLEGATO 7

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e per semplificare l'accesso ai finanziamenti.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti.

ART. 4-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile con le seguenti: Il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, si interpreta nel senso che la disciplina in esso stabilita è applicabile anche.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e ulteriori misure di semplificazione»
  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Non sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 2, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione del primo periodo del presente comma.

ART. 5.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: e la nascita di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili in un'ottica di economia circolare.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
erogazione di incentivi per la costituzione di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili secondo i princìpi dell'economia circolare;
   2) alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: da parte delle imprese del settore ittico;
   3) sostituire la lettera f-quater) con la seguente:
    f-quater) progetti volti all'istituzione di marchi e all'ottenimento di certificazioni da parte delle imprese relativamente Pag. 167alla pratica della pesca selettiva sostenibile, per promuovere la qualità e valorizzare il pescato italiano; 

ART. 9.

  Al comma 2, sostituire le parole: nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, con le seguenti: nell'esercizio dell'attività di impresa o nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società.

  Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: vendita diretta al consumatore finale con le seguenti: vendita al pubblico al dettaglio.

ART. 12.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: rilasciate o rinnovate ai sensi del comma 1 con le seguenti: rilasciate o rinnovate ai sensi dell'articolo 48, lettera e), del testo unico di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ovvero del comma 1 del presente articolo.

ART. 14.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con provvedimento amministrativo.