CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2020
448.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: disposizioni volte a aggiungere le seguenti: sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura e.
1. 1. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e semplificare l'accesso ai finanziamenti.
2. 3. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, lettera f), dopo la parola: generazionale, aggiungere le seguenti: e favorire l'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca.
2. 2. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2 lettera f) dopo le parole: pesca costiera aggiungere le seguenti: mediterranea e oceanica.
*2. 8. Spena, Nevi, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano.
*2. 11. (Nuova formulazione) Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.
*2. 4. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
*2. 5. (Nuova formulazione) Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, prevedendo altresì l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le Capitanerie di Porto.
2.9 (Nuova formulazione) Fasano, Spena, Nevi, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Caon.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale)

  1. Per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, a decorrere dal1o Pag. 250luglio 2020, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:
   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;
   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della citata legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca per la cui copertura è istituito il «Fondo Pesca CISOA», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
   3. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
   4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 9. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Lovecchio, Galizia, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Pag. 251

ART. 4.

  Aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

  1. La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
  2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al comma 1 sono a carico delle cooperative di pesca di cui allo stesso comma.
  3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» aggiungere le parole: «e delle acque interne».
  5. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) «le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».
*4. 01. (Nuova formulazione) Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*4. 02. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 5.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e la nascita di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili in un'ottica di economia circolare;
   b) al comma 2 dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
   «f-bis) progetti rivolti alla salvaguardia dell’habitat marino, in particolare a favore del ripristino della biodiversità e della raccolta dei rifiuti in mare durante l'attività di pesca;
   f-ter) progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, favorendo la relazione con esistenti realtà di agriturismo;
   f-quater) progetti rivolti alla creazione di marchi ed all'ottenimento delle certificazioni da parte delle imprese per la sostenibilità di una pesca selettiva certificata volta alla qualità e valorizzazione del pescato italiano;».
5. 1. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: accorciamento e.
5. 11. Spena, Caon, Sandra Savino, Nevi, Anna Lisa Baroni, Fasano.

  Al comma 2, alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: e per una corretta conduzione della navigazione.
5. 4. Cimino, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei piani di gestione.
5. 2. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Pag. 252

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica.
5. 6. Cimino, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno quindici anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
*5. 3. (Nuova formulazione) Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*5. 9. (Nuova formulazione) Gadda, Scoma.

ART. 8.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: società con la seguente: impresa.
8. 1. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esclusione della Tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

  1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti atta attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
*8. 4. (Nuova formulazione) Benedetti.
*8. 01. Lombardo, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*8. 03. Fasano, Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.
*8. 04. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

ART. 9.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
*9. 1.  (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
*9. 2. (Nuova formulazione) Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*9. 5. (Nuova formulazione) Benedetti.
*9. 7. (Nuova formulazione) Caon, Fasano, Nevi, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.
*9. 10. (Nuova formulazione) Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Al comma 3, capoverso lettera g), sopprimere la parola: prevalentemente.
9. 8. Caon, Fasano, Nevi, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

Pag. 253

ART. 10.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le parole:, ivi comprese le relative sanzioni.
10. 6. Sandra Savino, Nevi, Caon, Fasano, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati attraverso esercizi dell'horeca)

  1. Gli esercenti hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, nonché catering possono fornire al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite nel dettaglio le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, in relazione ai luoghi e supporti dove possono essere apposte, alle dimensioni del carattere degli elementi grafici ed alla lingua usata.
*10. 01. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*10. 02. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

  1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura; da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca».
11. 1. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 12.

  Al comma 1 dopo le parole: aree demaniali marittime aggiungere le seguenti: lacuali e fluviali.
12. 1. Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Spena.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)

  L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

  «1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.Pag. 254
  2. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento.
  3. La Commissione consultiva locale è composta da:
   a) il capo del compartimento marittimo;
   b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
   c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, acquacoltura e ambiente;
   d) fino a 5 rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
   e) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
   f) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
   g) fino a 2 rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
   h) fino a 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
   j) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
   k) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

  4. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto.
  5. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.
  6. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio.
  7. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
  8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle Amministrazioni locali, competenti per territorio, di altre istituzioni nazionali o territoriali, nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
  9. Il funzionamento del Commissione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 13-ter.
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)

  1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:
   a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;
   b) allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti, in conformità alle norme eurounitarie;Pag. 255
   c) alla tutela del consumatore, in termini di tracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza delle informazioni.

  2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle Politiche agricole e forestali si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
  3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:
   a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
   b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, su indicazione del CNR, CREA e ISPRA;
   c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
   d) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   e) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
   f) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
   g) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   h) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  5. Il Comitato si esprime su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifica a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore.
  6. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. Il funzionamento del Comitato non comporta, oneri per il bilancio dello Stato.
13. 03. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge n. 157 del 2019)

  1. Il comma 2, dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, è sostituito dal seguente:
  «2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti, anche mediante tecnologie blockchain, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese di pesca, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole e della pesca nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 717/2014 della Commissione, del 27 giugno Pag. 2562014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».
*15. 06. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
*15. 09. (Nuova formulazione) Gagnarli, Cassese, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Utilizzo delle aliquote di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
*15. 012. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*15. 05. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «prodotti agricoli» sono aggiunte le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura»;
   b) al comma 1 dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
   «h) azioni per incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile;
   i) azioni per sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale»;

   c) al comma 2 dopo le parole: «prodotti agricoli» sono aggiunte le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».
15. 02. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Se la specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, Pag. 257come disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) è la Lithophaga lithophaga l'ammenda di cui al comma 1 è da 6.000 a 36.000 euro».
15. 013. Gagnarli, Galizia, Maglione, Cillis, Cadeddu, Cassese, Parentela, Cimino, Pignatone, Lovecchio, Del Sesto, Alberto Manca, Lombardo, Marzana.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fatturazione elettronica piccola pesca)

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: «e quelli che applicano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250».

  Conseguentemente all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «e 12» con le seguenti: «, 12 e 15-bis» e le parole: «65,5 milioni» con le seguenti: «66,5 milioni»;
   b) alla lettera b) del comma 1 sostituire le parole: «61,5 milioni» con le seguenti: «62,5 milioni».
15. 015. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.