CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2020
440.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale. C. 1704 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1704, recante «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010»;
   evidenziato come gli emendamenti all'Accordo in questione siano finalizzati a estendere l'applicazione del medesimo Accordo a tutte le alle acque marine della Spagna e del Portogallo, consentendo agli Stati firmatari, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela a tutte le specie di cetacei presenti;
   sottolineato come la ratifica degli emendamenti contribuirà a estendere i regimi di tutela ambientale, aderendo alla raccomandazione contenuta nel paragrafo 13 della risoluzione sui mari e gli oceani dell'Assemblea delle Nazioni unite per l'ambiente;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. C. 2231 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2231, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013»;
   evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di promuovere la conoscenza tra i popoli e rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di cultura e lingua italiana in Kyrgyzstan;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione;
   segnalato come l'articolo 10 rechi disposizioni per il settore distributivo florovivaistico sostanzialmente equivalenti al comma 1 dell'articolo 3;
   rilevato come l'articolo 7 modifichi, sia pure non testualmente, una fonte non legislativa, in contrasto con le indicazioni contenute nella lettera circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, la quale prescrive (al paragrafo 3, lettera e) di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, considerato inoltre che, in via generale, l'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sia disciplinata con regolamenti di delegificazione;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'agricoltura rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione;
   richiamato altresì come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia chiarito che la competenza esclusiva regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti sul comparto agricolo, sono indicate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti; riferendosi, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali: la tutela della concorrenza (lettera e); l'organizzazione amministrativa (lettera g); l'ordinamento civile e penale (lettera l); nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame); la profilassi internazionale (lettera q) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera s);
   considerato altresì che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
   preso atto, in tale complesso quadro, come il provvedimento preveda comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare per Pag. 36quanto riguarda: il comma 2 dell'articolo 2; il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10, che prevedono l’«intesa forte» in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003; il comma 1 dell'articolo 9, che prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; il comma 2 dell'articolo 13, che prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
   rilevato come il comma 5 dell'articolo 4 prevede il semplice parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, sebbene si tratti di un intervento su materia di competenza residuale regionale, caso nel quale la giurisprudenza costituzionale è orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 5 dell'articolo 4, il quale prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza in luogo del semplice parere;
   b) con riferimento all'articolo 7, il quale interviene sulla denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere la disposizione, la quale modifica, sia pure in termini non testuali, una fonte non legislativa;
   c) con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo la disposizione, ovvero di evitare sovrapposizioni con il comma 1 dell'articolo 3;
   d) con riferimento all'articolo 11, il quale prevede che le regioni possano istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere con maggiore dettaglio i casi in cui sarà necessario acquisire l'intesa con il Ministero delle politiche agricole.

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ALLEGATO 4

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 2. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche ai Titoli I, II e III della II parte della Costituzione)

  1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
  Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
  La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
  Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
  Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

  2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da duecento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero e cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
  I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti.
  Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni Pag. 38del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti».

  3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 58. I senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano.
  Sono eleggibili a senatori i consiglieri che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età».

  4. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente nominati.
  5. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

  6. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: Il Regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
  7. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma è inserito il seguente: I Regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni;
   b) il quarto comma è sostituito dal seguente: I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

  8. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale e della conseguente decadenza da senatore».
  9. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 67. I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

  10. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
  11. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità Pag. 39con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
  Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
  Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
  I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi Regolamenti.
  Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

  12. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma è inserito il seguente: Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica;
   b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai Regolamenti parlamentari»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

  13. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
  Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.Pag. 40
  I Regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
  Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
  I Regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
  La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di logge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
  Il Regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
  Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il Regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge».

  14. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
  «Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata.
  La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

  All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».

  15. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
  Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.Pag. 41
  Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».

  16. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
  Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
  Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
  La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

  17. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;
   b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;
   c) al terzo comma: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»; 2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;
   d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».

  18. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

  19. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
  20. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei Pag. 42deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».
  21. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
  A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

  22. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è abrogato;
   b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».

  23. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;
   b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

  24. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
   b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

  25. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
  26. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
   b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;
   c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
   d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
   e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

  27. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Pag. 43

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 3. Rospi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
  Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
  L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
  Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste uno.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
  All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.
1. 4. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è abrogato.
1. 281. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole «a base regionale» con le seguenti: «su base circoscrizionale federale»;
   b) sostituire la parola «salvi» con le seguenti: «ivi compresi».
1. 9. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, le parole: «a base regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello regionale».
1. 307. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 57 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Pag. 44Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».
1. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: con le seguenti: L'articolo 57, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:.
1. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947.
1. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947.
1. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: promulgata il 27 dicembre 1947.
1. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: entrata in vigore il 1o gennaio 1948.
1. 22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: Parte II, Titolo I,.
1. 23. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione è aggiungere le seguenti: soppresso e.
1. 24. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sostituito con: modificato.
1. 25. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: seguente aggiungere: periodo.
1. 26. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato Repubblicano è eletto su base regionale.
1. 33. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 45

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera Alta è eletta su base regionale.
1. 34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera Senatoriale è eletta su base regionale.
1. 35. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera dei Rappresentanti è eletta su base regionale.
1. 36. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera dei Senatori è eletta su base regionale.
1. 37. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera Federale è eletta su base regionale.
1. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato Federale è eletto su base regionale.
1. 39. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera delle Regioni è eletta su base regionale.
1. 40. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato dei Rappresentanti Regionali è eletto su base regionale.
1. 41. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato delle Regioni è eletto su base regionale.
1. 42. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato Nazionale è eletto su base regionale.
1. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'Assemblea Nazionale è eletta su base regionale.
1. 44. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato dei Rappresentanti è eletto su base regionale.
1. 45. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 46

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato dei Rappresentanti delle Regioni è eletto su base regionale.
1. 46. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio dei Senatori è eletto su base regionale.
1. 47. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio Senatoriale è eletto su base regionale.
1. 48. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio dei membri del Senato è eletto su base regionale.
1. 49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio degli Onorevoli Senatori è eletto su base regionale.
1. 50. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio dei Deputati Senatori è eletto su base regionale.
1. 51. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio delle Senatrici e dei Senatori è eletto su base regionale.
1. 52. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'Assemblea delle Senatrici e dei Senatori è eletto su base regionale.
1. 53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale.
1. 54. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera delle Autonomie è eletta su base regionale.
1. 55. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'Assemblea delle Autonomie è eletta su base regionale.
1. 56. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene con calcolo regionale.
1. 57. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 47

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene con metodo regionale.
1. 58. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene con principio regionale.
1. 59. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene sulla base della ripartizione geografica per macro-aree federali.
1. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene su base circoscrizionale.
1. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato della Repubblica è eletto su base circoscrizionale con le seguenti: L'elezione del Senato della Repubblica si svolge sulla base dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione.
1. 67. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Il Senato della Repubblica è eletto con le seguenti: L'elezione del Senato della Repubblica si svolge.
1. 68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Assemblea delle Senatrici e dei Senatori.
1. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Assemblea delle Autonomie.
1. 70. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Camera Alta delle Autonomie.
1. 71. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, le parole: Senato della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: la Camera dei Rappresentanti.
1. 72. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica con le seguenti: la Camera Senatoriale.
1. 73. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 48

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica con le seguenti: la Camera dei Senatori.
1. 74. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica con le seguenti: la Camera Federale.
1.75. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica con le seguenti: la Camera delle Regioni.
1. 76. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica con le seguenti: la Camera Alta.
1. 77. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica con le seguenti: Senato Federale.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 55, comma 1, della Costituzione le parole: «del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato Federale».
1. 78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato Federale della Repubblica italiana.
1. 79. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato federale delle Nazioni italiane.
1. 80. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato federale.
1. 81. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato dei Rappresentanti.
1. 82. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Regioni.
1. 83. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.
1. 84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 49

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Consiglio dei Senatori.
1. 85. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Consiglio Senatoriale.
1. 86. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Consiglio dei membri del Senato.
1. 87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Consiglio degli Onorevoli Senatori.
1. 88. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Consiglio dei Deputati Senatori.
1. 89. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Consiglio delle Senatrici e dei Senatori.
1. 90. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato Repubblicano.
1. 91. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: della Repubblica
1. 92. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: Repubblica aggiungere la seguente: italiana.
1. 93. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: a suffragio universale e diretto su base regionale.
1. 28. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base dei quartieri storici.
1. 94. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base dei quartieri.
1. 95. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le Pag. 50seguenti: sulla base della divisione in circoscrizioni rionali.
1. 97. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base della suddivisione del Paese in Aziende sanitarie locali.
1. 98. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base del numero dei pazienti per ogni medico di medicina di base.
1. 99. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione.
1. 100. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base delle circoscrizioni di decentramento comunale.
1. 102. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base delle circoscrizioni comunali.
1. 103. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base di zone comunali.
1. 104. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base di frazioni comunali.
1. 105. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base delle Comunità di valle.
1. 106. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base delle Magnifiche Comunità.
1. 107. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base delle circoscrizioni amministrative.
1. 109. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 51

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base di circoscrizioni territoriali elettorali.
1. 110. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base di comuni il cui rapporto dipendenti-numero di abitanti sia superiore alla media nazionale.
1. 113. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base di comuni raggruppati per altitudine sul livello del mare.
1. 114. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base dei provveditorati scolastici.
1. 120. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base degli Uffici scolastici provinciali.
1. 121. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base dei distretti militari.
1. 122. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base delle unità amministrative territoriali italiane.
1. 123. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base con le seguenti: con metodo.
1. 124. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base con le seguenti: con principio.
1. 125. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base con le seguenti: a base.
1. 126. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: distrettuale
1. 11. Colucci.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: dipartimentale
1. 12. Colucci.

Pag. 52

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: dipartimentale e proporzionale al numero di residenti in Regione
1. 13. Colucci.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: circondaria
1. 14. Colucci.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: collegiale
1. 15. Colucci.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: territoriale settoriale
1. 16. Colucci.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale o subregionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero
1. 301. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale o subregionale
1. 302. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale, con sistema maggioritario uninominale
1. 303. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale, con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei voti validamente espressi
1. 304. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale, con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei votanti
1. 305. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale, con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei voti validamente espressi, incluse le schede bianche e le schede nulle
1. 306. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti
1. 27. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 53

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale con sistema elettorale uninominale.
1. 29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale con sistema elettorale uninominale a un turno unico con maggioranza relativa.
1. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: nazionale, con sistema maggioritario uninominale.
1. 282. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: provinciale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
1. 298. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: provinciale. Le circoscrizioni coincidono con le province o con più province facenti parte della medesima Regione.
1. 299. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: provinciale. Le circoscrizioni coincidono con le province o con più province tra loro adiacenti.
1. 300. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: distrettuale federale.
1. 61. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: nazionale con sistema maggioritario uninominale.
1. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: municipale.
1. 112. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: rionale.
1. 96. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: provinciale.
1. 115. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 54

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: provinciale per macroaree.
1. 116. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: regionale.
1. 117. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: macroregionale.
1. 118. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: federale.
1. 119. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
1. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con sistema maggioritario uninominale.
1. 283. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei voti validamente espressi.
1. 284. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei voti validamente espressi, incluse le schede bianche e le schede nulle.
1. 285. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei votanti.
1. 286. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto dei rapporti medi dipendenti-popolazioni per classe demografica.
1. 128. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del rapporto dipendenti-fatturato per aree produttive.
1. 129. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del Pag. 55rapporto medio dipendenti pubblici e privati per macroregioni.
1. 130. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del rapporto medio regionale dipendenti pubblici e privati.
1. 131. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del rapporto liberi professionisti-popolazione per ciascuna circoscrizione.
1. 133. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo ripartizione da decidere con legge regionale o delle province autonome.
1. 134. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
1. 135. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo tale da assicurare la rappresentanza di tutte le Province.
1. 136. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
1. 137. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 138. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.
1. 139. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le Regioni a Statuto Speciale.
1. 140. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le Provincie autonome di Trento e Bolzano.
1. 141. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Veneto, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana.
1. 142. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 56

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Liguria, la Regione Piemonte e la Regione Lombardia.
1. 143. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Umbria, la Regione Marche, la Regione Lazio e la Regione Abruzzo.
1. 144. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Puglia, della Regione Basilicata e la Regione Calabria.
1. 145. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Toscana, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto.
1. 146. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Lombardia, la Regione Veneto e la Regione Abruzzo.
1. 147. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Toscana, della Regione Umbria e la Regione Lazio.
1. 148. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Umbria, la Regione Marche e la Regione Abruzzo.
1. 149. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Sardegna e la Regione Sicilia.
1. 150. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Molise e la Regione Basilicata.
1. 151. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Piemonte e la Regione Lombardia.
1. 152. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Liguria e la Regione Toscana.
1. 153. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Lazio e la Regione Campania.
1. 154. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Calabria e la Regione Basilicata.
1. 155. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 57

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Abruzzo e la Regione Marche.
1. 156. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Puglia e la Regione Calabria.
1. 157. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana.
1. 158. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Liguria e la Regione Toscana.
1. 159. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Campania e la Regione Abruzzo.
1. 160. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Veneto e la Regione Emilia-Romagna.
1. 161. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Abruzzo.
*1. 162. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 163. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Basilicata.
**1. 164. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 165. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Calabria.
*1. 166. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 167. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Campania.
**1. 168. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 169. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Emilia Romagna.
*1. 170. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 171. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 58

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Friuli Venezia Giulia.
**1. 172. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 173. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Lazio.
*1. 174. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 175. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Liguria.
**1. 176. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 177. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Lombardia.
*1. 178. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello
*1. 179. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Marche.
**1. 180. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 181. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Molise.
*1. 182. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 183. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Piemonte.
**1. 184. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 185. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Puglia.
*1. 186. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 187. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Sardegna.
**1. 188. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 189. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Sicilia.
*1. 190. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1.191. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 59

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Toscana.
**1. 192. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 193. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Trentino-Alto Adige.
*1. 194. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 195. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Umbria.
**1. 196. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 197. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Valle d'Aosta.
*1. 198. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 199. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Veneto.
**1. 200. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 201. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso potranno essere definite circoscrizioni elettorali che comprendano territori a cavallo di più regioni.
1. 132. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le province dei capoluoghi di regione costituiscono circoscrizione elettorale.
1. 202. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni elettorali sono soggette a revisione quinquennale, allo scopo di tener conto dell'eventuale cambiamento della consistenza demografica delle singole ripartizioni.
1. 203. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni sono definite in funzione dell'obiettivo di assicurare sul piano nazionale un rapporto quantitativamente omogeneo tra il numero dei senatori da eleggere e quello degli elettori.
1. 204. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni sono definite in ambito regionale e in modo tale da mantenere un rapporto Pag. 60quantitativo tra eletti ed elettori tendenzialmente omogeneo sul piano nazionale.
1. 205. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
1. 206. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni sono definite con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
1. 207. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni elettorali sono determinate dalla legge.
1. 208. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni sono definite con legge dello Stato.
1. 209. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna Regione costituisce una circoscrizione elettorale.
1. 210. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
1. 287. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni o con più Regioni tra loro adiacenti.
1. 288. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni o con più province facenti parte della medesima Regione.
1. 289. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni.
1. 290. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Abruzzo-Molise.
1. 291. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni Pag. 61coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Campania-Molise.
1. 292. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Lazio-Molise.
1. 293. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Piemonte-Valle d'Aosta.
1. 294. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Puglia-Molise.
1. 295. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le province.
1. 296. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.
1. 211. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Presidenti delle Regioni a statuto ordinario e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale.
1. 212. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Presidenti delle Regioni con popolazione superiore a 2 milioni di abitanti.
1. 213. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Presidenti delle Regioni a statuto ordinario.
1. 214. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, Pag. 62senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Presidenti delle Regioni a statuto speciale.
1. 215. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento.
1. 216. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
1. 217. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore ai 75.000 abitanti.
1. 218. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
1. 219. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 150.000 abitanti.
1. 220. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
1. 221. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 300.000 abitanti.
1. 222. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 350.000 abitanti.
1. 223. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci Pag. 63delle città con popolazione superiore a 400.000 abitanti.
1. 224. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.
1. 225. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei giovani senatori».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.
1. 226. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei senatori juniores».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.
1. 227. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato della gioventù».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 3 con il seguente: la presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.
1. 228. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato dei giovani della Repubblica».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;Pag. 64
   sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.
1. 229. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 50, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato junior della Repubblica».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.
1. 230. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 57, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori».
1. 5. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 57, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».
1. 6. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 57, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali».
1. 7. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 57, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali».
1. 8. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato Repubblicano.
1. 253. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 65

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera Alta.
1. 254. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera Senatoriale.
1. 255. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera dei Rappresentanti.
1. 256. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera dei Senatori.
1. 257. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera Federale.
1. 258. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera delle Regioni.
1. 259. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera Regionale.
1. 260. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato Federale.
1. 261. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea Nazionale.
1. 262. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato Nazionale.
1. 263. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato dei Rappresentanti.
1. 264. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio dei Senatori.
1. 265. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 66

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio Senatoriale.
1. 266. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio dei membri del Senato.
1. 267. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio dei componenti del Senato.
1. 268. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio degli Onorevoli Senatori.
1. 269. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio dei Deputati Senatori.
1. 270. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio delle Senatrici e dei Senatori.
1. 271. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea delle Senatrici e dei Senatori.
1. 272. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato delle Autonomie.
1. 273. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera delle Autonomie.
1. 274. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea delle Autonomie.
1. 275. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Base circoscrizionale federale per l'elezione del Senato della Repubblica.
1. 276. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Elezione del Senato della Repubblica su base territoriale.
1. 277. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 67

  Sostituire la rubrica con la seguente: Elezione del Senato della Repubblica su base circoscrizionale federale.
1. 278. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Struttura del Senato della Repubblica.
1. 279. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: territoriale con la seguente: circoscrizionale.
1. 280. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera dei Rappresentanti.
1. 231. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera dei Senatori.
1. 232. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera Federale.
1. 233. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera Regionale.
1. 234. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Senato Federale.
1. 235. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: dell'Assemblea Nazionale.
1. 236. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera Senatoriale.
1. 237. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera Alta.
1. 238. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Senato Repubblicano.
1. 239. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 68

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Senato Nazionale.
1. 241. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Senato dei Rappresentanti.
1. 242. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Consiglio dei Senatori.
1. 243. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Consiglio Senatoriale.
1. 244. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Consiglio dei membri del Senato.
1. 245. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Consiglio degli Onorevoli Senatori.
1. 246. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Consiglio dei Deputati Senatori.
1. 247. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Consiglio delle Senatrici e dei Senatori.
1. 248. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: dell'Assemblea delle Senatrici e dei Senatori.
1. 249. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Senato delle Autonomie.
1. 250. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera delle Autonomie.
1. 251. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: dell'Assemblea delle Autonomie.
1. 252. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 69

  Alla rubrica, sopprimere le parole: della Repubblica.
1. 240. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere:

Art. 1-bis.

  1-bis. All'articolo 57 della Costituzione, al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro».
1. 01. Rospi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione dell'articolo 57-bis della Costituzione, in materia di voto elettronico per gli italiani all'estero)

  1. L'elezione dei deputati e dei senatori nelle circoscrizioni dell'Estero avviene con modalità elettroniche stabilite con legge.
1. 02. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

  1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».
*1. 03. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 04. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali».
1. 05. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica)

  1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse.
1. 06. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica)

  1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «venticinque Pag. 70simo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «diciannovesimo anno di età».
1. 07. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(IModifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica)

  1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «ventunesimo anno di età».
1. 08. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Senatori a vita)

  1. Il secondo comma dell'articolo 59 è soppresso.
1. 09. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a dieci».
1. 010. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a nove».
1. 011. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a otto».
1. 012. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».
1. 013. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 71

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a sei».
1. 014. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a cinque».
1. 015. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Senatori a vita)

  1. Al secondo comma dell'articolo 59, dopo le parole: «Il Presidente della Repubblica», inserire le seguenti: «, esclusivamente durante il primo triennio del mandato e sempre nel limite complessivo di cinque,».
1. 016. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Senatori a vita)

  1. Al secondo comma dell'articolo 59, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».
1. 017. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Senatori a vita)

  1. All'articolo 59, secondo comma, sostituire le parole: «senatori a vita cinque cittadini che hanno» inserire le seguenti: «fino ad un massimo complessivo di cinque senatori a vita tra coloro che hanno».
1. 018. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Senatori a vita)

  1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere, infine, il seguente periodo: «, durante il primo biennio del suo mandato».
1. 019. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Senatori a vita)

  1. All'articolo 59, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale Pag. 72limite costituzionale deve intendersi come numero massimo di senatori a vita presenti in Senato».
1. 020. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Senatori a vita)

  1. All'articolo 59, secondo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tale limite costituzionale non deve intendersi come limite massimo di nomine a disposizione di ciascun Presidente della Repubblica».
1. 021. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Senatori a vita)

  1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: «I senatori a vita non devono eccedere, in ogni caso, complessivamente il numero di tre».
1. 022. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Senatori a vita)

  1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: «I senatori a vita non devono eccedere, in ogni caso, complessivamente il numero di cinque».
1. 023. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Senatori a vita)

  1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente della Repubblica può procedere alla nomina dei senatori a vita solo per i posti vacanti».
1. 024. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Senatori a vita)

  1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: «In caso di decesso o rinuncia di un senatore a vita, il Presidente della Repubblica in carica non può procedere alla nomina di un sostituto per il posto rimasto vacante».
1. 025. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 59 della Costituzione è aggiunto il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e con votazione a scrutinio palese.Pag. 73
  2. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate.
1. 026. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza».
1. 027. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio Regolamento.
  L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».
1. 028. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei Regolamenti parlamentari».
1. 029. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o Regolamenti giudiziari, o impongono variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge».
1. 030. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti ai gruppi di opposizione”.
1. 031. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 74

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Prisco, Donzelli.
*2. 2. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*2. 3. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alla Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica)

  1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea».

  2. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

  3. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta. Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge. I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati. È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali. Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

  4. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice Pag. 75entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».
  5. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»; b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»; c) il decimo comma è abrogato.
  6. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti e il Primo ministro, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere».

  7. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».

  8. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salva delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri».

  9. All'articolo 93 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
  10. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 94. – Ciascuna Camera può votare la sfiducia al Governo. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico di Primo ministro. Il Governo formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia si presenta, entro cinque giorni, alle Camere per ottenerne la fiducia. La mozione di fiducia è votata per appello nominale».

  11. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri, con il concorso del Primo ministro».
  12. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
  13. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione. Ne fa Pag. 76parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione».
2. 4. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 83, 84, 85 e 86 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica)

  1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»
  2. All'articolo 84 della Costituzione dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità.».
  3. All'articolo 85 della Costituzione i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 85. – Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
  Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge.
  I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.
  È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.
  Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
  La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
  Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
  Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

  4. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».
2. 5. Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 83, 84, 85 e 87 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica)

  1. L'articolo 83 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
  Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.
  Vigila sul rispetto della Costituzione.Pag. 77
  Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
  Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.
  Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
  Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni, e può essere rieletto una sola volta.
  Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.
  Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono disciplinate con legge ordinaria.».

  2. L'articolo 84 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
  L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
  L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge.».

  3. L'articolo 85 è soppresso.
  4. All'articolo 87 è soppresso il primo comma.
2. 6. Prisco, Meloni, Donzelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.;
   al titolo della proposta di legge costituzionale sostituire le parole: base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica con le seguenti: elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione del Presidente della Repubblica.
2. 7. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
  L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.;Pag. 78
   al titolo della proposta di legge sopprimere le parole: di riduzione del numero dei delegati regionali.
2. 8. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.
2. 9. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano il Presidente della Giunta regionale nonché cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati».
2. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano il Presidente della Giunta regionale nonché cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati, il Molise quattro».
2. 11. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati».
2. 12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati, il Molise quattro».
2. 13. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano il Presidente della Giunta regionale nonché cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta e il Molise hanno tre delegati».
2. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 79

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta e il Molise hanno tre delegati».
2. 15. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano il Presidente della Giunta regionale nonché quattro delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati».
2. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano quattro delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati».
2. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipa il Presidente della Giunta regionale nonché un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri di maggioranza».
2. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipa il Presidente della Giunta regionale nonché un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri di minoranza».
2. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipa un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri di maggioranza».
2. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipa un delegato per Pag. 80ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri di minoranza».
2. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione con le seguenti: All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, il primo periodo.
2. 135. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: primo periodo del e aggiungere, infine, il seguente periodo: La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
2. 137. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli.

  Al comma 1 dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: entrata in vigore il 1o gennaio 1948.
2. 138. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 dopo le parole: della Costituzione è aggiungere le seguenti: abrogato e.
2. 139. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: All'elezione partecipano fino alla fine del comma del comma con le seguenti: Per ciascuna Regione, l'elezione avviene con la partecipazione di due delegati, eletti dal Consiglio regionale, in modo che siano rappresentate le minoranze.
2. 148. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: All'elezione partecipano fino alla fine del comma del comma con le seguenti: Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, all'elezione partecipano due delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale.
2. 149. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: All'elezione partecipano fino alla fine del comma del comma con le seguenti: Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, per ciascuna Regione, l'elezione avviene con la partecipazione di due delegati, eletti dal Consiglio regionale.
2. 150. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: All'elezione con le seguenti: Alla consultazione elettorale.
2. 151. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: All'elezione partecipano con le seguenti: Partecipano all'elezione.
2. 152. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: All'elezione partecipano con le seguenti: Pag. 81L'elezione avviene con la partecipazione di.
2. 153. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: All'elezione partecipano con le seguenti: L'elezione si svolge con la partecipazione di.
2. 154. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: partecipano fino alla fine del comma, con le seguenti: partecipa un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 105. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: partecipano fino alla fine del comma, con le seguenti: partecipa un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale».
*2. 106. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*2. 133. Colucci.

  Al comma 1 sostituire le parole: partecipano due delegati con le seguenti: partecipa un delegato.
2. 155. Colucci.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: partecipano con le seguenti: prendono parte.
2. 156. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: partecipano con la seguente: votano.
2. 157. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: partecipano con la seguente: presenziano.
2. 158. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: partecipano con la seguente: concorrono.
2. 159. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: partecipano inserire la seguente: almeno.
2. 160. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: partecipano inserire la seguente: minimo.
2. 161. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cento delegati per le Regioni Lombardia, Sicilia, Lazio e Campania, Veneto e Calabria; novantotto per le Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana, Puglia, Sardegna, Piemonte e Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria e Marche; novantasei per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in Pag. 82modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 22. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: novantotto delegati per le Regioni Emilia Romagna e Lombardia; novantasei per le Regioni Liguria, Veneto e Sardegna; novantaquattro per le Regioni Toscana, Lazio e Piemonte; novantadue per le Regioni Calabria, Campania e Puglia; ottantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Trentino-Alto Adige e Basilicata; ottantasei per le Regioni Marche e Umbria; ottantaquattro per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 23. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: novantasei delegati per le Regioni Veneto e Lombardia; novantaquattro per le Regioni Lazio, Campania e Puglia; novantadue per le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna; novanta per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; ottantotto per le Regioni Abruzzo, Marche, Basilicata e Umbria; ottantasei per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 24. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: novantaquattro delegati per le Regioni Veneto, Campania, Sicilia e Sardegna; novantadue per le Regioni Lazio, Puglia, Liguria, Toscana e Lombardia; novanta per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Piemonte; ottantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, e Trentino-Alto Adige; ottantasei per le Regioni Marche, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 25. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: novantadue delegati per le Regioni Veneto, Lazio, Campania, Sicilia e Lombardia; novanta per le Regioni Puglia, Liguria, Toscana e Sardegna; ottantotto per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia; ottantasei per le Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Trentino-Alto Adige; ottantaquattro per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 26. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: novanta delegati per le Regioni Lombardia, Sicilia, Lazio e Campania; ottantotto per le Regioni Veneto e Calabria; ottantasei per le Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria e Toscana; ottantaquattro per le Regioni Puglia, Sardegna, Piemonte e Emilia Romagna; ottantadue per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Marche; ottanta per le Regioni Basilicata e Umbria; settantotto per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 27. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 83

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ottantotto delegati per le Regioni Lombardia, Lazio e Campania; ottantasei per le Regioni Veneto, Calabria e Sicilia; ottantaquattro per le Regioni Liguria, Toscana e Emilia Romagna; ottantadue per le Regioni Trentino-Alto Adige, Puglia, Sardegna e Piemonte; ottanta per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Umbria; settantotto per le Regioni Basilicata e Marche; settantasei per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze».
2. 28. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ottantasei delegati per le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania e Veneto; ottantaquattro per la Regione Puglia; ottantadue per le Regioni Sicilia, Lazio e Toscana; ottanta per le Regioni Emilia Romagna, Calabria e Sardegna; settantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Umbria; settantasei per le Regioni Marche e Abruzzo; settantaquattro per le Regioni Liguria e Basilicata; settantadue per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 29. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ottantaquattro delegati per le Regioni Lombardia, Veneto, Calabria, Lazio e Campania; ottantadue per le Regioni Sicilia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige e Piemonte; ottanta per le Regioni Sardegna Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Puglia; settantotto per le Regioni Abruzzo, Basilicata e Marche; settantasei per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 30. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ottantadue delegati per le Regioni Calabria, Veneto, Lazio, Campania e Lombardia; ottanta per le Regioni Puglia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna; settantotto per le Regioni Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia; settantasei per le Regioni Umbria, Marche e Basilicata; settantaquattro per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 31. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ottanta delegati per le Regioni Veneto, Calabria, Lazio, Campania, Sicilia e Lombardia; settantotto per le Regioni Puglia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Sardegna; settantasei per le Regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia; settantaquattro per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Trentino-Alto Adige; settantadue per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 32. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: settantotto delegati per le Regioni Pag. 84Piemonte, Campania e Veneto; settantasei per le Regioni Puglia e Lombardia; settantaquattro per le Regioni Sicilia, Emilia Romagna e Toscana; settantadue per le Regioni Lazio, Calabria e Sardegna; settanta per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Marche; sessantotto per le Regioni Umbria, Abruzzo e Liguria; sessantasei per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 33. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: settantasei delegati per le Regioni Campania, Puglia e Lombardia; settantaquattro per le Regioni Piemonte e Veneto; settantadue per le Regioni Emilia Romagna e Toscana; settanta per le Regioni Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna; sessantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Umbria; sessantasei per le Regioni Marche, Abruzzo e Liguria; sessantaquattro per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 34. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: settantaquattro delegati per le Regioni Veneto, Lazio, Campania, Sicilia e Puglia; settantadue per le Regioni Lombardia, Calabria, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Sardegna e Piemonte; settanta per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessantotto per le Regioni Abruzzo, Umbria, Marche; sessantaquattro per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 35. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: settantadue delegati per le Regioni Lombardia, Veneto e Puglia; settanta per le Regioni Liguria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Campania, Sardegna e Calabria; sessantotto per le Regioni Lazio, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessantasei per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Basilicata; sessantaquattro per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 36. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: settanta delegati per le Regioni Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Veneto; sessantotto per le Regioni Liguria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna e Sardegna; sessantasei per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessantaquattro per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Basilicata; sessantadue per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 37. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessantotto delegati per le Regioni Lazio, Lombardia e Veneto; sessantasei per le Regioni Liguria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Campania, Puglia e Pag. 85Sardegna; sessantaquattro per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino- Alto Adige; sessantadue per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Basilicata; sessanta per le Regioni per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 38. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessantasei delegati per le Regioni Sardegna, Sicilia, Lazio, Lombardia e Veneto; sessantaquattro per le Regioni Campania, Puglia, Toscana e Emilia Romagna; sessantadue per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessanta per le Regioni, Abruzzo e Basilicata; cinquantotto per le Regioni per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 39. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessantaquattro delegati per le Regioni Sicilia, Lazio e Veneto; sessantadue per le Regioni Lombardia, Calabria, Campania e Puglia; sessanta per le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Umbria, Marche, Liguria e Toscana; cinquantotto per le Regioni Abruzzo e Emilia Romagna; cinquantasei per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 40. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessantadue delegati per le Regioni Veneto, Lombardia, Sicilia, Lazio e Campania; sessanta per le Regioni Piemonte Liguria, Toscana e Trentino-Alto Adige; cinquantotto per le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Puglia e Calabria; cinquantasei per le Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Basilicata; cinquantadue per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 41. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessanta delegati per le Regioni Sicilia, Lazio e Veneto; cinquantotto per le Regioni Lombardia, Calabria, Campania e Puglia; cinquantasei per le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Umbria, Marche, Liguria e Toscana; cinquantaquattro per le Regioni Abruzzo e Emilia Romagna; cinquantadue per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 42. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantotto delegati per le Regioni Lombardia, Campania, Veneto e Lazio; cinquantasei per le Regioni Sicilia, Calabria e Puglia; cinquantaquattro per le Regioni Liguria, Toscana, Sardegna e Emilia Romagna; cinquantadue per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Umbria, Marche e Abruzzo; cinquanta per la Regione Basilicata; quarantotto per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale Pag. 86in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 43. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantaquattro delegati per le Regioni Lombardia, Campania e Lazio; cinquantadue per le Regioni Veneto, Sicilia e Calabria; cinquanta per le Regioni Puglia, Toscana e Emilia Romagna e Liguria; quarantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Abruzzo; quarantasei per le Regioni Sardegna, Umbria e Marche; quarantasei per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 44. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantadue delegati per le Regioni Calabria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Campania e Sicilia; cinquanta per le Regioni Lazio, Liguria, Puglia e Sardegna; quarantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana; quarantasei per le Regioni Abruzzo Basilicata ed Umbria; quarantaquattro per le Regioni Marche, Valle D'Aosta e Molise. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 45. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquanta delegati per le Regioni Sardegna, Campania, Sicilia e Lombardia; quarantotto per le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Toscana; quarantasei per le Regioni Liguria e Veneto; quarantaquattro per le Regioni Abruzzo, Trentino-Alto Adige e Piemonte; quarantadue per le Regioni Puglia, e Friuli-Venezia Giulia; quaranta per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Basilicata; trentotto per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 46. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantotto delegati per le Regioni Sicilia, Lombardia, Piemonte, Calabria e Veneto; quarantasei per le Regioni Trentino-Alto Adige, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Liguria; quarantaquattro per le Regioni Marche, Sardegna e Puglia; quarantadue per le Regioni Campania, Abruzzo e Umbria; quaranta per le Regioni Basilicata, Molise, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 47. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantasei delegati per le Regioni Sicilia, e Lombardia; quarantaquattro per le Regioni Piemonte, Calabria e Trentino-Alto Adige; quarantadue per le Regioni Veneto, Lazio e Liguria; quaranta per le Regioni Marche, Toscana e Friuli-Venezia Giulia; trentotto per le Regioni Emilia Romagna e Sardegna; trentasei per le Regioni Puglia, Campania e Abruzzo; trentaquattro per le Regioni Umbria e Basilicata; trentadue per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Pag. 87Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 48. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantaquattro delegati per le Regioni Campania, Sicilia e Puglia; quarantadue per le Regioni Calabria, Lombardia e Veneto; quaranta per le Regioni Lazio, Liguria e Trentino-Alto Adige; trentotto per le Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Sardegna; trentasei per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Toscana; trentaquattro per le Regioni Abruzzo, Umbria e Marche; trentadue per le Regioni Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 49. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantadue delegati per le Regioni Lombardia, Campania e Veneto; quaranta per le Regioni Lazio, Puglia e Piemonte; trentotto per le Regioni Liguria, Emilia Romagna e Toscana; trentasei per le Regioni Calabria, Sicilia, Sardegna; trentaquattro per le Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo; trentadue per le Regioni Umbria e Marche; trenta per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 50. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quaranta delegati per le Regioni Campania e Puglia; trentotto per le Regioni Lombardia e Veneto; trentasei per le Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana; trentaquattro per le Regioni Lazio, Calabria e Sardegna; trentaquattro per le Regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; trentadue per le Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Liguria; trenta per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 51. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quaranta delegati per le Regioni Campania e Puglia; trentotto per le Regioni Lombardia e Veneto; trentasei per le Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana; trentaquattro per le Regioni Lazio, Calabria e Sardegna; trentaquattro per le Regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; trentadue per le Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Liguria; trenta per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 52. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentotto delegati per le Regioni Sicilia e Lombardia e Lazio; trentasei per le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Campania e Veneto; trentaquattro per le Regioni Calabria, Toscana ed Abruzzo; trentadue per le Regioni Sardegna, Liguria e Trentino-Alto Adige; trenta per le Regioni Puglia, Umbria, Marche e Friuli-Venezia Giulia; ventotto per le Regioni Basilicata, Valle D'Aosta e Molise. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in Pag. 88modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 53. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentasei delegati per la Lombardia, la Sicilia la Campania e il Veneto; trentaquattro per le Regioni Lazio, Toscana ed Emilia Romagna; trentadue per le Regioni Liguria, Marche, Abruzzo e Sardegna; trenta per le Regioni Calabria, Puglia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia; ventotto per le Regioni Basilicata, Molise, Umbria, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 54. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentaquattro delegati per la Lombardia; trentadue per il Piemonte; trenta per la Sicilia; ventotto per il Lazio e il Veneto; ventisei per la Puglia; ventiquattro per l'Emilia Romagna; ventidue per la Toscana; venti per la Calabria; diciotto per la Sardegna; sedici per la Campania; quattordici per le Marche; dodici per l'Abruzzo; dieci per il Friuli-Venezia Giulia; otto per il Trentino-Alto Adige; sei per la Liguria; quattro per l'Umbria; due per la Valle d'Aosta, il Molise e la Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 55. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessantatré delegati per il Veneto; sessantuno delegati per il Piemonte; cinquantanove delegati per la Liguria e la Toscana; cinquantasette delegati per le Marche; cinquantacinque delegati per il Lazio; cinquantatré delegati per la Campania e la Puglia; cinquantuno delegati per la Calabria; quarantanove delegati per l'Abruzzo; quarantasette delegati per l'Umbria; quarantacinque delegati per la Lombardia; quarantatré delegati per l'Emilia-Romagna; quarantuno delegati per il Molise; trentanove delegati per la Basilicata; trentasette delegati per la Sicilia e la Sardegna e trentacinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 56. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessantuno delegati per il Veneto e la Toscana; cinquantanove delegati per il Piemonte e la Lombardia; cinquantasette delegati per le Marche; cinquantacinque delegati per l'Umbria; cinquantatré delegati per il Lazio e l'Abruzzo; cinquantuno delegati per la Liguria; quarantanove delegati per l'Emilia-Romagna; quarantasette delegati per la Campania e il Molise; quarantacinque delegati per la Puglia; quarantatré delegati per la Calabria e la Basilicata; quarantuno delegati per la Sicilia e la Sardegna e trentanove delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 57. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantanove delegati per la Lombardia e il Piemonte; cinquantasette Pag. 89delegati per il Veneto; cinquantacinque delegati per la Liguria e la Toscana; cinquantatré delegati per l'Umbria; cinquantuno delegati per il Lazio; quarantanove delegati per la Campania; quarantasette delegati per le Marche; quarantacinque delegati per l'Abruzzo; quarantatré delegati per la Puglia; quarantuno delegati per la Calabria; trentanove delegati per la Campania; trentasette delegati per l'Emilia-Romagna; trentacinque delegati per il Molise; trentatré delegati per la Basilicata; trentuno delegati per la Sicilia e la Sardegna e ventinove delegati per la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 58. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantasette delegati per la Lombardia e la Calabria; cinquantacinque delegati per il Piemonte; cinquantatré delegati per il Veneto; cinquantuno delegati per la Liguria; quarantanove delegati per la Toscana e l'Umbria; quarantasette delegati per le Marche; quarantacinque delegati per l'Emilia-Romagna; quarantatré delegati per l'Abruzzo; quarantuno delegati per la Campania; trentanove delegati per la Puglia; trentasette delegati per la Sicilia; trentacinque delegati per il Lazio; trentatré delegati per la Sardegna; trentuno delegati per la Basilicata; ventinove delegati per il Molise; ventisette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; venticinque delegati per il Trentino-Alto Adige e ventitré delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 59. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantacinque delegati per le Marche, il Lazio e la Puglia; cinquantatré delegati per la Campania; cinquantuno delegati per il Piemonte e la Lombardia; quarantanove delegati per la Liguria; quarantasette delegati per l'Emilia-Romagna; quarantacinque delegati per la Toscana; quarantatré delegati per l'Umbria; quarantuno delegati per l'Abruzzo; trentanove delegati per la Calabria; trentasette delegati per il Veneto; trentacinque delegati per il Molise; trentatré delegati per la Sicilia; trentuno delegati per la Sardegna; ventinove delegati per la Basilicata; ventisette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; venticinque delegati per il Trentino-Alto Adige e ventitré delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 60. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantatré delegati per la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna; cinquantuno delegati per il Piemonte; quarantanove delegati per la Liguria; quarantasette delegati per la Toscana; quarantacinque delegati per l'Abruzzo; quarantatré delegati per l'Umbria; quarantuno delegati per il Lazio; trentanove delegati per le Marche; trentasette delegati per la Campania; trentacinque delegati per la Puglia; trentatré delegati per la Calabria; trentuno delegati per la Sicilia; ventinove delegati per la Sardegna; ventisette delegati per la Basilicata; venticinque delegati per il Molise; ventitré delegati per il Friuli-Venezia Giulia; ventuno delegati per il Trentino-Alto Adige e diciannove delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 61. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 90

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantuno delegati per le Marche e l'Umbria; quarantanove delegati per il Piemonte e la Lombardia; quarantasette delegati per il Veneto; quarantacinque delegati per la Liguria; quarantatré delegati per la Toscana e il Lazio; quarantuno delegati per la Puglia; trentanove delegati per la Campania; trentasette delegati per la Calabria; trentacinque delegati per l'Abruzzo; trentatré delegati per l'Emilia-Romagna; trentuno delegati per la Sardegna; ventinove delegati per il Molise; ventisette delegati per la Sicilia; venticinque delegati per la Basilicata; ventitré delegati per il Friuli-Venezia Giulia; ventuno delegati per il Trentino-Alto Adige e diciannove delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 62. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantanove delegati per la Lombardia; quarantasette delegati per il Piemonte; quarantacinque delegati per la Liguria; quarantatré delegati per l'Emilia-Romagna; quarantuno delegati per la Toscana e l'Umbria; trentanove delegati per il Veneto; trentasette delegati per il Lazio; trentacinque delegati per le Marche; trentatré delegati per l'Abruzzo; trentuno delegati per l'Emilia-Romagna; ventinove delegati per la Campania; ventisette delegati per la Puglia; venticinque delegati per la Calabria; ventitré delegati per il Molise; ventuno delegati per la Sicilia; diciannove delegati per la Sardegna; diciassette delegati per la Basilicata; quindici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tredici delegati per il Trentino-Alto Adige e undici delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 63. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantasette delegati per la Toscana, l'Umbria e le Marche; quarantacinque delegati per il Veneto; quarantatré delegati per la Lombardia; quarantuno delegati per il Piemonte; trentanove delegati per la Liguria; trentasette delegati per il Lazio; trentacinque delegati per l'Abruzzo e la Campania; trentatré delegati per la Puglia; trentuno delegati per la Calabria; ventinove delegati per la Sicilia; ventisette delegati per la Sardegna; venticinque delegati per l'Emilia-Romagna; ventitré delegati per la Basilicata; ventuno delegati per il Molise; diciannove delegati per il Friuli-Venezia Giulia; diciassette delegati per il Trentino-Alto Adige e quindici delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 64. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantacinque delegati per la Lombardia; quarantatré delegati per il Piemonte; quarantuno delegati per il Veneto; trentanove delegati per la Liguria; trentasette delegati per l'Emilia-Romagna; trentacinque delegati per la Toscana e le Marche; trentatré delegati per il Lazio; trentuno delegati per l'Abruzzo; ventinove delegati per l'Umbria; ventisette delegati per la Puglia; venticinque delegati per la Calabria; ventitré delegati per la Sicilia e la Sardegna; ventuno delegati per la Campania; diciannove delegati per la Basilicata; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tredici delegati per il Trentino-Alto Adige e undici delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 65. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 91

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantatré delegati per la Toscana e l'Emilia-Romagna; quarantuno delegati per l'Umbria e le Marche; trentanove delegati per il Lazio; trentasette delegati per la Puglia; trentacinque delegati per la Campania; trentatré delegati per il Piemonte; trentuno delegati la Lombardia; ventinove delegati per il Veneto; ventisette delegati per la Liguria; venticinque delegati per l'Abruzzo; ventitré delegati per la Calabria; ventuno delegati per la Sicilia e la Sardegna; diciannove delegati per la Basilicata; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tredici delegati per il Trentino-Alto Adige e undici delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 66. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantuno delegati per la Puglia e la Calabria; trentanove delegati per la Lombardia; trentasette delegati per l'Emilia-Romagna; trentacinque delegati per la Toscana e l'Umbria; trentatré delegati per l'Abruzzo; trentuno delegati per la Campania; ventinove delegati per il Lazio; ventisette delegati per il Piemonte; venticinque delegati per il Veneto; ventitré delegati per le Marche; ventuno delegati per la Sicilia e la Sardegna; diciannove delegati per la Liguria; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per la Basilicata; tredici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; undici delegati per il Trentino-Alto Adige e nove delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 67. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentanove delegati per la Lombardia; trentasette delegati per il Piemonte; trentacinque delegati per l'Emilia-Romagna; trentatré delegati per il Veneto; trentuno delegati per la Toscana e la Liguria; ventinove delegati per l'Abruzzo e la Campania; ventisette delegati per la Puglia e la Calabria; venticinque delegati per il Lazio; ventitré delegati per la Sicilia e la Sardegna; ventuno delegati per l'Umbria; diciannove delegati per le Marche; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per la Basilicata; tredici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; undici delegati per il Trentino-Alto Adige e nove delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 68. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentasette delegati per il Piemonte; trentacinque delegati per la Lombardia, trentatré delegati per la Liguria; trentuno delegati per il Veneto; ventinove delegati per la Toscana; ventisette delegati per le Marche; venticinque delegati per l'Umbria; ventitré delegati per la Campania; ventuno delegati per la Puglia; diciannove delegati per la Calabria; diciassette delegati per l'Abruzzo; quindici delegati per il Lazio, tredici delegati per l'Emilia-Romagna; undici delegati per la Sicilia e la Sardegna; nove delegati per la Basilicata; sette delegati per il Molise; cinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tre delegati per il Trentino-Alto Adige e un delegato per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 69. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le Pag. 92seguenti: trentacinque delegati per l'Emilia-Romagna; trentatré delegati per la Lombardia e il Veneto; trentuno delegati per la Liguria; ventinove delegati per la Toscana; ventisette delegati per l'Umbria e le Marche; venticinque delegati per il Lazio; ventitré delegati per l'Abruzzo; ventuno delegati per la Campania; diciannove delegati per la Puglia; diciassette delegati per la Calabria; quindici delegati per la Sicilia e la Sardegna; tredici delegati per la Basilicata; undici delegati per il Molise; nove delegati per il Piemonte; sette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; cinque delegati per il Trentino-Alto Adige e tre delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 70. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentatré delegati per la Lombardia e il Veneto; trentuno delegati per la Liguria e il Piemonte; ventinove delegati per la Toscana e l'Umbria; ventisette delegati per le Marche e la Campania; venticinque delegati per il Lazio; ventitré delegati per l'Abruzzo; ventuno delegati per la Puglia; diciannove delegati per la Calabria; diciassette delegati per la Sicilia e la Sardegna; quindici delegati per l'Emilia-Romagna; tredici delegati per il Molise; undici delegati per la Basilicata; nove delegati per il Friuli-Venezia Giulia; sette delegati per il Trentino-Alto Adige e cinque per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 71. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentadue delegati per la Lombardia e il Piemonte; trenta delegati per la Liguria e l'Emilia-Romagna; ventotto delegati per la Toscana e l'Abruzzo; ventisei delegati per le Marche e l'Umbria; ventiquattro delegati per la Campania e la Puglia; ventidue delegati per il Lazio e la Calabria; venti delegati per il Veneto e la Basilicata; diciotto delegati per la Sicilia e la Sardegna; sedici delegati per il Molise; quattordici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; dodici delegati per il Trentino-Alto Adige; dieci delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 72. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentuno delegati per il Veneto; ventinove delegati la Lombardia; ventisette delegati per il Piemonte; venticinque delegati per la Liguria e l'Emilia-Romagna; ventitré delegati per la Toscana e l'Abruzzo; ventuno delegati per la Puglia, la Sicilia e la Sardegna; diciannove delegati per il Lazio e le Marche; diciassette delegati per l'Umbria e la Campania; quindici delegati per la Calabria; tredici delegati per la Basilicata; undici delegati per il Molise; nove delegati il Friuli-Venezia Giulia; sei delegati per il Trentino-Alto Adige e tre per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 73. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trenta delegati per la Lombardia e il Piemonte, ventotto delegati per la Toscana e l'Umbria; ventisei delegati per l'Abruzzo e la Liguria; ventiquattro delegati per il Veneto; ventidue delegati per le Marche e il Lazio; venti delegati per la Campania, la Puglia e la Sicilia; diciotto delegati per la Calabria; sedici delegati per Pag. 93la Basilicata; quattordici delegati per l'Emilia-Romagna; dodici delegati per la Sardegna e il Molise; dieci delegati per il Friuli-Venezia Giulia; otto delegati per il Trentino-Alto Adige e sei per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 74. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventinove delegati per il Piemonte; ventisette delegati per il Veneto; venticinque delegati per la Liguria; ventitré delegati per la Toscana e l'Umbria; ventuno delegati per le Marche; diciannove delegati per il Lazio e l'Abruzzo; diciassette delegati per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; quindici delegati per la Puglia e la Campania; tredici delegati per l'Emilia-Romagna; undici delegati per la Lombardia; nove delegati per il Molise e la Basilicata; sette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; cinque delegati per il Trentino-Alto Adige e tre per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 75. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventotto delegati per il Piemonte; ventisei delegati per la Lombardia; ventiquattro delegati per il Veneto; ventidue delegati per la Liguria; venti delegati per la Toscana e l'Umbria; diciotto delegati per Abruzzo e Molise; sedici delegati per la Campania e la Puglia; quattordici delegati per le Marche e il Lazio; dodici delegati per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; dieci delegati per l'Emilia-Romagna; otto delegati per la Basilicata; sei delegati per il Friuli-Venezia Giulia; quattro delegati per il Trentino-Alto Adige e due per la Valle d'Aosta, I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 76. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventisette delegati per la Liguria e il Veneto; venticinque delegati per il Piemonte; ventitré delegati per la Lombardia; ventuno delegati per la Toscana e l'Emilia-Romagna; diciannove delegati per l'Umbria e l'Abruzzo; diciassette delegati per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; quindici delegati per la Puglia; tredici delegati per la Campania e il Lazio; undici delegati per le Marche; nove delegati per il Molise; sette delegati per la Basilicata; cinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia e tre per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 77. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventisei delegati per la Puglia e la Calabria; ventiquattro delegati per la Sicilia e la Sardegna; ventidue delegati per la Toscana e le Marche; venti delegati per la Campania e il Piemonte; diciotto delegati per il Lazio; sedici delegati per il Veneto e la Lombardia; quattordici delegati per la Liguria; dodici delegati per l'Emilia-Romagna; dieci delegati per il Molise e la Basilicata; otto delegati per l'Abruzzo e l'Umbria; sei delegati per il Friuli-Venezia Giulia e quattro delegati per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 78. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 94

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: venticinque delegati per il Piemonte; ventitré delegati per il Veneto; ventuno delegati per la Lombardia; diciannove delegati per la Liguria; diciassette delegati per la Toscana e le Marche; quindici delegati per l'Umbria e l'Abruzzo; tredici delegati per il Lazio e la Campania; undici delegati per la Puglia e la Calabria; nove delegati per la Sicilia e la Sardegna; sette delegati per l'Emilia Romagna; cinque delegati per il Molise e la Basilicata e tre delegati per il Trentino Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 79. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventiquattro delegati per la Lombardia; ventidue delegati per il Piemonte e il Veneto; venti delegati per la Liguria e la Toscana; diciotto delegati per l'Umbria e le Marche; sedici delegati per l'Abruzzo e la Campania; quattordici delegati per il Lazio e la Puglia; dodici delegati per la Calabria e la Sicilia; dieci delegati per la Sardegna; otto delegati per il Molise e la Basilicata; sei delegati per l'Emilia-Romagna; quattro delegati per il Friuli-Venezia Giulia e due delegati per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 80. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventitré delegati per la Liguria; ventuno delegati per il Piemonte e la Lombardia; diciannove delegati per il Veneto; diciassette delegati per l'Umbria e le Marche; quindici delegati per la Toscana e l'Abruzzo; tredici delegati per il Lazio, la Campania e la Puglia; undici delegati per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; nove delegati per l'Emilia-Romagna; sette delegati per il Molise e la Basilicata; cinque delegati per il Trentino-Alto Adige; tre delegati per il Friuli-Venezia Giulia e un delegato per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 81. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventidue delegati per l'Emilia-Romagna; venti delegati per le Marche; diciotto delegati per l'Umbria; sedici delegati per la Toscana; quattordici delegati per il Veneto; dodici delegati per la Liguria; dieci delegati per la Lombardia; otto delegati per il Piemonte; sei delegati per la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, la Calabria, il Lazio e l'Abruzzo; quattro delegati per la Campania, la Basilicata, il Molise e due delegati per il Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 82. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventuno delegati per il Veneto, la Liguria e la Lombardia, diciannove delegati per il Piemonte, diciassette delegati per l'Emilia Romagna, l'Umbria e le Marche, quindici delegati per la Toscana, il Lazio e l'Abruzzo, tredici delegati per la Campania, la Puglia e la Calabria; undici delegati per la Sicilia, la Sardegna e il Molise; nove delegati per la Basilicata; Pag. 95sette delegati per il Trentino Alto Adige; cinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia e tre delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 83. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: venti delegati per la Toscana e l'Umbria; diciotto delegati per il Piemonte e la Lombardia; sedici delegati per il Veneto e la Liguria; quattordici delegati per l'Emilia-Romagna e le Marche; dodici delegati per la Sicilia e la Sardegna; dieci delegati per la Puglia e la Calabria; otto delegati per il Lazio e l'Abruzzo; sei delegati per la Campania e la Basilicata; quattro delegati per il Molise e due delegati per il Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 84. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: diciannove delegati per il Piemonte e il Veneto; diciassette delegati per la Lombardia; quindici delegati per l'Emilia-Romagna; tredici delegati per la Campania, la Liguria e la Puglia; undici delegati per la Calabria, la Sicilia e l'Abruzzo; nove delegati per la Toscana, le Marche e il Lazio; sette delegati per la Basilicata e l'Umbria; cinque delicati per il Molise e la Sardegna; tre delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e uno per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 85. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: diciotto delegati per il Veneto e la Lombardia; sedici delegati per l'Emilia-Romagna; quattordici delegati per la Liguria, la Campania e la Puglia; dodici delegati per il Piemonte e la Calabria; dieci delegati per il Molise e le Marche; dieci delegati per l'Umbria, l'Abruzzo e il Lazio; otto delegati per la Sicilia e la Basilicata; sei delegati la Toscana; quattro delegati per la Sardegna e due delegati per la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 86. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: diciassette delegati per la Lombardia; quindici per il Veneto e l'Emilia-Romagna; tredici delegati per il Piemonte; undici delegati per la Liguria, la Campania e la Calabria, nove delegati per Sicilia e la Puglia; sette delegati per la Basilicata; cinque delegati per l'Umbria, il Molise e le Marche; tre delegati per l'Abruzzo, la Toscana, la Sardegna e il Lazio e un delegato per la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 87. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sedici delegati per la Toscana, l'Umbria e le Marche; quattordici delegati per il Lazio, il Piemonte e la Lombardia; dodici delegati per il Veneto, la Liguria e l'Abruzzo; dieci delegati per la Puglia, la Calabria e la Campania; otto delegati per l'Emilia-Romagna; sei delegati per il Molise Pag. 96e la Basilicata; quattro delegati per la Sicilia e la Sardegna e due delegati per la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 88. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quindici delegati per il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto; tredici delegati per l'Umbria, la Liguria, la Puglia l'Abruzzo e il Lazio; undici delegati per il Molise e le Marche; nove delegati per la Campania e la Toscana; sette delegati per la Sicilia, la Sardegna e la Calabria; cinque delegati per la Basilicata; tre delegati per il Friuli-Venezia Giulia e un delegato per il Trentino Alto-Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 89. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quindici delegati per il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna; tredici delegati per la Liguria, la Sardegna, il Piemonte; undici delegati per la Sicilia, la Puglia e la Calabria; nove delegati per la Basilicata, il Molise, l'Umbria e le Marche; sette delegati per la Campania, l'Abruzzo, la Toscana e il Lazio; cinque delegati per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 90. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quattordici delegati per la Calabria, la Campania, il Lazio e il Piemonte; dodici delegati per l'Abruzzo e la Puglia; dieci delegati per la Sicilia, la Sardegna, la Basilicata e il Molise; otto delegati per la Lombardia, il Veneto e la Liguria; sei delegati per la Toscana, l'Umbria e le Marche; quattro delegati per l'Emilia-Romagna e due delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 91. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: tredici delegati per la Lombardia, il Veneto e la Liguria; undici delegati per la Sardegna, il Piemonte, la Sicilia, la Basilicata e il Molise; nove delegati per la Puglia, la Calabria, la Campania, il Lazio e l'Abruzzo; sette delegati per l'Umbria, le Marche, la Toscana e l'Emilia-Romagna e tre delegati per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 92. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: dodici delegati per le Marche, il Piemonte, la Lombardia e l'Umbria; dieci delegati per l'Emilia-Romagna, la Campania e il Lazio; otto delegati per la Calabria, il Veneto e la Liguria; sei delegati per la Puglia e la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna; quattro delegati per l'Abruzzo, la Toscana e il Molise; due delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta. I delegati Pag. 97sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 93. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: undici delegati per la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; nove delegati per il Lazio, l'Abruzzo, le Marche, l'Umbria, l'Emilia-Romagna e la Toscana; sette delegati per il Veneto, la Liguria, il Piemonte e la Lombardia e un delegato per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 94. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: nove delegati per la Lombardia; sette delegati per il Piemonte; cinque delegati per la Calabria, la Liguria, il Veneto e la Sicilia; quattro delegati per la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Lazio e la Basilicata; tre delegati per la Campania, il Molise, la Puglia e la Sardegna e un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol e per il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 95. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: nove delegati per la Lombardia e il Piemonte; sette delegati per la Liguria, il Veneto e la Sicilia; cinque delegati per la Calabria, la Toscana, l'Umbria e le Marche; tre delegati per l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania, il Molise, la Puglia e la Sardegna e un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia e la Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 96. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sette delegati per la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, il Veneto, la Sicilia, la Calabria; cinque delegati per la Toscana, l'Umbria e le Marche; quattro delegati per l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sardegna; tre delegati per il Molise e un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia e la Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 97. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sette delegati per la Lombardia; cinque per il Piemonte, la Liguria e il Veneto; quattro delegati per la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania e la Sicilia; tre delegati per la Puglia, la Calabria e la Sardegna; un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia, il Molise e la Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 98. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 98

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinque delegati per il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e il Veneto; tre delegati per la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, la Puglia, la Calabria e la Sardegna; un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia, il Molise e la Basilicata e quattro delegati per l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania e la Sicilia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 99. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinque delegati per la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, la Liguria e l'Emilia-Romagna; tre delegati per la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna e un delegato per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 100. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinque delegati per l'Emilia-Romagna, Lombardia, la Toscana, la Puglia, le Marche, la Calabria, l'Umbria, l'Abruzzo e il Lazio; tre delegati per il Piemonte, il Veneto, la Liguria, la Campania, il Molise e la Basilicata e un delegato per la Sardegna, la Sicilia, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige/Südtirol, il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 101. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: tre delegati per la Toscana, la Puglia, l'Umbria, le Marche, il Piemonte, l'Abruzzo, la Liguria, la Calabria, il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania, la Sicilia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Sardegna, la Lombardia e uno per la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 102. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: tre delegati per il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna e un delegato per la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 103. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 107. Colucci.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantanove delegati per ogni Pag. 99Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 108. Colucci.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantasette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 109. Colucci.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantacinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 110. Colucci.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantatré delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 111. Colucci.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 112. Colucci.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentanove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 113. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentasette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 114. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentacinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 115. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentatré delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 116. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 117. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventinove delegati per ogni Regione, Pag. 100eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 118. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventisette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 119. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: venticinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 120. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventitré delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 121. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 122. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: diciannove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 123. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: diciassette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 124. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quindici delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 125. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: tredici delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 126. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: undici delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 127. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 101

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: nove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 128. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 129. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 130. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: i delegati delle Regioni in numero proporzionale alla popolazione censita e agli iscritti alle rispettive liste elettorali. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze».
2. 132. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: i delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze».
2. 134. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 140. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: per ogni Regione due delegati, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, e il Presidente della Regione.
2. 146. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: per ogni Regione un delegato, eletto dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, e il Presidente della Regione.
2. 147. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: ventuno delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle Pag. 102liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.
2. 162. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: ventuno delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.
2. 163. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: venti delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.
2. 164. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sedici per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.
2. 165. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1 sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quindici delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.
2. 166. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quindici delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.
2. 167. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tredici delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.
2. 168. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tredici delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.
2. 169. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: dodici delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e sei delegati per le altre Regioni.
2. 170. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: dieci delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e ventuno delegati per le altre Regioni.
2. 171. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: dieci delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti Pag. 103alle liste elettorali e ventuno delegati per le altre Regioni.
2. 172. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: dieci delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e venti delegati per le altre Regioni.
2. 173. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: dieci delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 174. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: nove delegati per le Regioni con almeno ottocentomila iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 175. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: nove delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 176. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e sedici delegati per le altre Regioni.
2. 177. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 178. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.
2. 179. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e sedici delegati per le altre Regioni.
2. 180. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 181. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno un Pag. 104milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.
2. 182. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e cinque delegati per le altre Regioni.
2. 183. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 184. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 185. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 186. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 187. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.
2. 188. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e dodici delegati per le altre Regioni.
2. 189. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 190. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.
2. 191. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno Pag. 105un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e dodici delegati per le altre Regioni.
2. 192. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 193. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 194. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sei delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 195. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sei delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 196. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.
2. 197. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.
2. 198. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.
2. 199. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.
2. 200. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 201. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: Pag. 106cinque delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.
2. 202. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 203. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.
2. 204. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quattro delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e nove delegati per le altre Regioni.
2. 205. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quattro delegati per le Regioni con ottocentomila cittadini iscritti nelle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.
2. 206. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quattro delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e nove delegati per le altre Regioni.
2. 207. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quattro delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.
2. 208. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quattro delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini alle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.
2. 209. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.
2. 210. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e sei delegati per le altre Regioni.
2. 211. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno Pag. 107ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 212. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.
2. 213. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e sei delegati per le altre Regioni.
2. 214. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.
2. 215. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.
2. 216. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.
2. 217. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: due delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 218. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: due delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 219. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati con le seguenti: cinque delegati.
2. 220. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole: due delegati con le seguenti: quattro delegati.
2. 221. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati: il Presidente della Giunta Regionale e due.
2. 222. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 108

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: delegati con la seguente: rappresentanti.
2. 223. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: per ogni regione fino alla fine del comma, con le seguenti: per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».
2. 131. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: per ogni regione fino alla fine del comma, con le seguenti: per il Piemonte, la Liguria, la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, la Puglia, la Calabria e la Sardegna; un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia, il Molise e la Basilicata; cinque delegati per la Lombardia e tre delegati per il Veneto, per l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania e la Sicilia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 104. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole: per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale con le seguenti: per ogni Regione o Provincia Autonoma, eletti dal Consiglio regionale o provinciale.
2. 224. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale con le seguenti: per ciascuna Regione, eletti dal Consiglio regionale o provinciale.
2. 225. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: ogni con la seguente: ciascuna.
2. 226. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: per ogni Regione inserire le seguenti: fatto salvo il secondo periodo,.
2. 228. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante delle minoranze, eletto con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio Regionale.
2. 141. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante Pag. 109delle opposizioni, eletto dal Consiglio Regionale.
2. 142. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante eletto dal Consiglio Regionale in rappresentanza delle opposizioni.
2. 143. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante eletto dal Consiglio Regionale in rappresentanza delle minoranze.
2. 144. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante delle minoranze, eletto dal Consiglio Regionale.
2. 145. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana, la Regione Lazio, la Regione Abruzzo e la Regione Liguria che ne hanno quarantatré. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 236. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Umbria, la Regione Toscana, la Regione Lazio e la Regione Liguria che ne hanno quarantuno. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 237. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Umbria, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto che ne hanno trentanove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 238. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Calabria, la Regione Lazio e la Regione Molise che ne hanno trentasette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 239. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Puglia, la Regione Liguria, la Regione Toscana e la Regione Lazio che ne hanno trentacinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 240. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 110

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte, la Regione Umbria e la Regione Abruzzo che ne hanno trentatré. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 241. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana, la Regione Liguria e la Regione Puglia che ne hanno trentuno. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 242. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Veneto, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Puglia che ne hanno ventinove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 243. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Puglia, la Regione Campania e la Regione Abruzzo che ne hanno ventisette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 244. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lombardia, la Regione Liguria e la Regione Veneto che ne hanno venticinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 245. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte, la Regione Toscana e la Regione Marche che ne hanno ventitré. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 246. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana, la Regione Molise e la Regione Lazio che ne hanno ventuno. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 247. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Molise, la Regione Puglia e la Regione Abruzzo che ne hanno diciannove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 248. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 111

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Emilia-Romagna, la Regione Veneto e la Regione Liguria che ne hanno diciassette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 249. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Veneto e la Regione Liguria che ne hanno diciassette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 250. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lazio e la Regione Campania che ne hanno quindici. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 251. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Campania e la Regione Puglia che ne hanno tredici. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 252. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte e la Regione Lombardia che ne hanno nove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 253. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Abruzzo che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 254. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Abruzzo che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 255. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Abruzzo che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 256. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Basilicata che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale Pag. 112in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 257. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Basilicata che ne ha uno. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 258. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Calabria che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 259. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Calabria che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 260. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Calabria che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 261. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Calabria che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 262. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Campania che ne ha otto. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 263. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Campania che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 264. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Campania che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 265. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Campania che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque Pag. 113la rappresentanza delle minoranze.
2. 266. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 267. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 268. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 269. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 270. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 271. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Friuli-Venezia Giulia che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 272. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Friuli-Venezia Giulia che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 273. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Friuli-Venezia Giulia che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 274. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 114

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lazio che ne ha nove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 275. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lazio che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 276. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lazio che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 277. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lazio che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 278. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Liguria che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 279. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Liguria che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 280. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Liguria che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 281. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lombardia che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 282. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lombardia che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 283. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 115

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lombardia che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 284. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lombardia che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 285. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Marche che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 286. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Marche che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 287. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Marche che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 288. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Molise che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 289. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Molise che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 290. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 291. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 292. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 116

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 293. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 294. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Puglia che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 295. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Puglia che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 296. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Puglia che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 297. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Puglia che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 298. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sardegna che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 299. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sardegna che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 300. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sardegna che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 301. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 117

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sicilia che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 302. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sicilia che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 303. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sicilia che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 304. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sicilia che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 305. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 306. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 307. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 308. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 309. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Trentino-Alto Adige che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 310. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 118

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Trentino-Alto Adige che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 311. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Trentino-Alto Adige che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 312. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Umbria che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 313. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Umbria che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 314. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Umbria che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 315. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Valle D'Aosta che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 316. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Valle D'Aosta che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 317. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Veneto che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 318. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Veneto che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale Pag. 119in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 319. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Veneto che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 320. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Veneto che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 321. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: eletti dal Consiglio regionale con le seguenti: risultati eletti da ciascun Consiglio regionale.
2. 322. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: eletti dal Consiglio regionale con le seguenti: eletti da ciascun Consiglio regionale.
2. 323. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1,capoverso, sostituire la parola: eletti con la seguente: indicati.
2. 229. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: eletti con la seguente: scelti.
2. 230. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: eletti con la seguente: investiti.
2. 231. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: eletti con la seguente: incaricati.
2. 232. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: eletti, inserire le seguenti: con votazioni separate, a scrutinio segreto,.
2. 233. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: eletti, inserire le seguenti: con votazione a scrutinio segreto,.
2. 234. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: eletti, inserire le seguenti: con votazioni separate.
2. 235. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze con le seguenti: con due votazioni separate, a Pag. 120scrutinio segreto, una delle quali per l'individuazione del delegato delle minoranze.
2. 324. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze con le seguenti: con due votazioni separate, una delle quali finalizzata all'individuazione del delegato delle minoranze.
2. 325. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: al fine di assicurare.
2. 328. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: al fine di garantire.
2. 329. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: al fine di salvaguardare.
2. 330. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in maniera tale da assicurare.
2. 331. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in maniera tale da rispettare.
2. 332. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in maniera tale da garantire.
2. 333. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in maniera tale da salvaguardare.
2. 334. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: così da assicurare.
2. 335. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: così da garantire.
2. 336. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in modo che venga garantita.
2. 337. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 121

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in modo da garantire.
2. 338. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in modo che venga assicurata.
2. 339. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in modo che sia tutelata.
2. 340. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: per assicurare.
2. 341. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: per garantire.
2. 342. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: per salvaguardare.
2. 343. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: affinché sia assicurata.
2. 344. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: affinché sia garantita.
2. 345. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: cosicché sia garantita.
2. 346. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: cosicché sia assicurata.
2. 347. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 dopo le parole: in modo inserire la seguente: tale.
2. 348. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: assicurata con: garantita.
2. 349. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 122

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: assicurata con la seguente: rispettata.
2. 350. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: assicurata con: salvaguardata.
2. 351. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: assicurata con: tutelata.
2. 352. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: assicurata con la seguente: cautelata.
2. 353. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in modo che sia assicurata inserire le seguenti: e garantita.
2. 354. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in modo che sia assicurata sono inserite le seguenti: e tutelata.
2. 355. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in modo che sia assicurata sono inserite le seguenti: in conformità alla legge.
2. 356. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: assicurata inserire le seguenti: in ogni caso,.
2. 357. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole: la rappresentanza con le seguenti: la partecipazione delle minoranze in ragione della loro rappresentanza.
2. 326. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole la rappresentanza con le seguenti: l'equa rappresentanza.
2. 327. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: delle minoranze con le seguenti: delle opposizioni.
2. 358. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano inoltre i Presidenti delle Regioni con un numero di abitanti superiore a 1.500.000.
2. 359. Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore Pag. 123di delegati in ragione di dieci delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 360. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di nove delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 361. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di otto delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 362. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di sette delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 363. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di sei delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 364. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di cinque delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 365. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di quattro delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 366. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di tre delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 367. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero Pag. 124ulteriore di delegati in ragione di due delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 368. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 369. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun consiglio provinciale elegge un delegato.».
2. 370. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta hanno un solo delegato».
2. 371. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Numero dei partecipanti all'elezione del Presidente della Repubblica per ciascuna Regione.
2. 375. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, premettere le seguenti parole: Numero dei.
2. 372. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, premettere le seguenti parole: Riduzione del numero dei.
2. 373. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: Delegati regionali con le seguenti: Integrazione del Parlamento in seduta comune.
2. 378. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: Delegati regionali con le seguenti: Delegati di ciascuna regione.
2. 377. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: Delegati con la seguente: Rappresentanti.
2. 376. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Principio della buonafede)

  1. All'articolo 2 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «La Repubblica e i cittadini agiscono secondo buona fede».

Pag. 125

  Conseguentemente, al titolo della proposta di legge aggiungere in fine le seguenti parole: e modifica dell'articolo 2 della Costituzione, in materia di tutela del principio della buona fede nei rapporti tra la Repubblica e i cittadini.
2. 01. Parolo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Tutela del diritto all'identità della persona)

  1. All'articolo 2 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «La Repubblica tutela il diritto all'identità, anche digitale, di ogni persona».

  Conseguentemente, al titolo della proposta di legge, aggiungere infine le seguenti parole: e modifica all'articolo 22 della Costituzione, in materia di tutela del diritto all'identità, anche digitale, della persona.
2. 02. Morelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Estensione del diritto di elettorato attivo ai sedicenni)

  1. Al primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, e parole: «la maggiore età» sono sostituite dalle seguenti: «il sedicesimo anno di età».
  2. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».

  Conseguentemente, al titolo della proposta di legge, aggiungere in fine le seguenti parole: e modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo ai sedicenni.
2. 03. Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Età minima del Presidente della Repubblica)

  1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».
*2. 04. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*2. 05. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
  «Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
  Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi dalla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.».
2. 06. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Pag. 126

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 86 della Costituzione, primo comma, le parole: «Presidente del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Senato della Repubblica”.
2. 07. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*3. 2. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. 3. Colucci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. 4. Colucci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
*3. 6. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*3. 8. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. 9. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Sopprimere il comma 1.
*3. 10. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*3. 11. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 127

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dalla seconda legislatura successiva a quella in cui viene approvata.
3. 13. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2028.
3. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2027.
3. 15. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2026.
3. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2025.
3. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2024.
3. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2023.
3. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2022.
3. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore qualora, non meno di quarantotto mesi prima della data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione, sia entrata in vigore una legge costituzionale che abbia modificato il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.
3. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore qualora, non meno di trentasei mesi prima della data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione, sia entrata in Pag. 128vigore una legge costituzionale che abbia modificato il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.
3. 22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il camma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore qualora, non meno di ventiquattro mesi prima della data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione, sia entrata in vigore una legge costituzionale che abbia modificato il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.
3. 23. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore due anni dopo la data di entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Qualora la pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva, alla promulgazione, avvenga dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 24. Colucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Qualora la pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione, avvenga dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», la presente legge costituzionale entra in vigore 365 giorni successivi a quello della sua pubblicazione.
3. 25. Colucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 26. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore cinque giorni dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 28. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 129

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 27. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». Nel caso che la pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale avvenga dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale, questa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'entrata in vigore della presente legge costituzionale è condizionata all'approvazione definitiva, alla promulgazione e all'entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 31. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
3. 12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante con le seguenti: l'entrata in vigore della presente legge costituzionale avviene alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante.
3. 54. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La presente legge costituzionale entra in vigore alla con le seguenti: L'entrata in vigore della presente legge costituzionale decorre dalla.
3. 32. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La presente legge costituzionale entra in vigore con le seguenti: L'entrata in vigore della presente legge costituzionale è prevista.
3. 33. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 130

  Al comma 1, sostituire le parole: entra in vigore alla data con le seguenti: entra in vigore trenta giorni dopo l'entrata in vigore.
3. 34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entra in vigore alla data con le seguenti: entra in vigore quindici giorni dopo l'entrata.
3. 35. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entra in vigore alla data con le seguenti: entra in vigore sette giorni dopo l'entrata in vigore.
3. 36. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla data con le seguenti: il giorno dopo l'entrata in vigore.
3. 37. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in materia di con le seguenti: in tema di.
3. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 39. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora la presente legge costituzionale venga pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione, dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 41. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole Qualora la pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione, avvenga con le seguenti: Qualora si proceda alla pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
3. 42. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora con la seguente: Se.
3. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora con la seguente: Semmai.
3. 44. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora con le seguenti: Nel caso in cui.
3. 45. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 131

  Al comma 1, sostituire la parola: Qualora con le seguenti: Nel caso che.
3. 46. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire la parola: Qualora con la seguente: Allorché.
3. 47. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora con le seguenti: Per l'eventualità in cui.
3. 48. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora con le seguenti: Nell'ipotesi in cui.
3. 49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: successiva alla promulgazione, avvenga dopo la data di entrata in vigore con le seguenti: dopo la promulgazione, avvenga in data successiva all'entrata in vigore.
3. 50. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: avvenga con le seguenti: sia effettuata.
3. 51. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in materia di con le seguenti: in tema di.
3. 52. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. con le seguenti: l'entrata in vigore della presente legge costituzionale avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo a quello con le seguenti: entro i quindici giorni successivi a quelli.
3. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il novantesimo giorno successivo.
3. 55. Colucci.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il sessantesimo giorno successivo.
3. 56. Colucci.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il trentesimo giorno successivo.
3. 57. Colucci.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: Pag. 132il venticinquesimo giorno successivo.
3. 58. Colucci.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il ventesimo giorno successivo.
3. 59. Colucci.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il quindicesimo giorno successivo.
*3. 60. Colucci.
*3. 61. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: entra in vigore il giorno aggiungere la seguente: immediatamente.
3. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: successivo a quello.
3. 64. Colucci.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 65. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*3. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'efficacia dell'articolo 2 della presente legge costituzionale decorre dalla prima legislatura cui si applicano le nuove disposizioni contenute negli articoli 56 e 57 della Costituzione.
3. 68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'articolo 83 della Costituzione così come modificato dalla presente legge costituzionale si applica dalla prima legislatura utile dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», di cui al comma 1 del presente articolo.
3. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione così come modificato dalla presente legge costituzionale si applica dalla prima legislatura utile dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», di cui al comma 1 del presente articolo.
3. 70. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere con le seguenti: L'efficacia dell'articolo 2 della presente legge costituzionale decorre dalla prima legislatura per la quale si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», Pag. 133di cui al comma 1 del presente articolo.
3. 73. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere con le seguenti: L'applicazione dell'articolo 83, comma 2, primo periodo, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, decorre.
3. 74. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere con le seguenti: L'efficacia dell'articolo 2 della presente legge costituzionale decorre.
3. 75. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, con le seguenti: Al secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, il primo periodo,.
3. 76. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo con le seguenti: L'articolo.
3. 77. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, dopo la parola: Costituzione, ovunque ricorre, aggiungere la seguente: così.
3. 78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: si applica con le seguenti: viene applicato.
3. 79. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire la parola: applica con la seguente: adotta.
3. 80. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere con le seguenti: a partire.
3. 87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole da: dalla prima legislatura fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle prime elezioni per il Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. 67. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura per la quale si applicano le con le seguenti: contestualmente alle.
3. 86. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Pag. 134

  Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura con le seguenti: dalla quarta legislatura.
3. 81. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura con le seguenti: dalla terza legislatura.
3. 82. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura con le seguenti: dalla seconda legislatura.
3. 83. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole da: dalla prima legislatura fino alla fine del comma, con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 71. Colucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura fino alla fine del periodo con le seguenti: dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. 88. Colucci.

  Al comma 2 sostituire le parole: dalla prima legislatura fino alla fine del periodo con le seguenti: dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. 89. Colucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura fino alla fine del periodo con le seguenti: dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. 90. Colucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura fino alla fine del periodo con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
*3. 91. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*3. 92. Colucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: per la quale si applicano le con le seguenti: per la quale sarà data attuazione alle.
3. 84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: per la quale si applicano le con le seguenti: in cui saranno attuate le.
3. 85. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: vengono applicate.
3. 93. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 del presente Pag. 135articolo. con le seguenti: di cui al primo comma del presente articolo.
3. 94. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Approvazione ed efficacia delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

  1. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e con votazione a scrutinio palese e si applicano a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere dalla seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate.
3. 01. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Efficacia delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

  1. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate.
3. 02. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.