CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2020
433.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824 Liuni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: del settore florovivaistico con le seguenti: del florovivaismo;
   b) al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: intensiva;
   c) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio e in particolare;
   d) al comma 5, sostituire le parole: del settore florovivaistico con le seguenti: della filiera florovivaistica;
   e) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e della filiera florovivaistica.
*1. 20. (Nuova Formulazione) Scoma
*1. 10. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2 sostituire le parole: vegetali ornamentali e di materiale di propagazione sia ornamentale che non ornamentale con le seguenti: vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali.
**1. 16. Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini, Viviani.
**1. 2. Scoma.
**1. 3. (Nuova formulazione) Nevi, Anna Lisa Baroni.
**1. 12. (Nuova formulazione) Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:
   1) all'alinea dopo le parole: macro-comparti produttivi aggiungere le seguenti:, per l'impiego pubblico e privato;
   4) alla lettera d), dopo la parola: frutticolo aggiungere le seguenti: anche ornamentale;.
1. 17. (Nuova formulazione) Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini, Viviani.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) costitutori e moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione, ovvero vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impiantistica e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico.;
1. 18. (Nuova formulazione) Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini, Viviani.

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  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  Nell'ambito del settore florovivaistico, di cui alla lettera b) del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, e i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica, che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale, ed i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli.
1. 6. Scoma.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Programma finalizzato all'adozione, nell'ambito dell'offerta formativa della scuola dell'obbligo, di percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare i giovani sulla rilevanza delle tematiche ambientali e, nello specifico, sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto, sia esso rurale o urbano.
  2. Con intesa in Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono previsti i requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività, i quali fanno riferimento ad un'adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa per un periodo di almeno tre anni presso un'azienda che esercita le medesime attività, oppure al possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione; in entrambi i casi l'interessato all'esercizio dell'attività deve essere altresì in possesso dell'attestato di partecipazione a corso di formazione professionale abilitante istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. In alternativa, la capacità professionale può essere comprovata dal possesso di uno dei seguenti titoli:
   a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
   b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.

  3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, bandisce concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti il florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici per lo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, nonché premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane totalmente eco-sostenibili, atte a rendere esteticamente apprezzabili luoghi sguarniti, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Art. 1-ter.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

  1. Con intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati, per macroaree, all'interno del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.
  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta Pag. 90giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio dell'attività di rivendita di giornali e riviste, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di souvenir, qualora le attività in essi esercitate siano ormai obsolete o comunque trovino difficoltà a mantenere un regime di esercizio redditizio, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.
  3. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, si applicano altresì, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.
*1. 02 (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
*1. 05 (Nuova formulazione) Fornaro.

ART. 2.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione e alla commercializzazione del vegetale e viene svolta anche dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dal decreto legislativo n. 99 del 2004 e successive modifiche.
* 2. 11. Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.
*2. 14. (Nuova formulazione) Scoma.
*2. 7. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 4, sostituire le parole: che già operano nell'accrescimento con le seguenti: già autorizzate alla coltivazione.
*2. 2. Scoma.
*2. 12. Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.
*2. 10. (Nuova formulazione) Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 5 sostituire le parole: alimentari, forestali e del turismo con le seguenti: alimentari e forestali.

  Conseguentemente ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: alimentari, forestali e del turismo con le seguenti: alimentari e forestali.
*2. 13. Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.
*2. 3. Scoma.

  Al comma 5, sopprimere le parole: nonché la collocazione funzionale nel settore florovivaistico dei centri per il giardinaggio di cui all'articolo 11.
*2. 5. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
*2. 4. Scoma.

ART. 3.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: previste azioni aggiungere le seguenti: pubbliche.
3. 4. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

Pag. 91

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: attività vivaistiche con le seguenti: attività florovivaistiche.
3. 1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 4 sostituire la parola: individuano con le seguenti: possono individuare.
*3. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3. 5. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

  1. Al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico è istituito il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, di seguito denominato «Tavolo».
  2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
   a) Coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;
   b) promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera, da svolgersi anche grazie al «Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy» e agli strumenti del «Patto per l’export»;
   c) monitoraggio dei dati economici e statistici e creazione di un osservatorio apposito per le analisi, come indicato nel comma 8;
   d) monitoraggio dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, orto-frutticolo e del verde urbano e forestale e creazione, a tal fine, di un osservatorio apposito, come indicato nel comma 10;
   e) studio delle varietà storiche coltivate nei distretti territoriali e definizione di azioni di conservazione e valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;
   f) attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati ad emergenze fitosanitarie;
   g) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;
   h) elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore.

  3. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge e all'insediamento del Tavolo di cui al presente articolo restano in caricai componenti del tavolo istituito con decreto ministeriale 18353 del 14 dicembre 2012.
  4. Il Tavolo è composto da:
   a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di Presidente;
   b) due rappresentanti del Ministero della salute;
   c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
   d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   g) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
   h) dodici rappresentanti delle associazioni del settore florovivaistico;Pag. 92
   i) due rappresentanti della cooperazione;
   l) sei rappresentanti dei mercati generali all'ingrasso, delle associazioni di categoria del commercio e della grande distribuzione organizzata;
   m) quattro rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali;

  5. Il tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori, ai rappresentanti:
   a) dei consorzi nazionali;
   b) dei mercati nazionali;
   c) dei distretti nazionali;
   d) dei sindacati dei lavoratori;
   e) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
   f) dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
   g) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
   h) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
   i) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
   l) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
   m) della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;
   n) delle università competenti;

  6. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati dal comma 4, nonché di altri esperti di settore.
  7. Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  8. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione; l'Osservatorio ha il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. I dati di interesse sono individuati dal Tavolo e inseriti nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 7. I medesimi dati sono aggiornati, su indicazione del Tavolo, ogni tre anni e riguardano l'evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti protetti, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l'andamento del mercato, nonché i volumi di importazione e di esportazione.
  9. Gli esperti dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, come indicati dai commi 4 e 5, non facenti parte dell'Osservatorio di cui al comma 10. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
  10. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale; l'Osservatorio si occupa del rilievo che assumono le questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, il contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per l'aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi. L'Osservatorio ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità dei materiali vivaistici e di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde.
  11. Gli esperti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde Pag. 93urbano e forestale, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, come indicati dai commi 4 e 5, in rappresentanza del comparto produttivo, di quello professionale, della ricerca e dei servizi connessi al settore non facenti parte dell'Osservatorio di cui al comma 8. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
  12. Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.
  13. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico e partecipano alla sua approvazione.
  14. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente.
4. 12. Le Relatrici.

ART. 5

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ufficio per la filiera del florovivaismo)

  1. Nell'ambito dell'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Ufficio PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018, assume la seguente denominazione: PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo.
  2. Le funzioni e i compiti dell'ufficio PQAI II, in relazione alla filiera del florovivaismo sono individuate con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora la corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

  Conseguentemente l'articolo 9 è soppresso.
*5. 5. (Nuova formulazione) Scoma
*5. 1. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
* 5. 2. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)

  1. Per stimolare lo sviluppo di una filiera florovivaistica che possa corrispondere alle sfide future e che inserisca pienamente il valore del verde nella transizione ecologica, è istituito un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
*6. 3. Scoma.
*6. 1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 7

  Al comma 2, dopo le parole: a cui aggiungere la seguente: possono e sostituire Pag. 94le parole: da recepire con le seguenti: che possono essere recepiti.
*7. 4. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.
*7. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'innovazione tecnologica aggiungere le seguenti: alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità,.
7. 1. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Piano può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano che fissino criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi.
7. 2. (Nuova formulazione) Spena, Nevi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

  1. Nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico di cui all'articolo 7, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere individuati, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico, suddivisi in macroaree, per le regioni nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.
7. 01. (Nuova formulazione) Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 8

  Al comma 1, dopo le parole: «rispetto della normativa dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «e tenendo conto delle regolamentazioni gli organismi europei e internazionali di riferimento (CPVO, UPOV)»;
8. 1. (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove i marchi nazionali che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito Regionale, Interregionale o di distretto florovivaistico.».
8. 5. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 3 dopo le parole: disciplinari di coltivazione biologica aggiungere le seguenti sostenibile anche.
*8. 7. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.
*8. 4. (Nuova formulazione) Scoma.

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'adesione Pag. 95a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.
*8. 2. (Nuova formulazione) Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.
*8. 3. (Nuova formulazione) Scoma.

ART. 10

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Piano di Comunicazione e Promozione)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un «Piano di Comunicazione e Promozione» in cui ricomprendere in modo organico tutte le diverse azioni di valorizzazione del settore. Il piano organico è predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base degli obiettivi elaborati dal tavolo di settore avvalendosi dell'ufficio per il settore florovivaistico di cui all'articolo 5.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*10. 6. (Nuova formulazione) Scoma.
*10. 3. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 11

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Centri per il giardinaggio)

  1. I centri per il giardinaggio che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile sono aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola. Sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punto vendita, impegnati in attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio, normalmente dotati di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti.
  2. Al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1.
*11. 4. (Nuova formulazione) Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*11.5. (Nuova formulazione) Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'accordo 8 giugno 2017 sullo «Standard professionale e formativo per l'attività di manutenzione del verde», con le seguenti: dell'accordo 22 febbraio 2018 sullo «Standard professionale e formativo di manutentore del verde».
12. 3. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Pag. 96

ART. 13

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: urbano, inserire le seguenti: ed extraurbano.
13. 6. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Costituiscono titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro di cui al presente comma, la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire la fruizione estetica e ricreativa delle aree verdi da parte dei cittadini.
13. 1. (Nuova formulazione) Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
*13. 7. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.
*13. 2. Scoma.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del verde urbano e di migliorare le aree verdi urbane esistenti i comuni possono utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui al comma 122 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
13. 4. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il contratto di coltivazione può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche per talune delle aree ad esse affidate, sia tramite la partecipazione di soggetti terzi privati, che subentrano in tutto o in parte negli oneri, in relazione agli scopi stabiliti dal contratto medesimo. A tal fine le amministrazioni con propri atti individuano le aree potenzialmente sponsorizzabili, per le quali sono indicate le caratteristiche della manutenzione richiesta, nonché gli eventuali interventi di miglioramento, che possono anche riguardare la creazione di aree di verde attrezzato, le modalità applicative della sponsorizzazione e le forme con cui lo sponsor pubblicizza le attività poste in essere. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del Piano regolatore generale.
13. 5. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

ART. 15.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, si coordina con le Regioni per individuare criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani Strategici, da attribuire in via prioritaria alle Organizzazioni dei produttori florovivaistiche riconosciute in base alla normativa comunitaria e nazionale. Il medesimo Ministero individua altresì, in accordo con le Regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR al fine di supportare lo sviluppo del settore a livello locale.
*15. 1. Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena.
*15. 2. Scoma.

  Al comma 2 sostituire le parole: provvedono a con la seguente: possono.
*15. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*15. 5. Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.

Pag. 97

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*15. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*15. 03. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini.

ART. 16

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Copertura finanziaria)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per favorire attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico proposte del Tavolo.
  2. Una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, è destinata al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo e previsti dal Piano.
*16. 1. (Nuova formulazione) Anna Lisa Baroni, Spena, Nevi.
*16. 2. (Nuova formulazione) Scoma.
*16. 3. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
*16. 4. (Nuova formulazione) Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.