CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2020
433.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali (C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni e C. 2589 Sisto).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2329 BRESCIA ADOTTATO COME BASE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
  3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto»;
   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;
   c) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;
   d) all'articolo 14, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse;
   e) l'articolo 14-bis è abrogato;
   f) all'articolo 17, primo comma, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;
   g) all'articolo 18-bis:
    1) al comma 1, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;
    2) i commi 1-bis e 2-bis sono abrogati;
    3) al comma 3, le parole: «né superiore a quattro» sono soppresse;
    4) al comma 3.1, il primo periodo è soppresso;
   h) all'articolo 19:
    1) al comma 1, le parole: «nei collegi plurinominali o uninominali» sono soppresse;
    2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
    3) al comma 5, le parole: «plurinominale o uninominale» sono soppresse;
   i) all'articolo 20, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e i nomi Pag. 24dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»;
   l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;
   m) all'articolo 22:
    1) al primo comma:
     1.1) il numero 1-ter) è abrogato;
     1.2) al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;
     1.3) al numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «il 25o anno di età al giorno delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «, al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione»;
     1.4) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse;
    2) il quarto comma è abrogato;
   n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   o) all'articolo 30, numero 4), le parole: «del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;
   p) all'articolo 31:
    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La scheda reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista»;
    2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
    3) al comma 5, le parole da: «ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale» fino a: «ottenuti nel collegio» sono soppresse;
   q) all'articolo 58:
    1) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;
    2) il terzo comma è abrogato;
   r) all'articolo 59-bis:
    1) il comma 1 è abrogato;
    2) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
    3) il comma 3 è abrogato;
   s) all'articolo 68:
    1) al comma 3, le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» e le parole da: «e dei voti di ciascun candidato» fino alla fine del comma sono soppresse;
    2) al comma 3-bis, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
   t) all'articolo 70, la parola: «61» è sostituita dalla seguente: «59-bis»;
   u) all'articolo 71:
    1) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
    2) al secondo comma, le parole: «e per i singoli candidati» sono soppresse;
   v) all'articolo 77, comma 1:
    1) le lettere a), b) e c) sono abrogate; Pag. 25
    2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  « d) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;
    3) le lettere g) e h) sono abrogate;
    4) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
  «i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista»;
    5) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera i-bis)»;
   z) all'articolo 83, comma 1:
    1) le lettere c) e d) sono abrogate;
    2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
  « e) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;
    3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
  «e-bis) individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera e), quelle che abbiano ottenuto almeno tre quozienti nell'ambito di almeno due regioni. Nelle circoscrizioni nelle quali tali liste abbiano ottenuto quozienti assegna loro un seggio per ciascun quoziente ottenuto»;
    4) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
  « f) con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta e dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e-bis), procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera e) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera e) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»;
    5) la lettera g) è abrogata;
    6) alla lettera h), i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: «procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione diminuito dei seggi assegnati Pag. 26in quella circoscrizione ai sensi della lettera e-bis), ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale» e le parole: «coalizione di liste o singola», «coalizioni di liste o singole» e «coalizione di liste o alla singola», ovunque ricorrono, sono soppresse;
    7) la lettera i) è abrogata;
   aa) all'articolo 84:
    1) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati:
    2) al comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
   bb) all'articolo 85, il comma 1-bis è abrogato;
   cc) all'articolo 86:
    1) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;
    2) il comma 3 è abrogato;
   dd) le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge.

Art. 2.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) il comma 2 è abrogato;
    2) al comma 2-bis:
     2.1) al primo periodo, le parole: «Per la assegnazione degli altri seggi» sono soppresse e le parole: «costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia» sono sostituite dalle seguenti: «cui è»;
     2.2) al secondo periodo, le parole: «e alle coalizioni di liste» sono soppresse;
    3) al comma 2-ter, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;
    4) al comma 4, le parole da: «, ovvero» fino alla fine del comma sono soppresse;
   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «uninominali e in collegi» sono soppresse;
   c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «il quarantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno di età previsto dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione»;
   d) all'articolo 9:
    1) al comma 2, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;
    2) al comma 4, le parole: «né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato» sono soppresse;
    3) al comma 4-bis, il primo periodo è soppresso;
   e) all'articolo 11, comma 1, lettera a):
    1) al primo periodo, le parole da: «coalizioni e alle» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «liste e ai relativi contrassegni di lista»;
    2) al secondo periodo, le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,» sono soppresse;
   f) all'articolo 13, le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno di età previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione»;Pag. 27
   g) all'articolo 14:
    1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
    2) il comma 2 è abrogato;
   h) all'articolo 16, comma 1:
    1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;
    2) alla lettera d), le parole: «delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;
    3) le lettere g) e h) sono abrogate;
    4) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
  « i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista»;
   i) all'articolo 16-bis, comma 1:
    1) alla lettera a), le parole: «singole regioni» sono sostituite dalle seguenti: «sole regioni nelle quali si presentano liste di candidati»;
    2) le lettere c) e d) sono abrogate;
    3) alla lettera e);
     3.1) il numero 1) è abrogato;
     3.2) il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) le singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione»;
    4) alla lettera f), le parole: «e delle coalizioni di liste» e «, numeri 1) e 2)» sono soppresse;
   l) all'articolo 17:
    1) al comma 1 è premesso il seguente:
 « 01. L'Ufficio elettorale regionale individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 16-bis, quelle che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i-bis). Assegna a tali liste un seggio per ciascun quoziente ottenuto»;
    2) al comma 1:
     2.1) all'alinea, le parole da: «singole» fino a: «numeri 1) e 2), e» sono soppresse;
     2.2) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: «divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione per il numero di seggi da attribuire nella regione, diminuito dei seggi già assegnati ai sensi del comma 01, ottenendo così il quoziente elettorale regionale», al terzo periodo, le parole: «coalizione di liste o singola» sono soppresse, al quarto periodo, le parole: «coalizione di liste o singola» sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: «coalizioni di liste o singole» sono soppresse;
     2.3) la lettera b) è abrogata;
     2.4) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)» e le parole: «delle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera a)»;
   m) all'articolo 19, il comma 1 è abrogato;Pag. 28
   n) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. È proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino-Alto Adige spetti un numero di seggi superiore a sei sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti»;
   o) le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui agli allegati 3 e 4 alla presente legge.

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e, per il Senato della Repubblica, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.Pag. 29
  4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
  5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
  6. L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, sono abrogati.

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ALLEGATO 2

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ALLEGATO 3

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ALLEGATO 4

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ALLEGATO 5