CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 settembre 2020
431.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (Nuovo testo C. 1124 Governo e C. 35 Schullian).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013»;
   preso atto che nel corso dell'esame in sede referente si è ritenuto di modificare il provvedimento nel senso di disgiungere l’iter di ratifica dei due citati Protocolli, prevedendo unicamente la ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15, onde consentire la sua sollecita entrata in vigore a livello internazionale, rinviando invece ad un successivo disegno di legge la ratifica del Protocollo n. 16, che risulta già in vigore,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'esigenza di addivenire quanto prima anche alla ratifica del citato Protocollo n. 16 al fine di potersi avvalere di nuovi strumenti atti a favorire ulteriormente l'interazione e il dialogo tra i giudici nazionali e la Corte europea dei diritti dell'uomo, in coerenza con l'obiettivo di una maggiore armonizzazione ed efficacia nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali contemplati nella Convenzione e nei suoi Protocolli.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (Atto n. 187).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
   premesso che:
    il provvedimento, che è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 1 e all'allegato A, numero 23), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale a quello europeo nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori e a limitare il dumping sociale e salariale mediante un rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati;
    l'articolo 1 novella in più punti il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, ai fini del recepimento della citata direttiva (UE) 2018/957, concernente sia i distacchi transnazionali in un'unità del datore di lavoro o in un'impresa appartenente al medesimo gruppo, sia quelli transnazionali operati nell'ambito di un contratto concluso tra il datore di lavoro e il destinatario della prestazione di servizi, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo;
   considerato che:
    la lettera d) dell'articolo 1, comma 1, che introduce nel decreto legislativo n. 136 l'articolo 4-bis, provvede alla regolamentazione del distacco di lunga durata, disciplinando le fattispecie in cui la durata effettiva del distacco superi i dodici mesi;
    l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/71/CE dispone che, nella disciplina relativa ai distacchi transnazionali dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, le imprese stabilite in uno Stato non membro non possano beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro;
    potrebbe pertanto essere opportuno richiamare la nuova disciplina sul distacco di lunga durata, di cui al citato nuovo articolo 4-bis del decreto legislativo n. 136 del 2016, nell'articolo 1, comma 5, di tale decreto, il quale individua le norme che trovano applicazione anche per i casi in cui il distacco di lavoratori in Italia, come definito dalla disciplina in esame, sia operato da imprese stabilite in uno Stato non facente parte dell'Unione europea;
   rilevato altresì che:
    la disciplina di tutela per i distacchi di lunga durata è volta a recepire quanto previsto dal paragrafo 1-bis dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, inserito dalla direttiva (UE) 2018/957 oggetto di recepimento;
    l'articolo 3, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 96/71/CE specifica che i paragrafi da 1 a 6 del medesimo articolo 3, in cui è ricompreso il citato paragrafo 1-bis, non ostano all'applicazione Pag. 193di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori;
    lo schema in esame, al numero 1) della lettera c) dell'articolo 1, provvede peraltro a novellare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 136 del 2016, tra l'altro, disponendo l'applicazione ai lavoratori distaccati, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, delle medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi in talune materie specificamente elencate;
    potrebbe essere pertanto opportuno prevedere che anche nei distacchi di lunga durata siano applicate tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste da fonti normative e contrattuali italiane, se più favorevoli;
   valutato che l'articolo 3 esclude dall'ambito delle novelle previste dallo schema di decreto le prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada, a cui continua ad applicarsi il testo vigente del citato decreto legislativo n. 136 del 2016, conformemente alla direttiva (UE) 2018/957 che prevede l'applicazione delle proprie norme al settore del trasporto su strada solo a decorrere dalla data di applicazione di uno specifico atto legislativo, peraltro non ancora adottato;
   segnalato che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2018/957 è scaduto il 30 luglio 2020,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di inserire il richiamo del suddetto nuovo articolo 4-bis del D.Lgs. n. 136, inserito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, nell'articolo 1, comma 5, di tale decreto legislativo;
   b) valuti inoltre il Governo se precisare che, nei casi di distacco di lunga durata di cui al nuovo articolo 4-bis del D.lgs. n. 136, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali, stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si applicano «se più favorevoli».