CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 agosto 2020
422.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

  Sopprimerlo.
Dis. 1. 1. Gemmato, Bellucci.

EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sopprimere il comma 1.
*1. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Sopprimere il comma 1.
*1. 17. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».
1. 18. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Sostituire, ovunque esse ricorrano, le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 agosto.
1. 35. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo le parole: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «e prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020».
1. 19. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) le parole: «e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione» sono soppresse.
1. 20. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, alla lettera l), dopo le parole: «sospensione dei congressi» sono aggiunte le seguenti: Pag. 95«ad eccezione di quelli inerenti le attività medico-scientifiche e di Educazione Continua in Medicina (ECM)».
1. 27. Pini, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
  «1. Le misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottate con legge, o atto avente forza di legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole da: Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino a: e comunque.
1. 2. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «ai sensi degli stessi articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessiti e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».
1. 3. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «solamente con legge o atto avente forza di legge».
1. 4. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostitute dalle seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».
1. 5. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 dei decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».
1. 6. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo Pag. 962 del decreto-legge n. 19 del 2020, che» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora incidano sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, e».
1. 7. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «legge o atto avente forza di legge, tali comunque da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione».
1. 8. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, la ripresa delle attività didattiche delle scuole statali e paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado avviene con modalità idonei a garantire l'insegnamento attraverso la didattica in presenza con gruppi ristretti di alunni e studenti a tutela, in particolare, del principio di integrazione scolastica».
1. 40. Bellucci, Lucaselli, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o» sono sostituite dalle seguenti: «legge o atto avente forza di legge o con provvedimenti emanati ai sensi».
1. 9. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «si applica altresì» sono sostituite dalle seguenti: «può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni dell'autorità,».
1. 10. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Sopprimere il comma 2.
1. 11. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nel periodo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2020».
1. 13. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di Pag. 97maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 15 ottobre 2020».
1. 12. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 597, della legge 11 dicembre 2017, n. 205, le parole: «da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da intraprendere entro il 31 dicembre 2021».
1. 29. Gemmato.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*1. 16. Comaroli, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*1. 30. Gemmato.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*1. 33. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 3, allegato 1, numero 17, dopo le parole: Articolo 100, comma 2, aggiungere le seguenti: primo periodo.
1. 25. Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.
1. 26. Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 3, allegato 1, sopprimere il numero 33.
1. 21. Zangrillo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Sopprimere il comma 5.
1. 14. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  Ogni nuova o diversa misura per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 viene adottata con legge o atto avente forza di legge, su proposta del Ministro della salute, sentiti i ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Nelle more dell'adozione, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
1. 38. Bellucci, Lucaselli, Ferro.

Pag. 98

  Al comma 5, sopprimere le parole da: i quali saranno adottati fino a: territorio nazionale.
1. 22. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 5, dopo le parole: l'intero territorio nazionale aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto al terzo periodo dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.
1. 23. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora venga disposta la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie. Tali servizi devono essere svolti, secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con famigliari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. In ogni caso sono garantite le attività di screening, cura e monitoraggio nell'ambito delle patologie di tipo oncologico.
1. 39. Bellucci.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di consentire il pieno svolgimento della graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, e delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, rallentata degli effetti prodotti a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di cui al medesimo comma è prorogato al 30 aprile 2021.
1. 24. Zanella, Novelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione, o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
1. 15. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Sopprimere il comma 6.
1. 34. Gemmato, Bellucci.

Pag. 99

  Al comma 6, lettere a), b) e c), sostituire le parole: ulteriori quattro anni con le seguenti: un ulteriore anno.
1. 32. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 6, lettere a), b) e c), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
1. 31. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
   6-bis. Al fine di garantire, l'accesso alle prestazioni assistenziali inerenti all'invalidità civile, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19 e nel rispetto delle misure igienico-sanitarie dovute a tale situazione, l'Inps assicura l'operatività delle commissioni per le visite medico-legali in presenza per accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità ove non sia possibile valutare sulla sola base della documentazione sanitaria.
1. 28. Carnevali, Siani, Schirò, Pini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di proroga delle modalità semplificate di sottoscrizione degli atti a distanza)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate al 31 dicembre 2020.
  2. In virtù di quanto disposto dal comma 1 restano validi gli atti adottati e i contratti conclusi e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle modalità semplificate di cui al comma 1.
  2. La consegna di copia cartacea dei contratti di cui al comma 1 al cliente è effettuata alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
1. 01. Giacomoni, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33)

  1. Al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, le lettere a) e g) sono soppresse;
   b) all'articolo 1, comma 2, lettera h), le parole: «e religiose» sono soppresse;
   c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con riferimento alle misure regionali in materia di svolgimento delle attività produttive, economiche e sociali».

  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I provvedimenti di cui al primo periodo possono altresì prevedere, limitatamente a specifiche aree del territorio nazionale, limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni».
1. 02. Tomasi, Ceccanti, Butti, Ferri.

Pag. 100

ALLEGATO 2

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: «sospensione dei congressi, « sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),».
1. 27. Pini, Carnevali.

  Al comma 3, sostituire le parole: salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo con le seguenti: salvo quanto previsto al numero 3 e al numero 32 dell'allegato medesimo.

  Conseguentemente, all'allegato 1, al numero 3, dopo le parole: 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti:, è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
1. 50. Il Relatore.

  Al comma 3, allegato 1, numero 17, dopo le parole: Articolo 100, comma 2, aggiungere le seguenti: primo periodo,.
1. 25. Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.
1. 26. Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33)

  1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
1. 02. (Nuova formulazione) Tomasi, Ceccanti, Butti, Ferri.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 50. Il Relatore.

  Al titolo del decreto-legge, aggiungere le seguenti parole: e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Tit. 1. Il Relatore.