CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2020
421.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 SETTEMBRE 2020

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD. (COM(2020) 407 final).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM(2020) 224 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione III,
   esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la Garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (COM(2020)407) e la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM/2020/224);
   premesso che:
    il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) è volto a sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei Paesi terzi dell'UE finalizzate a conseguire, in particolare, i seguenti obiettivi: contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale così come all'attuazione dell'Agenda 2030; contribuire all'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione; rafforzare le aree e i settori socioeconomici e le connesse infrastrutture pubbliche e private; erogare finanziamenti e sostenere lo sviluppo del settore privato e cooperativo, con un'attenzione particolare per le aziende locali e le micro, piccole e medie imprese; contribuire all'azione per il clima, alla tutela e alla gestione dell'ambiente, assegnando almeno il 28 per cento dei finanziamenti agli investimenti che contribuiscono all'azione per il clima, alle energie rinnovabili e all'efficienza nell'uso delle risorse;
   e considerato che:
    la proposta di regolamento, alla luce dell'impatto della crisi provocata dalla pandemia di COVID-19 e delle azioni messe in atto dall'UE per sostenere i Paesi terzi e in particolare, i Paesi dei Balcani Occidentali, quelli del Vicinato orientale e meridionale e i Paesi africani, ha l'obiettivo di aumentare la portata dell'attuale Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile;
    la proposta prevede, in particolare, di: estendere l'ambito di applicazione geografica dell'EFSD ai Balcani Occidentali; aumentare il contributo del bilancio dell'Unione al Fondo con un importo supplementare di 1.040 milioni di euro tramite un adeguamento del quadro finanziario 2014-2020; estendere fino al 31 dicembre 2021 il periodo di investimento dell'attuale regolamento EFSD, in scadenza il 31 dicembre 2020;
    nella relazione del Governo sulla proposta, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si indica che essa appare pienamente conforme all'interesse nazionale Pag. 50nella misura in cui contribuisce a sostenere i sistemi economici dei Paesi partner e a rafforzarli, contribuendo alla stabilità degli stessi Paesi; inoltre, soprattutto i Paesi dei Balcani Occidentali rappresentano mercati di sbocco per le imprese italiane e una accresciuta liquidità e un maggiore accesso al credito per le piccole e medie imprese ivi localizzate potrebbero facilmente tradursi in un'espansione del mercato italiano e in una maggiore possibilità di partenariati produttivi;
    nell'ambito dell'accordo raggiunto nel Consiglio europeo del 17-21 luglio scorso è stata soppressa la dotazione aggiuntiva di risorse per il 2020 e che, pertanto, verrebbe meno l'incremento del Fondo disposto dalla proposta di regolamento in esame;
    appare pertanto necessario assicurare al Fondo, nell'attuale programmazione, stanziamenti adeguati avvalendosi degli strumenti di flessibilità del bilancio, tenuto conto del fatto che la proposta di regolamento ne estende l'ambito di applicazione ai Balcani Occidentali, in quanto attualmente il regolamento si applica solo ai Paesi dell'Africa subsahariana e del vicinato europeo, sia meridionale che orientale;
    nella relazione sull'attuazione dell'EFSD, relativa al periodo 1o gennaio 2017 – 30 settembre 2019, la Commissione europea traccia un bilancio positivo delle operazioni di finanziamento condotte nell'ambito del Fondo;
    rilevato che il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile plus (EFSD+), nell'ambito della prossima programmazione finanziaria 2021-2027, sarà disciplinato nell'ambito dello Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), la cui proposta è in corso di esame;
    rilevata altresì la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo, nelle sedi europee, l'opportunità di assicurare, anche utilizzando gli ampi margini di flessibilità del bilancio, risorse adeguate alla dotazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), affinché, nell'ambito della corrente programmazione finanziaria 2014-2020, sia riservata ai Balcani Occidentali una quota di finanziamento appropriata;
   b) si valuti l'opportunità di prevedere che una quota delle risorse del futuro EFSD+, nell'ambito della prossima programmazione finanziaria 2021-2027, sia effettivamente indirizzata ai Paesi meno sviluppati (LDCs);
   c) valuti, infine, il Governo l'opportunità di garantire l'efficace partecipazione dell'Italia alla programmazione del futuro nuovo strumento NDICI, tenendo in considerazione le priorità dell'Italia relativamente alle aree geografiche e tematiche verso le quali indirizzare progetti ed operazioni dell'EFSD+, nonché di elaborare una strategia allargata di coinvolgimento di partner ed investitori privati italiani che possa produrre ricadute positive anche sul sistema italiano.

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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini ed altri.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità)

  1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, di seguito denominata «Commissione», con compiti di:
   a) indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, tenendo conto dell'evoluzione sociale, culturale, civile e generazionale avvenuta nei diversi contesti geopolitici, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica;
   b) promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero;
   c) studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero;
   d) ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

  2. A tal fine la Commissione definisce un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle Regioni, delle Amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei Com.it.es (Comitato degli italiani all'estero) e delle principali associazioni degli italiani all'estero.

Art. 2.
(Attività)

  1. La Commissione:
   a) valuta la coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani adottando iniziative per favorire il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale in tema di migrazioni: avanzando proposte per la coerenza delle politiche e delle attività delle amministrazioni statali, regionali e locali nei confronti dell'emigrazione italiana; promuovendo, in generale, un aggiornamento del sistema normativo, anche segnalando alle Camere le principali esigenze e le iniziative più opportune per perseguire tale risultato, dandone conto nelle relazioni di cui all'articolo 6;
   b) elabora criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative delle regioni a favore dei rispettivi cittadini emigrati all'estero;
   c) verifica il percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti, la parità di godimento dei diritti sociali, civili e Pag. 52politici da parte dei cittadini italiani residenti all'estero rispetto a quelli residenti in Italia, indicando gli interventi per la tutela dei loro diritti, rilevando la dimensione della ripresa dei flussi di mobilità e di espatrio, proponendo misure di orientamento e di accompagnamento, in Italia e all'estero;
   d) studia le tematiche inerenti alle nuove generazioni di discendenti da cittadini italiani;
   e) favorisce la promozione integrata del sistema Italia nel mondo, individuando le modalità per favorire la partecipazione delle comunità italiane all'estero alle iniziative volte all'internazionalizzazione delle imprese italiane; individuando le condizioni e le misure funzionali al mantenimento e al miglioramento delle relazioni economiche e sociali esistenti tra gli italiani residenti all'estero, le imprese anche italiane operanti nei Paesi in cui essi risiedono e il sistema produttivo italiano; verificando la coerenza e il legame tra le attività di promozione culturale e le norme e le politiche volte all'internazionalizzazione del Paese;
   f) ai fini di cui alla lettera e), promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana, con particolare riguardo alla presenza di comunità di imprenditori organizzate dalle associazioni italiane di categoria all'estero, e la realizzazione di una banca di dati, da utilizzare anche per favorire forme associative tra le imprese;
   g) promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, anche attraverso il potenziamento delle scuole italiane e dei corsi di lingua e di cultura nelle scuole locali, negli istituti di cultura italiana all'estero e presso gli enti gestori, proponendo indirizzi per il coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici e privati che operano in tale settore; favorendo la programmazione degli interventi a livello di Paese; favorendo l'integrazione delle proposte formative italiane nei sistemi scolastici e universitari di altri Paesi, nonché verificando il legame tra le attività di promozione culturale e le norme e le politiche volte all'internazionalizzazione del Paese; realizzando periodiche azioni di monitoraggio sulla situazione esistente nelle aree del mondo nelle quali si manifesti un interesse per la cultura italiana e favorendo l'integrazione delle discipline attinenti alla lingua e alla cultura italiane nei sistemi scolastici e universitari degli Stati esteri;
   h) valorizza le espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e dei suoi esponenti più significativi, nell'ambito di una concezione bidirezionale delle relazioni culturali che superi forme ormai inattuali di mera trasmissione di modelli elaborati in ambito nazionale;
   i) sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo propone atti di indirizzo e soluzioni normative per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese, promuove un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze per rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

  2. La Commissione promuove:
   a) l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo;
   b) il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento;
   c) la definizione di nuove regole per il recupero e per il mantenimento della cittadinanza degli italiani residenti all'estero;
   d) l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai Pag. 53bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;
   e) iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero, anche operanti su piattaforme satellitari o informatiche, e per l'adeguatezza dei livelli, delle forme e della qualità dell'informazione destinata alle comunità italiane all'estero e ai nuovi migranti, anche per consentire un più consapevole sviluppo della partecipazione alla vita democratica italiana da parte dei cittadini italiani all'estero, nonché per sollecitare l'attenzione del sistema informativo nazionale sulla condizione e sulla storia degli emigrati italiani, al fine di sostenere una più diffusa ed efficace informazione di ritorno e mantenere il rapporto con la terra di origine e le sue realtà economico-industriali;
   f) indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero sostenendo l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;
   g) l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
   h) una riforma dei patronati italiani all'estero;
   i) accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria di interesse per le comunità italiane all'estero;
   j) accordi internazionali per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri per la realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione riguardanti gli italiani residenti all'estero e per il potenziamento dei processi per accelerare e semplificare il riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali conseguiti all'estero o in Italia;
   k) il dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione, nonché di diffondere la cultura, i modelli di vita e i prodotti italiani nel mondo;
   l) le iniziative ritenute opportune per favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo;
   m) le condizioni per realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri;
   n) l'approfondimento delle tematiche attinenti la situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

Art. 3.
(Composizione)

  1. La Commissione è composta da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati, pariteticamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi dando priorità ai deputati e ai senatori eletti nella circoscrizione Estero, garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi.

Art. 4.
(Ufficio di presidenza della Commissione)

  1. Il Presidente della Camera convoca la Commissione entro novanta giorni dall'inizio della legislatura per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. In sede di prima attuazione della presente legge, la Commissione si riunisce per la prima seduta Pag. 54entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
  2. Il presidente è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5.
(Funzionamento)

  1. La Commissione adotta un proprio regolamento interno.
  2. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Commissione può:
   a) svolgere audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupi delle questioni attinenti all'emigrazione;
   b) chiedere, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione delle comunità italiane all'estero da parte di Stati esteri e organizzazioni internazionali;
   c) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all'estero;
   d) chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero istituiti dalla legge.

  3. La Commissione, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite, può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici, nonché esponenti della comunità degli italiani all'estero.
  4. Per le sue finalità la Commissione essa può compiere missioni anche all'estero qualora ravvisi l'esigenza di approfondire l'esame di aspetti relativi alla condizione degli italiani ivi residenti, anche al fine di verificare l'esistenza di eventuali criticità, avvalendosi anche della collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. La Commissione può svolgere missioni anche presso le istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali al fine di approfondire l'esame degli aspetti relativi alla condizione degli italiani nel mondo.

Art. 6.
(Relazioni)

  1. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati della propria attività.
  2. La Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo, ogni qualvolta lo ritenga, per formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente per promuovere la condizione degli italiani nel mondo e risolvere i problemi individuati, anche per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.
  3. Il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero.

Art. 7.
(Dotazioni e strutture)

  1. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.