CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2020
421.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (C. 2617 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2617, di conversione del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
   rilevato come il decreto-legge sia diretto a prorogare fino al 15 ottobre 2020, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto – legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo;
   segnalata l'opportunità di approfondire il coordinamento del contenuto di alcune misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 del 2020 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33 del 2020, di ambito e di portata più circoscritta, posto che il provvedimento proroga per entrambi al 15 ottobre la possibilità di assumere tali misure;
   rilevato, per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione;
   segnalato come rilevi inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   rilevato altresì, per quanto riguarda l'articolo 1, comma 6, come vengano anche in rilievo le materie «sicurezza dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione, anch'esse attribuite alle competenza legislativa esclusiva dello Stato, considerato che le disposizioni recate dal decreto-legge prorogano disposizioni volte alla tutela della salute per le quali è garantito il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale consente, «su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso» la «limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, domicilio o dimora», si segnala come tale disposizione Pag. 29apparisse tacitamente abrogata dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 33 del 2020 e come il comma 1 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 33 infatti affermi che «a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale», mentre il comma 3 stabilisce che «A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»: al riguardo chiarisca quindi la Commissione di merito che per effetto della proroga recata dal decreto-legge in esame non rivive la possibilità di limitare la libertà di circolazione sul complesso del territorio nazionale;
   2) con riferimento l'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale consente la «limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso», si rileva come questa disposizione, con riferimento specifico alle riunioni, potesse risultare tacitamente abrogata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 33 del 2020, il quale stabilisce che «le riunioni si svolgono nel rispetto della distanza interpersonale di un metro»: anche in questo caso, pertanto, chiarisca la Commissione di merito che per effetto della proroga recata dal decreto-legge in esame non rivive la possibilità di limitazioni alla libertà di riunione;
   3) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale consente «la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto», anche se la lettera h-bis) del medesimo comma 2, introdotta nel corso dell’iter di conversione del decreto-legge, prevede l’«adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza», si rileva come la possibilità di sospensione delle cerimonie religiose sia apparsa poi superata dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 33 del 2020, il quale dispone che «le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio»: chiarisca quindi la Commissione di merito che, per effetto della proroga disposta dal decreto-legge in esame, non è possibile attuare, ai sensi del decreto-legge n. 19, provvedimenti di sospensione delle cerimonie religiose;
   4) chiarisca la Commissione di merito che non rivive, per le attività economiche, produttive e sociali, quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale prevede che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, e che invece prevalga la previsione dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, il quale consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, il quale stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia DIS, AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni, valuti la Commissione di merito, considerata la portata della modifica recata dal predetto comma 6, l'opportunità Pag. 30di integrare il titolo del decreto-legge, alla luce dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il quale dispone che «i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per i soggetti non residenti provenienti da Stati dai quali viga il divieto di ingresso nel territorio italiano, la possibilità di entrare in Italia per ragioni di ricongiungimento familiare con soggetti residenti nel medesimo territorio nazionale, fermi restando l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario e gli altri obblighi e limitazioni vigenti.