CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2020
419.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Atto n. 168.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (atto n. 168);
   considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della stessa legge;
    ricordato che lo schema attua la delega conferita dall'articolo 15 della legge di delegazione europea per il 2018 (legge n. 117 del 2019) e che la direttiva oggetto di recepimento fa parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 e approvato in via definitiva il 22 maggio 2018, che modifica sei direttive: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive «speciali» in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE);
   rilevato che la direttiva (UE) 2018/850 aggiorna la direttiva discariche con riguardo alla comparabilità dei dati degli Stati membri, semplificandone anche le procedure di comunicazione, e rafforza gli obiettivi della direttiva, introducendo il divieto, a partire dal 2030, di conferire in discarica i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, compresi i rifiuti organici non trattati, raccolti in maniera differenziata, e l'obbligo, a partire dal 2035, di ridurre al 10 per cento il totale dei rifiuti urbani da collocare in discarica;
   evidenziato che la citata norma di delega individua specifici criteri e principi direttivi che non si limitano alla mera attuazione della direttiva in quanto perseguono l'obiettivo più ampio di definire una complessiva riforma della disciplina in tema di discariche di rifiuti, concernente il riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, l'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche, fermo restando il raggiungimento, in coordinamento con le regioni, degli obiettivi fissati dalla direttiva;
   considerato l'obiettivo primario di ridurre il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili e rilevato che tra questi ultimi dovrebbero essere annoverati anche i rifiuti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della citata legge di delegazione europea 2018 (n. 117 del 2019), secondo i quali i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità e che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili dovrebbero essere Pag. 93raccolti e riciclati assieme ai rifiuti organici e conteggiati nel calcolo degli obiettivi di riciclo;
   valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei criteri direttivi di delega di cui all'articolo 15 della legge n. 117 del 2019, salvo il criterio di delega di cui al comma 1 del citato articolo 15, alla lettera b), che prefigura l'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, materia che tuttavia non risulta trattata in maniera organica dalle disposizioni dello schema in esame, né la citata lettera b) risulta menzionata nella relazione illustrativa allo schema,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   provveda il Governo a specificare, all'articolo 1, lettera b), che novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003, che tra i rifiuti biodegradabili sono ricompresi anche quelli in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'esigenza di adottare tempestivamente il provvedimento per la revisione della disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, al fine di garantire la loro efficiente gestione in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
   b) in ragione di quanto previsto dall'Allegato 1, paragrafo 2.6 «Disturbi ed impatti», il quale dispone che il gestore dell'impianto di discarica adotti misure idonee affinché siano ridotte al minimo anche le «emissioni di odori», si valuti altresì l'opportunità di inserire nello schema in esame una novella al citato decreto legislativo n. 36 del 2003 recante le definizioni di odore e sostanza odorigena, nonché di molestia olfattiva.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 169.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
   premesso che:
    lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega di cui alla legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che, all'articolo 16, elenca una serie di principi e criteri direttivi specifici per il suo esercizio;
    le due direttive, che lo schema intende attuare, recano misure e obiettivi, che concorrono a delineare la nuova strategia europea verso l'economia circolare, peraltro funzionale all'accelerazione della transizione verde dell'economia, in vista anche del nuovo ambizioso obiettivo della neutralità climatica del continente europeo entro il 2050;
    lo schema novella la disciplina nazionale vigente, contenuta nella parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, di seguito indicato come «codice», recante le norme con le quali sono state recepite le direttive «rifiuti» (2008/98/CE) e «imballaggi» (94/62/CE);
   considerato che:
    lo schema di decreto non attua il criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h), della citata legge di delegazione europea, volto a prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;
    tale criterio è volto a introdurre nell'ordinamento nazionale una previsione, la cui facoltà è attribuita agli Stati membri dall'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE (come modificata dalla direttiva 2018/851 oggetto di recepimento), peraltro in ottemperanza ai principi dell'economia circolare;
    lo schema di decreto apporta una serie di modificazioni al sistema delle definizioni, che riguardano la categoria dei rifiuti urbani e speciali, confermando l'inclusione tra i rifiuti urbani dei «rifiuti biodegradabili di giardini e parchi», in cui rientrano gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato;
    il provvedimento non interviene sulla vigente disposizione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del codice, che, tra l'altro, esclude dal campo di applicazione Pag. 95della normativa sui rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni;
    occorre riallineare le disposizioni riportate alla citata lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 a quanto disposto a livello europeo, superando una normativa già oggetto di precontenzioso in sede unionale;
   osservato che:
    con riguardo alla disciplina dei rifiuti organici, recata dal nuovo articolo 182-ter, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi target, sarebbe opportuno prevedere che i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale entro il 31 dicembre 2021;
    il comma 15 dell'articolo 1, che interviene sulla disciplina riguardante i registri di carico e scarico anche con riferimento ai soggetti obbligati alla loro tenuta, sembrerebbe escludere dall'obbligo di tenuta dei registri enti e imprese che raccolgono rifiuti pericolosi a titolo professionale, soggetti che invece sarebbero sottoposti a tale obbligo ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE (come modificata dalla direttiva n. 2018/851);
    nel declinare gli obiettivi di economia circolare, appare utile ripristinare la disciplina vigente del comma 5 dell'articolo 181 del codice, essendo una norma funzionale al recupero delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, privilegiando il principio di prossimità agli impianti;
    acquisiti il parere della Conferenza unificata, nonché l'intesa sancita dalla Conferenza medesima, limitatamente all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 3, comma 7, dello schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 7, che modifica l'articolo 182-ter del codice, sia aggiunto il seguente comma: «5. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove derivanti da manufatti che abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici»;
   2) all'articolo 1, comma 12, che modifica l'articolo 185 del codice, sia inserita una disposizione volta a sopprimere, al comma 1, lettera f), dell'articolo 185 le seguenti parole «nonché gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 7, che modifica l'articolo 182-ter del codice, si valuti l'opportunità, al comma 2, di sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2023» con le parole: «entro il 31 dicembre 2021»;
   b) si valuti la compatibilità del comma 15 dell'articolo 1 con l'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva n. 2018/851, in relazione all'inclusione di enti ed imprese che effettuano la raccolta di rifiuti pericolosi a titolo professionale tra i soggetti tenuti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico;
   c) si valuti l'opportunità di introdurre nel testo la disciplina vigente del comma 5 dell'articolo 181 del codice, il quale prevede che, per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati Pag. 96al riciclaggio ed al recupero, è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.

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