CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2020
418.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere (Testo unificato C. 107 Boldrini e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 107 Boldrini e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati;
   condivisa la finalità del provvedimento di estendere le fattispecie di reato e le aggravanti, di cui agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale nonché le sanzioni accessorie di cui al decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993, alle manifestazioni e agli atti fondati su motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
   considerato che il citato decreto-legge n. 122 del 1993, richiamato dall'articolo 4 del testo unificato, tra le sanzioni accessorie per i reati in esame, prevede, al termine dell'espiazione della pena detentiva, l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, tra quelle individuate dalla norma stessa, per finalità sociali o di pubblica utilità, determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato;
   rilevata l'assenza di un riferimento esplicito alla necessità di garantire la tutela dello spazio di legittima differenziazione nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE;
   preso atto che l'articolo 6 dispone l'istituzione, il 17 maggio di ogni anno, della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, che non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado;
   rilevato che l'articolo 8 destina risorse a favore del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il finanziamento di un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo un riferimento esplicito alla necessità di garantire la tutela dello spazio di legittima differenziazione nell'ambito del rapporto di lavoro e dell'esercizio dell'attività di impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE.