CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2020
418.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (C. 1124 Governo e C. 35 Schullian).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 2. Le Relatrici.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 3. Turri, Di Muro, Formentini, Bisa, Zoffili, Cantalamessa, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo.

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: ai Protocolli con le seguenti: al Protocollo;
   b) sostituire la parola: loro con la seguente: sua;
   c) sopprimere la parola: rispettivamente;
   d) sopprimere le parole: e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. 2. Zoffili, Formentini.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Zoffili, Formentini.

  Al comma 1, sostituire le parole: la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con le seguenti: le Sezioni giurisdizionali centrali di appello della Corte dei conti e Pag. 12la Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana.
3. 2. Di Muro, Turri, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: possono presentare aggiungere le seguenti:, su istanza di parte o di ufficio;
   b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Quando ritenga di formulare la richiesta d'ufficio, il giudice ne dà motivata comunicazione alle parti, assegnando loro, a pena di nullità, un termine non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulle relative questioni. Tali atti devono essere trasmessi alla Corte europea dei diritti dell'uomo unitamente alla richiesta di parere. Il provvedimento che respinga l'istanza della parte deve essere adeguatamente motivato.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nei casi in cui al comma 1, il giudice sospende il giudizio in corso.
3. 3. Di Muro, Turri, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: possono presentare aggiungere le seguenti: per il tramite della Corte costituzionale;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Unitamente alla richiesta di parere la Corte Costituzionale trasmette valutazione costituzionalmente orientata e vincolante del quesito.
3. 4. Delmastro delle Vedove, Varchi, Maschio.

  Sopprimere il comma 3.
3. 5. Di Muro, Turri, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  4. Qualora una delle alte giurisdizioni italiane indicate ai sensi dei presenti Protocolli, nonostante il ricorso ai normali criteri ermeneutici, rilevasse che una norma interna oggetto di un contenzioso pendente di fronte ad essa possa presentare profili di incompatibilità con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tale giurisdizione è tenuta preliminarmente ad investire della questione la Corte Costituzionale affinché questa si pronunci con parere obbligatorio e vincolante sui presunti profili di incompatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
3. 6. Delmastro delle Vedove, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Informativa al Parlamento)

  1. I pareri consultivi resi dalla Corte europea ai sensi del Protocollo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, devono essere tempestivamente comunicati alle Camere ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
3. 01. Di Muro, Turri, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo.

Pag. 13

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Salvaguardia delle garanzie previste dall'ordinamento costituzionale italiano)

  1. Qualora dal parere consultivo di cui al comma 2 dell'articolo 3 possano essere desunte norme giuridiche in contrasto con quelle vigenti nell'ordinamento costituzionale italiano, prevalgono quelle vigenti nell'ordinamento costituzionale italiano.
  2. Spetta a ciascuna Camera ogni decisione in merito alla possibilità di conformare l'ordinamento costituzionale italiano alle risultanze dei pareri facoltativi della Corte.
3. 02. Delmastro delle Vedove, Varchi, Maschio.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Formentini, Zoffili.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. L'effettiva azionabilità dei presenti Protocolli è sospesa sino all'avvenuta ratifica ed esecuzione da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
4. 2. Delmastro delle Vedove, Varchi, Maschio.
(Inammissibile)