CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2020
417.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato, per le parti di competenza, il Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati);
   rammentato che nel PNR, nella Sezione dedicata alla strategia di riforma nelle aree prioritarie, il Governo – evidenziato che i principali problemi del sistema fiscale italiano consistono innanzitutto nel cuneo fiscale troppo elevato sul lavoro, nelle disparità di trattamento tra le diverse fonti di reddito e nell'eccessiva complessità del sistema, che rappresenta un significativo onere burocratico per i privati e le imprese – individua, tra gli strumenti per il rilancio del Paese dopo l'emergenza economico-sanitaria, la riforma fiscale, e qualifica inoltre il contrasto all'evasione fiscale come pilastro della strategia dell'Esecutivo per il miglioramento dei saldi di bilancio e la riduzione del rapporto debito/PIL;
   preso atto in primo luogo che, nelle intenzioni del Governo, la revisione strutturale del sistema fiscale dovrà essere finalizzata a disegnare un fisco equo, fondato sul principio di progressività, semplice e trasparente per i cittadini, che favorisca i ceti medi e le famiglie con figli;
   osservato, in tale quadro, che l'alleggerimento della pressione fiscale viene qualificato come una delle componenti più importanti del programma di Governo, peraltro in linea con le Raccomandazioni della Commissione europea del 2019, che richiamano l'Italia ad una revisione della tassazione al fine di trasferire l'onere fiscale dal lavoro ad altre voci (Raccomandazione 1);
   considerato inoltre che la Raccomandazione n. 3 della Commissione UE per il 2020 richiede, tra l'altro, di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, e che il Governo intende pertanto razionalizzare le spese fiscali, rivedendo i sussidi ambientalmente dannosi (SAD); nel contempo, l'Esecutivo ritiene che le scelte fiscali debbano supportare la politica industriale nel processo di riconversione successivo alla crisi sanitaria e accompagnare il cambiamento, agevolando le produzioni nei settori dove l'emergenza epidemiologica ha evidenziato una carenza produttiva a fronte di una evidente necessità di approvvigionamenti nazionali;
   preso atto, con riferimento alle misure di contrasto all'evasione, che – nelle intenzioni dell'Esecutivo – queste saranno volte alla riduzione del cd. tax gap, ovvero del divario tra gettito teorico e gettito effettivo, a migliorare l'equità del sistema impositivo e a ridurre l'elevato onere a cui sono sottoposti i contribuenti adempienti; in tale ambito la Raccomandazione n. 1 della Commissione europea del 2019 richiama l'Italia a contrastare l'evasione con particolare riferimento ai fenomeni di omessa fatturazione, tra l'altro potenziando i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti;
   osservato che l'azione del Governo su tale versante intende sostanziarsi in azioni Pag. 49di policy – presidiando l'attuazione delle misure già introdotte con precedenti provvedimenti – e misure di efficientamento dell'Amministrazione finanziaria, quali un continuo miglioramento dell'analisi e dell'utilizzo dei dati a disposizione e il potenziamento degli organici delle Agenzie fiscali; si intende inoltre incoraggiare la compliance volontaria dei contribuenti, mediante strumenti di dialogo collaborativo, operare per una ulteriore diffusione dei pagamenti elettronici, e mettere in campo azioni concrete contro gli illeciti di respiro internazionale;
   considerato altresì che il Governo, intende proseguire nella valorizzazione del patrimonio pubblico, al fine di incentivare gli investimenti e la crescita economica e ridurre il debito pubblico; a tal fine si intende procedere mediante l'Agenzia del demanio nel Piano straordinario di dismissioni previsto dalla legge di bilancio per il 2019;
   osservato inoltre che – per quanto riguarda il sistema bancario e l'accesso al credito – nel PNR si sottolinea il miglioramento dello stato di salute delle banche italiane, connesso alla maggiore disponibilità di capitale stabile, alla riduzione dei crediti deteriorati e all'assenza di tensioni sul fronte della liquidità; sul piano strutturale, concluso il processo di riforma del settore del credito cooperativo, il Governo intende favorire la creazione di una banca di dimensioni e capacità adeguate alle esigenze di credito del Mezzogiorno;
   preso atto, infine, a fronte della fase emergenziale in corso, che l'obiettivo prioritario del Governo è quello di sostenere l'accesso al credito, già in parte realizzato con le misure introdotte con i decreti n. 18 e n. 23 del 2020, che hanno consentito di mobilitare, soprattutto attraverso la concessione di garanzie pubbliche, 750 miliardi di crediti al sistema produttivo; altri interventi mirano a rendere più agevole l'accesso al credito mediante la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari o le semplificazioni per l'accesso al Fondo per mutui prima casa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si segnala l'esigenza di assicurare un idoneo meccanismo di monitoraggio e rendicontazione periodici degli effetti delle misure di contrasto all'evasione introdotte, secondo regole e strumenti di analisi scientificamente attendibili, anche al fine di informarne il Parlamento e valutare eventuali interventi normativi volti alla soppressione di oneri burocratici e controlli invasivi sprovvisti di una reale efficacia nel prevenire e reprimere le condotte evasive e fraudolente;
   b) si richiama la necessità di destinare opportune risorse finanziarie per l'aumento degli organici e l'incremento permanente delle retribuzioni e indennità del personale delle Agenzie fiscali;
   c) si rileva l'opportunità di provvedere, nel prossimo veicolo normativo utile, ad introdurre un sistema facoltativo di determinazione di tutti gli imponibili per l'anno d'imposta 2020 semplificato e agevolato, al fine di ridurre al minimo il prelievo delle imposte attinenti al periodo del lockdown;
   d) si sottolinea l'urgenza di idonee iniziative per riformare il sistema di tassazione dei redditi «da lavoro», secondo un trattamento non discriminante tra lavoratori autonomi e dipendenti;
   e) si evidenzia inoltre l'esigenza di definire progetti di riforma dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo che mirino ad alleggerire il carico fiscale anche ai professionisti che deducono i costi e non aderiscono al sistema forfetario della «flat tax»;
   f) si segnala l'utilità, nel quadro delle misure green, di aprire una stagione di incentivi per le aziende agricole, mirando ad un rilancio del settore con particolare riferimento al settore florovivaistico ed Pag. 50agroalimentare, anche attraverso una revisione del sistema della politica agricola unionale;
   g) si sottolinea l'esigenza di dare priorità, nell'affermato disegno riformatore, ai settori strategici per il tessuto economico e produttivo italiano, tra cui il settore turistico, alimentare e delle produzioni artigianali/manifatturiere;
   h) si auspica l'adozione di idonee iniziative per incentivare i consumi, attraverso l'aumento del potere di acquisto dei lavoratori e pensionati;
   i) si ritiene opportuno che il Governo vari un programma di riforme in tema di semplificazioni fiscali, riprendendo il lavoro già svolto dalla Commissione Finanze della Camera, che ha portato all'approvazione da parte dell'Assemblea, lo scorso 14 maggio 2019, della proposta di legge C. 1074 recante «Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale»;
   l) si ritiene prioritario che il Governo italiano si attivi nei negoziati internazionali per superare la regola dell'unanimità nelle decisioni di carattere fiscale, in linea con quanto proposto nella Comunicazione della Commissione europea «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE» (COM(2019)8), attualmente all'esame della Commissione Finanze della Camera;
   m) si considera altresì fondamentale che il Governo assicuri il massimo risultato in termini di intese in ambito Ocse e Ue ai fini del superamento della concorrenza fiscale dannosa nel mercato unico e delle discrasie nei sistemi di tassazione dei redditi societari, che genera il dumping fiscale e danneggia gravemente il PIL nazionale;
   n) si auspica infine che il Governo trasmetta al Parlamento, non appena disponibili, i dati afferenti agli incassi da web tax, rendendo noti i mezzi di verifica e controllo utilizzati per appurare la veridicità di quanto dichiarato ed autoliquidato dalle multinazionali digitali;
   o) il miglioramento del saldo primario non può essere un obiettivo centrale della strategia di ripresa economica, a maggior ragione dopo il colpo che l'economia italiana sta subendo a causa del Coronavirus. Semmai, per evitare che il suo rigido perseguimento abbia conseguenze procicliche sulla crisi in atto, sarà da conseguire tramite un aumento degli investimenti e di misure che supportino il consumo interno, oltre che da una maggiore spesa in settori che favoriscano una alta crescita, come ad esempio la ricerca.

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ALLEGATO 2

Istituzione dei certificati di compensazione fiscale (C. 2075 Cabras e C. 2593 Gusmeroli).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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ALLEGATO 3

5-04433 Ungaro: Applicazione delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico degli edifici agli italiani iscritti all'AIRE.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle detrazioni fiscali del 110 per cento, previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), di riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici sono state introdotte con la dichiarata finalità di rilancio dell'economia, di lotta al cambiamento climatico e di miglioramento costruttivo del patrimonio edilizio.
  Le predette misure, con l'avvenuta conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2020, necessiteranno di due provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico, che daranno il via alle due opzioni previste in luogo delle detrazioni fiscali, vale a dire lo sconto in fattura e la cessione del credito.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere se anche i connazionali residenti all'estero, iscritti all'AIRE, possano usufruire, per effetto delle nuove norme e senza alcuna preclusione, della cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico nonché di quanto previsto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il comma 9, lettera b), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 individua, tra i destinatari del cosiddetto Superbonus, «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni».
  In assenza di ulteriori indicazioni, la predetta misura riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengano le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati. Gli stessi, ai sensi del successivo articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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ALLEGATO 4

5-04431 Porchietto: Chiarimenti in ordine ai versamenti dei contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti, dopo aver premesso che ai contribuenti che nel 2019 hanno aderito alla definizione agevolata del saldo e stralcio stanno arrivando, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle comunicazioni di errore di calcolo in cui, a causa di un errore tecnico dell'ente è stato indicato un importo da pagare totale inferiore a quello effettivo e dovuto, chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere per evitare che la situazione si ripercuota in modo pregiudizievole sui contribuenti.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Il cosiddetto saldo e stralcio è una agevolazione introdotta con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 184 e seguenti) che ha ampliato la possibilità di rottamazione delle cartelle esattoriali per alcune fasce di popolazione in difficoltà.
  In particolare, tale opportunità è stata riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica consentendo loro di pagare in forma ridotta i debiti fiscali e contributivi, con una percentuale variabile dell'importo dovuto già «scontato» delle sanzioni e degli interessi di mora. Per aderire a tale agevolazione doveva essere presentata domanda all'agente della riscossione corredata di idonea documentazione. Successivamente, esaminata la domanda, l'agente della riscossione comunicava all'istante l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, ovvero l'assenza dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione.
  Tanto premesso, con riferimento alla situazione lamentata dagli Onorevoli interroganti relativa agli errori tecnici relativi al cosiddetto saldo e stralcio – denunciata peraltro nell'articolo di stampa pubblicato su «Il Sole 24 Ore» lo scorso 15 luglio – si rappresenta che i richiamati errori di calcolo riguardano unicamente i contribuenti siciliani e sono, pertanto, da riferirsi alla società Riscossione Sicilia S.p.A., agente della riscossione per il territorio della Regione siciliana, che opera in maniera autonoma rispetto all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
  A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2005 della Regione siciliana, recante «Riforma del servizio regionale di riscossione», all'anzidetta società è attualmente affidata l'attività di riscossione mediante ruolo condotta nel territorio della Regione siciliana. La Regione ha una partecipazione maggioritaria pari al 99,96 per cento e (AdeR lo 0,04 per cento) nella stessa società che, pertanto, è soggetta al controllo ed indirizzo della Regione Siciliana.
  Per completezza e a conferma di quanto sopra riportato segnaliamo altresì che la stessa Riscossione Sicilia Spa, sul proprio portale, ha pubblicato una informativa in merito all'accaduto (link: https://www.riscossionesicilia.it/index.php/nuovi-piani-per-saldo-e-stralcio).

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ALLEGATO 5

5-04432 Fragomeli: Chiarimenti sulle disposizioni relative a detrazioni per interventi di efficientamento energetico degli edifici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti evidenziano che con il decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, è stata potenziata al 110 per cento la detrazione prevista per le spese relative a interventi di efficientamento energetico e misure antisismiche sugli edifici, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
  Ai sensi del novellato articolo 119, comma 10, del citato DL, possono beneficiare delle detrazioni le persone fisiche per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
  Tanto premesso, al fine di non penalizzare coloro che sono proprietari di immobili e che per ragioni lavorative non vi possono stabilire la residenza, gli Onorevoli ritengono che sarebbe necessario chiarire la portata del citato comma 10 nel senso più ampio dando cioè la possibilità di realizzare gli interventi incentivati, fermo restando il limite di due immobili di proprietà, anche su immobili non adibiti ad abitazione principale.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono se il Governo non ritenga di chiarire la portata della disposizione prevista dall'articolo 119, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel senso di concedere la possibilità di realizzare gli interventi incentivati, fermo restando il limite di due immobili di proprietà, anche su immobili non adibiti ad abitazione principale.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 119, comma 10, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dispone che «i soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio».
  In base al suddetto comma 10, è possibile beneficiare delle detrazioni nella misura del 110 per cento in relazione ad interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
  La disposizione richiamata, nel prevedere l'applicabilità del beneficio a due unità immobiliari, non fa alcun riferimento all'abitazione principale.
  Ne consegue che i contribuenti persone fisiche possono beneficiare della misura agevolativa anche con riferimento agli interventi eseguiti su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale. Rimane fermo che ai sensi del predetto comma 10 è possibile beneficiare delle detrazioni nella misura pari al 110 per cento per gli interventi «di cui commi da 1 a 3 dell'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020» su un massimo di due unità immobiliari.

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ALLEGATO 6

5-04453 Centemero: Chiarimenti su operazioni sospette di trading online.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al riguardo, in via preliminare, si rappresenta che la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che la materia oggetto del quesito esula dall'ambito delle sue competenze istituzionali, poiché, come tra l'altro ricordato nell'atto parlamentare, è la CONSOB l'Autorità incaricata di vigilare sugli abusi di mercato, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
  La CONSOB, chiamata a fornire un contributo per la risposta sulla base della richiamata specifica competenza, ha precisato che le attività condotte da PLUS500 fanno riferimento all'impresa di investimento di diritto cipriota PLUS500CY LIMITED, autorizzata e vigilata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ed alla controllata PLUS500UK LTD di diritto anglosassone, autorizzata e vigilata dalla Financial Conduct Authority.
  Entrambe le imprese di investimento estero risultano abilitate ad offrire servizi finanziari in Italia e, in particolare, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini per la propria clientela.
  PLUS500 è un operatore specializzato nel trading su Contract for difference (CFD) su indici azionari, valute, materie prime, strumenti finanziari derivati, criptovalute ed azioni quotate sui principali mercati internazionali.
  Le attività di Fortissio.com fanno riferimento invece ai servizi di investimento offerti da Vie Finance A.E.P.E.Y. SA, una società di diritto greco autorizzata e sottoposta alla vigilanza della Hellenic Capital Market Commission. Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A risulta anch'essa autorizzata ad offrire servizi di investimento in Italia e, in particolare, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini per la propria clientela.
  Fortissio.com è anch'esso un operatore specializzato in trading su CFD su indici azionari, materie prime e su una limitata selezione di azioni quotate sul mercato USA.
  Tutto ciò considerato, si evidenzia che i fatti rappresentati sono tuttora oggetto di analisi da parte della Consob anche al fine di verificare eventuali ulteriori aspetti di propria competenza.

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ALLEGATO 7

5-03535 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle entrate agli operatori del commercio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel fare riferimento alle lettere inviate dall'Agenzia delle entrate agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite l'apposita procedura online del portale «fatture e corrispettivi», chiedono di sapere se si intendano adottare iniziative per attuare una reale compliance tra fisco e contribuente proseguendo, così, nella direzione tracciata dal Governo precedente.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce che a partire dal 1o luglio 2019, salvo i casi di esonero di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro ed effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle entrate.
  Il comma 6 dello stesso articolo 2 del decreto legislativo n. 127 stabilisce che, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  Il successivo comma 6-ter prevede che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000, le sanzioni stabilite dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Ad esempio, a un soggetto IVA con volume d'affari superiore a euro 400.000 che si sia dotato di registratore telematico anziché dal 1o luglio 2019 dal 1o gennaio 2020, per i mesi da luglio a dicembre 2019, non si applicano le sanzioni previste dal comma 6 se ha continuato a certificare le operazioni commerciali con scontrini o ricevute fiscali, tenuto il registro dei corrispettivi e, inoltre, trasmesso mensilmente (entro la fine del mese successivo a quello di riferimento) all'Agenzia delle entrate i dati cumulati dei corrispettivi giornalieri registrati, secondo le modalità tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019.
  Ciò premesso, si fa presente che l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati disponibili in Anagrafe Tributaria, ha effettuato un'elaborazione finalizzata a identificare i soggetti con volume d'affari superiore a euro 400.000 che hanno dichiarato di effettuare commercio al dettaglio o attività assimilate di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel periodo da luglio a novembre 2019, non si sono dotati di registratore telematico ovvero non hanno utilizzato la procedura «documento commerciale online» per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e Pag. 60non hanno neppure trasmesso i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità di cui al citato provvedimento del 4 luglio 2019 avvalendosi delle disposizioni previste dal comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
  Ai contribuenti individuati con i criteri sopra esposti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), è stata inviata una comunicazione finalizzata a consentire loro di verificare la propria posizione rispetto all'adempimento normativamente previsto.
  In proposito si precisa che gli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio possono alternativamente certificare le proprie cessioni di beni e prestazioni di servizio sia emettendo fattura (elettronica se ricadono nella platea dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, analogica se, ad esempio, hanno adottato il regime forfettario) sia emettendo scontrini o ricevute fiscali ovvero, a decorrere dai termini previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, memorizzando e trasmettendo telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.
  Conseguentemente, sulla base dei dati a propria disposizione, l'Agenzia delle entrate non avrebbe potuto escludere dalla selezione un operatore che svolge commercio al dettaglio che ha deciso di emettere esclusivamente fatture (elettroniche o, se esonerato, analogiche) in luogo della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
  Come peraltro chiarito dall'Agenzia stessa, gli operatori che avevano ricevuto la comunicazione e ritenevano di non essere obbligati all'adempimento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, non erano tenuti a rispondere.
  Si precisa, infine, che l'utilizzo delle comunicazioni preventive ha proprio la funzione di segnalare tempestivamente agli operatori al fine di evitare attività di controllo e successivo accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
  Pertanto, nel caso specifico, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 6 del 10 febbraio u.s., laddove l'unica omissione riscontrabile sia stata la mancata trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, la violazione poteva essere regolarizzata, senza che fossero dovute sanzioni amministrative, procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019.
  Successivamente al 3 marzo 2020, con decreti emergenziali (cfr. decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020) emanati a causa dell'emergenza epidemiologica, i termini degli adempimenti fiscali, compresi quelli di presentazione della dichiarazione annuale IVA, scadenti nei periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 sono stati sospesi e posticipati al 30 giugno 2020.
  Conseguentemente, deve considerarsi sospeso e posticipato anche il termine individuato dalla risoluzione n. 6/E entro il quale regolarizzare l'obbligo di trasmissione «dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015,» senza applicazione delle sanzioni amministrative, purché, come già chiarito dalla citata risoluzione, l'unica omissione riscontrabile sia stata la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo in parola (1o luglio – 31 dicembre 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) e, quindi, le operazioni sottese siano state correttamente documentate (tramite memorizzazione ed emissione di documento commerciale, ovvero ricevuta/scontrino fiscale), nonché liquidate.
  Si precisa, inoltre, che non risulta alla data odierna un ulteriore posticipo degli adempimenti in parola che, quindi, dovevano essere assolti entro il 30 giugno 2020.

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ALLEGATO 8

5-04376 Sangregorio: Applicazione del regime forfetario alla somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, con particolare riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di manifestazioni sportive (feste popolari, eventi socio-culturali, sagre, etc.), possano considerarsi attività connesse con gli scopi istituzionali e, conseguentemente, beneficiare del regime forfetario di cui alla L. n. 398 del 1991.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 è un particolare regime agevolativo, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.
  La circolare n. 18/E del 1o agosto 2018 ha chiarito che l'applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è limitata alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
  Come chiarito al paragrafo 6.2 della circolare n. 18/E del 2018, richiamata nell'interrogazione, rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica (resta ferma l'esclusione da IRES – ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 – per i proventi derivanti dalle attività da ultimo citate qualora le stesse siano rese nel rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni chiarite nel precedente paragrafo 3.6. della medesima circolare n. 18/E del 2018).
  Relativamente all'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 l'attività connessa agli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro.
  Restano escluse, invece, dal concetto di attività connesse agli scopi istituzionali, le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo così come riconosciuti dall'organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata).
  I proventi conseguiti in relazione alle predette attività non connesse con gli scopi istituzionali non potranno quindi rientrare nel regime forfetario di cui alla legge 398 del 1991 e per gli stessi troveranno applicazione Pag. 62le regole generali di imposizione, sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali.
  In altri termini, nel caso di specie la somministrazione di alimenti e bevande avverrebbe al di fuori della pratica delle discipline sportive per le quali l'ente è iscritto nel Registro Coni e in concomitanza con eventi socio-culturali, come feste popolari e sagre, di natura completamente estranea all'attività sportiva esercitata dall'ente.
  È da considerare, inoltre, che nel caso di eventi, feste popolari e sagre, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non sarebbe effettuata esclusivamente nei confronti degli associati o dei tesserati praticanti l'attività sportiva, ma sarebbe estesa probabilmente anche a soggetti estranei all'ente sportivo.
  Ciò posto, in merito alla questione rappresentata nell'interrogazione si fa presente che qualora le somministrazioni di alimenti e bevande siano effettuate da associazioni sportive dilettantistiche al di fuori del contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica in occasione di eventi socio-culturali, feste popolari, sagre, ecc., non aventi diretta connessione con agli scopi istituzionali e non costituendo, quindi, il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico (lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica), in tal caso dette somministrazioni non potranno rientrare nel regime di tassazione agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991.
  Per completezza si segnala che in merito poi al carattere di occasionalità e saltuarietà che connoterebbe ad avviso degli interroganti dette attività di somministrazione di alimenti e bevande, si rileva che come chiarito con risoluzione n. 286/E del 2007, in base all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ripreso peraltro anche nelle risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20 giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002), la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in conseguenza del compimento di un unico affare, in considerazione, fra l'altro, della sua rilevanza economica.

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ALLEGATO 9

5-04375 Ungaro: Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 124 del 2019, convertito con modificazione dalla legge 157 del 2019 che prevede l'istituzione del Fondo cosiddetto Controesodo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro.
  In particolare, l'onorevole sollecita l'adozione del decreto Ministeriale con cui vengono definiti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazione del suddetto Fondo Controesodo.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova delineare prioritariamente il quadro di riferimento normativo vigente.
  Con l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019 il regime fiscale degli impatriati è stato potenziato prevedendo espressamente, al comma 2, che tale potenziamento si rendesse applicabile nei confronti delle persone fisiche che avessero trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dall'anno 2020.
  Per questi soggetti l'agevolazione fiscale, sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d'impresa, doveva consistere nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 30 per cento di tali redditi. Il potenziamento in argomento riguarda (rispetto alle agevolazioni previste per i soggetti già residenti in Italia prima del 2020), l'incremento, per il primo quinquennio, dal 50 al 70 per cento della percentuale di non imponibilità. È previsto, inoltre, come ulteriore ampliamento della misura agevolativa, che le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020 possano fruire, per un ulteriore quinquennio dell'abbattimento del 50 per cento del reddito di specie prodotto a condizione che abbiano almeno un figlio minorenne o a carico o qualora diventino proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il medesimo trasferimento.
  Con l'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato sostituito il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019. In base alla nuova formulazione le predette agevolazioni fiscali (abbattimento del 70 per cento nel primo quinquennio e, alle condizioni previste, del 50 per cento nel secondo quinquennio) spettano, a decorrere dall'anno 2019, ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 (in sostanza coloro che rientrano in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019 e che quindi maturano i 183 giorni utili per acquisire nel 2019 la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR) «e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».
  Nel successivo comma 2 dell'articolo 13-ter, in considerazione del riconoscimento retroattivo del regime potenziato degli impatriati a nuovi soggetti (i rientrati dal 30 aprile al 2 luglio 2019 che in assenza della modifica normativa sarebbero stati destinatari della sola agevolazione consistente nella concorrenza del 50 per cento del reddito di specie prodotto nei primi cinque anni) è stato istituito nello stato di previsione del MEF il fondo Pag. 64«controesodo» con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, disponendo che i criteri di accesso al predetto fondo, fino ad esaurimento dello stesso, fossero stabiliti con decreto del MEF.
  Per i predetti soggetti, la somma stanziata, pertanto, dovrebbe coprire i maggiori costi derivanti dall'incremento dal 50 al 70 per cento dell'agevolazione fiscale nel primo quinquennio e dall'intero importo della riduzione del 50 per cento dell'imponibile fiscale per l'eventuale secondo quinquennio.
  Ciò posto, sono in corso, presso i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, gli approfondimenti istruttori preordinati all'attuazione della disposizione in argomento che presenta talune criticità.
  L'agevolazione, infatti, consiste in una riduzione di imponibile (in sostanza una deduzione) che tuttavia mal si concilia con un predeterminato tetto di spesa suscettibile di determinare una eventuale procedura di assegnazione selettiva.
  Un ulteriore elemento di complessità, che rende problematica l'attuazione della norma in discorso, è rappresentato dalla circostanza che il costo relativo all'agevolazione fiscale del secondo quinquennio è eventuale perché subordinato alla presenza di un figlio minorenne o a carico ovvero all'acquisto in Italia di un'unita immobiliare residenziale.

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ALLEGATO 10

5-04377 Grimaldi: Chiarimenti di natura contabile relativi all'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) da parte dei Comitati provinciali e locali privati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'interrogazione in riferimento, si ritiene possa necessario fornire, preliminarmente, alcuni elementi informativi atti a meglio comprendere il nuovo assetto organizzativo della Croce Rossa Italiana, previsto dalla riforma operata con il decreto legislativo n. 178/2012, mediante il quale si è proceduto ad avviare la privatizzazione di tale ente:
   la Croce Rossa Italiana (CRI), inizialmente definita dallo statuto come associazione dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178/2012 è stata sottoposta ad un radicale processo di riorganizzazione e privatizzazione, che ha comportato la soppressione dell'ente pubblico e la creazione di un'associazione privata di interesse pubblico;
   in particolare, a decorrere dal 1o gennaio 2016, le funzioni istituzionali esercitate dalla preesistente Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) sono state trasferite alla nuova Associazione della Croce Rossa Italiana, mentre la CRI, sempre dal 1o gennaio 2016, ha assunto la denominazione di Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico, come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione privata (articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 178 del 2012). Quest'ultimo ente, a decorrere dal 1o gennaio 2018, è stato poi posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come novellato dall'articolo 16 del decreto-legge n. 148 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017;
   con particolare riguardo alle strutture locali, è stata, inoltre, prevista la privatizzazione, a decorrere dal 1o gennaio 2014, di tutti i comitati locali e provinciali, i quali, quindi, a partire da tale data, hanno assunto una propria soggettività giuridica, distinta da quella dell'Ente Strumentale (articolo 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012);
   con riferimento poi alla gestione del patrimonio immobiliare della CRI l'articolo 6 del Decreto Interministeriale 16 aprile 2014, recante la «Riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana», ha previsto che il patrimonio immobiliare della CRI, esistente al 31 dicembre 2013 e risultante dallo stato di consistenza patrimoniale e dall'inventario dei beni immobili di proprietà e di uso alla CRI, redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, rimanga, nella sua unicità, proprietà dell'ente pubblico e che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i Comitati locali provinciali subentrino nei contratti di locazione passiva e di comodato d'uso, già autorizzati dal Comitato centrale e stipulati in favore dei Comitati locali e provinciali, nonché nelle obbligazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei contratti di mutuo e di leasing stipulati fino al 31 dicembre 2013 dalla CRI per le loro specifiche esigenze.

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  Ciò premesso, in relazione alla specifica richiesta contenuta nell'interrogazione, occorre precisare che le indicazioni fornite dal Comitato centrale della CRI, con nota del 6 agosto 2015, non sono state condivise con il Ministero dell'economia e delle finanze e, pertanto, anche le perplessità evidenziate nel corpo dell'interrogazione in merito alle predette indicazioni sull'impostazione contabile non possono al momento trovare riscontro negli atti in possesso del Ministero stesso.
  La considerazione della mancata previa condivisione con il Ministero rileva anche per quanto riguarda lo specifico aspetto dei «detrazione e recupero della “quota interessi” delle rate di ammortamento [relativi ai mutui cui l'interrogazione si riferisce] in sede di dichiarazione dei redditi». Si rappresenta, infatti, che l'individuazione del corretto trattamento fiscale applicabile alla fattispecie dipende dalla verifica di alcune circostanze quali la soggettività fiscale assunta dai Comitati, l'attività dagli stessi svolta nonché i profili giuridici relativi all'attività alla quale si correla il mutuo, elementi che richiedono uno specifico approfondimento.
  Tutto ciò premesso, comunque, prendendo atto della segnalazione dell'onorevole interrogante sulla necessità di trovare una soluzione contabile al problema esposto, si valuterà di verificare, con specifici approfondimenti anche con il Ministero della salute, titolare della vigilanza sull'ente, la possibilità di fornire chiarimenti ed indicazioni applicative su base contabile.