CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 luglio 2020
414.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (C. 2572 Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,
  esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (C. 2572 Governo);
  rilevato che:
   nell'anno 2019, gli stanziamenti di spesa iniziali del MIPAAF, iscritti nella legge di bilancio 2019 ammontavano, in termini di competenza, a circa 953,2 milioni di euro;
   gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo anno ammontano a 1.148,5 milioni di euro, con un incremento del 20 per cento, pari a 195, 3 milioni di euro, rispetto alle previsioni iniziali;
   la missione che assorbe la gran parte delle risorse del Ministero (circa il 91 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza) è la missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», che presenta nel 2019 uno stanziamento complessivo di circa 1.047,9 milioni di euro, contro i 916, 9 milioni di euro riferiti all'anno precedente,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 (C. 2573 Governo).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020.

PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,
  esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020» (C. 2573 Governo);
  considerato che:
   per l'anno 2020, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza relativi allo stato di previsione della spesa del MIPAAF, iscritti a legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), ammontano a circa 1.111,8 milioni di euro;
   gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 2.247,2 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 1.135,4 milioni (+102,1 per cento);
   gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2020 ammontano a 1.147,9 milioni di euro, mentre quelli assestati a 2.405,4 milioni, con un incremento del 109,5 per cento;
   la quasi totalità delle variazioni in aumento sono attribuite alla missione «Agricoltura», per circa 1.133,6 milioni di euro, ripartiti, rispettivamente, tra i programmi «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale» (525,1 milioni di euro), «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica, dei mezzi tecnici di produzione» (603,4 milioni di euro) e «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» (5,1 milioni di euro);
   la missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», vede attribuirsi un aumento degli stanziamenti di competenza, per il 2020, per circa 0,8 milioni di euro, mentre gli stanziamenti relativi al programma «Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali», rientrante nella missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», sono incrementati di 1 milione di euro,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 3

Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII n. 3 – Sezione III e Allegati.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione XIII,
  esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
  premesso che:
   l'Unione europea, in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria tuttora in corso, oltre a strumenti specifici volti a contenere i rischi di disoccupazione o a incrementare il credito attraverso l'intervento della BEI, ha proposto di dotare il bilancio europeo di risorse finanziarie pari all'1,1 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE-27, pari a circa 1.100 miliardi e di prevedere un pacchetto di aiuti a fondo perduto e di prestiti, denominato Next Generation EU, per un importo di risorse finanziarie pari a 750 miliardi;
   tali fondi saranno destinati, prevalentemente, all'attuazione dei piani nazionali di ripresa e, in parte, al finanziamento aggiuntivo di alcune linee d'azione, tra le quali quelle destinati a sostenere la transizione verde attraverso il potenziamento del Just Transition Found (incrementato fino a 40 miliardi) e dell'European Agricultural Found for Rural Development con 15 miliardi addizionali;
   il Piano di rilancio nazionale sarà costruito intorno a tre linee strategiche: modernizzazione del Paese, transizione ecologica, inclusione sociale e territoriale e parità di genere;
  rilevato che:
   in riferimento alle misure già adottate per rispondere all'emergenza COVID 19, e, in particolare quelle riguardanti il comparto agricolo e della pesca, il Governo ricorda che, sul versante europeo, la Commissione, su richiesta delle autorità italiane, ha prorogato di un mese il termine per la presentazione delle domande degli agricoltori che hanno diritto a un sostegno al reddito nel quadro della politica agricola comune (PAC); al contempo, l'utilizzo dei fondi per l'agricoltura e della pesca è stato reso più flessibile per i casi di sospensione o riduzione temporanea dell'attività;
   quanto alle misure nazionali, nel documento in esame si ricorda come l'Esecutivo, attraverso i decreti-legge «Cura Italia», «Liquidità», e «Rilancio», già convertiti in legge, abbia messo in atto specifiche misure di sostegno sociale, interventi a garanzia della liquidità delle imprese agricole, misure per la promozione all'estero del settore agroalimentare e l'incremento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari;
   nello specifico, tra le principali misure previste dal decreto-legge «Rilancio», figurano: l'assegnazione di ulteriori risorse all'ISMEA (pari a 250 milioni di euro, oltre ai 100 milioni di euro previsti dal decreto-legge «Liquidità») in relazione all'operatività delle garanzie in favore delle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca; l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo per la competitività Pag. 225delle filiere agricole; l'aumento dal 50 al 70 per cento della percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria; l'assegnazione di 250 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19;
   ulteriori disposizioni in favore del comparto agricolo sono quelle relative all'elargizione di contributi a fondo perduto anche per i percettori di reddito agrario, al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, alla promozione del lavoro agricolo e all'emersione dei rapporti di lavoro agricolo irregolari;
  considerato che:
   nel documento in esame, si sottolinea come tra le principali linee di intervento dell'Esecutivo, figurano la digitalizzazione, la realizzazione di infrastrutture per l'energia e l'acqua, la conversione sostenibile delle attività produttive, l'aumento della competitività, anche attraverso il potenziamento dell'innovazione tecnologica attuata attraverso il programma transizione 4.0, il sostegno alle filiere produttive nonché maggiori investimenti in ricerca e formazione;
   in particolare, il Governo richiama l'attenzione sulla necessità di adottare iniziative volte a migliorare la produttività e la competitività del sistema produttivo italiano, che sarà, attuata, tra l'altro, anche attraverso la revisione delle misure di contrasto a fenomeni illeciti in ambito agroalimentare, il supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese;
   tra le priorità del Governo figura altresì la messa in atto di interventi di sostegno agli investimenti materiali e immateriali in chiave sostenibile, coerentemente agli obiettivi del Green and Innovation New Deal, così come di semplificazione degli oneri burocratici a carico delle imprese, al fine di incrementarne la competitività;
  ritenuto che:
   come evidenziato dall'Esecutivo nel documento in discussione, la filiera agricola e agroalimentare ha svolto, e continuerà a svolgere, un ruolo di fondamentale importanza nel sistema Paese, avendo garantito fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria l'approvvigionamento necessario su tutto il territorio nazionale;
   il settore aggregato supera il 15 per cento del PIL e ha risentito fortemente della chiusura di tutto il canale logistico e produttivo anche a livello internazionale;
   interi comparti siano entrati in crisi a causa dell'emergenza sanitaria, a partire dal florovivaismo per arrivare al lattiero-caseario e alla zootecnia senza dimenticare il settore vinicolo, in difficoltà per la chiusura dei ristoranti e la frenata dell'export, e quello della pesca;
   le politiche nazionali dovranno pienamente integrarsi con quelle comunitarie, attraverso un programma strategico di rilancio del comparto agricolo ed agroalimentare in grado di coniugare sostenibilità economica, ambientale e sociale delle produzioni e garantire, al contempo, alle imprese una adeguata redditività ed un rafforzamento rispetto al posizionamento nei mercati internazionali;
  ritenuto altresì che:
   l'emergenza sanitaria ha reso ancora più evidente la carenza del Paese in ordine alla produzione di materie prime e la necessità di provvedere ad un rafforzamento delle politiche produttive su questo versante;
   occorrerà, pertanto, rafforzare alcune produzioni nazionali oggi abbastanza limitate, come ad esempio nel comparto cerealicolo, e rafforzare le politiche di filiera;
   è necessario, inoltre, sostenere l'innovazione tecnologica e infrastrutturale, promuovendo la realizzazione di reti infrastrutturali e di servizi di telecomunicazione Pag. 226(ICT) nelle aree rurali, per favorirne lo sviluppo socio-economico;
   è parimenti necessario adottare politiche volte a disciplinare e contenere il fenomeno del consumo di suolo agricolo, che negli ultimi anni ha assunto dimensioni allarmanti;
  sottolineato che:
   il settore agricolo, inoltre, è quello che, maggiormente rispetto agli altri, subisce gli effetti dei cambiamenti climatici, che provocano dissesto idrogeologico, siccità, variazioni degli agro-ecosistemi, inquinamento e perdita di sostanza organica del suolo;
   nell'ambito della strategia europea e nazionale sul cambiamento climatico deve essere riconosciuto all'agricoltura un ruolo di primo piano, prevedendo opportune misure dirette sia a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici sulle produzioni, sia a stimolare gli investimenti su modelli di agricoltura biologica;
   in linea con la strategia europea «Farm to Fork», dovrebbero, inoltre, essere attuati interventi, che coinvolgano l'intera filiera alimentare, dalla produzione al consumo, in modo da garantire la sostenibilità e la sicurezza dei sistemi alimentari, assicurando il giusto punto di equilibrio tra componenti ambientali ed efficaci politiche di sostegno alla competitività e alla modernizzazione delle aziende agricole;
  evidenziato che:
   è indispensabile, per promuovere la crescita economica e la competitività delle imprese del comparto agricolo e della pesca, introdurre disposizioni di semplificazione, oltre che strumenti di più incisiva tutela del reddito e del lavoro agricolo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità di:
    1) introdurre misure dirette a rafforzare le politiche di filiera con particolare riferimento a settori strategici quale quello cerealicolo;
    2) sostenere l'innovazione tecnologica e infrastrutturale, promuovendo la realizzazione di reti infrastrutturali e di servizi di telecomunicazione (ICT) nelle aree rurali, per favorirne lo sviluppo socio-economico;
    3) attuare interventi diretti a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici sulle produzioni agricole e a contenere il fenomeno del consumo di suolo;
    4) prevedere misure dirette a promuovere la sostenibilità delle produzioni agricole, attraverso interventi di sostegno alla conversione eco-sostenibile delle imprese;
    5) introdurre disposizioni di semplificazione nelle materie dell'agricoltura e della pesca;
    6) prevedere ulteriori e più incisivi strumenti di sostegno del reddito e del lavoro agricolo;
    7) adottare misure dirette a sostenere l'attività dei giovani agricoltori, attraverso forme di incentivazione all'imprenditoria agricola;
    8) rafforzare il sistema delle informazioni al consumatore, per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, in linea con gli obiettivi della strategia europea «Farm to fork».

Pag. 227

ALLEGATO 4

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824 Liuni.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: del settore florovivaistico con le seguenti: del florovivaismo;
   b) al comma 2, dopo le parole: prodotti vegetali ornamentali, inserire le seguenti: per la produzione agroalimentare e sopprimere le parole: sia ornamentale che non ornamentale;
   c) al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: intensiva;
   d) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio e in particolare;
   e) al comma 5, sostituire le parole: del settore florovivaistico con le seguenti: della filiera florovivaistica;
   f) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e della filiera florovivaistica.
*1. 20. Scoma.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: del settore florovivaistico con le seguenti: del florovivaismo;
   b) al comma 2, dopo le parole: prodotti vegetali ornamentali, inserire le seguenti: per la produzione agroalimentare e sopprimere le parole: sia ornamentale che non ornamentale;
   c) al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: intensiva;
   d) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio e in particolare;
   e) al comma 5, sostituire le parole: del settore florovivaistico con le seguenti: della filiera florovivaistica;
   f) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e della filiera florovivaistica.
*1. 10. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2 sostituire le parole: vegetali ornamentali e di materiale di propagazione sia ornamentale che non ornamentale con le seguenti: vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali.
**1. 16. Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini, Viviani.

  Al comma 2 sostituire le parole: vegetali ornamentali e di materiale di propagazione sia ornamentale che non ornamentale Pag. 228con le seguenti: vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali.
**1. 2. Scoma.

  Al comma 2 sostituire le parole: sia ornamentale che non ornamentale con la seguente: ornamentale.
*1. 3. Nevi, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 2, sostituire le parole: sia ornamentale che non ornamentale con la seguente: ornamentale.
*1. 12. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. La presente legge si applica alle specie forestali per quantitativi ridotti come stabilito dall'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 386 del 2003 e per gli usi non destinati ai fini forestali previsti dallo stesso decreto legislativo e dalle norme regionali di riferimento».
1. 13. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:
   1) all'alinea dopo le parole: macro-comparti produttivi aggiungere le seguenti:, per l'impiego pubblico e privato;
   2) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: piante ortive e piante officinali; conseguentemente alla lettera e) sopprimere le parole: piantine ortive e piante officinali.;
   3) alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e piante da arredo urbano ed extraurbano; conseguentemente alla lettera e) sostituire le parole:, piante da arredo urbano e da bosco con le seguenti: e piante da bosco.;
   4) alla lettera d) dopo la parola: frutticolo aggiungere le seguenti: anche ornamentale;.
1. 17. Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini, Viviani.

  Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) floricoltura intensiva, concernente la produzione di fiori freschi recisi o di fiori secchi, foglie o fronde recise, piantine ortive e piantine officinali»;
   b) sostituire la lettera c) con la seguente:
  «c) vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra e piante in vaso da interno, da fiore, da foglia e piante da arredo urbano ed extraurbano»;
   c) sostituire la lettera d) con la seguente:
  «d) vivaismo frutticolo, anche di carattere ornamentale, orticolo e di piante aromatiche, concernente la produzione di piante o parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione invaso o in piena terra;»; Pag. 229
   d) alla lettera e), sopprimere le parole: da arredo urbano e e le parole: piante ortive e piante officinali.
1. 14. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Manzato, Parentela, Pignatone.

  Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
  1) alla lettera a), aggiungere in fine se seguenti parole:, piante ortive e piante officinali;
  2) alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e piante da arredo urbano ed extraurbano;
  3) alla lettera d), dopo la parola: frutticolo aggiungere le seguenti: anche ornamentale;
  4) alla lettera e), sostituire le parole:, piante da arredo urbano e da bosco con le seguenti: e piante da bosco. e sopprimere le parole: piante ortive e piante officinali.
1. 4. Scoma.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  « 4. Il settore florovivaistico comprende altresì la filiera florovivaistica individuata nelle attività di tipo agricolo, industriale e di servizio, finalizzate alla produzione e commercializzazione del materiale vegetale di cui al comma 3».

  Conseguentemente sopprimere il comma 5.
1. 15. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea sostituire le parole da: Il settore florovivaistico fino a: in particolare. con le seguenti: La filiera del settore florovivaistico è composta da attività di tipo agricolo, industriale, commerciale e di servizio; in particolare è formata da:;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
  «a) imprese della produzione sementiera e di materiale vivente di propagazione, imprese di complementi intermedi per la produzione, ovvero vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, imprese che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impiantistica e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico;»;
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
  «b) grossisti e altri intermediari, industrie di produzione di materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, nonché la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, e professionisti del settore; tra questi vi sono:
    1) mercati, pubblici e privati;
    2) fioristi e fiorai;
    3) punti vendita e spacci aziendali;
    4) centri per il giardinaggio;
    5) la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del “fai da te” e di bricolage;
    6) gli ambulanti e i chioschi;
    7) i rivenditori e gli impiantisti;
    8) gli ambulanti e i chioschi;
    9) i rivenditori e gli impiantisti.»;
   d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  « c) professionisti del settore, inclusi dottori agronomi e dottori forestali, periti agrari, agrotecnici e agrotecnici laureati, Pag. 230progettisti del verde, giardinieri, arboricoltori e manutentori del verde».
1. 5. Scoma.

  Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'alinea sostituire le parole da: Il settore florovivaistico fino a: in particolare: con le seguenti: La filiera del settore florovivaistico è composta da attività di tipo agricolo, di cui all'articolo 2, industriale e di servizio; in particolare è formata da:;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
    «a) creatori e moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i complementi intermedi per la produzione, ovvero vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impiantistica e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico;»;
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
    «b) grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, la distribuzione al dettaglio e professionisti del settore; tra questi vi sono:
    1) mercati, pubblici e privati;
    2) dottori agronomi e dottori forestali, periti agrari, agrotecnici e agrotecnici laureati e progettisti;
    3) giardinieri, arboricoltori e manutentori del verde;
    4) fioristi e fiorai;
    5) punti vendita e spacci aziendali;
    6) centri per il giardinaggio;
    7) la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del “fai da te” e di bricolage;
    8) gli ambulanti e i chioschi;
   9) i rivenditori e gli impiantisti».
1. 18. Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini, Viviani.

  Al comma 4, dopo le parole: Il settore florovivaistico comprende altresì inserire le seguenti: la filiera florovivaistica individuata nelle;.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: del settore florovivaistico con le seguenti: della filiera florovivaistica.
1. 11. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Sostituire il comma 5 con il seguente: Nell'ambito del settore florovivaistico, di cui alla lettera b) del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, e i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica, che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale, ed i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli.
1. 6. Scoma.

  Al comma 5, sostituire le parole: del settore florovivaistico con le seguenti: della filiera florovivaistica.
1. 7. Scoma.

  Al comma 5, sostituire le parole: del verde ornamentale urbano e forestale, quali i manutentori con le seguenti: del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale, ed i manutentori.
1. 19. Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini, Viviani.

Pag. 231

  Al comma 5 sostituire le parole: quali i manutentori con le seguenti: nonché i manutentori.
1. 8. Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena.

  Alla rubrica, sostituire le parole: attività del settore florovivaistico con le seguenti: attività della filiera florovivaistica.
1. 1. Scoma.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Programma finalizzato all'adozione, nell'ambito dell'offerta formativa della scuola dell'obbligo, di percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare i giovani sulla rilevanza delle tematiche ambientali e, nello specifico, sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto, sia esso rurale o urbano.
  2. Con intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono previsti i requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività, i quali fanno riferimento ad un'adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa per un periodo di almeno tre anni presso un'azienda che esercita le medesime attività, oppure al possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione; in entrambi i casi l'interessato all'esercizio dell'attività deve essere altresì in possesso dell'attestato di partecipazione a corso di formazione professionale abilitante istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. In alternativa, la capacità professionale può essere comprovata dal possesso di uno dei seguenti titoli:
   a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
   b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.

  3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, bandisce concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti il florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici per lo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, nonché premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane totalmente eco-sostenibili, atte a rendere esteticamente apprezzabili luoghi sguarniti, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Art. 1-ter.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

  1. Con intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati, per macroaree, all'interno del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.
  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prevedono norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio dell'attività di rivendita di giornali Pag. 232e riviste, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di souvenir, qualora le attività in essi esercitate siano ormai obsolete o comunque trovino difficoltà a mantenere un regime di esercizio redditizio, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.
  3. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, si applicano altresì, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.
1. 02. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

  1. Con intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati, per macroaree, all'interno del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.
  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prevedono norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio dell'attività di rivendita di giornali e riviste, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di souvenir, qualora le attività in essi esercitate siano ormai obsolete o comunque trovino difficoltà a mantenere un regime di esercizio redditizio, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.
  3. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020, si applicano altresì, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.
1. 05. Fornaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Comitato di indirizzo e orientamento per il settore del florovivaismo e la green economy)

  1. Al fine di consentire lo sviluppo e la valorizzazione di una filiera florovivaistica che possa corrispondere alle diverse e molteplici funzioni della sostenibilità ambientale e delle sue declinazioni, a partire dalla green economy è istituito, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Comitato di indirizzo e orientamento per il settore del florovivaismo.
  2. Il Comitato di cui al precedente comma è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, Pag. 233rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
*1. 01. Scoma.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Comitato di indirizzo e orientamento per il settore del florovivaismo e la green economy)

  1. Al fine di consentire lo sviluppo e la valorizzazione di una filiera florovivaistica che possa corrispondere alle diverse e molteplici funzioni della sostenibilità ambientale e delle sue declinazioni, a partire dalla green economy è istituito, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Comitato di indirizzo e orientamento per il settore del florovivaismo.
  2. Il Comitato di cui al precedente comma è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
*1. 03. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Comitato di indirizzo e orientamento per il settore del florovivaismo e la green economy)

  1. Al fine di consentire lo sviluppo e la valorizzazione di una filiera florovivaistica che possa corrispondere alle diverse e molteplici funzioni della sostenibilità ambientale e delle sue declinazioni, a partire dalla green economy è istituito, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Comitato di indirizzo e orientamento per il settore del florovivaismo.
  2. Il Comitato di cui al precedente comma è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
*1. 04. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 2.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione e alla commercializzazione del vegetale e viene svolta anche dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dal decreto legislativo n. 99 del 2004 e successive modifiche.
2. 11. Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.

Pag. 234

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola floravivaistica si intende l'attività diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei vegetali, sia ornamentali che per la produzione agroalimentare tra cui sono ricomprese:;
   b) al comma 5, eliminare le parole da: le principali figure professionali fino alla fine del periodo.
*2. 14. Scoma.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola floravivaistica si intende l'attività diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei vegetali, sia ornamentali che per la produzione agroalimentare tra cui sono ricomprese:;
   b) al comma 5, eliminare le parole da: le principali figure professionali fino alla fine del periodo.
*2. 7. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: e ad altri prodotti aggiungere le seguenti: connessi alla coltivazione delle piante:.

  Conseguentemente sostituire la lettera a) con la seguente: «a) piantagione;».
2. 9. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo le parole: e ad altri prodotti aggiungere le seguenti: connessi con la coltivazione delle piante.
2. 1. Scoma.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) attività di fioristi e fiorai;.
2. 6. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 4, sostituire le parole: che già operano nell'accrescimento con le seguenti: già autorizzate alla coltivazione.
*2. 2. Scoma.

  Al comma 4, sostituire le parole: che già operano nell'accrescimento con le seguenti: già autorizzate alla coltivazione.
*2. 12. Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.

  Al comma 4, dopo le parole: nell'accrescimento di specie forestali, aggiungere le seguenti: già autorizzate alla coltivazione,.
2. 10. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 5 sostituire le parole: alimentari, forestali e del turismo con le seguenti: alimentari e forestali.

  Conseguentemente ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: alimentari, forestali e del turismo con le seguenti: alimentari e forestali.
*2. 13. Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.

  Al comma 5 sostituire le parole: alimentari, forestali e del turismo con le seguenti: alimentari e forestali.

Pag. 235

  Conseguentemente ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: alimentari, forestali e del turismo con le seguenti: alimentari e forestali.
*2. 3. Scoma.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e del turismo.
2. 8. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 5, sopprimere le parole: nonché la collocazione funzionale nel settore florovivaistico dei centri per il giardinaggio di cui all'articolo 11.
*2. 5. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 5, sopprimere le parole: nonché la collocazione funzionale nel settore florovivaistico dei centri per il giardinaggio di cui all'articolo 11.
*2. 4. Scoma.

ART. 3.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: delle aziende florovivaistiche, ovunque ricorrano, con le seguenti: delle produzioni florovivaistiche;
   b) sopprimere il terzo periodo.
3. 2. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: previste azioni aggiungere le seguenti: pubbliche.
3. 4. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: attività vivaistiche con le seguenti: attività florovivaistiche.
3. 1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 4 sostituire la parola: individuano con le seguenti: possono individuare.
*3. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 4 sostituire la parola: individuano con le seguenti: possono individuare.
*3. 5. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

  1. Al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico è istituito il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, di seguito denominato «Tavolo».
  2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
   a) Coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;Pag. 236
   b) promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera, da svolgersi anche grazie al «Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy» e agli strumenti del «Patto per l’export»;
   c) monitoraggio dei dati economici e statistici e creazione di un osservatorio apposito per le analisi, come indicato nel comma 8;
   d) monitoraggio dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, orto-frutticolo e del verde urbano e forestale e creazione, a tal fine, di un osservatorio apposito, come indicato nel comma 10;
   e) studio delle varietà storiche coltivate nei distretti territoriali e definizione di azioni di conservazione e valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;
   f) attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati ad emergenze fitosanitarie;
   g) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;
   h) elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore.

  3. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge e all'insediamento del Tavolo di cui al presente articolo restano in caricai componenti del tavolo istituito con decreto ministeriale 18353 del 14 dicembre 2012.
  4. Il Tavolo è composto da:
   a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di Presidente;
   b) due rappresentanti del Ministero della salute;
   c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
   d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   g) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
   h) dodici rappresentanti delle associazioni del settore florovivaistico;
   i) due rappresentanti della cooperazione;
   l) sei rappresentanti dei mercati generali all'ingrasso, delle associazioni di categoria del commercio e della grande distribuzione organizzata;
   m) quattro rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali.

  5. Il tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori, ai rappresentanti:
   a) dei consorzi nazionali;
   b) dei mercati nazionali;
   c) dei distretti nazionali;
   d) dei sindacati dei lavoratori;
   e) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
   f) dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
   g) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
   h) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
   i) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);Pag. 237
   l) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
   m) della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;
   n) delle università competenti.

  6. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati dal comma 4, nonché di altri esperti di settore.
  7. Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  8. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione; l'Osservatorio ha il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. I dati di interesse sono individuati dal Tavolo e inseriti nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 7. I medesimi dati sono aggiornati, su indicazione del Tavolo, ogni tre anni e riguardano l'evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti protetti, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l'andamento del mercato, nonché i volumi di importazione e di esportazione.
  9. Gli esperti dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, come indicati dai commi 4 e 5, non facenti parte dell'Osservatorio di cui al comma 10. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
  10. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale; l'Osservatorio si occupa del rilievo che assumono le questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, il contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per l'aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi. L'Osservatorio ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità dei materiali vivaistici e di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde.
  11. Gli esperti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, come indicati dai commi 4 e 5, in rappresentanza del comparto produttivo, di quello professionale, della ricerca e dei servizi connessi al settore non facenti parte dell'Osservatorio di cui al comma 8. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
  12. Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.
  13. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico e partecipano alla sua approvazione.
  14. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente.
4. 12. Le Relatrici.

  Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e del turismo.
4. 6. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Pag. 238Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la parola: comunitarie aggiungere le seguenti: nonché da un rappresentante della Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 386 del 2003 e uno dell'Osservatorio Nazionale per il Pioppo, di seguito denominato «ONP», istituito con decreto ministeriale del 13 marzo 2015 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché da rappresentanti.
4. 7. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: organizzazioni professionali agricole inserire le seguenti: delle organizzazioni di rappresentanza delle cooperative agroalimentari;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito del Tavolo è in ogni caso assicurata la rappresentanza dei comparti di cui all'articolo 1, comma 3.
*4. 1. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: organizzazioni professionali agricole inserire le seguenti: delle organizzazioni di rappresentanza delle cooperative agroalimentari;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito del Tavolo è in ogni caso assicurata la rappresentanza dei comparti di cui all'articolo 1, comma 3.
*4. 2. Scoma.

  Al comma 2 sopprimere le parole: della Società di ortoflorofrutticoltura italiana.
4. 8. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito del Tavolo sono rappresentati i cinque comparti in cui si articola il settore così come definiti dall'articolo 1, comma 3.
*4. 9. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Nell'ambito del Tavolo sono rappresentati i cinque comparti in cui si articola il settore così come definiti dall'articolo 1, comma 3.
*4. 3. Scoma.

  Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Nell'ambito del Tavolo sono rappresentati i cinque comparti in cui si articola il settore così come definiti dall'articolo 1, comma 3.
  *4. 5. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: verde urbano è aggiunta la seguente:, extraurbano.
4. 10. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Pag. 239

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: verde urbano è aggiunta la seguente:, extraurbano.
4. 11. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  «11. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio permanente per la promozione del settore florovivaistico. L'Osservatorio ha il compito di valorizzare i prodotti florivivaistici italiani nei mercati nazionali ed internazionali sostenendo le imprese e la filiera e nella promozione dei loro prodotti. A tale osservatorio è demandata nello specifico la programmazione della comunicazione e della promozione del comparto florovivaistico di cui all'articolo 10.
  12. Gli esperti dell'Osservatorio permanente per la promozione del settore florovivaistico, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, in rappresentanza del comparto di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), non facenti parte degli Osservatori di cui ai commi 4 e 7. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.»
4. 4. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 3. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione dell'ufficio per il settore florovivaistico)

  1. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di livello dirigenziale non generale per il florovivaismo, di seguito denominato Ufficio per il settore florovivaistico, dotato di personale tecnico e amministrativo facente parte del medesimo Ministero, quale organo di rappresentanza e di supporto a livello nazionale e di Unione europea per il settore florovivaistico.
  2. All'Ufficio per il settore florovivaistico, di cui al comma 1, sono assegnati i seguenti compiti:
   a) Assicurare la rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi per il settore del florovivaismo;
   b) Curare l'applicazione della Regolamentazione UE in materia di OCM e promuovere forme di aggregazione nel settore quali le OP;
   c) Supportare a livello tecnico e strumentale il tavolo del settore florovivaistico, di cui all'articolo 4, e degli osservatori di cui ai commi 8 e 10 del medesimo articolo 4;
   d) Predisporre il piano di settore florovivaistico di cui all'articolo 7;
   e) Monitorare l'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni Generali del Ministero dello sviluppo economico e degli Enti competenti in materia;
   f) Predisporre, in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero e con il supporto del Tavolo del settore del florovivaismo, del piano di comunicazione e promozione di cui all'articolo 9;
   g) Coordinare le attività del settore florovivaistico con l'Ufficio competente del Pag. 240Servizio Fitosanitario Nazionale e attivazione di tavoli di emergenza fitosanitaria;
   h) Coordinamento tra l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione ed alla movimentazione in importazione ed esportazione, di cui all'articolo 4, comma 4, che segue i lavori del Comitato di gestione ortofrutta dell'Unione europea, e la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
   i) Coordinamento con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per gli aspetti relativi ai Codici doganali internazionali;
   j) Curare e aggiornare il portale web «phytoweb».
  3. Per l'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
5. 4. Le Relatrici.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ufficio dirigenziale non generale per il florovivaismo)

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un ufficio dirigenziale non generale per il florovivaismo, dotato di personale tecnico e amministrativo facente parte del medesimo Ministero, quale organo di rappresentanza e di supporto a livello nazionale e di Unione europea per il settore florovivaistico. I compiti dell'Ufficio di cui al presente articolo sono:
   a) assicurare la rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi per il settore del florovivaismo;
   b) curare l'applicazione della Regolamentazione UE in materia di OCM e promuovere forme di aggregazione nel settore quali le OP;
   c) supporto tecnico e strumentale al tavolo di settore florovivaismo, e agli osservatori di cui al del limicolo 4;
   d) coordinamento delle attività del tavolo di settore con il tavolo di indirizzo permanente per il settore del florovivaismo e della green economy di cui all'articolo 6;
   e) monitoraggio dell'andamento dei mercati, in collaborazione con le competenti Direzioni Generali del Ministero dello sviluppo economico e degli enti competenti in materia;
   f) predisposizione del piano di settore florovivaistico di cui all'articolo 7;
   g) predisposizione del piano di comunicazione e per la promozione di cui all'articolo 10, in collaborazione con gli uffici del Ministero e il tavolo di settore del florovivaismo;
   h) coordinamento delle attività del settore florovivaistico con il Servizio Fitosanitario Nazionale e i Servizi Fitosanitari Regionali e attivazione di tavoli di emergenza fitosanitaria.
*5. 5. Scoma.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ufficio dirigenziale non generale per il florovivaismo)

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un ufficio dirigenziale non generale per il florovivaismo, dotato di personale tecnico e amministrativo facente parte del medesimo Ministero, quale organo di rappresentanza e di supporto a livello nazionale e di Unione europea per Pag. 241il settore florovivaistico. I compiti dell'Ufficio di cui al presente articolo sono:
   a) assicurare la rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi per il settore del florovivaismo;
   b) curare l'applicazione della Regolamentazione UE in materia di OCM e promuovere forme di aggregazione nel settore quali le OP;
   c) supporto tecnico e strumentale al tavolo di settore florovivaismo, e agli osservatori di cui al del limicolo 4;
   d) coordinamento delle attività del tavolo di settore con il tavolo di indirizzo permanente per il settore del florovivaismo e della green economy di cui all'articolo 6;
   e) monitoraggio dell'andamento dei mercati, in collaborazione con le competenti Direzioni Generali del Ministero dello sviluppo economico e degli enti competenti in materia;
   f) predisposizione del piano di settore florovivaistico di cui all'articolo 7;
   g) predisposizione del piano di comunicazione e per la promozione di cui all'articolo 10, in collaborazione con gli uffici del Ministero e il tavolo di settore del florovivaismo;
   h) coordinamento delle attività del settore florovivaistico con il Servizio Fitosanitario Nazionale e i Servizi Fitosanitari Regionali e attivazione di tavoli di emergenza fitosanitaria.
*5. 1. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  2. L'ufficio dirigenziale di cui al precedente comma dovrà svolgere le seguenti funzioni:
   agevolare il dialogo con il servizio fitosanitario centrale per tutte le disposizioni che riguardano il settore;
   operare nell'ambito dell'OCM di mercato in cui è inserito il settore e di promuovere forme di aggregazioni quali le OP;
   valorizzare le relazioni tra settore e politiche di sviluppo rurale anche ai fini del piano di settore del florovivaismo;
   al fine di favorire il contrasto ai cambiamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell'aria nei centri urbani, operare in sinergia con i Ministeri rappresentati all'interno del Comitato di cui all'articolo 1-bis.
5. 2. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)

  1. Per stimolare lo sviluppo di una filiera florovivaistica che possa corrispondere alle sfide future e che inserisca pienamente il valore del verde nella transizione ecologica, è istituito un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
*6. 3. Scoma.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)

  1. Per stimolare lo sviluppo di una filiera florovivaistica che possa corrispondere Pag. 242alle sfide future e che inserisca pienamente il valore del verde nella transizione ecologica, è istituito un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
*6. 1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

  Il Tavolo può essere consultato anche dalle amministrazioni locali, nell'ambito della gestione del verde pubblico e appalti a verde, al fine di ottenere delle indicazioni guida omogenee da declinare in ambito locale.
6. 2. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 7.

  Al comma 2, dopo le parole: a cui aggiungere la seguente: possono e sostituire le parole: da recepire con le seguenti: che possono essere recepiti.
*7. 4. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

  Al comma 2, dopo le parole: a cui aggiungere la seguente: possono e sostituire le parole: da recepire con le seguenti: che possono essere recepiti.
*7. 3.  Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'innovazione tecnologica aggiungere le seguenti: alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità,.
7. 1. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Piano individua altresì le strategie di realizzazione del verde urbano che fissino criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi.
7. 2. Spena, Nevi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

  1. Nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico di cui all'articolo 7, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico, suddivisi in macroaree, per le regioni nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.
7. 01. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Pag. 243

ART. 8.

  Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e del turismo.
8. 6. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «rispetto della normativa dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «e tenendo conto delle regolamentazioni gli organismi europei e internazionali di riferimento (CPVO, UPOV)»;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Negli ambiti di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, assicura la tutela delle varietà agrarie di piante coltivate (cultivar), ivi comprese le varietà locali, e provvede alle azioni necessarie alla protezione delle privative per varietà vegetale e al loro riconoscimento. Promuove altresì la creazione di stazioni sperimentali legate alla valutazione delle nuove cultivar.».
8. 1. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: «il marchio nazionale» con le seguenti: «i marchi nazionali»;
   2) dopo la parola: «VivaiFiori» aggiungere la seguente: «FioriItaliani».
8. 5. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 3 dopo le parole: disciplinari di coltivazione biologica aggiungere le seguenti: sostenibile anche.
8. 7. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

  Al comma 3, dopo le parole: disciplinari di coltivazione inserire la seguente: anche.
8. 4. Scoma.

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, promuove, anche attraverso lo stanziamento di specifiche risorse, l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.
*8. 2. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, promuove, anche attraverso lo stanziamento di specifiche risorse, l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.
*8. 3. Scoma.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le Regioni anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo possono istituire principi normativi relativi alla qualità della gestione del verde pubblico, privato e storico,.
8. 8. Ciaburro, Caretta.

ART. 9.

  Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e del turismo.
9. 1. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Pag. 244Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Sopprimere il comma 3.
9. 2. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Piano di Comunicazione e Promozione)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un «Piano di Comunicazione e Promozione» in cui ricomprendere in modo organico tutte le diverse azioni di valorizzazione del settore. Il piano organico è predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base degli obiettivi elaborati dal tavolo di settore avvalendosi dell'ufficio per il settore florovivaistico di cui all'articolo 5.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 16.
*10. 6. Scoma.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Piano di Comunicazione e Promozione)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un «Piano di Comunicazione e Promozione» in cui ricomprendere in modo organico tutte le diverse azioni di valorizzazione del settore. Il piano organico è predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base degli obiettivi elaborati dal tavolo di settore avvalendosi dell'ufficio per il settore florovivaistico di cui all'articolo 5.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 16.
*10. 3. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e del turismo.
10. 4. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con informazioni comunicate dal Tavolo.
10. 5. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un «Piano di Comunicazione e Promozione» in cui ricomprendere le diverse azioni di valorizzazione del settore quali a titolo esemplificativo: realizzazione sito internet, partecipazione ad eventi e fiere, promozione di collaborazioni di filiera e tra attori appartenenti a settori merceologici diversi, diffusione di aggiornamenti ai portatori di interesse, iniziative promozionali delle produzioni tipiche italiane presso i punti vendita della distribuzione nonché sui mercati esteri. Il piano è predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base degli obiettivi elaborati dal tavolo di settore e avvalendosi delle competenze dell'Ufficio per il settore florovivaistico di cui all'articolo 5.
*10. 1. Scoma.

Pag. 245

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, sulla base degli indirizzi individuati dal Piano di cui all'articolo 7, predispone un «Piano di Comunicazione e Promozione» in cui ricomprendere le diverse azioni di valorizzazione del settore quali a titolo esemplificativo: realizzazione sito internet, partecipazione ad eventi e fiere, promozione di collaborazioni di filiera e tra attori appartenenti a settori merceologici diversi, diffusione di aggiornamenti ai portatori di interesse, iniziative promozionali delle produzioni tipiche italiane presso i punti vendita della distribuzione nonché sui mercati esteri, Il piano è predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base degli obiettivi elaborati dal tavolo di settore e avvalendosi delle competenze dell'Ufficio per il settore florovivaistico di cui all'articolo 5.
*10. 2. Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 2. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Centri per il giardinaggio)

  1. I centri per il giardinaggio sono aziende che operano nel settore specializzato del giardinaggio e dell'orto-floro-vivaismo. Essi svolgono attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola. L'attività è esercitata in luoghi aperti al pubblico, dotati di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di varietà di piante e di fiori.
  2. I centri di cui al comma 1, sono equiparati alle imprese agricole a condizione che il fatturato della loro azienda derivi prevalentemente da attività agricola o ad essa connessa, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
  3. Al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le condizioni minime richieste per l'equiparazione di cui al comma 2.
11. 4. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I centri per il giardinaggio sono aziende agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola; operano nel settore specializzato del giardinaggio e dell'orto-floro-vivaismo, dotati di punto vendita, impegnati in attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio. Sono luoghi aperti al pubblico, normalmente dotati di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti.
11. 5. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

  Al comma 1, dopo le parole: aziende agricole inserire le seguenti:, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,.
11. 1. Scoma.

Pag. 246

  Al comma 2, sopprimere le parole: e del turismo.
11. 3. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'accordo 8 giugno 2017 sullo «Standard professionale e formativo per l'attività di manutenzione del verde», con le seguenti: dell'accordo 22 febbraio 2018 sullo «Standard professionale e formativo di manutentore del verde».
12. 3. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e del turismo.
12. 2. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di favorire la formazione di professionisti specializzati nella progettazione, sistemazione e gestione del verde ornamentale, i soggetti di cui al comma 1, si avvalgono, ove richiesto dagli affidanti, di soggetti di provata competenza nel campo della progettazione del verde urbano, secondo modalità coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in concorso con le Università e le scuole di agraria disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di disegnatore del verde urbano».
12. 1. Spena, Nevi.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: urbano, inserire le seguenti: ed extraurbano.
13. 6. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Costituiscono titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro di cui al presente comma, la presentazione di progetti di design e di architettura arborea del verde urbano, volti a favorire la fruizione estetica e ricreativa delle aree verdi da parte dei cittadini.
13. 1. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
*13. 7. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
*13. 2. Scoma.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i comuni, possono adottare misure volte a favorire la partecipazione Pag. 247dei cittadini alla manutenzione del verde urbano. A tal fine con propri regolamenti i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso dei cittadini alle attività di cui al precedente periodo.
13. 3. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del verde urbano e di migliorare le aree verdi urbane esistenti i comuni possono utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui al comma 122 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
13. 4. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il contratto di coltivazione può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche per talune delle aree ad esse affidate, sia tramite la partecipazione di soggetti terzi privati, che subentrano in tutto o in parte negli oneri, in relazione agli scopi stabiliti dal contratto medesimo. A tal fine le amministrazioni con propri atti individuano le aree potenzialmente sponsorizzabili, per le quali sono indicate le caratteristiche della manutenzione richiesta, nonché gli eventuali interventi di miglioramento, che possono anche riguardare la creazione di aree di verde attrezzato, le modalità applicative della sponsorizzazione e le forme con cui lo sponsor pubblicizza le attività poste in essere. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del Piano regolatore generale.
13. 5. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

ART. 14.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e del turismo.
14. 1. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 15.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, si coordina con le Regioni per individuare criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani Strategici, da attribuire in via prioritaria alle Organizzazioni dei produttori florovivaistiche riconosciute in base alla normativa comunitaria e nazionale. Il medesimo Ministero individua altresì, in accordo con le Regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR al fine di supportare lo sviluppo del settore a livello locale.
*15. 1. Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, si coordina con le Regioni per individuare criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani Strategici, da attribuire in via prioritaria alle Organizzazioni dei produttori florovivaistiche riconosciute in base alla normativa comunitaria e nazionale. Il medesimo Ministero individua altresì, in accordo con le Regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR al fine di supportare Pag. 248lo sviluppo del settore a livello locale.
*15. 2. Scoma.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e del turismo.
15. 3. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2 sostituire le parole: provvedono a con la seguente: possono.
*15. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2 sostituire le parole: provvedono a con la seguente: possono.
*15. 5. Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ricerca nel settore florovivaistico)

  1. Al fine di supportare la ricerca nel campo florovivaistico per le necessarie innovazioni tecnologiche, di prodotto e di processo e per garantire alla ricerca stessa i proventi derivanti da brevetti e dalle royalties derivanti, è istituito un fondo con relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 16.
**15. 01. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ricerca nel settore florovivaistico)

  1. Al fine di supportare la ricerca nel campo florovivaistico per le necessarie innovazioni tecnologiche, di prodotto e di processo e per garantire alla ricerca stessa i proventi derivanti da brevetti e dalle royalties derivanti, è istituito un fondo con relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 16.
**15. 04. Scoma.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*15. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*15. 03. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini.

Pag. 249

ART. 16.

  Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e del turismo.
16. 5. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo le parole: al finanziamento aggiungere le seguenti: della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e.
*16. 1. Anna Lisa Baroni, Spena, Nevi.

  Al comma 2, dopo le parole: al finanziamento aggiungere le seguenti: della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e.
*16. 2. Scoma.

  Al comma 2, dopo le parole: al finanziamento inserire le seguenti: della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e.
*16. 3. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché di ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali.
16. 4. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.