CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 luglio 2020
413.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: disposizioni volte a aggiungere le seguenti: promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura e.
1. 1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: in materia di pesca e di acquacoltura aggiungere le seguenti: nonché a modificare gli articoli 318 e 343 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 secondo quanto previsto dal comma 2.
2. 6. Benedetti.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e semplificare l'accesso ai finanziamenti.
2. 3. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, lettera f), dopo la parola: generazionale, aggiungere le seguenti: e favorire l'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca.
2. 2. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, lettera f) sostituire le parole: e l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera con le seguenti: nonché l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, anche mediante modifiche degli articoli 318 e 343 del codice della navigazione, volte ad accelerare l'arruolamento di marittimi non cittadini dell'Unione europea e la possibilità di temporanea sostituzione per malattia o per lesioni del marittimo imbarcato.
2. 7. Nevi, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano.

  Al comma 2 lettera f) dopo le parole: pesca costiera aggiungere le seguenti: mediterranea e oceanica.
2. 8. Spena, Nevi, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: come pure a bordo di quelle abilitate alla pesca mediterranea ed oceanica.
2. 11. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) organizzazione di momenti di formazione per l'ottenimento dei titoli marittimi e per l'orientamento professionale, in collaborazione con gli istituti tecnico professionali.
2. 1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Pag. 164

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare la vita degli operatori.
*2. 4. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare la vita degli operatori.
*2. 5. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, anche mediante l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le Capitanerie di Porto e l'istituzione del Registro delle giornate di pesca.
2. 9. Fasano, Spena, Nevi, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Caon.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) prevedere, in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, che alle imprese interessate al fermo biologico sia consentita la determinazione di un plafond di giornate di pesca annuali consentite, la cui gestione debba avvenire in base alla responsabile autodeterminazione aziendale, preventivamente e puntualmente comunicata, e che i divieti di pesca, ivi compresi quelli settimanali, tengano conto dei tempi di trasferimento delle imbarcazioni al di fuori delle aree di divieto o del GSA di riferimento.
2. 10. Ripani, Nevi, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale)

  1. Per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 1o luglio 2020, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:
   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;
   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a Pag. 165fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della citata legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca per la cui copertura è istituito il «Fondo Pesca CISOA», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
  3. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 9. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Lovecchio, Galizia, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: equipaggio aggiungere le seguenti: qualora non risolta con l'imbarco a tempo determinato del personale marittimo in lista di attesa.
3. 1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dall'Autorità sanitaria marittima con le seguenti: dalle strutture sanitarie di base o della sanità marittima.
*3. 2. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dall'Autorità sanitaria marittima con le seguenti: dalle strutture sanitarie di base o della sanità marittima.
*3. 6. Sandra Savino, Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena, Caon, Fasano.

  Al comma 1 lettera a) dopo le parole: dall'Autorità sanitaria marittima aggiungere le seguenti: o da medico fiduciario convenzionato con il Ministero della salute, o dalla ASL territorialmente competente.
3. 8. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dall'Autorità sanitaria marittima, aggiungere le seguenti: o dalla ASL territorialmente competente.
3. 3. Benedetti.

Pag. 166

  Al comma 3, dopo le parole: competività delle imprese di pesca nazionali aggiungere le seguenti: e lo sviluppo delle opportunità occupazionali.
*3. 7. Fasano, Sandra Savino, Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena, Caon.

  Al comma 3, dopo le parole: competività delle imprese di pesca nazionali aggiungere le seguenti: e lo sviluppo delle opportunità occupazionali.
*3. 4. Benedetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Estensione del fermo pesca ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca nelle acque interne)

  1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» aggiungere le seguenti: «e delle acque interne».
3. 02. Caon, Sandra Savino, Fasano, Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei lavoratori marittimi)

  1. Alla legge n. 413 del 26 luglio 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:
   « l) i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla pesca, esercenti la stessa in forma diversa da quella di pescatore autonomo o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.»;
   b) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole da: «aventi» a: «navigazione;» sono soppresse;
   c) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è abrogata.
*4. 2. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei lavoratori marittimi)

  1. Alla legge n. 413 del 26 luglio 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:
   « l) i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla pesca, esercenti la stessa in forma diversa da quella di pescatore autonomo o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.»;
   b) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole da: «aventi» a: «navigazione;» sono soppresse;
   c) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è abrogata.
*4. 7. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: le persone che esercitano con le seguenti: il personale marittimo imbarcato che esercita;
   b) alla rubrica sostituire le parole: imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate con le seguenti: imbarcazioni dedite alla piccola pesca inferiori ai 10 GT (Gross Tonnage);
4. 1. Lombardo, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

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  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: le persone che esercitano con le seguenti: il personale marittimo imbarcato che esercita.
*4. 4. Benedetti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: le persone che esercitano con le seguenti: il personale marittimo imbarcato che esercita.
*4. 5. Nevi, Fasano, Spena, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: le persone che esercitano con le seguenti: il personale marittimo imbarcato che esercita.
*4. 6. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Nella rubrica sostituire le parole: da pesca inferiori alle 10 tonnellate con le seguenti: da piccola pesca di stazza inferiore a 10 GT – Gross Tonnage).
4. 8. Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena, Sandra Savino, Caon, Fasano.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca, dedite alla piccola pesca inferiori a 10 Gross Tonnage).
4. 3. Benedetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

  1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
  2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» aggiungere le parole: «e delle acque interne».
  3. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».
*4. 01. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

  1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
  2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» aggiungere le parole: «e delle acque interne».Pag. 168
  3. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».
*4. 02. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 5.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro;
   b) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché le organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, le parole: 3 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: complessivamente 5 milioni di euro.
5. 12. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Al comma 1 e al comma 5 sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
5. 7. Lombardo, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, sopprimere le lettere b), e f).
5. 10. Nevi, Fasano, Spena, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e la nascita di nuove start-up che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili in un'ottica di economia circolare;
   b) al comma 2 dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
   f-bis) progetti rivolti alla salvaguardia dell’habitat marino, in particolare a favore del ripristino della biodiversità e della raccolta dei rifiuti in mare durante l'attività di pesca, la cui la realizzazione comporta una estinzione graduale dei punti sanzionatori a carico dell'impresa di pesca o del comandante;
   f-ter) progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, favorendo la relazione con esistenti realtà di agriturismo;
   f-quater) progetti rivolti alla creazione di marchi ed all'ottenimento delle certificazioni da parte delle imprese per la sostenibilità di una pesca selettiva certificata volta alla qualità e valorizzazione del pescato italiano;.
5. 1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: accorciamento e.
5. 11. Spena, Caon, Sandra Savino, Nevi, Anna Lisa Baroni, Fasano.

  Al comma 2, alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: e per una corretta conduzione della navigazione.
5. 4. Cimino, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei piani di gestione.
5. 2. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Pag. 169

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica.
5. 6. Cimino, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
*5. 3. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno quindici anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del regolamento allegato di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche e integrazioni, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
*5. 9. Gadda, Scoma.

  Al comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole: nonché le organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute.
**5. 8. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole: nonché le organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute.
**5. 5. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, possono essere concesse anche in favore degli enti di cui all'articolo 27 del regolamento allegato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*5. 01. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, possono essere concesse anche in favore degli enti di cui all'articolo 27 del regolamento allegato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei soggetti di Pag. 170cui all'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*5. 02. Gadda, Scoma.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: associazioni di categoria maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e dalle organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute.
*6. 3. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: associazioni di categoria maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e dalle organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute.
*6. 4. Fasano, Spena, Sandra Savino, Nevi, Caon.

  Al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: associazioni di categoria maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e dalle organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute.
*6. 5. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   c) all'articolo 17, comma 1, dopo la parola «associazionismo» sono aggiunte le seguenti: «e delle organizzazioni interprofessionali» e dopo la parola «riconosciute» sono aggiunte le seguenti: «e dalle organizzazioni interprofessionali».
6. 2. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 8.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: in tal caso aggiungere le seguenti: solo trascorsi i sei mesi;
   b) al comma 2 sostituire le parole: variazioni sostanziali della licenza con le seguenti: variazioni tecniche anche sostanziali della licenza;.
8. 6. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Sopprimere il comma 2.
8. 3. Benedetti.

  Al comma 2 sostituire le parole: variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo con le seguenti: variazioni della licenza di pesca tali da comportare l'adozione di atti amministrativi a seguito di modifiche dell'assetto proprietario o societario o della tipologia di pesca esercitata.
8. 5. Nevi, Fasano, Spena, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 3, sopprimere le parole: o società di pesca.
8. 1. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le autorizzazioni per le pesche in deroga hanno la validità coincidente con il periodo della deroga e non comportano oneri a carico degli operatori che ne fanno richiesta.
8. 2. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli abbonamenti alla radiodiffusione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono Pag. 171soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
8. 4. Benedetti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esclusione della Tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

  1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti atta attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
*8. 01. Lombardo, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esclusione della Tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

  1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti atta attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
*8. 03. Fasano, Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esclusione della Tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

  1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti atta attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
*8. 04. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

ART. 9.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sopprimere le parole: e senza limiti quantitativi, anche in forma itinerante;
   b) al medesimo comma, sostituire le parole: i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, con le seguenti: i prodotti ittici provenienti esclusivamente dalla propria attività,.
9. 6. Nevi, Fasano, Spena, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 1, dopo la parola: provenienti aggiungere la seguente: prevalentemente.
9. 4. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la parola: provenienti aggiungere la seguente: prevalentemente;
   b) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
9. 1. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Pag. 172

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250».
9. 3. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la parola: esercitare inserire le seguenti:, per la durata di cinque anni,.
*9. 2. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la parola: esercitare inserire le seguenti:, per la durata di cinque anni,.
*9. 5. Benedetti.

  Al comma 2, dopo la parola: esercitare inserire le seguenti:, per la durata di cinque anni,.
*9. 7. Caon, Fasano, Nevi, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 2, dopo la parola: esercitare inserire le seguenti:, per la durata di cinque anni,.
*9. 10. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Al comma 3, capoverso lettera g), sopprimere la parola: prevalentemente.
9. 8. Caon, Fasano, Nevi, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».
9. 9. Caon, Fasano, Nevi, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10. 2. Caretta, Ciaburro.

  Sopprimerlo.
*10. 3. Benedetti.

  Sopprimerlo.
*10. 4. Nevi, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) l'indicazione di cui alla lettera b) sia resa obbligatoria nell'ambito degli esercizi di somministrazione e ristorazione, con riferimento sia al prodotto fresco che a quello surgelato.
10. 5. Nevi, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le parole:, ivi comprese le relative sanzioni.
10. 6. Sandra Savino, Nevi, Caon, Fasano, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) l'istituzione, per le imbarcazioni relative alla pesca locale, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, di un Pag. 173marchio che indichi l'origine, la freschezza e la qualità del pescato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, al fine di promuovere progetti e iniziative di filiera corta ittica locale nonché progetti promossi dai FLAG nell'ambito del marketing territoriale costiero.
10. 1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati attraverso esercizi dell'horeca)

  1. Gli esercenti hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, nonché catering possono fornire al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite nel dettaglio le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, in relazione ai luoghi e supporti dove possono essere apposte, alle dimensioni del carattere degli elementi grafici ed alla lingua usata.
10. 01. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati attraverso esercizi dell'horeca)

  1. Gli esercenti hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, nonché catering forniscono al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  2. Con decreto del Ministero delle politiche auricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite nel dettaglio le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, in relazione ai luoghi e supporti dove possono essere apposte, alle dimensioni del carattere degli elementi grafici ed alla lingua usata.
  3. Le informazioni fornite ai consumatori garantiscono la conoscenza dei seguenti dati:
   a) denominazione commerciale della specie e suo nome scientifico;
   b) metodo di produzione;
   c) zona in cui il prodotto è stato catturato e per i prodotti dell'acquacoltura, menzione dello Stato membro e del Paese terzo in cui il pesce è stato allevato;
   d) categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci;
   e) se il prodotto è stato scongelato.
10. 02. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

  1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica Pag. 174e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura; da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca».
11. 1. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: acquacoltura aggiungere le seguenti: nonché le associazioni sindacali maggiormente rappresentative nei settori della pesca professionale e dell'acquacoltura.
11. 2. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 12.

  Al comma 1 dopo le parole: aree demaniali marittime aggiungere le seguenti: lacuali e fluviali.
12. 1. Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Spena.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)

  L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:
  «1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.
  2. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento.
  3. La Commissione consultiva locale è composta da:
   a) il capo del compartimento marittimo;
   b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
   c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, acquacoltura e ambiente;
   d) fino a 5 rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
   e) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
   f) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
   g) fino a 2 rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
   h) fino a 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
   j) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
   k) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Pag. 175

  4. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto.
  5. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.
  6. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio.
  7. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
  8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle Amministrazioni locali, competenti per territorio, di altre istituzioni nazionali o territoriali, nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
  9. Il funzionamento del Commissione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 13-ter.
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)

  1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:
   a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;
   b) allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti, in conformità alle norme eurounitarie;
   c) alla tutela del consumatore, in termini di tracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza delle informazioni.

  2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle Politiche agricole e forestali si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
  3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:
   a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
   b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, su indicazione del CNR, CREA e ISPRA;
   c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
   d) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   e) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;Pag. 176
   f) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
   g) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   h) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  5. Il Comitato si esprime su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifica a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore.
  6. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. Il funzionamento del Comitato non comporta, oneri per il bilancio dello Stato.
13. 03. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)

  L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:
  «1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.
  2. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento.
  3. La Commissione consultiva locale è composta da:
   a) il capo del compartimento marittimo;
   b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
   c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, acquacoltura e ambiente;
   d) fino a 5 rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
   e) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
   f) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
   g) fino a 2 rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
   h) fino a 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
   j) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
   k) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

  4. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della Capitaneria di porto.Pag. 177
  5. il segretario della Commissione è nominato tra il personale della Capitaneria di porto.
  6. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio.
  7. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
  8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle Amministrazioni locali, competenti per territorio, di altre istituzioni nazionali o territoriali, nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
  9. Il funzionamento del Commissione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».
13. 02. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)

  1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:
   a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;
   b) allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti, in conformità alle norme eurounitarie;
   c) alla tutela del consumatore, in termini di tracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza delle informazioni.

  2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
  3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:
   a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
   b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, su indicazione del CNR, CREA e ISPRA;
   c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
   d) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   e) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
   f) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;Pag. 178
   g) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   h) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  5. Il Comitato si esprime su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifica a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica dei settore.
  6. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. Il funzionamento del Comitato non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
13. 01. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Criteri per il riparto dell'incremento annuo di tonno rosso)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i termini e le modalità di attribuzione dell'incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia, in attuazione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di prevedere incentivi per sistemi di pesca che impiegano attrezzi selettivi e tecniche a ridotto impatto ambientale, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Reg. CE 14 settembre 2016 n. 2016/1627.
  2. Conseguentemente, il decreto di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri:
   a) trasparenza ed oggettività nella individuazione delle quote tra i vari sistemi di pesca;
   b) equo riparto del contingente incrementale, nel rispetto del principio della stabilità relativa;
   c) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi;
   d) valorizzazione della pesca tradizionale artigianale e di metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ambientale.

  3. Con il medesimo decreto, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione ed il turismo, secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, è stabilito un programma triennale della pesca del tonno rosso che prevede elementi di premialità in favore degli operatori che presentano, singolarmente o assieme ad altri, piani di produzione, trasformazione e commercializzazione con i seguenti contenuti essenziali:
   a) azioni volte alla creazione di una filiera Made in Italy del tonno rosso, utilizzando una parte della quota catturata, non inferiore al 10 per cento per il primo anno, con previsione di un aumento graduale negli anni successivi, al fine di stabilizzare il progetto;
   b) lavorazione e trasformazione di tonno rosso in impianti situati sul territorio nazionale, anche attraverso accordi di collaborazione tra gli operatori;Pag. 179
   c) tecniche di cattura caratterizzate da elementi innovativi e sperimentali messe a punto da Organizzazioni di Produttori riconosciute per la specie tonno rosso e che associano imprese di pesca autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso;
   d) forme di cooperazione che favoriscono la stabilità e la sostenibilità dei singoli impianti.
*14. 5. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Criteri per il riparto dell'incremento annuo di tonno rosso)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i termini e le modalità di attribuzione dell'incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia, in attuazione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di prevedere incentivi per sistemi di pesca che impiegano attrezzi selettivi e tecniche a ridotto impatto ambientale, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Reg. CE 14 settembre 2016 n. 2016/1627.
  2. Conseguentemente, il decreto di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri:
   a) trasparenza ed oggettività nella individuazione delle quote tra i vari sistemi di pesca;
   b) equo riparto del contingente incrementale, nel rispetto del principio della stabilità relativa;
   c) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi;
   d) valorizzazione della pesca tradizionale artigianale e di metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ambientale.

  3. Con il medesimo decreto, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione ed il turismo, secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, è stabilito un programma triennale della pesca del tonno rosso che prevede elementi di premialità in favore degli operatori che presentano, singolarmente o assieme ad altri, piani di produzione, trasformazione e commercializzazione con i seguenti contenuti essenziali:
   a) azioni volte alla creazione di una filiera Made in Italy del tonno rosso, utilizzando una parte della quota catturata, non inferiore al 10 per cento per il primo anno, con previsione di un aumento graduale negli anni successivi, al fine di stabilizzare il progetto;
   b) lavorazione e trasformazione di tonno rosso in impianti situati sul territorio nazionale, anche attraverso accordi di collaborazione tra gli operatori;
   c) tecniche di cattura caratterizzate da elementi innovativi e sperimentali messe a punto da Organizzazioni di Produttori riconosciute per la specie tonno rosso e che associano imprese di pesca autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso;
   d) forme di cooperazione che favoriscono la stabilità e la sostenibilità dei singoli impianti.
*14. 1. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Pag. 180

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Pesca del tonno rosso)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i termini e le modalità di attribuzione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia, fermi restando i coefficienti storici di ripartizione di tonno rosso stabiliti per i sistemi delle tonnare fisse, delle circuizioni e dei palangari
  2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà mantenere i coefficienti storici di ripartizione e delle quote individuali di tonno rosso stabiliti per i sistemi delle tonnare fisse. Dovrà, altresì, prevedere l'attribuzione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare e prevedere un processo di aumento della quota indivisa al fine di favorire ulteriormente l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi.
  3. Con il medesimo decreto, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento UE 1627/2016, sono definite le modalità di approvazione del programma triennale della pesca del tonno rosso e di attribuzione di talune «premialità» da attribuire agli aspiranti assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette «premialità», gli assegnatari di quote dovranno mantenere il pescato, nella percentuale del 10 per cento nel primo anno e in percentuali maggiori negli anni successivi, in impianti destinati all'accrescimento situati nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso, lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale, anche attraverso accordi di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso.
14. 8. Benedetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Pesca del tonno rosso)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i termini e le modalità di attribuzione del contingente di cattura assegnato all'Italia.
  2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà, altresì, prevedere l'attribuzione del contingente annuo di cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare i livelli medi di cattura registrati negli anni 2017-2020 dai singoli impianti e dalle imbarcazioni titolari di quote individuali e prevedere un processo di aumento della quota indivisa al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare in modo uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglia da pesca.
  3. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attribuzione di talune «premialità» da attribuire agli assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e commercializzazione Pag. 181per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette «premialità», gli assegnatari di quote dovranno mantenere il pescato, nella percentuale del 10 per cento in impianti destinati all'accrescimento situati nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso, lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale, anche attraverso accordi di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso.
14. 11. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Al comma 1 dopo le parole: modalità di attribuzione aggiungere le seguenti: delle quote.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: dell'eventuale incremento annuo e le parole: fermi restando i coefficienti storici di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso stabiliti per i sistemi delle tonnare fisse, delle circuizioni e dei palangari.
14. 2. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, sopprimere le parole: mantenere i coefficienti storici di ripartizione e delle quote individuali di tonno rosso stabiliti per i sistemi delle tonnare fisse. Dovrà, altresì,.
14. 3. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: tonnare fisse, aggiungere le seguenti: , delle circuizioni e dei palangari.
   b) al comma 2, le parole: dalle imbarcazioni sono sostituite dalle seguenti: dall'insieme delle imbarcazioni;
   c) al comma 2, le parole da: al fine di favorire l'accesso sino a: ne sono privi sono sostituite dalle seguenti: al fine di consentire l'accesso alla risorsa da parte delle unità da pesca non autorizzate alla cattura del tonno rosso;
   d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il medesimo decreto dovrà, altresì, prevedere un Programma speciale di controlli volto a monitorare in tempo reale il rispetto della distribuzione in areali della quota indivisa di cui al precedente comma, per supportare le necessità e non vanificare le esigenze della pesca accidentale, al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale;
   e) al comma 3, le parole: quote individuali di cattura sono sostituite con le seguenti: quote aggregate di cattura;
   f) al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
14. 4. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) dopo le parole: tonnare fisse, aggiungere le seguenti: delle circuizioni e dei palangari;
    2) le parole: dalle imbarcazioni sono sostituite dalle seguenti: dall'insieme delle imbarcazioni;
    3) le parole da: al fine di favorire fino a: ne sono privi, sono sostituite dalle seguenti: al fine di consentire l'accesso alla risorsa da parte delle unità da pesca non autorizzate alla cattura del tonno rosso;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il medesimo decreto dovrà, altresì, prevedere un Programma speciale di controlli volto a monitorare in tempo reale Pag. 182il rispetto della distribuzione della quota indivisa di cui al precedente comma, per contrastare il fenomeno della pesca mirata illegale;
   c) al comma 3 sono apportare le seguenti modifiche:
    1) al primo periodo, le parole: quote individuali di cattura sono sostituite con le seguenti: quote aggregate di cattura;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: la pesca del tonno rosso, sono aggiunte le seguenti: e/o.
*14. 10. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) dopo le parole: tonnare fisse, aggiungere le seguenti: delle circuizioni e dei palangari;
    2) le parole: dalle imbarcazioni sono sostituite dalle seguenti: dall'insieme delle imbarcazioni;
    3) le parole da: al fine di favorire fino a: ne sono privi, sono sostituite dalle seguenti: al fine di consentire l'accesso alla risorsa da parte delle unità da pesca non autorizzate alla cattura del tonno rosso;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il medesimo decreto dovrà, altresì, prevedere un Programma speciale di controlli volto a monitorare in tempo reale il rispetto della distribuzione della quota indivisa di cui al precedente comma, per contrastare il fenomeno della pesca mirata illegale;
   c) al comma 3 sono apportare le seguenti modifiche:
    1) al primo periodo, le parole: quote individuali di cattura sono sostituite con le seguenti: quote aggregate di cattura;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: la pesca del tonno rosso, sono aggiunte le seguenti: e/o.
*14. 6. Ciaburro, Caretta.

  All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) dopo le parole: tonnare fisse, aggiungere le seguenti: delle circuizioni e dei palangari;
    2) le parole: dalle imbarcazioni sono sostituite dalle seguenti: dall'insieme delle imbarcazioni;
    3) le parole da: al fine di favorire fino a: ne sono privi, sono sostituite dalle seguenti: al fine di consentire l'accesso alla risorsa da parte delle unità da pesca non autorizzate alla cattura del tonno rosso;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il medesimo decreto dovrà, altresì, prevedere un Programma speciale di controlli volto a monitorare in tempo reale il rispetto della distribuzione della quota indivisa di cui al precedente comma, per contrastare il fenomeno della pesca mirata illegale;
   c) al comma 3 sono apportare le seguenti modifiche:
    1) al primo periodo, le parole: quote individuali di cattura sono sostituite con le seguenti: quote aggregate di cattura;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: la pesca del tonno rosso, sono aggiunte le seguenti: e/o.
*14. 9. Nevi, Fasano, Spena, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: comunque per una quota complessiva non più del 30 per cento, fra sistemi di pesca del tipo circuizione, palangaro e tonnara fissa, e per il restante 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca.
14. 7. Benedetti.

Pag. 183

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: «tre mesi a sei mesi» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «due settimane ad un mese.».
  2. All'articolo 11:
   a) sostituire i commi 1, 2,3 e 3-bis con i seguenti:
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v) e aa), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro, i predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), q), e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnusthynnus) e pesce spada (Xiphiasgladius).
  2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f) e o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro».
   b) sopprimere il comma 5-bis.
   c) al comma 6 sostituire le parole «di cui ai commi 5 e 5-bis» con le seguenti «di cui al comma 5».
   d) al comma 10, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
   e) sopprimere il comma 12.

  3. All'articolo 12 sopprimere il comma 3.
14. 01. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare e della pesca)

  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il «Fondo», è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare e della pesca da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13, decreto-legge settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dal confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso.
*15. 07. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Pag. 184

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare e della pesca)

  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il «Fondo», è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamento erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare e della pesca da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13, decreto-legge, settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del Fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso.
*15. 020. Spena, Fasano, Nevi, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Caon.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge n. 157 del 2019)

  1. Il comma 2, dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, è sostituito dal seguente:
  «2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti, anche mediante tecnologie blockchain, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese di pesca, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole e della pesca nel limite di 30.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».
15. 06. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge n. 157 del 2019)

  1. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157 Pag. 185del 2019, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) dopo le parole «settore agricolo» aggiungere le seguenti «e della pesca»;
  b) dopo le parole «imprese agricole» aggiungere le seguenti: «e della pesca».
15. 09. Gagnarli, Cassese, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Utilizzo delle aliquote di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
*15. 012. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Utilizzo delle aliquote di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
*15. 05. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sportello unico della pesca)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto Pag. 186legislativo che, al fine di conseguire maggiore efficienza, coordinamento e omogeneità dell'azione amministrativa attraverso il miglioramento del rapporto con gli utenti e la semplificazione degli adempimenti burocratici a loro carico, istituisce, presso il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, lo Sportello unico della pesca, con diramazioni presso ogni sede territoriale delle Capitanerie, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) dimezzamento dei tempi procedimentali per lo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni connesse alle attività di pesca professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, anche attraverso la divisione dei compiti delle fasi endoprocedimentali, tra lo Sportello unico e gli uffici della Direzione Generale competente;
   b) introduzione e valorizzazione delle funzioni di sportello, informazione e assistenza, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni di categoria riconosciute, rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca;
   c) previsione di sistemi di trasmissione e circolazione dei dati raccolti, dei documenti e delle informazioni acquisite ai Ministeri competenti, per un coordinato ed efficiente svolgimento dei procedimenti e per una tempestiva adozione dei provvedimenti finali.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
**15. 011. Gagnarli, Cassese, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sportello unico della pesca)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, al fine di conseguire maggiore efficienza, coordinamento e omogeneità dell'azione amministrativa attraverso il miglioramento del rapporto con gli utenti e la semplificazione degli adempimenti burocratici a loro carico, istituisce, presso il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, lo Sportello unico della pesca, con diramazioni presso ogni sede territoriale delle Capitanerie, Pag. 187nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) dimezzamento dei tempi procedimentali per lo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni connesse alle attività di pesca professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, anche attraverso la divisione dei compiti delle fasi endoprocedimentali, tra lo Sportello unico e gli uffici della Direzione Generale competente;
   b) introduzione e valorizzazione delle funzioni di sportello, informazione e assistenza, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni di categoria riconosciute, rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca;
   c) previsione di sistemi di trasmissione e circolazione dei dati raccolti, dei documenti e delle informazioni acquisite ai Ministeri competenti, per un coordinato ed efficiente svolgimento dei procedimenti e per una tempestiva adozione dei provvedimenti finali.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
**15. 04. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sportello unico della pesca)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, al fine di conseguire maggiore efficienza, coordinamento e omogeneità dell'azione amministrativa attraverso il miglioramento del rapporto con gli utenti e la semplificazione degli adempimenti burocratici a loro carico, istituisce, presso il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, lo Sportello unico della pesca, con diramazioni presso ogni sede territoriale delle Capitanerie, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) dimezzamento dei tempi procedimentali per lo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni connesse alle attività di pesca professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, anche attraverso la divisione dei compiti Pag. 188delle fasi endoprocedimentali, tra lo Sportello unico e gli uffici della Direzione Generale competente;
   b) introduzione e valorizzazione delle funzioni di sportello, informazione e assistenza, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni di categoria riconosciute, rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca;
   c) previsione di sistemi di trasmissione e circolazione dei dati raccolti, dei documenti e delle informazioni acquisite ai Ministeri competenti, per un coordinato ed efficiente svolgimento dei procedimenti e per una tempestiva adozione dei provvedimenti finali.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
**15. 016. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sportello unico della pesca)

  1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali è competente in materia di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di pesca professionale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153.
  È altresì competente al miglioramento dei servizi e all'assistenza alle imprese mediante la raccolta, anche in via telematica, delle istanze e delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività di pesca ed acquacoltura, assicurando il coordinamento delle funzioni assegnate ai Ministeri in materia.
  2. Ai fini di conseguire maggiore efficienza dell'azione amministrativa attraverso il miglioramento del rapporto tra cittadini e amministrazione e di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'esercizio della pesca, è istituito presso le Capitanerie di Porto lo «Sportello unico della pesca».
  Fatti salvi i compiti di controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224 del 20 novembre 2009 e successive integrazioni e modificazioni, lo Sportello unico della pesca svolge l'istruttoria per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni connesse alle attività di cui al comma 1 e trasmette gli atti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio.
  La Capitaneria di porto svolge l'istruttoria, provvedendo all'accertamento dei Pag. 189requisiti e presupposti richiesti da atti amministrativi, finalizzato all'emanazione di proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero di diniego dell'esercizio di pesca marittima.
  Il Capo del Compartimento ovvero il responsabile del procedimento, valutata la completezza della documentazione, trasmette gli atti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio di pesca entro il termine di trenta giorni dall'avvio dell'avvio dell'istruttoria. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ricevuta la proposta di cui al periodo precedente, adotta il provvedimento autorizzatorio, ovvero provvedimento di motivato diniego entro il termine di quindici giorni, provvedendo alla comunicazione del provvedimento all'interessato per il tramite dello Sportello Unico della Pesca, anche in via telematica, con utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC).
  3. Ferme tutte le competenze di legge, lo Sportello Unico del mare svolge funzioni di front-office rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca, e inoltra i dati, così raccolti, ai Ministeri competenti per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
15. 018. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sportello unico della pesca)

  1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, coordinamento e omogeneità detrazione amministrativa, attraverso il miglioramento del rapporto con gli utenti e la semplificazione degli adempimenti burocratici a loro carico, è istituito, presso il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, lo Sportello unico della pesca, con diramazioni presso ogni sede territoriale delle Capitanerie, con funzioni di front-office rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca.
  2. Fatti salvi i compiti di controllo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224 del 20 novembre 2009 del Consiglio, lo Sportello Unico della pesca svolge l'istruttoria per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni connesse alle attività di pesca professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153. Conclusa l'istruttoria, entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, trasmette ai Ministero una proposta motivata di provvedimento. Entro i successivi 15 giorni, il Ministero adotta il provvedimento, provvedendo alla comunicazione telematica all'interessato, per il tramite dello Sportello Unico della Pesca.
  3. Lo Sportello Unico della pesca svolge altresì funzioni di sportello, informazione e assistenza, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni di categoria riconosciute, rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca, e trasmette i dati raccolti, i documenti e le informazioni acquisite ai Ministeri competenti, per un coordinato ed efficiente svolgimento dei procedimenti e per una tempestiva adozione dei provvedimenti finali.
  4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilire nel dettaglio le modalità organizzative dello Sportello Unico della Pesca.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento Pag. 190dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
15. 019. Spena, Caon, Sandra Savino, Fasano, Nevi, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione in materia di arresto temporaneo obbligatorio e di attestazione delle giornate di inattività)

  1. Al fine di rendere più agevole la gestione delle misure legate al numero ed alle motivazioni delle giornate di inattività, è istituito il Registro delle giornate di pesca.
  2. Tutte le unità di pesca possono tenere il Registro di cui al comma 1. Il Comandante annota sul Registro le giornate di inattività e le motivazioni. Le annotazioni, validate dall'Autorità marittima competente, attestano, per tutte le finalità previste dalla legge, le giornate di inattività e le motivazioni.
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del Registro, anche in formato elettronico, i termini ed i modi di registrazione.
  4. La sospensione dell'attività di pesca determinata dalla necessità di eseguire visite, annotazioni di sicurezza e rinnovo dei documenti di bordo è equiparata all'arresto temporaneo obbligatorio e dà diritto all'accesso a contributi e forme di ristoro e di indennità all'impresa di pesca e ai marittimi imbarcati.
*15. 010. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione in materia di arresto temporaneo obbligatorio e di attestazione delle giornate di inattività)

  1. Al fine di rendere più agevole la gestione delle misure legate al numero ed alle motivazioni delle giornate di inattività, è istituito il Registro delle giornate di pesca.
  2. Tutte le unità di pesca possono tenere il Registro di cui al comma 1. Il Comandante annota sul Registro le giornate di inattività e le motivazioni. Le annotazioni, validate dall'Autorità marittima competente, attestano, per tutte le finalità previste dalla legge, le giornate di inattività e le motivazioni.
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del Registro, anche in formato elettronico, i termini ed i modi di registrazione.
  4. La sospensione dell'attività di pesca determinata dalla necessità di eseguire visite, annotazioni di sicurezza e rinnovo dei documenti di bordo è equiparata all'arresto temporaneo obbligatorio e dà diritto all'accesso a contributi e forme di ristoro e di indennità all'impresa di pesca e ai marittimi imbarcati.
*15. 03. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione in materia di arresto temporaneo obbligatorio e di attestazione delle giornate di inattività)

  1. Al fine di rendere più agevole la gestione delle misure legate al numero ed alle motivazioni delle giornate di inattività, è istituito il Registro delle giornate di pesca.Pag. 191
  2. Le unità di pesca possono tenere il Registro di cui al comma 1. Il Comandante annota sul Registro le giornate di inattività e le motivazioni. Le annotazioni, validate dall'Autorità marittima competente, attestano, per tutte le finalità previste dalla legge, le giornate di inattività e le motivazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del Registro, anche in formato elettronico, i termini ed i modi di registrazione.
15. 021. Fasano, Spena, Caon, Sandra Savino, Nevi, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole «prodotti agricoli» sono aggiunte le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura»;
   b) al comma 1 dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
   «h) azioni per incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile;
   i) azioni per sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale».
   c) al comma 2 dopo le parole «prodotti agricoli» sono aggiunte le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».
15. 02. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Se la specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, come disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) è la Lithophaga lithophaga l'ammenda di cui al comma 1 è da 6.000 a 36.000 euro».
15. 013. Gagnarli, Galizia, Maglione, Cillis, Cadeddu, Cassese, Parentela, Cimino, Pignatone, Lovecchio, Del Sesto, Alberto Manca, Lombardo, Marzana.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fatturazione elettronica piccola pesca)

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da «e quelli che applicano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti «, quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250».

Conseguentemente all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole «e 12» con le seguenti «, 12 e 15-bis» e le parole «65,5 milioni» con le seguenti «66,5 milioni»;
   b) alla lettera b) del comma 1 sostituire le parole «61,5 milioni» con le seguenti «62,5 milioni».
15. 015. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.