CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2020
409.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La II Commissione,
  esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
  considerato che:
   all'articolo 1, i commi 4 e 5 intervengono sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area «coltivata direttamente» dal proprietario ma «coltivata o condotta dallo stesso»;
   la modifica introdotta prevederebbe un beneficio senza che ricorra la particolare condizione fattuale che la norma vigente ritiene rilevante, ossia il fatto che il bene oggetto di esproprio sia direttamente coltivato dal soggetto, che per effetto del provvedimento ablativo, non potrà trarne più risorse;
   andrebbe comunque chiarita l'effettiva portata del nuovo ambito di applicazione della norma specificando cosa si intenda per conduzione del fondo;
   l'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sulla attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 228 del 2001) relative ai termini di decadenza dai benefici fiscali per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrice, nel caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni, disponendo che le suddette norme si applichino agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è previsto attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa di riforma;
   andrebbe attentamente considerata tale disposizione che finirebbe per beneficiare una specifica esigua platea di soggetti, ossia coloro che, avendo acquistato un fondo rustico nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001, fruendo dei relativi benefici fiscali e creditizi, lo abbiano rivenduto senza attendere il decorso dei dieci anni prescritti;
   l'articolo 42, inserendo il comma 3-ter.1, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazione e ai patti di famiglia, creando non solo problemi Pag. 50di coordinamento con la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che prevede l'obbligo di attestazione energetica anche per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, ma anche con le finalità della direttiva 2010/31/UE;
   l'articolo 52 amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo;
    in particolare si estende l'attuale forma di sanatoria che consente di evitare l'applicazione della sanzione anche alle imprese agricole che violino norme in materia agroalimentare punite più gravemente e non solo con la sanzione amministrativa pecuniaria;
   andrebbe attentamente valutata l'opportunità dell'ampliamento della sanatoria;
  l'articolo 53 modifica le disposizioni di razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e segnatamente quelle in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo apportando un sostanziale alleggerimento della previgente disciplina sanzionatoria;
   si prevede infatti la sospensione, in luogo dell'attuale revoca, dell'autorizzazione in caso di gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nell'espletamento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione; viene altresì ridotta, da 9 a 6 mesi, la durata massima della sospensione, al termine della quale non dovrà più comprovarsi l'avvenuta risoluzione delle criticità rilevate, bensì la semplice adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti; non sono più previste la revoca o la sospensione dell'autorizzazione su proposta delle Regioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza loro attribuiti dall'articolo 3, comma 4; risulta espunto, infine, il termine minimo (tre anni) prima del cui decorso l'organismo di controllo che abbia subito la revoca dell'autorizzazione non può presentare richiesta per conseguirne una nuova,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   1) all'articolo 42, si sopprima la previsione dell'inserimento del comma 3 ter.1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, commi 4 e 5, si valuti l'opportunità di chiarire cosa debba intendersi per conduzione del fondo;
   b) all'articolo 52, valuti la Commissione di merito l'opportunità della soppressione del riferimento alla sola sanzione amministrativa pecuniaria quale presupposto per l'accesso alla speciale forma di sanatoria di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014;
   c) all'articolo 53, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità di modificare in senso meno restrittivo la disciplina in materia di sospensione e di revoca dell'autorizzazione rilasciata agli organismi di controllo.

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ALLEGATO 2

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
  esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 875-A Corda e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
  considerato che:
   l'articolo 17 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alle controversie in tema di esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 10, le eventuali controversie promosse in materia di libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari;
   i giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e alle relative norme di attuazione di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo codice;
   si derogherebbe pertanto all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che attribuisce al giudice del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, la repressione della condotta antisindacale;
   andrebbe quindi attentamente considerata la disposizione di cui all'articolo 17;
   l'articolo 17-bis istituisce presso il Ministero della difesa, senza oneri nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, del provvedimento avente rilievo nazionale;
   per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza, il medesimo articolo 17-bis istituisce analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
   andrebbe considerata la previsione di un'unica commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, del provvedimento avente rilievo nazionale, presso il Dipartimento della funzione pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di un'ulteriore riflessione sulla disposizione di cui all'articolo 17 in relazione alle disposizioni vigenti.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
  esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
  considerato che:
   all'articolo 1, i commi 4 e 5 intervengono sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area «coltivata direttamente» dal proprietario ma «coltivata o condotta» dallo stesso;
   la modifica introdotta prevederebbe un beneficio senza che ricorra la particolare condizione fattuale che la norma vigente ritiene rilevante, ossia il fatto che il bene oggetto di esproprio sia direttamente coltivato dal soggetto, che, per effetto del provvedimento ablativo, non potrà trarne più risorse;
   andrebbe comunque chiarita l'effettiva portata del nuovo ambito di applicazione della norma specificando cosa si intenda per conduzione del fondo;
   l'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sulla attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001) relative ai termini di decadenza dai benefici fiscali per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrice nel caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni, disponendo che le suddette norme si applichino agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è previsto attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa di riforma;
   andrebbe attentamente considerata tale disposizione che finirebbe per beneficiare coloro che, avendo acquistato un fondo rustico nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001, fruendo dei relativi benefici fiscali e creditizi, lo abbiano rivenduto senza attendere il decorso dei dieci anni prescritti;
   l'articolo 42, inserendo il comma 3-ter.1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazione e ai patti di famiglia, creando non solo problemi di coordinamento con la disposizione Pag. 53di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che prevede l'obbligo di attestazione energetica anche per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, ma anche con le finalità della direttiva 2010/31/UE;
   l'articolo 52 restringe il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo;
    in particolare si estende l'attuale forma di sanatoria che consente di evitare l'applicazione della sanzione anche alle imprese agricole che violino norme in materia agroalimentare punite più gravemente e non solo con la sanzione amministrativa pecuniaria;
   andrebbe attentamente valutata l'opportunità dell'ampliamento della sanatoria;
   l'articolo 53 modifica le disposizioni di razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e segnatamente quelle in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo, apportando un sostanziale alleggerimento della previgente disciplina sanzionatoria;
   si prevede infatti la sospensione, in luogo dell'attuale revoca, dell'autorizzazione in caso di gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nell'espletamento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione; viene altresì ridotta, da 9 a 6 mesi, la durata massima della sospensione, al termine della quale non dovrà più comprovarsi l'avvenuta risoluzione delle criticità rilevate, bensì la semplice adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti; non sono più previste la revoca o la sospensione dell'autorizzazione su proposta delle Regioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza loro attribuiti dall'articolo 3, comma 4; risulta espunto, infine, il termine minimo (tre anni) prima del cui decorso l'organismo di controllo che abbia subito la revoca dell'autorizzazione non può presentare richiesta per conseguirne una nuova,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   1) all'articolo 42, si sopprima la previsione dell'inserimento del comma 3 ter.1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, commi 4 e 5, si valuti l'effettiva opportunità delle modifiche ivi introdotte;
   b) all'articolo 26, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità della disposizione introdotta;
   c) all'articolo 52, valuti la Commissione di merito l'opportunità della soppressione del riferimento alla sola sanzione amministrativa pecuniaria quale presupposto per l'accesso alla speciale forma di sanatoria di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014;
   d) all'articolo 53, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità di modificare in senso meno restrittivo la disciplina in materia di sospensione e di revoca dell'autorizzazione rilasciata agli organismi di controllo.