CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2020
409.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (C. 2359 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
   esaminato il disegno di legge C. 2359, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016;
   rilevato come i due protocolli emendativi di cui si propone la ratifica siano volti ad ampliare la consistenza numerica del Consiglio e della Commissione per la navigazione aerea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), a fronte dell'esigenza di rispondere alla crescente domanda degli Stati membri di avere una rappresentanza in seno ai due predetti organi dell'ICAO coerente con lo sviluppo del trasporto aereo;
   segnalato come l'adesione formale e tempestiva ai protocolli di emendamento appaia necessaria e urgente, tenuto conto che l'entrata in vigore dei protocolli medesimi è subordinata al deposito di 128 strumenti di ratifica nazionale;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati (C. 2373 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
   esaminato il disegno di legge C. 2373, approvato dal Senato, «Recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013»;
   evidenziato come la Convenzione di cui si propone la ratifica, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), persegua l'importante obiettivo della protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo;
   segnalato in particolare come la Convenzione stabilisca restrizioni in materia di estrazione primaria e di commercio internazionale del mercurio, vieti la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, preveda divieti o condizioni operative per diversi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio, disincentivi nuovi usi del mercurio in prodotti e processi industriali e promuova l'adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio provenienti dall'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e dalle attività industriali;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Nuovo testo C. 982 e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, cui sono abbinate le proposte di legge C. 673, C. 1073 e C. 1362;
   rilevato come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   considerato che assumono anche rilievo, per specifiche disposizioni, le materie «tutela del risparmio», «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento civile», «previdenza sociale» e «tutela dell'ambiente», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) e s), della Costituzione, nonché le materie «tutela e sicurezza del lavoro», «alimentazione» e «valorizzazione dei beni culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   rilevato come, a fronte del predetto intreccio di competenze, nel quale risulta comunque prevalente la materia agricoltura, la giurisprudenza costituzionale prescriva in tali casi il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;
   considerato che il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 3, comma 2 (fondo per i settori agricoli in crisi), e dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di ricomposizione dei fondi agricoli e di riordino delle proprietà frammentate nei territori montani di cui all'articolo 56;
   rilevata tuttavia l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche nell'ambito dell'attuazione di altre disposizioni recate dal provvedimento;
   rilevato come l'articolo 11 ampli l'ambito di applicazione di una regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, estendendo alle strutture agrituristiche con capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto che utilizzino singole unità abitative le disposizioni tecniche relative alla tipologia di impianti di produzione di calore i quali devono essere installati al fine di prevenire gli incendi;
   segnalato come l'articolo 39, comma 1, conferisca una delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole, senza tuttavia prevedere specifici princìpi e criteri direttivi,Pag. 42
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'attuazione delle seguenti disposizioni:
    articolo 2, comma 2, e articolo 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori);
    articolo 18 (delegificazione della materia della lombricoltura);
    articolo 22 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri);
    articolo 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico);
    articolo 35, comma 2 (credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta);
    articolo 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno);
    articolo 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole);
    articolo 49, comma 1 (istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie);
    articolo 57, comma 1 (riproduzione animale);
   b) con riferimento all'articolo 11, il quale amplia l'ambito di applicazione di una regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, intervenendo dunque su una fonte di natura secondaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di autorizzare il Governo a modificare la predetta regola tecnica;
   c) con riferimento all'articolo 39, comma 1, il quale conferisce una delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole valuti, la Commissione di merito l'opportunità di individuare specifici princìpi e criteri direttivi per la delega medesima.