CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2020
405.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto n. 175).

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G.175), di seguito denominato «decreto»;
   rilevato che:
    il decreto ha modificato numerose imprecisioni del testo del codice e ha accolto numerose osservazioni pervenute da esperti e portatori di interesse, migliorando indubbiamente notevolmente l'articolato complessivo;
    appaiono comunque opportune alcune modifiche al decreto, al fine dell'ulteriore miglioramento di un codice che determina certamente un grande passo in avanti nella disciplina della crisi di impresa e più in generale nel funzionamento del nostro sistema economico;
   evidenziato che:
    l'articolo 6 del codice, al comma 3, prevede che non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI: tale misura rischia di scoraggiare il debitore a fare ricorso all'OCRI o alla composizione della crisi anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia che garantiscano si tratti di procedura amichevole e non ostile;
    l'articolo 15 del codice ha posto in capo ai creditori pubblici qualificati l'obbligo di segnalare le esposizioni debitorie di importo rilevante, definendone criteri e modalità: tale segnalazione rischia in taluni casi di trasformarsi in un impedimento con gravi conseguenze per le attività delle imprese;
    appare opportuno salvaguardare la procedura di composizione della crisi di cui all'articolo 19, senza rallentare i tempi della giustizia, prevedendo che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;
    i commi 2 e 3 dell'articolo 40 del decreto, intervenendo sugli articoli 2380-bis e 2409-novies del codice civile, relativi alle società per azioni rispettivamente per sistema di amministrazione e controllo cosiddetto tradizionale e dualistico, eliminano la precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori; tale intervento rischia di determinare un superamento del principio di esclusività della gestione in capo agli amministratori che, oltre a esulare dall'oggetto della delega, costituisce per le società per azioni una delle scelte fondamentali della riforma del 2003;
    l'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni Pag. 41dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha differito al 1o settembre 2021 l'entrata in vigore del codice: tale aspetto deve essere considerato in riferimento alla previsione contenuta all'articolo 41 del decreto sul differimento dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese;
    appare opportuno intervenire all'articolo 41 del codice, che definisce il procedimento della liquidazione giudiziale, introducendo un termine di decadenza per la proposizione dell'eccezione di incompetenza nonché della eventuale domanda di accesso al concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore: tale integrazione consentirebbe di imporre una tempistica coerente con l'intento acceleratorio e improntato a particolare celerità delle procedure, senza tuttavia ledere i diritti di difesa;
    la legge 19 ottobre 2017, n. 155, che reca la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ha limitato al piano del consumatore la possibilità per l'organismo di composizione della crisi di valutare la responsabilità del finanziatore nell'abusiva erogazione del credito al consumatore: appare opportuno intervenire in maniera coerente con tale disposizione anche sulle previsioni del concordato minore di cui agli articoli 76 e 80 del codice;
    il comma 3 dell'articolo 84 del codice stabilisce che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. Tale disciplina andrebbe opportunamente integrata al fine di facilitare l'accesso al concordato in continuità, introducendo una ulteriore previsione di presunzione relativa di sussistenza della prevalenza, quando la maggior parte dei flussi derivanti da dismissioni di carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale, e di trasformare in presunzione relativa anche il requisito occupazionale già previsto;
    il medesimo articolo 84, al comma 4, stabilisce che nel concordato liquidatorio, l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario: appare opportuno intervenire al fine di chiarire quale sia l'entità rispetto alla quale viene computato l'incremento del 10 per cento;
    l'articolo 97 del codice detta le disposizioni relative ai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo: tale disposizione andrebbe opportunamente integrata al fine di prevedere che la limitazione temporale ivi prevista non si applica ai contratti di anticipazione bancaria assistiti da cessione di credito al finanziatore notificata al terzo debitore anteriormente alla domanda di accesso di cui all'articolo 40 del codice per i quali, in caso di scioglimento del contratto, il finanziatore mantiene integralmente inalterati i propri diritti verso il terzo;
    appare opportuno facilitare e incentivare i finanziamenti delle imprese in crisi, inserendo nel codice una previsione normativa che consenta di considerare i crediti prededucibili erogati dagli istituti di credito equivalenti sotto il profilo contabile a quelli erogati in bonis;
    l'articolo 213 del codice, che disciplina il programma di liquidazione, stabilisce, al comma 5, il termine massimo entro il quale deve avere luogo il primo Pag. 42esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti nonché il limite massimo entro cui deve avvenire il completamento della liquidazione: appare opportuno intervenire su tale limite allo scopo di ridurre la durata delle procedure di ristrutturazione e insolvenza;
    il comma 2 dell'articolo 230 del codice, che interviene in materia di pagamento ai creditori, stabilisce che in caso di cessioni di crediti vantati nei confronti di procedure concorsuali l'intervenuta cessione sia attestata con atto recante le sottoscrizioni di cedente e cessionario; tale disposizione rischia di essere di difficile applicazione quando vi siano posizioni, sempre più frequenti, oggetto di cessione massiva;
    con riguardo alle funzioni delle autorità amministrative di vigilanza, di cui all'articolo 316 del codice, appare opportuno intervenire per garantire la coerenza delle misure, stabilendo che anche per le società cooperative la segnalazione alle autorità amministrative di vigilanza dei fondati indizi della crisi debba essere effettuata dai soggetti che ne hanno titolo, previa diffida agli organi sociali di promuovere le misure di cui all'articolo 14, comma 2, del codice;
    l'articolo 356 del codice della crisi ha previsto l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, sulla base dei requisiti fissati dal comma 1 dell'articolo 358, tra i quali l'iscrizione agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro: appare opportuno istituire una sezione speciale, al fine di consentire che partecipino alla procedura di composizione della crisi in qualità di componenti designati dall'imprenditore anche esperti della materia non necessariamente iscritti agli albi, che abbiano tuttavia una competenza professionale tale da renderli particolarmente interessanti e utili per il debitore;
    al fine di evitare di scoraggiare importanti operazioni di subentro di imprese in decozione, appare opportuno modificare l'articolo 368 del codice, che reca misure di coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro, estendendo ai casi di trasferimento d'azienda riguardanti imprese in procedura di liquidazione o concordato preventivo liquidatorio la disciplina in tema di rapporti di lavoro prevista per la procedura di amministrazione straordinaria dall'articolo 47, comma 5-ter, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 6 del codice, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 15 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'obbligo di segnalazione all'OCRI dei creditori qualificati, e segnatamente dell'Agenzia delle Entrate, venga meno non soltanto nel caso di adempimento integrale del debito o di regolarizzazione della rateazione di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ma anche quando, nei termini concessi, sia stata richiesta o altrimenti regolarizzata la rateizzazione del debito prevista ai sensi della normativa vigente, in particolare dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
   c) all'articolo 19 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 del medesimo articolo per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione Pag. 43del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;
   d) all'articolo 40 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere i commi 2 e 3;
   e) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1o settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
   f) all'articolo 41 del codice, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un termine di decadenza per la proposizione dell'eccezione di incompetenza nonché della eventuale domanda di accesso al concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore;
   g) agli articoli 76 e 80 del codice, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la valutazione da parte dell'organismo di composizione della crisi circa la responsabilità del finanziatore nell'abusiva erogazione del credito al consumatore, al fine di garantire la coerenza con i principi e criteri direttivi della legge di delega, che ha limitato tale valutazione al piano del consumatore;
   h) all'articolo 84 del codice, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 3, introducendovi una ulteriore previsione di presunzione relativa di sussistenza della prevalenza, quando la maggior parte dei flussi derivanti da dismissioni di carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale, nonché trasformando in presunzione relativa anche il requisito occupazionale già previsto;
   i) al medesimo articolo 84 del codice, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la base di calcolo della maggiorazione del 10 per cento dei crediti chirografari, di cui al comma 4, necessaria per dare luogo alla procedura di concordato liquidatorio è costituita dal quantum ricavato nell'alternativa della liquidazione giudiziale, e non dal loro importo capitale;
   j) all'articolo 97 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la limitazione temporale ivi prevista non si applica ai contratti di anticipazione bancaria assistiti da cessione di credito al finanziatore notificata al terzo debitore anteriormente alla domanda di accesso di cui all'articolo 40 del codice per i quali, in caso di scioglimento del contratto il finanziatore mantiene integralmente inalterati i propri diritti verso il terzo;
   k) alla fine della Sezione III del Capo III che interviene in materia di effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo, valuti il Governo l'opportunità di introdurre il nuovo articolo 102-bis, che consenta di considerare i crediti prededucibili erogati dagli istituti di credito equivalenti sotto il profilo contabile a quelli erogati in bonis;
   l) all'articolo 213 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 5, come limite di durata per il completamento della liquidazione dell'attivo il termine di 2 anni anziché 5, con possibilità di proroga che deve essere concessa dal giudice delegato solo a fronte di motivata e giustificata richiesta del curatore;
   m) all'articolo 230 del codice, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 2, prevedendo che la cessione del credito possa essere comunicata e notificata alla procedura anche con modalità alternative all'autentica notarile delle firme, in particolare attraverso gli strumenti tecnologici oggi a disposizione per certificare identità e data certa come la posta elettronica certificata e la firma digitale, al fine di velocizzare i cambi di titolarità dei crediti;
   n) all'articolo 316 del codice, valuti il Governo l'opportunità di stabilire che anche per le società cooperative la segnalazione Pag. 44alle autorità amministrative di vigilanza dei fondati indizi della crisi debba essere effettuata dai soggetti che ne hanno titolo, previa diffida agli organi sociali di promuovere le misure di cui all'articolo 14, comma 2, del codice;
   o) all'articolo 356 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sezione speciale nell'albo dei gestori della crisi di impresa in cui possano essere iscritti esperti destinati a svolgere il ruolo di componente del collegio designato dalle associazioni di categoria (cosiddetto componente «amico»), pur non in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 358;
   p) all'articolo 368 del codice, valuti il Governo l'opportunità di intervenire, estendendo ai casi di trasferimento d'azienda riguardanti imprese in procedura di liquidazione o concordato preventivo liquidatorio, la disciplina in tema di rapporti di lavoro prevista per la procedura di amministrazione straordinaria dall'articolo 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990.