CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 luglio 2020
404.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Atto n. 166).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (atto n. 166);
   considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della stessa legge;
   rilevato che la direttiva (UE) 2018/849 è stata adottata nel contesto dell'impegno dell'Unione europea di realizzare la transizione verso un'economia circolare e mira, all'articolo 1, a migliorare la gestione dei rifiuti in questione da parte degli Stati membri e a rendere più affidabile la comunicazione dei relativi dati relativi verso la Commissione europea; ai fini del suo recepimento il testo in esame novella la disciplina recata dal decreto legislativo n. 209 del 2003, anche al fine di aggiornarne i riferimenti normativi interni riguardanti norme ormai abrogate, e coordinarla con il Codice ambientale, con il fine ultimo di ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e di migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale della filiera economica coinvolta nel ciclo di utilizzo dei veicoli;
   ricordato che gli articoli 2 e 3 della medesima direttiva sono invece oggetto di recepimento da parte dell'atto del Governo n. 167, in materia di rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
   rilevato che il termine per il recepimento della direttiva 2018/849 è fissato al 5 luglio 2020, mentre il termine per l'esercizio della delega, originariamente previsto per il 5 giugno 2020, è stato prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge «cura Italia» n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa al COVID-19, e che, pertanto, esso verrà a scadere il 5 settembre 2020;
   considerato che le modifiche disposte dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, concernono le procedure di riesame da parte della Commissione europea e di emanazione di atti di esecuzione e atti delegati, la soppressione dell'obbligo di relazione triennale degli Stati membri, l'obbligo di trasmissione annuale dei dati sul raggiungimento degli obiettivi di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli fuori uso;
   considerati i criteri direttivi specifici per l'attuazione della delega relativi alla responsabilità estesa del produttore, al riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso e al sistema di tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi;Pag. 54
  valutato che lo schema di decreto provvede a dare attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto dei pertinenti criteri direttivi di delega di cui all'articolo 14 della legge n. 117 del 2019,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alle modifiche normative relative al sistema sanzionatorio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ii), dello schema, valuti il Governo l'opportunità di prevedere di poter rettificare la dichiarazione entro un termine più ampio di quello indicato dallo schema;
   b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in coerenza con i principi dell'economia circolare e con il criterio specifico di delega di cui all'articolo 14, comma 1, n. 2), della legge n. 117 del 2019, ulteriori forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, al fine di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Atto n. 167).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (atto n. 167);
   premesso che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), il cui articolo 14 reca principi e criteri direttivi specifici per il suo esercizio;
   considerato che le modifiche disposte dagli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 riguardano le procedure di riesame da parte della Commissione europea e di emanazione di atti di esecuzione e atti delegati, la soppressione dell'obbligo di relazione triennale degli Stati membri, l'obbligo di trasmissione annuale dei dati sul riciclaggio entro diciotto mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti, nonché l'introduzione della possibilità di prevedere, da parte degli Stati membri, misure economiche o di altro tipo per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle sopracitate direttive;
   preso atto che il provvedimento, pur dando attuazione ai nuovi obblighi di informazione introdotti a livello europeo a carico degli Stati membri, come esplicita la relazione illustrativa, «non prevede norme di recepimento delle speculari disposizioni della direttiva che demandano agli stessi Stati la possibilità di ricorrere a misure atte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, sia in materia di pile, che di RAEE», ritenendo le attuali disposizioni vigenti già idonee a tale fine;
   osservato che l'allegato IV bis della direttiva 2008/98, richiamato nelle predette disposizioni, elenca esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;
   preso atto, altresì, che non sono state adottate disposizioni in attuazione di taluni specifici criteri di delega riguardanti il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e dei RAEE, che non appaiono strettamente riconducibili al recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE)2018/849;
   rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema di decreto prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta alla Commissione europea le informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio concernenti pile, accumulatori e relativi rifiuti;
   considerato che l'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva 2006/66/CE, come Pag. 56modificato dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/849, prevede che gli Stati membri riferiscano alla Commissione se le efficienze di riciclaggio di cui all'allegato III, parte B, della direttiva 2006/66/CE, sono state realizzate, andrebbe valutato se specificare anche nella normativa nazionale il raggiungimento dei livelli di efficienza minima alla luce del dettato della direttiva;
   segnalato che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2018/849 è scaduto il 5 luglio 2020;
   visto il parere favorevole reso dalla Conferenza Unificata sullo schema di decreto in data 21 maggio 2020,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alla facoltà degli Stati membri, prevista dalla direttiva (UE) 2018/849, sia per pile e accumulatori, sia per apparecchi elettronici, di «utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati», valuti il Governo se la scelta di non prevedere nuove disposizioni in merito, anche in attuazione di taluni specifici criteri di delega, sia comunque idonea a garantire in modo efficace un corretto ciclo di fine di vita di pile, accumulatori e RAEE nel rispetto della gerarchia dei rifiuti;
   b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), valuti il Governo se specificare i livelli di efficienza minima dei processi di riciclaggio, alla luce delle previsioni della direttiva richiamate in premessa.