CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2020
403.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500-A Governo.

EMENDAMENTI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ESAMINATI A SEGUITO DEL RINVIO IN COMMISSIONE

ART. 1.

  Al comma 11, nono periodo, dopo le parole: 25 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2021.
1. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 1-ter.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-ter. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 3-bis.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   dopo il numero 1) aggiungere il seguente: 1-bis) al secondo periodo, dopo le parole: «fatti salvi» sono inserite le seguenti: «, per i medici specializzandi,»;
   dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis) al decimo periodo, dopo la parola: «specializzandi» è inserita la seguente: «medici» e dopo le parole: «trattamento economico previsto» sono inserite le seguenti: «per i predetti specializzandi medici».
3-bis. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 26.

  Al comma 19-bis, dopo le parole: il Gestore può avvalersi aggiungere le seguenti:, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19,.
26. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 27.

  Sopprimere il comma 18-ter.
27. 1000. I Relatori.

  Al comma 18-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: e usufruendo fino alla fine del periodo.
27. 1000. (Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

ART. 31.

  Al comma 4-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo Pag. 6856, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa.
31. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 38-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nel limite fino alla fine del comma con le seguenti: nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
38-bis. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 38-ter.

  Al comma 3, sopprimere le parole: Per le finalità di cui al comma 1 e.
38-ter. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 48.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole da: Il capitolo 2515 fino a: è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
48. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 52-bis.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
52-bis. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 66-bis.

  Ai commi 2 e 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
66-bis. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 71.

Subemendamento all'emendamento 71. 1000 dei Relatori

  Sostituire le parole: 46 milioni di euro con le seguenti: 41 milioni di euro.
0. 71. 1000. 1. Garavaglia, Gusmeroli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e dall'articolo 89-bis e sostituire le parole: 2.740,8 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 2.673,2 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente:
   all'articolo 89-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.;
   all'articolo 265, comma 7, alinea, sostituire le parole: 85, 92 con le seguenti: 85, 89-bis, 92.
71. 1000. I Relatori.
(Approvato)

Pag. 69

ART. 82.

  Al comma 10, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 966,3 milioni di euro.
82. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 104.

Subemendamento all'emendamento 104.1000 dei Relatori

  Sostituire le parole: e provincia autonoma con le seguenti: che accede al Fondo sanitario nazionale.
0. 104. 1000. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Gava.
(Approvato)

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per singola regione e provincia autonoma, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
104. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 111.

  Sopprimere il comma 4-bis.
111. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 111-bis.

  Sopprimerlo.
111-bis. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 126.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, ovunque ricorrono, con le seguenti: 4 milioni di euro per l'anno 2020.
126. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 129-bis.

  Al comma 6, sostituire le parole:, a 1.970.000 euro per l'anno 2030 e a 630.000 euro per l'anno 2031 con le seguenti: e a 1.970.000 euro per l'anno 2030.
129-bis. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 164-bis.

  Sopprimerlo.
164-bis. 1001. I Relatori.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 164-bis. 1000 dei Relatori

  Sostituire le parole da: realizzando gli obiettivi fino alla fine del comma con le seguenti: realizzando gli obiettivi del mantenimento e dell'aumento dell'occupazione, del miglioramento della qualità degli investimenti e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle Regioni interessate, attiva la procedura per la Pag. 70formalizzazione del «Patto Stato – settore della raffinazione» finalizzato a promuovere gli investimenti da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione, attraverso la destinazione di quota parte delle risorse rinvenienti dal gettito delle accise e dal gettito dell'imposta sul valore aggiunto vincolato alla realizzazione di iniziative volte alla transizione sostenibile del settore.
0. 164-bis. 1000. 1. Prestigiacomo.

  Sostituire le parole da: realizzando gli obiettivi fino alla fine del comma con le seguenti: realizzando gli obiettivi del mantenimento e dell'aumento dell'occupazione, del miglioramento della qualità degli investimenti e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle Regioni interessate, attiva la procedura per la formalizzazione del «Patto Stato – settore della raffinazione» finalizzato a promuovere gli investimenti da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione.
  2. La quota delle risorse rinvenienti dal gettito delle accise e dal gettito dell'imposta sul valore aggiunto vincolato del «Patto Stato – settore della raffinazione» di cui al comma precedente è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno.
0. 164-bis. 1000. 2. Prestigiacomo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 164-bis.
(Tavolo Stato-industria della raffinazione)

  1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni del Mezzogiorno attraverso l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, presso il Ministero dello sviluppo economico è attivato, assicurando il massimo coinvolgimento delle imprese e degli enti locali interessati, il tavolo della raffinazione, volto alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione e al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) agevolare e sostenere i livelli occupazionali;
   b) istituire centri di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie, perseguendo gli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile in conformità al Green New Deal.
164-bis. 1000. I Relatori.

ART. 177.

  Al comma 2, sostituire le parole: 77 milioni di euro con le seguenti: 76,55 milioni di euro.
177. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 182.

Subemendamento all'emendamento 182. 1000 dei Relatori

  Sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.
0. 182. 1000. 1. Garavaglia, Gusmeroli.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: per l'anno 2020, aggiungere le seguenti: nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020,.

  Conseguentemente, al comma 1-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefìci di cui Pag. 71al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
182. 1000. I Relatori.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 182. 1001 dei Relatori

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dal l'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.
  2-ter. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il comma 1, lettera b), punto 2.1) è sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)».
  2-quater. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dai comma 2-quater del presente articolo. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi le finalità di cui al presente comma, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1o gennaio 2007, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1o gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al primo periodo.
  2-quinquies. Dal 1o gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione Pag. 72di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.
  2-sexies. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i procedimenti pendenti alta data di entrata in vigore della presente disposizione e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati che sono o possono essere oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:
   a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

  2-septies. Le disposizioni di cui al comma 2-septies non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei cinque anni precedenti.
  2-octies. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
   a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
   b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

  2-novies. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 2-novies è presentata entro il 30 settembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
  2-decies. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2-novies costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
  2-undecies. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 2-decies sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 2-novies, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. 11 mancato pagamento di una rata entro Pag. 73sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.
0. 182. 1001. 1. Buratti.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi da 2 a 2-undecies.
182. 1001. I Relatori.

  Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da:, diverso dal mancato pagamento fino alla fine del periodo medesimo.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2-bis a 2-undecies.
182. 1001. (Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 3-bis, lettera d), capoverso 12-ter, sostituire le parole: di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021;

  Conseguentemente, alla medesima lettera d), capoverso 12-quater, sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021 e sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con le seguenti: utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
182. 1002. I Relatori.
(Approvato)

ART. 199.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: a legislazione vigente inserire le seguenti: e nel rispetto degli equilibri di bilancio.
199. 1000. I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 10, sostituire le parole: dal presente articolo fino a: indebitamento con le seguenti: dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento.
199. 1001. I Relatori.
(Approvato)

ART. 208.

  Al comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   al secondo periodo, sostituire le parole: la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea con le seguenti: l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma – parte servizi.
   al terzo periodo, sostituire le parole da: disciplinano fino alla fine con le seguenti: definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni.
208. 1000. I Relatori.
(Approvato)

Pag. 74

ART. 211-bis.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma: 5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
211-bis. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 214.

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo sopprimere le seguenti parole: e servizi di trasporto passeggeri con autobus;
   sopprimere il secondo periodo.
214. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 216.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 4 rate mensili con le seguenti: 3 rate mensili.
216. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 225.

  Sostituire i commi da 6-bis a 6-quinquies con i seguenti:
  6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
  6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.
  6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.
225. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 229.

  Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: L'ammontare del contributo con le seguenti: Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed.

  Conseguentemente, al comma 4-ter dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,.
229. 1000. I Relatori.
(Approvato)

Pag. 75

ART. 230-bis.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265;
   al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente:
   all'articolo 235, comma 1, sostituire le parole: 386,9 milioni di euro con le seguenti: 377,6 milioni di euro.
   all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 230, aggiungere la seguente: 230-bis, commi 1 e 3,.
230-bis. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 231-bis.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: posti di.
231-bis. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 244.

  Al comma 3, sostituire le parole: 73,5 milioni di euro con le seguenti: 106,4 milioni di euro.
244. 1000. I Relatori.
(Approvato)

ART. 263.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 4-bis, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 gennaio e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica;
   al comma 4-bis, lettera b), capoverso comma 3-bis, sostituire il quarto periodo con il seguente: La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
263. 1000. I Relatori.
(Approvato)

Pag. 76

ALLEGATO 2

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500-A Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Pag. 77

Pag. 78

Pag. 79

Pag. 80

Pag. 81

Pag. 82

Pag. 83

Pag. 84

Pag. 85

Pag. 86

Pag. 87

Pag. 88

Pag. 89

Pag. 90

Pag. 91

Pag. 92

Pag. 93

Pag. 94

Pag. 95

Pag. 96

Pag. 97