CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 luglio 2020
401.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (C. 2500 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

  1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti princìpi:
   a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
   b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
   c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
   d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
   e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

  3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presìdi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. 018. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Pag. 43

ART. 2.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
2. 34. (Nuova formulazione) Madia, Pizzetti, Pezzopane, Comaroli, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

ART. 4.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1o marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da Sars-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.
4. 4. (Nuova formulazione) Provenza, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Lapia, Sapia, Ianaro, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica Pag. 44dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
*5. 2. (Nuova formulazione) Toccalini, Cavandoli.
*5. 14. (Nuova formulazione) Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.
*5. 16. (Nuova formulazione) Calabria, Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.
*5. 11. (Nuova formulazione) Tiramani, Boldi, Alessandro Pagano, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli, Gusmeroli.
*5. 7. (Nuova formulazione) Lapia, Ianaro, Nesci, Mammì, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.
*5. 18. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Lorenzin.
*5. 13. (Nuova formulazione) Gemmato, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*5. 9. (Nuova formulazione) Menga, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.
*5. 19. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Lorenzin.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

  1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: «, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza di partecipazioni azionarie al capitale dell'azienda Pag. 45farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi».
*11. 01. (Nuova formulazione) Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
*11. 02. (Nuova formulazione) Lorenzin, Pini, Carnevali.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19)

  1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
*16. 06. (Nuova formulazione) Gelmini, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Tabacci, Trizzino, Manzo, Ubaldo Pagano, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.
*23. 022. (Nuova formulazione) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.

ART. 26.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 19, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
   dopo il comma 19, inserire il seguente:
  «19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con Pag. 46le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.».
*26.31. (Nuova formulazione) Pastorino
*26.47. (Nuova formulazione) Tabacci, Fassina, Pastorino, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

ART. 28.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.
*28. 145. Lorenzin.
*28. 123. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
*28. 103. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*28. 64. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
*28. 38. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.
  3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
30. 04. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

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ART. 49.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia)

  1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le start-up innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 1 16 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata «Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita», con sede in Lombardia.2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione».5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto; b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49.02. (Nuova formulazione) Gelmini, Mandelli, Palmieri.